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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/07/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1106/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott. Bruno Conca Gian Pio CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1106/2023 promosso da:
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Danilo Cerpelloni e Maurizio Roberto Parte_1
Faccenda, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Via Alberto
Nota 7, come da procura alle liti in atti.
- parte appellante in riassunzione - contro
(P.IVA ), in persona NT P.IVA_2 del liquidatore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Mazzi Controparte_3 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Via Avogadro n. 11.
- parte appellata in riassunzione - contro
Controparte_4
- parte appellata in riassunzione contumace -
e contro
(P.IVA ), Controparte_5 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franco
Grillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Alessandria, via Trotti
n. 122, come da procura alle liti in atti.
- parte appellata in riassunzione -
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante Controparte_1
“in ottemperanza al disposto e ai principi di diritto enunciati dall'ordinanza n. 12337/2023 della Corte di Cassazione – Seconda Sezione Civile, pronunciata in data 02.11.2022 e pubblicata in data 09.05.2023: in riforma della sentenza impugnata: in totale riforma della sentenza n. 431/2016 emessa dal Giudice del Tribunale di
Alessandria in data 06.05.2016, pubblicata in data 09.05.2016 e notificata in data
13.06.2016: in via preliminare:
- accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto di
[...]
, quale società incorporante di NT Controparte_6 [...]
già ed a proporre Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
domande di risarcimento del danno e di manleva nei confronti di;
P_
nel merito:
- respingersi tutte le domande svolte nei confronti di in quanto infondate Controparte_1
in fatto ed in diritto;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità di , accertarsi e P_
dichiararsi il concorso di e/o di Controparte_9 [...]
già nella determinazione del danno e, Controparte_7 Controparte_8
per tale ragione, determinare il grado di responsabilità gravante su e quello P_
gravante su già ed Controparte_7 Controparte_8 [...]
; CP_5
in ogni caso:
- condannarsi , quale società incorporante di NT
già ed Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
a restituire ad le somme da quest'ultima loro versate in Controparte_9 P_
esecuzione della sentenza cassata, oltre agli interessi legali dal giorno dei singoli pagamenti al saldo effettivo ed all'importo di € 5.317,08 in solido tra gli stessi per la registrazione della sentenza del Tribunale di Alessandria;
- spese e compenso di lite, oltre accessori di legge e 15% per rimborso spese generali, del giudizio di primo grado, di quello per la fase ex art. 351 c.p.c. e di quello di secondo grado, oltre che del giudizio di legittimità e del presente giudizio integralmente rifusi;
2 in via istruttoria:
Si insiste, ove occorra, per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nella memoria ex art.
183, co. VI, n. 2 cpc dell'08.05.2013 con i testi ivi indicati”.
Per parte appellata : NT
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni avversaria domanda, eccezione, deduzione, in via principale rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di P_
Alessandria n. 431/2016 pubblicata il 9.5.2016 e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza;
dichiarare tenuta e condannare a rimborsare ad P_ NT
le spese del presente grado di giudizio, nonché quelle del procedimento per
[...]
cassazione; in via subordinata: per la denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello proposto da
avverso la citata sentenza, si ripropongono le domande già formulate in P_
primo grado, nei limiti in cui sono state accolte dal Giudice di primo grado e pertanto:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 664/2021 del Tribunale di Alessandria;
- accertare e dichiarare che vanta un credito di NT
natura risarcitoria nei confronti di pari ad euro 130.788,32 iva Controparte_7
esclusa, oltre rivalutazione dalla data di ctu al saldo ed interessi, previa devalutazione, dal marzo 2011 al saldo;
- accertare e dichiarare che tale credito è da portare in compensazione con il debito di
nei confronti di a titolo di NT Controparte_7 corrispettivo per le opere di cui è causa, pari ad € 38.400,00, oltre interessi indicati nel citato decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare tenuto e condannare a rimborsare ad Controparte_7 NT
le spese del giudizio di primo grado;
[...]
in via di ulteriore subordine: per la denegata ipotesi in cui venga accolto anche solo parzialmente l'appello proposto da
avverso la citata sentenza e, per effetto della riforma di tale sentenza, P_
derivassero effetti restitutori in capo ad , NT
3 dichiarare l'improcedibilità delle domande di accertamento di eventuali crediti e di condanna al pagamento di somme di denaro proposte nei confronti di NT
, poiché da far valere avanti il Tribunale di Torino - Sezione Misure di
[...]
Prevenzione ai sensi degli artt. 52 e ss d.lgs. 159/2011; in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare a rimborsare ad P_ [...]
le spese del presente grado di giudizio, nonché quelle del NT procedimento per cassazione.”
Per parte appellata Controparte_10
“Contrariis reiectis, respingere la domanda dell'attrice con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio”.
Con osservanza.
Salvis juribus.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
(già otteneva dal Tribunale Controparte_7 Controparte_8
di Alessandria decreto ingiuntivo n. 664/2011, con il quale veniva ingiunto a
[...] il pagamento dell'importo di complessivi € 38.400,00 oltre interessi e Controparte_6
spese. A sostegno della propria pretesa, allegava due fatture (n. 57 del Controparte_7
37/12/2010, di €14.209,09 e n. 21 del 14/06/2011, di € 25.890,91) emesse per opere di ristrutturazione di un immobile sito in Asti, via del Lavoro n. 41, di proprietà di
[...]
Controparte_6
si opponeva al suddetto decreto ingiuntivo, eccependo di aver Controparte_6 già emesso a favore di controparte un assegno bancario dell'importo di € 20.000,00 e sottolineando gravi difetti delle opere appaltate - rilevate mediante una perizia di parte - tali da legittimare, in via riconvenzionale, una domanda di risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio deducendo che tra le parti era intercorso un Controparte_7
accordo transattivo avente natura novativa, riguardante proprio gli asseriti vizi, con il quale le parti riconoscevano l'importo di € 150.000,00 a favore di in Controparte_7
definizione di ogni questione, da saldare una volta eseguite le opere che, al momento, erano in fase di ultimazione. Le uniche voci escluse dall'accordo riguardavano il buon funzionamento dell'ascensore e l'asserito danno cagionato al pozzetto con la betoniera. chiamava in causa - in Controparte_7 Controparte_5
4 quanto società fornitrice del marmo asseritamente viziato - la quale si costituiva in giudizio ed estendeva il contraddittorio ad produttrice delle lastre di marmo, Controparte_1
ritenuta unica responsabile dei vizi denunciati.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'intervenuta Controparte_1
decadenza e prescrizione nei confronti di del diritto di garanzia ex Controparte_5
art. 1495 c.c., considerando che i vizi erano stati denunciati otto giorni dopo la scoperta e fatti valere oltre l'anno dalla consegna della merce. Evidenziava, nel merito, l'inesistenza dei vizi del materiale fornito, nonché l'inopponibilità, nei propri confronti, della perizia di parte - alla quale non aveva partecipato - e l'inattendibilità delle conclusioni del CTU.
Nelle more del giudizio, otteneva decreto ingiuntivo dal Tribunale di Controparte_5
Alessandria n. 2947/2011 per la somma complessiva di € 16.001,26 oltre interessi e spese nei confronti di , la quale si opponeva e chiedeva la Controparte_7
revoca del decreto, rilevando i gravi vizi della merce fornita così come già denunciati dalla proprietà e, in via riconvenzionale, proponendo domanda di risarcimento dei danni per mancato guadagno, nonché il risarcimento delle somme corrispondenti alle ulteriori poste risarcibili in favore di Controparte_6
Si costituiva nel giudizio in opposizione eccependo di essere mera Controparte_5
intermediaria per la fornitura del materiale e chiamando in causa quale Controparte_1
fornitrice e unica responsabile.
Si costituiva in giudizio muovendo le medesime eccezioni del primo giudizio P_
di opposizione.
I due procedimenti venivano riuniti con ordinanza del 24/10/2012.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 431/2016, pubblicata il 09/05/2016 e notificata il 13/06/2016, il Tribunale di Alessandria revocava i decreti ingiuntivi opposti nn. 664/2011 e 2947/2011; accertava e dichiarava che vantava un credito di natura risarcitoria nei Controparte_6 confronti di , pari ad € 130.788,32 iva esclusa, oltre Controparte_7
rivalutazione dalla data di CTU al saldo ed interessi, previa devalutazione, dal marzo 2011 al saldo;
accertava e dichiarava che si doveva compensare tale credito con il debito di nei confronti di , a titolo di Controparte_6 Controparte_7 corrispettivo per le opere di cui era causa, pari ad € 38.400,00 oltre interessi indicati nel decreto opposto da Condannava, poi, Controparte_6 Controparte_5
a tenere indenne di quanto questa era tenuta a
[...] Controparte_7
5 versare, a titolo risarcitorio, a favore di per capitale, interessi e Controparte_6 rivalutazione nei limiti dell'importo di € 127.387,37 IVA esclusa, oltre rivalutazione dalla data di CTU al saldo ed interessi, previa devalutazione, dal marzo 2011 al saldo.
Accertava e dichiarava che tale credito era da portare in compensazione con il debito maturato da nei confronti di a titolo Controparte_7 Controparte_5 di corrispettivo per la fornitura di cui era causa, pari ad € 16.001,26, oltre interessi indicati nel decreto opposto da . Dichiarava l'obbligo di Controparte_7
a tenere indenne di quanto questa avrebbe dovuto Controparte_1 Controparte_5
versare in favore di per capitale interesse e Controparte_7 rivalutazione (€ 127.387,37 IVA esclusa, oltre rivalutazione dalla data di CTU al saldo ed interessi, previa devalutazione, dal marzo 2011 al saldo). Condannava, altresì,
[...]
a rimborsare alla parte le spese di Controparte_7 Controparte_6 lite, liquidate in € 13.430,00 per compensi professionali della fase di merito, € 7.962,00 per compensi professionali della fase cautelare, € 2.147,00 per compensi professionali della fase di atp, € 1.090,00 per esborsi complessivi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali.
Condannava a tenere indenne di quanto Controparte_5 Controparte_7
questa era tenuta a versare in favore di a titolo di risarcimento. Controparte_6
Condannava a rimborsare ad Controparte_5 [...]
le spese di lite liquidate in € 13.430,00 per compensi Controparte_7
professionali, oltre IVA, CPA, 15% per rimborso spese generali. Condannava P_
a tenere indenne di quanto questa è tenuta a versare in
[...] Controparte_5
favore di a titolo di spese. Condannava, infine, Controparte_7 P_
a rimborsare a le spese di lite liquidate in € 11.810,00 per
[...] Controparte_5
compensi professionali, oltre IVA, CPA e 15% per rimborso spese generali.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Controparte_1 sentenza n. 431/2016 del Tribunale di Alessandria, chiedendone l'integrale riforma.
Lamentava, in particolare, che il Giudice aveva acriticamente aderito alla CTU di parte, la quale era affetta da numerosi errori e imprecisioni riguardanti il valore del materiale lapideo e la stima del danno asseritamente provocato da ad Parte_2 CP_7
Aveva, altresì, affermato l'esclusiva responsabilità di per i difetti delle lastre
[...] P_
di marmo, nonostante queste fossero state scelte e valutate dalla committente. Il
Tribunale, inoltre, erroneamente considerava tempestiva la denuncia dei vizi del materiale
6 ex art 1495, comma 1 c.c., e che l'avvenuta denuncia e la notifica dell'atp valevano come atti interruttivi della prescrizione. Aveva, ancora, ritenuto utilizzabili le conclusioni di CTU, formatesi nella precedente fase di atp a cui parte appellante non aveva partecipato e aveva negato la corresponsabilità ex art 1227 c.c. di , in quanto Controparte_5
l'offerta formulata da per ovviare alle lesioni riscontrate non aveva alcun P_
margine di seria attendibilità.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_6
sentenza impugnata.
Si costituivano in giudizio e eccependo Controparte_7 Controparte_5
l'inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La sentenza di appello
Con sentenza n. 2115/2017, pronunciata e pubblicata in data 20/09/2017 e notificata in data 09/10/2017, la Corte d'Appello di Torino, in parziale accoglimento dell'appello proposto, dichiarava tenuta e condannava l a tenere indenne l Controparte_1 [...]
da quanto questa era tenuta a versare in favore di CP_5 Controparte_7
(già nei limiti dell'importo di € 127.387,37 (I.V.A.
[...] Controparte_8
Esclusa), oltre alla rivalutazione monetaria dalla data della CTU al saldo, e agli interessi legali, previa devalutazione, dal marzo 2011 al saldo;
condannava, inoltre, P_
a tenere indenne da quanto questa era tenuta a versare ad
[...] Controparte_5 [...]
a titolo di spese legali, con compensazione delle stesse nella misura di un Controparte_7
sesto; confermava nel resto la sentenza appellata.
Compensava le spese del grado d'appello tra e l'odierna ricorrente nella Controparte_5
misura di un sesto, condannando quest'ultima a rimborsare alla controparte i residui cinque sesti che liquidava in € 7.929,00, oltre ad € 500,00 per la fase ex art. 351 cpc;
confermava nel resto la sentenza appellata;
condannava, infine, a rimborsare P_
ad e a le spese di lite del grado d'appello. Controparte_7 Controparte_6
Il ricorso in Cassazione
Con ricorso notificato in data 11/12/2017, impugnava la sentenza di Controparte_1 secondo grado n. 2115/2017 della Corte d'Appello di Torino sulla base di sette motivi.
Primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 149 c.p.c. e dell'art.7 della L. 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36,
7 comma 2 quater, convertito nella L. 28 febbraio 2008, n. 31 in relazione all'art. 360 n. 3
c.p.c., per non aver rilevato la nullità della notifica del ricorso per a.t.p. ad Controparte_1
ed aver affermato che l'odierna ricorrente avrebbe preferito non costituirsi nel predetto giudizio conservativo.
Secondo motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 106 cpc, dell'art. 331 cpc in relazione all'art. 360 n. 4 cpc, per aver affermato che il contraddittore di è P_
unicamente e per aver, quindi, ritenuto prive di rilevanza le contestazioni CP_5
dell'odierna ricorrente relative alla stima del danno patito dalla . Controparte_6
Terzo motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 696 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per aver ritenuto che l'importo di €
122.201,57 corrisponde al danno accertato a carico dell' e a Controparte_5
favore dell' sulla base dei valori indicati dall'a.t.p. Controparte_7
Quarto motivo: Violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per aver affermato con motivazione meramente apparente che la c.t.u. era immune da vizi logici e per omessa pronuncia sul motivo di cui alla lettera
f) dell'atto di citazione d'appello.
Quinto motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc in relazione all'art. 360 n. 4
c.p.c., con riferimento all'errore di percezione in cui è incorso il giudice di seconde cure sul contenuto oggettivo della prova (fatture prodotte in causa, atp n. 2526/11 R.G. e relativi allegati) e per aver ritenuto pacifiche circostanze specificatamente contestate da
e che sono state oggetto di discussione tra le parti (quantificazione del danno, P_
valore iniziale della fornitura, valore del materiale in sostituzione) e per aver, quindi, fondato la propria decisione su prove non sussistenti.
Sesto motivo: Violazione dell'art. 115 cpc e dell'art. 1495 c.c. in relazione all'art. 360 n. 4
c.p.c. con riferimento all'errore di percezione in cui è incorso il giudice di seconde cure sul contenuto oggettivo della prova per aver ritenuto, sulla base della perizia dei danni e della raccomandata 19/04/2011 dell'arch. oggetto di discussione tra le parti, che il Per_1
dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza ex art. 1495, co. 1, c.c. fosse da individuare nel sopralluogo del 23/05/2011 e per aver affermato che la denuncia dei vizi del compratore risaliva agli ultimi giorni del mese di maggio 2011.
Settimo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 c.c. e 1495 c.c e dell'art.
1226 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per aver riconosciuto piena efficacia interruttiva della prescrizione alla notificazione del ricorso per a.t.p. e per aver determinato in via
8 equitativa gli importi da sottrarre alla somma posta a carico manlevatorio di P_
[...]
giustificata con la carenza di una specifica indicazione in tal senso da parte dell'appellante
e, dall'altro, dell'impossibilità di verificare il “peso specifico” del valore delle singole consegne sulla stima del risarcimento del danno come accertato dal CTU.
Si costituivano in giudizio, con controricorsi notificati rispettivamente il 12/01/2018 e il
08/02/2018, e chiedendo il rigetto del Controparte_5 NT
ricorso e la conferma della sentenza di secondo grado.
L'ordinanza di Cassazione
Con ordinanza n.12337/2023 pronunciata il 02/11/2022 e pubblicata in data 09/05/2023, la
Corte di cassazione rigettava il primo motivo di ricorso, accoglieva il secondo e il sesto e dichiarava assorbiti i restanti;
cassava, quindi, la sentenza n. 2115/207 della Corte
d'Appello di Torino e rinviava la causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.
La Suprema Corte rilevava, preliminarmente, che il giorno 09/12/2017 (termine ultimo per proporre impugnazione secondo quanto sostenuto da parte ricorrente) cadeva di sabato, per cui il termine doveva essere prorogato di diritto a lunedì 11/12/2017. Motivo per cui l'impugnazione era stata tempestivamente notificata ad in data 11/12/2017. P_
Rilevava, inoltre, la tempestività anche del controricorso proposto da , NT
perché avvenuto entro i quaranta giorni dalla notifica del ricorso per cassazione.
La Corte dichiarava infondato il primo motivo di ricorso. Ai sensi dell'art 145 c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, della L. 31/2008, in caso di notifica a mezzo posta l'agente postale è tenuto a dare notizia dell'avvenuta notifica, tramite lettera raccomandata, in caso di mancata consegna al diretto destinatario. Per diretto destinatario deve intendersi non solo il legale rappresentante, bensì qualsiasi soggetto incaricato di ricevere le notificazioni. Da ciò derivava nel caso di specie che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la notifica si era regolarmente perfezionata, senza necessità di un secondo avviso a mezzo di lettera raccomandata.
Dichiarava fondato il secondo motivo di ricorso, affermando che, tenendo conto dei principi consolidati e più volte sanciti dalla stessa Corte di Cassazione, “in tema di appalto,
l'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati dallo stesso presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della c.d. "vendita a catena", potendosi, conseguentemente,
9 configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale, esperibile soltanto nei confronti del "venditore immediato" e quella extracontrattuale, per essere tenuto indenne di quanto versato al committente ex art.1669 c.c. in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera (Cassazione civile sez. II, 21/05/2020, n.9374; Cassazione civile sez. II, 30/08/2002, n.12704). Nella vendita a catena, ciascuno dei successivi acquirenti agisce in regresso contro il proprio immediato dante causa in forza del proprio e distinto rapporto contrattuale di compravendita e senza che fra l'azione principale e la successiva domanda di regresso si costituisca alcun vincolo di interdipendenza. La pronuncia a
Sezioni Unite Cass., 4 dicembre 2015, n. 24707, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, ha enunciato il principio secondo cui l'impugnazione del garante riguardo al rapporto principale, tanto nel caso in cui la chiamata si sia esaurita nella sola richiesta di estensione soggettiva dell'accertamento sul rapporto principale al garante, quanto nel caso in cui ad essa sia stata cumulata la domanda di garanzia, è idonea ad investire il giudice dell'impugnazione anche a favore del garantito, attesa la struttura necessaria del litisconsorzio sul piano processuale e considerato che è stato lo stesso garantito a realizzare l'estensione soggettiva della legittimazione sul rapporto principale.”
Sulla base di ciò, la Corte riteneva legittima l'impugnazione di relativa alla P_ sentenza di primo grado e la contestazione circa l'individuazione del danno procurato a
. Controparte_6
La Corte accoglieva, infine, il sesto motivo di ricorso, affermando l'errore della Corte
d'appello relativo all'individuazione della data di conoscenza dei vizi al 23/05/2011, poiché in tale data vi era stato un modesto aggravamento dei vizi, pari al 10%. Il Giudice avrebbe dovuto verificare la data in cui i vizi si erano manifestati, così da constatare la tempestività della denuncia, tenendo conto del fatto che una parte delle fessurazioni si era già manifestata prima del 23/05/2011.
Il giudizio di riassunzione
Con atto di citazione del 07/09/2023, riassumeva il giudizio avanti la Corte P_
d'Appello di Torino, in qualità di giudice di rinvio, chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata e in via preliminare, di accertare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto di - quale società NT
incorporante di ed Controparte_6 Controparte_7 [...]
- a proporre domande di risarcimento del danno e di manleva nei confronti Controparte_5
10 di Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte nei Controparte_1
confronti di e, in via subordinata, di accertarsi il concorso di e di P_ CP_7 CP_5
nella determinazione del danno e, in ogni caso, di condannare e a restituire CP_7 CP_5
ad le somme da questa versate in esecuzione della sentenza cassata. Con P_ vittoria di spese di lite di tutte le fasi del giudizio. Insisteva, inoltre, per l'ammissione delle istanze istruttorie richieste in memoria ex art 183 c. 6, n.2, c.p.c. datata 08/05/2021.
In merito alla decadenza e/o prescrizione nei confronti di del diritto di Controparte_5
garanzia ex art. 1495 c.c., chiariva che, così come affermato dalla Corte di cassazione, il
Giudice di secondo grado aveva errato nell'individuare, quale data di conoscenza dei vizi, il 23/05/2011. Parte appellante in riassunzione rilevava, infatti, che dalla perizia dell'architetto emergeva che il momento in cui si era manifestato il vizio, nella Per_1
sua reale portata, era individuabile alla data del 18/04/2011, mentre in data 26/04/2011 veniva constatato che i fenomeni fessurativi avevano iniziato a riguardare anche la pavimentazione. Sottolineava che non aveva mai fornito prova in ordine Controparte_5
alla tempestività della denuncia dei vizi del materiale fornito, nonostante fosse suo onere, con la conseguenza che il Giudice avrebbe dovuto dichiararne la decadenza a norma dell'art. 1495 c.c.
Si costitutiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la vittoria Controparte_5
delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Parte convenuta in riassunzione affermava che la facoltà di GG di muovere censure relative alla stima del danno subito, calcolata dal primo Giudice, non era mai stata di fatto esercitata, con conseguente impossibilità, in questa sede, di richiedere la rideterminazione del danno.
Sull'asserita prescrizione ex art. 1495 c.c., affermava che l'azione era stata CP_5
esercitata tempestivamente perché il dies a quo doveva essere individuato nella data del
23/05/2011, vale a dire in occasione del sopralluogo effettuato dall'ingegnere
Per_1
Si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare il ricorso proposto NT
da di confermare integralmente la sentenza impugnata e di condannare Controparte_1
parte attrice in riassunzione a rimborsare ad le spese del presente grado di CP_2
giudizio e del procedimento tenutosi in Cassazione. In via subordinata, chiedeva l'accoglimento delle domande già proposte e accolte nel procedimento dinanzi al Giudice di primo grado. In via ulteriormente subordinata chiedeva di dichiarare l'improcedibilità delle domande di accertamento di eventuali crediti e di condanna al pagamento di somme
11 di denaro proposte nei confronti di e, in ogni caso, di dichiarare e condannare CP_2
a rimborsare ad le spese del presente grado di giudizio e del P_ CP_2
procedimento per cassazione. rilevava l'infondatezza dell'appello proposto da avverso la sentenza di CP_2 P_
primo grado n. 432/2016 e riproponeva le medesime difese ed eccezioni già svolte nei precedenti procedimenti.
Sulle censure operate da circa la quantificazione del danno risarcibile, parte P_
convenuta in riassunzione affermava che il computo dei costi, operato da CTU, era analitico e che parte appellante non aveva contestato le singole voci del suddetto computo, né aveva dimostrato la loro erroneità.
Affermava che le contestazioni relative alla prescrizione del termine ex art. 1495 c.c. riguardavano rapporti contrattuali di cui non era parte e che quindi, quantunque CP_2
venisse accolto il motivo di gravame, questo non spiegherebbe i propri effetti contro
CP_2
infine, affermava che ad essa si applicava il d.lgs. 159/2011, in particolar modo CP_2 gli artt. 52 ss., i quali dispongono che l'accertamento dei diritti dei terzi, e quindi anche dei creditori, debba essere verificato in un'apposita udienza, perché si formi poi un vero e proprio stato passivo, in perfetta analogia alla disciplina delle procedure concorsuali. Tale procedimento è inderogabile e funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori, con conseguente improponibilità/inammissibilità di ogni azione esecutiva e/o di cognizione proposta dai creditori nelle forme ordinarie, come per altro previsto dall'art. 54 del citato d.lgs.
Alla luce di ciò, qualora dovessero essere accolto il ricorso, chiedeva dichiararsi CP_2
improcedibilità delle domande di condanna al pagamento di somme di denaro proposte nei confronti di , poiché da far valere avanti il Tribunale di Torino - Sezione Misure di CP_2
Prevenzione ai sensi degli artt. 52 ss., d.lgs. 159/2011.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre rilevare come nel giudizio in oggetto la sentenza della Corte
d'Appello n. 2115/2017 sia stata impugnata innanzi alla Corte di Cassazione solamente dalla mediante la proposizione di sette motivi di ricorso, di cui ne sono Controparte_1 stati accolti due, relativi all'individuazione della data di decorrenza del termine di decadenza ex art. 1495 c.c. e alla determinazione e quantificazione dei vizi dei beni
12 oggetto di controversia. Le ulteriori parti intervenute nelle diverse fasi del giudizio non hanno proposto alcun motivo di ricorso in Cassazione, chiedendo quindi la conferma della sentenza d'appello; si ritiene, pertanto, che tutte le statuizioni della sentenza n. 2115/2017 che non sono state oggetto di doglianza siano da considerarsi passate in giudicato.
Ritiene questa Corte di dovere, in primo luogo, esaminare il motivo di impugnazione relativo alla tempestività della denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1495 c.c., atteso che tale questione deve reputarsi logicamente preliminare al motivo di doglianza relativo all'accertamento e alla quantificazione dei danni.
Va ricordato che l'art. 1495 c.c. prevede espressamente che “il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per
l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”.
Alla luce di quanto disposto dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 12337/2023, con la quale è stato accolto il ricorso della questa Corte deve esaminare se, Controparte_1
sulla base della documentazione in atti, sia stato o meno rispettato il termine di otto giorni per la denuncia dei vizi, ai sensi della predetta norma di cui all'art. 1495 c.c.
Va premesso che ha sempre, fin dal giudizio di primo grado, proposto Controparte_1 eccezione di intervenuta decadenza del diritto di tutte le parti in causa – e, in particolare di quale soggetto che aveva chiamato Controparte_5 in causa – di far valere i vizi e, quindi, di domandare il risarcimento del Controparte_1 danno dovuto alle fessurazioni del marmo, acquistato per l'immobile oggetto di controversia.
Dalla documentazione prodotta dalle parti, in particolar modo dalle perizie tecniche depositate, si può constatare come sin dal mese di marzo 2011 erano stati accertati i vizi lamentati, consistenti specificatamente nelle fessurazioni dei marmi acquistati dalla produttrice contrariamente a quanto accertato dalla Corte d'Appello, Controparte_1
quindi, il termine per la denuncia dei vizi non decorreva dalla fine del mese di maggio
2011.
13 Giova richiamare, al fine di individuare correttamente il dies a quo del decorso del termine di otto giorni previsto dall'art. 1495 c.c., alcuni documenti, tra quelli prodotti, che appaiono particolarmente significativi.
In primo luogo, il ricorso per accertamento tecnico preventivo datato 07.10.2011, proposto da dal quale si accerta che i predetti vizi erano già stati Controparte_6
riscontrati a partire dal 07.03.2011, e poi nuovamente confermati con ulteriori sopralluoghi eseguiti il 13.04.2011, il 18.04.2011, il 26.04.2011, il 23.05.2011 e da ultimo il 07.06.2011.
In secondo luogo, la raccomandata inviata dall'architetto a Per_1 Controparte_8
in data 19.04.2011, in qualità di tecnico incaricato dalla
[...] Controparte_6 mediante la quale veniva comunicata la constatazione del fenomeno di “rottura mediante fessurazione dei marmi esterni”.
Da ultimo, la perizia tecnica dei danni del 13.06.2011 eseguita dall'architetto Per_1
la quale faceva riferimento a sopraluoghi eseguiti già a partire dal 07.03.2011.
Stante la documentazione suddetta, questa Corte ritiene che la data, dalla quale si deve far decorrere il termine degli otto giorni normativamente richiesti, non possa essere individuata nel 23.05.2011, in quanto emerge come prima data utile il 07.03.2011, con la conseguenza che, non essendovi alcuna prova di una denuncia dei vizi eseguita negli otto giorni, il termine di decadenza deve ritenersi inesorabilmente decorso.
L'accoglimento del motivo di impugnazione relativo alla corretta individuazione del termine di decorrenza della decadenza è assorbente rispetto alla questione dell'accertamento e della valutazione dei danni dovuti alla fessurazione dei marmi.
All'accoglimento del suddetto motivo consegue che devono essere respinte tutte le domande proposte nei confronti di mentre tutte le altre posizioni delle Controparte_1
ulteriori parti in causa sono passate in giudicato, non essendo state oggetto di impugnazione.
Va infine accolta la richiesta di di condannare P_ NT
, quale società incorporante di
[...] Controparte_6 Controparte_7
già ed a restituire ad
[...] Controparte_8 Controparte_9 P_ tutte le somme da quest'ultima loro versate in esecuzione della sentenza cassata, oltre agli interessi legali dal giorno dei singoli pagamenti al saldo effettivo ed all'importo di €
5.317,08, in solido tra gli stessi, versato per la registrazione della sentenza del Tribunale di
Alessandria.
Spese legali
14 Per quanto attiene alle spese, la cui liquidazione è stata rimessa a questa Corte d'Appello da parte della Corte di Cassazione, si ritiene che, per il principio della soccombenza,
quale società che aveva chiamato in Controparte_5
giudizio debba essere condannata al rimborso delle spese di tutti i gradi Controparte_1
di giudizio, sia di merito, sia di legittimità, in favore di . P_
Lo scaglione di spese del presente giudizio vanno determinate secondo il valore applicabile, ricompreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, sulla base del valore medio e vengono liquidate come in dispositivo.
Tutte le ulteriori statuizioni in punto spese tra le altre parti rimangono ferme, non essendo state oggetto di impugnazione, e tutte le altre spese del presente grado di giudizio e di quello di legittimità devono essere compensate integralmente tra tutte le altre parti costituite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Controparte_1 NT
e in Controparte_7 Controparte_5 riassunzione a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n.12337/2023, pubblicata in data 09.05.2023:
a) Accoglie il ricorso in riassunzione proposto da e Controparte_1 conseguentemente accerta l'avvenuta decadenza del termine per la denuncia dei vizi;
b) Respinge tutte le domande proposte nei confronti di Controparte_1
c) In accoglimento della domanda di , condanna P_ NT
, quale società incorporante di
[...] Controparte_6 [...]
già ed a Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 restituire ad tutte le somme da quest'ultima loro versate in P_
esecuzione della sentenza cassata, oltre agli interessi legali dal giorno dei singoli pagamenti al saldo effettivo ed all'importo di € 5.317,08, in solido tra gli stessi, versato per la registrazione della sentenza del Tribunale di Alessandria;
d) Condanna parte appellata alla Controparte_5
refusione delle spese legali di tutti i gradi di giudizio a favore di Controparte_1 liquidate, per il primo grado, in complessivi € 14.103,00, di cui € 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, € 5.670,00 per fase istruttoria ed €
15 4.253,00 per fase decisionale;
per il grado di appello in complessivi € 9.991,00, di cui € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale;
per il giudizio di legittimità in complessivi € 7.655,00, di cui €
3.402,00 per fase di studio, € 2.478,00 per fase introduttiva ed € 1.775,00 per fase decisionale;
per il presente grado di giudizio in complessivi € 9.991,00, di cui €
2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale;
e) Conferma la decisione sulle spese legali per le altre parti in giudizio, così come liquidate nei precedenti gradi;
f) Compensa tra le restanti parti le spese di lite del presente grado e di quello di legittimità.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 27.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott. Bruno Conca Gian Pio CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1106/2023 promosso da:
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Danilo Cerpelloni e Maurizio Roberto Parte_1
Faccenda, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Via Alberto
Nota 7, come da procura alle liti in atti.
- parte appellante in riassunzione - contro
(P.IVA ), in persona NT P.IVA_2 del liquidatore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Mazzi Controparte_3 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Via Avogadro n. 11.
- parte appellata in riassunzione - contro
Controparte_4
- parte appellata in riassunzione contumace -
e contro
(P.IVA ), Controparte_5 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franco
Grillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Alessandria, via Trotti
n. 122, come da procura alle liti in atti.
- parte appellata in riassunzione -
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante Controparte_1
“in ottemperanza al disposto e ai principi di diritto enunciati dall'ordinanza n. 12337/2023 della Corte di Cassazione – Seconda Sezione Civile, pronunciata in data 02.11.2022 e pubblicata in data 09.05.2023: in riforma della sentenza impugnata: in totale riforma della sentenza n. 431/2016 emessa dal Giudice del Tribunale di
Alessandria in data 06.05.2016, pubblicata in data 09.05.2016 e notificata in data
13.06.2016: in via preliminare:
- accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto di
[...]
, quale società incorporante di NT Controparte_6 [...]
già ed a proporre Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
domande di risarcimento del danno e di manleva nei confronti di;
P_
nel merito:
- respingersi tutte le domande svolte nei confronti di in quanto infondate Controparte_1
in fatto ed in diritto;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità di , accertarsi e P_
dichiararsi il concorso di e/o di Controparte_9 [...]
già nella determinazione del danno e, Controparte_7 Controparte_8
per tale ragione, determinare il grado di responsabilità gravante su e quello P_
gravante su già ed Controparte_7 Controparte_8 [...]
; CP_5
in ogni caso:
- condannarsi , quale società incorporante di NT
già ed Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
a restituire ad le somme da quest'ultima loro versate in Controparte_9 P_
esecuzione della sentenza cassata, oltre agli interessi legali dal giorno dei singoli pagamenti al saldo effettivo ed all'importo di € 5.317,08 in solido tra gli stessi per la registrazione della sentenza del Tribunale di Alessandria;
- spese e compenso di lite, oltre accessori di legge e 15% per rimborso spese generali, del giudizio di primo grado, di quello per la fase ex art. 351 c.p.c. e di quello di secondo grado, oltre che del giudizio di legittimità e del presente giudizio integralmente rifusi;
2 in via istruttoria:
Si insiste, ove occorra, per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nella memoria ex art.
183, co. VI, n. 2 cpc dell'08.05.2013 con i testi ivi indicati”.
Per parte appellata : NT
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni avversaria domanda, eccezione, deduzione, in via principale rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di P_
Alessandria n. 431/2016 pubblicata il 9.5.2016 e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza;
dichiarare tenuta e condannare a rimborsare ad P_ NT
le spese del presente grado di giudizio, nonché quelle del procedimento per
[...]
cassazione; in via subordinata: per la denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello proposto da
avverso la citata sentenza, si ripropongono le domande già formulate in P_
primo grado, nei limiti in cui sono state accolte dal Giudice di primo grado e pertanto:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 664/2021 del Tribunale di Alessandria;
- accertare e dichiarare che vanta un credito di NT
natura risarcitoria nei confronti di pari ad euro 130.788,32 iva Controparte_7
esclusa, oltre rivalutazione dalla data di ctu al saldo ed interessi, previa devalutazione, dal marzo 2011 al saldo;
- accertare e dichiarare che tale credito è da portare in compensazione con il debito di
nei confronti di a titolo di NT Controparte_7 corrispettivo per le opere di cui è causa, pari ad € 38.400,00, oltre interessi indicati nel citato decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare tenuto e condannare a rimborsare ad Controparte_7 NT
le spese del giudizio di primo grado;
[...]
in via di ulteriore subordine: per la denegata ipotesi in cui venga accolto anche solo parzialmente l'appello proposto da
avverso la citata sentenza e, per effetto della riforma di tale sentenza, P_
derivassero effetti restitutori in capo ad , NT
3 dichiarare l'improcedibilità delle domande di accertamento di eventuali crediti e di condanna al pagamento di somme di denaro proposte nei confronti di NT
, poiché da far valere avanti il Tribunale di Torino - Sezione Misure di
[...]
Prevenzione ai sensi degli artt. 52 e ss d.lgs. 159/2011; in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare a rimborsare ad P_ [...]
le spese del presente grado di giudizio, nonché quelle del NT procedimento per cassazione.”
Per parte appellata Controparte_10
“Contrariis reiectis, respingere la domanda dell'attrice con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio”.
Con osservanza.
Salvis juribus.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
(già otteneva dal Tribunale Controparte_7 Controparte_8
di Alessandria decreto ingiuntivo n. 664/2011, con il quale veniva ingiunto a
[...] il pagamento dell'importo di complessivi € 38.400,00 oltre interessi e Controparte_6
spese. A sostegno della propria pretesa, allegava due fatture (n. 57 del Controparte_7
37/12/2010, di €14.209,09 e n. 21 del 14/06/2011, di € 25.890,91) emesse per opere di ristrutturazione di un immobile sito in Asti, via del Lavoro n. 41, di proprietà di
[...]
Controparte_6
si opponeva al suddetto decreto ingiuntivo, eccependo di aver Controparte_6 già emesso a favore di controparte un assegno bancario dell'importo di € 20.000,00 e sottolineando gravi difetti delle opere appaltate - rilevate mediante una perizia di parte - tali da legittimare, in via riconvenzionale, una domanda di risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio deducendo che tra le parti era intercorso un Controparte_7
accordo transattivo avente natura novativa, riguardante proprio gli asseriti vizi, con il quale le parti riconoscevano l'importo di € 150.000,00 a favore di in Controparte_7
definizione di ogni questione, da saldare una volta eseguite le opere che, al momento, erano in fase di ultimazione. Le uniche voci escluse dall'accordo riguardavano il buon funzionamento dell'ascensore e l'asserito danno cagionato al pozzetto con la betoniera. chiamava in causa - in Controparte_7 Controparte_5
4 quanto società fornitrice del marmo asseritamente viziato - la quale si costituiva in giudizio ed estendeva il contraddittorio ad produttrice delle lastre di marmo, Controparte_1
ritenuta unica responsabile dei vizi denunciati.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'intervenuta Controparte_1
decadenza e prescrizione nei confronti di del diritto di garanzia ex Controparte_5
art. 1495 c.c., considerando che i vizi erano stati denunciati otto giorni dopo la scoperta e fatti valere oltre l'anno dalla consegna della merce. Evidenziava, nel merito, l'inesistenza dei vizi del materiale fornito, nonché l'inopponibilità, nei propri confronti, della perizia di parte - alla quale non aveva partecipato - e l'inattendibilità delle conclusioni del CTU.
Nelle more del giudizio, otteneva decreto ingiuntivo dal Tribunale di Controparte_5
Alessandria n. 2947/2011 per la somma complessiva di € 16.001,26 oltre interessi e spese nei confronti di , la quale si opponeva e chiedeva la Controparte_7
revoca del decreto, rilevando i gravi vizi della merce fornita così come già denunciati dalla proprietà e, in via riconvenzionale, proponendo domanda di risarcimento dei danni per mancato guadagno, nonché il risarcimento delle somme corrispondenti alle ulteriori poste risarcibili in favore di Controparte_6
Si costituiva nel giudizio in opposizione eccependo di essere mera Controparte_5
intermediaria per la fornitura del materiale e chiamando in causa quale Controparte_1
fornitrice e unica responsabile.
Si costituiva in giudizio muovendo le medesime eccezioni del primo giudizio P_
di opposizione.
I due procedimenti venivano riuniti con ordinanza del 24/10/2012.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 431/2016, pubblicata il 09/05/2016 e notificata il 13/06/2016, il Tribunale di Alessandria revocava i decreti ingiuntivi opposti nn. 664/2011 e 2947/2011; accertava e dichiarava che vantava un credito di natura risarcitoria nei Controparte_6 confronti di , pari ad € 130.788,32 iva esclusa, oltre Controparte_7
rivalutazione dalla data di CTU al saldo ed interessi, previa devalutazione, dal marzo 2011 al saldo;
accertava e dichiarava che si doveva compensare tale credito con il debito di nei confronti di , a titolo di Controparte_6 Controparte_7 corrispettivo per le opere di cui era causa, pari ad € 38.400,00 oltre interessi indicati nel decreto opposto da Condannava, poi, Controparte_6 Controparte_5
a tenere indenne di quanto questa era tenuta a
[...] Controparte_7
5 versare, a titolo risarcitorio, a favore di per capitale, interessi e Controparte_6 rivalutazione nei limiti dell'importo di € 127.387,37 IVA esclusa, oltre rivalutazione dalla data di CTU al saldo ed interessi, previa devalutazione, dal marzo 2011 al saldo.
Accertava e dichiarava che tale credito era da portare in compensazione con il debito maturato da nei confronti di a titolo Controparte_7 Controparte_5 di corrispettivo per la fornitura di cui era causa, pari ad € 16.001,26, oltre interessi indicati nel decreto opposto da . Dichiarava l'obbligo di Controparte_7
a tenere indenne di quanto questa avrebbe dovuto Controparte_1 Controparte_5
versare in favore di per capitale interesse e Controparte_7 rivalutazione (€ 127.387,37 IVA esclusa, oltre rivalutazione dalla data di CTU al saldo ed interessi, previa devalutazione, dal marzo 2011 al saldo). Condannava, altresì,
[...]
a rimborsare alla parte le spese di Controparte_7 Controparte_6 lite, liquidate in € 13.430,00 per compensi professionali della fase di merito, € 7.962,00 per compensi professionali della fase cautelare, € 2.147,00 per compensi professionali della fase di atp, € 1.090,00 per esborsi complessivi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali.
Condannava a tenere indenne di quanto Controparte_5 Controparte_7
questa era tenuta a versare in favore di a titolo di risarcimento. Controparte_6
Condannava a rimborsare ad Controparte_5 [...]
le spese di lite liquidate in € 13.430,00 per compensi Controparte_7
professionali, oltre IVA, CPA, 15% per rimborso spese generali. Condannava P_
a tenere indenne di quanto questa è tenuta a versare in
[...] Controparte_5
favore di a titolo di spese. Condannava, infine, Controparte_7 P_
a rimborsare a le spese di lite liquidate in € 11.810,00 per
[...] Controparte_5
compensi professionali, oltre IVA, CPA e 15% per rimborso spese generali.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Controparte_1 sentenza n. 431/2016 del Tribunale di Alessandria, chiedendone l'integrale riforma.
Lamentava, in particolare, che il Giudice aveva acriticamente aderito alla CTU di parte, la quale era affetta da numerosi errori e imprecisioni riguardanti il valore del materiale lapideo e la stima del danno asseritamente provocato da ad Parte_2 CP_7
Aveva, altresì, affermato l'esclusiva responsabilità di per i difetti delle lastre
[...] P_
di marmo, nonostante queste fossero state scelte e valutate dalla committente. Il
Tribunale, inoltre, erroneamente considerava tempestiva la denuncia dei vizi del materiale
6 ex art 1495, comma 1 c.c., e che l'avvenuta denuncia e la notifica dell'atp valevano come atti interruttivi della prescrizione. Aveva, ancora, ritenuto utilizzabili le conclusioni di CTU, formatesi nella precedente fase di atp a cui parte appellante non aveva partecipato e aveva negato la corresponsabilità ex art 1227 c.c. di , in quanto Controparte_5
l'offerta formulata da per ovviare alle lesioni riscontrate non aveva alcun P_
margine di seria attendibilità.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_6
sentenza impugnata.
Si costituivano in giudizio e eccependo Controparte_7 Controparte_5
l'inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La sentenza di appello
Con sentenza n. 2115/2017, pronunciata e pubblicata in data 20/09/2017 e notificata in data 09/10/2017, la Corte d'Appello di Torino, in parziale accoglimento dell'appello proposto, dichiarava tenuta e condannava l a tenere indenne l Controparte_1 [...]
da quanto questa era tenuta a versare in favore di CP_5 Controparte_7
(già nei limiti dell'importo di € 127.387,37 (I.V.A.
[...] Controparte_8
Esclusa), oltre alla rivalutazione monetaria dalla data della CTU al saldo, e agli interessi legali, previa devalutazione, dal marzo 2011 al saldo;
condannava, inoltre, P_
a tenere indenne da quanto questa era tenuta a versare ad
[...] Controparte_5 [...]
a titolo di spese legali, con compensazione delle stesse nella misura di un Controparte_7
sesto; confermava nel resto la sentenza appellata.
Compensava le spese del grado d'appello tra e l'odierna ricorrente nella Controparte_5
misura di un sesto, condannando quest'ultima a rimborsare alla controparte i residui cinque sesti che liquidava in € 7.929,00, oltre ad € 500,00 per la fase ex art. 351 cpc;
confermava nel resto la sentenza appellata;
condannava, infine, a rimborsare P_
ad e a le spese di lite del grado d'appello. Controparte_7 Controparte_6
Il ricorso in Cassazione
Con ricorso notificato in data 11/12/2017, impugnava la sentenza di Controparte_1 secondo grado n. 2115/2017 della Corte d'Appello di Torino sulla base di sette motivi.
Primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 149 c.p.c. e dell'art.7 della L. 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36,
7 comma 2 quater, convertito nella L. 28 febbraio 2008, n. 31 in relazione all'art. 360 n. 3
c.p.c., per non aver rilevato la nullità della notifica del ricorso per a.t.p. ad Controparte_1
ed aver affermato che l'odierna ricorrente avrebbe preferito non costituirsi nel predetto giudizio conservativo.
Secondo motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 106 cpc, dell'art. 331 cpc in relazione all'art. 360 n. 4 cpc, per aver affermato che il contraddittore di è P_
unicamente e per aver, quindi, ritenuto prive di rilevanza le contestazioni CP_5
dell'odierna ricorrente relative alla stima del danno patito dalla . Controparte_6
Terzo motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 696 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per aver ritenuto che l'importo di €
122.201,57 corrisponde al danno accertato a carico dell' e a Controparte_5
favore dell' sulla base dei valori indicati dall'a.t.p. Controparte_7
Quarto motivo: Violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per aver affermato con motivazione meramente apparente che la c.t.u. era immune da vizi logici e per omessa pronuncia sul motivo di cui alla lettera
f) dell'atto di citazione d'appello.
Quinto motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc in relazione all'art. 360 n. 4
c.p.c., con riferimento all'errore di percezione in cui è incorso il giudice di seconde cure sul contenuto oggettivo della prova (fatture prodotte in causa, atp n. 2526/11 R.G. e relativi allegati) e per aver ritenuto pacifiche circostanze specificatamente contestate da
e che sono state oggetto di discussione tra le parti (quantificazione del danno, P_
valore iniziale della fornitura, valore del materiale in sostituzione) e per aver, quindi, fondato la propria decisione su prove non sussistenti.
Sesto motivo: Violazione dell'art. 115 cpc e dell'art. 1495 c.c. in relazione all'art. 360 n. 4
c.p.c. con riferimento all'errore di percezione in cui è incorso il giudice di seconde cure sul contenuto oggettivo della prova per aver ritenuto, sulla base della perizia dei danni e della raccomandata 19/04/2011 dell'arch. oggetto di discussione tra le parti, che il Per_1
dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza ex art. 1495, co. 1, c.c. fosse da individuare nel sopralluogo del 23/05/2011 e per aver affermato che la denuncia dei vizi del compratore risaliva agli ultimi giorni del mese di maggio 2011.
Settimo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 c.c. e 1495 c.c e dell'art.
1226 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per aver riconosciuto piena efficacia interruttiva della prescrizione alla notificazione del ricorso per a.t.p. e per aver determinato in via
8 equitativa gli importi da sottrarre alla somma posta a carico manlevatorio di P_
[...]
giustificata con la carenza di una specifica indicazione in tal senso da parte dell'appellante
e, dall'altro, dell'impossibilità di verificare il “peso specifico” del valore delle singole consegne sulla stima del risarcimento del danno come accertato dal CTU.
