Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 29/05/2025, n. 4133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4133 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04133/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01422/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2025, proposto da
GE TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Maria D'Angiolella, Francesco Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del silenzio formatosi sulla diffida notificata a mezzo pec al Comune di Marano di Napoli in data 12.12.2024, per la conclusione del procedimento per l’alienazione del cespite di proprietà pubblica e dunque per l’adozione degli atti conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Parte ricorrente, legittimo assegnatario di un immobile sito in via Duca d’Aosta, 3 (fg. 8, p.lla 27, sub 13) di proprietà del Comune di Marano di Napoli, agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sulla diffida volta alla conclusione del procedimento finalizzato alla alienazione del predetto cespite per il quale ha esercitato il diritto di prelazione, versato l’importo richiesto a titolo di cauzione ed ottemperato alle prescrizioni impartite condizionanti la vendita.
I.1. Ed invero, secondo quanto esposto nella medesima diffida:
a) con delibera n. 39 del 31.10.2012 del Commissario Straordinario del Comune di Marano di Napoli, veniva approvato il regolamento comunale per alienare beni immobili di proprietà del Comune;
b) con delibera n. 28 del 20 marzo 2017 della Commissione Straordinaria, veniva approvato il piano di alienazione degli immobili facenti parte del patrimonio disponibile del Comune di Marano di Napoli;
c) con delibera n. 96 del 22 agosto 2017 della medesima Commissione Straordinaria, si è proceduto alla programmazione di un primo elenco di beni da alienare e con successiva determina n. 37 del 12 ottobre 2017 e determina in rettifica n. 39 del 17 ottobre 2018, è stato approvato l’avviso per l’alienazione dei lotti da 10 a 18;
d) con prot. 30148 del 04.10.2017 veniva notificata al Sig. TA GE qui ricorrente la comunicazione di offerta d’acquisto di immobile, specificando che per esercitare il diritto di prelazione, il Sig. TA GE avrebbe dovuto far pervenire la prova della costituzione della cauzione pari al 10% del prezzo di vendita, e comunque, non superiore ad € 20.000,00;
e) in data 17.10.2017 veniva depositata all’Ente prova del versamento della cauzione versata mediante copia della ricevuta;
f) in data 26.04.2019 veniva approvato dalla Giunta Comunale del Comune di Marano di Napoli il “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari” per il triennio 2019/2021;
g) con nota del 13.04.2021, la Soprintendenza concludeva il procedimento circa l’eventuale valutazione di interesse storico degli immobili e pertanto l’Ufficio Tecnico del Comune di Marano di Napoli riavviava la procedura di alienazione;
h) in data 02.02.2024 il sig. TA produceva, per il tramite del suo difensore, una perizia di parte, accertativa dell’eliminazione degli interventi riscontrati nell’immobile in uso senza necessaria autorizzazione (cucinino nella cantinola, telecamera sulla porta d’ingresso con vista sull'androne) ed asseverante che tutto lo spazio esterno occupato è pertinenza dell’immobile in quanto facente parte della particella 27, come in originaria consistenza descritta nel bando.
I.2. La diffida è rimasta senza riscontro.
II. Il ricorso introdotto con il rito del silenzio è fondato.
II.1. Ed invero, “la funzione dell'azione giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento, per come codificata agli artt. 31 e 117 c.p.a., è di ottenere l'accertamento dell'obbligo della p.a. di provvedere sull'istanza del privato, quindi, in definitiva, l'adozione di una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, con la conseguenza che la determinazione che vale a interrompere l'inerzia è solo quella idonea a concludere (con valenza dispositiva) il procedimento e non anche l'adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale » (Cons. di St., sez. VI, 17 dicembre 2013, n. 6037).
II.1.1. Valutato che l’Amministrazione intimata si palesa, pertanto, allo stato, tuttora silente, avendo omesso di concludere il procedimento con l’adozione dell’atto finale, come richiesto, tale comportamento è in aperto contrasto con il disposto di cui all’art. 2 della legge n. 241/90, come lamentato, nella parte in cui impone alla P.A. il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l’adozione di un provvedimento espresso, in virtù di “ragioni di giustizia e di equità” nonché in connessione “al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica” (Cons. di St., sez. IV, 27.04.2012, n. 2468).
Ed infatti, “l’inadempimento nei confronti del dovere di concludere il procedimento amministrativo, provvedendo in maniera espressa, è disciplinato dalla Legge n. 241/1990, che reca un principio generale in forza del quale se il procedimento consegue alla presentazione di un’istanza da parte del privato, ovvero deve essere iniziato d’ufficio, la p.a. a ciò competente ha l'obbligo di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso nei termini di legge” (Consiglio di Stato, sez. V, n. 1182/2015; T.A.R. Campania – Napoli, sez. V, 261/2014). Inoltre, le pubbliche amministrazioni sono tenute, anche a fronte di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza delle istanze ricevute, a concludere il procedimento con “un provvedimento espresso” sia pure redatto in forma semplificata, potendo la relativa motivazione consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Compete, dunque, all’Amministrazione compulsata, nel caso, il Comune di Marano di Napoli, dare riscontro all'istanza proveniente dal privato, poiché quest'ultimo è portatore di una legittima aspettativa a conoscere la determinazione incidente sulla sua sfera giuridica; ciò al fine di soddisfare l’interesse generale a che i soggetti interessati non siano lasciati dall’amministrazione in una situazione di perdurante incertezza sull'esito del procedimento medesimo.
II.1.2. Conseguentemente, il ricorso avverso il silenzio, assorbite le ulteriori censure dedotte, deve essere accolto, con contestuale fissazione di un termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza entro il quale l’Amministrazione comunale resistente deve pronunciarsi con provvedimento espresso e motivato sull’istanza de qua .
II.1.3. In caso di ulteriore inerzia, in luogo dell'Amministrazione intimata, provvederà un Commissario ad acta , nominandosi, all’uopo, sin d’ora, il Sig. Prefetto presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, con possibilità di delega a proprio dirigente o funzionario, affinché agisca, in sostituzione e spese a carico dell’Amministrazione inadempiente, entro l’ulteriore termine di 60 giorni decorrenti dalla richiesta della parte ricorrente. Il compenso spettante al Commissario è posto a carico del Comune di Marano di Napoli e sarà liquidato dalla Sezione su richiesta dell’interessato, previa esibizione di documentazione relativa all’attività svolta e alle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento del suo ufficio.
II.1.4. E’ disposta la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania - Napoli, anche ai sensi dell'art. 2, comma 8, della l. n. 241/1990 al passaggio in giudicato della presente sentenza.
III. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l’effetto, accertata l’illegittimità del silenzio serbato sull'istanza della parte ricorrente del 12.12.2024:
a) ordina alla Amministrazione intimata, Comune di Marano di Napoli, la definizione con provvedimento espresso e motivato del procedimento attivato su istanza di parte, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza;
b) nomina, per il caso di ulteriore inerzia, quale Commissario ad acta , il Sig. Prefetto presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Napoli, con facoltà di delega, il quale, decorso infruttuosamente il termine come sopra assegnato ed entro ulteriori 60 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione a cura di parte ricorrente, provvederà in via sostitutiva. Pone le spese per la funzione commissariale, a carico del Comune di Marano di Napoli e le liquida fin da ora in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).
Condanna l’Amministrazione comunale resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Dispone che la segreteria trasmetta copia della presente sentenza alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti, sede di Napoli, ai sensi dell’art. 2 comma 8 L. 241/1990 al passaggio in giudicato della stessa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriella Caprini | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO