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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/07/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito dell'udienza del 9.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 4276/2022 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], e residente ivi in via Parte_1
Rio Persico n. 39, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe BRANDI, presso il quale elettivamente domicilia in via XX Settembre, nn. 112 – 114, 81020, San Nicola La Strada, come da procura in atti, RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi e nei verbali d'udienza.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo, depositato il 22.06.2022, l'odierna ricorrente impugnava in opposizione l'ordinanza-ingiunzione di pagamento dell' n. OI-000350021, CP_1 notificatale il 24/05/2022 quale legale rappresentante della società
[...]
, nonché quale autrice della violazione amministrativa Parte_2 in questione e quindi obbligata principale, per violazione dell'art. art. 2, comma 1 bis, DL 463/83, convertito dalla legge 638/83 e ss. - omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dei lavoratori in forza presso la società, relativamente al periodo 12/2013-1/2014, per un importo complessivo di € 22.006,00. Ha lamentato la mancata notifica dell'avviso di accertamento - atto presupposto prot. n. 2000.06/09/2017.0304856 del 27.10.2017, o comunque la mancata allegazione del CP_1 verbale di accertamento all'atto, qualora notificato. Ha altresì invocato la prescrizione quinquennale, in ipotesi spirata al 31.12.2016, discorrendo di un ruolo afferente al 2011 e di una intimazione di pagamento non meglio identificata, che al capo b) del ricorso si asserisce notificata il 24.1.2017 (ma che con ogni evidenza non afferisce all'oggetto del presente giudizio, né si tratta di atto prodotto in giudizio, risultando assente tra gli allegati telematici), ma che non risulta riconducibile alla vicenda sub judice. Ha invocato l'intestato Tribunale al fine di ottenere, previa istanza di sospensione, l'annullamento o la dichiarazione di nullità delle pretese previdenziali contenute nell'atto, lamentando: la maturata prescrizione;
la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica di un atto presupposto. Il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione per anticipo fattone.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'opposto e in via CP_1 preliminare poneva in luce che, alla luce di quanto previsto dall'art. 23 DL 48/2023 convertito nella legge 85/2023, aveva provveduto a rideterminare l'importo della sanzione amministrativa in € 220,16 ovvero, trattandosi di violazioni antecedenti al 12/2015, nella metà pari ad € 110,08, da pagarsi entro 60 giorni. Chiedeva, poi, con svariate argomentazioni il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato (cfr. Trib. Arezzo n. 157/2022).
L'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto. Ne deriva che in assenza di allegazioni e/o contestazioni in ordine all'effettiva sussistenza dei fatti nulla deve provare l' convenuto. Quest'ultimo, infatti, sarà gravato dell'onere probatorio secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c. nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni. Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito spetta all'amministrazione, non determinando tuttavia la sua inerzia processuale l'automatico accertamento di infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, tenuto alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio, ai sensi della L. n. 689/1981, art. 23, comma 6, ratione temporis applicabile, i mezzi di prova ritenuti necessari (cfr. Cass. n. 4898/15; Cass. n. 24691/18).
Parte ricorrente, in primis, non ha dato prova di aver provveduto a pagare la sanzione amministrativa nell'importo come rideterminato – seppur molto esiguo - (cfr. alleg. mem.
entro il termine di 60 giorni, per cui la domanda va esaminata in riferimento alle CP_1 doglianze sollevate in ricorso quali motivi di opposizione all'intimata ingiunzione.
L' ha depositato in sede di costituzione documentazione comprovante la regolare CP_1 notifica dell'avviso di accertamento prot. 2000.06.09.2017.0304856, avvenuta in data CP_1
27.10.2017 (e non 2012 come sostenuto dalla Difesa nelle note di trattazione) alla sig.ra quale legale rappresentante della sopra menzionata compagine Parte_1 societaria nonché autore materiale della violazione amministrativa ed obbligato principale della sanzione amministrativa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr. alleg.
, la cui cartolina indica proprio il numero di protocollo CP_1 CP_1
2000.06.09.2017.0304856 ed è stata inviata allo stesso indirizzo di residenza indicato dalla ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio (via Rio Persico n. 39) e consegnata a mani della destinataria, che ha sottoscritto la ricevuta. Nemmeno è condivisibile la Difesa attorea nella misura in cui ritiene che la predetta ricevuta non sia in alcun modo riconducibile all'atto di accertamento, atteso che essa reca lo stesso numero di protocollo indicato nell'avviso di accertamento in atti. Per tali ragioni, non può che concludersi nel senso della piena regolarità della notifica dell'atto di accertamento, comprensivo, peraltro, dell'indicazione delle fonti di prova.
Trattasi non di notifica di atti giudiziari tramite ufficiale giudiziario, ma di comunicazione tramite raccomandate a./r. per le quali vige il principio della presunzione di avvenuta conoscenza degli atti ricettizi se indirizzati alla residenza del destinatario ai sensi dell'art. 1335 cc.
Pertanto, alla luce degli accertamenti prodotti e regolarmente notificati in data 27.10.2017 la prescrizione eccepita – pacificamente quinquennale - non è maturata, considerato che le violazioni in questione sono relative al periodo 12/2013 e 1/2014 (con scadenza del termine per il versamento della contribuzione omessa e contestata al 16.1.2014).
Il ricorso, conseguentemente, va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo alla serialità della controversia, alla natura delle questioni trattate, al valore della domanda, alle fasi del giudizio e al pregio dell'opera professionale prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Ronsini, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.900,00 per compensi professionali, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, se dovute.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
Il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito dell'udienza del 9.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 4276/2022 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], e residente ivi in via Parte_1
Rio Persico n. 39, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe BRANDI, presso il quale elettivamente domicilia in via XX Settembre, nn. 112 – 114, 81020, San Nicola La Strada, come da procura in atti, RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi e nei verbali d'udienza.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo, depositato il 22.06.2022, l'odierna ricorrente impugnava in opposizione l'ordinanza-ingiunzione di pagamento dell' n. OI-000350021, CP_1 notificatale il 24/05/2022 quale legale rappresentante della società
[...]
, nonché quale autrice della violazione amministrativa Parte_2 in questione e quindi obbligata principale, per violazione dell'art. art. 2, comma 1 bis, DL 463/83, convertito dalla legge 638/83 e ss. - omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dei lavoratori in forza presso la società, relativamente al periodo 12/2013-1/2014, per un importo complessivo di € 22.006,00. Ha lamentato la mancata notifica dell'avviso di accertamento - atto presupposto prot. n. 2000.06/09/2017.0304856 del 27.10.2017, o comunque la mancata allegazione del CP_1 verbale di accertamento all'atto, qualora notificato. Ha altresì invocato la prescrizione quinquennale, in ipotesi spirata al 31.12.2016, discorrendo di un ruolo afferente al 2011 e di una intimazione di pagamento non meglio identificata, che al capo b) del ricorso si asserisce notificata il 24.1.2017 (ma che con ogni evidenza non afferisce all'oggetto del presente giudizio, né si tratta di atto prodotto in giudizio, risultando assente tra gli allegati telematici), ma che non risulta riconducibile alla vicenda sub judice. Ha invocato l'intestato Tribunale al fine di ottenere, previa istanza di sospensione, l'annullamento o la dichiarazione di nullità delle pretese previdenziali contenute nell'atto, lamentando: la maturata prescrizione;
la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica di un atto presupposto. Il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione per anticipo fattone.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'opposto e in via CP_1 preliminare poneva in luce che, alla luce di quanto previsto dall'art. 23 DL 48/2023 convertito nella legge 85/2023, aveva provveduto a rideterminare l'importo della sanzione amministrativa in € 220,16 ovvero, trattandosi di violazioni antecedenti al 12/2015, nella metà pari ad € 110,08, da pagarsi entro 60 giorni. Chiedeva, poi, con svariate argomentazioni il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato (cfr. Trib. Arezzo n. 157/2022).
L'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto. Ne deriva che in assenza di allegazioni e/o contestazioni in ordine all'effettiva sussistenza dei fatti nulla deve provare l' convenuto. Quest'ultimo, infatti, sarà gravato dell'onere probatorio secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c. nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni. Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito spetta all'amministrazione, non determinando tuttavia la sua inerzia processuale l'automatico accertamento di infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, tenuto alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio, ai sensi della L. n. 689/1981, art. 23, comma 6, ratione temporis applicabile, i mezzi di prova ritenuti necessari (cfr. Cass. n. 4898/15; Cass. n. 24691/18).
Parte ricorrente, in primis, non ha dato prova di aver provveduto a pagare la sanzione amministrativa nell'importo come rideterminato – seppur molto esiguo - (cfr. alleg. mem.
entro il termine di 60 giorni, per cui la domanda va esaminata in riferimento alle CP_1 doglianze sollevate in ricorso quali motivi di opposizione all'intimata ingiunzione.
L' ha depositato in sede di costituzione documentazione comprovante la regolare CP_1 notifica dell'avviso di accertamento prot. 2000.06.09.2017.0304856, avvenuta in data CP_1
27.10.2017 (e non 2012 come sostenuto dalla Difesa nelle note di trattazione) alla sig.ra quale legale rappresentante della sopra menzionata compagine Parte_1 societaria nonché autore materiale della violazione amministrativa ed obbligato principale della sanzione amministrativa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr. alleg.
, la cui cartolina indica proprio il numero di protocollo CP_1 CP_1
2000.06.09.2017.0304856 ed è stata inviata allo stesso indirizzo di residenza indicato dalla ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio (via Rio Persico n. 39) e consegnata a mani della destinataria, che ha sottoscritto la ricevuta. Nemmeno è condivisibile la Difesa attorea nella misura in cui ritiene che la predetta ricevuta non sia in alcun modo riconducibile all'atto di accertamento, atteso che essa reca lo stesso numero di protocollo indicato nell'avviso di accertamento in atti. Per tali ragioni, non può che concludersi nel senso della piena regolarità della notifica dell'atto di accertamento, comprensivo, peraltro, dell'indicazione delle fonti di prova.
Trattasi non di notifica di atti giudiziari tramite ufficiale giudiziario, ma di comunicazione tramite raccomandate a./r. per le quali vige il principio della presunzione di avvenuta conoscenza degli atti ricettizi se indirizzati alla residenza del destinatario ai sensi dell'art. 1335 cc.
Pertanto, alla luce degli accertamenti prodotti e regolarmente notificati in data 27.10.2017 la prescrizione eccepita – pacificamente quinquennale - non è maturata, considerato che le violazioni in questione sono relative al periodo 12/2013 e 1/2014 (con scadenza del termine per il versamento della contribuzione omessa e contestata al 16.1.2014).
Il ricorso, conseguentemente, va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo alla serialità della controversia, alla natura delle questioni trattate, al valore della domanda, alle fasi del giudizio e al pregio dell'opera professionale prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Ronsini, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.900,00 per compensi professionali, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, se dovute.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
Il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini