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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 3385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3385 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16448/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 16448 del ruolo generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2024, con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 20.1.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 10.2.2025, vertente
TRA
(P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante , Parte_2 con il patrocinio degli avv. Saverio Sticchi Damiani, Andrea Sticchi Damiani e Vittorio Triggiani, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
(P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del procuratore speciale avv. , Controparte_2 con il patrocinio degli avv. Giovanni Doria, Carlo Edoardo Cazzato, Enrico Spagnolello, Daniela Carria
e Maria Teresa Pirozzi giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
OGGETTO: contratto di approvvigionamento di capacità.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza del 20.11.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la ha convenuto in giudizio di fronte a Parte_1 questo Tribunale la formulando le seguenti conclusioni: CP_1
pagina 1 di 8 1. accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia delle missive del 24.12.2021 e del
27.1.2022 inviate da a con le quali la convenuta ha dichiarato di volersi CP_1 Parte_1 avvalere della clausola risolutiva espressa del Contratto 18.12.2019 concluso inter partes;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare la attuale validità ed efficacia del Contratto 18.12.2019 stipulato tra e e, conseguentemente, condannare in persona del suo
Parte_1 CP_1 CP_1 legale rappresentante p.t., all'adempimento dell'obbligo, previsto dall'art.
9.2 del medesimo Contratto, di fissare un incontro con al fine di adottare le azioni necessarie per annullare o per
Parte_1 ridurre gli effetti pregiudizievoli a carico di derivanti dai ritardi della P.A. nel rilascio
Parte_1 delle autorizzazioni richieste e meglio specificate in narrativa;
3. condannare al CP_1 pagamento, in favore di della somma indicata in via equitativa in € 10.000,00, ovvero
Parte_1 della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna di cui alla precedente conclusione;
4. in via subordinata, ove si ritenga che il Contratto del 18.12.2019 si sia risolto, condannare in persona del suo legale CP_1 rappresentante p.t., alla restituzione a favore di dell'importo di € 144.000,00
Parte_1 corrisposto da quest'ultima a titolo di contributo a fondo di garanzia e di deposito cauzionale.
A tal fine ha esposto: - di operare nel settore della produzione di energia e di essere titolare di impianti motogeneratori ubicati nel comune di Molfetta;
- di aver partecipato al Mercato delle Capacità indetto da ai sensi del d.m. 28.6.2019 e della relativa disciplina attuativa;
- che si era CP_1 utilmente collocata tra i soggetti assegnatari dell'Asta Madre per il periodo di assegnazione di capacità disponibile per unità di produzione nuova non autorizzata relativo all'anno 2023, con conseguente stipula del contratto standard di approvvigionamento di capacità; - che ai sensi dell'art. 40:10 della disciplina di settore, l'assegnatario non oltre 24 mesi prima dell'inizio del periodo di consegna è tenuto a inviare a la documentazione attestante il conseguimento di tutti i titoli abilitativi alla CP_1 costruzione all'esercizio degli impianti, agli interventi di rifacimento ed agli interventi di ripotenziamento;
- che il termine per la trasmissione di tale documentazione era stato prorogato di sei mesi da , con conseguente scadenza entro il 30.6.2021; - che si era tempestivamente attività CP_1 per ottenere la documentazione necessaria, come risultava dalla documentazione allegata- che l'iter in relazione alle determinazione del Ministero dell'Ambiente ora Controparte_3 si era concluso soltanto in data 23.2.2021 con la previsione dell'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale;
- che tale provvedimento era stato impugnato e contemporaneamente era stato avviato il procedimento per il suo ottenimento;
- che tuttavia in previsione della scadenza del termine, con nota del 15.6.2021, aveva informato della impossibilità di ottenere i titoli abilitativi entro il CP_1
30.6.2021, invocando la previsione di cui all'art.
9.2 del contratto in relazione ai casi di forza maggiore;
- che aveva disposto una ulteriore proroga generalizzata fino al 31.10.2021, per tener conto CP_1 delle conseguenze dell'emergenza pandemica;
- che tale proroga doveva ritenersi del tutto insufficiente, in quanto nelle more non sarebbe stato possibile ottenere l'emissione della VIA;
- che era pagina 2 di 8 stata anche proposta impugnazione avverso l'atto di indirizzo con cui il aveva invitato a CP_4 CP_1 provvedere ad un'ultima proroga di quattro mesi;
- che era stato anche proposto ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per ottenere la sospensione del termine di scadenza fissato ed ordinare a di CP_1 fissare un incontro per adottare le azioni necessarie per annullare o ridurre l'effetto del ritardo sul termine di imminente scadenza per la consegna dei titoli abilitativi;
- che tuttavia l'istanza cautelare era stata respinta;
- che avverso tale provvedimento era stato proposto reclamo;
- che, in data
24.12.2021, aveva comunicato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. CP_1
6.2 lett. i del contratto e di volere trattenere il contributo al fondo di garanzia e il deposito cauzionale versati per la somma di € 144.000,00, - che tale prospettazione era stata contestata dai legali della società attrice;
- che nel caso di specie si sarebbe dovuta ritenere applicabile la clausola di cui all'art.
