Art. 2.
Dalla stessa data prevista dall'articolo 1 il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121 , rivestiva il grado di appuntato, e' inquadrato nel ruolo degli agenti e degli assistenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti modalita':
1) nella qualifica di assistente capo, gli appuntati che abbiano superato i 24 anni di anzianita' di servizio o i 10 anni di anzianita' di grado, secondo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianita' di grado;
2) nella qualifica di assistente, gli appuntati che abbiano fino a 24 anni di anzianita' di servizio, conservando l'anzianita' maturata nel grado di appuntato che e' utile ai fini dell'ammissione allo scrutinio per il conferimento della qualifica di assistente capo.
E', altresi', inquadrato nella qualifica di assistente il personale che abbia comunque conseguito la promozione al grado di appuntato, in applicazione del disposto dell'articolo 96 della citata legge 1 aprile 1981, n. 121 .
Dalla stessa data prevista dall'articolo 1 il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121 , rivestiva il grado di appuntato, e' inquadrato nel ruolo degli agenti e degli assistenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti modalita':
1) nella qualifica di assistente capo, gli appuntati che abbiano superato i 24 anni di anzianita' di servizio o i 10 anni di anzianita' di grado, secondo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianita' di grado;
2) nella qualifica di assistente, gli appuntati che abbiano fino a 24 anni di anzianita' di servizio, conservando l'anzianita' maturata nel grado di appuntato che e' utile ai fini dell'ammissione allo scrutinio per il conferimento della qualifica di assistente capo.
E', altresi', inquadrato nella qualifica di assistente il personale che abbia comunque conseguito la promozione al grado di appuntato, in applicazione del disposto dell'articolo 96 della citata legge 1 aprile 1981, n. 121 .