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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 14/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA Sezione Civile
Udienza del 14/03/2025 nel procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 2111/2019
R.G.A.C. promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
:
[...]
Il G.I.
- constatato che la parte opponente, con note scritte di udienza previamente autorizzate, ha comunicato che “sentita la convenuta opponente che ha manifestato la volontà di accettare la proposta, chiede che il G.I. voglia prenderne atto e adottare i provvedimenti conseguenti”;
- constatato, altresì, che il opposto, con note scritte di udienza, ha esposto CP_1 che “valutata la proposta transattiva formulata da codesto Giudice con ordinanza di scioglimento di riserva del 28.11.24, e dopo consulto con la propria assista, la presente difesa dichiara di accettare la suddetta proposta transattiva nei termini indicati dal Giudice”;
- ritenuto, quindi, che possa dichiararsi cessata la materia del contendere, trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide come da allegata sentenza che forma parte integrante del presente verbale.
Il G.I.
Sergio F. Pastorino REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, in composizione monocratica, Giudice Sergio
Fortunato Pastorino ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2111/2019 R.G.A.C. promossa da:
( ) nata ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Sechi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Olbia in Viale Aldo Moro n. 312; contro
( sito viale A. Moro ang. Via del Controparte_1 P.IVA_1
Castagno in Olbia (SS), in persona dell'amministratrice condominiale e legale rappresentante pro tempore avv. Silvia Russel, rappresentata e difesa dall'Avv. Nadia
Geromino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, Via Torino 40; avente ad oggetto Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali e trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni formulate dalle parti nei rispettivi atti da intendersi in questa sede integralmente trascritte.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 486/2019 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data
23.9.2019 a seguito di ricorso proposto nei suoi confronti dal Controparte_1
per oneri condominiali chiedendo al Tribunale di:
1) revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza dell'entità del credito come azionato;
2) accertarsi e dichiararsi che il opposto ha abusato delle azioni giudiziali CP_1
ricorrendo, a due distinti procedimenti monitori - anziché ad uno solo - uno per gli oneri ordinari e l'altro per quelli straordinari, benché i crediti fossero documentali, fondati su delibera con esecutività simultanea, non opposta né impugnata ed esecutiva già al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo presso GdP di Olbia;
3) per l'effetto condannare il al risarcimento del danno Controparte_1
che sarà determinato ed indicato, occorrendo in via equitativa, nel corso del giudizio;
4) con vittoria di compensi e delle spese.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio il Condominio opposto, il quale chiedeva la revoca, per le ragioni spiegate in comparsa, del decreto ingiuntivo opposto con sostituzione di sentenza di condanna al pagamento in favore del Controparte_1
del residuo importo pari ad € 7.598,72, oltre interessi maturati e maturandi dal dì
[...]
del dovuto ad oggi e, in ogni caso, rigettarsi l'avversa domanda di risarcimento del danno mancando i presupposti in fatto ed in diritto. Il tutto con compensazione di competenze e spese di giudizio.
Dopo una serie di rinvii dovuti ad astensione avvocati e trattative fra le parti, con ordinanza del 28.11.2024 veniva formulata dallo scrivente una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. e fissata l'udienza del 14.3.2025 per la verifica.
Con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate per l'udienza del 14.3.2025, i procuratori delle parti, muniti di procura a conciliare, hanno dichiarato che i propri assistiti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice con ordinanza del 28.11.2024.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Motivi della decisione
Preso atto di quanto esposto dai procuratori di entrambe le parti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e deve, conseguentemente, dichiararsi l'estinzione del processo.
Ciò perché, nel corso del giudizio è venuto meno l'interesse delle parti alla sua naturale conclusione avendo le medesime accettato la proposta conciliativa formulata, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., dal giudice.
Conformemente all'accordo raggiunto fra le parti in causa, devono essere integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio comprese quelle relative alla fase monitoria.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
- spese del presente giudizio e della fase monitoria integralmente compensate.
Tempio Pausania, 14/03/2025
Il Giudice
Sergio F. Pastorino
Udienza del 14/03/2025 nel procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 2111/2019
R.G.A.C. promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
:
[...]
Il G.I.
- constatato che la parte opponente, con note scritte di udienza previamente autorizzate, ha comunicato che “sentita la convenuta opponente che ha manifestato la volontà di accettare la proposta, chiede che il G.I. voglia prenderne atto e adottare i provvedimenti conseguenti”;
- constatato, altresì, che il opposto, con note scritte di udienza, ha esposto CP_1 che “valutata la proposta transattiva formulata da codesto Giudice con ordinanza di scioglimento di riserva del 28.11.24, e dopo consulto con la propria assista, la presente difesa dichiara di accettare la suddetta proposta transattiva nei termini indicati dal Giudice”;
- ritenuto, quindi, che possa dichiararsi cessata la materia del contendere, trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide come da allegata sentenza che forma parte integrante del presente verbale.
Il G.I.
Sergio F. Pastorino REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, in composizione monocratica, Giudice Sergio
Fortunato Pastorino ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2111/2019 R.G.A.C. promossa da:
( ) nata ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Sechi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Olbia in Viale Aldo Moro n. 312; contro
( sito viale A. Moro ang. Via del Controparte_1 P.IVA_1
Castagno in Olbia (SS), in persona dell'amministratrice condominiale e legale rappresentante pro tempore avv. Silvia Russel, rappresentata e difesa dall'Avv. Nadia
Geromino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, Via Torino 40; avente ad oggetto Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali e trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni formulate dalle parti nei rispettivi atti da intendersi in questa sede integralmente trascritte.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 486/2019 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data
23.9.2019 a seguito di ricorso proposto nei suoi confronti dal Controparte_1
per oneri condominiali chiedendo al Tribunale di:
1) revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza dell'entità del credito come azionato;
2) accertarsi e dichiararsi che il opposto ha abusato delle azioni giudiziali CP_1
ricorrendo, a due distinti procedimenti monitori - anziché ad uno solo - uno per gli oneri ordinari e l'altro per quelli straordinari, benché i crediti fossero documentali, fondati su delibera con esecutività simultanea, non opposta né impugnata ed esecutiva già al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo presso GdP di Olbia;
3) per l'effetto condannare il al risarcimento del danno Controparte_1
che sarà determinato ed indicato, occorrendo in via equitativa, nel corso del giudizio;
4) con vittoria di compensi e delle spese.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio il Condominio opposto, il quale chiedeva la revoca, per le ragioni spiegate in comparsa, del decreto ingiuntivo opposto con sostituzione di sentenza di condanna al pagamento in favore del Controparte_1
del residuo importo pari ad € 7.598,72, oltre interessi maturati e maturandi dal dì
[...]
del dovuto ad oggi e, in ogni caso, rigettarsi l'avversa domanda di risarcimento del danno mancando i presupposti in fatto ed in diritto. Il tutto con compensazione di competenze e spese di giudizio.
Dopo una serie di rinvii dovuti ad astensione avvocati e trattative fra le parti, con ordinanza del 28.11.2024 veniva formulata dallo scrivente una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. e fissata l'udienza del 14.3.2025 per la verifica.
Con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate per l'udienza del 14.3.2025, i procuratori delle parti, muniti di procura a conciliare, hanno dichiarato che i propri assistiti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice con ordinanza del 28.11.2024.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Motivi della decisione
Preso atto di quanto esposto dai procuratori di entrambe le parti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e deve, conseguentemente, dichiararsi l'estinzione del processo.
Ciò perché, nel corso del giudizio è venuto meno l'interesse delle parti alla sua naturale conclusione avendo le medesime accettato la proposta conciliativa formulata, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., dal giudice.
Conformemente all'accordo raggiunto fra le parti in causa, devono essere integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio comprese quelle relative alla fase monitoria.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
- spese del presente giudizio e della fase monitoria integralmente compensate.
Tempio Pausania, 14/03/2025
Il Giudice
Sergio F. Pastorino