Rigetto
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/07/2025, n. 6232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6232 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06232/2025REG.PROV.COLL.
N. 03677/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3677 del 2024, proposto da:
Il OL - società agricola a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaele Torino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via Lazzaro Spallanzani, n. 22/A;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, piazzale delle Belle Arti, n. 6;
nei confronti
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter , n. 2459/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a., del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il Cons. Francesco Cocomile;
Per le parti nessun difensore è presente;
Vista le istanze di passaggio in decisione dei difensori della appellante Il OL - società agricola a responsabilità limitata e del Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Il OL società agricola a responsabilità limitata è titolare di un impianto fotovoltaico della potenza pari a 907,2 kW sito nel Comune di Bertinoro (FC), ammesso a beneficiare alle tariffe di cui al D.M. 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia).
Dopo una comunicazione via mail del 20 ottobre 2022, il GSE avviava il procedimento per la revisione dell’algoritmo di calcolo della tariffa fissa onnicomprensiva (TFO), che si concludeva con la contestata nota del 28 febbraio 2023.
2. - La società Il OL impugnava dinanzi al T.a.r. Lazio tale nota unitamente agli atti presupposti con ricorso affidato ai seguenti motivi:
«I. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 26 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116; violazione dell’art. 5 comma 1 del D.M. del 5 luglio 2012; violazione dell’articolo 97 della Costituzione; violazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto; irragionevolezza.
II. Violazione e/o falsa applica dell’art. 15-bis del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 26, commi 1, 2 e 3 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116; violazione dell’art. 5 comma 1 del D.M. del 5 luglio 2012; violazione e/o falsa applicazione della convenzione; violazione dell’articolo 97 della Costituzione; violazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per sviamento di potere; travisamento dei presupposti di fatto e diritto; irragionevolezza e ingiustizia manifesta; incompetenza.
III. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 e ss. del T.F.U.E. e dell’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.
IV. Violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento; violazione e/o falsa applicazione della direttiva 2018/2001; travisamento dei presupposti di fatto e diritto » .
3. - L’adito T.a.r., con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il ricorso ritenendo infondate le censure sollevate.
4. - Con rituale atto di appello la società Il OL chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
« I. Error in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 D.L. 24 giugno 2014, n. 91, conv. con mod. nella Legge 11 agosto 2014, n. 116. Violazione dell’art. 5, comma 1, D.M. 5 luglio 2012. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto. Irragionevolezza.
II. Error in iudicando. Violazione e/o falsa applica dell’art. 15-bis D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, conv. con mod. nella Legge 28 marzo 2022, n. 25. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26, commi 1, 2 e 3 D.L. 24 giugno 2014, n. 91, conv. con mod. nella Legge 11 agosto 2014, n. 116. Violazione dell’art. 5, comma 1, D.M. 5 luglio 2012. Violazione e/o falsa applicazione della convenzione. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per sviamento di potere; travisamento dei presupposti di fatto e diritto; irragionevolezza e ingiustizia manifesta; incompetenza.
III. Error in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 e ss. T.F.U.E. e dell’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.
IV. Error in iudicando. Violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento. Violazione e/o falsa applicazione della Direttiva 2018/2001. Travisamento dei presupposti di fatto e diritto .».
5. - Resistevano al gravame il Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a., il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendone il rigetto.
6. - All’udienza pubblica dell’8 luglio 2025 la causa passava in decisione.
7. - L’appello è infondato.
7.1. - Non sono meritevoli di positivo apprezzamento le doglianze mosse con il primo e il secondo motivo di appello con cui, sulla scia di quanto già sostenuto in primo grado, la società ricorrente ha dedotto che la sentenza del T.a.r. contrasterebbe con l’art. 26 del decreto legge n. 91/2014 convertito, con modificazioni, nella legge n. 116/2014, nonché con l’art. 15- bis del decreto legge n. 4/2022 convertito, con modificazioni, nella legge n. 25/2022.
