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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/02/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
QUARTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10101/2022, promossa da:
Parte_1
(C.F./P.IVA , con sede legale in ,
[...] P.IVA_1 Pt_1
Corso Bramante n.88, in persona del Dott. (C.F. Controparte_1
), nato a il [...], in [...] C.F._1 Pt_1
Generale dell' Parte_1 [...]
, nominato con D.G.R. n.10 – 2522 dell'11 dicembre 2020, Parte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Michele Galasso del Foro di ed Pt_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore, sito in Torino
(TO), Via Monte di Pietà n.1, per procura alle liti allegata in atti;
-attrice- contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_2 C.F._2 Pt_1
26/09/1960 ed ivi residente in [...];
-convenuta-
Udienza di precisazione delle conclusioni: 26.09.2024
CONCLUSIONI
pagina 1 di 18 Per parte attrice, come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
Nel merito
Previo riconoscimento delle gravissime condotte illecite poste in essere dalla
IGnora , a danno dell Controparte_2 Parte_1
, per i fatti di cui all'atto di citazione,
[...]
condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali che si quantificano in
Euro 1.670.518 oltre ai danni non patrimoniali (da reato e di immagine), da quantificarsi anche in via equitativa o della somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa.
Conseguentemente disporre la conversione del sequestro conservativo emesso dal
GUP Dott.ssa CROCE in data 24/12/21, fino alla concorrenza della somma di
800.00 Euro, in pignoramento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.686 c.p.c. al fine di ottenere le somme già in sequestro ed accantonate presso il FUG e di quelle successive maturande.
In ogni caso
Con vittoria di spese e onorari, oltre CPA e IVA, 15 % rimborso forfettario e oneri accessori tutti di legge”.
*****
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 20.05.2022, l'
[...]
conveniva Parte_1
in giudizio , rimasta contumace, chiedendone la condanna al Controparte_2
risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € 1.670.518,00, oltre ai danni non patrimoniali da reato e di immagine, da quantificarsi in via equitativa, patiti in conseguenza del fatto illecito commesso dalla convenuta (in concorso con altri soggetti).
Invero, il presente giudizio civile trae origine dal procedimento penale n.
7236/2020 R.G.N.R. - n. 4875/2020 RG IP (nel quale l'odierna attrice si pagina 2 di 18 costituiva parte civile), pendente in allora dinnanzi a questo Tribunale a carico della IG.ra , all'epoca dei fatti dipendente dell' CP [...]
, con il ruolo di Parte_2
coordinatrice della sale operatorie del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Sant'Anna.
Nel suindicato procedimento, la medesima era stata chiamata a rispondere, in concorso con altri due imputati, e dei Persona_1 Controparte_3
seguenti reati: capo A) del delitto di truffa aggravata di cui agli artt. 81 cpv, 110, 640 cpv, 61 n.7 e
9 c.p. in quanto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, in qualità di legale rappresentante della s.a.s. Persona_1
Sanitor, quale dipendente della indicata s.a.s., Controparte_3 CP
, quale dipendente dell'azienda ospedaliera torinese, dopo essersi
[...]
accordati in modo che la s.a.s. Sanitor, una volta consegnati i dispositivi medici ordinati, ne ottenesse in tutto o in parte l'indebita restituzione, con artifici e raggiri, consistiti nel recarsi il , su richiesta del presso il CP_3 Per_1
dipendente ospedaliero a ricevere in tutto o in parte la restituzione dei presidi medici ordinati e già consegnati, inducendo in errore i competenti organi dell'azienda ospedaliera indicata sull'effettiva consegna del materiale ordinato, con le aggravanti di aver cagionato un danno di rilevante entità all'ente pubblico e di aver commesso i fatti in violazione dei doveri inerenti al pubblico servizio esercitato dal dipendente pubblico;
Capo B) originariamente del delitto di peculato aggravato di cui agli artt.81 cpv.,
110, 314, 61 n.2 c.p., poi riqualificato nella fattispecie di frode nelle pubbliche forniture aggravata di cui agli art.356, commi 1 e 2 e 61 n.9 c.p. in quanto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, Persona_1
e , dopo essersi accordati in modo che la Sanitor, una
[...] Controparte_2
volta consegnati i dispositivi medici ordinati, ne ottenesse in tutto o in parte
l'indebita restituzione per il tramite del dipendente della Parte_3
pagina 3 di 18 commettevano frode nell'esecuzione dei relativi contratti di fornitura di CP_3
materiale medico e sanitario.
Con ordinanza del 24.12.2021 il G.U.P., in accoglimento dell'istanza di parte civile, attuale attrice nel presente giudizio, disponeva il sequestro conversativo sui beni mobili, immobili e denaro di cui gli imputati e Per_1 CP
avessero la disponibilità fino alla concorrenza dell'importo di € 800.000,00 a titolo di garanzia delle future statuizioni civili di condanna al pagamento di una somma liquidata quale ammontare del risarcimento.
Precedentemente, ossia in data 21.04.2020, il IP presso il Tribunale di Torino aveva emesso decreto di sequestro preventivo (in rinnovazione di precedente provvedimento di sequestro preventivo disposto in data 04.03.2020 dal IP presso il Tribunale di Cuneo) con il quale veniva, appunto, disposto “il sequestro preventivo delle somme di denaro depositate su conti correnti bancari o carte prepagate intestati o cointestati alla società Sanitor sas sino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 1.369.277,00 o, in mancanza, delle somme di denaro depositate su conti correnti bancari o carte prepagate intestate o cointestati a e , nonché dei Persona_1 Controparte_3 Controparte_2
libretti di risparmio titoli, azioni, fondi e altri simili strumenti di investimento, dei beni mobili custoditi all'interno di cassette di sicurezza e di cui egli stessi abbiano disponibilità…di beni mobili registrati e di beni immobili a loro intestati, nonché di qualsiasi altro bene avente valore economico nella loro disponibilità sino alla concorrenza dell'importo complessivo di 1.369.277,00”.
Il procedimento penale si concludeva per la IG.ra con sentenza di CP
applicazione della pena n. 528/2022 del 24.03.2022 pronunciata dal Tribunale di Torino. Trattandosi di sentenza di patteggiamento, il danno patito dalla parte civile non veniva liquidato, in virtù di quanto disposto dall'art. 444 c.p.p. per cui, in ipotesi di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, il Giudice non decide sulla relativa domanda.
Per tale ragione, l' radicava l'odierna causa civile ex art. 669 Controparte_4
octies c.p.c., al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non pagina 4 di 18 patrimoniale, nonché la conversione in pignoramento del sequestro conservativo.
Con provvedimento del 06.06.2022 il Giudice Dott. Pochettino fissava udienza ex art. 168 bis V c. c.p.c. per il giorno 11.11.2022. Tale udienza veniva differita d'ufficio al 12.01.2023 nel corso della quale nessuno compariva per la IG.ra e, pertanto, parte attrice chiedeva pronunciarsi la contumacia di parte CP
convenuta, con concessione dei termini ex art. 183 VI c. c.p.c.
Il G.O.T., dott.ssa (cui era stato riassegnato il fascicolo del dott. Per_2
Pochettino), dato atto che parte attrice aveva esibito copia notificata dell'atto di citazione, disponeva che provvedesse al deposito telematico entro il 20.01.2023, trattenendo la causa a riserva.
Con provvedimento del 10.03.2023 il Giudice, a scioglimento della riserva, concedeva i termini ex art. 183 VI c. nn. 1, 2 e 3 c.p.c. con contestuale fissazione dell'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori al 15.06.2023.
