Articolo 79 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
Articolo 78Articolo 76
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6 agosto 1890
Art. 79.

Quando gli ospedali od altri istituti aventi in tutto od in parte per fine il ricovero o la cura di malati o feriti, ricusino di prestare soccorsi richiesti d'urgenza, le parti interessate o l'ufficiale sanitario potranno rivolgersi al sindaco. Questi, verificata l'urgenza, assunte sommarie informazioni sopra le cause del rifiuto, dara' per iscritto i provvedimenti che giudichi opportuni, e che saranno immediatamente eseguiti con riserva di ogni provvedimento definitivo, e di ogni altra ragione delle parti interessate.

Eguale facolta' puo' esercitare l'autorita' politica; direttamente o in seguito a reclamo contro i provvedimenti del sindaco o contro il suo rifiuto di provvedere.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al caso in cui gli ospedali, ospizi, od altri istituti di ricovero ricusino di accogliere una donna che sia priva di abitazione e nell'imminenza del parto.

Entrata in vigore il 6 agosto 1890
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