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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1. Dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2. Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3. Dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 282 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, elettivamente domiciliata in Palma di Montechiaro nel C.so G. Parte_1
B. Odierna n. 378 presso lo studio dell'Avv. Angelo Marino, che la rappresenta e difende.
Appellante
CONTRO in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore. rappresentato e difeso dagli avv.ti Viviana
Carlisi e Delia Cernigliaro.
Appellato
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 3 ottobre 2019 presso il Tribunale GL di
Agrigento, aveva convenuto in giudizio l' premettendo: Parte_1 CP_1 di aver prestato attività lavorativa come bracciante agricolo alle dipendenze del (con sede in Licata nella contrada Controparte_2
Mollaka- Fontanazzi) per la durata di: 156 giorni nell' anno 2012, 151 giorni nell'
1 anno 2013, 155 giorni nell' anno 2014, 156 giorni nell'anno 2015 e 156 giorni nell' anno 2016; che, con distinte note, pervenute dal mese di settembre 2018 al mese di ottobre
2018, l' aveva comunicato allo stesso, (previa cancellazione dall' elenco dei CP_1 lavoratori agricoli, comunicata dall' mediante la pubblicazione degli elenchi CP_1 effettata, in applicazione dell' art 38 comma 7 D.L. n. 98/2011, dal 15.06.2018 al 30.06.2018 e dal 15.12.2018 al 31.12.2018), il rigetto della domanda di disoccupazione agricola relativa agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, e chiesto la restituzione delle indennità erogate, pari a complessivi € 23.410,12;
di aver presentato avverso i suddetti provvedimenti, distinti ricorsi amministrativi che, non avevano, tuttavia, prodotto alcun esito;
di avere appreso da titolare e legale rappresentante Controparte_2 dell'Azienda, che il 30 settembre e il 9 dicembre del 2016 (date successive alla cessazione della propria attività lavorativa presso il suddetto Vivaio), l' Ispettorato Provinciale del Lavoro di Agrigento aveva proceduto ad accessi ispettivi presso l' azienda agricola ed aveva redatto verbale di accertamento del 15.12.2016 che non era stato impugnato.
Chiedeva, pertanto dichiararsi la nullità e /o illegittimità dei provvedimenti adottati dall' e, previo accertamento del diritto alla reiscrizione nell' elenco dei CP_1 lavoratori agricoli, dichiararsi dovute le relative prestazioni a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni sopra elencati.
Si costituiva in giudizio l' con memoria del 24 marzo 2020, eccependo, in CP_1 via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in relazione all'intervenuta decadenza ex art.22 D.L. 7/70 (convertito in Legge n. 83/1970) per la mancata impugnazione dei provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro intercorsi con la ditta
“ (per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016) entro i termini di Controparte_2 legge, e deducendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza n.775/2022 del13 ottobre 2022, il Giudice ha premesso che:
- l'iscrizione – negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli compilati dall' gestore, dal 1995, del sistema previdenziale per i lavoratori OTD, sulla CP_1 base delle dichiarazioni trimestrali del datore di lavoro- può, tuttavia, essere oggetto di controlli e di cancellazione (artt. 8, 9, 16 e 19 D.Lgs. n. 375/93, recante Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a)) della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi); e, in particolare, ove sulla base di accertamenti ispettivi si verifichi l'inesistenza del rapporto di lavoro, l'istituto emette un atto di disconoscimento della prestazione lavorativa, adottando il conseguente atto di cancellazione (art. 9 D.Lgs. n. 375/93 cit.);
2 - tale possibilità per l'ente previdenziale permane anche a seguito dell'abolizione degli elenchi trimestrali - avvenuta per effetto dell'art. 38, comma sesto, D.L. n. 98/11 convertito in Legge n. 111/11 – in quanto l' , in caso di CP_1 riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco annuale, può provvedere alla notifica ai lavoratori interessati di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione e che, a fronte di tale potere di controllo e modifica unilaterale da parte dell , è concessa la CP_1 facoltà di esperire un doppio grado di gravame amministrativo;
ha, quindi, considerato che il Pace non avesse rispettato il termine, previsto dall' art 11 del d.lgs n 375/1993, di trenta giorni per la proposizione dei ricorsi amministrativi (decorrenti dalla data dei provvedimenti di reiezione della domanda di disoccupazione agricola per ciascuno degli anni per cui è causa, e dalla data del provvedimento del 21 ottobre 2018, con cui veniva chiesta la ripetizione della somma pari a € 23,410,12) e neanche quello indicato all' art. 22 del D.L. n 7/1970, che prevede: “ contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l' interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza” e ai sensi del quale, dunque, l' azione giudiziaria avrebbe dovuto essere proposta entro i successivi 150 giorni (30 per il ricorso amministrativo, decorsi i quali il provvedimento di disconoscimento è divenuto definitivo e lesivo + 120 per il ricorso giudiziale) dalle comunicazioni
e dal provvedimento di ripetizione di indebito del 26 ottobre 2018, ossia CP_1 entro il 25 marzo 2019; ritenuto, quindi, che alla data di deposito del ricorso
(3.10.2019) il termine di decadenza di cui all'art.22 cit. fosse spirato, ha respinto il ricorso e disposto la compensazione delle spese di lite.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato il 4 aprile 2023.
Ha resistito l' con memoria del 4 maggio 2023, per il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza del 13 marzo 2025 la causa, all'esito della discussione è stata decisa sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo trascritto in calce.
**************
L'appellante lamenta che le modalità di notifica telematica degli elenchi trimestrali di variazione dei lavoratori agricoli, previste dalla circolare n.82 del CP_1
14.06. 2012, non siano idonee a consentire un'adeguata conoscibilità degli stessi, e che, i ristretti termini concessi per la loro consultazione (15 giorni) avrebbero comportato la violazione del diritto di difesa, con l'effetto di inficiare la validità della predetta forma di comunicazione.
Censura, con altro motivo, la mancata ammissione della prova testimoniale che
3 avrebbero consentito, a suo dire, di dimostrare comunque l'effettività della prestazione lavorativa rese alle dipendenze del quale bracciante Controparte_2 agricolo, per le giornate denunciate in ciascun anno e che fossero, dunque, dovute le prestazioni previdenziali revocate.
L' appello è infondato. Come già rilevato da Codesta Corte, con precedenti analoghe pronunce (sent.
n. 471/2023 del 4 maggio 2023, sent. n.809/23 del 14 settembre 2023 e sent. dell'1 febbraio 2024 nella causa R.G. n.303/2022), quanto alla contestata applicazione della fattispecie decadenziale - correttamente ricondotta dal G.L. alla vigenza del combinato disposto degli artt. 22 D.L. n 7/70, convertito in Legge n. 83/1970 e dell'art. 11 D. Lgs n. 375/1993 - ed alla valenza, ai fini dell' individuazione del dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, della pubblicazione telematica delle variazioni trimestrali degli elenchi dei lavoratori agricoli, effettuata dall' ai sensi CP_1 del previgente art. 38 D.L. n. 98/2011 e con le modalità dettate dalla circolare n.
82/2012, non ignora questo Giudice che la Corte Costituzionale (con sentenza n.45/2021) si sia già espressa in termini dubitativi sulla legittimità della procedura in concreto adottata dall' ente previdenziale, devolvendo a tal fine al giudice della cognizione ogni valutazione riguardo le modalità applicative di tale forma di pubblicità notizia.
Si rileva, tuttavia, che la valutazione dell'incidenza pregiudizievole per il diritto di difesa, correlata alla difficoltà di consultazione degli elenchi dovuta alla ristrettezza del tempo di durata della pubblicazione, introduce un sindacato da formulare non in astratto, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto, di cui il ricorrente, nel caso di specie, non ha fornito allegazione.
Segnatamente, l'appellante non ha dedotto alcuna circostanza che in concreto avrebbe reso impossibile o impraticabile la consultazione degli elenchi trimestrali durante il tempo della loro pubblicazione, il che basta a neutralizzare la portata della supposta violazione.
Quanto al secondo motivo di gravame, è noto che l' iscrizione nell' elenco dei lavoratori agricoli espleta “ una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l' esistenza del rapporto CP_1 di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una propria facoltà ed il lavoratore ha, in tal caso, l' onere di provare l' esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all' iscrizione – e /o di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale -fatto valere in giudizio” ( Sezione lavoro, sentenza 19 maggio 2003, n. 7845).
Orbene, deve negarsi che l'appellante abbia assolto a tale onere probatorio. La prova testimoniale - a tal fine articolata a mezzo di un unico capitolato così
4 formulato: “Vero è che il sig. dal 2012 al 2016 ha lavorato come Parte_1 bracciante agricolo alle dipendenze del - non appare rispondente Controparte_2 ai requisiti di specificità e completezza delle circostanze di fatto funzionali alla dimostrazione dei presupposti che fondano il diritto alla prestazione rivendicata.
Essi devono, infatti, intendersi costituiti dalla esistenza del vincolo di subordinazione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca in ordini specifici, oltre che nell' attività di controllo e vigilanza delle prestazioni lavorative nonché, dall' unico elemento probante della subordinazione, ovvero la dimostrazione della permanente messa a disposizione delle energie lavorative nei confronti del datore, con assoggettamento al potere direttivo e di controllo e dalla durata di essa utile al raggiungimento delle 102 giornate lavorative, richieste dalla normativa in materia di disoccupazione agricola;
ancora, dalla natura delle mansioni giornalmente rese in ciascun anno, unitamente all'articolazione oraria delle stesse, in maniera da consentire la verifica della corrispondenza dell'attività prestata con il fabbisogno di manodopera aziendale in relazione alle colture praticate.
Né riveste carattere probante la documentazione, unilateralmente formata dal datore di lavoro sottoposto alla verifica – costituita dall'apparenza formale del rapporto risultante dalle lettere di assunzione e dalle buste paga prodotte in causa – in quanto non idonea a sovvertire il valore probatorio del verbale ispettivo n.2016015623/DDl del 15.12.2016 redatto dall' nei confronti della ditta CP_1 [...]
e che ha operato il disconoscimento dei rapporti di lavoro sul CP_2 presupposto del minore fabbisogno di manodopera stimato, in relazione all'estensione della superficie coltivata presso l'azienda agricola, al numero di giornate necessarie per ettaro per ciascuna tipologia di coltivazione, giungendo ad un fabbisogno aziendale di circa 450 giornate annue, soddisfatto dai 3 operai trovati, dagli ispettori, intenti al lavoro nel corso dei diversi accessi, perché impegnati per
150 giornate ciascuno.
Il ricorrente ha, invece, affermato di avere lavorato per un certo tempo ed in un certo periodo per un non meglio individuato datore di lavoro agricolo in terreni di incerta ubicazione;
di aver svolto determinate mansioni, di essere stato sottoposto a non meglio individuate direttive della ditta, di aver osservato un imprecisato orario di lavoro e di aver percepito una non meglio indicata retribuzione.
Omette, tuttavia, di indicare l'ubicazione dei terreni in cui avrebbe prestato la propria attività, e di fornire indicazioni circa l'estensione dei terreni in cui avrebbe prestato il proprio lavoro, nonché circa le tecniche di coltivazione adottate, ed ogni altro elemento utile per dimostrare che i fondi in cui egli avrebbe lavorato fossero in condizione di assorbire il suo presunto lavoro.
5 Né il Pace ha offerto prova documentale o costituenda diretta a fornire specificamente la prova circa i suddetti elementi atti a giustificare l'esistenza dell'assunto rapporto di lavoro agricolo in ragione dell'effettivo fabbisogno colturale del fondo.
Le circostanze dedotte con i capitoli di prova per testi (affidati a persone che avrebbero lavorato sui medesimi fondi) non sono utili a smentire l'esito dell'indagine ispettiva, in quanto presuppongono che l'attività di lavoro del ricorrente non sarebbe stata l'unica ad essere impiegata sui terreni stessi. In altri termini, difetta la prova dell'esistenza di un fondo le cui necessità colturali fossero in grado di assorbire la forza-lavoro del ricorrente.
Per le ragioni esposte, l'appello di non merita accoglimento, Parte_1 sicché va confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.775/2022, emessa dal Tribunale GL di Palermo, il 13 ottobre
2022.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell' che liquida in complessivi €1.984,00 oltre spese generali, iva e cpa CP_1 in quanto dovute.
Così deciso in Palermo, il 13 marzo 2025.
Il Presidente Estensore
Cinzia Alcamo
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