TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice Maria Vittoria Caprara Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4858/2024 , introdotta da ROMA (RM), 07/07/1967), con il patrocinio dell'avv. TIMPERI MATTEO;
Parte_1
E DESIRE UI (ROMA (RM), 04/04/1973), con il patrocinio dell'avv. VINGOLO PIERLUIGI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la loro separazione personale Parte_1 CP_1 rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 22/04/2006 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1. I coniugi vivranno separati. Le parti concordano che la sig.ra CP_1 resterà a vivere e risiedere presso la casa coniugale sita in Viale Appio Claudio n. 282, 00174 - Roma (RM), subentrando ex art. 6 L. 392/78 nel contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Roma 3 Settebagni in data 07/01/2019 al n. 000229-serie 3T. Il sig. trasferirà altrove la propria residenza, portando con sé Parte_1
i propri effetti personali, nonché alcuni arredi e suppellettili come già concordato separatamente con la moglie.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di non avere obblighi reciproci di mantenimento. Per
3. In relazione ai figli ed le parti concordano quanto segue. Per_1
Sull'affido e sul piano economico
- Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori ed Per_1 Per
, con collocazione materiale e prevalente degli stessi presso la residenza della madre in Viale Appio Claudio n. 282, 00174 - Roma (RM). La responsabilità genitoriale sulle questioni ordinarie verrà esercitata disgiuntamente dai genitori allorché ciascuno avrà i minori presso di sé, mentre le decisioni di maggiore importanza relative alla loro istruzione, educazione e cura saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I genitori si obbligano a comunicarsi vicendevolmente, ai sensi dell'art. 337 sexies, co. 2, c.c., l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio entro trenta giorni.
- Disporre che il sig. ontribuisca al mantenimento dei figli e Pt_1 Per_1 Per
mediante il versamento della somma complessiva di €.1.000,00/mese (€.500,00 per ciascun figlio) con rivalutazione ISTAT annuale e su base automatica al 100%. Il versamento del suddetto importo dovrà avvenire entro il giorno 2 di ciascuna mensilità a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra con coordinate IBAN CP_1
[...]. Ciò con la precisazione che la mensilità di marzo 2024 verrà versata contestualmente al deposito del presente ricorso.
- Disporre che i coniugi contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie in relazione alle esigenze dei figli da individuarsi secondo il Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del Tribunale di Roma, da intendersi qui integralmente richiamato anche in relazione alle modalità di rimborso. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
- L'Assegno Unico va interamente a beneficio della sig.ra CP_1
- Le parti concordano che in relazione alle spese mediche dei figli ed Per_1 Per
verrà attivata, nei limiti di utilizzabilità e di plafond, l'assicurazione sanitaria di cui beneficia il sig. Le parti si impegnano a versare Pt_1 eventuali scoperti/franchigie nella misura del 50% ciascuno.
- il reciproco consenso dei coniugi al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e dei documenti idonei all'espatrio ed all'iscrizione sui medesimi dei minori, nonché che a entrambi i coniugi spetti il rilascio o il rinnovo del passaporto e dei documenti idonei all'espatrio ed all'iscrizione sui medesimi dei minori. Sul piano relazionale
- Disporre che il sig. edrà e terrà con sé i figli ed per Pt_1 Per_1
l'intero week-end, a settimane alternate, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera, allorché li ricondurrà dalla mamma dopo cena alle ore 21,00, con la precisazione che: (i) le settimane in cui i figli non staranno con il padre il w.e., staranno con lui anche dal giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola alla mattina del venerdì, allorché li accompagnerà a scuola salvo successivo diverso accordo tra le parti;
(ii) almeno una volta a settimana, il sig. ccompagnerà la figlia a Pt_1 nuoto ove si reca su base bi-settimanale;
- Nei periodi estivi (da comunicarsi reciprocamente entro il 30 aprile di ogni anno) i genitori trascorreranno con i figli quattro settimane con rotazione ad anni alterni, negli anni pari dal 1luglio al 15 luglio e dal 1 agosto al 15 agosto con il padre e dal 16 luglio al 31 luglio e dal 16 agosto al 31 agosto con la madre e, negli anni dispari, dal 1 luglio al 15 luglio e dal 1 agosto al 15 agosto con la madre e dal 16 luglio al 31 luglio e dal 16 agosto al 31 agosto con il padre. Durante le festività Natalizie, i figli trascorreranno, sempre con il padre il 26 dicembre e con la madre il 25 dicembre;
fatto salvo per questi due giorni, i figli trascorreranno ad anni alterni, con il padre dal 23 dicembre al 30 dicembre e con la madre dal 31 dicembre fino all'apertura della scuola. Negli anni pari, trascorreranno il periodo dal 23 al 30 dicembre con il padre, ed il restante periodo con la madre fino all'apertura della scuola. Negli anni dispari trascorreranno la prima settimana con la madre e il successivo periodo con il padre. Durante le festività Pasquali, trascorreranno, ad anni alterni, con il padre il periodo dal giovedì Santo a Pasqua e con la madre il periodo dal lunedì dell'Angelo al martedì. Negli anni pari il primo periodo festivo spetterà al padre, gli anni dispari alla madre.
- In relazione alle somme derivanti dai disinvestimenti delle polizze, si dà atto che per il figlio le somme nella disponibilità della sig.ra (€. Per_1 CP_1
7.255,99) sono state in parte già utilizzate per viaggi studio (circa €.2000,00 a luglio 2022 e circa €.3.400,00 a luglio 2023), così residuando la somma di Per
€.1855,99, Per la figlia si dà atto che la somma nella disponibilità del sig. mmontano ad €.5.450,00. Le parti concordano che tali somme Pt_1 dovranno costituire un fondo cassa da utilizzare in quota parte esclusivamente per il pagamento di viaggi studio e/o gite scolastiche dei Per figli ed . Per_1
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli. La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi ROMA (RM), 07/07/1967) e Parte_1 CP_2
04/04/1973), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 22/04/2006 , trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00205, Parte 2 , Serie A01, Anno 2006, alle condizioni di cui in parte motiva;
dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito relativi all'annotazione sul Registro degli atti dello Stato Civile.
Roma, 09/01/2025
Il Giudice estensore
Maria Vittoria Caprara
Il Presidente
Marta Ienzi
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice Maria Vittoria Caprara Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4858/2024 , introdotta da ROMA (RM), 07/07/1967), con il patrocinio dell'avv. TIMPERI MATTEO;
Parte_1
E DESIRE UI (ROMA (RM), 04/04/1973), con il patrocinio dell'avv. VINGOLO PIERLUIGI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la loro separazione personale Parte_1 CP_1 rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 22/04/2006 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1. I coniugi vivranno separati. Le parti concordano che la sig.ra CP_1 resterà a vivere e risiedere presso la casa coniugale sita in Viale Appio Claudio n. 282, 00174 - Roma (RM), subentrando ex art. 6 L. 392/78 nel contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Roma 3 Settebagni in data 07/01/2019 al n. 000229-serie 3T. Il sig. trasferirà altrove la propria residenza, portando con sé Parte_1
i propri effetti personali, nonché alcuni arredi e suppellettili come già concordato separatamente con la moglie.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di non avere obblighi reciproci di mantenimento. Per
3. In relazione ai figli ed le parti concordano quanto segue. Per_1
Sull'affido e sul piano economico
- Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori ed Per_1 Per
, con collocazione materiale e prevalente degli stessi presso la residenza della madre in Viale Appio Claudio n. 282, 00174 - Roma (RM). La responsabilità genitoriale sulle questioni ordinarie verrà esercitata disgiuntamente dai genitori allorché ciascuno avrà i minori presso di sé, mentre le decisioni di maggiore importanza relative alla loro istruzione, educazione e cura saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I genitori si obbligano a comunicarsi vicendevolmente, ai sensi dell'art. 337 sexies, co. 2, c.c., l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio entro trenta giorni.
- Disporre che il sig. ontribuisca al mantenimento dei figli e Pt_1 Per_1 Per
mediante il versamento della somma complessiva di €.1.000,00/mese (€.500,00 per ciascun figlio) con rivalutazione ISTAT annuale e su base automatica al 100%. Il versamento del suddetto importo dovrà avvenire entro il giorno 2 di ciascuna mensilità a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra con coordinate IBAN CP_1
[...]. Ciò con la precisazione che la mensilità di marzo 2024 verrà versata contestualmente al deposito del presente ricorso.
- Disporre che i coniugi contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie in relazione alle esigenze dei figli da individuarsi secondo il Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del Tribunale di Roma, da intendersi qui integralmente richiamato anche in relazione alle modalità di rimborso. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
- L'Assegno Unico va interamente a beneficio della sig.ra CP_1
- Le parti concordano che in relazione alle spese mediche dei figli ed Per_1 Per
verrà attivata, nei limiti di utilizzabilità e di plafond, l'assicurazione sanitaria di cui beneficia il sig. Le parti si impegnano a versare Pt_1 eventuali scoperti/franchigie nella misura del 50% ciascuno.
- il reciproco consenso dei coniugi al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e dei documenti idonei all'espatrio ed all'iscrizione sui medesimi dei minori, nonché che a entrambi i coniugi spetti il rilascio o il rinnovo del passaporto e dei documenti idonei all'espatrio ed all'iscrizione sui medesimi dei minori. Sul piano relazionale
- Disporre che il sig. edrà e terrà con sé i figli ed per Pt_1 Per_1
l'intero week-end, a settimane alternate, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera, allorché li ricondurrà dalla mamma dopo cena alle ore 21,00, con la precisazione che: (i) le settimane in cui i figli non staranno con il padre il w.e., staranno con lui anche dal giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola alla mattina del venerdì, allorché li accompagnerà a scuola salvo successivo diverso accordo tra le parti;
(ii) almeno una volta a settimana, il sig. ccompagnerà la figlia a Pt_1 nuoto ove si reca su base bi-settimanale;
- Nei periodi estivi (da comunicarsi reciprocamente entro il 30 aprile di ogni anno) i genitori trascorreranno con i figli quattro settimane con rotazione ad anni alterni, negli anni pari dal 1luglio al 15 luglio e dal 1 agosto al 15 agosto con il padre e dal 16 luglio al 31 luglio e dal 16 agosto al 31 agosto con la madre e, negli anni dispari, dal 1 luglio al 15 luglio e dal 1 agosto al 15 agosto con la madre e dal 16 luglio al 31 luglio e dal 16 agosto al 31 agosto con il padre. Durante le festività Natalizie, i figli trascorreranno, sempre con il padre il 26 dicembre e con la madre il 25 dicembre;
fatto salvo per questi due giorni, i figli trascorreranno ad anni alterni, con il padre dal 23 dicembre al 30 dicembre e con la madre dal 31 dicembre fino all'apertura della scuola. Negli anni pari, trascorreranno il periodo dal 23 al 30 dicembre con il padre, ed il restante periodo con la madre fino all'apertura della scuola. Negli anni dispari trascorreranno la prima settimana con la madre e il successivo periodo con il padre. Durante le festività Pasquali, trascorreranno, ad anni alterni, con il padre il periodo dal giovedì Santo a Pasqua e con la madre il periodo dal lunedì dell'Angelo al martedì. Negli anni pari il primo periodo festivo spetterà al padre, gli anni dispari alla madre.
- In relazione alle somme derivanti dai disinvestimenti delle polizze, si dà atto che per il figlio le somme nella disponibilità della sig.ra (€. Per_1 CP_1
7.255,99) sono state in parte già utilizzate per viaggi studio (circa €.2000,00 a luglio 2022 e circa €.3.400,00 a luglio 2023), così residuando la somma di Per
€.1855,99, Per la figlia si dà atto che la somma nella disponibilità del sig. mmontano ad €.5.450,00. Le parti concordano che tali somme Pt_1 dovranno costituire un fondo cassa da utilizzare in quota parte esclusivamente per il pagamento di viaggi studio e/o gite scolastiche dei Per figli ed . Per_1
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli. La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi ROMA (RM), 07/07/1967) e Parte_1 CP_2
04/04/1973), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 22/04/2006 , trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00205, Parte 2 , Serie A01, Anno 2006, alle condizioni di cui in parte motiva;
dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito relativi all'annotazione sul Registro degli atti dello Stato Civile.
Roma, 09/01/2025
Il Giudice estensore
Maria Vittoria Caprara
Il Presidente
Marta Ienzi