Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 02/05/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 865/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 865/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili promosso da:
(C.F. , difeso e rappresentato, giusta Parte_1 C.F._1 procura agli atti, dall'Avv. Debora Comisso del Foro di Udine ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico Email_1
e
(C.F. ) difesa e rappresentata, giusta procura Parte_2 C.F._2 agli atti, dagli Avv.ti Diego Modesti e Michele Sant, entrambi del Foro di Udine ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi telematici e Email_2
Email_3
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ., e per conseguenza ordinare al Comune di Medea di annotare l'emananda sentenza di separazione a margine dell'atto di matrimonio;
1
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, autorizzandosi sin d'ora al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche del figlio minore;
b) I coniugi danno atto della loro reciproca indipendenza economica per cui ognuno provvederà al proprio mantenimento;
c) I coniugi dichiarano, altresì, di non essere titolari in comunione di alcun bene immobile e di aver provveduto alla divisione del conto corrente cointestato, che rimane acceso sino alla chiusura di tutti gli investimenti cointestati e collegati a detto conto;
d) La casa coniugale, sita in Medea (GO), via Walter Bergomas, 23 e di esclusiva proprietà del OR
, immobile da cui quest'ultimo si è già allontanato, verrà assegnata con tutti gli arredi alla ORa PT
per 3 (tre) anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo. A riguardo, i coniugi concordano Pt_2 che le spese di assicurazione della casa nonché eventuali esborsi di natura straordinaria relativi all'abitazione in questione verranno integralmente sostenuti dal OR , rimanendo, invece, a carico della ORa PT
, a far data dal 01.10.2024, i costi delle utenze e della preliminare voltura, a proprio nome, delle Pt_2 stesse;
e) Il minore che vivrà con la madre nella citata casa coniugale sita in Medea (GO), via Walter Per_1
Bergomas, 23, viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per ciò che concerne le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione del minore;
f) Il OR potrà vedere e tenere con sé il minore ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con la PT Per_1
ORa e compatibilmente con le esigenze scolastiche e di salute del minore;
Pt_2
g) Il OR provvederà a corrispondere, entro la metà di ciascun mese a partire da ottobre 2024, una PT somma pari ad € 200,00 alla ORa a titolo di contributo al mantenimento del minore ed Pt_2 Per_1
Per_ ulteriori € 200,00 in favore della figlia somme da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo;
h) Il OR , previo accordo sul relativo esborso, si impegna a sostenere esclusivamente le spese PT
Per_ straordinarie di entrambi i figli (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dentista, oculista, università di spese per il conseguimento della patente da parte di;
Per_1
i) L'uso dell'autovettura FIAT PANDA targata FW630ZG, in comproprietà tra il OR e la PT
Per_ ORa , verrà concesso in via esclusiva ad e, una volta conseguita la patente, anche ad Pt_2 Per_1 le modalità e le tempistiche del rispettivo utilizzo dell'autovettura verranno concordate direttamente tra i due fratelli in base alle proprie necessità. Le spese di assicurazione del veicolo verranno sostenute esclusivamente dal OR , rimarrà, invece, a carico dei figli utilizzatori ogni altro esborso connesso alla medesima PT automobile (bollo, manutenzione ordinaria, cambio gomme, ecc…)”
Conclusioni del P.M.:
2 (Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 12/03/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 10/03/2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 19/06/1999 a Medea (Reg. Atti di
Matrimonio, anno 1999, parte II, serie A, atto n.8) nel corso del quale sono nati i figli
[...]
a Palmanova (UD) l'08/10/2002, maggiorenne ma economicamente non Per_3 autosufficiente e a Palmanova il 08/08/2007, minorenne ed economicamente Persona_4 non autosufficiente, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 17/04/2025, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto. Nello specifico, le parti processuali hanno rappresentato che l'assegnazione della casa coniugale, sita in Medea
(GO), via Walter Bergomas n.23, abbia una durata triennale al fine di consentire alla ORa
di compiere i lavori di rifacimento dell'immobile sito presso l'abitazione della propria Pt_2 madre ed abitato anche dalla stessa, ubicato in Aiello del Friuli (UD), Località Parte_3
Novacco, n. 4/A, il quale risulta attualmente non vivibile poiché necessitante di importanti opere di ristrutturazione. Ivi, come già acconsentito dalla ORa potrà Parte_3 trasferirsi anche il nipote , naturalmente ove quest'ultimo lo vorrà attesa Persona_4
l'imminente maggiore età.
II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi, anche alla luce dei chiarimenti forniti, all'interesse del figlio minorenne _4
.
[...]
La causa viene rimessa sul ruolo del Giudice relatore, giusta separata ordinanza, per la trattazione della domanda di divorzio.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Medea (Reg.
Atti di Matrimonio, anno 1999, parte II, serie A, atto n.8) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
3 - dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 30/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
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