A tal riguardo è opportuno preliminarmente analizzare il quadro normativo di riferimento.
Invero, il meccanismo della tariffa fissa onnicomprensiva è contenuto sia nel Quarto che nel Quinto Conto Energia (rispettivamente D.M. 5 maggio 2011 e D.M. 5 luglio 2012).
In particolare per gli impianti del Quarto Conto Energia è consentito agli operatori, indipendentemente dalla potenza nominale dell’impianto stesso (e cioè sia che abbia una potenza inferiore a 1 MW, che superiore), aderire, alternativamente, o alla tariffa onnicomprensiva o alla tariffa incentivante; il Quinto Conto Energia, invece, consente di accedere alla tariffa onnicomprensiva solo agli impianti inferiori a 1 MW, mentre quelli superiori possono accedere solo alla tariffa incentivante.
L’art. 5 del D.M. del 5 luglio 2012 rubricato “ Tariffe incentivanti ”, al comma 1 testualmente dispone:
« Ferme restando le determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di dispacciamento, per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, il GSE eroga, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, una tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base della potenza e della tipologia di impianto ed individuata, rispettivamente per gli impianti fotovoltaici, per gli impianti integrati con caratteristiche innovative e per gli impianti fotovoltaici a concentrazione negli Allegati 5, 6 e 7. Per tutti gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, il GSE eroga, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, la differenza, se positiva, fra la tariffa onnicomprensiva di cui agli Allegati 5, 6 e 7, e il prezzo zonale orario; tale differenza non può essere superiore alle tariffe omnicomprensive di cui ai medesimi allegati; l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW resta nella disponibilità del produttore. Sulla quota della produzione netta consumata in sito è attribuita, invece, una tariffa premio, individuata nei medesimi Allegati 5, 6 e 7 .».
La disciplina che regola i sistemi di pubblica incentivazione prevede, quindi, due distinti meccanismi:
a) una tariffa onnicomprensiva (per impianti rientranti nel Quarto Conto Energia di qualunque potenza e impianti del Quinto Conto Energia fino a 1 MW);
b) una tariffa incentivante (il cui incentivo è calcolato come differenziale “TFO-PZ”, ossia la differenza tra tariffa onnicomprensiva e prezzo zonale, per gli impianti del Quarto Conto Energia che aderiscono a tale tariffa e per gli impianti superiori a 1 MW che accedono al Quinto Conto Energia).
Con la tariffa onnicomprensiva (lett. a) il GSE riconosce all’operatore economico una tariffa fissa, “… in funzione della quota di energia immessa in rete, senza altra forma di corrispettivo economico, ed è proprio questo il motivo per il quale si parla di “tariffa onnicomprensiva” (ossia, perché il valore della stessa è costituito sia dalla componente “incentivazione dell’energia prodotta”, sia dalla componente “valorizzazione dell’energia immessa in rete”) … ” (T.a.r. Lazio, Roma, Sez. Terz Stralcio, 19 novembre 2021, n. 11957 e n. 11958, sentenze confermate rispettivamente da Cons. Stato, Sez. II, 10 febbraio 2025, n. 1026 e Cons. Stato, Sez. II, 10 febbraio 2025, n. 1028).
Nei casi di cui alla lett. b), invece, gli operatori accedono ad un meccanismo di incentivazione e l’energia prodotta, che resta nella loro disponibilità, viene venduta ai prezzi di mercato.
La differenza, quindi, tra tariffa onnicomprensiva e tariffa incentivante risiede in questo:
- gli operatori economici che aderiscono al primo meccanismo non sono esposti alle fluttuazioni del mercato relativamente al prezzo dell’energia, avendo diritto alla TFO a prescindere dal prezzo zonale (e quindi anche quando il prezzo dell’energia è molto basso), come rilevato anche dal T.a.r. (par. 1.4 - pag. 6 della sentenza appellata);
- nella seconda ipotesi gli operatori si assumono il rischio di andare sul mercato libero e di vendere l’energia ai prezzi stabiliti nei relativi contratti di vendita che, dunque, non necessariamente corrispondono al prezzo zonale orario.
