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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4304 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: DE LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3386 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 16.6.2025 tra
(cod. fisc. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cod. fisc. , elettivamente domiciliati in Roma, P.zza C.F._2
San Giovanni in Laterano n. 18/b, presso lo studio dell'avv. Domenicantonio
Cavallaro (cod. fisc. , che li rappresenta e difende CodiceFiscale_3 per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e cod. fisc. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, domiciliata presso l'avv. Lisa CP_2
Angarano (cod. fisc. (p.e.c.: CodiceFiscale_4 Email_1
, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato
[...] allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e : “Piaccia alla Corte d'Appello adita, re- Parte_1 Parte_2 spinta ogni contraria istanza, per tutti i motivi su esposti, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 65/2020: 1) in via preliminare ammettere le prove articolate dagli odierni appellanti nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nella propria memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 e n. 3c.p.; 2) nel merito accogliere le domande proposte dagli opponenti nel giudizio di primo grado e da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto non essendo dovute le somme portate dallo stesso.
Conseguentemente condannare l'appellata alla restituzione dell'importo eventualmente percepito in forza dell'opposto decreto e della impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”. per “all'Ill. Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, Controparte_1
1) dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare perché destituito di fon- damento giuridico e fattuale l'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza n. 65/2020 del Tribunale Ordinario di Velletri,
[...] confermando le statuizioni in essa contenute.
Con vittoria dei compensi del grado di appello, rimborso forfettario del 15%, oltre CPA di legge, ex DM 55/2014.”.
FATTO E DIRITTO
1. e fideiussori della hanno Parte_1 Parte_2 Controparte_3 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1868/2015 emesso dal Tribunale di Velletri in data 14.9.2015, con cui è stato loro ingiunto – in solido con la debitrice principale, e anche Controparte_3 CP_4 questi fideiussore della debitrice principale – di pagare alla Controparte_1 la somma di € 48.000,00, oltre interessi e spese della procedura mo-
[...] nitoria, in quanto l'obbligata principale, conduttrice dell'immobile sito in Aric- cia, Via Cancelliera n. 19, di proprietà dell'opposta, non ha pagato il canone di locazione per la maggior somma di € 144.000,00. In particolare, gli op- ponenti hanno chiesto, preliminarmente, di sospendere la provvisoria esecu- torietà del decreto ingiuntivo emesso e l'integrazione del contraddittorio nei confronti della deducendo come quest'ultima fosse litiscon- Parte_3 sorte necessaria;
e, nel merito, hanno domandando di dichiarare che nulla fosse dovuto dagli opponenti in ragione dell'inoperatività della fideiussione dagli stessi prestata in favore della in quanto non verificatasi Controparte_3 la condizione di operatività della garanzia, indicata in contratto, per cui la porzione immobiliare doveva essere sublocata alla e, in Parte_3 subordine, di accertare l'avvenuta liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 2 1956 c.c., nonché, in caso di rigetto della spiegata opposizione e previo accertamento ad opera del consulente tecnico d'ufficio, il credito vantato dalla nei confronti della derivante dai Pt_3 Parte_3 Controparte_1 lavori eseguiti dalla prima, in qualità di sub conduttrice, nell'immobile di pro- prietà della seconda.
Si è costituita nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. la CP_5
contestando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva solle-
[...] vata dai garanti, nonché deducendo come fosse infondata la contestazione operata dagli stessi in ordine alla sussistenza dell'obbligazione fideiussoria in capo agli opponenti stante la natura solidale e indivisibile della garanzia prestata in favore della società debitrice principale, concludendo, nel merito, per il rigetto della spiegata opposizione.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e mediante escussione soltanto dei testimoni indicati dalla parte opposta.
Con sentenza n. 65/2020 pubblicata in data 14.1.2020 il Tribunale di Vel- letri, in composizione monocratica, ha così statuito: “1) rigetta l'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e accertamento della sua definitiva esecutività;
2) rigetta l'eccezione riconvenzionale sollevata dagli opponenti di parziale compensazione del credito vantato dall'opposta con quello vantato dall
[...] per i lavori eseguiti sull'immobile e per l'omessa restituzione Parte_4 del deposito cauzionale;
3) rigetta la domanda avanzata dall'opposta di condanna degli opponenti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;
4) condanna gli opponenti, in solido, alla refusione delle spese di lite in fa- vore dell'opposta, liquidate in complessivi euro 7.254,00 per compensi pro- fessionali ex D.M. 55/2014, oltre IVA, C.p.a. e rimborso forfetario al 15% ex art. 2 D.M. 55/2014”.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello
[...]
e svolgendo i motivi riportati di seguito e con- Parte_5 Parte_2 cludendo come in epigrafe.
3 Si è costituita nel presente grado di giudizio la dedu- Controparte_1 cendo l'infondatezza delle censure svolte dagli appellanti e chiedendo il ri- getto del gravame.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado in quanto il giudice di prime cure, nell'interpretare la comune volontà delle parti per come emergente dal contratto di locazione stipulato tra la CP_5
e la nell'ambito del quale è stata prestata la ga-
[...] Controparte_3 ranzia fideiussoria in favore di quest'ultima da parte di e Parte_1 avrebbe limitato la propria indagine al contenuto dell'art. 15 Parte_2 di detto contratto, senza procedere a una disamina complessiva delle clau- sole ivi contenute. In particolare, l'appellante sostiene che, qualora il giudice di prime cure avesse effettuato una disamina delle condizioni contrattuali nella loro interezza, avrebbe certamente concluso per l'inoperatività della garanzia fideiussoria di e considerata la man- Parte_1 Parte_2 cata realizzazione della condizione cui era stata subordinata l'efficacia.
Il motivo non è fondato.
2.1. Gli appellanti deducono come l'operatività della garanzia prestata dagli stessi in favore della e da questa azionata in sede Controparte_1 monitoria, fosse condizionata alla sottoscrizione del contratto di subloca- zione in favore della società di cui e Parte_3 Parte_1 Pt_2 erano soci (e il primo anche amministratore) all'epoca della stipula del
[...] contratto di locazione suddetto. Secondo parte appellante, infatti, “L'attento esame del contratto per cui è causa rende evidente che il sig interve- CP_4 nuto quale fideiussore della conduttrice principale, essendo legale rappre- sentante della stessa, mentre i sigg.r e quali soci e rappre- Pt_2 Parte_1 sentanti della alla , solo ed esclusivamente avrebbe Parte_3 Pt_6 dovuto essere sublocato l'immobile, tale circostanza pone in luce l'essenzia- lità dell'intuitu personae nel rapporto intercorso tra le parti (infatti, nel con- tratto per cui è causa, è espressamente specificato che la sublocazione è legata alla compagine sociale della come già più volte ribadito Parte_3 nei precedenti scritti difensivi)”.
Parte appellante deduce come la garanzia fideiussoria non fosse operativa in quanto la stessa era subordinata all'effettiva sottoscrizione di un contratto di sublocazione tra la conduttrice principale, e la Controparte_3
4 subconduttrice che, nella specie, non è mai avvenuta, e che Parte_3 quest'ultima società ha occupato l'immobile solo in via di fatto, senza che venisse tuttavia stipulato regolare contratto. E che, pertanto, unico fideius- sore della conduttrice sarebbe l'amministratore unico della società, CP_4
[...]
2.2. Con il contratto di locazione stipulato in data 31.7.2009 la
[...]
(locatrice) ha concesso in locazione alla (condut- CP_6 Controparte_3 trice), ad esclusivo uso artigianale, una porzione di fabbricato industriale sito in Ariccia, Via Cancelliera n. 19, al canone mensile di € 4.000,00, oltre I.V.A., per la durata di sei anni, prevedendo altresì l'obbligazione della società con- duttrice di procedere all'esecuzione dei lavori indicati all'art. 8, “senza alcun obbligo per la società locatrice di corrispondere alcunché a titolo di migliorie e/o indennizzo”.
All'art. 4 del contratto le parti hanno previsto come il mancato pagamento, in tutto o in parte, del canone di locazione e degli oneri di manutenzione da parte della società conduttrice, integrasse un grave inadempimento della stessa, comportando la risoluzione di diritto del rapporto e l'applicazione di interessi moratori “pari al Tassi Ufficiale di Sconto della B.C.E. maggiorato di tre punto, e, comunque, sempre e non oltre il tasso soglia di cui alla legge n° 108/1996”.
L'art. 6 del contratto di locazione sanciva che la società conduttrice potesse sublocare l'immobile, anche parzialmente, “esclusivamente alla Parte_3
, espressamente prevedendo che “La facoltà di sublocazione di cui so-
[...] pra è subordinata al mantenimento delle garanzie fideiussorie che assistono il presente atto, che, pertanto, dovranno esse espressamente prestate in fa- vore della società subconduttrice”.
Quanto alla garanzia fideiussoria, l'art. 15 del contratto prevede che CP_4 ed con la sottoscrizione dello stesso –
[...] Parte_2 Parte_1 peraltro, gli odierni appellanti non erano parti o legali rappresentanti delle parti del rapporto locatizio, e quindi non avevano altra ragione per interve- nire all'atto – si costituivano fideiussori “indivisibili e solidali” sia della che della di quest'ultima “allorché se ne Controparte_3 Parte_3 renderà subconduttrice e per tutta la durata del contratto stesso, per tutte le obbligazioni di natura pecuniaria dallo stesso derivanti anche a titolo di
5 risarcimento del danno e/o per indennizzo e fino alla concorrenza di € 48.000,00”. Detta disposizione regola, poi, le modalità di escussione della garanzia fideiussoria prevedendo che i garanti paghino “a prima richiesta scritta da parte della società locatrice” qualora la società conduttrice si renda inadempiente anche solo ad una delle condizioni economiche previste dal contratto, con rinuncia all'applicazione degli artt. 1939, 1945 e 1944 c.c.
2.3. In ragione di quanto disposto dalle principali condizioni contrattuali, sopra riportate, la volontà delle parti espressa in contratto deve essere in- trepretata - conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado - nel senso che e si sono costituiti fideiussori Parte_1 Parte_2 non soltanto della qualora tale società avesse stipulato un Parte_3 contratto di sublocazione della porzione immobiliare locata dalla
[...] alla ma senz'altro anche di quest'ultima. CP_6 Controparte_3
Ciò non solo in ragione del tenore letterale del dettato di cui all'art. 15 del contratto, ma anche in forza dell'interpretazione del complessivo rapporto contrattuale, in cui viene prevista la partecipazione da subito al complessivo rapporto costituito anche della a cui la locatrice autorizza Parte_3 da subito la sublocazione. Questa non è ammessa dall'art. 6 del contratto di locazione indistintamente, ma soltanto alla prevedendosi Parte_3 espressamente che tale facoltà era concessa dalla a Controparte_1 condizione che si mantenessero le “garanzie fideiussorie che assistono il presente atto”.
Proprio il complessivo rapporto contrattuale voluto dalle parti, nel prevedere la locazione alla dell'immobile sito in Ariccia, Via Cancelliera Controparte_3
n. 19, spiega come mai tanto il legale rappresentante della conduttrice,
[...]
quanto anche i soci della gli odierni appellanti, CP_7 Parte_3 vengano costituiti da subito garanti della locatrice, anche se il contratto di sublocazione non era stato ancora stipulato: infatti, la stipula dello stesso costituiva già parte del complessivo programma contrattuale.
Non merita censura, dunque, quanto ritenuto dal giudice di primo grado, secondo cui, “Dalle superiori evidenze documentali risulta, quindi, il chiaro tenore letterale della garanzia fideiussoria assunta dagli opponenti, nel con- tratto di locazione de quo, in solido ed in maniera indivisa, in favore, in primo luogo, della Ci. Bi. e, altresì, della solo allorché CP_8 Parte_3
6 la conduttrice si fosse avvalsa della facoltà di sublocare a quest'ultima l'im- mobile locatole”.
2.4. Né è possibile ritenere – come fa parte appellante – che un'interpreta- zione siffatta sarebbe contraria al canone della buona fede, che deve essere utilizzato anche nell'interpretazione del contratto, ai sensi dell'art. 1366 c.c.
In tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da ve- rificare alla luce dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c., volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 4.4.2024, n. 8940; Cass. civ., Sez. II,
28.3.2017, n. 7927).
Nel caso in esame, tuttavia, l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure, e condivisa da questo giudicante, fornisce un significato dell'accordo coe- rente con la relativa ragione pratica o causa concreta del contratto di loca- zione in data 31.7.2009, risultando così l'interpretazione conforme all'inte- resse che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipula di tale contratto, che – si ripete – già prevedeva la sublocazione alla di cui Parte_3
e erano all'epoca soci e il primo anche ammi- Parte_1 Parte_2 nistratore.
2.5. Alla luce di quanto sopra ritenuto è evidente come non sia possibile sostenere – come fa parte appellante – che il giudice di prime cure avrebbe altresì errato nel ritenere inammissibili le istanze istruttorie articolate in primo grado dagli originari opponenti, volte, per l'appunto, a dimostrare l'ef- fettiva volontà delle parti. Di contro, si deve ritenere che, con l'interrogatorio formale del legale rappresentante della e con l'escus- CP_1 Controparte_1 sione dei testimoni indicati da parte opponente sulle circostante capitolate dalla stessa, non sarebbe stato possibile provare che, diversamente da quanto emergente dal dato testuale del contratto di locazione, nonché da un'interpretazione sistematica delle previsioni contrattuali dello stesso, la
7 volontà della società locatrice e delle altre parti contrattuali fosse quella di nominare gli appellanti fideiussori della sola Parte_3
In particolare, le circostanze capitolate sono le seguenti:
“1) i sigg.ri e si sono costituiti fideiussori, su Parte_1 Parte_2 richiesta del legale rappresentante dell , perché l'immobile Controparte_1 avrebbe dovuto essere sub locato, unicamente, all;
Parte_3
“2) nella primavera del 2011 veniva comunicato al legale rapp.te pro tem- pore dell'opposta che la rilasciava l'immobile, dopo aver Parte_3 effettuato consistenti lavori sullo stesso, in carenza di sottoscrizione del con- tratto di sublocazione previsto nell'art. 6 del contratto stesso”;
“3) contestualmente alla comunicazione di rilascio i sigg.r Parte_1 Pt_2 comunicavano la cessazione di ogni rapporto anche di natura accessoria di- pendente dal predetto contratto di locazione essendone cessata la causa, in quanto la garanzia fideiussoria era stata rilasciata dagli stessi solo perché l'immobile avrebbe dovuto essere sub locato all;
Parte_3
“4) La società per la quale si erano resi fideiussori i sigg.ri Parte_3
e ha eseguito nello stabile oggetto di locazione, Via della Pt_2 Parte_1
Cancelleria n. 19, i seguenti lavori: le finestre degli uffici € 2.250,00; 1 porta ingresso + vetro € 750,00; tutti gli scorrevoli dell'officina € 2.900,00; tutte le inferriate dell'officina € 1.900,00; 1 porta scorrevole dell'officina € 650,00; policarbonato per finestre € 480,00; lamiere in alluminio, lamiere zincate 20/10 e lamiere in argento € 2.160,00 tutti importi esclusi iva, per un totale di € 11.090,00 oltre iva”;
“5) I sopra elencati lavori effettuati d società per la quale ave- Parte_3 vano prestato la propria garanzia fideiussoria i siggr.i e Parte_1 Pt_2 hanno prodotto incremento di valore all'immobile di proprietà dell
[...]
mai restituito all;
CP_9 Parte_3
“6) al momento della sottoscrizione del contratto l rilasciava, Parte_3 quale deposito cauzionale, assegno bancario di € 8.000,00 quale deposito cauzionale regolarmente incassata dalla locatrice”.
È di tutta evidenza come l'unica circostanza capitolata relativa alla fideius- sione rilasciata dagli odierni appellanti sia quella di cui al capitolo 1). Questo capitolo non riguarda circostanze che consentano di escludere che l'accordo
8 tra le parti fosse nel senso che la garanzia dovesse essere prestata anche nei confronti della locatrice dell'immobile di proprietà della Controparte_3
Come si è detto, quest'ultima circostanza emerge, in- Controparte_1 vece, dalla complessiva lettura del contratto di locazione: in tanto
[...]
e hanno prestato garanzia fideiussoria anche nei con- Parte_1 Parte_2 fronti della locatrice al momento della stipula del contratto di locazione in quanto questo prevedeva che “l'immobile avrebbe dovuto essere sub locato, unicamente, all . Parte_3
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere il Tribunale di Velletri omesso di valutare la violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c. da parte della e quindi come la Controparte_1 garanzia fideiussoria rilasciata dagli appellanti sia inefficace. In particolare, la società appellata avrebbe “omesso di porre in essere le necessarie azioni per impedire l'aggravarsi del debito gravante sulla debitrice principale”, non avendo provveduto ad agire con l'azione di sfratto sin dall'omesso paga- mento della prima mensilità. L'azione di sfratto è stata notificata soltanto nel mese di agosto 2014, sebbene la società conduttrice (la Controparte_3 versasse in uno stato di morosità sin dal gennaio 2013, e dunque da venti mesi prima rispetto la data di proposizione dell'azione.
Il motivo non è fondato.
3.1. Parte appellante deduce che, in violazione del canone di correttezza e buona fede contrattuale di cui all'art. 1956 c.c., la società appellata avrebbe omesso di dare pronta comunicazione ai fideiussori dello stato di insolvenza, non valendo a tal fine la lettera raccomandata inviata in data 11.12.2013 dalla società appellata in quanto questa è stata inoltrata alla sola debitrice principale (la , peraltro in un momento in cui il debito di Controparte_3 quest'ultima a titolo di canoni di locazione era già pari all'ammontare della garanzia fideiussoria. E che, conseguentemente, gli odierni appellanti si do- vessero ritenere liberati dalla garanzia prestata.
Al riguardo, il giudice di primo grado ha ritenuto che “La natura meramente facoltativa della sublocazione e, per contro, la validità e l'efficacia della fi- deiussione anche a garanzia degli obblighi assunti dalla conduttrice Ci. Bi. comporta, altresì, l'infondatezza dell'eccezione sollevata dagli op- CP_8 ponenti di liberazione dalla garanzia fideiussoria, ex art. 1956 c.c., sul
9 presupposto che la locatrice avrebbe chiesto la risoluzione del contratto di locazione solo nell'aprile 2015, dopo oltre due anni di persistenza della mo- rosità e quando quest'ultima si era aggravata sino all'importo di euro 144.000,00, tenuto conto, peraltro, che la limitazione dell'importo massimo garantito alla somma di euro 48.000,00 rende priva di significatività la con- dotta della locatrice successiva all'aggravamento della morosità oltre tale somma”.
Come ha ritenuto la Suprema Corte, “in caso di fideiussione a garanzia degli obblighi del conduttore in un rapporto di locazione, laddove intervenga una morosità del conduttore tale da giustificare la risoluzione del contratto, l'ob- bligo del locatore garantito di informare il fideiussore della mora e di chie- dere a quest'ultimo l'autorizzazione per continuare a far credito al debitore (e quindi non agire immediatamente per la risoluzione della locazione), ai sensi dell'art. 1956 c.c., richiede comunque, come espressamente previsto da tale disposizione, che il locatore stesso fosse consapevole che le condi- zioni patrimoniali del conduttore erano divenute tali da rendere notevol- mente più difficile il soddisfacimento del credito” (così Cass. civ, Sez. III, 13.2.2009, n. 3525). Si tratta dell'applicazione alla materia della locazione del principio generale per cui Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per ob- bligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (cfr. Cass. civ., Sez. I, 17.11.2016, n. 23422; Cass. civ., Sez. III, 7.2.2006, n. 2524).
Nel caso in esame, è assorbente il rilievo per cui l'originaria parte appellante non abbia allegato sulla scorta di quali circostanze si debba ritenere che la fosse a conoscenza che le condizioni patrimoniali della Controparte_1 conduttrice fossero divenute tali da rendere notevolmente più difficile il sod- disfacimento del credito, ancora prima che fornire la prova delle stesse, pur gravando in capo alla stessa il relativo onere, come si è detto sopra. Ed è di tutta evidenza come non si possa ritenere questa circostanza provata, indi- rettamente (pur essendo ammessa la prova presuntiva dalla giurisprudenza opra richiamata), dalla morosità nel pagamento dei canoni: infatti, una cosa 10 è l'inadempimento alle proprie obbligazioni, che peraltro può anche essere volontario, altra è l'impossibilità di fare fronte alle stesse con il proprio pa- trimonio e rendere più gravoso il soddisfacimento dei propri creditori.
3.2. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 1957 c.c., gli appellanti sosten- gono che il giudice di primo grado non avrebbe verificato che “non è mai stata effettuata alcuna valida rinuncia all'applicabilità dello stesso da parte degli appellanti, pertanto, è indubbio l'applicabilità del disposto dello stesso al caso di specie”, con conseguente liberazione dei fideiussori da ogni onere sugli stessi gravante. In particolare, e dedu- Parte_1 Parte_2 cono che la rinuncia all'applicazione dell'art. 1957 c.c., prevista nel contratto di locazione (e di fideiussione), non sarebbe valida in ragione della natura di clausola vessatoria che deve essere “espressamente e chiaramente indivi- duata e approvata”.
Di contro, non merita censura la sentenza appellata laddove ha ritenuto che gli odierni appellanti abbiano (validamente) rinunciato all'applicazione dell'art. 1957 c.c. in quanto tale clausola non può essere ricondotta nel no- vero di quelle vessatorie.
Come ha chiarito la Suprema Corte, “La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fi- deiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fi- deiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (così Cass. civ., Sez. I, ord. 17.2.2025, n. 3989).
4. Con il terzo motivo di impugnazione si censura la pronuncia di primo grado laddove “afferma l'inammissibilità della chiamata in causa dell
[...]
e della domanda riconvenzionale per i lavori effettuati all'interno Parte_3 dell'immobile di proprietà dell'appellata che si è arricchita illegittimamente degli stessi non attivandosi per il rispetto degli accordi contrattuali”.
Il motivo è inammissibile.
Nella parte in cui e deducono l'erroneità della Parte_1 Parte_2 ritenuta inammissibilità della chiamata in causa della l'ap- Parte_3 pello è inammissibile in quanto il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi 11 dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassa- zione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26.1.2022, n. 2331; Cass. civ., Sez. L, 4.12.2014, n. 25676).
Nella parte in cui gli appellanti censurano la decisione del Tribunale di Roma per avere ritenuto gli stessi non legittimati a domandare la compensazione del credito dedotto dalla con quanto sostenuto dalla Controparte_1 per lavori sulla porzione immobiliare locata, poi, l'appello è Parte_3 inammissibile poiché la stessa parte appellante non deduce per quale ra- gione meriterebbe censura la statuizione da parte del giudice di prime cure del “difetto di legittimazione attiva degli opponenti a far valere, quanto all'importo delle spese sostenute per i lavori eseguiti sull'immobile locato e del deposito cauzionale, una pretesa creditizia propria della Parte_3
.
[...]
Infatti, “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impu- gnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giu- dice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la reda- zione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instan- tiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. civ., Sez. II, ord. 19.3.2019, n. 7675; cfr. Cass. civ., S.U., 16.11.2017, n. 27199).
5. In conclusione, l'appello proposto da e av- Parte_1 Parte_2 verso la sentenza n. 65/2020 emessa dal Tribunale di Velletri, in composi- zione monocratica, in data 14.1.2020 deve essere rigettato. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
12 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 65/2020, emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, il 14.1.2020; condanna e in solido tra loro, a rimbor- Parte_1 Parte_2 sare alla le spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 16.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro DE Thellung de Courtelary
13
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3386 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 16.6.2025 tra
(cod. fisc. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cod. fisc. , elettivamente domiciliati in Roma, P.zza C.F._2
San Giovanni in Laterano n. 18/b, presso lo studio dell'avv. Domenicantonio
Cavallaro (cod. fisc. , che li rappresenta e difende CodiceFiscale_3 per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e cod. fisc. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, domiciliata presso l'avv. Lisa CP_2
Angarano (cod. fisc. (p.e.c.: CodiceFiscale_4 Email_1
, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato
[...] allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e : “Piaccia alla Corte d'Appello adita, re- Parte_1 Parte_2 spinta ogni contraria istanza, per tutti i motivi su esposti, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 65/2020: 1) in via preliminare ammettere le prove articolate dagli odierni appellanti nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nella propria memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 e n. 3c.p.; 2) nel merito accogliere le domande proposte dagli opponenti nel giudizio di primo grado e da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto non essendo dovute le somme portate dallo stesso.
Conseguentemente condannare l'appellata alla restituzione dell'importo eventualmente percepito in forza dell'opposto decreto e della impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”. per “all'Ill. Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, Controparte_1
1) dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare perché destituito di fon- damento giuridico e fattuale l'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza n. 65/2020 del Tribunale Ordinario di Velletri,
[...] confermando le statuizioni in essa contenute.
Con vittoria dei compensi del grado di appello, rimborso forfettario del 15%, oltre CPA di legge, ex DM 55/2014.”.
FATTO E DIRITTO
1. e fideiussori della hanno Parte_1 Parte_2 Controparte_3 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1868/2015 emesso dal Tribunale di Velletri in data 14.9.2015, con cui è stato loro ingiunto – in solido con la debitrice principale, e anche Controparte_3 CP_4 questi fideiussore della debitrice principale – di pagare alla Controparte_1 la somma di € 48.000,00, oltre interessi e spese della procedura mo-
[...] nitoria, in quanto l'obbligata principale, conduttrice dell'immobile sito in Aric- cia, Via Cancelliera n. 19, di proprietà dell'opposta, non ha pagato il canone di locazione per la maggior somma di € 144.000,00. In particolare, gli op- ponenti hanno chiesto, preliminarmente, di sospendere la provvisoria esecu- torietà del decreto ingiuntivo emesso e l'integrazione del contraddittorio nei confronti della deducendo come quest'ultima fosse litiscon- Parte_3 sorte necessaria;
e, nel merito, hanno domandando di dichiarare che nulla fosse dovuto dagli opponenti in ragione dell'inoperatività della fideiussione dagli stessi prestata in favore della in quanto non verificatasi Controparte_3 la condizione di operatività della garanzia, indicata in contratto, per cui la porzione immobiliare doveva essere sublocata alla e, in Parte_3 subordine, di accertare l'avvenuta liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 2 1956 c.c., nonché, in caso di rigetto della spiegata opposizione e previo accertamento ad opera del consulente tecnico d'ufficio, il credito vantato dalla nei confronti della derivante dai Pt_3 Parte_3 Controparte_1 lavori eseguiti dalla prima, in qualità di sub conduttrice, nell'immobile di pro- prietà della seconda.
Si è costituita nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. la CP_5
contestando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva solle-
[...] vata dai garanti, nonché deducendo come fosse infondata la contestazione operata dagli stessi in ordine alla sussistenza dell'obbligazione fideiussoria in capo agli opponenti stante la natura solidale e indivisibile della garanzia prestata in favore della società debitrice principale, concludendo, nel merito, per il rigetto della spiegata opposizione.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e mediante escussione soltanto dei testimoni indicati dalla parte opposta.
Con sentenza n. 65/2020 pubblicata in data 14.1.2020 il Tribunale di Vel- letri, in composizione monocratica, ha così statuito: “1) rigetta l'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e accertamento della sua definitiva esecutività;
2) rigetta l'eccezione riconvenzionale sollevata dagli opponenti di parziale compensazione del credito vantato dall'opposta con quello vantato dall
[...] per i lavori eseguiti sull'immobile e per l'omessa restituzione Parte_4 del deposito cauzionale;
3) rigetta la domanda avanzata dall'opposta di condanna degli opponenti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;
4) condanna gli opponenti, in solido, alla refusione delle spese di lite in fa- vore dell'opposta, liquidate in complessivi euro 7.254,00 per compensi pro- fessionali ex D.M. 55/2014, oltre IVA, C.p.a. e rimborso forfetario al 15% ex art. 2 D.M. 55/2014”.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello
[...]
e svolgendo i motivi riportati di seguito e con- Parte_5 Parte_2 cludendo come in epigrafe.
3 Si è costituita nel presente grado di giudizio la dedu- Controparte_1 cendo l'infondatezza delle censure svolte dagli appellanti e chiedendo il ri- getto del gravame.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado in quanto il giudice di prime cure, nell'interpretare la comune volontà delle parti per come emergente dal contratto di locazione stipulato tra la CP_5
e la nell'ambito del quale è stata prestata la ga-
[...] Controparte_3 ranzia fideiussoria in favore di quest'ultima da parte di e Parte_1 avrebbe limitato la propria indagine al contenuto dell'art. 15 Parte_2 di detto contratto, senza procedere a una disamina complessiva delle clau- sole ivi contenute. In particolare, l'appellante sostiene che, qualora il giudice di prime cure avesse effettuato una disamina delle condizioni contrattuali nella loro interezza, avrebbe certamente concluso per l'inoperatività della garanzia fideiussoria di e considerata la man- Parte_1 Parte_2 cata realizzazione della condizione cui era stata subordinata l'efficacia.
Il motivo non è fondato.
2.1. Gli appellanti deducono come l'operatività della garanzia prestata dagli stessi in favore della e da questa azionata in sede Controparte_1 monitoria, fosse condizionata alla sottoscrizione del contratto di subloca- zione in favore della società di cui e Parte_3 Parte_1 Pt_2 erano soci (e il primo anche amministratore) all'epoca della stipula del
[...] contratto di locazione suddetto. Secondo parte appellante, infatti, “L'attento esame del contratto per cui è causa rende evidente che il sig interve- CP_4 nuto quale fideiussore della conduttrice principale, essendo legale rappre- sentante della stessa, mentre i sigg.r e quali soci e rappre- Pt_2 Parte_1 sentanti della alla , solo ed esclusivamente avrebbe Parte_3 Pt_6 dovuto essere sublocato l'immobile, tale circostanza pone in luce l'essenzia- lità dell'intuitu personae nel rapporto intercorso tra le parti (infatti, nel con- tratto per cui è causa, è espressamente specificato che la sublocazione è legata alla compagine sociale della come già più volte ribadito Parte_3 nei precedenti scritti difensivi)”.
Parte appellante deduce come la garanzia fideiussoria non fosse operativa in quanto la stessa era subordinata all'effettiva sottoscrizione di un contratto di sublocazione tra la conduttrice principale, e la Controparte_3
4 subconduttrice che, nella specie, non è mai avvenuta, e che Parte_3 quest'ultima società ha occupato l'immobile solo in via di fatto, senza che venisse tuttavia stipulato regolare contratto. E che, pertanto, unico fideius- sore della conduttrice sarebbe l'amministratore unico della società, CP_4
[...]
2.2. Con il contratto di locazione stipulato in data 31.7.2009 la
[...]
(locatrice) ha concesso in locazione alla (condut- CP_6 Controparte_3 trice), ad esclusivo uso artigianale, una porzione di fabbricato industriale sito in Ariccia, Via Cancelliera n. 19, al canone mensile di € 4.000,00, oltre I.V.A., per la durata di sei anni, prevedendo altresì l'obbligazione della società con- duttrice di procedere all'esecuzione dei lavori indicati all'art. 8, “senza alcun obbligo per la società locatrice di corrispondere alcunché a titolo di migliorie e/o indennizzo”.
All'art. 4 del contratto le parti hanno previsto come il mancato pagamento, in tutto o in parte, del canone di locazione e degli oneri di manutenzione da parte della società conduttrice, integrasse un grave inadempimento della stessa, comportando la risoluzione di diritto del rapporto e l'applicazione di interessi moratori “pari al Tassi Ufficiale di Sconto della B.C.E. maggiorato di tre punto, e, comunque, sempre e non oltre il tasso soglia di cui alla legge n° 108/1996”.
L'art. 6 del contratto di locazione sanciva che la società conduttrice potesse sublocare l'immobile, anche parzialmente, “esclusivamente alla Parte_3
, espressamente prevedendo che “La facoltà di sublocazione di cui so-
[...] pra è subordinata al mantenimento delle garanzie fideiussorie che assistono il presente atto, che, pertanto, dovranno esse espressamente prestate in fa- vore della società subconduttrice”.
Quanto alla garanzia fideiussoria, l'art. 15 del contratto prevede che CP_4 ed con la sottoscrizione dello stesso –
[...] Parte_2 Parte_1 peraltro, gli odierni appellanti non erano parti o legali rappresentanti delle parti del rapporto locatizio, e quindi non avevano altra ragione per interve- nire all'atto – si costituivano fideiussori “indivisibili e solidali” sia della che della di quest'ultima “allorché se ne Controparte_3 Parte_3 renderà subconduttrice e per tutta la durata del contratto stesso, per tutte le obbligazioni di natura pecuniaria dallo stesso derivanti anche a titolo di
5 risarcimento del danno e/o per indennizzo e fino alla concorrenza di € 48.000,00”. Detta disposizione regola, poi, le modalità di escussione della garanzia fideiussoria prevedendo che i garanti paghino “a prima richiesta scritta da parte della società locatrice” qualora la società conduttrice si renda inadempiente anche solo ad una delle condizioni economiche previste dal contratto, con rinuncia all'applicazione degli artt. 1939, 1945 e 1944 c.c.
2.3. In ragione di quanto disposto dalle principali condizioni contrattuali, sopra riportate, la volontà delle parti espressa in contratto deve essere in- trepretata - conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado - nel senso che e si sono costituiti fideiussori Parte_1 Parte_2 non soltanto della qualora tale società avesse stipulato un Parte_3 contratto di sublocazione della porzione immobiliare locata dalla
[...] alla ma senz'altro anche di quest'ultima. CP_6 Controparte_3
Ciò non solo in ragione del tenore letterale del dettato di cui all'art. 15 del contratto, ma anche in forza dell'interpretazione del complessivo rapporto contrattuale, in cui viene prevista la partecipazione da subito al complessivo rapporto costituito anche della a cui la locatrice autorizza Parte_3 da subito la sublocazione. Questa non è ammessa dall'art. 6 del contratto di locazione indistintamente, ma soltanto alla prevedendosi Parte_3 espressamente che tale facoltà era concessa dalla a Controparte_1 condizione che si mantenessero le “garanzie fideiussorie che assistono il presente atto”.
Proprio il complessivo rapporto contrattuale voluto dalle parti, nel prevedere la locazione alla dell'immobile sito in Ariccia, Via Cancelliera Controparte_3
n. 19, spiega come mai tanto il legale rappresentante della conduttrice,
[...]
quanto anche i soci della gli odierni appellanti, CP_7 Parte_3 vengano costituiti da subito garanti della locatrice, anche se il contratto di sublocazione non era stato ancora stipulato: infatti, la stipula dello stesso costituiva già parte del complessivo programma contrattuale.
Non merita censura, dunque, quanto ritenuto dal giudice di primo grado, secondo cui, “Dalle superiori evidenze documentali risulta, quindi, il chiaro tenore letterale della garanzia fideiussoria assunta dagli opponenti, nel con- tratto di locazione de quo, in solido ed in maniera indivisa, in favore, in primo luogo, della Ci. Bi. e, altresì, della solo allorché CP_8 Parte_3
6 la conduttrice si fosse avvalsa della facoltà di sublocare a quest'ultima l'im- mobile locatole”.