Alla predetta udienza nessuna delle parti compariva, sicché il Giudice ex art. 309
c.p.c. rinviava, per i medesimi incombenti, all'udienza del 03.07.2023, nel corso della quale la difesa di parte attrice insisteva sull'ammissione dei mezzi istruttori formulati con le memorie ex art. 183 V c. nn. 1, 2 e 3 c.p.c., domandando, altresì, fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Quindi, con ordinanza del 08.08.2023 il Giudice, a scioglimento della riserva, ritenuta la causa matura per la decisione e preso atto del suo valore, trasmetteva il fascicolo al Presidente di Sezione per la riassegnazione del fascicolo al giudice togato.
Con provvedimento del 08.09.2023 il Giudice assegnatario, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al
26.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Parte attrice depositava foglio di precisazione delle conclusioni con cui si richiamava alle conclusioni dell'atto di citazione e della memoria ex art. 183, V c.
n.1 c.p.c.
pagina 5 di 18 Con provvedimento del 28.10.2024 il Giudice concedeva i termini ex art. 190
c.p.c., trattenendo la causa in decisione.
*****
La domanda di parte attrice deve ritenersi parzialmente fondata per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo, in ordine all'accertamento del fatto di reato ascrivibile a parte convenuta, occorre osservare che la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile e non può essere utilizzata ai fini della piena prova del fatto e della relativa responsabilità in capo alla parte imputata/oggi convenuta (art. 445, 1 bis comma c.p.p.).
Il consolidato orientamento della giurisprudenza, invero, è nel senso che la sentenza di patteggiamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di risarcimento, né inverte l'onere della prova, costituendo un mero indizio utilizzabile solo insieme ad altri, se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729
c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili.
Dunque, la sentenza di patteggiamento non determina alcuna inversione dell'onere probatorio, costituendo un semplice elemento di convincimento, liberamente apprezzabile dal giudice;
sicché, ai fini della prova positiva della sussistenza del fatto di reato, essa andrà valutata unitamente ad altre risultanze probatorie e ad altri indizi.
Ora, nella causa in oggetto, tenuto conto della piena utilizzabilità nel processo civile, quali prove atipiche, degli atti di indagine compiuti nel procedimento penale R.G.N.R. 7236/2020, deve ritenersi come l'articolata documentazione depositata in giudizio, relativa alle indagini preliminari svolte ed agli accertamenti compiuti (v. documenti nn. 8 a 21), permetta di ritenere comunque assolto l'onore probatorio gravante su parte attrice, consentendo di ricostruire lo schema criminoso ordito dai tre correi, nei termini che seguono. pagina 6 di 18 La IG.ra , d'accordo con il legale rappresentante della s.a.s. CP Per_1
Sanitor, impresa tra le fornitrici di dispositivi medici all'azienda ospedaliera di , richiedeva con un preordine Parte_1 Pt_1
telematico l'acquisto di un determinato quantitativo di dispositivi medici, tra cui quelli commercializzati dalla Sanitor s.a.s. di Martinelli. La Direzione amministrativa dell' , sulla base del preordine predisposto Parte_2
dalla , emetteva l'ordine di acquisto direttamente alla Sanitor s.a.s., la CP
quale provvedeva a consegnare il materiale sanitario presso il centro di raccolta dell'Ente. I colli poi venivano consegnati dal personale della struttura sanitaria al blocco delle sale operatorie ove prestava servizio la caposala, la IG.ra CP
; qui, la stessa, o una sua delegata, provvedeva a prendere in consegna il
[...]
materiale ed a convogliarlo presso i magazzini della struttura sanitaria. A quel punto, entrava in scena dipendente della Sanitor s.a.s., il Controparte_3
quale si presentava a distanza di giorni o settimane rispetto alla consegna, dalla e riprendeva buona parte dei dispositivi medici in precedenza CP
consegnati, riportandoli nel magazzino della Sanitor s.a.s.
Si è accertato che la Sanitor s.a.s. negli anni 2014/2018 aveva rifornito l'Azienda ospedaliera di di una quantità di dispositivi medici di cui non poteva Pt_1
disporre, come emerso documentalmente confrontando i quantitativi dei predetti dispositivi (in particolare, fili di sutura) che la Sanitor s.a.s. aveva acquistato dalla di Roma con quelli commercializzati dalla Controparte_5
medesima Sanitor ai propri clienti pubblici (pagg. 33 e ss. Doc. 4 bis del decreto di sequestro preventivo del Tribunale di Cuneo).
In tal modo, Sanitor s.a.s. aveva fatturato quasi il doppio del quantitativo della merce in realtà presente nei magazzini dell' , Parte_1
cagionando all'ente pubblico, tra gli anni 2014/2019, un danno patrimoniale pari ad € 1.670.518,00 (€ 1.369.277 oltre IVA per € 301.241,00), quale somma versata dal nosocomio torinese per le asserite forniture di dispositivi medici.
Dunque, sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, delle dichiarazioni confessorie rese dal (che ha chiamato in correità la CP_3
pagina 7 di 18 , oltre che il , delle analisi dei dati contabili e commerciali CP Per_1
relativi agli acquisti ed alle vendite della Sanitor sas, nonché della documentazione relativa all'inventario delle giacenze il danno patrimoniale deve essere accertato nell'ammontare di euro 1.369.277,00, quale profitto del reato determinato rispetto al danno subito dall'ente ospedaliero.
A tale somma deve aggiungersi l'importo di euro 301.241,00 corrispondente all'ammontare dell'iva al 22% che è stata, comunque, versata dall'
[...]
all'erario per effetto della condotta criminosa posta in essere dalla Parte_2
in concorso con gli altri imputati. CP
Peraltro le Asl, non erogando prestazioni soggette all'applicazione dell'iva, non possono detrarre conseguentemente l'iva sugli acquisti;
sicché l'iva sugli acquisti per l'attività istituzionale non può essere dall' portata in Controparte_4
detrazione e confluisce nei costi in quanto voce ricompresa nel costo del bene o del servizio.
Tale costo, dunque, di cui si è fatta carico l' è conseguenza della Controparte_4
condotta delittuosa sopra descritta, sotto forma di danno emergente, e deve essere risarcito a parte attrice.
*****
Quanto, invece, alla pretesa risarcitoria formulata con riguardo ai danni non patrimoniali all'immagine subiti dall'azienda ospedaliera, deve evidenziarsi quanto segue.
Il danno all'immagine della P.A. è figura di matrice giurisprudenziale e può essere definito come il danno che investe il rapporto che lega la comunità degli amministrati all'ente per il quale il dipendente infedele agisce. Tale danno postula il venir meno, da parte dei cittadini o anche da una categoria di soggetti
(fruitori o prestatori di servizi od opere), del senso di affidamento e di fiducia nel corretto funzionamento dell'apparato della pubblica amministrazione, nonché nel senso di appartenenza all'istituzione stessa, identificandosi nell'offesa al rispetto di tutte quelle disposizioni poste a tutela delle competenze, delle funzioni e delle responsabilità dei soggetti pubblici e nella conseguente pagina 8 di 18 alterazione della sua identità quale istituzione garante, di fronte alla collettività tutta, di principi di trasparenza, legalità, imparzialità ed efficienza.
Il riconoscimento del suddetto danno da parte della giurisprudenza non esclude, tuttavia, che esso soggiaccia alla medesima disciplina dettata in via generale con riferimento alla responsabilità extracontrattuale e, quindi, alla medesima distribuzione dell'onere della prova.
Sul punto, viene in rilievo il consolidato principio in base al quale, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (v. da ultimo Cass. 8477/2020).
Più in generale, la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza
- desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'an e al quantum in concreto del danno da risarcire (v. Cass. 4318/2019 e Cass.
24030/09).
Il Giudice di legittimità ha più volte evidenziato che il danno non patrimoniale, anche se derivante da reato, costituisce pur sempre un danno-conseguenza, che deve essere specificamente allegato e provato a fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa, sicché anche il risarcimento del danno morale da reato deve sempre essere accertato in concreto nell'an e nella sua derivazione causale ex art. 1223 c.c. dall'illecito (v.
Cass., SS.UU., 9556/02, nonché Cass. 11269/2018, Cass. 21865/2013, Cass. pagina 9 di 18 10527/2011, Cass. 8421/2011), poiché altrimenti ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. ancora Cass., SS.UU. 26972/08, nonché Cass.
4706/2014).
Tanto premesso, nella specie emerge la carenza di allegazioni specifiche ad opera dell' posto che parte attrice si limita genericamente a Parte_2
dedurre la produzione di un danno all'immagine, “tenuto conto della fattispecie di reato contestato alla , al prestigio ed importanza - anche a livello CP
internazionale - della AOU Città della Salute, ente pubblico, promanazione di Ente
Pubblico Territoriale dello Stato, a sua volta promanazione dello Stato stesso – anche sul piano economico- finanziario-erariale – ed infatti soggetto al controllo della Corte dei Conti”, senza però né soffermarsi concretamente sul nesso eziologico sussistente tra la condotta illecita e l'evento, né, soprattutto, individuando in concreto il danno evento, prima del danno conseguenza.
Neppure sono stati allegati elementi (pubblicazione di articoli su quotidiani o su piattaforme digitali) a conferma della risonanza mediatica suscitata dalla vicenda e della diffusione della notizia circa la condotta criminosa posta in essere dalla dipendente, in concorso con altri soggetti, in danno della struttura ospedaliera e tale da minare e/o compromettere la reputazione dell'ASL.
Del resto, deve anche tenersi conto che le condotte criminose imputate ai responsabili dei fatti criminosi non hanno inciso (né avrebbero potuto incidere) sui livelli di efficienza delle prestazioni sanitarie garantite dalla struttura sanitaria o anche sul livello qualitativo dei dispositivi medici impiegati nelle cure dei pazienti.
Per tutto quanto esposto deve riconoscersi unicamente la responsabilità per i danni patrimoniali cagionati a parte attrice, da addebitarsi in capo alla convenuta nella misura di € 1.670.518,00 quale somma versata dall'
[...]
attrice per le asserite forniture di dispositivi medici (di cui euro CP_4
pagina 10 di 18 301.241,00 corrispondente all'ammontare dell'iva versata), oltre interessi legali dalla pronuncia la saldo.
*****
In ordine alla domanda di condanna al risarcimento del danno, nonché a quella conseguente di conversione del sequestro conservativo in pignoramento deve, invece, osservarsi quanto segue.
L'odierna attrice agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale (e non patrimoniale) come sopra quantificato, subìto in relazione alla vicenda criminosa sopradescritta oggetto del procedimento penale R.G.N.R.
7236/2020 instaurato, tra l'altro, nei confronti dell'imputata Controparte_2
(odierna convenuta in giudizio).
Nel corso dell'udienza preliminare relativa al suindicato procedimento penale l' si era costituita parte civile proprio al fine di richiedere il Controparte_4
risarcimento dei predetti danni, con richiesta di condanna degli imputati al pagamento della somma di euro 1.670.518,00 a titolo di provvisionale.
A fronte della intenzione manifestata dagli imputati e di Per_1 CP
definire il procedimento con richiesta di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.,
l' aveva avanzato al GUP istanza di sequestro conservativo sui Controparte_4
beni mobili ed immobili di proprietà degli imputati, già sottoposti a sequestro preventivo con il decreto del 21.04.2020, nella misura già indicata nel predetto provvedimento di sequestro e nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, con contestuale richiesta di attribuzione dei beni di sequestro: istanza che, con ordinanza 23/24.12.2021, veniva parzialmente accolta dal GUP il quale disponeva, a favore della parte civile Parte_1
, “il sequestro conservativo sui beni mobili,
[...]
immobili e denaro di cui l'imputato e l'imputata Persona_1 CP_6
abbiano la disponibilità fino a concorrenza dell'importo di euro
[...]
800.000,00”.
All'udienza del 24.03.2022 la definiva il procedimento penale a suo CP
carico, ex art. 444 c.p.p., con applicazione della pena di anni 1 mesi 10 di pagina 11 di 18 reclusione ed euro 1.800,00 di multa, di cui alla sentenza n. 528/2022, sentenza con la quale il GUP ordinava altresì, ex artt. 240, 640 quater e 322 ter c.p., la confisca delle somme di denaro in sequestro dei beni mobili e immobili di cui l'imputata avesse la disponibilità sino alla concorrenza dell'importo complessivo del profitto pari ad euro 1.369.277,00.
La predetta sentenza di patteggiamento risulta essere passata e giudicato in data
10.04.2022.
Parte attrice ha, quindi, provveduto a riassumere tempestivamente l'azione civile, ai sensi e nei termini di cui all'art. 669 octies c.p.c.
In proposito, parte attrice ha correttamente sostenuto che i diritti della parte civile sarebbero gravemente compromessi se si negasse, nel caso di definizione del procedimento con sentenza di patteggiamento, la perdurante efficacia del sequestro conservativo ottenuto dalla parte civile, ai sensi dell'art. 316 c.p.p., a garanzia dei propri crediti prima di aver provveduto a riassumere la sua pretesa nel giudizio civile.
Se è vero, infatti, che il sequestro conservativo si converte automaticamente in pignoramento, ai sensi dell'art. 320 c.p.p., comma 1, allorquando la sentenza con la quale l'imputato o il responsabile civile venga condannato a risarcire il danno alla parte civile sia divenuta esecutiva (presupponendo detta conversione una pronuncia che abbia dichiarato l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile e che possa costituire titolo esecutivo), è altresì vero che la circostanza per cui il sequestro conservativo non possa ancora convertirsi di diritto in pignoramento non implica affatto che esso non mantenga la funzione di garanzia sua propria, quando il processo penale, lungi dall'essersi concluso con una sentenza irrevocabile di proscioglimento o di non luogo a procedere, è stato definito con una sentenza irrevocabile con la quale è stata applicata la pena, ex art. 444 c.p.p. (Cass. pen., Sez. I, Sent., n. 22062/2011).
Naturalmente, in tali ipotesi non può affermarsi che il sequestro conservativo conservi effetti giuridici illimitati nel tempo, stante la natura “cautelare” della misura - che è legittima solo in quanto funzionale e collegata ad una pronunzia pagina 12 di 18 sul merito della domanda risarcitoria - dovendo, invece, ritenersi che, in caso di applicazione di pena, il sequestro conservativo sia destinato a divenire inefficace, ai sensi dell'art. 669 nonies c.p.c., soltanto ove l'azione civile risarcitoria, già esercitata in sede penale, non venga iniziata nei termini previsti dall'art. 669 octies c.p.c., in analogia con quanto dispone il codice di procedura civile nel caso di provvedimenti cautelari ante causam.
Dunque, pur non operando la conversione automatica del sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 320 c.p.p., per assenza di condanna, con la sentenza di patteggiamento, al risarcimento del danno in favore della parte civile, tuttavia, non può essere posta nel nulla la funzione di garanzia del sequestro conservativo;
tale funzione può e deve essere mantenuta ai fini dell'azione civile se, come nella specie, essa risulta tempestivamente riassunta nella sede propria.
Tale conclusione trova conferma nella pronuncia con cui la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “il sequestro conservativo disposto sui beni dell'imputato, una volta che il processo si è definito con sentenza di patteggiamento, perde efficacia soltanto ove l'azione risarcitoria, già esercitata in sede penale, non venga tempestivamente riassunta in sede civile e, quindi, iniziata nei termini previsti dall'art. 669 octies c.p.c.” (Cass. n. 17060/2011).
Ciò detto e affermata la corretta e tempestiva introduzione del giudizio civile ai sensi della disposizione sopra richiamata, va precisato che la sentenza penale di patteggiamento pronunciata nei confronti dell'imputata ha Controparte_2
disposto, ai sensi degli artt. 240, 322 ter e 640 quater c.p., la confisca, anche per equivalente, “delle somme di denaro in sequestro, dei beni mobili e immobili di cui
l'imputata abbia la disponibilità sino alla concorrenza dell'importo complessivo del profitto pari ad euro 1.369.277,00”.
Con il passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, avvenuto in data
10.04.2022, è divenuta irrevocabile anche la statuizione in ordine alla confisca.
Si tratta, allora, di verificare se il valore dei beni confiscati debba essere portato a detrazione dell'ammontare risarcitorio, pena altrimenti la duplicazione del pagina 13 di 18 risarcimento del danno patrimoniale, perché la confisca, pur avendo natura punitiva, ha apportato al danneggiato del reato le utilità sottratte costituenti il profitto del reato o, quantomeno parte di esse, per cui, andando ad elidere il danno, deve essere considerata nella liquidazione del danno stesso, nel rispetto del principio di risarcibilità del danno effettivo.
Nel caso in esame la risposta non può che essere negativa l'attesa la diversità di ratio tra i due istituti giuridici (confisca e risarcimento) e la diversità di soggetti destinatari dei provvedimenti relativi (Stato ed ente pubblico).
La confisca in questione è stata disposta, ai sensi dell'art. 322 ter c.p., nei confronti dell'imputata (oltre che, verosimilmente, all'esito Controparte_2
del giudizio dibattimentale, nei confronti di per l'equivalente Persona_1
economico delle erogazioni da costoro indebitamente percepite a fronte di acquisti di materiale sanitario di cui la Asl non aveva tuttavia, acquisito la disponibilità.
Dunque, la confisca disciplinata dagli artt. 322 ter e 640 quater c.p. ha ad oggetto il profitto del reato e costituisce una sanzione in forza della sua natura punitiva, in quanto “persegue lo scopo di ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti senza esplicare alcuna funzione preventiva” (Cass. pen. n. 39874 del 2018). Pertanto, essa differisce dalla condanna al risarcimento del danno che persegue, invece,
l'effetto di reintegrare il patrimonio del soggetto pubblico leso dalle erogazioni indebite.
La diversa finalità e la diversa ratio dei due istituti escludono, pertanto, la duplicazione del risarcimento.
È ben vero che, recentemente, la Corte di Cassazione (Cass. civ. 11.12.2023 n.
34536) ha avuto modo di affermare che, nella determinazione del danno da risarcire in favore dell'ente pubblico, occorre tener conto del valore dei beni relazione ai quali è intervenuta confisca (in particolare, nelle ipotesi in cui la confisca abbia avuto ad oggetto proprio il valore che viene preteso a titolo pagina 14 di 18 risarcitorio e il fatto costitutivo della confisca e del danno sia la medesima condotta pregiudizievole ai danni dell'amministrazione pubblica). Altrettanto vero, tuttavia, che nella fattispecie posta all'esame della Suprema Corte vi era piena coincidenza tra il soggetto pubblico cui era stato riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale e quello a favore del quale era stata disposta la confisca.
È chiaro, tuttavia, che, pur a fronte dell'autonomia della misura ablatoria punitiva, adottata dal Giudice penale, rispetto alla statuizione relativa al risarcimento del danno in favore dell'ente pubblico danneggiato, dovrà comunque porsi un problema di coordinamento dei due titoli esecutivi in sede esecutiva.
Invero, tralasciando ogni considerazione (che deve essere riservata al Giudice penale) circa il fatto che la confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter c.p., avendo natura sanzionatoria, non può coinvolgere indifferentemente ciascuno dei concorrenti del reato per l'intera entità del profitto accertato, dovendo invece essere “commisurata al grado di partecipazione di ciascun concorrente al profitto, che può essere desunta, in assenza di elementi diversi, anche da criteri sintomatici idonei a corroborare il giudizio di responsabilità, fermo restando che, ove non risulti possibile utilizzare un criterio attendibile di riparto, è legittima la suddivisione dell'importo pro quota”, deve osservarsi che, in sede esecutiva, dovrà essere tenuta in considerazione (a parte l'eventuale confisca per equivalente disposta nei confronti di altri coimputati) anche l'eventuale condanna degli imputati e al pagamento di somme di CP_3 Per_1
denaro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (e non patrimoniale) in favore dell' Parte_2
(qualora costituitasi parte civile nei relativi giudizi penali) ovvero, anche, dell'eventuale condanna dei predetti imputati al pagamento, sempre per lo stesso titolo, di una provvisionale immediatamente esecutiva: ciò, all'evidenza, in ragione della unicità del danno subito dall'odierna parte attrice, danno che,
pagina 15 di 18 dunque, non può essere duplicato per l'effetto dell'adozione di plurimi provvedimenti di condanna ad opera di giudici diversi.
Occorre, peraltro, osservare che la condanna risarcitoria pronunciata nel presente giudizio civile in danno della convenuta potrebbe comportare il venir meno dei presupposti della confisca per equivalente disposta nei confronti della medesima (circostanza da far eventualmente valere dalla parte che ne ha interesse davanti al giudice dell'esecuzione ex art. 263 ultimo comma c.p.p.) in ragione del fatto che la reintegrazione del patrimonio del soggetto pubblico danneggiato, conseguente alla presente condanna, comporta altresì il venir meno dello scopo della sanzione punitiva di cui all'art. 322 ter c.p. che è quella di
“ripristinare la situazione economica del reo qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità economiche ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti”.
*****
Infine, quanto ha la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, si tratta di richiesta in ordine alla quale il tribunale nulla deve disporre atteso che detta conversione si verifica in automatico in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile.
Deve, piuttosto, osservarsi che i beni oggetto del sequestro conservativo risultano essere sottoposti a confisca ex artt. 240, 640 quater e 322 ter c.p., misura che, tuttavia, potrebbe presentare profili di illegittimità, contrastando con la lettera e con la ratio della specifica disciplina relativa al sequestro conservativo.
Invero, “l'art. 320 c.p.p., comma 1, stabilisce che il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile e in tali casi - aggiunge il capoverso della disposizione -
l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Si comprende, pertanto, come il legislatore - implicitamente, pagina 16 di 18 ma chiaramente - escluda che il sequestro conservativo, a differenza di quello preventivo disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, abbia il suo naturale epilogo nella confisca dei beni sottoposti a vincolo, ciò che impedirebbe il soddisfacimento degli interessi a tutela dei quali la cautela reale viene disposta. Il trasferimento dei beni confiscati in favore dello Stato, di fatti, impedirebbe che sugli stessi possano soddisfarsi, ad es., i danneggiati costituiti parte civile, ai quali, ex art. 316 c.p.p., comma 3, il sequestro conservativo giova anche laddove sia stato richiesto dal pubblico ministero” (Cass. 17060/2019).
Anche questa questione, tuttavia, deve essere rimessa al giudice dell'esecuzione penale.
*****
L'addebito delle spese legali segue la soccombenza della convenuta contumace.
Le suddette spese, da liquidarsi ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (rapportato alla misura in cui la pretesa risarcitoria è stata accolta), della non particolare complessità delle questioni trattate, dell'attività processuale effettivamente svolta (istruttoria limitate al deposito delle memorie e di documentazione), della contumacia della parte convenuta sono da parametrare sui minimi e devono essere complessivamente quantificate in €
18.977,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte;
in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore dell' Controparte_2 [...]
, a titolo di risarcimento Parte_2
dei soli danni patrimoniali, della somma di euro 1.670.518,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
pagina 17 di 18 Condanna al pagamento in favore dell' Controparte_2 [...]
delle spese di lite, che Parte_2
liquida nella somma di euro 1.713,00 per esborsi ed in euro 18.977,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché
CPA ed IVA come per legge
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Torino, in data 27.02.2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Moroni
Minuta di provvedimento redatta dal M.O.T. Dott. essa Margareth Solla.
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
QUARTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10101/2022, promossa da:
Parte_1
(C.F./P.IVA , con sede legale in ,
[...] P.IVA_1 Pt_1
Corso Bramante n.88, in persona del Dott. (C.F. Controparte_1
), nato a il [...], in [...] C.F._1 Pt_1
Generale dell' Parte_1 [...]
, nominato con D.G.R. n.10 – 2522 dell'11 dicembre 2020, Parte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Michele Galasso del Foro di ed Pt_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore, sito in Torino
(TO), Via Monte di Pietà n.1, per procura alle liti allegata in atti;
-attrice- contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_2 C.F._2 Pt_1
26/09/1960 ed ivi residente in [...];
-convenuta-
Udienza di precisazione delle conclusioni: 26.09.2024
CONCLUSIONI
pagina 1 di 18 Per parte attrice, come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
Nel merito
Previo riconoscimento delle gravissime condotte illecite poste in essere dalla
IGnora , a danno dell Controparte_2 Parte_1
, per i fatti di cui all'atto di citazione,
[...]
condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali che si quantificano in
Euro 1.670.518 oltre ai danni non patrimoniali (da reato e di immagine), da quantificarsi anche in via equitativa o della somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa.
Conseguentemente disporre la conversione del sequestro conservativo emesso dal
GUP Dott.ssa CROCE in data 24/12/21, fino alla concorrenza della somma di
800.00 Euro, in pignoramento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.686 c.p.c. al fine di ottenere le somme già in sequestro ed accantonate presso il FUG e di quelle successive maturande.
In ogni caso
Con vittoria di spese e onorari, oltre CPA e IVA, 15 % rimborso forfettario e oneri accessori tutti di legge”.
*****
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 20.05.2022, l'
[...]
conveniva Parte_1
in giudizio , rimasta contumace, chiedendone la condanna al Controparte_2
risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € 1.670.518,00, oltre ai danni non patrimoniali da reato e di immagine, da quantificarsi in via equitativa, patiti in conseguenza del fatto illecito commesso dalla convenuta (in concorso con altri soggetti).
Invero, il presente giudizio civile trae origine dal procedimento penale n.
7236/2020 R.G.N.R. - n. 4875/2020 RG IP (nel quale l'odierna attrice si pagina 2 di 18 costituiva parte civile), pendente in allora dinnanzi a questo Tribunale a carico della IG.ra , all'epoca dei fatti dipendente dell' CP [...]
, con il ruolo di Parte_2
coordinatrice della sale operatorie del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Sant'Anna.
Nel suindicato procedimento, la medesima era stata chiamata a rispondere, in concorso con altri due imputati, e dei Persona_1 Controparte_3
seguenti reati: capo A) del delitto di truffa aggravata di cui agli artt. 81 cpv, 110, 640 cpv, 61 n.7 e
9 c.p. in quanto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, in qualità di legale rappresentante della s.a.s. Persona_1
Sanitor, quale dipendente della indicata s.a.s., Controparte_3 CP
, quale dipendente dell'azienda ospedaliera torinese, dopo essersi
[...]
accordati in modo che la s.a.s. Sanitor, una volta consegnati i dispositivi medici ordinati, ne ottenesse in tutto o in parte l'indebita restituzione, con artifici e raggiri, consistiti nel recarsi il , su richiesta del presso il CP_3 Per_1
dipendente ospedaliero a ricevere in tutto o in parte la restituzione dei presidi medici ordinati e già consegnati, inducendo in errore i competenti organi dell'azienda ospedaliera indicata sull'effettiva consegna del materiale ordinato, con le aggravanti di aver cagionato un danno di rilevante entità all'ente pubblico e di aver commesso i fatti in violazione dei doveri inerenti al pubblico servizio esercitato dal dipendente pubblico;
Capo B) originariamente del delitto di peculato aggravato di cui agli artt.81 cpv.,
110, 314, 61 n.2 c.p., poi riqualificato nella fattispecie di frode nelle pubbliche forniture aggravata di cui agli art.356, commi 1 e 2 e 61 n.9 c.p. in quanto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, Persona_1
e , dopo essersi accordati in modo che la Sanitor, una
[...] Controparte_2
volta consegnati i dispositivi medici ordinati, ne ottenesse in tutto o in parte
l'indebita restituzione per il tramite del dipendente della Parte_3
pagina 3 di 18 commettevano frode nell'esecuzione dei relativi contratti di fornitura di CP_3
materiale medico e sanitario.
Con ordinanza del 24.12.2021 il G.U.P., in accoglimento dell'istanza di parte civile, attuale attrice nel presente giudizio, disponeva il sequestro conversativo sui beni mobili, immobili e denaro di cui gli imputati e Per_1 CP
avessero la disponibilità fino alla concorrenza dell'importo di € 800.000,00 a titolo di garanzia delle future statuizioni civili di condanna al pagamento di una somma liquidata quale ammontare del risarcimento.
Precedentemente, ossia in data 21.04.2020, il IP presso il Tribunale di Torino aveva emesso decreto di sequestro preventivo (in rinnovazione di precedente provvedimento di sequestro preventivo disposto in data 04.03.2020 dal IP presso il Tribunale di Cuneo) con il quale veniva, appunto, disposto “il sequestro preventivo delle somme di denaro depositate su conti correnti bancari o carte prepagate intestati o cointestati alla società Sanitor sas sino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 1.369.277,00 o, in mancanza, delle somme di denaro depositate su conti correnti bancari o carte prepagate intestate o cointestati a e , nonché dei Persona_1 Controparte_3 Controparte_2
libretti di risparmio titoli, azioni, fondi e altri simili strumenti di investimento, dei beni mobili custoditi all'interno di cassette di sicurezza e di cui egli stessi abbiano disponibilità…di beni mobili registrati e di beni immobili a loro intestati, nonché di qualsiasi altro bene avente valore economico nella loro disponibilità sino alla concorrenza dell'importo complessivo di 1.369.277,00”.
Il procedimento penale si concludeva per la IG.ra con sentenza di CP
applicazione della pena n. 528/2022 del 24.03.2022 pronunciata dal Tribunale di Torino. Trattandosi di sentenza di patteggiamento, il danno patito dalla parte civile non veniva liquidato, in virtù di quanto disposto dall'art. 444 c.p.p. per cui, in ipotesi di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, il Giudice non decide sulla relativa domanda.
Per tale ragione, l' radicava l'odierna causa civile ex art. 669 Controparte_4
octies c.p.c., al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non pagina 4 di 18 patrimoniale, nonché la conversione in pignoramento del sequestro conservativo.
Con provvedimento del 06.06.2022 il Giudice Dott. Pochettino fissava udienza ex art. 168 bis V c. c.p.c. per il giorno 11.11.2022. Tale udienza veniva differita d'ufficio al 12.01.2023 nel corso della quale nessuno compariva per la IG.ra e, pertanto, parte attrice chiedeva pronunciarsi la contumacia di parte CP
convenuta, con concessione dei termini ex art. 183 VI c. c.p.c.
Il G.O.T., dott.ssa (cui era stato riassegnato il fascicolo del dott. Per_2
Pochettino), dato atto che parte attrice aveva esibito copia notificata dell'atto di citazione, disponeva che provvedesse al deposito telematico entro il 20.01.2023, trattenendo la causa a riserva.
Con provvedimento del 10.03.2023 il Giudice, a scioglimento della riserva, concedeva i termini ex art. 183 VI c. nn. 1, 2 e 3 c.p.c. con contestuale fissazione dell'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori al 15.06.2023.
Alla predetta udienza nessuna delle parti compariva, sicché il Giudice ex art. 309
c.p.c. rinviava, per i medesimi incombenti, all'udienza del 03.07.2023, nel corso della quale la difesa di parte attrice insisteva sull'ammissione dei mezzi istruttori formulati con le memorie ex art. 183 V c. nn. 1, 2 e 3 c.p.c., domandando, altresì, fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Quindi, con ordinanza del 08.08.2023 il Giudice, a scioglimento della riserva, ritenuta la causa matura per la decisione e preso atto del suo valore, trasmetteva il fascicolo al Presidente di Sezione per la riassegnazione del fascicolo al giudice togato.
Con provvedimento del 08.09.2023 il Giudice assegnatario, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al
26.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Parte attrice depositava foglio di precisazione delle conclusioni con cui si richiamava alle conclusioni dell'atto di citazione e della memoria ex art. 183, V c.
n.1 c.p.c.
pagina 5 di 18 Con provvedimento del 28.10.2024 il Giudice concedeva i termini ex art. 190
c.p.c., trattenendo la causa in decisione.
*****
La domanda di parte attrice deve ritenersi parzialmente fondata per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo, in ordine all'accertamento del fatto di reato ascrivibile a parte convenuta, occorre osservare che la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile e non può essere utilizzata ai fini della piena prova del fatto e della relativa responsabilità in capo alla parte imputata/oggi convenuta (art. 445, 1 bis comma c.p.p.).
Il consolidato orientamento della giurisprudenza, invero, è nel senso che la sentenza di patteggiamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di risarcimento, né inverte l'onere della prova, costituendo un mero indizio utilizzabile solo insieme ad altri, se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729
c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili.
Dunque, la sentenza di patteggiamento non determina alcuna inversione dell'onere probatorio, costituendo un semplice elemento di convincimento, liberamente apprezzabile dal giudice;
sicché, ai fini della prova positiva della sussistenza del fatto di reato, essa andrà valutata unitamente ad altre risultanze probatorie e ad altri indizi.
Ora, nella causa in oggetto, tenuto conto della piena utilizzabilità nel processo civile, quali prove atipiche, degli atti di indagine compiuti nel procedimento penale R.G.N.R. 7236/2020, deve ritenersi come l'articolata documentazione depositata in giudizio, relativa alle indagini preliminari svolte ed agli accertamenti compiuti (v. documenti nn. 8 a 21), permetta di ritenere comunque assolto l'onore probatorio gravante su parte attrice, consentendo di ricostruire lo schema criminoso ordito dai tre correi, nei termini che seguono. pagina 6 di 18 La IG.ra , d'accordo con il legale rappresentante della s.a.s. CP Per_1
Sanitor, impresa tra le fornitrici di dispositivi medici all'azienda ospedaliera di , richiedeva con un preordine Parte_1 Pt_1
telematico l'acquisto di un determinato quantitativo di dispositivi medici, tra cui quelli commercializzati dalla Sanitor s.a.s. di Martinelli. La Direzione amministrativa dell' , sulla base del preordine predisposto Parte_2
dalla , emetteva l'ordine di acquisto direttamente alla Sanitor s.a.s., la CP
quale provvedeva a consegnare il materiale sanitario presso il centro di raccolta dell'Ente. I colli poi venivano consegnati dal personale della struttura sanitaria al blocco delle sale operatorie ove prestava servizio la caposala, la IG.ra CP
; qui, la stessa, o una sua delegata, provvedeva a prendere in consegna il
[...]
materiale ed a convogliarlo presso i magazzini della struttura sanitaria. A quel punto, entrava in scena dipendente della Sanitor s.a.s., il Controparte_3
quale si presentava a distanza di giorni o settimane rispetto alla consegna, dalla e riprendeva buona parte dei dispositivi medici in precedenza CP
consegnati, riportandoli nel magazzino della Sanitor s.a.s.
Si è accertato che la Sanitor s.a.s. negli anni 2014/2018 aveva rifornito l'Azienda ospedaliera di di una quantità di dispositivi medici di cui non poteva Pt_1
disporre, come emerso documentalmente confrontando i quantitativi dei predetti dispositivi (in particolare, fili di sutura) che la Sanitor s.a.s. aveva acquistato dalla di Roma con quelli commercializzati dalla Controparte_5
medesima Sanitor ai propri clienti pubblici (pagg. 33 e ss. Doc. 4 bis del decreto di sequestro preventivo del Tribunale di Cuneo).
In tal modo, Sanitor s.a.s. aveva fatturato quasi il doppio del quantitativo della merce in realtà presente nei magazzini dell' , Parte_1
cagionando all'ente pubblico, tra gli anni 2014/2019, un danno patrimoniale pari ad € 1.670.518,00 (€ 1.369.277 oltre IVA per € 301.241,00), quale somma versata dal nosocomio torinese per le asserite forniture di dispositivi medici.
Dunque, sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, delle dichiarazioni confessorie rese dal (che ha chiamato in correità la CP_3
pagina 7 di 18 , oltre che il , delle analisi dei dati contabili e commerciali CP Per_1
relativi agli acquisti ed alle vendite della Sanitor sas, nonché della documentazione relativa all'inventario delle giacenze il danno patrimoniale deve essere accertato nell'ammontare di euro 1.369.277,00, quale profitto del reato determinato rispetto al danno subito dall'ente ospedaliero.
A tale somma deve aggiungersi l'importo di euro 301.241,00 corrispondente all'ammontare dell'iva al 22% che è stata, comunque, versata dall'
[...]
all'erario per effetto della condotta criminosa posta in essere dalla Parte_2
in concorso con gli altri imputati. CP
Peraltro le Asl, non erogando prestazioni soggette all'applicazione dell'iva, non possono detrarre conseguentemente l'iva sugli acquisti;
sicché l'iva sugli acquisti per l'attività istituzionale non può essere dall' portata in Controparte_4
detrazione e confluisce nei costi in quanto voce ricompresa nel costo del bene o del servizio.
Tale costo, dunque, di cui si è fatta carico l' è conseguenza della Controparte_4
condotta delittuosa sopra descritta, sotto forma di danno emergente, e deve essere risarcito a parte attrice.
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Quanto, invece, alla pretesa risarcitoria formulata con riguardo ai danni non patrimoniali all'immagine subiti dall'azienda ospedaliera, deve evidenziarsi quanto segue.
Il danno all'immagine della P.A. è figura di matrice giurisprudenziale e può essere definito come il danno che investe il rapporto che lega la comunità degli amministrati all'ente per il quale il dipendente infedele agisce. Tale danno postula il venir meno, da parte dei cittadini o anche da una categoria di soggetti
(fruitori o prestatori di servizi od opere), del senso di affidamento e di fiducia nel corretto funzionamento dell'apparato della pubblica amministrazione, nonché nel senso di appartenenza all'istituzione stessa, identificandosi nell'offesa al rispetto di tutte quelle disposizioni poste a tutela delle competenze, delle funzioni e delle responsabilità dei soggetti pubblici e nella conseguente pagina 8 di 18 alterazione della sua identità quale istituzione garante, di fronte alla collettività tutta, di principi di trasparenza, legalità, imparzialità ed efficienza.
Il riconoscimento del suddetto danno da parte della giurisprudenza non esclude, tuttavia, che esso soggiaccia alla medesima disciplina dettata in via generale con riferimento alla responsabilità extracontrattuale e, quindi, alla medesima distribuzione dell'onere della prova.
Sul punto, viene in rilievo il consolidato principio in base al quale, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (v. da ultimo Cass. 8477/2020).
Più in generale, la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza
- desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'an e al quantum in concreto del danno da risarcire (v. Cass. 4318/2019 e Cass.
24030/09).
Il Giudice di legittimità ha più volte evidenziato che il danno non patrimoniale, anche se derivante da reato, costituisce pur sempre un danno-conseguenza, che deve essere specificamente allegato e provato a fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa, sicché anche il risarcimento del danno morale da reato deve sempre essere accertato in concreto nell'an e nella sua derivazione causale ex art. 1223 c.c. dall'illecito (v.
Cass., SS.UU., 9556/02, nonché Cass. 11269/2018, Cass. 21865/2013, Cass. pagina 9 di 18 10527/2011, Cass. 8421/2011), poiché altrimenti ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. ancora Cass., SS.UU. 26972/08, nonché Cass.
4706/2014).
Tanto premesso, nella specie emerge la carenza di allegazioni specifiche ad opera dell' posto che parte attrice si limita genericamente a Parte_2
dedurre la produzione di un danno all'immagine, “tenuto conto della fattispecie di reato contestato alla , al prestigio ed importanza - anche a livello CP
internazionale - della AOU Città della Salute, ente pubblico, promanazione di Ente
Pubblico Territoriale dello Stato, a sua volta promanazione dello Stato stesso – anche sul piano economico- finanziario-erariale – ed infatti soggetto al controllo della Corte dei Conti”, senza però né soffermarsi concretamente sul nesso eziologico sussistente tra la condotta illecita e l'evento, né, soprattutto, individuando in concreto il danno evento, prima del danno conseguenza.
Neppure sono stati allegati elementi (pubblicazione di articoli su quotidiani o su piattaforme digitali) a conferma della risonanza mediatica suscitata dalla vicenda e della diffusione della notizia circa la condotta criminosa posta in essere dalla dipendente, in concorso con altri soggetti, in danno della struttura ospedaliera e tale da minare e/o compromettere la reputazione dell'ASL.
Del resto, deve anche tenersi conto che le condotte criminose imputate ai responsabili dei fatti criminosi non hanno inciso (né avrebbero potuto incidere) sui livelli di efficienza delle prestazioni sanitarie garantite dalla struttura sanitaria o anche sul livello qualitativo dei dispositivi medici impiegati nelle cure dei pazienti.
Per tutto quanto esposto deve riconoscersi unicamente la responsabilità per i danni patrimoniali cagionati a parte attrice, da addebitarsi in capo alla convenuta nella misura di € 1.670.518,00 quale somma versata dall'
[...]
attrice per le asserite forniture di dispositivi medici (di cui euro CP_4
pagina 10 di 18 301.241,00 corrispondente all'ammontare dell'iva versata), oltre interessi legali dalla pronuncia la saldo.
*****
In ordine alla domanda di condanna al risarcimento del danno, nonché a quella conseguente di conversione del sequestro conservativo in pignoramento deve, invece, osservarsi quanto segue.
L'odierna attrice agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale (e non patrimoniale) come sopra quantificato, subìto in relazione alla vicenda criminosa sopradescritta oggetto del procedimento penale R.G.N.R.
7236/2020 instaurato, tra l'altro, nei confronti dell'imputata Controparte_2
(odierna convenuta in giudizio).
Nel corso dell'udienza preliminare relativa al suindicato procedimento penale l' si era costituita parte civile proprio al fine di richiedere il Controparte_4
risarcimento dei predetti danni, con richiesta di condanna degli imputati al pagamento della somma di euro 1.670.518,00 a titolo di provvisionale.
A fronte della intenzione manifestata dagli imputati e di Per_1 CP
definire il procedimento con richiesta di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.,
l' aveva avanzato al GUP istanza di sequestro conservativo sui Controparte_4
beni mobili ed immobili di proprietà degli imputati, già sottoposti a sequestro preventivo con il decreto del 21.04.2020, nella misura già indicata nel predetto provvedimento di sequestro e nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, con contestuale richiesta di attribuzione dei beni di sequestro: istanza che, con ordinanza 23/24.12.2021, veniva parzialmente accolta dal GUP il quale disponeva, a favore della parte civile Parte_1
, “il sequestro conservativo sui beni mobili,
[...]
immobili e denaro di cui l'imputato e l'imputata Persona_1 CP_6
abbiano la disponibilità fino a concorrenza dell'importo di euro
[...]
800.000,00”.
All'udienza del 24.03.2022 la definiva il procedimento penale a suo CP
carico, ex art. 444 c.p.p., con applicazione della pena di anni 1 mesi 10 di pagina 11 di 18 reclusione ed euro 1.800,00 di multa, di cui alla sentenza n. 528/2022, sentenza con la quale il GUP ordinava altresì, ex artt. 240, 640 quater e 322 ter c.p., la confisca delle somme di denaro in sequestro dei beni mobili e immobili di cui l'imputata avesse la disponibilità sino alla concorrenza dell'importo complessivo del profitto pari ad euro 1.369.277,00.
La predetta sentenza di patteggiamento risulta essere passata e giudicato in data
10.04.2022.
Parte attrice ha, quindi, provveduto a riassumere tempestivamente l'azione civile, ai sensi e nei termini di cui all'art. 669 octies c.p.c.
In proposito, parte attrice ha correttamente sostenuto che i diritti della parte civile sarebbero gravemente compromessi se si negasse, nel caso di definizione del procedimento con sentenza di patteggiamento, la perdurante efficacia del sequestro conservativo ottenuto dalla parte civile, ai sensi dell'art. 316 c.p.p., a garanzia dei propri crediti prima di aver provveduto a riassumere la sua pretesa nel giudizio civile.
Se è vero, infatti, che il sequestro conservativo si converte automaticamente in pignoramento, ai sensi dell'art. 320 c.p.p., comma 1, allorquando la sentenza con la quale l'imputato o il responsabile civile venga condannato a risarcire il danno alla parte civile sia divenuta esecutiva (presupponendo detta conversione una pronuncia che abbia dichiarato l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile e che possa costituire titolo esecutivo), è altresì vero che la circostanza per cui il sequestro conservativo non possa ancora convertirsi di diritto in pignoramento non implica affatto che esso non mantenga la funzione di garanzia sua propria, quando il processo penale, lungi dall'essersi concluso con una sentenza irrevocabile di proscioglimento o di non luogo a procedere, è stato definito con una sentenza irrevocabile con la quale è stata applicata la pena, ex art. 444 c.p.p. (Cass. pen., Sez. I, Sent., n. 22062/2011).
Naturalmente, in tali ipotesi non può affermarsi che il sequestro conservativo conservi effetti giuridici illimitati nel tempo, stante la natura “cautelare” della misura - che è legittima solo in quanto funzionale e collegata ad una pronunzia pagina 12 di 18 sul merito della domanda risarcitoria - dovendo, invece, ritenersi che, in caso di applicazione di pena, il sequestro conservativo sia destinato a divenire inefficace, ai sensi dell'art. 669 nonies c.p.c., soltanto ove l'azione civile risarcitoria, già esercitata in sede penale, non venga iniziata nei termini previsti dall'art. 669 octies c.p.c., in analogia con quanto dispone il codice di procedura civile nel caso di provvedimenti cautelari ante causam.
Dunque, pur non operando la conversione automatica del sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 320 c.p.p., per assenza di condanna, con la sentenza di patteggiamento, al risarcimento del danno in favore della parte civile, tuttavia, non può essere posta nel nulla la funzione di garanzia del sequestro conservativo;
tale funzione può e deve essere mantenuta ai fini dell'azione civile se, come nella specie, essa risulta tempestivamente riassunta nella sede propria.
Tale conclusione trova conferma nella pronuncia con cui la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “il sequestro conservativo disposto sui beni dell'imputato, una volta che il processo si è definito con sentenza di patteggiamento, perde efficacia soltanto ove l'azione risarcitoria, già esercitata in sede penale, non venga tempestivamente riassunta in sede civile e, quindi, iniziata nei termini previsti dall'art. 669 octies c.p.c.” (Cass. n. 17060/2011).
Ciò detto e affermata la corretta e tempestiva introduzione del giudizio civile ai sensi della disposizione sopra richiamata, va precisato che la sentenza penale di patteggiamento pronunciata nei confronti dell'imputata ha Controparte_2
disposto, ai sensi degli artt. 240, 322 ter e 640 quater c.p., la confisca, anche per equivalente, “delle somme di denaro in sequestro, dei beni mobili e immobili di cui
l'imputata abbia la disponibilità sino alla concorrenza dell'importo complessivo del profitto pari ad euro 1.369.277,00”.
Con il passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, avvenuto in data
10.04.2022, è divenuta irrevocabile anche la statuizione in ordine alla confisca.
Si tratta, allora, di verificare se il valore dei beni confiscati debba essere portato a detrazione dell'ammontare risarcitorio, pena altrimenti la duplicazione del pagina 13 di 18 risarcimento del danno patrimoniale, perché la confisca, pur avendo natura punitiva, ha apportato al danneggiato del reato le utilità sottratte costituenti il profitto del reato o, quantomeno parte di esse, per cui, andando ad elidere il danno, deve essere considerata nella liquidazione del danno stesso, nel rispetto del principio di risarcibilità del danno effettivo.
Nel caso in esame la risposta non può che essere negativa l'attesa la diversità di ratio tra i due istituti giuridici (confisca e risarcimento) e la diversità di soggetti destinatari dei provvedimenti relativi (Stato ed ente pubblico).
La confisca in questione è stata disposta, ai sensi dell'art. 322 ter c.p., nei confronti dell'imputata (oltre che, verosimilmente, all'esito Controparte_2
del giudizio dibattimentale, nei confronti di per l'equivalente Persona_1
economico delle erogazioni da costoro indebitamente percepite a fronte di acquisti di materiale sanitario di cui la Asl non aveva tuttavia, acquisito la disponibilità.
Dunque, la confisca disciplinata dagli artt. 322 ter e 640 quater c.p. ha ad oggetto il profitto del reato e costituisce una sanzione in forza della sua natura punitiva, in quanto “persegue lo scopo di ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti senza esplicare alcuna funzione preventiva” (Cass. pen. n. 39874 del 2018). Pertanto, essa differisce dalla condanna al risarcimento del danno che persegue, invece,
l'effetto di reintegrare il patrimonio del soggetto pubblico leso dalle erogazioni indebite.
La diversa finalità e la diversa ratio dei due istituti escludono, pertanto, la duplicazione del risarcimento.
È ben vero che, recentemente, la Corte di Cassazione (Cass. civ. 11.12.2023 n.
34536) ha avuto modo di affermare che, nella determinazione del danno da risarcire in favore dell'ente pubblico, occorre tener conto del valore dei beni relazione ai quali è intervenuta confisca (in particolare, nelle ipotesi in cui la confisca abbia avuto ad oggetto proprio il valore che viene preteso a titolo pagina 14 di 18 risarcitorio e il fatto costitutivo della confisca e del danno sia la medesima condotta pregiudizievole ai danni dell'amministrazione pubblica). Altrettanto vero, tuttavia, che nella fattispecie posta all'esame della Suprema Corte vi era piena coincidenza tra il soggetto pubblico cui era stato riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale e quello a favore del quale era stata disposta la confisca.
È chiaro, tuttavia, che, pur a fronte dell'autonomia della misura ablatoria punitiva, adottata dal Giudice penale, rispetto alla statuizione relativa al risarcimento del danno in favore dell'ente pubblico danneggiato, dovrà comunque porsi un problema di coordinamento dei due titoli esecutivi in sede esecutiva.
Invero, tralasciando ogni considerazione (che deve essere riservata al Giudice penale) circa il fatto che la confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter c.p., avendo natura sanzionatoria, non può coinvolgere indifferentemente ciascuno dei concorrenti del reato per l'intera entità del profitto accertato, dovendo invece essere “commisurata al grado di partecipazione di ciascun concorrente al profitto, che può essere desunta, in assenza di elementi diversi, anche da criteri sintomatici idonei a corroborare il giudizio di responsabilità, fermo restando che, ove non risulti possibile utilizzare un criterio attendibile di riparto, è legittima la suddivisione dell'importo pro quota”, deve osservarsi che, in sede esecutiva, dovrà essere tenuta in considerazione (a parte l'eventuale confisca per equivalente disposta nei confronti di altri coimputati) anche l'eventuale condanna degli imputati e al pagamento di somme di CP_3 Per_1
denaro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (e non patrimoniale) in favore dell' Parte_2
(qualora costituitasi parte civile nei relativi giudizi penali) ovvero, anche, dell'eventuale condanna dei predetti imputati al pagamento, sempre per lo stesso titolo, di una provvisionale immediatamente esecutiva: ciò, all'evidenza, in ragione della unicità del danno subito dall'odierna parte attrice, danno che,
pagina 15 di 18 dunque, non può essere duplicato per l'effetto dell'adozione di plurimi provvedimenti di condanna ad opera di giudici diversi.
Occorre, peraltro, osservare che la condanna risarcitoria pronunciata nel presente giudizio civile in danno della convenuta potrebbe comportare il venir meno dei presupposti della confisca per equivalente disposta nei confronti della medesima (circostanza da far eventualmente valere dalla parte che ne ha interesse davanti al giudice dell'esecuzione ex art. 263 ultimo comma c.p.p.) in ragione del fatto che la reintegrazione del patrimonio del soggetto pubblico danneggiato, conseguente alla presente condanna, comporta altresì il venir meno dello scopo della sanzione punitiva di cui all'art. 322 ter c.p. che è quella di
“ripristinare la situazione economica del reo qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità economiche ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti”.
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Infine, quanto ha la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, si tratta di richiesta in ordine alla quale il tribunale nulla deve disporre atteso che detta conversione si verifica in automatico in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile.
Deve, piuttosto, osservarsi che i beni oggetto del sequestro conservativo risultano essere sottoposti a confisca ex artt. 240, 640 quater e 322 ter c.p., misura che, tuttavia, potrebbe presentare profili di illegittimità, contrastando con la lettera e con la ratio della specifica disciplina relativa al sequestro conservativo.
Invero, “l'art. 320 c.p.p., comma 1, stabilisce che il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile e in tali casi - aggiunge il capoverso della disposizione -
l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Si comprende, pertanto, come il legislatore - implicitamente, pagina 16 di 18 ma chiaramente - escluda che il sequestro conservativo, a differenza di quello preventivo disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, abbia il suo naturale epilogo nella confisca dei beni sottoposti a vincolo, ciò che impedirebbe il soddisfacimento degli interessi a tutela dei quali la cautela reale viene disposta. Il trasferimento dei beni confiscati in favore dello Stato, di fatti, impedirebbe che sugli stessi possano soddisfarsi, ad es., i danneggiati costituiti parte civile, ai quali, ex art. 316 c.p.p., comma 3, il sequestro conservativo giova anche laddove sia stato richiesto dal pubblico ministero” (Cass. 17060/2019).
Anche questa questione, tuttavia, deve essere rimessa al giudice dell'esecuzione penale.
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L'addebito delle spese legali segue la soccombenza della convenuta contumace.
Le suddette spese, da liquidarsi ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (rapportato alla misura in cui la pretesa risarcitoria è stata accolta), della non particolare complessità delle questioni trattate, dell'attività processuale effettivamente svolta (istruttoria limitate al deposito delle memorie e di documentazione), della contumacia della parte convenuta sono da parametrare sui minimi e devono essere complessivamente quantificate in €
18.977,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte;
in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore dell' Controparte_2 [...]
, a titolo di risarcimento Parte_2
dei soli danni patrimoniali, della somma di euro 1.670.518,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
pagina 17 di 18 Condanna al pagamento in favore dell' Controparte_2 [...]
delle spese di lite, che Parte_2
liquida nella somma di euro 1.713,00 per esborsi ed in euro 18.977,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché
CPA ed IVA come per legge
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Torino, in data 27.02.2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Moroni
Minuta di provvedimento redatta dal M.O.T. Dott. essa Margareth Solla.
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