Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00104/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00488/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SC Yari, in proprio e quale titolare della ditta individuale “EDEN 2.0” rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Pignatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Galatina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elvira Anna Pasanisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GN IE NO, in qualità di titolare nonché legale rappresentante pro tempore della omonima impresa individuale, non costituito in giudizio;
LO AG, in qualità di titolare nonché legale rappresentante pro tempore della omonima impresa individuale, non costituito in giudizio;
San ET 7 S.R.L.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Eros Pasticceria di Campagnacci C. & C. S.A.S in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
nei limiti dell’interesse, dei seguenti atti e relativi allegati:
- della nota della Città di Galatina - Direzione Urbanistica e Attività produttive- Servizio SUAP - Commercio - Agricoltura prot. n. 14791 del 13 febbraio 2024, avente a oggetto «SCHIRALDI YARI - “EDEN” - Piazza San ET - Galatina - Istanza occupazione temporanea di suolo pubblico», di rigetto dell’istanza assunta al protocollo comunale con il n. 0014102 del 9 febbraio 2024;
- del Regolamento per l’installazione di manufatti tipo dehors su spazi pubblici o di uso pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi ai locali di pubblico - esercizi di somministrazione, approvato dal Comune di Galatina con D.C.C. n. 9 del 26 gennaio 2016 e successivamente modificato con D.C.C. n. 29/2016 ovvero D.C.S. n.103/2016;
- di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dal ricorrente il 9 aprile 2025 e depositati in giudizio il 22 aprile 2025 :
per l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità, nei limiti dell’interesse, dei seguenti atti e relativi allegati:
oltre degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo,
-tutti gli atti e i documenti depositati in giudizio dal Comune di Galatina l’11.2.2025–ivi incluse: la nota prot. n. 0010166 del 5.2.2025 della Direzione urbanistica e attività produttive-Servizio SUAP-Commercio-Agricoltura, di integrazione e aggiornamento relazione; la nota prot. n. 0009747 del 4.2.2025 del Comando Polizia Locale-Nucleo 2-Polizia giudiziaria-Edilizia-Ambientale-Mortuaria-Personale e Servizi, relativa agli stalli di sosta di Piazza San ET e la nota prot. n. 0009866 del 4.2.2025 del Comando Polizia Locale-Nucleo 2-Polizia giudiziaria-Edilizia-Ambientale-Mortuaria-Personale e Servizi, relativa alla ZTL dell’area in cui ricade Eden 2.0 - anche nella denegata ipotesi in cui gli stessi possano ritenersi integrativi della motivazione dei provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
- ove occorra, la memoria difensiva depositata in giudizio dal Comune di Galatina il 21.2.2025, nella denegata ipotesi in cui la stessa possa ritenersi integrativa della motivazione dei provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
- ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Galatina,
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa IA UR e uditi per le parti i difensori l’Avv. V. Pignatelli per la parte ricorrente e l’Avv. L. Maruotti, in sostituzione dell'Avv. E. A. Pasanisi, per l'Amministrazione Comunale di Galatina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato alle controparti l’11 aprile 2024 e depositato in giudizio il -18 aprile 2024, il ricorrente, titolare dell’omonima ditta individuale che svolge attività prevalente di bar/caffetteria nell’immobile sito a Galatina, in piazza San ET nn. 27-29, individuato in catasto al Foglio 100, particella 808 sub 4-5 e al Foglio 100, particella 652 sub5, ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue.
2.1. Espone di aver chiesto al Comune resistente, con istanza, assunta al protocollo dell’Ente ricevente, n. 14102 del 9 febbraio 2024, l’occupazione temporanea di suolo pubblico - in precedenza già ottenuta e più volte rinnovata - per un’estensione, questa volta, inferiore rispetto a quella in precedenza ottenuta, ma con la nota prot. n. 14791 del 13 febbraio 2024 della Direzione Urbanistica e Attività produttive - Servizio SUAP - Commercio - Agricoltura il Comune di Galatina ha comunicato che la suddetta istanza «non può essere accolta per la seguente motivazione: “in caso di presenza di marciapiede la profondità massima dell’occupazione dovrà corrispondere alla disposizione degli stalli di sosta per ml.2,00 per la sosta in linea, e ml 4,00 per la sosta inclinata ....”. Poiché dalla planimetria allegata si evince che la profondità dell’occupazione richiesta supera m. 2, l’area temporanea non può essere autorizzata».
3. A sostegno del ricorso sono state rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) Violazione dell’art. 97 Costituzione. Violazione e falsa applicazione dei principi del buon andamento, del legittimo affidamento, della trasparenza, della collaborazione e della buona fede. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10-bis, l. 7.8.1990 n. 241 ss.mm.. Eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà.
II) Violazione e falsa applicazione del «regolamento comunale per l’installazione di manufatti tipo dehors su spazi pubblici o di uso pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi ai locali di pubblici esercizi di somministrazione» del Comune di Galatina, approvato con D.C.C. n. 9 del 26 gennaio 2016 e ss.mm.ii. Eccesso di potere per travisamento, per erronea presupposizione, per difetto di istruttoria e di motivazione.
III) Violazione e falsa applicazione del «regolamento comunale per l’installazione di manufatti tipo dehors su spazi pubblici o di uso pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi ai locali di pubblici esercizi di somministrazione» del Comune di Galatina, approvato con D.C.C. n. 9 del 26 gennaio 2016 e ss.mm.ii. Eccesso di potere per travisamento, per erronea presupposizione, per difetto di istruttoria e di motivazione, per contraddittorietà, irragionevolezza e illogicità.
IV) Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, l. n. 241/1990. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento.
4. In data 6 giugno 2024 si è costituito in giudizio il Comune di Galatina eccependo l’infondatezza del ricorso.
5. Il 21 febbraio 2025 il Comune di Galatina ha depositato in giudizio una memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.
6. Con una memoria difensiva depositata in giudizio il 3 marzo 2025, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
7. Nella pubblica udienza del 26 marzo 2025, il difensore di parte ricorrente ha chiesto un rinvio ai fini della proposizione di eventuali motivi aggiunti o altro strumento processuale in relazione alle note della Polizia Municipale di Galatina depositate dalla difesa civica. Il difensore dell'Amministrazione comunale resistente non si è opposto alla richiesta di rinvio, pertanto il Presidente della Sezione ha disposto il rinvio della causa, per la trattazione nel merito, alla udienza pubblica del 13 gennaio 2026.
8. Con motivi aggiunti notificati alle controparti il 9 aprile 2025 e depositati in giudizio il 22 aprile 2025, il ricorrente ha, poi, impugnato gli atti riportati in epigrafe rassegnando l’articolata censura di seguito rubricata:
- Violazione e falsa applicazione: dell’art. 97 Costituzione; dei principi del buon andamento, della trasparenza, della collaborazione e della buona fede; degli artt. 1,3e 10-bis, l. 7.8.1990 n. 241; del «regolamento comunale per l’installazione di manufatti tipo dehors su spazi pubblici o di uso pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi ai locali di pubblici esercizi di somministrazione» di Galatina, approvato con D.C.C. n. 9 del 26.1.2016 e ss.mm.ii.; del «regolamento [comunale, n.d.r.] per l’accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane permanenti e rilascio contrassegni», approvato con D.C.S. n. 49 del 10.2.2017 e ss.mm.ii.; del TUEL; del d.lgs. n. 285/1992 e dello Statuto del Comune di Galatina. Eccesso di potere per: sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà; irragionevolezza; sviamento; inversione procedimentale; travisamento; erronea presupposizione; violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi; disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Incompetenza.
9. Con memoria depositata il 25 novembre 2025, il Comune di Galatina ha insistito per il rigetto del ricorso introduttivo e per l’inammissibilità, l’improponibilità e comunque l’infondatezza dei motivi aggiunti proposti in corso di causa dal ricorrente.
10. Con memoria depositata il 23 dicembre 2025, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti proposti in corso di causa.
11. Nella pubblica udienza del 13 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
12. A parte ogni questione di ammissibilità del ricorso, atteso che il ricorrente il 9 aprile 2024 ha presentato all’Amministrazione Comunale resistente nuova istanza di occupazione sino al 31 dicembre 2024 adeguandosi ai rilievi contenuti nel provvedimento impugnato (sia pure con la precisazione che tale istanza non comporta rinuncia a quella precedente del 5 febbraio 2024), nonché di procedibilità essendo ormai spirato il termine finale del 31 dicembre 2024 (non precisato però in istanza del 5 febbraio 2024), il ricorso e i successivi motivi aggiunti proposti in corso di causa sono infondati e devono essere respinti per i motivi di seguito indicati.
12.1. Osserva il Collegio che è infondato il primo motivo di ricorso proposto dal ricorrente con il ricorso introduttivo e riproposto con i successivi motivi aggiunti. nella parte in cui lamenta l’illegittimità della nota della Città di Galatina - Direzione Urbanistica e Attività produttive- Servizio SUAP - Commercio - Agricoltura prot. n. 14791 del 13 febbraio 2024 per asserita violazione dell’art. 10 bis L. 241 del 1990 e ss.mm. in quanto non spiegherebbe perché la stessa istanza di occupazione temporanea, sino a quel momento accolta e più volte rinnovata, sia stata respinta (con asserita lesione anche del legittimo affidamento) in considerazione del carattere rigorosamente vincolato della predetta nota il cui contenuto, anche a valle del contributo partecipativo del privato, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato alla stregua delle prescrizioni dell’art. 7.2 del Regolamento Comunale vigente in materia, che non lascia spazio a soluzioni differenti.
Rileva inoltre, il Tribunale che con l’istanza di occupazione provvisoria del 9/02/2024 prot. n. 0014102, il ricorrente non ha richiesto la proroga della originaria concessione (a suo tempo assentita con provvedimento n. 151/2020) ma il rilascio di una nuova e diversa concessione, sottoposta alle norme del Regolamento sulla disciplina dei dehors. Infatti mentre l’originaria concessione n.151 dell’11 giugno 2020 autorizzava l’installazione di un dehor dell’ampiezza di mq. 48,00, con l’istanza di occupazione provvisoria 09/02/2024 prot. n. 0014102 è stata richiesta l’autorizzazione alla installazione di un dehor dell’estensione di complessivi 42,38 mq, inoltre il ricorrente nell’istanza prot. n.0014102 del 09/02/2024 non ha chiesto espressamente la proroga dell’originaria concessione n. 151/2020, come nelle precedenti richieste di proroga, chiedendo invece “l’occupazione provvisoria delle superficie di cui in oggetto così come meglio specificato nell’elaborato grafico allegato”, senza dunque alcun riferimento ad una proroga ma anzi con un nuovo e diverso progetto.
È infondata anche la censura inerente la violazione del principio di legittimo affidamento, atteso che l’originaria concessione n. 151/2020 (concessa in deroga alla disciplina contenuta nel Regolamento domestico, come espressamente previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 20/05/2020, avente ad oggetto “Iniziative straordinarie di sostegno alle attività produttive, finalizzate a promuovere ed agevolare la ripresa economica, in conseguenza dell’emergenza Covid 19 –Disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici a servizio delle attività esercitate”) e le sue reiterate proroghe, a differenza della richiesta di occupazione provvisoria 09/02/2024 prot. n. 0014102, erano disciplinate da una normativa derogatoria ispirata alla massima liberalizzazione funzionale al rilancio economico post Covid, prescindendo dai limiti dimensionali previsti nel Regolamento disciplinante la materia.
12.2. Rileva il Tribunale che sono infondati anche il secondo ed il terzo motivi di ricorso proposti dal ricorrente nel ricorso introduttivo e riproposti nei motivi aggiunti, secondo cui il Comune resistente non avrebbe indicato la ragione per cui nella fattispecie dovrebbe applicarsi il limite previsto per la sosta in linea (ml 2,00) e non quello relativo alla sosta inclinata (ml 4,00), rispetto al quale gran parte del progetto sarebbe comunque assentibile. Infatti il suolo pubblico in questione risulta distinto a stalli di sosta lineari e non di sosta inclinati sì da giustificare, così, la scelta del limite di ml 2,00 e non quello più ampio di ml 4,00 e ricade in zona a libero transito sottoposta a talune limitazioni (ZTL) e non in zona pedonale come risulta dalle relazioni rese in merito dal Comando di P.L. del Comune di Galatina, fidefacenti fino a querela di falso.
Inoltre, osserva il Collegio, il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato, non potendo considerarsi (come sostenuto dal ricorrente con i motivi aggiunti proposti in corso di causa che attraverso i depositi dell’11.2.2025 e del 21.2.2025, l’Amministrazione Comunale resistente abbia tentato di sanare i vizi istruttori e motivazionali con un tentativo di integrazione postuma della motivazione dei provvedimenti amministrativi impugnati) e l’impugnato regolamento Comunale è legittimo non contrastando con norme di legge né ponendosi in contraddizione con le altre previsioni del medesimo regolamento dalle quali si evince, invece (cfr. l’art 7.1 comma 7), che le ZTL rientrano tra le aree carrabili e non tra le aree pedonali.
12.3. Inoltre è infondato il quarto motivo di ricorso proposto dal ricorrente con il ricorso introduttivo e riproposto con i motivi aggiunti, secondo cui piazza San ET e Corso Garibaldi, su cui insiste l’esercizio del ricorrente, sarebbero “costellati da locali analoghi all’Eden, i dehors degli altri esercizi presenti in piazza San ET (“Ai Calici”, “Eros bar”, “Keys bar” e “Al Posticino”), che si trovano nelle medesime condizioni di quest’ultimo (presenza di marciapiede) e che, però, superano i suddetti limiti oggi inopinatamente imposti dall’A.c.”, atteso che, come risulta dalla relazione redatta dal Servizio SUAP del Comune di Galatina prot. 0010166 del 5/02/2025 “Gli esercizi pubblici “AI CALICI”, “EROS BAR”, “KEYS BAR” e “AL POSTICINO” sono in possesso di autorizzazione di occupazione permanente di suolo pubblico e di autorizzazione di occupazione temporanea rilasciata in seguito ai decreti governativi adottati a sostegno delle attività produttive”. Pertanto i predetti dehors sono stati assentiti con concessioni nate in epoca “post Covid”, poi via via prorogate e sono stati sottratti alla disciplina del Regolamento comunale sui dehors, cui è, invece, sottoposta l’istanza 09/02/2024 prot. n. 0014102 presentata dal ricorrente.
Inoltre, osserva il Tribunale che non può sostenersi quanto affermato dalla parte ricorrente, ossia che “attraverso i depositi dell’11.2.2025 e del 21.2.2025, l’A.c. tenta di sanare i vizi istruttori e motivazionali sopra sintetizzati e di giustificare l’applicazione di disposizioni (e relativi limiti) che non concernono la fattispecie che ci occupa”, trattandosi di documentazione precedente e non di “dichiarazioni acquisite ex post con cui la P.A. tenta di colmare la gravissima lacuna istruttoria denunciata con il ricorso” non costituendo, pertanto, un tentativo di integrazione postuma della motivazione.
13. Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso e i motivi aggiunti proposti in corso di causa devono essere respinti.
15.Ricorrono tuttavia i presupposti di legge, anche in relazione alla complessità della controversia, per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti proposti in corso di causa, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IZ OR, Presidente
IA UR, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA UR | IZ OR |
IL SEGRETARIO