Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
n. 11921 /2024 RG
TRIBUNALE DI BARI Sezione Lavoro
Il Giudice dott.ssa Claudia Tanzarella
nel procedimento R.G. n. 11921/2024 instaurato da
(ricorrente); Parte_1 nei confronti di
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
, in persona del Dirigente pro tempore (resistente); Controparte_3
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
ORDINANZA
Con ricorso del 02.10.2024, l'istante in epigrafe indicata, premesso di avere prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1 in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, esponeva di aver reso attività di docenza per l'amministrazione convenuta per i periodi e negli anni scolastici di seguito riportati: a.s. 2017/2018: dal 5/10/2017 al
30/06/2018; a.s. 2018/2019: dal 53/10/2018 al 30/06/2019; a.s. 2019/2020: dal 25/09/2019 al 30/06/2020; a.s. 2020/2021: dal 25/09/2019 al 30/06/2020; a.s. 2021/2022: dal 10/09/2021 al 30/06/2020. Lamentava di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione del bonus economico annuo pari a € 500,00 denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” (introdotto con l'art. 1, comma 121 e ss. della L. n. 107/2015 con decorrenza dall'a.s. 2015/2016 e riservato ai docenti immessi in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato), destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Denunziando la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e la violazione della clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, previa disapplicazione della normativa interna contrastante, parte ricorrente chiedeva dichiararsi il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per le annualità sopra indicate, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e condannarsi, in subordine anche a titolo risarcitorio, il resistente alla corresponsione alla parte CP_1
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo, in via CP_1 pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del giudice adito e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
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Pregiudizialmente, occorre esaminare la questione relativa alla competenza per territorio del Tribunale adito, in ogni caso, tempestivamente eccepita dalla convenuta.
In proposito, osserva che a norma dell'art. 413, 5° comma, c.p.c.,
“Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di competenza territoriale per le controversie relative ai pubblici dipendenti:
-art. 413, co. 5, c.p.c., prevedendo la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto (o era addetto al momento della cessazione del rapporto), deve essere inteso nel senso che la individuazione del foro speciale ha carattere esclusivo e non concorrente (cfr. Cass. Lav. 6 agosto 2002 n. 11831 e succ. conf.);
-per sede di servizio deve intendersi quella di effettivo servizio, al momento della proposizione della domanda in giudizio, e non anche la (eventualmente diversa) sede cui fa capo la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (cfr. Cass. Lav. 15 ottobre 2007
n. 21562);
-stante il tenore letterale della disposizione e la ratio della stessa, a nulla rileva che la controversia sia sorta nel momento in cui il dipendente era addetto ad altro ufficio, compreso in altra circoscrizione, venendo in rilievo solo l'ufficio ove il dipendente prestava servizio al momento in cui il giudizio è instaurato, ovvero ove il rapporto di lavoro ha avuto termine (cfr.
Cass. Lav. 7 agosto 2004 n. 15344);
-del tutto irrilevante appare che l'impiego avvenga nell'ambito di istituti di utilizzazione “temporanea” e/o “provvisoria”, dal momento che, ai fini della determinazione della competenza, quel che rileva è che non si realizzi la cessazione del rapporto di servizio, né una cesura del rapporto di impiego (in termini, a proposito dell'istituto del c.d. "avvalimento", cfr. Cass. Sez. VI-Lav. 22 dicembre 2011 n. 28519);
che com'è noto, ai sensi dell'art. 38, co. 4, c.p.c., le questioni relative alla competenza vanno decise in base in base alla prospettazione delle parti e a ciò che risulta dagli allegati atti;
che, nella presente fattispecie, risulta ex actis che la parte ricorrente, al momento della introduzione della lite, prestava la propria attività lavorativa presso il Liceo Classico - "Sylos - Fiore" - di Terlizzi, come, del resto, incontestatamente eccepito dal resistente;
CP_1 che, dunque, la competenza per territorio nel caso di specie appartiene al Tribunale di Trani, Sezione Lavoro.
che, pertanto, va dichiarato il difetto di competenza di questo giudicante, in favore del Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro.
La natura meramente processuale della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite sinora sostenute dalle parti.
ptm dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bari, in favore del Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro.
Spese compensate.
Fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Bari, lì 01.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella