TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15914/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa congiuntamente ex art. 473 bis.51
c.p.c. da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. MAFFICINI SARA, come da mandato difensivo in atti e
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'Avv. MAFFICINI SARA, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 3 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da ritenersi qui integralmente richiamate per relationem.
Il P.M. nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
rilevata, preliminarmente, la presenza di elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Polonia;
entrambe le parti sono residenti in Italia);
ritenuta la competenza giurisdizionale del giudice adito in ordine alla domanda di separazione, in base al primo criterio di giurisdizione di cui all'art. 3, paragrafo a) del
Reg. 1111/19 UE, applicabile dal 01/08/22 (la residenza abituale dei coniugi), posto che entrambe le parti sono residenti in Italia in provincia di Verona;
passando, a questo punto, all'individuazione della legge applicabile alla domanda di separazione, da risolversi in base all'art. 8 del Regolamento (UE) n. 1259/2010 del
Consiglio del 20/12/10, che, in mancanza di una scelta concorde da delle parti sulla legge applicabile, prevede che si applichi la legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
dato atto che, nel merito, le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il P.M. nulla ha opposto;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
pagina 2 di 3 1) omologa la separazione personale dei coniugi Parte_1
, alle condizioni di cui
[...] Controparte_1
al ricorso introduttivo;
2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, ove necessarie.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 27/01/2025
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa congiuntamente ex art. 473 bis.51
c.p.c. da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. MAFFICINI SARA, come da mandato difensivo in atti e
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'Avv. MAFFICINI SARA, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 3 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da ritenersi qui integralmente richiamate per relationem.
Il P.M. nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
rilevata, preliminarmente, la presenza di elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Polonia;
entrambe le parti sono residenti in Italia);
ritenuta la competenza giurisdizionale del giudice adito in ordine alla domanda di separazione, in base al primo criterio di giurisdizione di cui all'art. 3, paragrafo a) del
Reg. 1111/19 UE, applicabile dal 01/08/22 (la residenza abituale dei coniugi), posto che entrambe le parti sono residenti in Italia in provincia di Verona;
passando, a questo punto, all'individuazione della legge applicabile alla domanda di separazione, da risolversi in base all'art. 8 del Regolamento (UE) n. 1259/2010 del
Consiglio del 20/12/10, che, in mancanza di una scelta concorde da delle parti sulla legge applicabile, prevede che si applichi la legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
dato atto che, nel merito, le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il P.M. nulla ha opposto;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
pagina 2 di 3 1) omologa la separazione personale dei coniugi Parte_1
, alle condizioni di cui
[...] Controparte_1
al ricorso introduttivo;
2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, ove necessarie.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 27/01/2025
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3