Il quadro regolatorio così delineato è confermato anche dalla delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 2 agosto 2012 n. 343/2012/R/EFR recante “ Definizione delle modalità per il ritiro, da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE, dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti che accedono all’incentivazione tramite le tariffe fisse onnicomprensive di cui ai decreti interministeriali 5 maggio 2011, 5 luglio 2012 e 6 luglio 2012, e definizione delle modalità di copertura delle risorse necessarie per l’erogazione degli incentivi previsti dai medesimi decreti interministeriali ”, dalla quale emerge inequivocabilmente che la tariffa fissa onnicomprensiva è comprensiva del corrispettivo monetario relativo alla valorizzazione economica dell’energia elettrica, e agli impianti che ne beneficiano non possono essere riconosciuti ulteriori compensi.
Già la terminologia utilizzata dal regolatore ( i.e. “ Tariffe fisse onnicomprensive ”) fornisce immediatamente l’idea di un incentivo concepito in modo da non subire variazioni in funzione dell’evoluzione del prezzo di mercato dell’energia.
L’art. 2.5 della predetta delibera (allegato A) prescrive che “ Il ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva comporta l’obbligo di cessione al GSE dell’intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete, anche qualora l’energia elettrica incentivata sia minore dell’intera quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete ”.
Il successivo art. 5 (rubricato “ Ricavi derivanti dal ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva ”) stabilisce che il GSE con riferimento all’energia elettrica incentivata riconosce le tariffe previste rispettivamente dal Quarto e Quinto Conto Energia, a seconda del regime di incentivazione cui ha avuto accesso l’impianto interessato.
Corrispettivi monetari per la valorizzazione dell’energia elettrica sono previsti, invece, unicamente con riferimento all’energia elettrica non incentivata e questo vale per tutti gli impianti ammessi a beneficiare della tariffa onnicomprensiva.
Ne discende, in maniera chiara, che l’ammontare della TFO è stato parametrato in ossequio al principio dell’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio sancito dall’art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 28/2011 e dall’art. 7, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 387/2003, cui rinvia l’art. 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28/2011, disposizione di rango primario di cui il Quarto e il Quinto Conto Energia costituiscono attuazione.
Il riconoscimento di ulteriori compensi e comunque di una remunerazione maggiore della TFO costituirebbe una sovraremunerazione in violazione dei principi appena richiamati, come correttamente evidenziato dal T.a.r. nella impugnata sentenza (cfr. pag. 10: “… l’operatore ammesso alla TFO non può pretendere (ora) in proprio favore l’applicazione delle regole di mercato, al quale egli è estraneo, avendo piuttosto ottenuto, indebitamente, somme superiori a quanto normativamente stabilito e spettante in base al meccanismo fisso e omnicomprensivo individuato dal legislatore …”).
L’art. 26, comma 3, del decreto legge n. 91/2014 (c.d. “ Spalma incentivi ”) ha poi introdotto un meccanismo di rimodulazione delle tariffe secondo tre distinte modalità:
« a) la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all’allegato 2 al presente decreto;
b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all’attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1° ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all’opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all’anno per il periodo 2015-2019, rispetto all’erogazione prevista con le tariffe vigenti;
c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell’incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità: 1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW; 2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW; 3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW. In assenza di comunicazione da parte dell’operatore il GSE applica l’opzione di cui alla lettera c) … ».
Al comma 4 il legislatore ha previsto inoltre che:
« Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all’allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012. ».