9.2 del contratto, ricorrendo la fattispecie della forza maggiore/caso fortuito;
- che nessuna condotta inadempiente si sarebbe potuta invero imputare alla società attrice;
- che quindi si sarebbe dovuto ritenere ancora vigente il contratto;
- che l'art.
9.4 del testo contrattuale dalla lett. a sino alla lett. f prevedeva circostanze che rientravano nella sfera di azione del contraente, con la conseguenza che il termine “mancato rilascio” non avrebbe che potuto essere inteso come riconducibile alla mancanza dei requisiti e presupposti essenziali per il conseguimento delle autorizzazioni amministrative e non già alla condotta omissiva della PA che invece era tipizzata al punto 9.2; - che quindi era interesse della parte attrice ottenere l'adempimento del contratto, mediante emissione di un ordine alla convenuta perché fissi un incontro per adottare le azioni necessarie ad annullare l'effetto del ritardo sul termine di scadenza del 31.10.2021 per la consegna dei titoli abilitativi;
- che qualora, in subordine, si dovesse ritenere la risoluzione del contratto, si dovrebbe comunque ordinare la restituzione delle somme corrisposte e a titolo di fondo di garanzia e di deposito cauzionale, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 60.1 e dell'art. 66.4 della Disciplina.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla società CP_1 attrice.
A tal fine ha dedotto: - che la vicenda contrattuale era relativa al cd. capacity market, strumento introdotto per rendere maggiormente efficiente il mercato dell'energia elettrica e fronteggiare i rischi di inadeguatezza ed interruzione dell'erogazione del servizio elettrico;
- che tutta la relativa disciplina era caratterizzata dall'applicazione dei principi di partecipazione su base volontaria degli operatori, di neutralità dal punto di vista tecnologico e partecipazione di capacità sia esistente che nuova, con la previsione in tale ultimo caso della necessità della previa acquisizione di titoli abilitativi;
- che le proroghe concesse per la presentazione di tali titoli fino a quella del 31.10.2021 erano state previste per la generalità dei partecipanti;
- che la società attrice aveva invece richiesto una ulteriore proroga ad personam;
- che tale richiesta era stata respinta;
- che l'azione cautelare intrapresa da Parte_1 era stata respinta sia in prime cure che in sede di reclamo;
- che al contrario di quanto sostenuto dalla pagina 3 di 8 controparte si doveva ritenere ricorrente la fattispecie risolutiva per effetto del mancato ottenimento dei titoli abilitativi;
- che tali titoli non erano stati ottenuti neppure all'epoca di introduzione del presente giudizio;
- che secondo la disciplina di prima attuazione (art. 40.10) e secondo quanto previsto dall'art.
6.2 lett. i del contratto standard dalla mancata presentazione dei titoli abilitavi non poteva che derivare la risoluzione del contratto;
- che la previsione del termine di presentazione dei titoli era funzionale al corretto funzionamento del meccanismo al fine di assicurare la realizzazione e quindi l'entrata in esercizio degli impianti di nuova realizzazione;
- che quindi il rischio autorizzativo era stato posto a carico dei soggetti che intendevano partecipare alle aste, - che il ritardo nell'ottenimento dei titoli doveva ritenersi comunque imputabile alla società attrice, che non aveva dimostrato l'assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto all'esatto adempimento;
- che in particolare non erano stati attuati tutti i rimedi giurisdizionali previsti nel caso di dedotto ritardo della
PA; - che inoltre a seguito della comunicazione in ordine alla necessità di ottenere la VIA in data
23.2.2021 la società attrice aveva trasmesso al la relativa istanza soltanto in data 22.10.2021; - CP_4 di aver dato attuazione a quanto previsto dall'art.
6.2 lett. i del contratto standard in piena buona fede;
- che non si verteva in ipotesi di forza maggiore ai sensi dell'art. 9, essendo posto il rischio autorizzativo a carico dell'assegnatario; - che tutte le domande formulate dalla parte attrice dovevano pertanto ritenersi infondate
In data 1.9.2023 il procedimento è stato assegnato a questo Giudice. Non sono state formulate istanze di prova costituenda.
All'udienza del 20.11.2024 precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte attrice volta ad accertare la permanente vigenza del contratto stipulato tra le parti in data 18.12.2019 e l'obbligo conseguente di di CP_1 fissare un incontro per evitare effetti pregiudizievoli nei confronti di parte attrice, nonché alla condanna della convenuta al pagamento di una somma per ogni giorni di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di fissare un incontro ed in subordine alla condanna di alla restituzione della somma di € CP_1
144.000,00 corrisposta a titolo di contributo a fondo di garanzia e deposito cauzionale.
Nella sostanza il punto centrale della controversia è costituito dall'accertamento dell'operatività o meno della clausola risolutiva espressa invocata da nelle missive del 24.12.2021 e 27.1.2022 ai CP_1 fini della risoluzione del contratto, per effetto dell'applicazione della previsione di cui all'art.
6.2 lett. i) e dell'art. 40.10 della Disciplina, in considerazione della mancata produzione dei titoli abilitativi entro il termine del 31.10.2021.
Va preliminarmente ricostruita, dal punto di vista dello sviluppo cronologico, la vicenda contrattuale oggetto di controversia sulla base della documentazione in atti e comunque delle circostanze che non hanno formato oggetto di contestazione, come segue:
pagina 4 di 8 1. con decreto del 28.6.2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato la disciplina del mercato delle capacità, distinguendo la fase di prima attuazione da quella di piena attuazione;
2. la disciplina di prima attuazione, rilevante ai fini della risoluzione della presente controversia, è stata adottata in conformità ai criteri definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed
Ambiente (doc. 6a della produzione di parte attrice);
3. sulla base di tale disciplina si è svolta in data 28.11.2019 un'asta relativa al periodo di consegna 2023 alla quale ha partecipato risultando assegnataria di capacità nuova Parte_1 non autorizzata per il periodo di consegna a partire dall'anno 2023;
4. in data 18.12.2019 è stato quindi sottoscritto il contratto di approvvigionamento di capacità, che all'art. 3 specifica che oggetto del contratto è la definizione di diritti ed obblighi dell'assegnatario in attuazione della Disciplina;
5. al punto 40.10 della Disciplina è previsto che “non oltre 24 mesi prima dell'inizio del periodo di consegna negoziato nell'Asta Madre in cui l'Assegnatario è risultato aggiudicatario di CDP afferente Unità di Produzione Nuove non autorizzate o Unità in Ripotenziamento non autorizzate.., l'Assegnatario per le Unità di Produzione Nuove non autorizzate o le Unità in
Ripotenziamento non autorizzate alle quali sono stati riferiti impegni di CDP nuova ai sensi dell'Articolo 43.1, è tenuto ad inviare a : a. la documentazione attestante il CP_1 conseguimento di tutti i titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti, agli interventi di rifacimento ed agli interventi di ripotenziamento”;
6. all'art.
6.2 del contratto di approvvigionamento è prevista tra le ipotesi di risoluzione di diritto alle lett. i) il “caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 40.10 della disciplina”;
7. in base alla previsione della Disciplina, OW avrebbe dovuto provvedere alla produzione dei titoli abilitativi entro il 31.12.2020 (scadenza dei 24 mesi antecedenti la data di inizio del periodo di consegna);
8. ha prorogato, relativamente a tutte le imprese assegnatarie, una prima volta tale termine CP_1 fino al 30.6.2021 e successivamente una seconda volta al 31.10.2021;
9. la società attrice, prima della scadenza di tale termine, ha richiesto un incontro a per CP_1 concordare una ulteriore proroga, incontro negato dall'attuale convenuta;
10. la società attrice ha quindi proposto ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedimento del termine di sospensione della scadenza fissata per il 31.10.2021 e un ordine a di fissare un incontro per adottare le misure necessarie ad annullare o ridurre l'effetto CP_1 del ritardo sul termine imminente di scadenza;
11. la domanda cautelare è stata respinta e il diniego è stato confermato anche in sede di reclamo;
12. in data 24.12.2021, ha comunicato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva CP_1 espressa di cui all'art.
6.2 del contratto, confermando tale volontà anche nella successiva comunicazione del 27.1.2022.
pagina 5 di 8 In considerazione dell'intimata risoluzione del contratto e della circostanza che la parte attrice contesta, invece, il ricorrere della fattispecie prevista dall'art.
6.2 del contratto, ritenendo piuttosto che si verta nell'ipotesi di cui all'art. 9.2, è dirimente, ai fini della decisione della controversia, la verifica della ricorrenza o meno dei presupposti della risoluzione di diritto del contratto imputabile alla società attrice.
Sul punto OW ha dedotto nella sostanza la non imputabilità a sé del mancato rilascio dei titoli abilitativi, in quanto:
a. aveva avviato già nell'ottobre 2019 il procedimento volto ad ottenere tali titoli;
b. dopo la presentazione, in data 10.10.2019, di istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale l'iter si era concluso soltanto in data 23.2.2021, con un anno e mezzo di ritardo, mediante adozione di un provvedimento con cui era stato disposto l'assoggettamento a VIA;
c. aveva impugnato di fronte al Capo dello Stato tale provvedimento amministrativo, essendo ancora in attesa dell'esito;
d. aveva comunque attivato il procedimento per l'ottenimento di VIA;
e. aveva richiesto al di impartire a indirizzi in ordine alla proroga del termine di CP_4 CP_1 scadenza per il deposito di titoli abilitativi;
f. aveva richiesto anche da ultimo in data 5.8.2021 a la proroga del termine, in CP_1 considerazione dell'evidente incongruità rispetto al tempo impiegato per la conclusione dell'iter semplificato di verifica di assoggettabilità a VIA.
Gli elementi di fatto apportati dalla società attrice non sono tuttavia idonei a ritenere esclusa la configurazione della fattispecie della risoluzione di diritto per le motivazioni di seguito esposte.
Come già ricordato, l'art.
6.2 lett. i) del contratto di approvvigionamento prevede quale specifica ipotesi di risoluzione di diritto il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 40.10 della Disciplina, ovvero il mancato invio a entro il termine fissato della documentazione attestante il conseguimento di CP_1 tutti i titoli abilitavi alla costruzione ed esercizio degli impianti. L'art. 9 del medesimo contratto invocato dalla parte attrice in relazione al punto 2 lett. g al fine di sostenere che la fattispecie in esame rientri tra le ipotesi di impossibilità non imputabile all'esercente degli impianti, al punto 4 prevede esplicitamente che non costituiscono causa di forza maggiore e/o caso fortuito “il mancato rilascio dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio o agli interventi di ripotenziamento e rifacimento degli impianti di produzione di energia elettrica previste dalla normativa vigente”.
Come già ritenuto, in maniera del tutto condivisibile, nei provvedimenti emessi nella fase cautelare, il mancato rilascio dei titoli abilitativi nell'ambito dell'assetto contrattuale formalizzato tra le parti è rischio che la partecipante al mercato delle capacità ha assunto su di sé, in considerazione della ratio generale della disciplina apprestata, che mira ad assicurare nel tempo idoneo approvvigionamento di pagina 6 di 8 energia e tende ad evitare che soggetti che non possano garantire la fornitura promessa continuino ad occupare quote del mercato.
Più in generale, deve osservarsi che per giurisprudenza costante della Suprema Corte perché
l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis" (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10683 del 20/04/2023; Sez. 2, Sentenza n.
6594 del 30/04/2012).
Nel caso di specie OW, secondo quanto dalla stessa prospettato, dopo aver proposto istanza di verifica della assoggettabilità a VIA nell'ottobre 2019 ha atteso senza attivarsi in alcun modo l'emissione del provvedimento con cui è stato ritenuto necessario il rilascio di VIA, emesso nel febbraio 2021 ed a seguito di tale determinazione ha effettivamente proposto istanza per l'emissione di VIA soltanto il 22.10.2021: di conseguenza, fermo restando che ogni valutazione in ordine alla congruità della proroga dei termini è stata rimessa alla valutazione del Giudice amministrativo, che peraltro come risulta dalla sentenza del Tar Lazio 27.1.2025, prodotta dalla parte convenuta in uno con la memoria di replica ha respinto il ricorso avverso l'atto di indirizzo del relativo alla CP_4 individuazione di un'ultima proroga della durata di quattro mesi, non può fondatamente ritenersi che la società attrice abbia dimostrato la non imputabilità anche remota dell'omesso ottenimento dei titoli abilitativi.
Peraltro, dalla ulteriore produzione effettuata dalla parte convenuta con la comparsa conclusionale è emerso che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero della cultura hanno espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale in relazione al progetto di conversione a gas naturale dell'impianto di produzione di energia elettrice della sulla base Parte_1 del parere negativo espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale. Sebbene tale provvedimento sia stato impugnato, come emerge dalle deduzioni e dalla produzione di parte attrice, deve comunque prendersi atto che allo stato, pure a distanza di oltre tre anni dalla scadenza dell'ultima proroga, la parte attrice non ha ancora adempiuto all'obbligo di produzione della documentazione.
L'intimata risoluzione per fatto imputabile alla deve ritenersi quindi legittima, con Parte_1 conseguente rigetto delle domande volte ad accertare la perdurante efficacia del contratto.
