TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/07/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione III civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 3768 DELL'ANNO 2024
FRA
CE OT
E
DO REGA
Oggi 22 luglio 2025, con modalità cartolare, viste le note sostitutive d'udienza depositate dalle parti, procede come da sentenza, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sotto riportata pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3768/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avvocati MICHELA BAZZANA e ENRICO PELILLO;
RICORRENTE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
LEONIDA FRANZONI;
RESISTENTE
pagina 2 di 4
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la signora , odierna ricorrente, Parte_1 conveniva in giudizio il signor odierno resistente, formulando le CP_1 seguenti conclusioni:
“ accertata la responsabilità del sig. per il reato di cui all'art. 609 bis CP_1
c.p.p, condannare lo stesso a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento CP_1 del danno non patrimoniale l'importo di € 20.000 o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”. Con il sopra citato ricorso veniva documentato che l'odierna ricorrente, per il reato di molestie sessuali, aveva sporto, nei confronti dell'odierno resistente, formale denuncia querela dinnanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo (doc. n. 3 di parte ricorrente). Il relativo procedimento penale, si era concluso, a seguito di patteggiamento, con sentenza n. 1178/2023, con la quale il resistente veniva condannato alla pena finale di un anno e nove mesi di reclusione, con pena sospesa (doc. 4 di parte ricorrente) Veniva altresì provato documentalmente che, il fatto per cui è causa, determinava anche l'apertura di un procedimento disciplinare da parte dell' di cui all'epoca dei fatti Pt_2 entrambe le parti erano dipendenti, a seguito della segnalazione della ricorrente, nei confronti del resistente, che si concludeva con il licenziamento dello stesso (docc. 5 e 6 di parte ricorrente). In data 9 ottobre 2024, si costituiva in giudizio il signor nulla CP_1 contestando riguardo alle domande di parte ricorrente. Successivamente, in data 15 novembre 2024, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 19 novembre 2025, venivano contestati i fatti dedotti da parte ricorrente Dagli atti e documenti di causa emergono le prove delle molestie sessuali, a danno della lavoratrice, odierna ricorrente, aggravate anche dal fatto che il molestatore, odierno resistente, era il suo superiore e dalla giovane età della ricorrente stessa. Parte resistente, signor con la propria comparsa di costituzione, non CP_1 contestava, nella prima difesa utile, i fatti dedotti dalla ricorrente, come previsto dall'art. 115 c.p.c. La responsabilità di quest'ultimo comunque, emergeva anche dalle testimonianze sia del collega, signor , che aveva raccolto la testimonianza della Testimone_1 ricorrente nell'immediato seguito dell'accadimento del 5 ottobre 2022, nonché dalla segnalazione della collega signora che aveva subito anch'essa Testimone_2 molestie (docc. 8 e 10 di parte ricorrente)
pagina 3 di 4 In assenza di un criterio univoco, per la liquidazione del danno da molestie sessuali, si ritiene equo prendere come riferimento i criteri elaborati per il risarcimento del danno da lesione dell'integrità psico-fisica. Secondo le Tabelle del Tribunale di Milano del 2021, il parametro giornaliero per l'inabilità assoluta è di euro 99,00, da moltiplicare per la durata dei comportamenti molesti, vale a dire circa 110 giorni, dal 5 ottobre 2021 al 25 gennaio 2022, per un totale, arrotondato per eccesso, di euro 11.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, accerta responsabilità del resistente per il reato di cui all'art. 609 bis c.p.p. e, condanna lo stesso a corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, l'importo di euro 11.000,00;
condanna altresì parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 3.787,00 di cui euro 400,00 per la fase di negoziazione assistita, euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria euro 851,00 per la fase decisoria oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% ed anticipazioni di euro 264,00.
Così deciso in data 22 luglio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO il giudice onorario dott. Cristina Mondini
pagina 4 di 4
VERBALE DELLA CAUSA N. 3768 DELL'ANNO 2024
FRA
CE OT
E
DO REGA
Oggi 22 luglio 2025, con modalità cartolare, viste le note sostitutive d'udienza depositate dalle parti, procede come da sentenza, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sotto riportata pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3768/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avvocati MICHELA BAZZANA e ENRICO PELILLO;
RICORRENTE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
LEONIDA FRANZONI;
RESISTENTE
pagina 2 di 4
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la signora , odierna ricorrente, Parte_1 conveniva in giudizio il signor odierno resistente, formulando le CP_1 seguenti conclusioni:
“ accertata la responsabilità del sig. per il reato di cui all'art. 609 bis CP_1
c.p.p, condannare lo stesso a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento CP_1 del danno non patrimoniale l'importo di € 20.000 o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”. Con il sopra citato ricorso veniva documentato che l'odierna ricorrente, per il reato di molestie sessuali, aveva sporto, nei confronti dell'odierno resistente, formale denuncia querela dinnanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo (doc. n. 3 di parte ricorrente). Il relativo procedimento penale, si era concluso, a seguito di patteggiamento, con sentenza n. 1178/2023, con la quale il resistente veniva condannato alla pena finale di un anno e nove mesi di reclusione, con pena sospesa (doc. 4 di parte ricorrente) Veniva altresì provato documentalmente che, il fatto per cui è causa, determinava anche l'apertura di un procedimento disciplinare da parte dell' di cui all'epoca dei fatti Pt_2 entrambe le parti erano dipendenti, a seguito della segnalazione della ricorrente, nei confronti del resistente, che si concludeva con il licenziamento dello stesso (docc. 5 e 6 di parte ricorrente). In data 9 ottobre 2024, si costituiva in giudizio il signor nulla CP_1 contestando riguardo alle domande di parte ricorrente. Successivamente, in data 15 novembre 2024, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 19 novembre 2025, venivano contestati i fatti dedotti da parte ricorrente Dagli atti e documenti di causa emergono le prove delle molestie sessuali, a danno della lavoratrice, odierna ricorrente, aggravate anche dal fatto che il molestatore, odierno resistente, era il suo superiore e dalla giovane età della ricorrente stessa. Parte resistente, signor con la propria comparsa di costituzione, non CP_1 contestava, nella prima difesa utile, i fatti dedotti dalla ricorrente, come previsto dall'art. 115 c.p.c. La responsabilità di quest'ultimo comunque, emergeva anche dalle testimonianze sia del collega, signor , che aveva raccolto la testimonianza della Testimone_1 ricorrente nell'immediato seguito dell'accadimento del 5 ottobre 2022, nonché dalla segnalazione della collega signora che aveva subito anch'essa Testimone_2 molestie (docc. 8 e 10 di parte ricorrente)
pagina 3 di 4 In assenza di un criterio univoco, per la liquidazione del danno da molestie sessuali, si ritiene equo prendere come riferimento i criteri elaborati per il risarcimento del danno da lesione dell'integrità psico-fisica. Secondo le Tabelle del Tribunale di Milano del 2021, il parametro giornaliero per l'inabilità assoluta è di euro 99,00, da moltiplicare per la durata dei comportamenti molesti, vale a dire circa 110 giorni, dal 5 ottobre 2021 al 25 gennaio 2022, per un totale, arrotondato per eccesso, di euro 11.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, accerta responsabilità del resistente per il reato di cui all'art. 609 bis c.p.p. e, condanna lo stesso a corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, l'importo di euro 11.000,00;
condanna altresì parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 3.787,00 di cui euro 400,00 per la fase di negoziazione assistita, euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria euro 851,00 per la fase decisoria oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% ed anticipazioni di euro 264,00.
Così deciso in data 22 luglio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO il giudice onorario dott. Cristina Mondini
pagina 4 di 4