2.4. Né è possibile ritenere – come fa parte appellante – che un'interpreta- zione siffatta sarebbe contraria al canone della buona fede, che deve essere utilizzato anche nell'interpretazione del contratto, ai sensi dell'art. 1366 c.c.
In tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da ve- rificare alla luce dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c., volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 4.4.2024, n. 8940; Cass. civ., Sez. II,
28.3.2017, n. 7927).
Nel caso in esame, tuttavia, l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure, e condivisa da questo giudicante, fornisce un significato dell'accordo coe- rente con la relativa ragione pratica o causa concreta del contratto di loca- zione in data 31.7.2009, risultando così l'interpretazione conforme all'inte- resse che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipula di tale contratto, che – si ripete – già prevedeva la sublocazione alla di cui Parte_3
e erano all'epoca soci e il primo anche ammi- Parte_1 Parte_2 nistratore.
2.5. Alla luce di quanto sopra ritenuto è evidente come non sia possibile sostenere – come fa parte appellante – che il giudice di prime cure avrebbe altresì errato nel ritenere inammissibili le istanze istruttorie articolate in primo grado dagli originari opponenti, volte, per l'appunto, a dimostrare l'ef- fettiva volontà delle parti. Di contro, si deve ritenere che, con l'interrogatorio formale del legale rappresentante della e con l'escus- CP_1 Controparte_1 sione dei testimoni indicati da parte opponente sulle circostante capitolate dalla stessa, non sarebbe stato possibile provare che, diversamente da quanto emergente dal dato testuale del contratto di locazione, nonché da un'interpretazione sistematica delle previsioni contrattuali dello stesso, la
7 volontà della società locatrice e delle altre parti contrattuali fosse quella di nominare gli appellanti fideiussori della sola Parte_3
In particolare, le circostanze capitolate sono le seguenti:
“1) i sigg.ri e si sono costituiti fideiussori, su Parte_1 Parte_2 richiesta del legale rappresentante dell , perché l'immobile Controparte_1 avrebbe dovuto essere sub locato, unicamente, all;
Parte_3
“2) nella primavera del 2011 veniva comunicato al legale rapp.te pro tem- pore dell'opposta che la rilasciava l'immobile, dopo aver Parte_3 effettuato consistenti lavori sullo stesso, in carenza di sottoscrizione del con- tratto di sublocazione previsto nell'art. 6 del contratto stesso”;
“3) contestualmente alla comunicazione di rilascio i sigg.r Parte_1 Pt_2 comunicavano la cessazione di ogni rapporto anche di natura accessoria di- pendente dal predetto contratto di locazione essendone cessata la causa, in quanto la garanzia fideiussoria era stata rilasciata dagli stessi solo perché l'immobile avrebbe dovuto essere sub locato all;
Parte_3
“4) La società per la quale si erano resi fideiussori i sigg.ri Parte_3
e ha eseguito nello stabile oggetto di locazione, Via della Pt_2 Parte_1
Cancelleria n. 19, i seguenti lavori: le finestre degli uffici € 2.250,00; 1 porta ingresso + vetro € 750,00; tutti gli scorrevoli dell'officina € 2.900,00; tutte le inferriate dell'officina € 1.900,00; 1 porta scorrevole dell'officina € 650,00; policarbonato per finestre € 480,00; lamiere in alluminio, lamiere zincate 20/10 e lamiere in argento € 2.160,00 tutti importi esclusi iva, per un totale di € 11.090,00 oltre iva”;
“5) I sopra elencati lavori effettuati d società per la quale ave- Parte_3 vano prestato la propria garanzia fideiussoria i siggr.i e Parte_1 Pt_2 hanno prodotto incremento di valore all'immobile di proprietà dell
[...]
mai restituito all;
CP_9 Parte_3
“6) al momento della sottoscrizione del contratto l rilasciava, Parte_3 quale deposito cauzionale, assegno bancario di € 8.000,00 quale deposito cauzionale regolarmente incassata dalla locatrice”.
È di tutta evidenza come l'unica circostanza capitolata relativa alla fideius- sione rilasciata dagli odierni appellanti sia quella di cui al capitolo 1). Questo capitolo non riguarda circostanze che consentano di escludere che l'accordo
8 tra le parti fosse nel senso che la garanzia dovesse essere prestata anche nei confronti della locatrice dell'immobile di proprietà della Controparte_3
Come si è detto, quest'ultima circostanza emerge, in- Controparte_1 vece, dalla complessiva lettura del contratto di locazione: in tanto
[...]
e hanno prestato garanzia fideiussoria anche nei con- Parte_1 Parte_2 fronti della locatrice al momento della stipula del contratto di locazione in quanto questo prevedeva che “l'immobile avrebbe dovuto essere sub locato, unicamente, all . Parte_3
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere il Tribunale di Velletri omesso di valutare la violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c. da parte della e quindi come la Controparte_1 garanzia fideiussoria rilasciata dagli appellanti sia inefficace. In particolare, la società appellata avrebbe “omesso di porre in essere le necessarie azioni per impedire l'aggravarsi del debito gravante sulla debitrice principale”, non avendo provveduto ad agire con l'azione di sfratto sin dall'omesso paga- mento della prima mensilità. L'azione di sfratto è stata notificata soltanto nel mese di agosto 2014, sebbene la società conduttrice (la Controparte_3 versasse in uno stato di morosità sin dal gennaio 2013, e dunque da venti mesi prima rispetto la data di proposizione dell'azione.
Il motivo non è fondato.
3.1. Parte appellante deduce che, in violazione del canone di correttezza e buona fede contrattuale di cui all'art. 1956 c.c., la società appellata avrebbe omesso di dare pronta comunicazione ai fideiussori dello stato di insolvenza, non valendo a tal fine la lettera raccomandata inviata in data 11.12.2013 dalla società appellata in quanto questa è stata inoltrata alla sola debitrice principale (la , peraltro in un momento in cui il debito di Controparte_3 quest'ultima a titolo di canoni di locazione era già pari all'ammontare della garanzia fideiussoria. E che, conseguentemente, gli odierni appellanti si do- vessero ritenere liberati dalla garanzia prestata.
Al riguardo, il giudice di primo grado ha ritenuto che “La natura meramente facoltativa della sublocazione e, per contro, la validità e l'efficacia della fi- deiussione anche a garanzia degli obblighi assunti dalla conduttrice Ci. Bi. comporta, altresì, l'infondatezza dell'eccezione sollevata dagli op- CP_8 ponenti di liberazione dalla garanzia fideiussoria, ex art. 1956 c.c., sul
9 presupposto che la locatrice avrebbe chiesto la risoluzione del contratto di locazione solo nell'aprile 2015, dopo oltre due anni di persistenza della mo- rosità e quando quest'ultima si era aggravata sino all'importo di euro 144.000,00, tenuto conto, peraltro, che la limitazione dell'importo massimo garantito alla somma di euro 48.000,00 rende priva di significatività la con- dotta della locatrice successiva all'aggravamento della morosità oltre tale somma”.
Come ha ritenuto la Suprema Corte, “in caso di fideiussione a garanzia degli obblighi del conduttore in un rapporto di locazione, laddove intervenga una morosità del conduttore tale da giustificare la risoluzione del contratto, l'ob- bligo del locatore garantito di informare il fideiussore della mora e di chie- dere a quest'ultimo l'autorizzazione per continuare a far credito al debitore (e quindi non agire immediatamente per la risoluzione della locazione), ai sensi dell'art. 1956 c.c., richiede comunque, come espressamente previsto da tale disposizione, che il locatore stesso fosse consapevole che le condi- zioni patrimoniali del conduttore erano divenute tali da rendere notevol- mente più difficile il soddisfacimento del credito” (così Cass. civ, Sez. III, 13.2.2009, n. 3525). Si tratta dell'applicazione alla materia della locazione del principio generale per cui Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per ob- bligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (cfr. Cass. civ., Sez. I, 17.11.2016, n. 23422; Cass. civ., Sez. III, 7.2.2006, n. 2524).
Nel caso in esame, è assorbente il rilievo per cui l'originaria parte appellante non abbia allegato sulla scorta di quali circostanze si debba ritenere che la fosse a conoscenza che le condizioni patrimoniali della Controparte_1 conduttrice fossero divenute tali da rendere notevolmente più difficile il sod- disfacimento del credito, ancora prima che fornire la prova delle stesse, pur gravando in capo alla stessa il relativo onere, come si è detto sopra. Ed è di tutta evidenza come non si possa ritenere questa circostanza provata, indi- rettamente (pur essendo ammessa la prova presuntiva dalla giurisprudenza opra richiamata), dalla morosità nel pagamento dei canoni: infatti, una cosa 10 è l'inadempimento alle proprie obbligazioni, che peraltro può anche essere volontario, altra è l'impossibilità di fare fronte alle stesse con il proprio pa- trimonio e rendere più gravoso il soddisfacimento dei propri creditori.
3.2. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 1957 c.c., gli appellanti sosten- gono che il giudice di primo grado non avrebbe verificato che “non è mai stata effettuata alcuna valida rinuncia all'applicabilità dello stesso da parte degli appellanti, pertanto, è indubbio l'applicabilità del disposto dello stesso al caso di specie”, con conseguente liberazione dei fideiussori da ogni onere sugli stessi gravante. In particolare, e dedu- Parte_1 Parte_2 cono che la rinuncia all'applicazione dell'art. 1957 c.c., prevista nel contratto di locazione (e di fideiussione), non sarebbe valida in ragione della natura di clausola vessatoria che deve essere “espressamente e chiaramente indivi- duata e approvata”.
Di contro, non merita censura la sentenza appellata laddove ha ritenuto che gli odierni appellanti abbiano (validamente) rinunciato all'applicazione dell'art. 1957 c.c. in quanto tale clausola non può essere ricondotta nel no- vero di quelle vessatorie.
Come ha chiarito la Suprema Corte, “La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fi- deiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fi- deiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (così Cass. civ., Sez. I, ord. 17.2.2025, n. 3989).
4. Con il terzo motivo di impugnazione si censura la pronuncia di primo grado laddove “afferma l'inammissibilità della chiamata in causa dell
[...]
e della domanda riconvenzionale per i lavori effettuati all'interno Parte_3 dell'immobile di proprietà dell'appellata che si è arricchita illegittimamente degli stessi non attivandosi per il rispetto degli accordi contrattuali”.
Il motivo è inammissibile.
Nella parte in cui e deducono l'erroneità della Parte_1 Parte_2 ritenuta inammissibilità della chiamata in causa della l'ap- Parte_3 pello è inammissibile in quanto il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi 11 dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassa- zione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26.1.2022, n. 2331; Cass. civ., Sez. L, 4.12.2014, n. 25676).
Nella parte in cui gli appellanti censurano la decisione del Tribunale di Roma per avere ritenuto gli stessi non legittimati a domandare la compensazione del credito dedotto dalla con quanto sostenuto dalla Controparte_1 per lavori sulla porzione immobiliare locata, poi, l'appello è Parte_3 inammissibile poiché la stessa parte appellante non deduce per quale ra- gione meriterebbe censura la statuizione da parte del giudice di prime cure del “difetto di legittimazione attiva degli opponenti a far valere, quanto all'importo delle spese sostenute per i lavori eseguiti sull'immobile locato e del deposito cauzionale, una pretesa creditizia propria della Parte_3
.
[...]
Infatti, “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impu- gnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giu- dice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la reda- zione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instan- tiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. civ., Sez. II, ord. 19.3.2019, n. 7675; cfr. Cass. civ., S.U., 16.11.2017, n. 27199).
5. In conclusione, l'appello proposto da e av- Parte_1 Parte_2 verso la sentenza n. 65/2020 emessa dal Tribunale di Velletri, in composi- zione monocratica, in data 14.1.2020 deve essere rigettato. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
12 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 65/2020, emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, il 14.1.2020; condanna e in solido tra loro, a rimbor- Parte_1 Parte_2 sare alla le spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 16.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro DE Thellung de Courtelary
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