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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/03/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1990/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1990/2021 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. GOVI GIOVANNI
Parte_2 con il patrocinio dell'avv. GOVI GIOVANNI
APPELLANTI contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. OSSORIO STEFANO e dell'avv. PICCOLI MARIANNA VIA C.
BOLDRINI N. 14 ; CP_1
APPELLATO
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Bologna, in composizione monocratica n.
2121/2021 del 16/09/2021 pubblicata in pari data resa nella causa civile n. RG 17981/2019
Assegnata a decisione con ordinanza del 14.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 per le parti costituite come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno impugnato innanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Bologna la delibera assembleare dell'11.06.2019 assunta dal Controparte_2
[...
in quali comproprietarie pro indiviso, in ragione di una metà per ciascuna, di porzione di CP_1
fabbricato sito nel detto Condominio, nel Comune di . CP_1 Controparte_1
Le attrici hanno domandato l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità e/o assoluta inefficacia della delibera condominiale per più motivi e, succintamente: 1) per eccesso di potere e/o per violazione dell'art. 1130 bis e/o per violazione dei diritti dei condomini di informazione, di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa ed estrarre copia;
2) per violazione dei diritti soggettivi dei condomini e/o contrasto e/o violazione della sentenza della corte d'Appello di Bologna n. 331/2012 e n. 2718/15 e per carattere non veritiero non corretto, non regolare non chiaro e non intellegibile del “consuntivo” e del “preventivo”; 3) per contrasto con le tabelle millesimali vigenti e con i millesimi dalle stesse risultanti;
4) per violazione degli artt 1129 e/o 1130 e/o 1135 e/o 1136 c.c.
Si è costituito il Condominio contestando le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto di cui ha domandato il rigetto con condanna alle spese di lite.
Il Tribunale - istruita la causa documentalmente, così ritenuta matura per la decisione - fissava l'udienza del 16.09.2021 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e all'esito così statuiva: “rigetta le domande di annullabilità e nullità della delibera assembleare dell'11/06/2019; - rigetta ogni altra domanda;
- Condanna altresì la parte e a rimborsare alla parte Parte_1 Parte_2 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in € 10.340,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
[...] CP_1
c.p.a. e 15 % per spese generali. - Condanna e al pagamento in favore del Parte_1 Parte_2
della somma di € 3.000,00 ex art. 96 co 1 e 3 cpc;
dichiara la presente Controparte_1
sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ed allegata al verbale.”.
La statuizione era motivata evidenziando, preliminarmente, che i motivi di impugnazione proposti dalle attrici - numerosissimi ed in buona parte fondati su doglianze ripetitivi di altri già proposti in differenti vertenze tutte conclusesi con reiezione delle sue domande - non erano risultati supportati da alcun concreto e valido motivo.
pagina 2 di 13 Esaminate le censure distintamente il Primo Giudice ne ha affermato l'infondatezza e – come evidenziato in premessa - nel caso concreto ha rilevato come i motivi d'impugnazione proposti dalle attrici fossero ripetitivi di altri già proposti in altre vertenze e questo rappresentava un indice di malafede tale da giustificare anche la condanna delle alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 96 co. Pt_1
1 e 3 c.p.c. stimata equa nella misura di € 3.000,00, oltre alla condanna alle spese di lite liquidate come da dispositivo.
Contro detta sentenza hanno proposto appello e per più motivi. Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo le appellanti lamentano la nullità e/o comunque erroneità della sentenza per omessa pronuncia, per errato supposto di fatto e/o di diritto, difetto e/o errata motivazione, violazione e/o errata applicazione dell'art. 1130 bis c.c. e/o per violazione dei diritti dei condomini di informazione, di prendere visione dei “documenti giustificativi” di spesa ed estrarne copia. Nullità e/o comunque erroneità della sentenza per omessa pronuncia e violazione e/o errata applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. Errores in procedendo et in iudicando.
Il secondo motivo censura la nullità e/o comunque l'erroneità della sentenza per omessa pronuncia, per errato supposto di fatto e/o di diritto, difetto e/o errata motivazione, violazione e/o errata applicazione dell'art. 1130 bis e/o dell'art. 1135 c.c. e/o dell'art. 1123 c.c. e/o degli artt. 1117 e 1118 c.c. e/o per violazione dei diritti soggettivi dei condomini e/o per contrasto e/o violazione della sentenza della
Corte d'Appello di Bologna, sez. I Civile, n. 331 del 12/10/2012, depositata il 21/03/2013, e per contrasto e/o violazione della sentenza del Tribunale civile di Bologna n. 2718/2015 del 21/09/2015, depositata in data 21/09/2015. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 140 del 20/07/2012. Nullità
e/o comunque erroneità della sentenza per omessa pronuncia e violazione e/o errata applicazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'artt. 61 c.p.c. Errores in procedendo et in iudicando.