Si costituivano in giudizio, con controricorsi notificati rispettivamente il 12/01/2018 e il
08/02/2018, e chiedendo il rigetto del Controparte_5 NT
ricorso e la conferma della sentenza di secondo grado.
L'ordinanza di Cassazione
Con ordinanza n.12337/2023 pronunciata il 02/11/2022 e pubblicata in data 09/05/2023, la
Corte di cassazione rigettava il primo motivo di ricorso, accoglieva il secondo e il sesto e dichiarava assorbiti i restanti;
cassava, quindi, la sentenza n. 2115/207 della Corte
d'Appello di Torino e rinviava la causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.
La Suprema Corte rilevava, preliminarmente, che il giorno 09/12/2017 (termine ultimo per proporre impugnazione secondo quanto sostenuto da parte ricorrente) cadeva di sabato, per cui il termine doveva essere prorogato di diritto a lunedì 11/12/2017. Motivo per cui l'impugnazione era stata tempestivamente notificata ad in data 11/12/2017. P_
Rilevava, inoltre, la tempestività anche del controricorso proposto da , NT
perché avvenuto entro i quaranta giorni dalla notifica del ricorso per cassazione.
La Corte dichiarava infondato il primo motivo di ricorso. Ai sensi dell'art 145 c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, della L. 31/2008, in caso di notifica a mezzo posta l'agente postale è tenuto a dare notizia dell'avvenuta notifica, tramite lettera raccomandata, in caso di mancata consegna al diretto destinatario. Per diretto destinatario deve intendersi non solo il legale rappresentante, bensì qualsiasi soggetto incaricato di ricevere le notificazioni. Da ciò derivava nel caso di specie che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la notifica si era regolarmente perfezionata, senza necessità di un secondo avviso a mezzo di lettera raccomandata.
Dichiarava fondato il secondo motivo di ricorso, affermando che, tenendo conto dei principi consolidati e più volte sanciti dalla stessa Corte di Cassazione, “in tema di appalto,
l'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati dallo stesso presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della c.d. "vendita a catena", potendosi, conseguentemente,
9 configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale, esperibile soltanto nei confronti del "venditore immediato" e quella extracontrattuale, per essere tenuto indenne di quanto versato al committente ex art.1669 c.c. in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera (Cassazione civile sez. II, 21/05/2020, n.9374; Cassazione civile sez. II, 30/08/2002, n.12704). Nella vendita a catena, ciascuno dei successivi acquirenti agisce in regresso contro il proprio immediato dante causa in forza del proprio e distinto rapporto contrattuale di compravendita e senza che fra l'azione principale e la successiva domanda di regresso si costituisca alcun vincolo di interdipendenza. La pronuncia a
Sezioni Unite Cass., 4 dicembre 2015, n. 24707, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, ha enunciato il principio secondo cui l'impugnazione del garante riguardo al rapporto principale, tanto nel caso in cui la chiamata si sia esaurita nella sola richiesta di estensione soggettiva dell'accertamento sul rapporto principale al garante, quanto nel caso in cui ad essa sia stata cumulata la domanda di garanzia, è idonea ad investire il giudice dell'impugnazione anche a favore del garantito, attesa la struttura necessaria del litisconsorzio sul piano processuale e considerato che è stato lo stesso garantito a realizzare l'estensione soggettiva della legittimazione sul rapporto principale.”
Sulla base di ciò, la Corte riteneva legittima l'impugnazione di relativa alla P_ sentenza di primo grado e la contestazione circa l'individuazione del danno procurato a
. Controparte_6
La Corte accoglieva, infine, il sesto motivo di ricorso, affermando l'errore della Corte
d'appello relativo all'individuazione della data di conoscenza dei vizi al 23/05/2011, poiché in tale data vi era stato un modesto aggravamento dei vizi, pari al 10%. Il Giudice avrebbe dovuto verificare la data in cui i vizi si erano manifestati, così da constatare la tempestività della denuncia, tenendo conto del fatto che una parte delle fessurazioni si era già manifestata prima del 23/05/2011.
Il giudizio di riassunzione
Con atto di citazione del 07/09/2023, riassumeva il giudizio avanti la Corte P_
d'Appello di Torino, in qualità di giudice di rinvio, chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata e in via preliminare, di accertare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto di - quale società NT
incorporante di ed Controparte_6 Controparte_7 [...]
- a proporre domande di risarcimento del danno e di manleva nei confronti Controparte_5
10 di Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte nei Controparte_1
confronti di e, in via subordinata, di accertarsi il concorso di e di P_ CP_7 CP_5
nella determinazione del danno e, in ogni caso, di condannare e a restituire CP_7 CP_5
ad le somme da questa versate in esecuzione della sentenza cassata. Con P_ vittoria di spese di lite di tutte le fasi del giudizio. Insisteva, inoltre, per l'ammissione delle istanze istruttorie richieste in memoria ex art 183 c. 6, n.2, c.p.c. datata 08/05/2021.
In merito alla decadenza e/o prescrizione nei confronti di del diritto di Controparte_5
garanzia ex art. 1495 c.c., chiariva che, così come affermato dalla Corte di cassazione, il
Giudice di secondo grado aveva errato nell'individuare, quale data di conoscenza dei vizi, il 23/05/2011. Parte appellante in riassunzione rilevava, infatti, che dalla perizia dell'architetto emergeva che il momento in cui si era manifestato il vizio, nella Per_1
sua reale portata, era individuabile alla data del 18/04/2011, mentre in data 26/04/2011 veniva constatato che i fenomeni fessurativi avevano iniziato a riguardare anche la pavimentazione. Sottolineava che non aveva mai fornito prova in ordine Controparte_5
alla tempestività della denuncia dei vizi del materiale fornito, nonostante fosse suo onere, con la conseguenza che il Giudice avrebbe dovuto dichiararne la decadenza a norma dell'art. 1495 c.c.
Si costitutiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la vittoria Controparte_5
delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Parte convenuta in riassunzione affermava che la facoltà di GG di muovere censure relative alla stima del danno subito, calcolata dal primo Giudice, non era mai stata di fatto esercitata, con conseguente impossibilità, in questa sede, di richiedere la rideterminazione del danno.
Sull'asserita prescrizione ex art. 1495 c.c., affermava che l'azione era stata CP_5
esercitata tempestivamente perché il dies a quo doveva essere individuato nella data del
23/05/2011, vale a dire in occasione del sopralluogo effettuato dall'ingegnere
Per_1
Si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare il ricorso proposto NT
da di confermare integralmente la sentenza impugnata e di condannare Controparte_1
parte attrice in riassunzione a rimborsare ad le spese del presente grado di CP_2
giudizio e del procedimento tenutosi in Cassazione. In via subordinata, chiedeva l'accoglimento delle domande già proposte e accolte nel procedimento dinanzi al Giudice di primo grado. In via ulteriormente subordinata chiedeva di dichiarare l'improcedibilità delle domande di accertamento di eventuali crediti e di condanna al pagamento di somme
11 di denaro proposte nei confronti di e, in ogni caso, di dichiarare e condannare CP_2
a rimborsare ad le spese del presente grado di giudizio e del P_ CP_2
procedimento per cassazione. rilevava l'infondatezza dell'appello proposto da avverso la sentenza di CP_2 P_
primo grado n. 432/2016 e riproponeva le medesime difese ed eccezioni già svolte nei precedenti procedimenti.
Sulle censure operate da circa la quantificazione del danno risarcibile, parte P_
convenuta in riassunzione affermava che il computo dei costi, operato da CTU, era analitico e che parte appellante non aveva contestato le singole voci del suddetto computo, né aveva dimostrato la loro erroneità.
Affermava che le contestazioni relative alla prescrizione del termine ex art. 1495 c.c. riguardavano rapporti contrattuali di cui non era parte e che quindi, quantunque CP_2
venisse accolto il motivo di gravame, questo non spiegherebbe i propri effetti contro
CP_2
infine, affermava che ad essa si applicava il d.lgs. 159/2011, in particolar modo CP_2 gli artt. 52 ss., i quali dispongono che l'accertamento dei diritti dei terzi, e quindi anche dei creditori, debba essere verificato in un'apposita udienza, perché si formi poi un vero e proprio stato passivo, in perfetta analogia alla disciplina delle procedure concorsuali. Tale procedimento è inderogabile e funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori, con conseguente improponibilità/inammissibilità di ogni azione esecutiva e/o di cognizione proposta dai creditori nelle forme ordinarie, come per altro previsto dall'art. 54 del citato d.lgs.
Alla luce di ciò, qualora dovessero essere accolto il ricorso, chiedeva dichiararsi CP_2
improcedibilità delle domande di condanna al pagamento di somme di denaro proposte nei confronti di , poiché da far valere avanti il Tribunale di Torino - Sezione Misure di CP_2
Prevenzione ai sensi degli artt. 52 ss., d.lgs. 159/2011.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre rilevare come nel giudizio in oggetto la sentenza della Corte
d'Appello n. 2115/2017 sia stata impugnata innanzi alla Corte di Cassazione solamente dalla mediante la proposizione di sette motivi di ricorso, di cui ne sono Controparte_1 stati accolti due, relativi all'individuazione della data di decorrenza del termine di decadenza ex art. 1495 c.c. e alla determinazione e quantificazione dei vizi dei beni
12 oggetto di controversia. Le ulteriori parti intervenute nelle diverse fasi del giudizio non hanno proposto alcun motivo di ricorso in Cassazione, chiedendo quindi la conferma della sentenza d'appello; si ritiene, pertanto, che tutte le statuizioni della sentenza n. 2115/2017 che non sono state oggetto di doglianza siano da considerarsi passate in giudicato.
Ritiene questa Corte di dovere, in primo luogo, esaminare il motivo di impugnazione relativo alla tempestività della denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1495 c.c., atteso che tale questione deve reputarsi logicamente preliminare al motivo di doglianza relativo all'accertamento e alla quantificazione dei danni.
Va ricordato che l'art. 1495 c.c. prevede espressamente che “il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per
l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”.
Alla luce di quanto disposto dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 12337/2023, con la quale è stato accolto il ricorso della questa Corte deve esaminare se, Controparte_1
sulla base della documentazione in atti, sia stato o meno rispettato il termine di otto giorni per la denuncia dei vizi, ai sensi della predetta norma di cui all'art. 1495 c.c.
Va premesso che ha sempre, fin dal giudizio di primo grado, proposto Controparte_1 eccezione di intervenuta decadenza del diritto di tutte le parti in causa – e, in particolare di quale soggetto che aveva chiamato Controparte_5 in causa – di far valere i vizi e, quindi, di domandare il risarcimento del Controparte_1 danno dovuto alle fessurazioni del marmo, acquistato per l'immobile oggetto di controversia.
Dalla documentazione prodotta dalle parti, in particolar modo dalle perizie tecniche depositate, si può constatare come sin dal mese di marzo 2011 erano stati accertati i vizi lamentati, consistenti specificatamente nelle fessurazioni dei marmi acquistati dalla produttrice contrariamente a quanto accertato dalla Corte d'Appello, Controparte_1
quindi, il termine per la denuncia dei vizi non decorreva dalla fine del mese di maggio
2011.
13 Giova richiamare, al fine di individuare correttamente il dies a quo del decorso del termine di otto giorni previsto dall'art. 1495 c.c., alcuni documenti, tra quelli prodotti, che appaiono particolarmente significativi.
In primo luogo, il ricorso per accertamento tecnico preventivo datato 07.10.2011, proposto da dal quale si accerta che i predetti vizi erano già stati Controparte_6
riscontrati a partire dal 07.03.2011, e poi nuovamente confermati con ulteriori sopralluoghi eseguiti il 13.04.2011, il 18.04.2011, il 26.04.2011, il 23.05.2011 e da ultimo il 07.06.2011.
In secondo luogo, la raccomandata inviata dall'architetto a Per_1 Controparte_8
in data 19.04.2011, in qualità di tecnico incaricato dalla
[...] Controparte_6 mediante la quale veniva comunicata la constatazione del fenomeno di “rottura mediante fessurazione dei marmi esterni”.
Da ultimo, la perizia tecnica dei danni del 13.06.2011 eseguita dall'architetto Per_1
la quale faceva riferimento a sopraluoghi eseguiti già a partire dal 07.03.2011.
Stante la documentazione suddetta, questa Corte ritiene che la data, dalla quale si deve far decorrere il termine degli otto giorni normativamente richiesti, non possa essere individuata nel 23.05.2011, in quanto emerge come prima data utile il 07.03.2011, con la conseguenza che, non essendovi alcuna prova di una denuncia dei vizi eseguita negli otto giorni, il termine di decadenza deve ritenersi inesorabilmente decorso.
L'accoglimento del motivo di impugnazione relativo alla corretta individuazione del termine di decorrenza della decadenza è assorbente rispetto alla questione dell'accertamento e della valutazione dei danni dovuti alla fessurazione dei marmi.
All'accoglimento del suddetto motivo consegue che devono essere respinte tutte le domande proposte nei confronti di mentre tutte le altre posizioni delle Controparte_1
ulteriori parti in causa sono passate in giudicato, non essendo state oggetto di impugnazione.
Va infine accolta la richiesta di di condannare P_ NT
, quale società incorporante di
[...] Controparte_6 Controparte_7
già ed a restituire ad
[...] Controparte_8 Controparte_9 P_ tutte le somme da quest'ultima loro versate in esecuzione della sentenza cassata, oltre agli interessi legali dal giorno dei singoli pagamenti al saldo effettivo ed all'importo di €
5.317,08, in solido tra gli stessi, versato per la registrazione della sentenza del Tribunale di
Alessandria.
Spese legali
14 Per quanto attiene alle spese, la cui liquidazione è stata rimessa a questa Corte d'Appello da parte della Corte di Cassazione, si ritiene che, per il principio della soccombenza,
quale società che aveva chiamato in Controparte_5
giudizio debba essere condannata al rimborso delle spese di tutti i gradi Controparte_1
di giudizio, sia di merito, sia di legittimità, in favore di . P_
Lo scaglione di spese del presente giudizio vanno determinate secondo il valore applicabile, ricompreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, sulla base del valore medio e vengono liquidate come in dispositivo.
Tutte le ulteriori statuizioni in punto spese tra le altre parti rimangono ferme, non essendo state oggetto di impugnazione, e tutte le altre spese del presente grado di giudizio e di quello di legittimità devono essere compensate integralmente tra tutte le altre parti costituite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Controparte_1 NT
e in Controparte_7 Controparte_5 riassunzione a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n.12337/2023, pubblicata in data 09.05.2023:
a) Accoglie il ricorso in riassunzione proposto da e Controparte_1 conseguentemente accerta l'avvenuta decadenza del termine per la denuncia dei vizi;
b) Respinge tutte le domande proposte nei confronti di Controparte_1
c) In accoglimento della domanda di , condanna P_ NT
, quale società incorporante di
[...] Controparte_6 [...]
già ed a Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 restituire ad tutte le somme da quest'ultima loro versate in P_
esecuzione della sentenza cassata, oltre agli interessi legali dal giorno dei singoli pagamenti al saldo effettivo ed all'importo di € 5.317,08, in solido tra gli stessi, versato per la registrazione della sentenza del Tribunale di Alessandria;
d) Condanna parte appellata alla Controparte_5
refusione delle spese legali di tutti i gradi di giudizio a favore di Controparte_1 liquidate, per il primo grado, in complessivi € 14.103,00, di cui € 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, € 5.670,00 per fase istruttoria ed €
15 4.253,00 per fase decisionale;
per il grado di appello in complessivi € 9.991,00, di cui € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale;
per il giudizio di legittimità in complessivi € 7.655,00, di cui €
3.402,00 per fase di studio, € 2.478,00 per fase introduttiva ed € 1.775,00 per fase decisionale;
per il presente grado di giudizio in complessivi € 9.991,00, di cui €
2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale;
e) Conferma la decisione sulle spese legali per le altre parti in giudizio, così come liquidate nei precedenti gradi;
f) Compensa tra le restanti parti le spese di lite del presente grado e di quello di legittimità.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 27.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
16