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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 05/06/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1647/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Tivoli, Piazza Bartolomeo della Parte_1
Queva, n. 22, presso lo studio dell'Avv. Fabiana Ambrosio, che, unitamente all'Avv. Daniela Bosco, la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione OPPONENTE contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, elettivamente domiciliati in Roma, Via Ortucchio, n. 33, Controparte_4 presso lo studio dell'Avv. Anna Lucia Torre, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti OPPOSTI CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 04.06.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai Parte_1 sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c. contestando la difformità tra la sentenza costituente titolo esecutivo nei propri confronti (ossia la Sentenza del Tribunale di Tivoli, n. 194 del 19.02.2024, oggetto di appello pendente, in relazione alla condanna alla refusione delle spese di lite) e la sentenza oggetto di notifica unitamente all'atto di precetto, in quanto priva di due pagine intermedie (ossia la quinta e la sesta pagina), con conseguente nullità della notifica e della attestazione di conformità dell'originale alla copia informatica. 2
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti in giudizio , Controparte_1
, contestando la fondatezza Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 dell'opposizione ed evidenziando che la notifica è stata effettuata in relazione alla sentenza completa di ogni pagina, come risultante dall'originale depositato per la notifica, ferma la necessità di querela di falso per contestare la dichiarazione contenuta nella relata di notifica in ordine alla completezza della copia notificata.
All'udienza del 04.06.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Va premessa la non condivisibilità della prospettazione di parte opposta in ordine all'attitudine della relata di notifica a far fede fino a querela di falso della regolarità e completezza dell'atto notificato. Infatti, deve ritenersi che “le dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario non fanno fede fino a querela di falso della regolarità intrinseca e della completezza dell'atto ricevuto per procedere alla notifica né della corrispondenza della copia notificata all'originale, non essendo questa l'attività giudiziaria che egli compie e deve compiere, con la conseguenza che la presunzione di conformità tra originale e copia dell'atto notificato viene meno se il destinatario produce quest'ultimo incompleto. Né si può perciò ipotizzare un contrasto tra le due relate (atti pubblici), entrambe originali, apposte dall'ufficiale giudiziario, rispettivamente, sulla copia notificata e sull'originale dell'atto notificato, proprio perché non spetta all'ufficiale giudiziario effettuare alcun controllo intrinseco, sicché, se la copia dell'atto notificato non corrisponde all'originale, è sulla copia che il destinatario fa affidamento e su cui può difendersi […]. Nell'ipotesi di discordanza tra il tenore testuale del documento e la sua copia notificata, vale la regola della prevalenza della copia, in modo che l'interessato può far valere eventuali nullità dell'atto a lui destinato semplicemente producendolo, senza necessità di impugnare per falso la relata di conformità dell'ufficiale giudiziario apposta sull'originale” (Cass. 28.10.2024, n. 27757, conf. Cass. 09.03.2020, n. 6562).
Fermo quanto indicato, risulta tuttavia ragione assorbente in ordine al rigetto dell'opposizione la constatazione relativa alla ininfluenza della mancanza delle pagine indicate dall'opponente rispetto alla possibilità di comprensione dell'atto notificato e di conseguente possibilità di difesa della parte. A tal riguardo, deve evidenziarsi che “la mancanza di una o più pagine nella copia dell'atto processuale notificato assume rilievo solo se abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell'atto e, quindi, compromesso in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio” (Cass. 16.12.2024, n. 32807, conf. Cass. 31.10.2013, n. 24656, Cass. 22.01.2010, n. 1213, Cass. 11.01.2006, n. 264). 3
Nel caso di specie, le pagine asseritamente omesse nelle copia della sentenza notificata risultano del tutto irrilevanti ai fini della comprensione della formazione del credito azionato, derivante dalla soccombenza in giudizio, evincibile alla luce del tenore testuale delle pagine che lo stesso opponente ha dichiarato aver formato oggetto della notifica effettuata. In particolare, in base al contenuto delle pagine indicate dallo stesso opponente come oggetto di notifica, risultano pienamente individuabili gli estremi indentificativi del procedimento in cui l'indicata sentenza è stata pronunciata, la dichiarazione di soccombenza della parte, i criteri di quantificazione delle spese di lite e la regolazione delle stesse. Conseguentemente, deve ritenersi che l'omissione, come indicata dall'opponente, si appalesi del tutto irrilevante ai fini di una compromissione in concreto delle garanzie di difesa e contraddittorio della parte, neppure allegata dall'opponente.
Deve essere rigettata la domanda degli opposti di condanna dell'opponente per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Infatti, in base all'art. 96, comma 3, c.p.c. “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n. 28226 del 14.10.2021, conformi, ex multis, Cass. n. 27326 del 24.10.2019; Cass. n. 7901 del 30.03.2018; Cass. Sez. Un. n. 9911, del 20.04.2018). Nel caso di specie, nella difesa dell'opponente non è dato riscontrare mala fede o colpa grave, non potendo le stesse essere affermate soltanto alla luce dell'infondatezza delle tesi prospettate. Inoltre, con riguardo all'art. 96, comma 1, c.p.c., non è emersa la prova di danni specificamente subiti dalle parti e posti in rapporto di connessione causale con le difese articolate nel presente processo.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di soccombenza, a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della non elevata complessità della stessa. 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore degli opposti, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 05.06.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 1647/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Tivoli, Piazza Bartolomeo della Parte_1
Queva, n. 22, presso lo studio dell'Avv. Fabiana Ambrosio, che, unitamente all'Avv. Daniela Bosco, la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione OPPONENTE contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, elettivamente domiciliati in Roma, Via Ortucchio, n. 33, Controparte_4 presso lo studio dell'Avv. Anna Lucia Torre, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti OPPOSTI CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 04.06.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai Parte_1 sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c. contestando la difformità tra la sentenza costituente titolo esecutivo nei propri confronti (ossia la Sentenza del Tribunale di Tivoli, n. 194 del 19.02.2024, oggetto di appello pendente, in relazione alla condanna alla refusione delle spese di lite) e la sentenza oggetto di notifica unitamente all'atto di precetto, in quanto priva di due pagine intermedie (ossia la quinta e la sesta pagina), con conseguente nullità della notifica e della attestazione di conformità dell'originale alla copia informatica. 2
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti in giudizio , Controparte_1
, contestando la fondatezza Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 dell'opposizione ed evidenziando che la notifica è stata effettuata in relazione alla sentenza completa di ogni pagina, come risultante dall'originale depositato per la notifica, ferma la necessità di querela di falso per contestare la dichiarazione contenuta nella relata di notifica in ordine alla completezza della copia notificata.
All'udienza del 04.06.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Va premessa la non condivisibilità della prospettazione di parte opposta in ordine all'attitudine della relata di notifica a far fede fino a querela di falso della regolarità e completezza dell'atto notificato. Infatti, deve ritenersi che “le dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario non fanno fede fino a querela di falso della regolarità intrinseca e della completezza dell'atto ricevuto per procedere alla notifica né della corrispondenza della copia notificata all'originale, non essendo questa l'attività giudiziaria che egli compie e deve compiere, con la conseguenza che la presunzione di conformità tra originale e copia dell'atto notificato viene meno se il destinatario produce quest'ultimo incompleto. Né si può perciò ipotizzare un contrasto tra le due relate (atti pubblici), entrambe originali, apposte dall'ufficiale giudiziario, rispettivamente, sulla copia notificata e sull'originale dell'atto notificato, proprio perché non spetta all'ufficiale giudiziario effettuare alcun controllo intrinseco, sicché, se la copia dell'atto notificato non corrisponde all'originale, è sulla copia che il destinatario fa affidamento e su cui può difendersi […]. Nell'ipotesi di discordanza tra il tenore testuale del documento e la sua copia notificata, vale la regola della prevalenza della copia, in modo che l'interessato può far valere eventuali nullità dell'atto a lui destinato semplicemente producendolo, senza necessità di impugnare per falso la relata di conformità dell'ufficiale giudiziario apposta sull'originale” (Cass. 28.10.2024, n. 27757, conf. Cass. 09.03.2020, n. 6562).
Fermo quanto indicato, risulta tuttavia ragione assorbente in ordine al rigetto dell'opposizione la constatazione relativa alla ininfluenza della mancanza delle pagine indicate dall'opponente rispetto alla possibilità di comprensione dell'atto notificato e di conseguente possibilità di difesa della parte. A tal riguardo, deve evidenziarsi che “la mancanza di una o più pagine nella copia dell'atto processuale notificato assume rilievo solo se abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell'atto e, quindi, compromesso in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio” (Cass. 16.12.2024, n. 32807, conf. Cass. 31.10.2013, n. 24656, Cass. 22.01.2010, n. 1213, Cass. 11.01.2006, n. 264). 3
Nel caso di specie, le pagine asseritamente omesse nelle copia della sentenza notificata risultano del tutto irrilevanti ai fini della comprensione della formazione del credito azionato, derivante dalla soccombenza in giudizio, evincibile alla luce del tenore testuale delle pagine che lo stesso opponente ha dichiarato aver formato oggetto della notifica effettuata. In particolare, in base al contenuto delle pagine indicate dallo stesso opponente come oggetto di notifica, risultano pienamente individuabili gli estremi indentificativi del procedimento in cui l'indicata sentenza è stata pronunciata, la dichiarazione di soccombenza della parte, i criteri di quantificazione delle spese di lite e la regolazione delle stesse. Conseguentemente, deve ritenersi che l'omissione, come indicata dall'opponente, si appalesi del tutto irrilevante ai fini di una compromissione in concreto delle garanzie di difesa e contraddittorio della parte, neppure allegata dall'opponente.
Deve essere rigettata la domanda degli opposti di condanna dell'opponente per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Infatti, in base all'art. 96, comma 3, c.p.c. “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n. 28226 del 14.10.2021, conformi, ex multis, Cass. n. 27326 del 24.10.2019; Cass. n. 7901 del 30.03.2018; Cass. Sez. Un. n. 9911, del 20.04.2018). Nel caso di specie, nella difesa dell'opponente non è dato riscontrare mala fede o colpa grave, non potendo le stesse essere affermate soltanto alla luce dell'infondatezza delle tesi prospettate. Inoltre, con riguardo all'art. 96, comma 1, c.p.c., non è emersa la prova di danni specificamente subiti dalle parti e posti in rapporto di connessione causale con le difese articolate nel presente processo.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di soccombenza, a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della non elevata complessità della stessa. 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore degli opposti, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 05.06.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli