Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 12414/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12414/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G.11416/2022)
TRA
n. a NAPOLI il 16/07/1971 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. LUCIA DI MARINO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BRANCACCIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/10/2023 l'epigrafata ricorrente ha dedotto di essere stata sottoposta a visita di revisione da parte
1
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per la pensione di inabilità civile e per la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 11416/2022 ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
Il thema decidendum deve essere limitato esclusivamente al riconoscimento del requisito sanitario idoneo per l'erogazione della prestazione connessa alla condizione di inabilità civile al 100% perché unica prestazione in oggetto nella precedente fase A.T.P.; per tale ragione
è inammissibile la domanda di riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
2 I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato la perizianda affetta da: “Nefrostomia bilaterale da calcolosi renale già trattata con stenting ureterali in follow-up specialistico
(IRC di grado moderato). Pregressa paratiroidectomia inferiore destra
(2020) per adenoma in follow-up negativi per segni di ripresa della malattia. Pregresso episodio di pancreatite acuta (2015). Lucida e orientata nel tempo e nello spazio. Deambulazione e passaggi posturali autonomi”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato:” ADDOME E
APPARATO DIGERENTE = Nefrostomia bilaterale. Addome poco trattabile, lievemente dolente alla palpazione profonda. Assenza di marezzamenti venosi, ernie e masse patologiche palpabili. Cicatrice ombelicale normointroflessa. Organi ipocondriaci apparentemente nei limiti fisiologici.
Segno di Murphy negativo. APPARATO URO-GENITALE = Nefrostomia bilaterale da calcolosi renale ricorrente in IRC di grado moderato. Logge renali apparentemente indenni. Manovra del controindicata. Per_1
Punti ureterali superiori e medi lievemente dolenti. Assenza di globo vescicale. […] ESAME PSICHIATRICO = Collaborante al dialogo, lucida, orientata nel tempo-spazio. Facies composita con espressione emotiva non sempre in sintonia con i contenuti del colloquio. Linguaggio sviluppato in linea al grado socio-scolare; assenza di disartria nelle parole test.
Associazioni critiche e spirito d'iniziativa buoni. Affettività apparentemente organizzata nelle sue componenti generali. Discreto controllo dell'emotività e degli istinti fondamentali”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
”Scopo dell'attuale consulenza tecnica, dopo aver accertate le infermità da
3 cui è affetta la ricorrente, è quello di verificare se, a causa delle medesime, la capacità di lavoro della stessa sia ridotta in misura pari al
100%, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 30/03/1971 n° 118 e art. 9 DL
509/88. Allo stato attuale, presa visione degli atti e della documentazione sanitaria esibita ed espletate le idonee indagini anamnestico–cliniche, è emerso un quadro patologico caratterizzato essenzialmente da
“Nefrostomia bilaterale da calcolosi renale già trattata con stenting ureterali in follow-up specialistico (IRC di grado moderato). Pregressa paratiroidectomia inferiore destra (2020) per adenoma in follow-up negativi per segni di ripresa della malattia. Pregresso episodio di pancreatite acuta (2015). Lucida e orientata nel tempo e nello spazio.
Deambulazione e passaggi posturali autonomi”. Il giudizio di invalidità si deve basare, in primo luogo, su elementi di ordine clinico, al fine di stabilire le precise condizioni fisiche e psichiche del soggetto;
in secondo luogo, su una valutazione medico legale che consideri tali condizioni ai fini della capacità lavorativa. Il Ministero della Sanità (con circolare del
10/04/1981) fornisce una propria definizione di “capacità lavorativa”, intesa come “una generica validità fisico-psichica del soggetto [...] come fatto meramente potenziale e come parametro medio”. Di certo, una tale valutazione traviserebbe completamente le finalità di una Legge di cui uno degli scopi principali è il proficuo collocamento dell'invalido; l'accertare integralmente la disposizione della circolare ministeriale significherebbe vanificare il concetto di “validità somato-psichica”, ricadendo in quella di
“generica capacità di lavoro” che ormai la totalità della Dottrina non ritiene più opportuno accogliere. Rammentiamo con che “il lavoro CP_2 generico”, quale media di tutte le attività storicamente esistenti, non è concretamente esistente e neppure “teoricamente definibile, essendo un'astrazione concettuale”, perché ogni singolo lavoro è “lavoro specifico”.
Il concetto di “capacità lavorativa” riguardo agli invalidi civili, in un primo tempo interpretato sulla scorta del parametro della “capacità lavorativa generica”, è stato poi ricondotto nell'ambito della capacità lavorativa cosiddetta “semispecifica”, rapportata cioè al patrimonio biopsichico ed
4 attitudinale dell'individuo . Sinteticamente, Per_2 Per_3 Per_4 quindi, il giudizio di “invalidità civile” deve scaturire come atto conclusivo e sintetico di due ben distinte fasi valutative : quella prettamente medica
(diagnosi e prognosi) in cui si valuta l'efficienza psico-fisica del soggetto ovvero la sua “validità” ad impiegare le proprie energie biopsichiche per svolgere un lavoro, e quella “ergo-biologico-attitudinale” condizionata oltre che dallo stato psico-fisico del soggetto, anche dall'età, dal grado di cultura e di sviluppo intellettuale, dal lavoro in precedenza esercitato, dalla adattabilità; in una parola, dall'attitudine del soggetto a mettere a profitto le sue qualità “biologiche”. In concreto, il giudizio medico legale deve scaturire da una matematica valutazione di tutte le infermità diagnosticate, facendo riferimento alle minorazioni e malattie invalidanti direttamente contemplate nelle tabelle allegate al Decreto del Ministero della Sanità del 05/02/1992 ovvero secondo un criterio analogico rispetto a quelle tabellate, e rammentando che quelle con una percentuale inferiore al 10% non vanno prese in considerazione se non siano concorrenti fra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce percentuali invalidanti superiori. Per questo motivo la pregressa pancreatite e asportazione di paratiroide inferiore destra non faranno parte della valutazione finale perché ormai in buon compenso clinico e quindi non sufficientemente invalidanti. Nello specifico: - Nefrostomia bilaterale da calcolosi renale ricorrente in IRC di grado moderato: in assenza di specifico codice tabellare si può valutare con riferimento per analogia al codice 6450 “Ipoplasia renale bilaterale” (punteggio fisso del
75%). Tanto premesso, tramite la formula del calcolo riduzionistico di
AL e, come concesso dal DM 5/2/92, considerando anche l'opportunità di aggiungere fino a 5 punti percentuali alla valutazione finale, la capacità di lavoro della Sig.ra è dunque ridotta Parte_2 nella misura dell'80%. Non sussistono dunque i requisiti per beneficiare della pensione di inabilità civile art. 2 e art. 12 della legge n. 118/71 e art. 9 del D.L. 509/88. Tale giudizio è da ritenersi dalla data della revisione del
14/07/2022”.
5 Il CTU nominato ha dunque concluso affermando: “ nata a [...]
Napoli il 16/07/1971 e residente in [...], è affetta da “Nefrostomia bilaterale da calcolosi renale già trattata con stenting ureterali in follow-up specialistico (IRC di grado moderato). Pregressa paratiroidectomia inferiore destra (2020) per adenoma in follow-up negativi per segni di ripresa della malattia.
Pregresso episodio di pancreatite acuta (2015). Lucida e orientata nel tempo e nello spazio. Deambulazione e passaggi posturali autonomi”. 1)
Per effetto delle predette infermità, si riconosce “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (Art. 2 e 13
L.118/71 e Art. 9 DL 509/88)” nella misura dell'80% (ottanta per cento), non sussistono dunque i requisiti per beneficiare della pensione di inabilità civile. 2) Tale giudizio è da ritenersi dalla data della revisione
(14/07/2022)”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONE
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico
6 ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
Inoltre, parte ricorrente non deduce in che modo la documentazione medica allegata alle note di trattazione scritta evidenzi un aggravamento delle condizioni patologiche di parte ricorrente in misura tale da raggiungere una percentuale di invalidità utile al riconoscimento della prestazione richiesta”.
Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 11908/2021; cfr. anche Cass.
1806/2015) secondo cui “tale difetto di specificità con riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio ridonda anche sul quarto motivo di ricorso, giacchè non consente di apprezzare la decisività degli ulteriori certificati medici che si assumono prodotti in giudizio con l'istanza telematica delle
10/3/2017, non potendosi verificare ex ante se si tratta di malattie nuove o non, piuttosto, di malattie già esaminate dal consulente d'ufficio; siffatta valutazione appare imprescindibile, a fronte dell'affermazione della corte territoriale che ha ritenuto astratte e generiche le censure, "senza il supporto di alcun certificato o ctp di parte che in modo adeguato attesti e evidenzi l'errore diagnostico del cu di primo grado"; come la stessa ricorrente ricorda, "nelle controversie relative a prestazioni previdenziali od assistenziali fondate sull'invalidità del richiedente, il ricorrente, che abbia censurato la decisione del giudice d'appello per violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato, con adeguata documentazione, l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonchè la determinante rilevanza delle nuove patologie in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti
7 avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata" (Cass. 13/10/2010, n.
21151)”.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 37646/2022) “che, di contro, inammissibile, si rivela il secondo motivo, ammettendo ancora una volta gli stessi ricorrenti, cui, come sopra rilevato, era stato riconosciuto l'esercizio del diritto di difesa, di non aver precisato in causa, oltre che l'avvenuto deposito della documentazione a loro dire attestante il successivo aggravamento,
l'effettiva rilevanza a tali fini della predetta documentazione”.
Allo stesso modo, secondo altra pronuncia della Suprema Corte (Cass.
37126/2022) “quanto all'altro profilo, denunciato quale vizio di motivazione, esso risulta parimenti inammissibile, atteso che la censura non fa riferimento all'omesso esame "di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, nell'accezione intesa da Sez. Un. 8053 del
2014; la sentenza afferma testualmente (p. 3) che "...parte ricorrente ha richiesto l'acquisizione di nuova documentazione ma non ha in alcun modo dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal C.T.U. in sede di A.T.P."; come appare evidente, la doglianza di error in iudicando è proposta al di fuori dei parametri consentiti dall'attuale formulazione del vizio, così come sopra richiamati, tenuto conto che essa pretende di censurare quale difetto di motivazione l'omessa valutazione di un documento che il giudice del merito ha valutato, sebbene fosse stato depositato tardivamente, dichiarandone espressamente la non decisività ai fini della risoluzione della controversia;
”.
8 E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata al ricorso per A.T.P.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda di accertamento del requisito sanitario utile per la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992;
2. rigetta per il resto il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara che , non ha il requisito sanitario utile per il Parte_1 riconoscimento della pensione di inabilità civile;
3. dichiara irripetibili le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 15/02/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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