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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10829 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 13781/2025 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giusi Parte_1
EZ e AL EL, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Raffaella Piergentili, giusta procura generale alle liti per atto Notaio di Fiumicino, Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/1971. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato l'11/4/2025 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, proponendo rituale ricorso giurisdizionale, nel termine di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis c.p.c. - decorrente dal dissenso presentato avverso la relazione di perizia medico legale, resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo - domandando di accertare il proprio stato di invalida civile con diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/1971. A sostegno della domanda, la ricorrente ha precisato di essere affetta dalle patologie indicate in ricorso, che la rendono inabile al lavoro in misura pari al 100%, specificamente contestando le risultanze della CTU espletata nel procedimento di accertamento preventivo dello stato invalidante, nonché dedotto di essere in possesso degli altri requisiti di natura extra-sanitaria richiesti dalla legge per l'attribuzione delle provvidenze economiche agli invalidi civili. Ritualmente instaurato il contraddittorio, ha resistito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo digitale della fase di accertamento tecnico preventivo, la controversia è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, nonché con il rinnovo della CTU medico-legale. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio di opposizione, posto che il dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal perito nella fase di accertamento tecnico preventivo è stato tempestivamente espresso dalla parte ricorrente il 12/3/2025 ed il presente ricorso depositato l'11/4/2025, sicché nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c..
3. Così ricostruito l'iter processuale, il ricorso è risultato non fondato. 3.1 L'art. 445 bis c.p.c., introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed applicabile dall'1 gennaio 2012, stabilisce, al primo comma: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696
- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”. Ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. nel ricorso devono essere specificate, a pena di inammissibilità, le ragioni della contestazione. Dunque, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio) sotto il profilo sanitario ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU
2 impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della CTU;
il che equivale a dire che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U.. In proposito, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 27010 del 24/10/2018). Nel caso in esame, parte ricorrente ha censurato in modo specifico la perizia resa nel corso della fase di ATP e, peraltro, ha introdotto il giudizio entro il termine perentorio dal deposito del dissenso alla CTU, sicché non residuano dubbi sull'ammissibilità del presente procedimento. 3.2 Orbene, nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato in questa fase processuale, ribadendo le affermazioni e le conclusioni dell'ausiliario nella precedente perizia resa nel corso dell'ATP, puntualmente replicando alle specifiche censure svolte in ricorso, ha concluso la sua relazione affermando che “La Sig.ra , invalida civile in misura Parte_1 del 85%, non si trova nelle condizioni previste dall'Art. 12 ex Legge 118/71 del 30.03.1971 per la concessione della pensione di inabilità”. Ciò in quanto “per quanto riguarda (...) la quantizzazione dell'inabilità, valutando con una percentuale del 40% l'inabilità indotta dall'infermità esiti di carcinoma della mammella sinistra trattata chirurgicamente in follow-up semestrale negativo (...) con il 50% l'inabilità causata dal diabete mellito, con il 20% l'inabilità derivante dall'ipotiroidismo, con il 20% l'inabilità derivante dalla spondiloartrosi e con il 20% l'inabilità provocata dalla sindrome depressiva (tenuto conto che in presenza di concorso coesistente in uno stesso soggetto di più minorazioni il danno biologico dovrà essere valutato non addizionando i valori percentuali delle singole infermità, ma valutando globalmente la ripercussione disfunzionale delle patologie diagnosticate sulla complessiva validità del soggetto e ricordato che per i danni coesistenti si tiene orientativamente conto delle "tecniche a scalare"), risulta evidente che la ricorrente è portatrice di una minorazione fisica pari al 85%”.
3 Le conclusioni rassegnate dal CTU vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico- legali (cfr. relazione di consulenza, in atti). Invero l'ausiliario, provvedendo a specificare le singole percentuali invalidanti delle patologie riscontrate e applicando il calcolo riduzionistico decimale, si è attenuto al criterio tracciato dalla Suprema Corte secondo cui ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con D.M. Sanità 5/2/1992, in attuazione del D. Lgs. 23/11/1988, n. 509, art. 2, integra il decreto stesso ed è vincolante, con la conseguenza che la valutazione del giudice che prescinda del tutto dall'esame di tale tabella risulta viziata (cfr., ad esempio, Cass. 13/4/2001 n. 5571); inoltre, secondo Cass. 24/7/2004 n. 13938, anche nel caso di patologie plurime, concorrenti o coesistenti rimane esclusa ogni possibilità di una generica valutazione in ordine all'incidenza complessiva delle stesse, con la conseguenza che, dovendo il giudice di merito tenere conto anche in tali ipotesi delle suddette tabelle, il loro mancato esame comporta un ulteriore vizio di legittimità (cfr., in termini, Cass., n. 17749 del 27/6/2008). Alla stregua, quindi, del giudizio del consulente, che va condiviso in quanto sorretto da logiche e congrue motivazioni scientifiche e frutto degli accertamenti medico-legali eseguiti, e che corrobora l'analoga - sia pure diversamente motivata - conclusione diagnostica raggiunta da altro CTU nella fase di ATP, deve concludersi che la ricorrente non possegga i requisiti di legge previsti per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/1971, non risultando invalida in misura pari al 100%. D'altro canto, nelle note di trattazione scritta, sostitutive della odierna discussione orale, la parte ricorrente si è limitata ad una del tutto generica contestazione delle risultanze della CTU, senza evidenziarne alcun errore logico-giuridico o medico-legale.
4. Malgrado la soccombenza, la parte ricorrente non va assoggettata al pagamento delle spese di lite, avendo presentato, in allegato al ricorso introduttivo dell'ATP, rituale autocertificazione ai sensi dell'articolo 152, disp. att. C.p.c., attestante che la posizione reddituale del nucleo familiare convivente è inferiore al limite di legge. Vanno poste definitivamente a carico dell' per tale ragione, le spese CP_1 della consulenza tecnica d'ufficio resa nella fase di ATP, nonché di quella resa in questa fase processuale, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Dichiara che la parte ricorrente non va assoggettata al pagamento delle 4 spese di lite nei confronti dell' CP_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1
d'ufficio, già liquidate. Roma, 28 ottobre 2025. Il Giudice Laura Cerroni
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