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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2024, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 5569/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ER FE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.SA Aurelia Cuomo Presidente dott. IM Iannone Giudice relatore ed estensore dott.SA Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5569/2018, avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promoSA da:
( rappresentato e difeso dagli Avv.ti SAPORITO Parte_1 C.F._1
GIANPIERO e SABINA VUOLO presso lo studio ultimo dei quali è elettivamente domiciliato in come da mandato in calce al ricorso del 22.09.2020; ricorrente
e
( rappresentata e difesa dall'avv. GRIMALDI Controparte_1 C.F._2
PAOLO e presso lo studio ultimo del quale è elettivamente domiciliata come da mandato in calce alla costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
Nonché
Il Curatore Speciale processuale, Avv. ANGELO FRANZESE, nominato con provvedimento monocratico del 06.07.2022. pagina 1 di 28 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 09.10.2018 si è rivolto al Tribunale di ER FE Parte_1 affinché fosse pronunciata sentenza di separazione dal coniuge , con Controparte_1 cui aveva contratto matrimonio contratto in ER FE il 27/09/2013 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2013, parte II, serie A, n. 103).
Dall'unione coniugale nasceva il figlio minore, IM, in ER FE il 14.09.2016.
A tale riguardo, ha formulato richiesta di separazione, formulando domanda di affido condiviso del figlio, con determinazione del diritto di visita paterno e la previsione di un mantenimento per il figlio di euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e chiedendo, infine, la percezione al 100% dell'assegno unico;
con vittoria di spese.
Invero, con ricorso urgente, promosso il 22.09.2020, ha chiesto, in primo luogo, Parte_1 modificare la statuizione presidenziale, tramite la quale era stato previsto un assegno di mantenimento in favore della e, poi, alla luce delle patologie riscontrate nel CP_1 figlio, calibrare il diritto di visita con modalità opportune e congrue alle esigenze del minore.
Infine, con le memorie conclusionali ha, peraltro, rassegnato le seguenti ed ulteriori conclusioni:
“- dichiarare la separazione personale delle parti e, nel contempo, rigettare ogni richiesta di addebito del fallimento della separazione in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova;
- affidare il minore IM al Servizio Sociale competente, con collocamento del minore presso la casa materna;
- accertare e dichiarare che i sigg.ri e – per tutti i motivi esposti Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio – sono soggetti economicamente autosufficienti in grado di provvedere al proprio sostentamento, tenuto conto dei rispettivi redditi e rendite, e per l'effetto, - revocare/modificare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, l'obbligazione di pagamento gravante sul sig. T_
, quale contributo a titolo di mantenimento della sig.ra ;
[...] Controparte_1
- dichiarare la riduzione dell'assegno mensile a favore di IM, tenuto conto anche della nascita del secondo figlio di e del nuovo nucleo familiare del ricorrente;
T_
- disporre terapia psicoterapeuta individuale per la sig.ra per l'elaborazione del suo CP_1 complesso mondo interno e per le grosse difficoltà rispetto alla bigenitorialità a carico del servizio sociale di competenza;
pagina 2 di 28 - disporre sostegno genitoriale per il sig. , per sostenere e contenere i propri vissuti emotivi a T_ carico del servizio sociale di competenza;
- rigettare tutte le richieste di risarcimento danni, meramente accessorie, ex art. 96 co. 1 e co. 2 c.p.c. per responsabilità aggravata in quanto totalmente infondate e non provate;
- in ogni caso, condannare parte resistente al pagamento, a favore della controparte, di una somma che il Giudice vorrà determinare in via equitativa (ex art. 96, co. 1 e/o co. 3, c.p.c.).
Vinte le spese e competenze di giudizio con attribuzione”.
si è costituita, chiedendo rigettarsi le richieste del ricorrente e, Controparte_1 tuttavia, aderendo alla domanda di separazione;
con vittoria di spese.
Invero, con la memoria integrativa, ha prestato adesione alle condizioni provvisorie, come emesse dal Presidente in prima udienza, salvo poi, con le memorie conclusionali, rassegnare le seguenti ed ulteriori conclusioni, di seguito trascritte:
“1) RIGETTARE le richieste del ricorrente perché palesemente infondate in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, CONFERMARE le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 15.04.2019 relativamente alla misura dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge e DISPORRE
l'aumento dell'assegno di mantenimento a favore del figlio ad almeno €.600,00 mensili oltre aggiornamento ISTAT come per legge, tenendo conto anche delle rilevanti e continue spese mediche
e terapeutiche che la è costretta a sostenere per le esigenze del figlio;
CP_1
2) DISPORRE la conferma dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge ed a carico dell T_ di €.150,00 mensili oltre aggiornamento ISTAT come per legge;
3) CONFERMARE le rimanenti statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 15.04.2019;
4) ACCERTARE e DICHIARARE la esclusiva responsabilità dell nell'aver causato il Parte_1 fallimento dell'unione coniugale;
5) DICHIARARE la separazione dei coniugi sposati con matrimonio concordatario contratto in
ER FE il 27.09.2013 e trascritto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER
FE nella raccolta per l'anno 2013, Parte 2, Serie A, n.103;
6) ACCOLLARE definitivamente a carico esclusivo dell tutte le spese occorse e occorrende, T_ liquidate e da liquidare, spettanti agli ausiliari nominati dal Giudice;
7) CONDANNARE l al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex T_ art.96, comma 1°, c.p.c., per il comportamento processuale dallo stesso, mirante esclusivamente a provocare un ingiustificato e strumentale illecito utilizzo dello strumento processuale, da
pagina 3 di 28 quantificare in €.5.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
7) CONDANNARE l al risarcimento dei danni ex art.96, comma 3°, c.p.c., liquidabile d'ufficio, T_ perché, nel caso di specie, sussistono chiari indici rivelatori della volontà dell di abusare del T_ processo, avendo quest'ultimo richiesto anche la revoca dell'assegno di mantenimento per il coniuge
e la riduzione di quello per il figlio nella perfetta consapevolezza della inammissibilità ed infondatezza della domanda, essendo la legittima aspettativa della e del piccolo CP_1 Per_1 comunque tutelata dall'attuale ed anche dal futuro reddito e patrimonio dell;
ciò
[...] T_ anche in considerazione dell'entità dei suoi redditi percepiti, sicché lui era in condizione di vagliare adeguatamente l'infondatezza della sua pretesa. Tale risarcimento dei danni va quantificato in
€.5.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
8) CONDANNARE l al pagamento delle spese, anche quelle generali 15% ex art.2 T.F., e degli T_ onorari del procedimento, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”
Nella fase presidenziale, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale, di seguito riportati:
“a. Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. Affida il figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi, con domicilio privilegiato presso la madre;
c. Attribuisce il godimento della casa coniugale alla moglie, che vi abiterà insieme ai figli assumendo autonomamente soltanto le decisioni sulla vita ordinaria dei medesimi
C.2 Autorizza la moglie a continuare a vivere nell'attuale abitazione;
d. Obbligo ad entrambi i genitori di conservare ai figli minori rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi: e. Stabilisce la permanenza dei figli minori presso il padre a weekend alterni dalle ore
10.00 alle ore 19 senza pernottamento da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno
24 ore); inoltre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ( dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e dal 24 al 29 Dicembre o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore
20,00) infine sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi senza pernottamento
pagina 4 di 28 E.1 Fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi dei figli minori;
E.2 Attesa la situazione particolare e mancanza di un diverso interesse dei minori soprassiede, per il momento, dall'audizione dei medesimi, audizione che, nella fattispecie in esame, potrebbe addirittura rilevarsi controproducente per il figlio medesimo;
E.3 Riserva al prosieguo istruttorio ogni altra statuizione in merito.
f. Tenuto conto : delle attuali esigenze de.. figli… del tenore di vita del medesimo goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
dei tempi di permanenza del medesimo presso ciascuno di essi;
delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dagli statini paga;
della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
F.1 Dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito;
F.2 Che in particolare il signor contribuisca al mantenimento del figlio previa Parte_1 corresponsione di un assegno mensile di € 400,00 da versare a mezzo vaglia postale entro il giorno
4 di ogni mese;
F.3 Che l'importo di detti assegni sia ridotto di 2/3 nel periodo estivo di permanenza del figli presso il padre (o in misura proporzionale nel caso di permanenza per un periodo maggiore o minore);
F.4 Che inoltre il signor contribuisca al mantenimento del coniuge, previa corresponsione di T_ un assegno mensile di € 150,00 da versare con le stesse modalità in precedenza stabilite;
F.5 Che i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base degli indici
ISTAT;
F.6 Determina che le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50% ciascuno”.
Iniziata la fase istruttoria e assegnati alle parti i termini per l'integrazione delle rispettive difese e l'articolazione dei mezzi di prova, il G.I., con provvedimento del 07.03.2024, tenuto conto:
- dei risultati della C.T.U. medio tempore disposta,
- nonché dell'affido al Servizio Sociale di IM, in un primo momento a quello di CE
(ove la madre vi risiedeva per ragioni di lavoro), in uno secondo momento ed all'attualità
a quello di ER FE (ove attualmente risiede con il minore),
- affido che, oltretutto, aveva ex lege comportato la necessità di nominare un Curatore
pagina 5 di 28 Speciale ad processum (in persona dell'Avv. ANGELO FRANZESE) che, per l'effetto, rappresentasse processualmente gli interessi del minore IM nel presente procedimento, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 03.04.24 e poi rimeSA al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
Sulla separazione.
La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta.
Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto coniugale.
Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi poSA intervenire alcuna riconciliazione.
Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è neceSAria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Sulla pronuncia di addebito.
La domanda di addebito della separazione proposta da contro Controparte_1
va rigettata per le seguenti ragioni. Parte_1
La pronuncia di addebito, secondo costante giurisprudenza, presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio che rappresenti la causa dell'intollerabilità della convivenza.
Come precisato in sede di legittimità, non basta la mera violazione dei doveri matrimoniali, ma è neceSArio che tale violazione abbia assunto un'efficacia causale nel determinare la crisi pagina 6 di 28 coniugale;
tale efficacia causale è esclusa quando il comportamento contrario ai doveri del matrimonio si verifichi quanto la crisi coniugale sia già conclamata e maturata fino a livelli che di per sé rappresentino indice di intollerabilità della convivenza (v. Cass. n. 2740 del 2008).
In particolare, per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di fedeltà, la giurisprudenza ravvisa gli estremi dell'addebito nelle ipotesi di infedeltà che siano state causa o concausa della frattura coniugale, escludendo i casi in cui il tradimento sia intervenuto in una situazione di preesistente e irrimediabile rottura del rapporto coniugale (Cass. n. 6697 del 2009, ma già Cass., SS.UU., 2494 del 1994).
Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta (sul punto infra, in ordine alle acquisizioni della C.T.U.), è chiaramente emersa una condizione di conflittualità reciproca che, all'evidenza, ha prodotto la fine dell'unione coniugale. Detta conflittualità, infatti, ha giustificato l'affido persistente di IM al Servizio Sociale, posto che l'assoluta incomunicabilità delle parti ne ha precluso la possibilità di favorire, allo stato, la logica dell'affido condiviso.
D'altronde, va altresì dato atto di come la non abbia mai proposto, CP_1 tempestivamente, domanda di addebito, né con il ricorso introduttivo, né, infine, con la memoria integrativa.
Sulle questioni relative all'affidamento ed al mantenimento relative alla prole minore,
IM.
Ciò detto occorre paSAre alle questioni relative al figlio minore IM.
Come noto, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori nell'attuale panorama normativo rappresenta un'eccezione al principio generale dell'affidamento condiviso quale estrinsecazione del diritto-dovere alla bigenitorialità (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 11-09-2014,
n. 19181).
L'art. 155 c.c., così come novellato dal D.Lgs. n. 54 del 2006, e ora riversato nel novello disposto dell'art. 337 ter c.c., prevede come regola l'affidamento condiviso, alla quale può derogarsi solo nelle ipotesi in cui l'esercizio di quella che oggi viene definita dal novello tenore del codice
“responsabilità genitoriale” in maniera congiunta e condivisa risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Con tale formula il legislatore ha lasciato ampi margini di discrezionalità al giudice del caso concreto, cui spetta il compito di individuare i casi in cui l'affidamento condiviso si traduca in un danno per il minore.
pagina 7 di 28 Il Giudice, nell'assumere tale tipo di provvedimento, dovrà motivare, da un lato, sull'idoneità del genitore scelto come affidatario e, dall'altro, sulla inidoneità dell'altro genitore o per condizioni intrinseche allo stesso (carattere, stile di vita) o estrinseche (particolare lontananza fisica dai figli, eccessiva litigiosità tra i coniugi).
Tale diritto del minore ha trovato tutela anche a livello internazionale nella Convenzione di New
York del 1989 resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991.
Nel caso di specie, tuttavia, sin dalle origini del presente giudizio, le parti hanno assunto un comportamento di reciproco conflitto, tale da precludere all'Istruttore in corso di causa ed al
Collegio, in tal sede, la possibilità di disporre un affido condiviso nel superiore e prevalente interesse di IM.
Infatti, intereSAti della vicenda familiare i Servizi Sociali di NC (in un primo momento, rinviando, sul punto, al carteggio pervenuto da detto Servizio a far data dal 23.09.2021 e sino al
11.02.2022, del 15.02.2022, del 08.03.2022, del 03.05.2022, del 06.09.2022 e del 20.09.2022 e, successivamente, rinviando alle innumerevoli relazioni e report delle attività svolte, pervenute dal Servizio Sociale di ER FE a far data dall'affido, avvenuto, a loro carico, con provvedimento del 24.11.2022 che, invero, confermava i poteri, precedentemente conferiti al
Servizio Sociale di CE con provvedimento del 06.07.2024), costoro hanno, nelle relazioni precitate, messo da sempre in evidenza un atteggiamento fortemente conflittuale e scarsamente collaborativo dei genitori e di seguito meglio precisato, giacché:
1. I genitori sono apparsi scarsamente collaborativi e fortemente conflittuali, posto che:
- da un lato la sovente non ha riconosciuto la figura paterna, definendo CP_1
IM come “suo figlio” (sul punto relazione del S.S. di CE del 15.02.2022);
- dall'altro l' ha, da sempre, dimostrato una scarsa fiducia nei confronti delle T_ istituzioni che, di volta in volta, si sono occupate del piccolo IM (sul punto, vanno valorizzate le relazioni del Servizio Sociale di NC prima e quelle successivamente pervenute dal Servizio Sociale di ER FE), sino al punto da inviare innumerevoli e.mail al Servizio Sociale di CE prima e, poi, a quello di ER FE, rendendo più gravoso l'attuazione del regime di affidamento di IM a detti Servizi;
- salvo poi, invero, concludere per l'affido di IM al Servizio Sociale attualmente già affidatario (ovvero ER FE), conclusione che, invero, palesa una implicita pagina 8 di 28 richiesta di aiuto al Servizio, al fine di essere supportato, come peraltro già avviene, nell'attuazione delle proprie funzioni genitoriali (anche la , sul punto, ha CP_1 concluso in conformità);
2. va da sé che, al netto della compleSA attuazione del regime di affido di seguito indicato, i
Servizi Sociali di CE prima (attraverso anche una fondamentale attività di mediazione) e quelli di ER FE poi (attraverso una certosina attuazione del provvedimento giudiziale), al netto delle fisiologiche difficoltà di esecuzione del decisum giudiziale per l'acceso contesto conflittuale, hanno dato lodevole prova di saper gestire il minore e salvaguardarne il superiore e prevalente interesse;
sul punto, infatti, vanno valorizzati gli innumerevoli report a cui si fa espresso ed integrale rinvio, ove il Servizio
Sociale, di sua sponte e su richiesta del Giudicante, ha da sempre dato conto dell'attività – invero aSAi compleSA – di gestione del piccolo IM, cercando di attuarla al meglio delle proprie capacità e potenzialità, anche di tipo organizzativo.
Detta conflittualità, infatti, oltre a comportare – e confermare – l'affido del minore IM al
Servizio Sociale, come già anticipato, ha, invero, indotto il Giudicante, nel corso del processo, a nominare un Curatore Speciale che rappresentasse gli interessi processuali nel presente procedimento.
Il Curatore, peraltro, costituitosi, anche tenuto conto degli esiti della disposta C.T.U., ha così concluso:
“stante l'ancor forte conflittualità dei coniugi confermare l'affidamento del minore ai servizi sociali secondo le modalità già previste con provvedimento del medesimo G.I.
- in ordine al diritto di visita del padre, ritenendo conforme all'interesse del minore la regolamentazione espreSA dal CTU nel suo elaborato peritale, ed in virtù dell'accordo sulla medesima tra i coniugi, di voler prevedere che: STEP 1: Il minore trascorrerà con il padre ogni mese od ogni 40 giorni un weekend lungo con il padre nello specifico dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì con riaccompagno a scuola, con pernotti, in ER. Qualora le parti dovessero trovare difficoltà nell'individuare il weekend si potrebbe ipotizzare ogni primo weekend del mese.
- Tale modalità dovrà avvenire per circa sei mesi o almeno sei volte, nella maniera più continuativa possibile, al fine di abituare il minore ad una maggiore “presenza” della figura paterna e ad una maggiore “distanza” dalla figura materna al fine di consentire, sempre in maniera graduale, nel
pagina 9 di 28 rispetto dei tempi e delle esigenze del minore, l'allungamento dei tempi che il minore trascorrerà con il padre e quindi la possibilità che lo stesso poSA recarsi a Torino.
- STEP 2: una volta che il minore si sarà abituato a tale modalità di frequentazione è neceSArio che vengano allungati i tempi di permanenza del bambino con il padre (es. un giorno alla volta in più a partire dal settimo incontro con il padre) con possibilità per il bambino di recarsi a Torino.
- Nel frattempo, entrambi i genitori dovranno essere aiutati e supportati rispetto alla gestione di tale situazione ed in particolare rispetto al riferire al minore della nuova famiglia ricostituita da parte del padre e quindi alla presenza di un fratellino”.
D'altronde, in corso di causa, è stata altresì disposta una C.T.U., all'uopo nominando la DO.SA
, al fine di accertare la capacità genitoriale delle parti e, con un'elaborazione Persona_2 peritale del tutto scevra da vizi logico-giuridici, la quale ha dato ampio conto – previo esame delle parti e del piccolo IM – delle deduzioni come effettuate dalle parti, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Da una valutazione storica della coppia – , sembra che il matrimonio, la nascita T_ CP_1 del minore e quindi il paSAggio dalla diade al tre insieme, abbia destabilizzato una coppia coniugale, già in difficoltà, che poi non è riuscita a ridefinire non solo la relazione coniugale steSA, ma anche a costruire ruoli e funzioni genitoriali sino ad arrivare alla decisione della separazione, fase paranormativa, ossia inattesa e quindi di per sé già traumatica e/o streSAnte (Haley, 1973;
Erikson, 1950). Da una valutazione sistemico – relazionale, la coppia, con ruoli simmetrici, presenta, pertanto, una estrema conflittualità non facilmente gestibile in assenza del minore, che, tuttavia, non ha impedito loro, all'interno del contesto della consulenza, di trovare un accordo, nonostante le loro rigidità che li mantiene fiSAti sulle proprie posizioni, ma soprattutto sulle proprie opinioni negative dell'altro. Opinioni dell'altro associate ad una difficoltà nel saper comunicare adeguatamente e nel guardarsi negli occhi, che non fanno altro che inasprire e perdurare l'attuale situazione relazionale e ad avere ricadute, quindi, sulla coordinazione genitoriale. In data 26 maggio c.a., la coppia, innanzi al CTU, ha concordato quanto segue:
“la sig.ra , a domanda del CTU, riferisce che vorrebbe lasciare il diritto di vista del CP_1 minore con il padre così come stabilito dal GD e far sì che lo stesso incontri la nuova famiglia ricomposta del padre a Torino in maniera graduale. La steSA chiede un aiuto per sé al fine di gestire tale situazione, rilevando, inoltre, che IM “apprezza la novità, si è sempre approcciato bene a qualsiasi cambiamento”, sebbene sia un bambino “con una certa sensibilità”.
pagina 10 di 28 Il sig. , a domanda del CTU, riferisce che vorrebbe organizzare il diritto di visita del minore con T_ lui secondo le seguenti modalità: - durante il periodo feriale, trascorrerà le vacanze natalizie dal
27/12 al 6/01 o comunque per un periodo continuativo di circa 10 gg;
- tutti i ponti con il padre, - durante il periodo festivo, a conclusione della scuola e delle terapie (mese di agosto) 15 giorni con il padre e 15 con la madre, consecutivi. Tali lunghi periodi verranno trascorsi a Torino.
Ogni mese o ogni 40 giorni circa, il padre si recherà in ER per un giorno al fine di incontrare il minore.
Il CTU, ascoltate le parti, nel primario ed esclusivo interesse del minore, considerato che il minore, allo stato, non è a conoscenza della nuova famiglia ricostituita da parte paterna e del fratellino e che, di fatto, non si è mai separato per lunghi periodi dalla figura materna, propone quanto segue:
- STEP 1: Il minore trascorrerà con il padre ogni mese od ogni 40 giorni un weekend lungo con il padre nello specifico dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì con riaccompagno a scuola, con pernotti, in ER. Qualora le parti dovessero trovare difficoltà nell'individuare il weekend si potrebbe ipotizzare ogni primo weekend del mese. Tale modalità dovrà avvenire per circa sei mesi o almeno sei volte, nella maniera più continuativa possibile, al fine di abituare il minore ad una maggiore “presenza” della figura paterna e ad una maggiore “distanza” dalla figura materna al fine di consentire, sempre in maniera graduale, nel rispetto dei tempi e delle esigenze del minore, l'allungamento dei tempi che il minore trascorrerà con il padre e quindi la possibilità che lo stesso poSA recarsi a Torino.
- STEP 2: una volta che il minore si sarà abituato a tale modalità di frequentazione è neceSArio che vengano allungati i tempi di permanenza del bambino con il padre (es. un giorno alla volta in più a partire dal settimo incontro con il padre) con possibilità per il bambino di recarsi a Torino.
- Nel frattempo, entrambi i genitori dovranno essere aiutati e supportati rispetto alla gestione di tale situazione ed in particolare rispetto al riferire al minore della nuova famiglia ricostituita da parte del padre e quindi alla presenza di un fratellino.
Entrambe le parti, ascoltata la proposta del CTU, come sopra formalizzata, dichiarano di essere in accordo. L'unica riserva del sig. è la propria problematica economica che non gli T_ consente di poter pernottare in ER, non avendo quest'ultimo un punto di appoggio.
Il curatore speciale, avvocato Angelo Franzese, “formalizza consenso e parere favorevole rispetto alla proposta così come esplicitata nell'odierno accesso di CTU in quanto la ritiene conforme all'interesse del minore ed alle attuali condizioni dei rapporti familiari”.
pagina 11 di 28 Interrogati i consulenti tecnici di parte anche questi ultimi danno parere favorevole” (cfr verbale n .12) Gli stessi, infatti, al di là delle loro modalità comunicative e relazionali inadeguate, non presentano problematiche psicologiche tali da poter influire negativamente su quelle che sono le loro competenze genitoriali.
Competenze genitoriali, tuttavia, da supportare e rinforzare anche e soprattutto a causa della loro evidente ed eccessiva conflittualità e difficoltà nel saper collaborare adeguatamente, senza triangolare il minore nelle loro dinamiche e che impedisce loro di saper valutare e comprendere adeguatamente quelli che sono i reali bisogni del minore. Tale esigenza di supporto e rinforzo, da parte dai persone esterne, si è evidenziato anche e soprattutto durante il soggiorno del minore con il padre durante il ponte dell'8 dicembre u.s., dove, come si evince anche dalla pec della dr.SA
, entrambe le CCTTPP sono dovute intervenire per aiutare e facilitare la coppia sempre Per_3 nell'esclusivo interesse del minore. Il ruolo delle CCTTPP, in tale consulenza, è stato, quindi, molto importante e di supporto. Tuttavia, tale acredine e conflittualità, in presenza del minore, e del CTU e quindi in un contesto neutro, al di là dell'aspetto emotivo che è apparso chiaramente pesante, è stato ben gestito alla presenza di IM, riuscendo anche, seppur con l'aiuto del minore che ha sembrerebbe aver svolto la funzione di co–terapeuta e facilitatore, a coordinarsi nel gioco per
IM. Tale situazione relazionale caratterizzata da un processo familiare distruttivo in cui si rileva, da parte di entrambi gli ex coniugi, ostilità e competitività nel sistema co– parentale, associato sia ad una disfunzione nella coordinazione della cogenitorialità sia ad una modalità comunicativa non adeguata può essere, quindi, considerata un fattore di rischio altamente predittivo di comportamenti disadattivi da parte del minore che presenta già delle sue fragilità. Le ricerche (Verzetti, 2018; et al. 2018) hanno dimostrato, infatti, Per_4 gli effetti diretti, anche a distanza di anni, sulla salute di bambini e giovani adulti causati dalla separazione dei genitori e da altre childhood adverity, ossia danni che, in questo caso possono essere ravvisabili nella presenza di una separazione genitoriale caratterizzata da un conflitto1. persistente
(fattori cronici di stress, chronic stressor). Conflitto di tipo ostruttivo poiché caratterizzato dalla presenza di sentimenti di rabbia e risentimento per l'altro, seppur per motivazioni differenti, che vanno ad interferire inevitabilmente con quelle che sono le competenze genitoriali, di base presenti per entrambi, e la coordinazione genitoriale steSA, ostacolando lo scambio di informazioni e
l'evoluzione verso fasi successive del ciclo vitale ( , 2000). Entrambi, infatti, tendono Per_5 Per_6
a non mettere realmente in discussione se stessi e le proprie modalità relazionali, dando responsabilità solo all'altro partner ( 1973; Erikson, 1950): le problematiche secondo Per_7
pagina 12 di 28 derivano dalle modalità comportamentali dell'ex marito, mentre secondo dalle CP_1 T_ modalità comportamentali escludenti del ruolo paterno dell'ex moglie. Tuttavia, nessuno dei due si sofferma a riflettere quanto le loro modalità comportamentali e le loro rigidità, seppur con modalità e per motivazioni differenti, determinino la dinamica conflittuale di coppia: più CP_1 appare rigida e non include nella vita del minore, come emerso anche dalla varie relazioni, T_ più mette in atto comportamenti rigidi ed “ossessivi” (rilevabili anche dalle numerose pec) e T_ viceversa in un circuito autoperpetuantesi ( , 1971). È neceSArio, quindi, arrivare a Per_8 soluzioni condivise che salvaguardino la cogenitorilaità e quindi il continuo coinvolgimento di entrambi i genitori nella vita del figlio, che, di fatto, presenta un adeguato rapporto con entrambi i genitori. I minori, infatti, mostrano un miglior adattamento alla situazione contestuale quando hanno relazioni sufficientemente regolari e positive con entrambi i genitori e quando i genitori hanno una relazione cogenitoriale adeguata e cooperativa (cfr documento Buone prassi giudiziarie
e psicosociali in favore della bi genitorialità e di contrasto all'alienazione parentale). 1 “Il conflitto è
l'enzima del cambiamento” (Whitaker,1980). In alcuni casi, un conflitto può anche rilevarsi ostruttivo, interferire pesantemente con il ciclo vitale di un sistema familiare, e compromettere le potenzialità degli individui che ne fanno parte ( , 2000). È neceSArio, quindi, Per_5 Per_6 considerate le risorse disponibili, che la coppia genitoriale impari a collaborare insieme, attraverso un lavoro psicologico personale ed individuale oltre che familiare, al fine di saper gestire al meglio i reali bisogni ed esigenze del minore, senza assumere modalità relazionali e comunicative sia a livello verbale sia non verbale, ambigue e paradoSAli, con il solo obiettivo di squalificare l'altro genitore. Il dato di fatto oggettivo, al di là delle questioni coniugali e delle reciproche accuse che si recriminano l'un l'altro, è che il minore ha una relazione sufficientemente adeguata con entrambi e desidera stare con entrambi.
RISPOSTA AI QUESITI In relazione all'incarico ricevuto in data 2 agosto 2023, dal Tribunale di
ER FE, nella persona del Presidente GI, dr. IM Iannone, nell'ambito del procedimento
n. RG 5569/18, al consulente dr.SA ed in base ai quesiti posti, la sottoscritta Persona_2 dichiara che: Da una valutazione sistemico relazionale, anche con il supporto di sistemi di codifica delle relazioni familiari semi strutturati, dall'analisi degli atti del fascicolo processuale, nonché dalla somministrazione dei test a tutti i componenti il sistema familiare:
➢ Il minore al di là di quelle che sono le problematiche relative alla propria Persona_1
situazione personale, è apparso un bambino ben curato sia da un punto di vista emotivo sia fisico. Rispetto al rapporto che lo stesso ha con le figure genitoriali, si è evidenziato un
pagina 13 di 28 legame sufficientemente adeguato con entrambe sia a livello emotivo – affettivo sia normativo.
➢ Rispetto alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale, la sottoscritta, considerata
l'attuale situazione nonché l'estrema conflittualità di coppia che invade inevitabilmente e gravemente la capacità genitoriale e che potrebbe creare danni anche e soprattutto al percorso terapico del minore, ritiene che sia opportuno mantenere l'attuale regime di affidamento al
Servizio Sociale competente, che il minore mantenga il collocamento presso la casa materna
e che poSA incontrare il padre secondo l'accordo stabilito con la coppia e di seguito riportato: “Il CTU, ascoltate le parti, nel primario ed esclusivo interesse del minore, considerato che il minore, allo stato, non è a conoscenza della nuova famiglia ricostituita da parte paterna e del fratellino e che, di fatto, non si è mai separato per lunghi periodi dalla figura materna, propone quanto segue:
- STEP 1: Il minore trascorrerà con il padre ogni mese od ogni 40 giorni un weekend lungo con il padre nello specifico dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì con riaccompagno a scuola, con pernotti, in ER. Qualora le parti dovessero trovare difficoltà nell'individuare il weekend si potrebbe ipotizzare ogni primo weekend del mese. Tale modalità dovrà avvenire per circa sei mesi o almeno sei volte, nella maniera più continuativa possibile, al fine di abituare il minore ad una maggiore “presenza” della figura paterna e ad una maggiore “distanza” dalla figura materna al fine di consentire, sempre in maniera graduale, nel rispetto dei tempi e delle esigenze del minore,
l'allungamento dei tempi che il minore trascorrerà con il padre e quindi la possibilità che lo stesso poSA recarsi a Torino.
- STEP 2: una volta che il minore si sarà abituato a tale modalità di frequentazione è neceSArio che vengano allungati i tempi di permanenza del bambino con il padre (es. un giorno alla volta in più a partire dal settimo incontro con il padre) con possibilità per il bambino di recarsi a Torino.
- Nel frattempo, entrambi i genitori dovranno essere aiutati e supportati rispetto alla gestione di tale situazione ed in particolare rispetto al riferire al minore della nuova famiglia ricostituita da parte del padre e quindi alla presenza di un fratellino.
Entrambe le parti, ascoltata la proposta del CTU, come sopra formalizzata, dichiarano di essere in accordo. L'unica riserva del sig. è la propria problematica economica che non gli consente di T_ poter pernottare in ER, non avendo quest'ultimo un punto di appoggio. Il curatore speciale, avvocato Angelo Franzese, “formalizza consenso e parere favorevole rispetto alla proposta così come esplicitata nell'odierno accesso di CTU in quanto la ritiene conforme all'interesse del minore
pagina 14 di 28 ed alle attuali condizioni dei rapporti familiari”. Interrogati i consulenti tecnici di parte anche questi ultimi danno parere favorevole” (cfr verbale n .12)”.
➢ Rispetto alle figure genitoriali, entrambi i genitori, presentano competenze genitoriali sufficientemente adeguate da un punto di vista pragmatico, ma difficoltà nel saper comprendere adeguatamente quelli che sono i reali bisogni, esigenze e vissuti del minore anche a causa dell'eccessiva, persistente e grave conflittualità di coppia. A parere della scrivente, ad oggi la condotta di entrambi i genitori, seppur per motivazioni differenti come evidenziato nel corpo della relazione, appare pregiudizievole per il minore, ma non al punto da dar luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330 cc Per tale motivo potrebbe essere auspicabile la nomina anche della figura del Coordinatore Genitoriale e sarebbe auspicabile che entrambi seguano un adeguato percorso psicologico individuale al fine di lavorare ed elaborare
i propri vissuti” (pag. da 36 a 44 C.T.U.).
Appare, pertanto, opportuno dare seguito concreto alle conclusioni a cui, peraltro, anche la nominata C.T.U. è pervenuta e, pertanto, confermare l'affido di IM al Servizio Sociale incaricato di ER FE (conformemente al provvedimento monocratico del 24.11.2022 , a monte, a quello del 06.07.2024), il quale, peraltro, avrà anche la funzione di coordinare sotto il profilo genitoriale – in persona di un operatore del Servizio interno a detto Ufficio – anche la coppia . Persona_9
La steSA, infatti, pur non avendo rivelato problematiche tali da limitarne la funzione genitoriale,
a ben vedere – come peraltro anche precedentemente confermato dalle plurime relazioni pervenute dal Servizio Sociale incaricato, di CE prima e di ER FE poi – hanno, da sempre, manifestato un'accesa conflittualità, tale, pertanto, da non favorire il reciproco relazionarsi nel superiore e prevalente interesse del minore IM;
sul punto, infatti, anche la
Consulente ha dato adeguato riscontro.
Il Collegio, peraltro, prende atto di come, per effetto della distanza geografica del padre dal minore, ancora non sia stata data piena attuazione del diritto di visita (si noti, in relazione al secondo che prevederebbe la possibilità del padre di portare, in Moncalieri, TO, il figlio, CP_2 anche al fine di fargli conoscere il fratellino, nato da una nuova unione); ciò, pertanto, impone come il Servizio Sociale affidatario, per quanto di propria competenza e le parti – secondo il principio di autoresponsabilità – si adoperino efficacemente, proficuamente e con spirito pagina 15 di 28 collaborativo (ciò riguardando, peraltro, sia l' che la ) affinché la logica T_ CP_1 dell'affrancamento dalla gestione dei bisogni di IM da parte del Servizio Sociale sia lasciata, per far fronte a quella genitoriale del padre e della madre che, da sempre, la reclamano, tuttavia senza dare concreto riscontro, nei fatti, a tale intendimento.
Ciò, naturalmente, non potrà che dipendere dai comportamenti in concreto posti in essere dalle parti (in disparte delle dichiarazioni di intenti più volte rese) che sono sin d'ora – e nuovamente – richiamate ad assumere un comportamento genitorialmente responsabile e collaborativo con il
Servizio, onde consentire loro di ottenere quello che desiderano e, a ben vedere sin dagli atti introduttivi proposto: donare a IM l'opportunità di vivere, con pari dignità affettiva (prima che giuridicamente dovuta), la genitorialità materna e paterna.
Ciò, infatti, è imposto:
- non solo dalle conclusioni della c.t.u. e da quanto più volte osservato dai Servizi Sociali intervenuti sulla vicenda,
- nonché, da ultimo, anche dal Curatore Speciale,
- ma anche e soprattutto dalle condizioni personali del piccolo IM che, per effetto delle difficoltà che vive (e sui cui i Servizi si sono prontamente attivati, richiamando, sul punto,
l'operato in relazione agli interventi di logopedia e psicomotricità, nonché quelli ulteriori che saranno neceSAri per il sostegno, anche di tipo scolastico, di IM) oggi più che mai chiede a gran voce che i propri genitori lo amino incondizionatamente, mettendo da parte i propri rancori ed il propri orgoglio, operando all'unisono per salvaguardare il suo benessere psico-fisico ed il diritto di poter vivere una crescita sana ed equilibrata, all'insegna dell'amore incondizionato, sia materno che paterno.
In relazione, poi, agli specifici poteri di affido, si riporta, per ragioni di chiarezza espositiva, la tipologia di poteri che il Servizio Sociale di ER FE è tenuto ad attuare (provvedimento del 06.07.2022, nonché del 24.11.2022), ovvero:
“ considerato, poi, come per quanto concerne le concrete modalità di svolgimento di detto affidamento, il Servizio Sociale avrà senz'altro il potere di decidere, in luogo di entrambi i genitori, le decisioni di massima importanza per il minore (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la salute, l'istruzione, etc. etc., con l'evidente rilievo che sarà, del pari delegato ad attuare e/o proseguire le terapie riabilitative per IM più volte oggetto di discordia), precisando come il Servizio avrà anche il potere di accedere agli atti amministrativi e/o sanitari
pagina 16 di 28 riguardanti il piccolo IM, ciò proprio in virtù del potere di affido conferitogli, al fine anche di valutare se ed in che modo avviare o proseguire le pratiche amministrative relative alla invalidità civile ed alla Legge n. 104, sopra richiamate, nonché tenuto conto del pari potere di gestire
l'indennità di frequenza che IM sembrerebbe percepire e nell'esclusivo interesse di questi, fermo restando tuttavia, la necessità di previamente informare entrambi i genitori della scelta che il Servizio, di volta in volta, si troverà a compiere;
ciò, pertanto, al fine di non esautorare entrambe le figure genitoriali ma tentare, ove possibile, di riportarle nell'alveo di una genitorialità equilibrata, onde consentire a IM di recuperare la propria serenità e di crescere in maniera sana ed equilibrata.
Il parere richiesto ai genitori sarà di tipo obbligatorio, ma evidentemente non vincolante, pena
l'inefficacia dell'affidamento disposto, da richiedersi con il mezzo più idoneo e, oltretutto, da soprassedere, allorché l'urgenza del caso concreto richieda un pronto intervento del Servizio, fermo restando l'obbligo, in tale ultimo caso, di notiziare, con il mezzo più idoneo, entrambi i genitori, non appena possibile.
Si ribadisce, pertanto, come la scelta finale – di tipo straordinario – residuerà sempre in capo al Servizio, fatta salva la necessità di procurarsi il parere del genitore che, ove non concorde, non potrà essere ritenuto vincolante, pena l'inattuabilità dello strumento previsto.
Per quanto concerne, invece, la gestione solo ordinaria del minore IM, le scelte relative potranno essere adottate dal genitore domiciliatario (la madre) che però avrà l'obbligo di notiziare il Servizio prontamente;
il Servizio, pertanto, all'esito della comunicazione, avrà la facoltà di interdire l'attività concretamente intrapresa dal minore, ove la steSA risulti, secondo il suo prudente apprezzamento, dannosa.
L'affidamento al Servizio Sociale, sopra descritto, pertanto, pertiene ad una tipologia di
“affidamento partecipato”, ove la figura genitoriale non è esautorata, ma meSA in condizione di poter esprimere il proprio parere:
- non vincolante, per quanto concerne le decisioni di straordinaria amministrazione,
- o di poter decidere in autonomia ex art. 337-ter c. IV c.c., per quanto concerne le decisioni di ordinaria amministrazione, salva volontà contraria del Servizio, sempre prevalente, di interdirle. Il
Servizio, pertanto: - avuto riguardo alle decisioni di straordinaria amministrazione, fermo restando
i poteri decisionali di cui sopra, dovrà sempre informare entrambi i genitori con le modalità suindicate;
- mentre con riferimento a quelle di ordinaria amministrazione, laddove manifesti volontà contraria rispetto a quella del genitore domiciliatario ( ), potrà Controparte_1
pagina 17 di 28 senz'altro decidere in autonomia, senza dover, di volta in volta, comunicare detta decisione anche all'altro genitore ( ), ciò all'evidente fine di rendere il meccanismo delle Parte_1 autorizzazioni più fluido possibile e non soggetto ad impedimenti burocratici che potrebbero nuocere all'interesse stesso dello stesso minore (l'esigenza comunicativa, invece, non si pone con riguardo alle decisioni di straordinaria amministrazione, per i quali, come chiarito, occorre assumere il parere obbligatorio, ancorché non vincolante), salvi i casi di intervento urgente.
Naturalmente, il Servizio dovrà, poi, con cadenza periodica mensile, notiziare Parte_1 dell'andamento della gestione ordinaria (per la straordinaria, il genitore non domiciliatario verrà notiziato di volta in volta) di IM, in quanto genitore del pari fornito di responsabilità genitoriale, come la madre, la quale, in qualità di domiciliataria, dovrà comunicare al Servizio tale gestione.
Si precisa, poi, come l'affidamento al Servizio Sociale dovrà, invero, essere esercitato per il tempo strettamente neceSArio a recuperare il rapporto del minore con entrambi i genitori ed a
“normalizzarlo”.
A tale riguardo, infatti, detto strumento non va affatto visto come un'esautorazione del padre e della madre dalle proprie facoltà genitoriali, ma anzi esso è finalisticamente orientato a recuperarle in pieno e nella loro totalità…”.
Va nuovamente ribadito, pertanto, come tra i poteri di gestione straordinaria, come riservati al
Servizio conformemente a quanto sopra disposto, rientrano, a titolo meramente esemplificativo ed all'evidenza:
- sia le problematiche sorte in ordine all'indennità di frequenza (con delega al Servizio per l'attivazione di detta indennità, come già ribadito monocraticamente, indennità, poi, attivata e per il successivo controllo della sua gestione, fermo restando l'autorizzazione dell' come resa all'udienza del 06.10.2022, all'uso di detta indennità per le cure T_ mediche di cui IM necessiti);
- sia, altresì, quelle ulteriormente neceSArie in relazione a misure di sostegno scolastico speciale e rafforzato che, tenuto conto delle difficoltà del piccolo IM, dovessero risultare neceSArie (trattandosi di “istruzione” a tutti gli effetti di legge).
Tenuto conto, poi:
pagina 18 di 28 - delle risultanze della C.T.U., nonché, invero, dei comportamenti assunti dalle parti:
1, da una parte la , la quale, come riferito dal Servizio Sociale di NC, a volte, CP_1 si è rivolta all'ufficio definendo IM come “suo figlio” e, conseguentemente, moralmente escludendo il padre, , dalle legittime proprie prerogative genitoriali paterne;
Parte_1
2. dall'altra da che, innumerevoli volte, ha comunicato meSAggi di posta Parte_1 elettronica al Servizio Sociale affidatario nonché all'Ufficio, all'uopo dolendosi del fatto che non venisse coinvolto nelle scelte assunte per IM;
- alle problematiche riscontrate in IM che, nel corso del giudizio, è stato ammesso, con la importante collaborazione del Servizio Sociale incaricato di ER FE (e, prima, di
CE), agli interventi a sostegno, quali, a titolo esemplificativo, la logopedia e la psicomotricità, nonché ulteriori attività di sostegno speciale scolastico, per le quali (lo si ripete), l'attuale
Servizio Sociale ha senz'altro il potere di attuare, laddove non riscontri un conforme consenso di entrambi i genitori;
occorre, altresì, confermare le statuizioni provvisorie, sul punto rese e di seguito indicate:
“Si precisa, pertanto, come sarà cura del Servizio Sociale, all'uopo delegato ed espreSAmente autorizzato, anche:
- individuare, a suo giudizio e solo allorquando vi saranno le condizioni per svolgerla (non essendo, allo stato, possibile) il momento propizio per riprendere la mediazione familiare, previo loro consenso, onde sopire il conflitto parentale, acuitosi nel corso del tempo;
- prevedere dei percorsi psicologico-individuali per IM (oltre che, naturalmente, le terapie riabilitative già in corso), affinché lo si aiuti a crescere in maniera sana ed equilibrata e tentare di ricondurre nell'alveo della normalità il rapporto genitoriale, sia con la madre che con il padre;
- valutare l'opportunità di intraprendere, nei confronti di entrambi i genitori, percorsi di sostegno alla genitorialità, previo loro consenso;”
Pertanto, all'attualità, il Servizio Sociale è tenuto a continuare le attività di affido e rappresentanza sostanziale del minore IM, come logicamente derivanti dal regime di affido conferitogli, valutando, altresì, la possibilità di individuare, al proprio interno, un addetto che poSA, sotto il profilo meramente conflittuale, supportare le parti verso scelte condivise, valorizzando, sul punto, anche la disposta – a ben vedere da tempo – mediazione familiare.
pagina 19 di 28 In relazione, poi, agli obblighi di informazione e di relazione (con coevo monitoraggio) a carico del Servizio Sociale, tenuto conto della definizione del presente giudizio, va disposto e nuovamente ribadito quanto segue.
In primo luogo, occorre:
- disporre il monitoraggio del GIUDICE TUTELARE e ciò ai sensi dell'art. 337 c.c., giacché
Giudice ex lege tenuto vigilare sull'osservanza delle condizioni che il Tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale;
- il Servizio Sociale, pertanto, dovrà periodicamente relazionare al suddetto Ufficio e ciò in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
- il Pm in sede, peraltro, quale titolare dell'azione civile ex art. 473 bis n. 13 c.p.c. (secondo il nuovo rito Cartabia di cui al D.lgs n. 149/2022), ove ricorrano presupposti e sopravvenienze tali da indurre la modifica dei provvedimenti in tal sede emessi, nel superiore e prevalente interesse del figlio minore, valuterà l'adozione dei provvedimenti più opportuni, ove notiziato dai Servizi Sociali e, comunque, laddove venga a conoscenza di siffatta necessità;
- le parti, peraltro (e naturalmente) in autonomia e nel concorso dei presupposti di legge, ben potranno promuovere autonomo ricorso, ove si ravvisi la suddetta necessità.
Infine, il Servizio Sociale dovrà dare corso, ricorrendone i presupposti, ai più volte richiamati percorsi di sostegno individuale per IM, avendone l'affido, nonché la mediazione ed i percorsi di sostegno alla genitorialità per le parti, conformemente a quanto sopra dedotto;
per la posizione dell' , peraltro, potrà sub-delegare, al Servizio Sociale competente per il T_ luogo di residenza di questi, i soli percorsi di sostegno alla genitorialità.