La ratio dell’introduzione di una limitazione agli incentivi in tema di fonti rinnovabili (e, quindi, di una rimodulazione in diminuzione), è risultata conforme sia alla Costituzione (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 16/2017), sia al diritto euro-unitario (cfr. Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sez. V, 15 aprile 2021, n. 798 e Sez. X, 1° marzo 2022, n. 306) e trova fondamento nella circostanza che il legislatore, gravando tali incentivi non sulla fiscalità generale, bensì sugli utenti dell’energia elettrica, ha ritenuto di dare prevalenza al contenimento degli oneri economici sopportati dai consumatori finali di energia (ossia per lo più utenti domestici).
La previsione di legge in forza della quale, nell’ambito della tariffa onnicomprensiva, la rimodulazione viene calcolata sulla sola componente incentivante (come stabilito dal comma 4 dell’art. 26 del decreto legge n. 91/2014) è stata inserita solo per evitare di applicare la citata rimodulazione su tutta la tariffa onnicomprensiva e quindi per evitare disparità di trattamento tra impianti che accedono a tale meccanismo e impianti che invece aderiscono alla tariffa incentivante.
Ciò posto, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente a pag. 13 dell’atto di appello, il GSE non ha applicato alcun price cap , limitandosi a procedere, prima, con la sospensione delle erogazioni, e poi con la rimodulazione dell’algoritmo e la comunicazione dell’indebito, dovendo necessariamente adattare l’algoritmo in questione, in modo da assicurare che ciascun operatore ottenesse la tariffa onnicomprensiva come rimodulata dall’art. 26 del decreto legge n. 91/2014 e in ogni caso non superiore a quella prevista dai DD.MM. del Quarto e del Quinto Conto Energia.
Il decreto legge n. 91/2014 ha semplicemente previsto una rimodulazione in riduzione della componente incentivante sulla tariffa onnicomprensiva, in applicazione della quale poi il GSE ha provveduto a predisporre, procedendo poi al suo adeguamento, l’algoritmo di calcolo in questione.
Le considerazioni che precedono sono state espresse dal Consiglio di Stato, Sez. II con la sentenza n. 3814 del 5 maggio 2025, con cui è stato evidenziato:
«… 41. Come sopra osservato, la revisione dell’algoritmo, lungi dall’introdurre un tetto massimo al prezzo dell’energia ceduta, si è limitata ad emendare un errore in cui il GSE è incorso nel tradurre in formula di calcolo le disposizioni introdotte dalla spalma incentivi, errore che è emerso a seguito dell’impennata dei prezzi dell’energia nel periodo 2021 e 2022: per effetto di tale incremento la componente non incentivante della tariffa ha superato la tariffa stessa in contrasto con quanto stabilito dal combinato disposto dell’art. 5 comma 1 d.m. 7 luglio 2012 e dell’art. 26 comma 4 d.l. 91/2014.
42. La previsione di un limite all’incremento della componente PZm dell’algoritmo di tariffa non è assimilabile all’introduzione di un price cap al prezzo dell’energia, poiché l’impianto non cede energia a prezzo di mercato, ed è funzionale a ricondurre il quantum erogato entro il valore massimo stabilito dal conto energia. …».
Non sono parimenti condivisibili gli ulteriori richiami operati dalla parte appellante a supporto delle proprie ragioni con il secondo motivo di ricorso, nello specifico all’art. 15- bis del decreto legge n. 4/2022, che non è applicabile all’impianto in questione poiché la società istante - come detto - aderisce alla tariffa fissa onnicomprensiva.
Le argomentazioni sostenute dalla società appaiono infondate per due ulteriori ordini di ragioni.
In primo luogo, il GSE non ha dato applicazione alla disciplina degli extraprofitti e ciò - a ben vedere - risulta dalla piana lettura del provvedimento impugnato, con cui il Gestore ha individuato più volte la normativa applicabile al caso di specie, ovverosia la disciplina dettata dal Quinto Conto Energia e quella prevista dal decreto legge n. 91/2014 (cd. Spalma Incentivi).
In secondo luogo, come rilevato dal Consiglio di Stato con la menzionata sentenza n. 3814/2025 (cfr. par. 39 e ss.), l’art. 26, comma 4, del decreto legge n. 91/2014 e l’art. 15- bis del decreto legge n. 4/2022 hanno ambiti operativi diversi e non sovrapponibili (come rilevato anche dal T.a.r. con la sentenza gravata in questa sede, a pag. 11: “… Il paragone svolto sul piano effettuale non persuade poiché l’art. 26, comma 4, del D.L. 91/2014 e l’art. 15-bis del D.L. 4/2022 hanno ambiti di applicazione diversi e non sovrapponibili. L’assenza di sovrapponibilità è confermata dal fatto che la componente incentivante della tariffa fissa onnicomprensiva è finalizzata - proprio in quanto componente - alla corretta determinazione del valore complessivo di essa, che ha carattere di stabilità, per cui non è possibile per definizione sostenere che la tariffa in argomento dipenda dai prezzi di mercato. Ricavare una componente di una tariffa tenendo conto di un valore di mercato è diverso dal poter affermare che una tariffa già determinata dipenda dai valori di mercato. …”).
Sicché non corretto è il richiamo all’art. 15- bis del decreto legge n. 4/2022.
L’infondatezza della censura si evince anche dal fatto che la ditta appellante, pur contestando l’omessa pronuncia del T.a.r. sul punto, non espone quali siano le presunte “affinità” tra il richiamato art. 15- bis del decreto legge n. 4/2022 e la rettifica dell’algoritmo operata dal GSE.
Da tanto discende l’infondatezza del primo e del secondo motivo di gravame.
7.2. - Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame, con cui la società Il OL censura l’asserita erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il T.a.r. ha dichiarato la legittimità dell’algoritmo di calcolo determinato dal GSE, ritenendolo conforme alla normativa in materia di tutela del mercato e della libera concorrenza.
A tal riguardo va premesso che - come visto in precedenza - il GSE ha implementato l’algoritmo per il calcolo della TFO proprio ai fini della corretta applicazione dello Spalma Incentivi.
Va, quindi, ribadito che la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 16 del 24 gennaio 2017, ha escluso che l’art. 26 del decreto legge n. 91/2014 possa comportare una lesione della libertà di iniziativa economica, essendo tale disposizione preordinata a perseguire l’utilità sociale nel rispetto, quindi, dell’art. 41, comma 2, della Costituzione (come anche rilevato dal T.a.r. a pag. 12 della sentenza appellata).
Al contrario, l’invocata corresponsione di una tariffa pari al prezzo zonale medio si porrebbe in contrasto:
- con la ratio stessa dei Conti Energia;
- con l’orientamento giurisprudenziale relativo al cd. effetto di incentivazione nell’ambito degli aiuti di Stato, ex art. 107 del TFUE, nel settore dell’energia (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 5 maggio 2025, n. 3814);
- con la ratio del decreto legge n. 91/2014 Spalma Incentivi, che nel prevedere una rimodulazione in diminuzione non poteva di certo comportare il riconoscimento di incentivi maggiori rispetto a quelli erogati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore.
Rispetto ai richiamati profili il Consiglio di Stato con la suddetta pronuncia n. 3814/2025 ha già avuto modo di evidenziare:
«… 74. La previsione di una tariffa incentivante che assicuri un corrispettivo fisso e onnicomprensivo è conforme alle direttive richiamate, atteso che:
a) promuove e incoraggia l’efficienza e il risparmio energetico poiché consente ai piccoli produttori di optare per un regime incentivante che li pone al riparo dal rischio di mercato con la garanzia di un corrispettivo prevedibile e predeterminato. Non può, invece, predicarsi alcun legittimo affidamento dell’operatore di settore nella corresponsione di un importo superiore alla tariffa predeterminata (da lui chiesta e conosciuta al momento dell’accesso) che ha ragionevolmente determinato un intervento correttivo dell’autorità (Corte di giustizia 27 giugno 2024, in causa C-148/23, punto 54);
b) ha una struttura che valorizza il corrispettivo economico dell’energia ceduta tenendo conto dei prezzi di mercato, ma non crea alcuna distorsione sul mercato poiché i produttori che vi aderiscono scelgono di cedere tutta l’energia al GSE dietro tariffa, rinunciando a venderla sul mercato. Per contro, la concezione “mista” della TFO (o, meglio, “intermittente” nella misura in cui lascia libero l’operatore di “uscire” e “rientrare” nella tariffa), sostenuta dall’appellante, garantisce ad alcuni produttori un prezzo superiore a quello di mercato in caso di congiuntura economica negativa e un prezzo pari a quello di mercato in caso di congiuntiva economica positiva con l’effetto di: 1) creare una distorsione del mercato; 2) consentire a taluni produttori di non reagire ai segnali di prezzo (sfavorevoli) di mercato;
c) è conforme all’effetto incentivazione nell’ambito degli aiuti di Stato, ex art. 107 T.F.U.E., nel settore dell’energia, come rilevato dal giudice di primo grado;
d) sebbene rimodulata in diminuzione non contrasta con i principi eurounitari di certezza del diritto e legittimo affidamento nella corresponsione dell’incentivo oggetto di convenzione (Corte di giustizia 15 aprile 2021, sulle cause riunite C-798/18 e 799/18).
75. Non sussistono, pertanto, i presupposti per il rinvio pregiudiziale, stante l’assenza di elementi atti a far sorgere un dubbio ragionevole sulla non conformità della disciplina nazionale al diritto dell’Unione (Corte di giustizia, grande sezione, 6 ottobre 2021, in causa C-561/19, § 33, 47 e 50). …».
Da ciò discende l’infondatezza anche del terzo motivo di appello.
7.3. - Infondate sono, infine, le doglianze sollevate dalla ditta ricorrente in relazione alla asserita violazione del principio del legittimo affidamento, contenute nel quarto motivo di appello.
In primo luogo, deve sottolinearsi che l’operatore ha valutato ed accettato ex ante la tariffa fissa che avrebbe percepito per tutta la durata del rapporto.
In ogni caso, il GSE con il provvedimento impugnato ha comunicato alla società il recupero delle somme indebitamente percepite dalla stessa precisando, altresì, che “… sussiste l’interesse pubblico a procedere all’adeguamento dell’algoritmo per la determinazione della TFO e al recupero degli importi non dovuti, in considerazione del fatto che la TFO deve informarsi al principio di equa remunerazione dei costi di investimento stabilito dall’articolo 7 del D.lgs. n. 387/2003 …”.
Ebbene, nel caso di specie, deve ribadirsi che il GSE si è attivato a tutela dell’interesse pubblico, agendo per il recupero di importi non spettanti, a fronte dell’interesse privato a percepire somme superiori a quanto normativamente e contrattualmente stabilito.
Il T.a.r. con la sentenza gravata, facendo correttamente richiamo ai precedenti della Corte di Giustizia dell’Unione europea sul punto, ha evidenziato che nessun legittimo affidamento poteva ritenersi sussistente, in quanto “… gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sul mantenimento di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali (sentenza del 10 settembre 2009, Plantanol, C201/08, EU:C:2009:539, punto 53 e giurisprudenza ivi citata) …” (cfr. pag. 13 della sentenza appellata).
D’altronde l’orientamento richiamato dal T.a.r. è coerente con quanto in più occasioni sancito dal Consiglio di Stato: “… il legittimo affidamento è escluso in radice a fronte del doveroso recupero di risorse pubbliche erogate sotto forma d’incentivi non spettanti in base alla normativa, anche a fronte del passaggio di un lasso di tempo apprezzabile e di asseriti comportamenti equivoci dell’amministrazione … ” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 17 gennaio 2023, n. 540).
Ne deriva l’infondatezza della doglianza in esame.
8. - In conclusione, dalle argomentazioni in precedenza espresse discende che l’appello è infondato e va perciò respinto.
9. - In considerazione della peculiarità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO