Articolo 1 della Legge 25 luglio 1956, n. 858
Articolo 2
Versione
25 agosto 1956
Art. 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all' art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1107 , e' aumentata di lire 15.000.000, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1980-81 inclusi.
Entrata in vigore il 25 agosto 1956