Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
207/2025 V.G.
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Il consigliere designato dott.ssa Carla Santese, nel procedimento iscritto l'8.4.2025 al n. 207/2025 V.G., assegnato alla scrivente il 10.4.2025; letto il ricorso per equa riparazione ex art. 2 L.89/01, per violazione del termine di ragionevole durata del processo, proposto da e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 Stefano Bessi, come da mandato in atti contro
Controparte_1 esaminati gli atti, ha emesso il seguente
DECRETO
Letto il ricorso avanzato da e , con cui i medesimi hanno Parte_1 Parte_2 domandato, ai sensi degli artt. 2 e segg. della legge n° 89/01 e successive modificazioni, nei confronti del , l'equa riparazione per la non ragionevole durata di Controparte_1 un processo civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, promosso da e nei loro confronti con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., Parte_3 Parte_4 conclusosi in grado di appello, con la sentenza n. 1231/24, pubblicata in data 9.4.2024, non impugnata;
Letti gli atti e la documentazione prodotta su supporto informatico;
Ritenuto che
, in base alla data di deposito del ricorso trovano applicazione le modifiche introdotte alla legge 89/01 dalla legge di stabilità 2016 (l. 208/15);
Considerata la competenza di questa Corte e la legittimazione dei ricorrenti in quanto parti del giudizio presupposto;
Considerata, altresì, la proponibilità del ricorso, atteso che il suddetto procedimento è stato definito, in primo grado, con sentenza n. 162 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 4.3.2017 ed in secondo grado, con sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1231/24, pubblicata in data 9.4.2024, non impugnata, sicché l'odierno ricorso, depositato in data 8.4.2025, risulta tempestivo, essendo stato proposto prima della scadenza del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 4 della legge n. 89/01;
Rilevato che il procedimento presupposto, detratto il tempo trascorso tra il giorno in cui è iniziato il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa (art. 2, comma 2-quater, della legge Pinto), ha avuto una durata di circa 17 anni, che certamente è da ritenere incompatibile sia con il principio del termine ragionevole stabilito dall'art. 6 della Convenzione EDU, così come applicato dalla Corte di Strasburgo, sia col parametro fissato dalla normativa nazionale di riferimento, che all'art. 2, comma 2-ter, della legge Pinto prevede che per un giudizio sviluppatosi in due gradi si considera comunque rispettato il termine ragionevole se lo stesso viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a cinque anni;
rilevato che dal periodo complessivo sopra indicato (17 anni) va detratto quello previsto per la durata ragionevole (anni 5), per cui il procedimento presupposto si è protratto irragionevolmente per il periodo di anni 12;
Considerato che ai fini della determinazione dell'indennizzo per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante il primo comma dell'articolo 2-bis della legge 89/2001, col quale sono stati fissati i limiti entro cui di regola deve operarsi la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale (Cass. 14521/19);
Valutato, in base alla citata ultima disposizione, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il giudizio, nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione e tenuto conto dell'esito del giudizio presupposto;
della natura degli interessi coinvolti e della rilevanza della posta in gioco, desumibile dal valore della causa presupposta, che verosimilmente ha potuto provocare una certa personale partecipazione emotiva derivata dall'attesa della conclusione di quel procedimento, a ristoro del pregiudizio non patrimoniale sofferto va liquidata equitativamente, in base all'art. 2056 c.c., la somma di 500,00 euro per ogni anno di ritardo fino al terzo (e dunque in misura pressoché intermedia rispetto alla forbice prevista dalla legge sostanziale attualmente applicabile), importo maggiorato poi del 20% (ovvero euro 600) per ogni anno successivo o frazione di anno successivo ulteriore al semestre e del 40% (ovvero 700) dall'ottavo anno, giusto il perimetro temporale delineato e i criteri di determinazione dell'indennizzo fissati dall'art. 2-bis della L. 89/01;
Ritenuto, pertanto, che a ristoro del pregiudizio non patrimoniale sofferto, va liquidata, in favore di ciascun ricorrente, la rispettiva somma di euro 7.400,00 oltre i chiesti interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Considerato, infine, quanto alle spese del presente procedimento, che solo l'eventuale fase collegiale del procedimento camerale di equa riparazione configura un procedimento contenzioso che, essendo diretto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si chiude con un provvedimento che, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza, suscettibile quindi di acquistare autorità di giudicato e che è la natura contenziosa del procedimento di opposizione che legittima la liquidazione delle spese in base agli onorari previsti dalla Tabella 12 allegata al d.m. 55/14, che invece non trova applicazione per la presente, precedente fase non contenziosa, che si esaurisce con la pronuncia del decreto monocratico, per la quale vanno applicati per analogia gli onorari previsti dalla tabella del citato decreto per i procedimenti monitori;
Considerato, pertanto, che in assenza di nota le spese possono essere liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e quindi dello scaglione di riferimento da € 5.200,01 a 26.000,00, secondo i parametri relativi ai procedimenti monitori previsti dal d.m. 55/14, come aggiornato con d.m. 147/22 e, per gli esborsi, di quelli documentati
P.Q.M.
Visto l'art. 3 della legge 89/01;
INGIUNGE al di pagare senza dilazione a favore di e di Controparte_1 Parte_1 [...]
la somma di euro 7.400,00 ciascuno, oltre gli interessi legali dalla domanda, Parte_2 nonché le spese del procedimento liquidate in euro 567,00 per compensi ed euro 27,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali al 15%. Autorizza in difetto la provvisoria esecuzione. Firenze, 12.4.2025
Il Consigliere delegato
Dott.ssa Carla Santese