Quanto alla ulteriore istanza, formulata in subordine dalla parte attrice, volta ad ottenere la restituzione della somma di € 144.000,00 versata a titolo di fondo di garanzia e di deposito cauzionale, deve rilevarsi che l'art. 66.4 della Disciplina prevede la restituzione del deposito cauzionale soltanto in ipotesi di rispetto dell'obbligo di cui al punto 40.10, mentre l'art. 70.4 prevede esplicitamente che nel caso in cui l'assegnatario non rispetti l'obbligo di cui all'art. 40.10 il contributo al fondo di garanzia versato dall'assegnatario ai sensi dell'art. 59 sia trattenuto da limitatamente alla CDP dell'Unità CP_1
pagina 7 di 8 di Produzione nuova non autorizzata e il deposito cauzionale versato ai sensi dell'art. 66 sia trattenuto da limitatamente alla CDP dell'Unità di Produzione nuova non autorizzata per cui il suddetto CP_1 obbligo non è stato assolto. Anche la domanda volta alla restituzione delle somme versate deve pertanto essere ritenuta infondata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- respinge le domande attoree;
- condanna la parte attrice al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte convenuta, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 5.3.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 16448 del ruolo generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2024, con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 20.1.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 10.2.2025, vertente
TRA
(P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante , Parte_2 con il patrocinio degli avv. Saverio Sticchi Damiani, Andrea Sticchi Damiani e Vittorio Triggiani, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
(P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del procuratore speciale avv. , Controparte_2 con il patrocinio degli avv. Giovanni Doria, Carlo Edoardo Cazzato, Enrico Spagnolello, Daniela Carria
e Maria Teresa Pirozzi giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
OGGETTO: contratto di approvvigionamento di capacità.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza del 20.11.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la ha convenuto in giudizio di fronte a Parte_1 questo Tribunale la formulando le seguenti conclusioni: CP_1
pagina 1 di 8 1. accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia delle missive del 24.12.2021 e del
27.1.2022 inviate da a con le quali la convenuta ha dichiarato di volersi CP_1 Parte_1 avvalere della clausola risolutiva espressa del Contratto 18.12.2019 concluso inter partes;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare la attuale validità ed efficacia del Contratto 18.12.2019 stipulato tra e e, conseguentemente, condannare in persona del suo
Parte_1 CP_1 CP_1 legale rappresentante p.t., all'adempimento dell'obbligo, previsto dall'art.
9.2 del medesimo Contratto, di fissare un incontro con al fine di adottare le azioni necessarie per annullare o per
Parte_1 ridurre gli effetti pregiudizievoli a carico di derivanti dai ritardi della P.A. nel rilascio
Parte_1 delle autorizzazioni richieste e meglio specificate in narrativa;
3. condannare al CP_1 pagamento, in favore di della somma indicata in via equitativa in € 10.000,00, ovvero
Parte_1 della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna di cui alla precedente conclusione;
4. in via subordinata, ove si ritenga che il Contratto del 18.12.2019 si sia risolto, condannare in persona del suo legale CP_1 rappresentante p.t., alla restituzione a favore di dell'importo di € 144.000,00
Parte_1 corrisposto da quest'ultima a titolo di contributo a fondo di garanzia e di deposito cauzionale.
A tal fine ha esposto: - di operare nel settore della produzione di energia e di essere titolare di impianti motogeneratori ubicati nel comune di Molfetta;
- di aver partecipato al Mercato delle Capacità indetto da ai sensi del d.m. 28.6.2019 e della relativa disciplina attuativa;
- che si era CP_1 utilmente collocata tra i soggetti assegnatari dell'Asta Madre per il periodo di assegnazione di capacità disponibile per unità di produzione nuova non autorizzata relativo all'anno 2023, con conseguente stipula del contratto standard di approvvigionamento di capacità; - che ai sensi dell'art. 40:10 della disciplina di settore, l'assegnatario non oltre 24 mesi prima dell'inizio del periodo di consegna è tenuto a inviare a la documentazione attestante il conseguimento di tutti i titoli abilitativi alla CP_1 costruzione all'esercizio degli impianti, agli interventi di rifacimento ed agli interventi di ripotenziamento;
- che il termine per la trasmissione di tale documentazione era stato prorogato di sei mesi da , con conseguente scadenza entro il 30.6.2021; - che si era tempestivamente attività CP_1 per ottenere la documentazione necessaria, come risultava dalla documentazione allegata- che l'iter in relazione alle determinazione del Ministero dell'Ambiente ora Controparte_3 si era concluso soltanto in data 23.2.2021 con la previsione dell'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale;
- che tale provvedimento era stato impugnato e contemporaneamente era stato avviato il procedimento per il suo ottenimento;
- che tuttavia in previsione della scadenza del termine, con nota del 15.6.2021, aveva informato della impossibilità di ottenere i titoli abilitativi entro il CP_1
30.6.2021, invocando la previsione di cui all'art.
9.2 del contratto in relazione ai casi di forza maggiore;
- che aveva disposto una ulteriore proroga generalizzata fino al 31.10.2021, per tener conto CP_1 delle conseguenze dell'emergenza pandemica;
- che tale proroga doveva ritenersi del tutto insufficiente, in quanto nelle more non sarebbe stato possibile ottenere l'emissione della VIA;
- che era pagina 2 di 8 stata anche proposta impugnazione avverso l'atto di indirizzo con cui il aveva invitato a CP_4 CP_1 provvedere ad un'ultima proroga di quattro mesi;
- che era stato anche proposto ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per ottenere la sospensione del termine di scadenza fissato ed ordinare a di CP_1 fissare un incontro per adottare le azioni necessarie per annullare o ridurre l'effetto del ritardo sul termine di imminente scadenza per la consegna dei titoli abilitativi;
- che tuttavia l'istanza cautelare era stata respinta;
- che avverso tale provvedimento era stato proposto reclamo;
- che, in data
24.12.2021, aveva comunicato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. CP_1
6.2 lett. i del contratto e di volere trattenere il contributo al fondo di garanzia e il deposito cauzionale versati per la somma di € 144.000,00, - che tale prospettazione era stata contestata dai legali della società attrice;
- che nel caso di specie si sarebbe dovuta ritenere applicabile la clausola di cui all'art.
9.2 del contratto, ricorrendo la fattispecie della forza maggiore/caso fortuito;
- che nessuna condotta inadempiente si sarebbe potuta invero imputare alla società attrice;
- che quindi si sarebbe dovuto ritenere ancora vigente il contratto;
- che l'art.
9.4 del testo contrattuale dalla lett. a sino alla lett. f prevedeva circostanze che rientravano nella sfera di azione del contraente, con la conseguenza che il termine “mancato rilascio” non avrebbe che potuto essere inteso come riconducibile alla mancanza dei requisiti e presupposti essenziali per il conseguimento delle autorizzazioni amministrative e non già alla condotta omissiva della PA che invece era tipizzata al punto 9.2; - che quindi era interesse della parte attrice ottenere l'adempimento del contratto, mediante emissione di un ordine alla convenuta perché fissi un incontro per adottare le azioni necessarie ad annullare l'effetto del ritardo sul termine di scadenza del 31.10.2021 per la consegna dei titoli abilitativi;
- che qualora, in subordine, si dovesse ritenere la risoluzione del contratto, si dovrebbe comunque ordinare la restituzione delle somme corrisposte e a titolo di fondo di garanzia e di deposito cauzionale, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 60.1 e dell'art. 66.4 della Disciplina.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla società CP_1 attrice.
A tal fine ha dedotto: - che la vicenda contrattuale era relativa al cd. capacity market, strumento introdotto per rendere maggiormente efficiente il mercato dell'energia elettrica e fronteggiare i rischi di inadeguatezza ed interruzione dell'erogazione del servizio elettrico;
- che tutta la relativa disciplina era caratterizzata dall'applicazione dei principi di partecipazione su base volontaria degli operatori, di neutralità dal punto di vista tecnologico e partecipazione di capacità sia esistente che nuova, con la previsione in tale ultimo caso della necessità della previa acquisizione di titoli abilitativi;
- che le proroghe concesse per la presentazione di tali titoli fino a quella del 31.10.2021 erano state previste per la generalità dei partecipanti;
- che la società attrice aveva invece richiesto una ulteriore proroga ad personam;
- che tale richiesta era stata respinta;
- che l'azione cautelare intrapresa da Parte_1 era stata respinta sia in prime cure che in sede di reclamo;
- che al contrario di quanto sostenuto dalla pagina 3 di 8 controparte si doveva ritenere ricorrente la fattispecie risolutiva per effetto del mancato ottenimento dei titoli abilitativi;
- che tali titoli non erano stati ottenuti neppure all'epoca di introduzione del presente giudizio;
- che secondo la disciplina di prima attuazione (art. 40.10) e secondo quanto previsto dall'art.
6.2 lett. i del contratto standard dalla mancata presentazione dei titoli abilitavi non poteva che derivare la risoluzione del contratto;
- che la previsione del termine di presentazione dei titoli era funzionale al corretto funzionamento del meccanismo al fine di assicurare la realizzazione e quindi l'entrata in esercizio degli impianti di nuova realizzazione;
- che quindi il rischio autorizzativo era stato posto a carico dei soggetti che intendevano partecipare alle aste, - che il ritardo nell'ottenimento dei titoli doveva ritenersi comunque imputabile alla società attrice, che non aveva dimostrato l'assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto all'esatto adempimento;
- che in particolare non erano stati attuati tutti i rimedi giurisdizionali previsti nel caso di dedotto ritardo della
PA; - che inoltre a seguito della comunicazione in ordine alla necessità di ottenere la VIA in data
23.2.2021 la società attrice aveva trasmesso al la relativa istanza soltanto in data 22.10.2021; - CP_4 di aver dato attuazione a quanto previsto dall'art.
6.2 lett. i del contratto standard in piena buona fede;
- che non si verteva in ipotesi di forza maggiore ai sensi dell'art. 9, essendo posto il rischio autorizzativo a carico dell'assegnatario; - che tutte le domande formulate dalla parte attrice dovevano pertanto ritenersi infondate
In data 1.9.2023 il procedimento è stato assegnato a questo Giudice. Non sono state formulate istanze di prova costituenda.
All'udienza del 20.11.2024 precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte attrice volta ad accertare la permanente vigenza del contratto stipulato tra le parti in data 18.12.2019 e l'obbligo conseguente di di CP_1 fissare un incontro per evitare effetti pregiudizievoli nei confronti di parte attrice, nonché alla condanna della convenuta al pagamento di una somma per ogni giorni di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di fissare un incontro ed in subordine alla condanna di alla restituzione della somma di € CP_1
144.000,00 corrisposta a titolo di contributo a fondo di garanzia e deposito cauzionale.
Nella sostanza il punto centrale della controversia è costituito dall'accertamento dell'operatività o meno della clausola risolutiva espressa invocata da nelle missive del 24.12.2021 e 27.1.2022 ai CP_1 fini della risoluzione del contratto, per effetto dell'applicazione della previsione di cui all'art.
6.2 lett. i) e dell'art. 40.10 della Disciplina, in considerazione della mancata produzione dei titoli abilitativi entro il termine del 31.10.2021.
Va preliminarmente ricostruita, dal punto di vista dello sviluppo cronologico, la vicenda contrattuale oggetto di controversia sulla base della documentazione in atti e comunque delle circostanze che non hanno formato oggetto di contestazione, come segue:
pagina 4 di 8 1. con decreto del 28.6.2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato la disciplina del mercato delle capacità, distinguendo la fase di prima attuazione da quella di piena attuazione;
2. la disciplina di prima attuazione, rilevante ai fini della risoluzione della presente controversia, è stata adottata in conformità ai criteri definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed
Ambiente (doc. 6a della produzione di parte attrice);
3. sulla base di tale disciplina si è svolta in data 28.11.2019 un'asta relativa al periodo di consegna 2023 alla quale ha partecipato risultando assegnataria di capacità nuova Parte_1 non autorizzata per il periodo di consegna a partire dall'anno 2023;
4. in data 18.12.2019 è stato quindi sottoscritto il contratto di approvvigionamento di capacità, che all'art. 3 specifica che oggetto del contratto è la definizione di diritti ed obblighi dell'assegnatario in attuazione della Disciplina;
5. al punto 40.10 della Disciplina è previsto che “non oltre 24 mesi prima dell'inizio del periodo di consegna negoziato nell'Asta Madre in cui l'Assegnatario è risultato aggiudicatario di CDP afferente Unità di Produzione Nuove non autorizzate o Unità in Ripotenziamento non autorizzate.., l'Assegnatario per le Unità di Produzione Nuove non autorizzate o le Unità in
Ripotenziamento non autorizzate alle quali sono stati riferiti impegni di CDP nuova ai sensi dell'Articolo 43.1, è tenuto ad inviare a : a. la documentazione attestante il CP_1 conseguimento di tutti i titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti, agli interventi di rifacimento ed agli interventi di ripotenziamento”;
6. all'art.
6.2 del contratto di approvvigionamento è prevista tra le ipotesi di risoluzione di diritto alle lett. i) il “caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 40.10 della disciplina”;
7. in base alla previsione della Disciplina, OW avrebbe dovuto provvedere alla produzione dei titoli abilitativi entro il 31.12.2020 (scadenza dei 24 mesi antecedenti la data di inizio del periodo di consegna);
8. ha prorogato, relativamente a tutte le imprese assegnatarie, una prima volta tale termine CP_1 fino al 30.6.2021 e successivamente una seconda volta al 31.10.2021;
9. la società attrice, prima della scadenza di tale termine, ha richiesto un incontro a per CP_1 concordare una ulteriore proroga, incontro negato dall'attuale convenuta;
10. la società attrice ha quindi proposto ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedimento del termine di sospensione della scadenza fissata per il 31.10.2021 e un ordine a di fissare un incontro per adottare le misure necessarie ad annullare o ridurre l'effetto CP_1 del ritardo sul termine imminente di scadenza;
11. la domanda cautelare è stata respinta e il diniego è stato confermato anche in sede di reclamo;
12. in data 24.12.2021, ha comunicato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva CP_1 espressa di cui all'art.
6.2 del contratto, confermando tale volontà anche nella successiva comunicazione del 27.1.2022.
pagina 5 di 8 In considerazione dell'intimata risoluzione del contratto e della circostanza che la parte attrice contesta, invece, il ricorrere della fattispecie prevista dall'art.
6.2 del contratto, ritenendo piuttosto che si verta nell'ipotesi di cui all'art. 9.2, è dirimente, ai fini della decisione della controversia, la verifica della ricorrenza o meno dei presupposti della risoluzione di diritto del contratto imputabile alla società attrice.
Sul punto OW ha dedotto nella sostanza la non imputabilità a sé del mancato rilascio dei titoli abilitativi, in quanto:
a. aveva avviato già nell'ottobre 2019 il procedimento volto ad ottenere tali titoli;
b. dopo la presentazione, in data 10.10.2019, di istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale l'iter si era concluso soltanto in data 23.2.2021, con un anno e mezzo di ritardo, mediante adozione di un provvedimento con cui era stato disposto l'assoggettamento a VIA;
c. aveva impugnato di fronte al Capo dello Stato tale provvedimento amministrativo, essendo ancora in attesa dell'esito;
d. aveva comunque attivato il procedimento per l'ottenimento di VIA;
e. aveva richiesto al di impartire a indirizzi in ordine alla proroga del termine di CP_4 CP_1 scadenza per il deposito di titoli abilitativi;
f. aveva richiesto anche da ultimo in data 5.8.2021 a la proroga del termine, in CP_1 considerazione dell'evidente incongruità rispetto al tempo impiegato per la conclusione dell'iter semplificato di verifica di assoggettabilità a VIA.
