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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 453/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 9.1.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Coscarella. attrice-opponente
contro
(P.IVA: ) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 tramite la rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Controparte_2
Pesenti. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 799/2020, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 28.12.2020, con cui le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 20.573,71, oltre interessi e spese, in virtù dell'omesso versamento delle rate inerenti il contratto di finanziamento n. 20127488185414, originariamente stipulato in data 19.6.2014 con la Findomestic CP_3
Ha eccepito: 1) L'illegittimità delle somme richieste e l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso sulla base di estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.
nonostante la contabilità di riferimento fosse già stata fatta oggetto di reclamo e denuncia penale;
2) L'usura originaria del contratto di finanziamento e la nullità della clausola contrattuale che applicherebbe un TAEG superiore al tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia anche con riferimento al calcolo degli interessi moratori che si assumono usurai;
3) L'indeterminabilità del tasso di interesse e la sussistenza di profili di indeterminatezza delle condizioni contrattuali. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Per l'accertamento e la dichiarazione di: I°) di nullità e\o revoca e\o l'annullamento del decreto ingiuntivo avverso, testé gravato, giuste ragioni e causali d'appresso espresse;
II°) di inesistenza stessa dell'obbligazione restitutoria così per come pretesa dalla banca con l'ingiunzione, poiché dall'adempimento andranno, a mente del combinato- disposto artt. 117 T.U.B. D. Lgs n°385\93, c.a. IV°, V° e VI°, art. 1 L. n° 108\96, art. 1815 c.c., L. n° 24\2001, art. 644 c.p. II° c.a., decontate le somme a qualsivoglia titolo pretese a titolo di interesse, spese ed accessori, trattandosi per come d'appresso provato, di contratto viziato da usura originaria, atteso che il contratto di finanziamento n. 20078814283814, stipulato con la Findomestic, in data 19.06.2014 risulta inficiato da usura bancaria, ciò in quanto il TAEG risulta superiore al Tasso Soglia Usura. III°) dell'obbligo della banca ad effettuare sia l'immediata cancellazione (essendo stata preventivamente contestata la contabilità con reclamo e, GIUDIZIALMENTE, con precipua querela denunzia usura bancaria ex art. 644 c.p. II° c.a., di ogni segnalazione o richiesta di segnalazione in CRIF o presso la C.R. della Banca D'Italia, con appostazione a mente del 13° aggiornamento della Circolare n°13 Banca D'Italia n°139\1991, in vigore da dicembre 2010, della dicitura “Credito Contestato”, sia ad adeguare con immediatezza la propria contabilità ed il saldo del rapporto epurato dagli accessori illegittimi, usurai, abnormi ed ultralegali a tutt'oggi applicati e computati. IV°) In via subordinata, accertare la minore somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica di ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della Banca con riferimento al contratto di finanziamento per cui è causa. Con riserva di ogni più ampia salvezza e facoltà. Vittoria di spese e competenze di lite”.
2. Si è costituita in giudizio la e per essa quale mandataria Controparte_1 la la quale ha contestato e chiesto l'integrale rigetto di Controparte_2 ogni avversa domanda ed eccezione e, previa concessione della provvisoria esecutorietà, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
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3. L'opposizione è infondata e va respinta per quanto di ragione.
4. Giova anzitutto ricordare che secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
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dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Con particolare riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo per credito derivante da un contratto di finanziamento, secondo condivisibile giurisprudenza, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo per credito derivante da mutuo, in tema di distribuzione dell'onere della prova, spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione della stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata;
compete, invece, all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr. Tribunale Cremona, 09/06/2020, n. 245; Tribunale Lecce sez. II, 09/03/2020, n. 764). Ciò posto, la parte opposta ha fornito la prova del credito azionato in sede monitoria producendo in giudizio il contratto di finanziamento n. 20127488185414 (doc. n. 2 fasc. monitorio) sottoscritto dalla sig.ra in data 19.6.2014 Parte_1 con la Findomestic S.p.A. nonché l'estratto conto dettagliato al 6.2.2020 da cui si evince la posizione debitoria residua (doc. n. 4 fascicolo monitorio). L'opponente non ha disconosciuto di aver sottoscritto la sopra richiamata documentazione, né ha contestato l'effettiva erogazione della somma richiesta con il contratto di finanziamento. L'opponente, inoltre, non ha né allegato né dimostrato l'esistenza di pagamenti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati nell'estratto conto prodotto dall'opposta, né ha provato l'adempimento integrale dell'obbligazione relativa al rimborso della somma mutuata o di non aver potuto adempiere per cause a lei non imputabili. L'eccezione di nullità del decreto opposto fondata sul fatto che l'ingiunzione di pagamento sarebbe stata emessa sulla base di mero estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. la cui contabilità era stata già reclamata con missiva del 12.9.2018 (all. fascicolo parte opponente) va disattesa. Invero, la pretesa avanzata in sede monitoria dall'opposta ha ad oggetto un contratto di finanziamento e non un conto corrente bancario, perciò gli estratti conto mensili, scalari trimestrali e la certificazione ex art. 50 T.U.B. non hanno alcuna attinenza con il rapporto che ci occupa, dovendosi tener conto del fatto che in caso di finanziamento l'estratto conto ha una mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore, e che pertanto, al di là della sua efficacia probatoria ex art. 50 T.U.B., è a carico del debitore l'onere di
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formulare contestazioni specifiche, non doglianze generiche in ordine al quantum richiesto, oltre quello di allegare l'esistenza di pagamenti ulteriori a quelli ivi risultanti (cfr. Tribunale Roma, sez. IX, 24.03.2021, n. 5137; Tribunale Roma, sez. IX, 23.12.2021, n. 19977). A ciò si aggiunga che l'opponente non ha contestato la titolarità del credito in capo alla parte opposta, fermo restando che la ha prodotto la Controparte_1 comunicazione di cessione notificata dalla all'opponente in calce Controparte_1 alla quale è presente la dichiarazione della cedente Findomestic Banca S.p.A., che conferma l'avvenuta cessione in data 5.12.2019 del credito oggetto del giudizio (doc. n. 12 fasc. parte opposta). Quanto al valore probatorio di tale dichiarazione, la Suprema Corte di Cassazione ha condivisibilmente evidenziato che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo”, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 16-04-2021, n. 10200).
5. Quanto, in ultimo, all'asserita applicazione di interessi indeterminati e usurari, va rilevato, anzitutto, che la doglianza risulta del tutto generica e carente in punto di allegazione non avendo l'opponente indicato né il tasso soglia ratione temporis applicabile, né la percentuale di sconfinamento degli interessi concretamente applicabili. In ogni caso, si precisa che il “ ” per il contratto di cui si discute, che Parte_2 risulta sottoscritto in data 19.6.2014, determinato sulla base del TEGM rilevato per la categoria “crediti personali” (periodo di riferimento: 1 aprile – 30 giugno 2014), così come indicato nel relativo D.M., era pari al 18,7750%. Pertanto, per come risulta dal contratto di finanziamento depositato in fase monitoria, ove risultano riportate in maniera dettagliata ed esauriente tutte le condizioni economiche e contrattuali pattuite tra le parti, senza alcun margine di indeterminatezza o discrezionalità, non risultano essere stati applicati interessi usurari anche laddove si volesse utilizzare quale parametro di riferimento il TAEG indicato in contratto, pari al 9,40 %.
5.1. Quanto all'asserito superamento del tasso soglia in relazione al tasso di mora, si osserva quanto segue. È pacifico che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la disciplina dell'usura concerna anche tali interessi, come del resto di recente autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597), che hanno offerto delle fondamentali indicazioni in ordine alle modalità di rilevazione del superamento del tasso-soglia in caso di interessi moratori. La Suprema Corte ha sancito che laddove i DM ratione temporis applicabili prevedano la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, il tasso-soglia per valutare la loro usurarietà si ottiene utilizzando la seguente formula: “T.E.G.M., + la maggiorazione
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media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”. Dunque, la relativa doglianza si rivela infondata in quanto il contratto per cui è causa risulta essere stato stipulato il giorno 19.6.2014, dunque successivamente all'1.7.2011, data dell'entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011. Ne consegue che il “tasso soglia di mora” va determinato sommando al TEGM di riferimento (pari all'11,82%) il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 come modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106. Il tasso soglia di mora di riferimento, così calcolato, risulta pari al 21,40%. Tanto esclude, a fronte di un tasso di mora pattuito pari al 14,60 %, la fondatezza di tale doglianza.
6. In definitiva, sulla scorta delle suesposte argomentazioni, il decreto ingiuntivo va confermato.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti in base al valore del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA l'opposizione proposta da e per l'effetto, visto l'art. 653 c.p.c. Parte_1
CONFERMA E DICHIARA DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO il decreto ingiuntivo n. 799/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 28.12.2020;
CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, in persona del l.r.p.t., che si liquidano in complessivi € 4.500,00, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge;
Castrovillari, 09/01/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
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