TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 06/11/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 199/2023 L.P. Il Giudice, Dott. LA UC Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. SPAGNOLO ELEONORA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di Controparte_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 06/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona del Dott.ssa LA UC, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 199 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, Viale M.llo A. Diaz, 15, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Spagnolo, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_2
, P.IVA_1 in persona del presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
rappresentato e difeso dell'Avv. Cinzia Eutizi in virtù di procura generale alle liti del CP_2
23.1.2023 per atto notaio in Fiumicino, Rep. 37590 e Racc. n. 7131. Persona_1
RESISTENTE OGGETTO: assegno sociale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 3.2.2023 ha adito questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, il diritto della Sig.ra al riconoscimento Parte_1 dell'assegno sociale a far data dal 1.11.2020 – quale primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda – e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità ovvero annullare il provvedimento di reiezione della domanda di assegno sociale 2208873000108 emesso dall'
[...]
Controparte_3
; - condannare l'
[...] Controparte_2
a versare in favore della ricorrente i ratei maturati, e non versati, a far data dal 1.11.2020,
[...] oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condannare l' Controparte_2
all'integrale rifusione di spese e compensi del presente giudizio”.
[...]
La ricorrente ha dedotto che in data 21.10.2020 aveva presentato domanda all' per CP_2
l'erogazione dell'assegno sociale;
che con comunicazione del 21.10.2020 – inoltrata al patronato in data 29.10.2021 – l' aveva rigettato la domanda con la seguente CP_2 motivazione “Al momento non sussiste lo stato di bisogno perché la S.V. è residente nel comune di Ponzano Veneto (TV) ma ha la proprietà di immobili nelle province di Belluno, Pordenone, Udine e Viterbo”; che in data 27.1.2021 aveva presentato ricorso amministrativo rimasto tuttavia privo di riscontro;
che il diniego dell' è illegittimo essendo la ricorrente titolare della CP_2 sola nuda proprietà degli immobili citati dall' , i quali pertanto non Controparte_4 possono concorrere alla formazione del reddito ai fini della previsione di cui all'art. 3, comma 6, D.lgs. n. 335/1995. L' si è costituito in giudizio richiamando il diniego opposto alla domanda della CP_2 ricorrente con provvedimento amministrativo del 21.10.2020, in ragione dell'eccepita insussistenza del requisito dello stato di bisogno. Sul punto ha evidenziato che la risulta titolare di diritti immobiliari costituenti possibile oggetto di negozio Parte_1 giuridico dal quale trarre un corrispettivo e un sostentamento e che in data 25.3.2019 e in data 21.4.2023 ha posto in essere, in qualità di acquirente, tre compravendite immobiliari. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Come è noto l'assegno sociale (già pensione sociale di cui all'art. 26 legge n. 153 del 1969) è una prestazione economica di assistenza sociale istituita dall'art. 3, commi 6 e 7, legge n. 335 del 1995, ai sensi del quale: "Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale". Si tratta, in sostanza, di una prestazione sociale che si fonda sulla prova della effettiva sussistenza di uno "stato di bisogno" (cfr. Cass. n. 145139/2020), valutato, in particolare, con riferimento al possesso di redditi propri e/o del coniuge, che non devono superare il limite massimo annualmente stabilito. A tale fine occorre accertare che la parte istante non percepisca redditi in misura superiore ai limiti legislativamente indicati con riferimento all'arco temporale di interesse;
in particolare, il limite di reddito per l'assegno sociale è pari allo stesso importo annuo dell'assegno qualora il richiedente non sia coniugato;
se invece il richiedente è coniugato il limite di reddito è raddoppiato, ed in tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi. La legge individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura: soggetti ad Irpef, esenti da imposta, soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, redditi da terreni e fabbricati. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno ed il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi della stessa L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. Dunque ai fini del diritto al beneficio rilevano i redditi personali per i cittadini non coniugati ed i redditi coniugali per i cittadini coniugati, con la precisazione secondo cui non si procede al cumulo del reddito dell'istante con quello del coniuge in caso di separazione legale. Inoltre in base alla normativa di riferimento (art. 3, comma 6, l. 335/1995), il reddito rilevante ai fini del diritto al beneficio è costituito dall'ammontare dei redditi (personali o coniugali) complessivi, assoggettabili all'IRPEF, conseguiti nell'anno solare precedente l'1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo (cfr. Cass. 25663/2023; Corte d'Appello di Roma n. 4155/2024). Oltre al requisito dello stato di bisogno, è necessario che il soggetto abbia compiuto 67 anni, sia cittadino italiano (o cittadino dell'Unione europea o cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno di lungo periodo o cittadino straniero o apolide titolare dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria) ed abbia soggiornato legalmente e continuativamente nel territorio nazionale per almeno 10 anni. Nella specie, pacifica la sussistenza dei requisiti anagrafico, di cittadinanza e di soggiorno in Italia, è in contestazione la sussistenza dello stato di bisogno. La ricorrente – separata dal 2007 – risulta nuda proprietaria di numerosi immobili siti nella provincia di Belluno e di un immobile sito nella provincia di Pordenone, nonché comproprietaria per 1/8 di un immobile in provincia di Udine, usufruttuaria di un immobile in provincia di Viterbo e nuda proprietaria di ulteriori due immobili in provincia di Viterbo. Usufruttuario della maggior parte degli immobili siti in provincia di Belluno è il coniuge separato , il quale, in sede di accordo di separazione consensuale omologato Controparte_5 dal Tribunale di Pordenone, si è impegnato a versare alla ricorrente “il 50% (la metà) di qualunque entrata economica, sia essa derivata da attività lavorative, eredità o qualsiasi altra fonte”. Da ultimo, l' ha documentato l'acquisto da parte della ricorrente di un fabbricato al CP_2 prezzo di € 12.739,00 il 25.3.219 e di un ulteriore fabbricato e di un terreno agricolo al prezzo, rispettivamente, di € 10.000,00 ed € 5.000,00 il 19.4.2021. La ricorrente ritiene di aver diritto all'assegno sociale in quanto rileverebbero solo i redditi effettivamente percepiti (pari ad € 288,00 per terreni e fabbricati, come risultante dalla dichiarazione dei redditi del 2019 in atti) e non quelli potenziali derivanti dall'eventuale piena proprietà degli immobili concessi in usufrutto. Inoltre, in replica alla memoria di costituzione dell' ha dedotto di non aver mai CP_2 percepito somme dall'ex coniuge e l'irrilevanza delle compravendite effettuate nel 2019 e nel 2021 in quanto inerenti a periodi antecedenti e successivi rispetto alla domanda di assegno sociale del 21.10.2020. Giova innanzitutto precisare che per giurisprudenza consolidata gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali non hanno natura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato; ne consegue che, revocata la prestazione dall'ente per il venir meno di uno o più requisiti, nella controversia promossa dall'assicurato al fine di ottenere il ripristino della prestazione, non è l' a dover provare la mancanza del suddetto requisito, ma è CP_2
l'assicurato onerato della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta (così, ex multis, Cass. n. 5725/1999; Cass. n. 5784/2003). Alla luce della giurisprudenza richiamata è irrilevante la circostanza che l' in sede di CP_2 costituzione, abbia addotto a fondamento del rigetto della domanda di assegno una motivazione parzialmente diversa da quella fornita in sede amministrativa. Ciò in ragione del fatto che il giudizio per l'accertamento del diritto ad una prestazione assistenziale/previdenziale non ha carattere impugnatorio del provvedimento di diniego o revoca, ma ha ad oggetto l'accertamento dei presupposti di legge per l'erogazione della prestazione. Tanto premesso, vero è che per orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione i redditi rilevanti ai fini del diritto all'assegno sociale sono quelli effettivamente percepiti dall'istante, restando privi di rilievo eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali e non essendo necessario che lo stato di bisogno sia anche incolpevole (cfr., ex multis, Cass. n. 33513/2023; Cass. n. 7235/2023; Cass. n. 29109/2022). Con la conseguenza, in relazione al caso di specie, che è in linea di principio irrilevante, per un verso, che la ricorrente abbia deciso volontariamente di rinunciare alla piena proprietà degli immobili concedendo l'usufrutto a terzi e, dall'altro, che il coniuge separato si sia impegnato in sede di separazione a versare alla ricorrente il 50% di qualunque entrata economica (e quindi anche delle entrate derivanti dal diritto di usufrutto) in mancanza di prova dell'effettivo adempimento di tale obbligazione. È altrettanto vero, tuttavia, che i principi richiamati fanno salvo l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (cfr., ex multis, Cass. n. 22755/2024; Cass. n. 7235/2023), con onere probatorio a carico dell' anche per il tramite di indizi gravi, CP_2 precisi e concordanti (cfr. Corte d'Appello di Roma n. 2003/2023; conforme a Corte d'Appello di Roma n. 2830/2021; 3912/2022; 4885/2022). Nella specie l' ha documentato l'avvenuto acquisto da parte della ricorrente di un CP_2 fabbricato al prezzo di € 12.739,00 il 25.3.219 e di un ulteriore fabbricato e di un terreno agricolo al prezzo, rispettivamente, di € 10.000,00 ed € 5.000,00 il 19.4.2021. Ebbene, l'esborso da parte della ricorrente delle somme richiamate (ampiamente superiori ai limiti di legge annualmente stabiliti per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale) è indice univoco dell'insussistenza di uno stato di bisogno e del possesso (effettivo e non potenziale) di redditi personali ben maggiori rispetto a quelli formalmente risultanti dalla dichiarazione dei redditi in atti. In tema la ricorrente nulla ha dedotto circa la provenienza di tale denaro, omettendo di giustificarne il possesso e limitandosi a rappresentare l'irrilevanza degli acquisti ai fini del giudizio, in quanto antecedenti e successivi alla domanda amministrativa. Invero la domanda di assegno sociale è stata presentata nell'anno 2020, per cui, ai fini del primo riconoscimento del beneficio, rilevano i redditi personali del 2019, anno nel quale la ricorrente ha posseduto certamente un reddito almeno pari all'esborso per l'acquisto (€ 12.739,00). Inoltre, essendo la prestazione di carattere provvisorio e legata al mantenimento dei requisiti di legge (compreso quello reddituale), il possesso di redditi superiori negli anni successivi a quello della domanda determina, in ogni caso, il venir meno del diritto all'erogazione. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va respinto. Quanto alle spese di lite, la ricorrente risulta provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ma la medesima non ha formulato in ricorso (né ha allegato) apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza ex art. 152 disp. att. c.p.c. Cionondimeno, la qualità delle parti, la natura della causa ed il rigetto della domanda in sede amministrativa per ragioni diverse da quelle fondanti il respingimento del ricorso, ne giustificano la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Viterbo lì, 6 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
LA UC
Proc. R.G.L.P. n. 199/2023 L.P. Il Giudice, Dott. LA UC Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. SPAGNOLO ELEONORA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di Controparte_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 06/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona del Dott.ssa LA UC, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 199 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, Viale M.llo A. Diaz, 15, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Spagnolo, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_2
, P.IVA_1 in persona del presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
rappresentato e difeso dell'Avv. Cinzia Eutizi in virtù di procura generale alle liti del CP_2
23.1.2023 per atto notaio in Fiumicino, Rep. 37590 e Racc. n. 7131. Persona_1
RESISTENTE OGGETTO: assegno sociale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 3.2.2023 ha adito questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, il diritto della Sig.ra al riconoscimento Parte_1 dell'assegno sociale a far data dal 1.11.2020 – quale primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda – e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità ovvero annullare il provvedimento di reiezione della domanda di assegno sociale 2208873000108 emesso dall'
[...]
Controparte_3
; - condannare l'
[...] Controparte_2
a versare in favore della ricorrente i ratei maturati, e non versati, a far data dal 1.11.2020,
[...] oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condannare l' Controparte_2
all'integrale rifusione di spese e compensi del presente giudizio”.
[...]
La ricorrente ha dedotto che in data 21.10.2020 aveva presentato domanda all' per CP_2
l'erogazione dell'assegno sociale;
che con comunicazione del 21.10.2020 – inoltrata al patronato in data 29.10.2021 – l' aveva rigettato la domanda con la seguente CP_2 motivazione “Al momento non sussiste lo stato di bisogno perché la S.V. è residente nel comune di Ponzano Veneto (TV) ma ha la proprietà di immobili nelle province di Belluno, Pordenone, Udine e Viterbo”; che in data 27.1.2021 aveva presentato ricorso amministrativo rimasto tuttavia privo di riscontro;
che il diniego dell' è illegittimo essendo la ricorrente titolare della CP_2 sola nuda proprietà degli immobili citati dall' , i quali pertanto non Controparte_4 possono concorrere alla formazione del reddito ai fini della previsione di cui all'art. 3, comma 6, D.lgs. n. 335/1995. L' si è costituito in giudizio richiamando il diniego opposto alla domanda della CP_2 ricorrente con provvedimento amministrativo del 21.10.2020, in ragione dell'eccepita insussistenza del requisito dello stato di bisogno. Sul punto ha evidenziato che la risulta titolare di diritti immobiliari costituenti possibile oggetto di negozio Parte_1 giuridico dal quale trarre un corrispettivo e un sostentamento e che in data 25.3.2019 e in data 21.4.2023 ha posto in essere, in qualità di acquirente, tre compravendite immobiliari. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Come è noto l'assegno sociale (già pensione sociale di cui all'art. 26 legge n. 153 del 1969) è una prestazione economica di assistenza sociale istituita dall'art. 3, commi 6 e 7, legge n. 335 del 1995, ai sensi del quale: "Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale". Si tratta, in sostanza, di una prestazione sociale che si fonda sulla prova della effettiva sussistenza di uno "stato di bisogno" (cfr. Cass. n. 145139/2020), valutato, in particolare, con riferimento al possesso di redditi propri e/o del coniuge, che non devono superare il limite massimo annualmente stabilito. A tale fine occorre accertare che la parte istante non percepisca redditi in misura superiore ai limiti legislativamente indicati con riferimento all'arco temporale di interesse;
in particolare, il limite di reddito per l'assegno sociale è pari allo stesso importo annuo dell'assegno qualora il richiedente non sia coniugato;
se invece il richiedente è coniugato il limite di reddito è raddoppiato, ed in tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi. La legge individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura: soggetti ad Irpef, esenti da imposta, soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, redditi da terreni e fabbricati. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno ed il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi della stessa L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. Dunque ai fini del diritto al beneficio rilevano i redditi personali per i cittadini non coniugati ed i redditi coniugali per i cittadini coniugati, con la precisazione secondo cui non si procede al cumulo del reddito dell'istante con quello del coniuge in caso di separazione legale. Inoltre in base alla normativa di riferimento (art. 3, comma 6, l. 335/1995), il reddito rilevante ai fini del diritto al beneficio è costituito dall'ammontare dei redditi (personali o coniugali) complessivi, assoggettabili all'IRPEF, conseguiti nell'anno solare precedente l'1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo (cfr. Cass. 25663/2023; Corte d'Appello di Roma n. 4155/2024). Oltre al requisito dello stato di bisogno, è necessario che il soggetto abbia compiuto 67 anni, sia cittadino italiano (o cittadino dell'Unione europea o cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno di lungo periodo o cittadino straniero o apolide titolare dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria) ed abbia soggiornato legalmente e continuativamente nel territorio nazionale per almeno 10 anni. Nella specie, pacifica la sussistenza dei requisiti anagrafico, di cittadinanza e di soggiorno in Italia, è in contestazione la sussistenza dello stato di bisogno. La ricorrente – separata dal 2007 – risulta nuda proprietaria di numerosi immobili siti nella provincia di Belluno e di un immobile sito nella provincia di Pordenone, nonché comproprietaria per 1/8 di un immobile in provincia di Udine, usufruttuaria di un immobile in provincia di Viterbo e nuda proprietaria di ulteriori due immobili in provincia di Viterbo. Usufruttuario della maggior parte degli immobili siti in provincia di Belluno è il coniuge separato , il quale, in sede di accordo di separazione consensuale omologato Controparte_5 dal Tribunale di Pordenone, si è impegnato a versare alla ricorrente “il 50% (la metà) di qualunque entrata economica, sia essa derivata da attività lavorative, eredità o qualsiasi altra fonte”. Da ultimo, l' ha documentato l'acquisto da parte della ricorrente di un fabbricato al CP_2 prezzo di € 12.739,00 il 25.3.219 e di un ulteriore fabbricato e di un terreno agricolo al prezzo, rispettivamente, di € 10.000,00 ed € 5.000,00 il 19.4.2021. La ricorrente ritiene di aver diritto all'assegno sociale in quanto rileverebbero solo i redditi effettivamente percepiti (pari ad € 288,00 per terreni e fabbricati, come risultante dalla dichiarazione dei redditi del 2019 in atti) e non quelli potenziali derivanti dall'eventuale piena proprietà degli immobili concessi in usufrutto. Inoltre, in replica alla memoria di costituzione dell' ha dedotto di non aver mai CP_2 percepito somme dall'ex coniuge e l'irrilevanza delle compravendite effettuate nel 2019 e nel 2021 in quanto inerenti a periodi antecedenti e successivi rispetto alla domanda di assegno sociale del 21.10.2020. Giova innanzitutto precisare che per giurisprudenza consolidata gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali non hanno natura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato; ne consegue che, revocata la prestazione dall'ente per il venir meno di uno o più requisiti, nella controversia promossa dall'assicurato al fine di ottenere il ripristino della prestazione, non è l' a dover provare la mancanza del suddetto requisito, ma è CP_2
l'assicurato onerato della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta (così, ex multis, Cass. n. 5725/1999; Cass. n. 5784/2003). Alla luce della giurisprudenza richiamata è irrilevante la circostanza che l' in sede di CP_2 costituzione, abbia addotto a fondamento del rigetto della domanda di assegno una motivazione parzialmente diversa da quella fornita in sede amministrativa. Ciò in ragione del fatto che il giudizio per l'accertamento del diritto ad una prestazione assistenziale/previdenziale non ha carattere impugnatorio del provvedimento di diniego o revoca, ma ha ad oggetto l'accertamento dei presupposti di legge per l'erogazione della prestazione. Tanto premesso, vero è che per orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione i redditi rilevanti ai fini del diritto all'assegno sociale sono quelli effettivamente percepiti dall'istante, restando privi di rilievo eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali e non essendo necessario che lo stato di bisogno sia anche incolpevole (cfr., ex multis, Cass. n. 33513/2023; Cass. n. 7235/2023; Cass. n. 29109/2022). Con la conseguenza, in relazione al caso di specie, che è in linea di principio irrilevante, per un verso, che la ricorrente abbia deciso volontariamente di rinunciare alla piena proprietà degli immobili concedendo l'usufrutto a terzi e, dall'altro, che il coniuge separato si sia impegnato in sede di separazione a versare alla ricorrente il 50% di qualunque entrata economica (e quindi anche delle entrate derivanti dal diritto di usufrutto) in mancanza di prova dell'effettivo adempimento di tale obbligazione. È altrettanto vero, tuttavia, che i principi richiamati fanno salvo l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (cfr., ex multis, Cass. n. 22755/2024; Cass. n. 7235/2023), con onere probatorio a carico dell' anche per il tramite di indizi gravi, CP_2 precisi e concordanti (cfr. Corte d'Appello di Roma n. 2003/2023; conforme a Corte d'Appello di Roma n. 2830/2021; 3912/2022; 4885/2022). Nella specie l' ha documentato l'avvenuto acquisto da parte della ricorrente di un CP_2 fabbricato al prezzo di € 12.739,00 il 25.3.219 e di un ulteriore fabbricato e di un terreno agricolo al prezzo, rispettivamente, di € 10.000,00 ed € 5.000,00 il 19.4.2021. Ebbene, l'esborso da parte della ricorrente delle somme richiamate (ampiamente superiori ai limiti di legge annualmente stabiliti per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale) è indice univoco dell'insussistenza di uno stato di bisogno e del possesso (effettivo e non potenziale) di redditi personali ben maggiori rispetto a quelli formalmente risultanti dalla dichiarazione dei redditi in atti. In tema la ricorrente nulla ha dedotto circa la provenienza di tale denaro, omettendo di giustificarne il possesso e limitandosi a rappresentare l'irrilevanza degli acquisti ai fini del giudizio, in quanto antecedenti e successivi alla domanda amministrativa. Invero la domanda di assegno sociale è stata presentata nell'anno 2020, per cui, ai fini del primo riconoscimento del beneficio, rilevano i redditi personali del 2019, anno nel quale la ricorrente ha posseduto certamente un reddito almeno pari all'esborso per l'acquisto (€ 12.739,00). Inoltre, essendo la prestazione di carattere provvisorio e legata al mantenimento dei requisiti di legge (compreso quello reddituale), il possesso di redditi superiori negli anni successivi a quello della domanda determina, in ogni caso, il venir meno del diritto all'erogazione. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va respinto. Quanto alle spese di lite, la ricorrente risulta provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ma la medesima non ha formulato in ricorso (né ha allegato) apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza ex art. 152 disp. att. c.p.c. Cionondimeno, la qualità delle parti, la natura della causa ed il rigetto della domanda in sede amministrativa per ragioni diverse da quelle fondanti il respingimento del ricorso, ne giustificano la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Viterbo lì, 6 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
LA UC