Gli elementi di fatto apportati dalla società attrice non sono tuttavia idonei a ritenere esclusa la configurazione della fattispecie della risoluzione di diritto per le motivazioni di seguito esposte.
Come già ricordato, l'art.
6.2 lett. i) del contratto di approvvigionamento prevede quale specifica ipotesi di risoluzione di diritto il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 40.10 della Disciplina, ovvero il mancato invio a entro il termine fissato della documentazione attestante il conseguimento di CP_1 tutti i titoli abilitavi alla costruzione ed esercizio degli impianti. L'art. 9 del medesimo contratto invocato dalla parte attrice in relazione al punto 2 lett. g al fine di sostenere che la fattispecie in esame rientri tra le ipotesi di impossibilità non imputabile all'esercente degli impianti, al punto 4 prevede esplicitamente che non costituiscono causa di forza maggiore e/o caso fortuito “il mancato rilascio dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio o agli interventi di ripotenziamento e rifacimento degli impianti di produzione di energia elettrica previste dalla normativa vigente”.
Come già ritenuto, in maniera del tutto condivisibile, nei provvedimenti emessi nella fase cautelare, il mancato rilascio dei titoli abilitativi nell'ambito dell'assetto contrattuale formalizzato tra le parti è rischio che la partecipante al mercato delle capacità ha assunto su di sé, in considerazione della ratio generale della disciplina apprestata, che mira ad assicurare nel tempo idoneo approvvigionamento di pagina 6 di 8 energia e tende ad evitare che soggetti che non possano garantire la fornitura promessa continuino ad occupare quote del mercato.
Più in generale, deve osservarsi che per giurisprudenza costante della Suprema Corte perché
l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis" (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10683 del 20/04/2023; Sez. 2, Sentenza n.
6594 del 30/04/2012).
Nel caso di specie OW, secondo quanto dalla stessa prospettato, dopo aver proposto istanza di verifica della assoggettabilità a VIA nell'ottobre 2019 ha atteso senza attivarsi in alcun modo l'emissione del provvedimento con cui è stato ritenuto necessario il rilascio di VIA, emesso nel febbraio 2021 ed a seguito di tale determinazione ha effettivamente proposto istanza per l'emissione di VIA soltanto il 22.10.2021: di conseguenza, fermo restando che ogni valutazione in ordine alla congruità della proroga dei termini è stata rimessa alla valutazione del Giudice amministrativo, che peraltro come risulta dalla sentenza del Tar Lazio 27.1.2025, prodotta dalla parte convenuta in uno con la memoria di replica ha respinto il ricorso avverso l'atto di indirizzo del relativo alla CP_4 individuazione di un'ultima proroga della durata di quattro mesi, non può fondatamente ritenersi che la società attrice abbia dimostrato la non imputabilità anche remota dell'omesso ottenimento dei titoli abilitativi.
Peraltro, dalla ulteriore produzione effettuata dalla parte convenuta con la comparsa conclusionale è emerso che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero della cultura hanno espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale in relazione al progetto di conversione a gas naturale dell'impianto di produzione di energia elettrice della sulla base Parte_1 del parere negativo espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale. Sebbene tale provvedimento sia stato impugnato, come emerge dalle deduzioni e dalla produzione di parte attrice, deve comunque prendersi atto che allo stato, pure a distanza di oltre tre anni dalla scadenza dell'ultima proroga, la parte attrice non ha ancora adempiuto all'obbligo di produzione della documentazione.
L'intimata risoluzione per fatto imputabile alla deve ritenersi quindi legittima, con Parte_1 conseguente rigetto delle domande volte ad accertare la perdurante efficacia del contratto.
Quanto alla ulteriore istanza, formulata in subordine dalla parte attrice, volta ad ottenere la restituzione della somma di € 144.000,00 versata a titolo di fondo di garanzia e di deposito cauzionale, deve rilevarsi che l'art. 66.4 della Disciplina prevede la restituzione del deposito cauzionale soltanto in ipotesi di rispetto dell'obbligo di cui al punto 40.10, mentre l'art. 70.4 prevede esplicitamente che nel caso in cui l'assegnatario non rispetti l'obbligo di cui all'art. 40.10 il contributo al fondo di garanzia versato dall'assegnatario ai sensi dell'art. 59 sia trattenuto da limitatamente alla CDP dell'Unità CP_1
pagina 7 di 8 di Produzione nuova non autorizzata e il deposito cauzionale versato ai sensi dell'art. 66 sia trattenuto da limitatamente alla CDP dell'Unità di Produzione nuova non autorizzata per cui il suddetto CP_1 obbligo non è stato assolto. Anche la domanda volta alla restituzione delle somme versate deve pertanto essere ritenuta infondata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- respinge le domande attoree;
- condanna la parte attrice al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte convenuta, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 5.3.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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