Con riguardo, poi, al diritto di visita di IM con il padre, vanno interamente confermate, sul punto, le conclusioni a cui è pervenuta la Consulente, all'uopo, pertanto, rinviando a quanto diffusamente sopra disposto e, per ragioni di chiarezza espositiva, di seguito riportato:
“- STEP 1: Il minore trascorrerà con il padre ogni mese od ogni 40 giorni un weekend lungo con il padre nello specifico dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì con riaccompagno a scuola, con pernotti, in ER. Qualora le parti dovessero trovare difficoltà nell'individuare il weekend si potrebbe ipotizzare ogni primo weekend del mese. Tale modalità dovrà avvenire per
pagina 20 di 28 circa sei mesi o almeno sei volte, nella maniera più continuativa possibile, al fine di abituare il minore ad una maggiore “presenza” della figura paterna e ad una maggiore “distanza” dalla figura materna al fine di consentire, sempre in maniera graduale, nel rispetto dei tempi e delle esigenze del minore, l'allungamento dei tempi che il minore trascorrerà con il padre e quindi la possibilità che lo stesso poSA recarsi a Torino.
- STEP 2: una volta che il minore si sarà abituato a tale modalità di frequentazione è neceSArio che vengano allungati i tempi di permanenza del bambino con il padre (es. un giorno alla volta in più a partire dal settimo incontro con il padre) con possibilità per il bambino di recarsi a Torino.
- Nel frattempo, entrambi i genitori dovranno essere aiutati e supportati rispetto alla gestione di tale situazione ed in particolare rispetto al riferire al minore della nuova famiglia ricostituita da parte del padre e quindi alla presenza di un fratellino”.
Pertanto, sul punto, va confermato il diritto di visita come provvisoriamente previsto dal provvedimento del 15.04.2019, tuttavia integrato in conformità e nei termini di cui alle sopra riportate conclusioni peritali, nuovamente delegando il Servizio Sociale di ER FE a valutare, nel concreto, quando ricorreranno le condizioni per paSAre alla fase n. 2 che, appunto, prevede la possibilità del padre di potere IM in Torino e, comunque, presso l'attuale luogo di residenza del padre.
Si ribadisce, pertanto, la necessità che entrambi i genitori si adoperino efficacemente al fine di dirimere i contrasti insorti nel corso del tempo e, nel superiore e prevalente interesse del minore
IM, collaborare, al fine di escludere che il persistente conflitto poSA nuocere all'equilibrio psico-fisico del minore, come peraltro paventato anche dalla nominata C.T.U.
Al riguardo, infatti, sia davanti al C.T.U. che, invero, dinanzi al Giudice istruttore, le parti hanno dato senz'altro prova della capacità di dialogare e ciò nel superiore e prevalente interesse del piccolo IM, come di fatto avvenuto anche all'udienza del 06.10.2022, ove, entrambe presenti, hanno raggiunto un accordo in ordine:
- al trasferimento del minore in ER FE;
- alle cure neceSArie per IM (logopedia e psicomotricità)
- all'iscrizione presso l'Istituto scolastico,
i cui esiti dell'udienza vengono di seguito riportati:
pagina 21 di 28 “Il Giudice, dopo ampia e diffusa discussione con le parti in causa, raggiungono un accordo in base alle condizioni di seguito riportate: - autorizza il trasferimento di IM, in uno Parte_1 alla madre, da NC in ER FE, alla via Scarano n. 45; - autorizzano entrambe le parti
l'iscrizione di IM all'Istituto Comprensivo n. II di ER FE, sito alla via Antonio Gramsci
n. 21 o presso l'Istituto Comprensivo n. IV di ER FE, sito alla via E. Siciliano n. 43, a seconda della disponibilità del sostegno scolastico;
- autorizzano le cure di IM (psicomotricità e logopedia) presso l'Istituto che, a seconda della disponibilità, possibilmente immediata, verrà individuata dal Servizio Sociale Competente, manifestando, medio tempore, entrambi il consenso affinché IM cominci le cure private presso l'Istituto Meta Studio Via Carmine Amato, 1/24, sito in Mercato San Severino (Sa); - autorizzano, altresì, all'uso dell'indennità di frequenza, percepita da
IM, per corrispondere quanto dovuto per le cure di cui al punto che precede.
Il Giudice, preso atto dell'accordo intercorso tra le parti in ordine ai profili suindicati, dichiara la parziale ceSAta materia del contendere sul punto”.
E' in questa direzione, pertanto che le parti dovranno, all'unisono, andare, giacché, in disparte dei compiti di affidamento come assegnati al Servizio Sociale, l'esito felice di un affidamento condiviso non potrà che dipendere esclusivamente dal comportamento di entrambi, i quali, per l'effetto, dovranno mettere da parte le proprie convinzioni e collaborare, per dare a IM la serenità che merita.
In questo, peraltro, anche l' dovrà, con atteggiamento più collaborativo e meno sospettoso, T_ rivolgersi al Servizio Sociale incaricato che, a prescindere dalle fisiologiche difficoltà derivanti dal regime di affido conferito e, peraltro, anche dal comportamento inceSAnte dell' di T_ rivolgersi con plurime e.mail, ha da sempre prontamente ed efficacemente attuato il regime conferito (si rinvia, sul punto, agli innumerevoli report che, nel corso del giudizio, hanno comunicato, con relazione in ordine all'adempimento degli obblighi informativi e ciò, lo si ripete, al netto delle fisiologiche difficoltà come derivanti dal regime di affido predisposto).
Pertanto e conclusivamente, il Servizio dovrà:
- prevedere una seria mediazione familiare alle parti, previo loro consenso, già suggerita anche nella prima consulenza, onde sopire il conflitto parentale, acuitosi nel corso del tempo;
pagina 22 di 28 - prevedere dei percorsi psicologico-individuali per IM (nello specifico, giacché iniziati, continuarli), affinché lo si aiuti a recuperare il fondamentale rapporto con la figura paterna, per la propria crescita sana ed equilibrata e, comunque, supportarlo nei suoi bisogni ordinari;
- predisporre ovvero proseguire il servizio di educativa domiciliare, tenuto conto della necessità che il nucleo familiare in atti sia costantemente seguito, onde poter, peraltro, attuare in pieno le risultanze della c.t.u. e, per l'effetto, consentire a IM di poter vivere, paritariamente, il rapporto genitoriale paterno e materno, verso l'attuazione del regime di affido condiviso, come originariamente disposto in via provvisoria e presidenziale;
- notiziare, in presenza di cause sopravvenute necessitanti la modifica dei provvedimenti quivi adottati (salvo che le parti in autonomia e nel concorso dei presupposti di legge, non ricorrano al Tribunale per il medesimo fine):
- - la PROCURA DELLA REPUBBLICA COMPETENTE, quale soggetto processuale ricorrente e/o partecipante ex lege, trattandosi di procedimenti riguardanti prole minore;
- il GIUDICE TUTELARE, in conformità e nei termini di cui in parte motiva, onde consentirgli di attuare i poteri di vigilanza che gli sono propri ex lege.
Il Tribunale sottolinea la necessità che i percorsi sopra individuati siano attivati e/o proseguiti prontamente, allo scopo di consentire al padre di tornare a svolgere, al più presto, il proprio ruolo di genitore in maniera piena e paritaria e, peraltro, consentire a IM di poter crescere nell'amore paterno e materno, così da gettare le basi per la futura previsione di un regime di affido condiviso.
Sul mantenimento di IM.
Con riguardo al mantenimento del minore, il Collegio ritiene congruo confermare quanto già previsto in via provvisoria, ovvero euro 400,00 la somma da versare alla madre, a carico del padre, a titolo il mantenimento di IM.
A tale riguardo, infatti, soccorre la redditualità come dedotta e dimostrata dall' (da ultimo T_ anche con le dichiarazioni reddituali prodotte), nonché, più in generale, l'ulteriore circostanza che la distanza geografica da IM comporta ulteriori esborsi al fine di recarsi in ER
FE e, per l'effetto, esercitare il proprio diritto di visita, per non tacer, infine, delle pagina 23 di 28 condizioni di salute del piccolo IM e delle plurime terapie a cui è stato ed è sottoposto che, all'evidenza, incidono nella quantificazione dell'assegno, come in tal sede confermato.
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale.
Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della CaSAzione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. ER FE, 24-06-
2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso
(ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie). Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Sul mantenimento del coniuge, . Controparte_1
La domanda di assegno di separazione, invece, va rigettata per le seguenti ragioni.
In primo luogo, va precisato come, al netto delle richieste processuali come sul punto formulate dalla , detto assegno, ad oggi, non è più dovuto, tenuto conto: CP_1
- della redditualità documentata in ordine alle proprie condizioni economiche (in calce alla nota del 24.10.2023), senza, tuttavia, documentare e/o dare adeguato conto dell'attuale consistenza reddituale che poSA consentirle di vivere;
- della consistenza reddituale, invece, come dedotta e documentata dall all'attualità; T_
- dell'età della resistente e, peraltro, della breve durata della vita matrimoniale (di soli cinque anni),
- dell'ulteriore circostanza che, se al momento della residenza fuori regione (in CE) della e del minore IM l'assegno di mantenimento, come previsto in CP_1 suo favore, poteva essere senz'altro giustificato (sul punto, si rinvia ai provvedimenti monocratici, medio tempore emessi), oggi non appare più tale, tenuto conto dell'attuale domiciliazione della madre in ER FE presso l'originaria casa coniugale, ove può senz'altro contare anche nel supporto del proprio ramo familiare materno,
pagina 24 di 28 sono tutti elementi che, per l'effetto, impongono la revoca dell'assegno di mantenimento, come provvisoriamente previsto in favore della . CP_1
Va, peraltro, precisato come detta revoca produrrà i suoi effetti dalla data della decisione, tenuto conto della sopravvenienza come sopra indicata e del decisum come in tal sede adottato.
Infine, la problematica relativa all'assegno unico non può che, all'evidenza, seguire il regime ex lege stabilito e, per l'effetto, lo stesso va computato nella misura del 50% in favore di ciascun coniuge che, pertanto, sarà legittimato (perché è la Legge steSA che lo legittima) a richiedere la quota di propria spettanza all'Ente competente.
Vanno, inoltre, rigettate le domande di condanna, anche ex art. 96 c.p.c., come proposte dalla nei confronti dell' , posto che, tenuto conto degli esiti dell'accertamento CP_1 T_ peritale e delle plurime indagini sociali effettuate dai Servizi incaricati, alcun comportamento foriero di danno può essere riscontrato a carico del padre, il quale ha, in evidente buonafede, ritenuto di essere stato esautorato dalle scelte assunte per il figlio, intima convinzione che poi non ha, tuttavia, trovato effettivo, concreto e giustificato riscontro negli atti processuali, al netto di quanto compiuto dal Servizio Sociale sul punto (valorizzando, peraltro, la fisiologica difficoltà gestionale propria del regime di affido, per come neceSAriamente disposto) e tenuto conto dei report inviati e delle comunicazioni da sempre effettuate anche all' che, di tale T_ comportamento, peraltro si lamentava anche nei confronti del Servizio Sociale di NC.
Sul punto, infatti, si è già dato conto della fisiologica difficoltà in cui sono incorsi entrambi i
Servizi Sociali nell'attuare il provvedimento di affido, provocata, sovente, dall'incomunicabilità dei genitori e dalle continue richieste dell' , ma da sempre – e per il tramite di una paziente T_
e certosina attività di affido – il Servizio Sociale, di CE prima e di ER FE poi, ha attuato quanto giudizialmente disposto;
pur comprendendo, tuttavia, il rammarico del padre di non poter partecipare, proficuamente, alla gestione di IM che, invero, va ricondotto alla struttura specifica del provvedimento di affido (sul punto, in modo particolare si rinvia alle statuizioni in ordine al parere obbligatorio ma non vincolante dell , per quanto concerne le T_ scelte di straordinaria amministrazione di IM).
pagina 25 di 28 Si ribadisce, instancabilmente, come l'attuale regime di affido del Servizio Sociale ben potrà essere superato, laddove:
- la madre accetti di buon grado l'effettiva partecipazione del padre alle scelte da assumere nell'interesse del piccolo IM;
- il padre metta da parte di atteggiamenti di sospetto (pur, lo si ripete, umanamente comprensibili) e collabori fattivamente con il Servizio, verso una genitorialità paterna (ma anche materna) più consapevole e partecipata.
Le spese di lite, vista la reciproca soccombenza e tenuto conto, peraltro, anche delle risultanze della C.T.U. – che, invero, hanno confermato la necessità di affidare il minore al Servizio Sociale – possono essere interamente compensate, ponendo, del pari, le spese di C.T.U. in solido tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di ER FE, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi:
nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] Controparte_1 il cui matrimonio è stato celebrato in ER FE il 27/09/2013 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune, anno 2013, serie A, parte II, n. 103);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
rigetta la domanda di addebito proposta da contro Controparte_1 Parte_1 per le ragioni di cui in parte motiva;
rigetta la domanda di mantenimento, iure proprio, proposta da Controparte_1 contro in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
Parte_1
pagina 26 di 28 rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., proposta da contro per le ragioni di cui in parte motiva;
Controparte_1 Parte_1
affida , nato in [...] il [...] al SERVIZIO SOCIALE DI NOCERA Persona_1
INFERIORE, all'uopo conferendogli tutti i poteri come dettagliatamente descritti in parte motiva, alla quale si fa espresso rinvio, nonché delegandolo per i percorsi, anche individuali per IM, tutti sopra individuati (con le precisazioni, sul punto, rese in relazione alla fallita mediazione familiare), per il monitoraggio periodico e per la relazione periodica mensile (o in via d'urgenza, ove ritenuto), da inoltrarsi al Giudice Tutelare competente per la vigilanza ed al PM in sede, in tale ultimo caso ricorrendone i presupposti, e, comunque, per tutto quanto in parte motiva ampiamente chiarito;
conferma l'assegnazione della casa coniugale a , ove vi vivrà Controparte_1 unitamente al minore IM, presso di lei domiciliato;
invita le parti a seguire dei percorsi di sostegno alle genitorialità, in conformità e nei termini di cui in parte motiva, incaricando i Servizi Sociali di NOCERA INFERIORE, con facoltà di sub- delega, per quelli da effettuare per , giacché residente fuori sede;
Parte_1
invita le parti a sottoporsi a percorsi di mediazione familiare, all'uopo incaricando i Servizi
Sociali di NOCERA INFERIORE;
manda la Cancelleria, ai sensi dell'art. 337 c.c., per la comunicazione del presente provvedimento al GIUDICE TUTELARE, per quanto di propria competenza in ordine all'attuazione dei poteri di vigilanza, ivi previsti;
prevede che potrà vedere ed incontrare il figlio IM alle condizioni come Parte_1 riportate in parte motiva, in tal sede interamente richiamate per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento;
pagina 27 di 28 conferma, a carico del Servizio Sociale di NOCERA INFERIORE, il servizio di educativa domiciliare nei termini, con le modalità e per le ragioni di cui in parte motiva, sul punto, peraltro, richiamando anche i contenuti del provvedimento provvisorio monocratico del 06.07.2022 e del
24.11.2022, in tal sede confermati nelle statuizioni con il presente decisum non incompatibili;
dispone che verserà a , entro il 05 di ogni mese, Parte_1 Controparte_1 tramite bonifico bancario o postale, o vaglia postale, la somma di euro 400,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio IM, rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT;
pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio IM;
Ordina che la presente sentenza sia trasmeSA a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n.
396/2000).
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli intereSAti ivi riportati.
Compensa per le spese di lite, ivi comprese quelle di C.T.U, liquidate con separato decreto collegiale.
ER FE, camera di consiglio del 11.07.2024
Il Giudice relatore ed estensore
La Presidente dott. IM Iannone DO.SA Aurelia Cuomo
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ER FE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.SA Aurelia Cuomo Presidente dott. IM Iannone Giudice relatore ed estensore dott.SA Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5569/2018, avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promoSA da:
( rappresentato e difeso dagli Avv.ti SAPORITO Parte_1 C.F._1
GIANPIERO e SABINA VUOLO presso lo studio ultimo dei quali è elettivamente domiciliato in come da mandato in calce al ricorso del 22.09.2020; ricorrente
e
( rappresentata e difesa dall'avv. GRIMALDI Controparte_1 C.F._2
PAOLO e presso lo studio ultimo del quale è elettivamente domiciliata come da mandato in calce alla costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
Nonché
Il Curatore Speciale processuale, Avv. ANGELO FRANZESE, nominato con provvedimento monocratico del 06.07.2022. pagina 1 di 28 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 09.10.2018 si è rivolto al Tribunale di ER FE Parte_1 affinché fosse pronunciata sentenza di separazione dal coniuge , con Controparte_1 cui aveva contratto matrimonio contratto in ER FE il 27/09/2013 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2013, parte II, serie A, n. 103).
Dall'unione coniugale nasceva il figlio minore, IM, in ER FE il 14.09.2016.
A tale riguardo, ha formulato richiesta di separazione, formulando domanda di affido condiviso del figlio, con determinazione del diritto di visita paterno e la previsione di un mantenimento per il figlio di euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e chiedendo, infine, la percezione al 100% dell'assegno unico;
con vittoria di spese.
Invero, con ricorso urgente, promosso il 22.09.2020, ha chiesto, in primo luogo, Parte_1 modificare la statuizione presidenziale, tramite la quale era stato previsto un assegno di mantenimento in favore della e, poi, alla luce delle patologie riscontrate nel CP_1 figlio, calibrare il diritto di visita con modalità opportune e congrue alle esigenze del minore.
Infine, con le memorie conclusionali ha, peraltro, rassegnato le seguenti ed ulteriori conclusioni:
“- dichiarare la separazione personale delle parti e, nel contempo, rigettare ogni richiesta di addebito del fallimento della separazione in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova;
- affidare il minore IM al Servizio Sociale competente, con collocamento del minore presso la casa materna;
- accertare e dichiarare che i sigg.ri e – per tutti i motivi esposti Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio – sono soggetti economicamente autosufficienti in grado di provvedere al proprio sostentamento, tenuto conto dei rispettivi redditi e rendite, e per l'effetto, - revocare/modificare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, l'obbligazione di pagamento gravante sul sig. T_
, quale contributo a titolo di mantenimento della sig.ra ;
[...] Controparte_1
- dichiarare la riduzione dell'assegno mensile a favore di IM, tenuto conto anche della nascita del secondo figlio di e del nuovo nucleo familiare del ricorrente;
T_
- disporre terapia psicoterapeuta individuale per la sig.ra per l'elaborazione del suo CP_1 complesso mondo interno e per le grosse difficoltà rispetto alla bigenitorialità a carico del servizio sociale di competenza;
pagina 2 di 28 - disporre sostegno genitoriale per il sig. , per sostenere e contenere i propri vissuti emotivi a T_ carico del servizio sociale di competenza;
- rigettare tutte le richieste di risarcimento danni, meramente accessorie, ex art. 96 co. 1 e co. 2 c.p.c. per responsabilità aggravata in quanto totalmente infondate e non provate;
- in ogni caso, condannare parte resistente al pagamento, a favore della controparte, di una somma che il Giudice vorrà determinare in via equitativa (ex art. 96, co. 1 e/o co. 3, c.p.c.).
Vinte le spese e competenze di giudizio con attribuzione”.
si è costituita, chiedendo rigettarsi le richieste del ricorrente e, Controparte_1 tuttavia, aderendo alla domanda di separazione;
con vittoria di spese.
Invero, con la memoria integrativa, ha prestato adesione alle condizioni provvisorie, come emesse dal Presidente in prima udienza, salvo poi, con le memorie conclusionali, rassegnare le seguenti ed ulteriori conclusioni, di seguito trascritte:
“1) RIGETTARE le richieste del ricorrente perché palesemente infondate in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, CONFERMARE le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 15.04.2019 relativamente alla misura dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge e DISPORRE
l'aumento dell'assegno di mantenimento a favore del figlio ad almeno €.600,00 mensili oltre aggiornamento ISTAT come per legge, tenendo conto anche delle rilevanti e continue spese mediche
e terapeutiche che la è costretta a sostenere per le esigenze del figlio;
CP_1
2) DISPORRE la conferma dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge ed a carico dell T_ di €.150,00 mensili oltre aggiornamento ISTAT come per legge;
3) CONFERMARE le rimanenti statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 15.04.2019;
4) ACCERTARE e DICHIARARE la esclusiva responsabilità dell nell'aver causato il Parte_1 fallimento dell'unione coniugale;
5) DICHIARARE la separazione dei coniugi sposati con matrimonio concordatario contratto in
ER FE il 27.09.2013 e trascritto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER
FE nella raccolta per l'anno 2013, Parte 2, Serie A, n.103;
6) ACCOLLARE definitivamente a carico esclusivo dell tutte le spese occorse e occorrende, T_ liquidate e da liquidare, spettanti agli ausiliari nominati dal Giudice;
7) CONDANNARE l al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex T_ art.96, comma 1°, c.p.c., per il comportamento processuale dallo stesso, mirante esclusivamente a provocare un ingiustificato e strumentale illecito utilizzo dello strumento processuale, da
pagina 3 di 28 quantificare in €.5.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
7) CONDANNARE l al risarcimento dei danni ex art.96, comma 3°, c.p.c., liquidabile d'ufficio, T_ perché, nel caso di specie, sussistono chiari indici rivelatori della volontà dell di abusare del T_ processo, avendo quest'ultimo richiesto anche la revoca dell'assegno di mantenimento per il coniuge
e la riduzione di quello per il figlio nella perfetta consapevolezza della inammissibilità ed infondatezza della domanda, essendo la legittima aspettativa della e del piccolo CP_1 Per_1 comunque tutelata dall'attuale ed anche dal futuro reddito e patrimonio dell;
ciò
[...] T_ anche in considerazione dell'entità dei suoi redditi percepiti, sicché lui era in condizione di vagliare adeguatamente l'infondatezza della sua pretesa. Tale risarcimento dei danni va quantificato in
€.5.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
8) CONDANNARE l al pagamento delle spese, anche quelle generali 15% ex art.2 T.F., e degli T_ onorari del procedimento, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”
Nella fase presidenziale, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale, di seguito riportati:
“a. Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. Affida il figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi, con domicilio privilegiato presso la madre;
c. Attribuisce il godimento della casa coniugale alla moglie, che vi abiterà insieme ai figli assumendo autonomamente soltanto le decisioni sulla vita ordinaria dei medesimi
C.2 Autorizza la moglie a continuare a vivere nell'attuale abitazione;
d. Obbligo ad entrambi i genitori di conservare ai figli minori rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi: e. Stabilisce la permanenza dei figli minori presso il padre a weekend alterni dalle ore
10.00 alle ore 19 senza pernottamento da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno
24 ore); inoltre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ( dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e dal 24 al 29 Dicembre o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore
20,00) infine sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi senza pernottamento
pagina 4 di 28 E.1 Fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi dei figli minori;
E.2 Attesa la situazione particolare e mancanza di un diverso interesse dei minori soprassiede, per il momento, dall'audizione dei medesimi, audizione che, nella fattispecie in esame, potrebbe addirittura rilevarsi controproducente per il figlio medesimo;
E.3 Riserva al prosieguo istruttorio ogni altra statuizione in merito.
f. Tenuto conto : delle attuali esigenze de.. figli… del tenore di vita del medesimo goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
dei tempi di permanenza del medesimo presso ciascuno di essi;
delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dagli statini paga;
della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
F.1 Dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito;
F.2 Che in particolare il signor contribuisca al mantenimento del figlio previa Parte_1 corresponsione di un assegno mensile di € 400,00 da versare a mezzo vaglia postale entro il giorno
4 di ogni mese;
F.3 Che l'importo di detti assegni sia ridotto di 2/3 nel periodo estivo di permanenza del figli presso il padre (o in misura proporzionale nel caso di permanenza per un periodo maggiore o minore);
F.4 Che inoltre il signor contribuisca al mantenimento del coniuge, previa corresponsione di T_ un assegno mensile di € 150,00 da versare con le stesse modalità in precedenza stabilite;
F.5 Che i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base degli indici
ISTAT;
F.6 Determina che le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50% ciascuno”.
Iniziata la fase istruttoria e assegnati alle parti i termini per l'integrazione delle rispettive difese e l'articolazione dei mezzi di prova, il G.I., con provvedimento del 07.03.2024, tenuto conto:
- dei risultati della C.T.U. medio tempore disposta,
- nonché dell'affido al Servizio Sociale di IM, in un primo momento a quello di CE
(ove la madre vi risiedeva per ragioni di lavoro), in uno secondo momento ed all'attualità
a quello di ER FE (ove attualmente risiede con il minore),
- affido che, oltretutto, aveva ex lege comportato la necessità di nominare un Curatore
pagina 5 di 28 Speciale ad processum (in persona dell'Avv. ANGELO FRANZESE) che, per l'effetto, rappresentasse processualmente gli interessi del minore IM nel presente procedimento, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 03.04.24 e poi rimeSA al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
Sulla separazione.
La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta.
Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto coniugale.
Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi poSA intervenire alcuna riconciliazione.
Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è neceSAria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Sulla pronuncia di addebito.
La domanda di addebito della separazione proposta da contro Controparte_1
va rigettata per le seguenti ragioni. Parte_1
La pronuncia di addebito, secondo costante giurisprudenza, presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio che rappresenti la causa dell'intollerabilità della convivenza.
Come precisato in sede di legittimità, non basta la mera violazione dei doveri matrimoniali, ma è neceSArio che tale violazione abbia assunto un'efficacia causale nel determinare la crisi pagina 6 di 28 coniugale;
tale efficacia causale è esclusa quando il comportamento contrario ai doveri del matrimonio si verifichi quanto la crisi coniugale sia già conclamata e maturata fino a livelli che di per sé rappresentino indice di intollerabilità della convivenza (v. Cass. n. 2740 del 2008).
In particolare, per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di fedeltà, la giurisprudenza ravvisa gli estremi dell'addebito nelle ipotesi di infedeltà che siano state causa o concausa della frattura coniugale, escludendo i casi in cui il tradimento sia intervenuto in una situazione di preesistente e irrimediabile rottura del rapporto coniugale (Cass. n. 6697 del 2009, ma già Cass., SS.UU., 2494 del 1994).
Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta (sul punto infra, in ordine alle acquisizioni della C.T.U.), è chiaramente emersa una condizione di conflittualità reciproca che, all'evidenza, ha prodotto la fine dell'unione coniugale. Detta conflittualità, infatti, ha giustificato l'affido persistente di IM al Servizio Sociale, posto che l'assoluta incomunicabilità delle parti ne ha precluso la possibilità di favorire, allo stato, la logica dell'affido condiviso.
D'altronde, va altresì dato atto di come la non abbia mai proposto, CP_1 tempestivamente, domanda di addebito, né con il ricorso introduttivo, né, infine, con la memoria integrativa.
Sulle questioni relative all'affidamento ed al mantenimento relative alla prole minore,
IM.
Ciò detto occorre paSAre alle questioni relative al figlio minore IM.
Come noto, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori nell'attuale panorama normativo rappresenta un'eccezione al principio generale dell'affidamento condiviso quale estrinsecazione del diritto-dovere alla bigenitorialità (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 11-09-2014,
n. 19181).
L'art. 155 c.c., così come novellato dal D.Lgs. n. 54 del 2006, e ora riversato nel novello disposto dell'art. 337 ter c.c., prevede come regola l'affidamento condiviso, alla quale può derogarsi solo nelle ipotesi in cui l'esercizio di quella che oggi viene definita dal novello tenore del codice
“responsabilità genitoriale” in maniera congiunta e condivisa risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Con tale formula il legislatore ha lasciato ampi margini di discrezionalità al giudice del caso concreto, cui spetta il compito di individuare i casi in cui l'affidamento condiviso si traduca in un danno per il minore.
pagina 7 di 28 Il Giudice, nell'assumere tale tipo di provvedimento, dovrà motivare, da un lato, sull'idoneità del genitore scelto come affidatario e, dall'altro, sulla inidoneità dell'altro genitore o per condizioni intrinseche allo stesso (carattere, stile di vita) o estrinseche (particolare lontananza fisica dai figli, eccessiva litigiosità tra i coniugi).
Tale diritto del minore ha trovato tutela anche a livello internazionale nella Convenzione di New
York del 1989 resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991.
Nel caso di specie, tuttavia, sin dalle origini del presente giudizio, le parti hanno assunto un comportamento di reciproco conflitto, tale da precludere all'Istruttore in corso di causa ed al
Collegio, in tal sede, la possibilità di disporre un affido condiviso nel superiore e prevalente interesse di IM.
Infatti, intereSAti della vicenda familiare i Servizi Sociali di NC (in un primo momento, rinviando, sul punto, al carteggio pervenuto da detto Servizio a far data dal 23.09.2021 e sino al
11.02.2022, del 15.02.2022, del 08.03.2022, del 03.05.2022, del 06.09.2022 e del 20.09.2022 e, successivamente, rinviando alle innumerevoli relazioni e report delle attività svolte, pervenute dal Servizio Sociale di ER FE a far data dall'affido, avvenuto, a loro carico, con provvedimento del 24.11.2022 che, invero, confermava i poteri, precedentemente conferiti al
Servizio Sociale di CE con provvedimento del 06.07.2024), costoro hanno, nelle relazioni precitate, messo da sempre in evidenza un atteggiamento fortemente conflittuale e scarsamente collaborativo dei genitori e di seguito meglio precisato, giacché:
1. I genitori sono apparsi scarsamente collaborativi e fortemente conflittuali, posto che:
- da un lato la sovente non ha riconosciuto la figura paterna, definendo CP_1
IM come “suo figlio” (sul punto relazione del S.S. di CE del 15.02.2022);
- dall'altro l' ha, da sempre, dimostrato una scarsa fiducia nei confronti delle T_ istituzioni che, di volta in volta, si sono occupate del piccolo IM (sul punto, vanno valorizzate le relazioni del Servizio Sociale di NC prima e quelle successivamente pervenute dal Servizio Sociale di ER FE), sino al punto da inviare innumerevoli e.mail al Servizio Sociale di CE prima e, poi, a quello di ER FE, rendendo più gravoso l'attuazione del regime di affidamento di IM a detti Servizi;
- salvo poi, invero, concludere per l'affido di IM al Servizio Sociale attualmente già affidatario (ovvero ER FE), conclusione che, invero, palesa una implicita pagina 8 di 28 richiesta di aiuto al Servizio, al fine di essere supportato, come peraltro già avviene, nell'attuazione delle proprie funzioni genitoriali (anche la , sul punto, ha CP_1 concluso in conformità);
2. va da sé che, al netto della compleSA attuazione del regime di affido di seguito indicato, i
Servizi Sociali di CE prima (attraverso anche una fondamentale attività di mediazione) e quelli di ER FE poi (attraverso una certosina attuazione del provvedimento giudiziale), al netto delle fisiologiche difficoltà di esecuzione del decisum giudiziale per l'acceso contesto conflittuale, hanno dato lodevole prova di saper gestire il minore e salvaguardarne il superiore e prevalente interesse;
sul punto, infatti, vanno valorizzati gli innumerevoli report a cui si fa espresso ed integrale rinvio, ove il Servizio
Sociale, di sua sponte e su richiesta del Giudicante, ha da sempre dato conto dell'attività – invero aSAi compleSA – di gestione del piccolo IM, cercando di attuarla al meglio delle proprie capacità e potenzialità, anche di tipo organizzativo.
Detta conflittualità, infatti, oltre a comportare – e confermare – l'affido del minore IM al
Servizio Sociale, come già anticipato, ha, invero, indotto il Giudicante, nel corso del processo, a nominare un Curatore Speciale che rappresentasse gli interessi processuali nel presente procedimento.
Il Curatore, peraltro, costituitosi, anche tenuto conto degli esiti della disposta C.T.U., ha così concluso:
“stante l'ancor forte conflittualità dei coniugi confermare l'affidamento del minore ai servizi sociali secondo le modalità già previste con provvedimento del medesimo G.I.
- in ordine al diritto di visita del padre, ritenendo conforme all'interesse del minore la regolamentazione espreSA dal CTU nel suo elaborato peritale, ed in virtù dell'accordo sulla medesima tra i coniugi, di voler prevedere che: STEP 1: Il minore trascorrerà con il padre ogni mese od ogni 40 giorni un weekend lungo con il padre nello specifico dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì con riaccompagno a scuola, con pernotti, in ER. Qualora le parti dovessero trovare difficoltà nell'individuare il weekend si potrebbe ipotizzare ogni primo weekend del mese.
- Tale modalità dovrà avvenire per circa sei mesi o almeno sei volte, nella maniera più continuativa possibile, al fine di abituare il minore ad una maggiore “presenza” della figura paterna e ad una maggiore “distanza” dalla figura materna al fine di consentire, sempre in maniera graduale, nel
pagina 9 di 28 rispetto dei tempi e delle esigenze del minore, l'allungamento dei tempi che il minore trascorrerà con il padre e quindi la possibilità che lo stesso poSA recarsi a Torino.
- STEP 2: una volta che il minore si sarà abituato a tale modalità di frequentazione è neceSArio che vengano allungati i tempi di permanenza del bambino con il padre (es. un giorno alla volta in più a partire dal settimo incontro con il padre) con possibilità per il bambino di recarsi a Torino.
- Nel frattempo, entrambi i genitori dovranno essere aiutati e supportati rispetto alla gestione di tale situazione ed in particolare rispetto al riferire al minore della nuova famiglia ricostituita da parte del padre e quindi alla presenza di un fratellino”.
D'altronde, in corso di causa, è stata altresì disposta una C.T.U., all'uopo nominando la DO.SA
, al fine di accertare la capacità genitoriale delle parti e, con un'elaborazione Persona_2 peritale del tutto scevra da vizi logico-giuridici, la quale ha dato ampio conto – previo esame delle parti e del piccolo IM – delle deduzioni come effettuate dalle parti, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Da una valutazione storica della coppia – , sembra che il matrimonio, la nascita T_ CP_1 del minore e quindi il paSAggio dalla diade al tre insieme, abbia destabilizzato una coppia coniugale, già in difficoltà, che poi non è riuscita a ridefinire non solo la relazione coniugale steSA, ma anche a costruire ruoli e funzioni genitoriali sino ad arrivare alla decisione della separazione, fase paranormativa, ossia inattesa e quindi di per sé già traumatica e/o streSAnte (Haley, 1973;
Erikson, 1950). Da una valutazione sistemico – relazionale, la coppia, con ruoli simmetrici, presenta, pertanto, una estrema conflittualità non facilmente gestibile in assenza del minore, che, tuttavia, non ha impedito loro, all'interno del contesto della consulenza, di trovare un accordo, nonostante le loro rigidità che li mantiene fiSAti sulle proprie posizioni, ma soprattutto sulle proprie opinioni negative dell'altro. Opinioni dell'altro associate ad una difficoltà nel saper comunicare adeguatamente e nel guardarsi negli occhi, che non fanno altro che inasprire e perdurare l'attuale situazione relazionale e ad avere ricadute, quindi, sulla coordinazione genitoriale. In data 26 maggio c.a., la coppia, innanzi al CTU, ha concordato quanto segue:
“la sig.ra , a domanda del CTU, riferisce che vorrebbe lasciare il diritto di vista del CP_1 minore con il padre così come stabilito dal GD e far sì che lo stesso incontri la nuova famiglia ricomposta del padre a Torino in maniera graduale. La steSA chiede un aiuto per sé al fine di gestire tale situazione, rilevando, inoltre, che IM “apprezza la novità, si è sempre approcciato bene a qualsiasi cambiamento”, sebbene sia un bambino “con una certa sensibilità”.
pagina 10 di 28 Il sig. , a domanda del CTU, riferisce che vorrebbe organizzare il diritto di visita del minore con T_ lui secondo le seguenti modalità: - durante il periodo feriale, trascorrerà le vacanze natalizie dal
27/12 al 6/01 o comunque per un periodo continuativo di circa 10 gg;
- tutti i ponti con il padre, - durante il periodo festivo, a conclusione della scuola e delle terapie (mese di agosto) 15 giorni con il padre e 15 con la madre, consecutivi. Tali lunghi periodi verranno trascorsi a Torino.
Ogni mese o ogni 40 giorni circa, il padre si recherà in ER per un giorno al fine di incontrare il minore.
Il CTU, ascoltate le parti, nel primario ed esclusivo interesse del minore, considerato che il minore, allo stato, non è a conoscenza della nuova famiglia ricostituita da parte paterna e del fratellino e che, di fatto, non si è mai separato per lunghi periodi dalla figura materna, propone quanto segue:
- STEP 1: Il minore trascorrerà con il padre ogni mese od ogni 40 giorni un weekend lungo con il padre nello specifico dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì con riaccompagno a scuola, con pernotti, in ER. Qualora le parti dovessero trovare difficoltà nell'individuare il weekend si potrebbe ipotizzare ogni primo weekend del mese. Tale modalità dovrà avvenire per circa sei mesi o almeno sei volte, nella maniera più continuativa possibile, al fine di abituare il minore ad una maggiore “presenza” della figura paterna e ad una maggiore “distanza” dalla figura materna al fine di consentire, sempre in maniera graduale, nel rispetto dei tempi e delle esigenze del minore, l'allungamento dei tempi che il minore trascorrerà con il padre e quindi la possibilità che lo stesso poSA recarsi a Torino.
- STEP 2: una volta che il minore si sarà abituato a tale modalità di frequentazione è neceSArio che vengano allungati i tempi di permanenza del bambino con il padre (es. un giorno alla volta in più a partire dal settimo incontro con il padre) con possibilità per il bambino di recarsi a Torino.
- Nel frattempo, entrambi i genitori dovranno essere aiutati e supportati rispetto alla gestione di tale situazione ed in particolare rispetto al riferire al minore della nuova famiglia ricostituita da parte del padre e quindi alla presenza di un fratellino.
Entrambe le parti, ascoltata la proposta del CTU, come sopra formalizzata, dichiarano di essere in accordo. L'unica riserva del sig. è la propria problematica economica che non gli T_ consente di poter pernottare in ER, non avendo quest'ultimo un punto di appoggio.
Il curatore speciale, avvocato Angelo Franzese, “formalizza consenso e parere favorevole rispetto alla proposta così come esplicitata nell'odierno accesso di CTU in quanto la ritiene conforme all'interesse del minore ed alle attuali condizioni dei rapporti familiari”.
pagina 11 di 28 Interrogati i consulenti tecnici di parte anche questi ultimi danno parere favorevole” (cfr verbale n .12) Gli stessi, infatti, al di là delle loro modalità comunicative e relazionali inadeguate, non presentano problematiche psicologiche tali da poter influire negativamente su quelle che sono le loro competenze genitoriali.
Competenze genitoriali, tuttavia, da supportare e rinforzare anche e soprattutto a causa della loro evidente ed eccessiva conflittualità e difficoltà nel saper collaborare adeguatamente, senza triangolare il minore nelle loro dinamiche e che impedisce loro di saper valutare e comprendere adeguatamente quelli che sono i reali bisogni del minore. Tale esigenza di supporto e rinforzo, da parte dai persone esterne, si è evidenziato anche e soprattutto durante il soggiorno del minore con il padre durante il ponte dell'8 dicembre u.s., dove, come si evince anche dalla pec della dr.SA
, entrambe le CCTTPP sono dovute intervenire per aiutare e facilitare la coppia sempre Per_3 nell'esclusivo interesse del minore. Il ruolo delle CCTTPP, in tale consulenza, è stato, quindi, molto importante e di supporto. Tuttavia, tale acredine e conflittualità, in presenza del minore, e del CTU e quindi in un contesto neutro, al di là dell'aspetto emotivo che è apparso chiaramente pesante, è stato ben gestito alla presenza di IM, riuscendo anche, seppur con l'aiuto del minore che ha sembrerebbe aver svolto la funzione di co–terapeuta e facilitatore, a coordinarsi nel gioco per
IM. Tale situazione relazionale caratterizzata da un processo familiare distruttivo in cui si rileva, da parte di entrambi gli ex coniugi, ostilità e competitività nel sistema co– parentale, associato sia ad una disfunzione nella coordinazione della cogenitorialità sia ad una modalità comunicativa non adeguata può essere, quindi, considerata un fattore di rischio altamente predittivo di comportamenti disadattivi da parte del minore che presenta già delle sue fragilità. Le ricerche (Verzetti, 2018; et al. 2018) hanno dimostrato, infatti, Per_4 gli effetti diretti, anche a distanza di anni, sulla salute di bambini e giovani adulti causati dalla separazione dei genitori e da altre childhood adverity, ossia danni che, in questo caso possono essere ravvisabili nella presenza di una separazione genitoriale caratterizzata da un conflitto1. persistente
(fattori cronici di stress, chronic stressor). Conflitto di tipo ostruttivo poiché caratterizzato dalla presenza di sentimenti di rabbia e risentimento per l'altro, seppur per motivazioni differenti, che vanno ad interferire inevitabilmente con quelle che sono le competenze genitoriali, di base presenti per entrambi, e la coordinazione genitoriale steSA, ostacolando lo scambio di informazioni e
l'evoluzione verso fasi successive del ciclo vitale ( , 2000). Entrambi, infatti, tendono Per_5 Per_6
a non mettere realmente in discussione se stessi e le proprie modalità relazionali, dando responsabilità solo all'altro partner ( 1973; Erikson, 1950): le problematiche secondo Per_7
pagina 12 di 28 derivano dalle modalità comportamentali dell'ex marito, mentre secondo dalle CP_1 T_ modalità comportamentali escludenti del ruolo paterno dell'ex moglie. Tuttavia, nessuno dei due si sofferma a riflettere quanto le loro modalità comportamentali e le loro rigidità, seppur con modalità e per motivazioni differenti, determinino la dinamica conflittuale di coppia: più CP_1 appare rigida e non include nella vita del minore, come emerso anche dalla varie relazioni, T_ più mette in atto comportamenti rigidi ed “ossessivi” (rilevabili anche dalle numerose pec) e T_ viceversa in un circuito autoperpetuantesi ( , 1971). È neceSArio, quindi, arrivare a Per_8 soluzioni condivise che salvaguardino la cogenitorilaità e quindi il continuo coinvolgimento di entrambi i genitori nella vita del figlio, che, di fatto, presenta un adeguato rapporto con entrambi i genitori. I minori, infatti, mostrano un miglior adattamento alla situazione contestuale quando hanno relazioni sufficientemente regolari e positive con entrambi i genitori e quando i genitori hanno una relazione cogenitoriale adeguata e cooperativa (cfr documento Buone prassi giudiziarie
e psicosociali in favore della bi genitorialità e di contrasto all'alienazione parentale). 1 “Il conflitto è
l'enzima del cambiamento” (Whitaker,1980). In alcuni casi, un conflitto può anche rilevarsi ostruttivo, interferire pesantemente con il ciclo vitale di un sistema familiare, e compromettere le potenzialità degli individui che ne fanno parte ( , 2000). È neceSArio, quindi, Per_5 Per_6 considerate le risorse disponibili, che la coppia genitoriale impari a collaborare insieme, attraverso un lavoro psicologico personale ed individuale oltre che familiare, al fine di saper gestire al meglio i reali bisogni ed esigenze del minore, senza assumere modalità relazionali e comunicative sia a livello verbale sia non verbale, ambigue e paradoSAli, con il solo obiettivo di squalificare l'altro genitore. Il dato di fatto oggettivo, al di là delle questioni coniugali e delle reciproche accuse che si recriminano l'un l'altro, è che il minore ha una relazione sufficientemente adeguata con entrambi e desidera stare con entrambi.
RISPOSTA AI QUESITI In relazione all'incarico ricevuto in data 2 agosto 2023, dal Tribunale di
ER FE, nella persona del Presidente GI, dr. IM Iannone, nell'ambito del procedimento
n. RG 5569/18, al consulente dr.SA ed in base ai quesiti posti, la sottoscritta Persona_2 dichiara che: Da una valutazione sistemico relazionale, anche con il supporto di sistemi di codifica delle relazioni familiari semi strutturati, dall'analisi degli atti del fascicolo processuale, nonché dalla somministrazione dei test a tutti i componenti il sistema familiare:
➢ Il minore al di là di quelle che sono le problematiche relative alla propria Persona_1
situazione personale, è apparso un bambino ben curato sia da un punto di vista emotivo sia fisico. Rispetto al rapporto che lo stesso ha con le figure genitoriali, si è evidenziato un
pagina 13 di 28 legame sufficientemente adeguato con entrambe sia a livello emotivo – affettivo sia normativo.
➢ Rispetto alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale, la sottoscritta, considerata
l'attuale situazione nonché l'estrema conflittualità di coppia che invade inevitabilmente e gravemente la capacità genitoriale e che potrebbe creare danni anche e soprattutto al percorso terapico del minore, ritiene che sia opportuno mantenere l'attuale regime di affidamento al
Servizio Sociale competente, che il minore mantenga il collocamento presso la casa materna
e che poSA incontrare il padre secondo l'accordo stabilito con la coppia e di seguito riportato: “Il CTU, ascoltate le parti, nel primario ed esclusivo interesse del minore, considerato che il minore, allo stato, non è a conoscenza della nuova famiglia ricostituita da parte paterna e del fratellino e che, di fatto, non si è mai separato per lunghi periodi dalla figura materna, propone quanto segue:
- STEP 1: Il minore trascorrerà con il padre ogni mese od ogni 40 giorni un weekend lungo con il padre nello specifico dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì con riaccompagno a scuola, con pernotti, in ER. Qualora le parti dovessero trovare difficoltà nell'individuare il weekend si potrebbe ipotizzare ogni primo weekend del mese. Tale modalità dovrà avvenire per circa sei mesi o almeno sei volte, nella maniera più continuativa possibile, al fine di abituare il minore ad una maggiore “presenza” della figura paterna e ad una maggiore “distanza” dalla figura materna al fine di consentire, sempre in maniera graduale, nel rispetto dei tempi e delle esigenze del minore,
l'allungamento dei tempi che il minore trascorrerà con il padre e quindi la possibilità che lo stesso poSA recarsi a Torino.
- STEP 2: una volta che il minore si sarà abituato a tale modalità di frequentazione è neceSArio che vengano allungati i tempi di permanenza del bambino con il padre (es. un giorno alla volta in più a partire dal settimo incontro con il padre) con possibilità per il bambino di recarsi a Torino.
- Nel frattempo, entrambi i genitori dovranno essere aiutati e supportati rispetto alla gestione di tale situazione ed in particolare rispetto al riferire al minore della nuova famiglia ricostituita da parte del padre e quindi alla presenza di un fratellino.
Entrambe le parti, ascoltata la proposta del CTU, come sopra formalizzata, dichiarano di essere in accordo. L'unica riserva del sig. è la propria problematica economica che non gli consente di T_ poter pernottare in ER, non avendo quest'ultimo un punto di appoggio. Il curatore speciale, avvocato Angelo Franzese, “formalizza consenso e parere favorevole rispetto alla proposta così come esplicitata nell'odierno accesso di CTU in quanto la ritiene conforme all'interesse del minore
pagina 14 di 28 ed alle attuali condizioni dei rapporti familiari”. Interrogati i consulenti tecnici di parte anche questi ultimi danno parere favorevole” (cfr verbale n .12)”.
➢ Rispetto alle figure genitoriali, entrambi i genitori, presentano competenze genitoriali sufficientemente adeguate da un punto di vista pragmatico, ma difficoltà nel saper comprendere adeguatamente quelli che sono i reali bisogni, esigenze e vissuti del minore anche a causa dell'eccessiva, persistente e grave conflittualità di coppia. A parere della scrivente, ad oggi la condotta di entrambi i genitori, seppur per motivazioni differenti come evidenziato nel corpo della relazione, appare pregiudizievole per il minore, ma non al punto da dar luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330 cc Per tale motivo potrebbe essere auspicabile la nomina anche della figura del Coordinatore Genitoriale e sarebbe auspicabile che entrambi seguano un adeguato percorso psicologico individuale al fine di lavorare ed elaborare
i propri vissuti” (pag. da 36 a 44 C.T.U.).
Appare, pertanto, opportuno dare seguito concreto alle conclusioni a cui, peraltro, anche la nominata C.T.U. è pervenuta e, pertanto, confermare l'affido di IM al Servizio Sociale incaricato di ER FE (conformemente al provvedimento monocratico del 24.11.2022 , a monte, a quello del 06.07.2024), il quale, peraltro, avrà anche la funzione di coordinare sotto il profilo genitoriale – in persona di un operatore del Servizio interno a detto Ufficio – anche la coppia . Persona_9
La steSA, infatti, pur non avendo rivelato problematiche tali da limitarne la funzione genitoriale,
a ben vedere – come peraltro anche precedentemente confermato dalle plurime relazioni pervenute dal Servizio Sociale incaricato, di CE prima e di ER FE poi – hanno, da sempre, manifestato un'accesa conflittualità, tale, pertanto, da non favorire il reciproco relazionarsi nel superiore e prevalente interesse del minore IM;
sul punto, infatti, anche la
Consulente ha dato adeguato riscontro.
Il Collegio, peraltro, prende atto di come, per effetto della distanza geografica del padre dal minore, ancora non sia stata data piena attuazione del diritto di visita (si noti, in relazione al secondo che prevederebbe la possibilità del padre di portare, in Moncalieri, TO, il figlio, CP_2 anche al fine di fargli conoscere il fratellino, nato da una nuova unione); ciò, pertanto, impone come il Servizio Sociale affidatario, per quanto di propria competenza e le parti – secondo il principio di autoresponsabilità – si adoperino efficacemente, proficuamente e con spirito pagina 15 di 28 collaborativo (ciò riguardando, peraltro, sia l' che la ) affinché la logica T_ CP_1 dell'affrancamento dalla gestione dei bisogni di IM da parte del Servizio Sociale sia lasciata, per far fronte a quella genitoriale del padre e della madre che, da sempre, la reclamano, tuttavia senza dare concreto riscontro, nei fatti, a tale intendimento.
Ciò, naturalmente, non potrà che dipendere dai comportamenti in concreto posti in essere dalle parti (in disparte delle dichiarazioni di intenti più volte rese) che sono sin d'ora – e nuovamente – richiamate ad assumere un comportamento genitorialmente responsabile e collaborativo con il
Servizio, onde consentire loro di ottenere quello che desiderano e, a ben vedere sin dagli atti introduttivi proposto: donare a IM l'opportunità di vivere, con pari dignità affettiva (prima che giuridicamente dovuta), la genitorialità materna e paterna.
Ciò, infatti, è imposto:
- non solo dalle conclusioni della c.t.u. e da quanto più volte osservato dai Servizi Sociali intervenuti sulla vicenda,
- nonché, da ultimo, anche dal Curatore Speciale,
- ma anche e soprattutto dalle condizioni personali del piccolo IM che, per effetto delle difficoltà che vive (e sui cui i Servizi si sono prontamente attivati, richiamando, sul punto,
l'operato in relazione agli interventi di logopedia e psicomotricità, nonché quelli ulteriori che saranno neceSAri per il sostegno, anche di tipo scolastico, di IM) oggi più che mai chiede a gran voce che i propri genitori lo amino incondizionatamente, mettendo da parte i propri rancori ed il propri orgoglio, operando all'unisono per salvaguardare il suo benessere psico-fisico ed il diritto di poter vivere una crescita sana ed equilibrata, all'insegna dell'amore incondizionato, sia materno che paterno.
In relazione, poi, agli specifici poteri di affido, si riporta, per ragioni di chiarezza espositiva, la tipologia di poteri che il Servizio Sociale di ER FE è tenuto ad attuare (provvedimento del 06.07.2022, nonché del 24.11.2022), ovvero:
“ considerato, poi, come per quanto concerne le concrete modalità di svolgimento di detto affidamento, il Servizio Sociale avrà senz'altro il potere di decidere, in luogo di entrambi i genitori, le decisioni di massima importanza per il minore (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la salute, l'istruzione, etc. etc., con l'evidente rilievo che sarà, del pari delegato ad attuare e/o proseguire le terapie riabilitative per IM più volte oggetto di discordia), precisando come il Servizio avrà anche il potere di accedere agli atti amministrativi e/o sanitari
pagina 16 di 28 riguardanti il piccolo IM, ciò proprio in virtù del potere di affido conferitogli, al fine anche di valutare se ed in che modo avviare o proseguire le pratiche amministrative relative alla invalidità civile ed alla Legge n. 104, sopra richiamate, nonché tenuto conto del pari potere di gestire
l'indennità di frequenza che IM sembrerebbe percepire e nell'esclusivo interesse di questi, fermo restando tuttavia, la necessità di previamente informare entrambi i genitori della scelta che il Servizio, di volta in volta, si troverà a compiere;
ciò, pertanto, al fine di non esautorare entrambe le figure genitoriali ma tentare, ove possibile, di riportarle nell'alveo di una genitorialità equilibrata, onde consentire a IM di recuperare la propria serenità e di crescere in maniera sana ed equilibrata.
Il parere richiesto ai genitori sarà di tipo obbligatorio, ma evidentemente non vincolante, pena
l'inefficacia dell'affidamento disposto, da richiedersi con il mezzo più idoneo e, oltretutto, da soprassedere, allorché l'urgenza del caso concreto richieda un pronto intervento del Servizio, fermo restando l'obbligo, in tale ultimo caso, di notiziare, con il mezzo più idoneo, entrambi i genitori, non appena possibile.
Si ribadisce, pertanto, come la scelta finale – di tipo straordinario – residuerà sempre in capo al Servizio, fatta salva la necessità di procurarsi il parere del genitore che, ove non concorde, non potrà essere ritenuto vincolante, pena l'inattuabilità dello strumento previsto.
Per quanto concerne, invece, la gestione solo ordinaria del minore IM, le scelte relative potranno essere adottate dal genitore domiciliatario (la madre) che però avrà l'obbligo di notiziare il Servizio prontamente;
il Servizio, pertanto, all'esito della comunicazione, avrà la facoltà di interdire l'attività concretamente intrapresa dal minore, ove la steSA risulti, secondo il suo prudente apprezzamento, dannosa.
L'affidamento al Servizio Sociale, sopra descritto, pertanto, pertiene ad una tipologia di
“affidamento partecipato”, ove la figura genitoriale non è esautorata, ma meSA in condizione di poter esprimere il proprio parere:
- non vincolante, per quanto concerne le decisioni di straordinaria amministrazione,
- o di poter decidere in autonomia ex art. 337-ter c. IV c.c., per quanto concerne le decisioni di ordinaria amministrazione, salva volontà contraria del Servizio, sempre prevalente, di interdirle. Il
Servizio, pertanto: - avuto riguardo alle decisioni di straordinaria amministrazione, fermo restando
i poteri decisionali di cui sopra, dovrà sempre informare entrambi i genitori con le modalità suindicate;
- mentre con riferimento a quelle di ordinaria amministrazione, laddove manifesti volontà contraria rispetto a quella del genitore domiciliatario ( ), potrà Controparte_1
pagina 17 di 28 senz'altro decidere in autonomia, senza dover, di volta in volta, comunicare detta decisione anche all'altro genitore ( ), ciò all'evidente fine di rendere il meccanismo delle Parte_1 autorizzazioni più fluido possibile e non soggetto ad impedimenti burocratici che potrebbero nuocere all'interesse stesso dello stesso minore (l'esigenza comunicativa, invece, non si pone con riguardo alle decisioni di straordinaria amministrazione, per i quali, come chiarito, occorre assumere il parere obbligatorio, ancorché non vincolante), salvi i casi di intervento urgente.
Naturalmente, il Servizio dovrà, poi, con cadenza periodica mensile, notiziare Parte_1 dell'andamento della gestione ordinaria (per la straordinaria, il genitore non domiciliatario verrà notiziato di volta in volta) di IM, in quanto genitore del pari fornito di responsabilità genitoriale, come la madre, la quale, in qualità di domiciliataria, dovrà comunicare al Servizio tale gestione.
Si precisa, poi, come l'affidamento al Servizio Sociale dovrà, invero, essere esercitato per il tempo strettamente neceSArio a recuperare il rapporto del minore con entrambi i genitori ed a
“normalizzarlo”.
A tale riguardo, infatti, detto strumento non va affatto visto come un'esautorazione del padre e della madre dalle proprie facoltà genitoriali, ma anzi esso è finalisticamente orientato a recuperarle in pieno e nella loro totalità…”.
Va nuovamente ribadito, pertanto, come tra i poteri di gestione straordinaria, come riservati al
Servizio conformemente a quanto sopra disposto, rientrano, a titolo meramente esemplificativo ed all'evidenza:
- sia le problematiche sorte in ordine all'indennità di frequenza (con delega al Servizio per l'attivazione di detta indennità, come già ribadito monocraticamente, indennità, poi, attivata e per il successivo controllo della sua gestione, fermo restando l'autorizzazione dell' come resa all'udienza del 06.10.2022, all'uso di detta indennità per le cure T_ mediche di cui IM necessiti);
- sia, altresì, quelle ulteriormente neceSArie in relazione a misure di sostegno scolastico speciale e rafforzato che, tenuto conto delle difficoltà del piccolo IM, dovessero risultare neceSArie (trattandosi di “istruzione” a tutti gli effetti di legge).
Tenuto conto, poi:
pagina 18 di 28 - delle risultanze della C.T.U., nonché, invero, dei comportamenti assunti dalle parti:
1, da una parte la , la quale, come riferito dal Servizio Sociale di NC, a volte, CP_1 si è rivolta all'ufficio definendo IM come “suo figlio” e, conseguentemente, moralmente escludendo il padre, , dalle legittime proprie prerogative genitoriali paterne;
Parte_1
2. dall'altra da che, innumerevoli volte, ha comunicato meSAggi di posta Parte_1 elettronica al Servizio Sociale affidatario nonché all'Ufficio, all'uopo dolendosi del fatto che non venisse coinvolto nelle scelte assunte per IM;
- alle problematiche riscontrate in IM che, nel corso del giudizio, è stato ammesso, con la importante collaborazione del Servizio Sociale incaricato di ER FE (e, prima, di
CE), agli interventi a sostegno, quali, a titolo esemplificativo, la logopedia e la psicomotricità, nonché ulteriori attività di sostegno speciale scolastico, per le quali (lo si ripete), l'attuale
Servizio Sociale ha senz'altro il potere di attuare, laddove non riscontri un conforme consenso di entrambi i genitori;
occorre, altresì, confermare le statuizioni provvisorie, sul punto rese e di seguito indicate:
“Si precisa, pertanto, come sarà cura del Servizio Sociale, all'uopo delegato ed espreSAmente autorizzato, anche:
- individuare, a suo giudizio e solo allorquando vi saranno le condizioni per svolgerla (non essendo, allo stato, possibile) il momento propizio per riprendere la mediazione familiare, previo loro consenso, onde sopire il conflitto parentale, acuitosi nel corso del tempo;
- prevedere dei percorsi psicologico-individuali per IM (oltre che, naturalmente, le terapie riabilitative già in corso), affinché lo si aiuti a crescere in maniera sana ed equilibrata e tentare di ricondurre nell'alveo della normalità il rapporto genitoriale, sia con la madre che con il padre;
- valutare l'opportunità di intraprendere, nei confronti di entrambi i genitori, percorsi di sostegno alla genitorialità, previo loro consenso;”
Pertanto, all'attualità, il Servizio Sociale è tenuto a continuare le attività di affido e rappresentanza sostanziale del minore IM, come logicamente derivanti dal regime di affido conferitogli, valutando, altresì, la possibilità di individuare, al proprio interno, un addetto che poSA, sotto il profilo meramente conflittuale, supportare le parti verso scelte condivise, valorizzando, sul punto, anche la disposta – a ben vedere da tempo – mediazione familiare.
pagina 19 di 28 In relazione, poi, agli obblighi di informazione e di relazione (con coevo monitoraggio) a carico del Servizio Sociale, tenuto conto della definizione del presente giudizio, va disposto e nuovamente ribadito quanto segue.
In primo luogo, occorre:
- disporre il monitoraggio del GIUDICE TUTELARE e ciò ai sensi dell'art. 337 c.c., giacché
Giudice ex lege tenuto vigilare sull'osservanza delle condizioni che il Tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale;
- il Servizio Sociale, pertanto, dovrà periodicamente relazionare al suddetto Ufficio e ciò in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
- il Pm in sede, peraltro, quale titolare dell'azione civile ex art. 473 bis n. 13 c.p.c. (secondo il nuovo rito Cartabia di cui al D.lgs n. 149/2022), ove ricorrano presupposti e sopravvenienze tali da indurre la modifica dei provvedimenti in tal sede emessi, nel superiore e prevalente interesse del figlio minore, valuterà l'adozione dei provvedimenti più opportuni, ove notiziato dai Servizi Sociali e, comunque, laddove venga a conoscenza di siffatta necessità;
- le parti, peraltro (e naturalmente) in autonomia e nel concorso dei presupposti di legge, ben potranno promuovere autonomo ricorso, ove si ravvisi la suddetta necessità.
Infine, il Servizio Sociale dovrà dare corso, ricorrendone i presupposti, ai più volte richiamati percorsi di sostegno individuale per IM, avendone l'affido, nonché la mediazione ed i percorsi di sostegno alla genitorialità per le parti, conformemente a quanto sopra dedotto;
per la posizione dell' , peraltro, potrà sub-delegare, al Servizio Sociale competente per il T_ luogo di residenza di questi, i soli percorsi di sostegno alla genitorialità.
Con riguardo, poi, al diritto di visita di IM con il padre, vanno interamente confermate, sul punto, le conclusioni a cui è pervenuta la Consulente, all'uopo, pertanto, rinviando a quanto diffusamente sopra disposto e, per ragioni di chiarezza espositiva, di seguito riportato:
“- STEP 1: Il minore trascorrerà con il padre ogni mese od ogni 40 giorni un weekend lungo con il padre nello specifico dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì con riaccompagno a scuola, con pernotti, in ER. Qualora le parti dovessero trovare difficoltà nell'individuare il weekend si potrebbe ipotizzare ogni primo weekend del mese. Tale modalità dovrà avvenire per
pagina 20 di 28 circa sei mesi o almeno sei volte, nella maniera più continuativa possibile, al fine di abituare il minore ad una maggiore “presenza” della figura paterna e ad una maggiore “distanza” dalla figura materna al fine di consentire, sempre in maniera graduale, nel rispetto dei tempi e delle esigenze del minore, l'allungamento dei tempi che il minore trascorrerà con il padre e quindi la possibilità che lo stesso poSA recarsi a Torino.
- STEP 2: una volta che il minore si sarà abituato a tale modalità di frequentazione è neceSArio che vengano allungati i tempi di permanenza del bambino con il padre (es. un giorno alla volta in più a partire dal settimo incontro con il padre) con possibilità per il bambino di recarsi a Torino.
- Nel frattempo, entrambi i genitori dovranno essere aiutati e supportati rispetto alla gestione di tale situazione ed in particolare rispetto al riferire al minore della nuova famiglia ricostituita da parte del padre e quindi alla presenza di un fratellino”.
Pertanto, sul punto, va confermato il diritto di visita come provvisoriamente previsto dal provvedimento del 15.04.2019, tuttavia integrato in conformità e nei termini di cui alle sopra riportate conclusioni peritali, nuovamente delegando il Servizio Sociale di ER FE a valutare, nel concreto, quando ricorreranno le condizioni per paSAre alla fase n. 2 che, appunto, prevede la possibilità del padre di potere IM in Torino e, comunque, presso l'attuale luogo di residenza del padre.
Si ribadisce, pertanto, la necessità che entrambi i genitori si adoperino efficacemente al fine di dirimere i contrasti insorti nel corso del tempo e, nel superiore e prevalente interesse del minore
IM, collaborare, al fine di escludere che il persistente conflitto poSA nuocere all'equilibrio psico-fisico del minore, come peraltro paventato anche dalla nominata C.T.U.
Al riguardo, infatti, sia davanti al C.T.U. che, invero, dinanzi al Giudice istruttore, le parti hanno dato senz'altro prova della capacità di dialogare e ciò nel superiore e prevalente interesse del piccolo IM, come di fatto avvenuto anche all'udienza del 06.10.2022, ove, entrambe presenti, hanno raggiunto un accordo in ordine:
- al trasferimento del minore in ER FE;
- alle cure neceSArie per IM (logopedia e psicomotricità)
- all'iscrizione presso l'Istituto scolastico,
i cui esiti dell'udienza vengono di seguito riportati:
pagina 21 di 28 “Il Giudice, dopo ampia e diffusa discussione con le parti in causa, raggiungono un accordo in base alle condizioni di seguito riportate: - autorizza il trasferimento di IM, in uno Parte_1 alla madre, da NC in ER FE, alla via Scarano n. 45; - autorizzano entrambe le parti
l'iscrizione di IM all'Istituto Comprensivo n. II di ER FE, sito alla via Antonio Gramsci
n. 21 o presso l'Istituto Comprensivo n. IV di ER FE, sito alla via E. Siciliano n. 43, a seconda della disponibilità del sostegno scolastico;
- autorizzano le cure di IM (psicomotricità e logopedia) presso l'Istituto che, a seconda della disponibilità, possibilmente immediata, verrà individuata dal Servizio Sociale Competente, manifestando, medio tempore, entrambi il consenso affinché IM cominci le cure private presso l'Istituto Meta Studio Via Carmine Amato, 1/24, sito in Mercato San Severino (Sa); - autorizzano, altresì, all'uso dell'indennità di frequenza, percepita da
IM, per corrispondere quanto dovuto per le cure di cui al punto che precede.
Il Giudice, preso atto dell'accordo intercorso tra le parti in ordine ai profili suindicati, dichiara la parziale ceSAta materia del contendere sul punto”.
E' in questa direzione, pertanto che le parti dovranno, all'unisono, andare, giacché, in disparte dei compiti di affidamento come assegnati al Servizio Sociale, l'esito felice di un affidamento condiviso non potrà che dipendere esclusivamente dal comportamento di entrambi, i quali, per l'effetto, dovranno mettere da parte le proprie convinzioni e collaborare, per dare a IM la serenità che merita.
In questo, peraltro, anche l' dovrà, con atteggiamento più collaborativo e meno sospettoso, T_ rivolgersi al Servizio Sociale incaricato che, a prescindere dalle fisiologiche difficoltà derivanti dal regime di affido conferito e, peraltro, anche dal comportamento inceSAnte dell' di T_ rivolgersi con plurime e.mail, ha da sempre prontamente ed efficacemente attuato il regime conferito (si rinvia, sul punto, agli innumerevoli report che, nel corso del giudizio, hanno comunicato, con relazione in ordine all'adempimento degli obblighi informativi e ciò, lo si ripete, al netto delle fisiologiche difficoltà come derivanti dal regime di affido predisposto).
Pertanto e conclusivamente, il Servizio dovrà:
- prevedere una seria mediazione familiare alle parti, previo loro consenso, già suggerita anche nella prima consulenza, onde sopire il conflitto parentale, acuitosi nel corso del tempo;
pagina 22 di 28 - prevedere dei percorsi psicologico-individuali per IM (nello specifico, giacché iniziati, continuarli), affinché lo si aiuti a recuperare il fondamentale rapporto con la figura paterna, per la propria crescita sana ed equilibrata e, comunque, supportarlo nei suoi bisogni ordinari;
- predisporre ovvero proseguire il servizio di educativa domiciliare, tenuto conto della necessità che il nucleo familiare in atti sia costantemente seguito, onde poter, peraltro, attuare in pieno le risultanze della c.t.u. e, per l'effetto, consentire a IM di poter vivere, paritariamente, il rapporto genitoriale paterno e materno, verso l'attuazione del regime di affido condiviso, come originariamente disposto in via provvisoria e presidenziale;
- notiziare, in presenza di cause sopravvenute necessitanti la modifica dei provvedimenti quivi adottati (salvo che le parti in autonomia e nel concorso dei presupposti di legge, non ricorrano al Tribunale per il medesimo fine):
- - la PROCURA DELLA REPUBBLICA COMPETENTE, quale soggetto processuale ricorrente e/o partecipante ex lege, trattandosi di procedimenti riguardanti prole minore;
- il GIUDICE TUTELARE, in conformità e nei termini di cui in parte motiva, onde consentirgli di attuare i poteri di vigilanza che gli sono propri ex lege.
Il Tribunale sottolinea la necessità che i percorsi sopra individuati siano attivati e/o proseguiti prontamente, allo scopo di consentire al padre di tornare a svolgere, al più presto, il proprio ruolo di genitore in maniera piena e paritaria e, peraltro, consentire a IM di poter crescere nell'amore paterno e materno, così da gettare le basi per la futura previsione di un regime di affido condiviso.
Sul mantenimento di IM.
Con riguardo al mantenimento del minore, il Collegio ritiene congruo confermare quanto già previsto in via provvisoria, ovvero euro 400,00 la somma da versare alla madre, a carico del padre, a titolo il mantenimento di IM.
A tale riguardo, infatti, soccorre la redditualità come dedotta e dimostrata dall' (da ultimo T_ anche con le dichiarazioni reddituali prodotte), nonché, più in generale, l'ulteriore circostanza che la distanza geografica da IM comporta ulteriori esborsi al fine di recarsi in ER
FE e, per l'effetto, esercitare il proprio diritto di visita, per non tacer, infine, delle pagina 23 di 28 condizioni di salute del piccolo IM e delle plurime terapie a cui è stato ed è sottoposto che, all'evidenza, incidono nella quantificazione dell'assegno, come in tal sede confermato.
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale.
Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della CaSAzione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. ER FE, 24-06-
2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso
(ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie). Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Sul mantenimento del coniuge, . Controparte_1
La domanda di assegno di separazione, invece, va rigettata per le seguenti ragioni.
In primo luogo, va precisato come, al netto delle richieste processuali come sul punto formulate dalla , detto assegno, ad oggi, non è più dovuto, tenuto conto: CP_1
- della redditualità documentata in ordine alle proprie condizioni economiche (in calce alla nota del 24.10.2023), senza, tuttavia, documentare e/o dare adeguato conto dell'attuale consistenza reddituale che poSA consentirle di vivere;
- della consistenza reddituale, invece, come dedotta e documentata dall all'attualità; T_
- dell'età della resistente e, peraltro, della breve durata della vita matrimoniale (di soli cinque anni),
- dell'ulteriore circostanza che, se al momento della residenza fuori regione (in CE) della e del minore IM l'assegno di mantenimento, come previsto in CP_1 suo favore, poteva essere senz'altro giustificato (sul punto, si rinvia ai provvedimenti monocratici, medio tempore emessi), oggi non appare più tale, tenuto conto dell'attuale domiciliazione della madre in ER FE presso l'originaria casa coniugale, ove può senz'altro contare anche nel supporto del proprio ramo familiare materno,
pagina 24 di 28 sono tutti elementi che, per l'effetto, impongono la revoca dell'assegno di mantenimento, come provvisoriamente previsto in favore della . CP_1
Va, peraltro, precisato come detta revoca produrrà i suoi effetti dalla data della decisione, tenuto conto della sopravvenienza come sopra indicata e del decisum come in tal sede adottato.
Infine, la problematica relativa all'assegno unico non può che, all'evidenza, seguire il regime ex lege stabilito e, per l'effetto, lo stesso va computato nella misura del 50% in favore di ciascun coniuge che, pertanto, sarà legittimato (perché è la Legge steSA che lo legittima) a richiedere la quota di propria spettanza all'Ente competente.
Vanno, inoltre, rigettate le domande di condanna, anche ex art. 96 c.p.c., come proposte dalla nei confronti dell' , posto che, tenuto conto degli esiti dell'accertamento CP_1 T_ peritale e delle plurime indagini sociali effettuate dai Servizi incaricati, alcun comportamento foriero di danno può essere riscontrato a carico del padre, il quale ha, in evidente buonafede, ritenuto di essere stato esautorato dalle scelte assunte per il figlio, intima convinzione che poi non ha, tuttavia, trovato effettivo, concreto e giustificato riscontro negli atti processuali, al netto di quanto compiuto dal Servizio Sociale sul punto (valorizzando, peraltro, la fisiologica difficoltà gestionale propria del regime di affido, per come neceSAriamente disposto) e tenuto conto dei report inviati e delle comunicazioni da sempre effettuate anche all' che, di tale T_ comportamento, peraltro si lamentava anche nei confronti del Servizio Sociale di NC.
Sul punto, infatti, si è già dato conto della fisiologica difficoltà in cui sono incorsi entrambi i
Servizi Sociali nell'attuare il provvedimento di affido, provocata, sovente, dall'incomunicabilità dei genitori e dalle continue richieste dell' , ma da sempre – e per il tramite di una paziente T_
e certosina attività di affido – il Servizio Sociale, di CE prima e di ER FE poi, ha attuato quanto giudizialmente disposto;
pur comprendendo, tuttavia, il rammarico del padre di non poter partecipare, proficuamente, alla gestione di IM che, invero, va ricondotto alla struttura specifica del provvedimento di affido (sul punto, in modo particolare si rinvia alle statuizioni in ordine al parere obbligatorio ma non vincolante dell , per quanto concerne le T_ scelte di straordinaria amministrazione di IM).
pagina 25 di 28 Si ribadisce, instancabilmente, come l'attuale regime di affido del Servizio Sociale ben potrà essere superato, laddove:
- la madre accetti di buon grado l'effettiva partecipazione del padre alle scelte da assumere nell'interesse del piccolo IM;
- il padre metta da parte di atteggiamenti di sospetto (pur, lo si ripete, umanamente comprensibili) e collabori fattivamente con il Servizio, verso una genitorialità paterna (ma anche materna) più consapevole e partecipata.
Le spese di lite, vista la reciproca soccombenza e tenuto conto, peraltro, anche delle risultanze della C.T.U. – che, invero, hanno confermato la necessità di affidare il minore al Servizio Sociale – possono essere interamente compensate, ponendo, del pari, le spese di C.T.U. in solido tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di ER FE, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi:
nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] Controparte_1 il cui matrimonio è stato celebrato in ER FE il 27/09/2013 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune, anno 2013, serie A, parte II, n. 103);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
rigetta la domanda di addebito proposta da contro Controparte_1 Parte_1 per le ragioni di cui in parte motiva;
rigetta la domanda di mantenimento, iure proprio, proposta da Controparte_1 contro in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
Parte_1
pagina 26 di 28 rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., proposta da contro per le ragioni di cui in parte motiva;
Controparte_1 Parte_1
affida , nato in [...] il [...] al SERVIZIO SOCIALE DI NOCERA Persona_1
INFERIORE, all'uopo conferendogli tutti i poteri come dettagliatamente descritti in parte motiva, alla quale si fa espresso rinvio, nonché delegandolo per i percorsi, anche individuali per IM, tutti sopra individuati (con le precisazioni, sul punto, rese in relazione alla fallita mediazione familiare), per il monitoraggio periodico e per la relazione periodica mensile (o in via d'urgenza, ove ritenuto), da inoltrarsi al Giudice Tutelare competente per la vigilanza ed al PM in sede, in tale ultimo caso ricorrendone i presupposti, e, comunque, per tutto quanto in parte motiva ampiamente chiarito;
conferma l'assegnazione della casa coniugale a , ove vi vivrà Controparte_1 unitamente al minore IM, presso di lei domiciliato;
invita le parti a seguire dei percorsi di sostegno alle genitorialità, in conformità e nei termini di cui in parte motiva, incaricando i Servizi Sociali di NOCERA INFERIORE, con facoltà di sub- delega, per quelli da effettuare per , giacché residente fuori sede;
Parte_1
invita le parti a sottoporsi a percorsi di mediazione familiare, all'uopo incaricando i Servizi
Sociali di NOCERA INFERIORE;
manda la Cancelleria, ai sensi dell'art. 337 c.c., per la comunicazione del presente provvedimento al GIUDICE TUTELARE, per quanto di propria competenza in ordine all'attuazione dei poteri di vigilanza, ivi previsti;
prevede che potrà vedere ed incontrare il figlio IM alle condizioni come Parte_1 riportate in parte motiva, in tal sede interamente richiamate per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento;
pagina 27 di 28 conferma, a carico del Servizio Sociale di NOCERA INFERIORE, il servizio di educativa domiciliare nei termini, con le modalità e per le ragioni di cui in parte motiva, sul punto, peraltro, richiamando anche i contenuti del provvedimento provvisorio monocratico del 06.07.2022 e del
24.11.2022, in tal sede confermati nelle statuizioni con il presente decisum non incompatibili;
dispone che verserà a , entro il 05 di ogni mese, Parte_1 Controparte_1 tramite bonifico bancario o postale, o vaglia postale, la somma di euro 400,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio IM, rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT;
pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio IM;
Ordina che la presente sentenza sia trasmeSA a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n.
396/2000).
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli intereSAti ivi riportati.
Compensa per le spese di lite, ivi comprese quelle di C.T.U, liquidate con separato decreto collegiale.
ER FE, camera di consiglio del 11.07.2024
Il Giudice relatore ed estensore
La Presidente dott. IM Iannone DO.SA Aurelia Cuomo
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