Violazione e/o errata applicazione dell'art. 100 c.p.c.
Il terzo motivo impugna la nullità e/o comunque l'erroneità della sentenza per omessa pronuncia, per errato supposto di fatto e/o di diritto, difetto e/o errata motivazione, violazione e/o errata applicazione dell'art. 1135 c.c. e dell'art. 69 delle Disposizioni di attuazione cod. civ. e/o per violazione dei diritti soggettivi dei condomini e/o per contrasto con le tabelle millesimali vigenti e con i millesimi dalle stesse risultanti. Nullità e/o comunque erroneità della sentenza per omessa pronuncia e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'artt. 61 c.p.c. Errores in procedendo et in iudicando. Violazione e/o errata applicazione dell'art. 100 c.p.c.
pagina 3 di 13 Con il quarto ed ultimo motivo le appellanti si dolgono della nullità e/o comunque erroneità della sentenza per omessa pronuncia, per errato supposto di fatto e/o di diritto, difetto e/o errata motivazione, violazione e/o errata applicazione degli artt. 1129 e/o 1130 e/o 1135 e/o 1136 c.c. Nullità e/o comunque erroneità della sentenza per omessa pronuncia e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. Errores in procedendo et in iudicando. Per tale motivo le medesime appellanti hanno concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame: 1) nel merito: per i motivi esposti e richiamati dichiarare la nullità e/o annullare la sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna, Terza Sezione Civile, n. 2121/2021 del 16/09/2021 pubblicata il 16/09/2021, Repert. n. 2726/2021 del 20/09/2021, e, e/o comunque, in riforma della stessa: in accoglimento di tutti i motivi esposti in atti, dichiarare inesistente e/o nulla e/o annullare e/o comunque dichiarare priva di qualsiasi efficacia giuridica l'intera delibera presa in data 11/06/2019 dall'assemblea del e/o, in subordine, comunque dichiarare CP_1 Parte_3
inesistente e/o nulla e/o annullare e/o comunque dichiarare priva di qualsiasi efficacia giuridica detta delibera relativamente ai punti 1°, 2° e 3° dell'ordine del giorno, nonché i relativi “Nota sintetica esplicativa”, “Rendiconto dell'esercizio – – Periodo: Dal 01/04/2018 al 31/03/2019 CP_3
– Conto entrate e uscite”, “ – Periodo: Dal 01/04/2018 al 31/03/2019”, Controparte_4
“Ripartizione Consuntivo Gest. GLOBALE – Dal 01/04/2018 al 31/03/2019”, “Elenco Versamenti -
Periodo: Dal 01/04/2018 al 31/03/2019”, “Scadenziario rate : Periodo: Dal CP_3
01/04/2019 al 31/03/2020”, “Preventivo – Periodo: Dal 01/04/2019 al 31/03/2020” e CP_3
“Ripartizione Preventivo – Dal 01/04/2019 al 31/03/2020”, con ogni e conseguente CP_3
statuizione; - in ogni caso: dichiarare il in , tenuto a Controparte_2 CP_1
corrispondere alle sig.re e e conseguentemente condannare il ridetto Parte_1 Parte_2
alla corresponsione a favore delle attrici e , a Controparte_2 Parte_1 Parte_2 titolo di restituzione e/o risarcimento, delle somme di € 1.513,25, di € 1.209,09, di € (3.510,00 –
2.445,00) 1.065,00 (oltre IVA), di € 1.268,80 e di € 8.135,49, oltre al pagamento delle spese sostenute per il richiamato procedimento di mediazione per l'importo di (52,87+48,80) € 101,67 (doc.45 del fascicolo di primo grado), nonché oltre al pagamento delle altre somme derivanti dalle declaratorie di inesistenza e/o nullità e/o dagli annullamenti e/o dalle condanne qui richiesti, ivi incluse le somme versate dalle con riserva di ripetizione, e dunque anche delle rate/spese condominiali per Pt_1
l'importo di (1.213,15 + 2.379,34 + 1.203,71 + 912,00 + 565,36 + 215,32 + 713,10 + 136,77 +
766,63 + 720,00) € 8.825,38 (doc.ti 15, 16 e 42 del fascicolo di primo grado) e/o delle ulteriori e/o delle diverse somme che risulteranno all'esito della presente causa, eventualmente anche in via equitativa. Il tutto gravato da interessi e rivalutazioni dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- in
pagina 4 di 13 subordine alla richiesta di condanna alla corresponsione delle somme di € 1.513,25 e di € 1.209,09 riconoscere e dichiarare l'esenzione delle sig.re dal pagamento degli oneri condominiali sino Pt_1
alla concorrenza delle ridette somme, sempre gravate da interessi e rivalutazioni, fermo il resto. Con vittoria delle spese e dei compensi di giudizio, oltre al rimborso spese generali, iva e oneri previdenziali come per legge ed altresì con condanna del Condominio per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. Si chiede, altresì, che l'Ill.ma Corte d'Appello ex art. 89 c.p.c. Voglia ordinare la cancellazione delle avverse espressioni sconvenienti ed offensive quali “furbescamente”, “subdolamente” (cfr. pg. 4
e 5 dell'avversa costituzione in primo grado) con ogni e conseguente statuizione ai sensi del ridetto articolo.”.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese di lite ed ex art. CP_1
96 c.p.c.
Con ordinanza del 14.01.2025 previo tempestivo deposito delle note conclusionali in considerazione della trattazione scritta dell'appello - la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di quaranta giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il Collegio rileva che il Primo Giudice ha ritenuto, sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, di disattendere le domande giacché i motivi di impugnazione proposti - numerosissimi ed in buona parte fondati su doglianze e ripetitivi di altri già proposti in differenti vertenze tutte conclusesi con reiezione delle domande - non sono risultati supportati da alcun concreto e valido motivo.
Ciò ha addirittura giustificato la condanna per lite temeraria.
Il Tribunale ha anche evidenziato che parte attrice non ha rispettato né il principio di sinteticità né quello di pertinenza, procedendo ad una vera e propria replica agli scritti e a difese riservate alle comparse conclusionali e alle memorie di repliche ex art. 190 c.p.c., con la conseguenza che la validità
e l'ammissibilità degli scritti (note di trattazione dell' 8/12/2020 – 36 pag.- e del 14.9.2021 – 37 pag.-) andava limitata al contenuto autorizzato (ed individuato) dal precedente decreto 01.11.2020 e dai successivi verbali nonché ovviamente in relazione alle difese.
Invero, tale stigmatizzazione deve essere ribadita per l'appello costituito da ben 87 pagine quanto all'atto introduttivo oltre a tutti i successivi scritti difensivi, poiché viola anch'esso i principi citati.
pagina 5 di 13 Le prime 35 pagine dell'appello consistono, infatti nella pedissequa trascrizione dell'atto di citazione ed integrale trascrizione delle conclusioni di primo grado per giungere ai motivi di appello solo a partire da detta pagina. Questa Corte, anzitutto, ribadisce quindi che sono stati redatti da parte appellante atti in violazione del principio di sinteticità mentre nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione il richiamo al dovere di chiarezza e di sinteticità degli atti di parte è ormai affermato (cfr. sent. n. 21297/2016 che richiama quelle n. 11199/2012 e n. 9488/2014): “la smodata sovrabbondanza espositiva degli atti di parte, infatti, non soltanto grava l'amministrazione della giustizia e le controparti processuali di oneri superflui, ma, lungi dall'illuminare i temi del decidere, avvolge gli stessi in una cortina che ne confonde i contorni e ne impedisce la chiara intelligenza, risolvendosi, in definitiva, in un impedimento al pieno e proficuo svolgimento del contraddittorio processuale”. Nel merito dell'appello la Corte rileva che l'art. 1130 bis c.c. dispone: “I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese”. La Cassazione afferma (cfr. Cass. ordinanza n.
15996/2020) “Gli artt. 1129, comma 2, c.c. e 1130-bis c.c., come novellati dalla l. n. 220 del 2012, prevedono la facoltà dei condomini di ottenere l'esibizione di registri e documenti contabili condominiali in qualsiasi tempo, non necessariamente in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, sempreché l'esercizio del diritto di accesso non si risolva in un intralcio all'amministrazione, ponendosi in contrasto con il principio della correttezza ex art. 1175
c.c.; al condomino istante - il quale non è tenuto a specificare le ragioni della richiesta - fa capo
l'onere di dimostrare che l'amministratore non gli abbia consentito l'esercizio della facoltà in parola.”.
Il Primo Giudice con motivazione immune da vizi ha rilevato: “Tale doglianza non attiene al contenuto della delibera, né al procedimento di deliberazione, pertanto non integra una causa di nullità o di annullabilità della delibera (che è ravvisabile nei casi di assenza degli elementi essenziali della delibera, di oggetto impossibile o illecito, ovvero per vizi relativi alla costituzione dell'assemblea, alla formazione delle maggioranze...). Deve, comunque, rilevarsi come, per quanto allegato dal convenuto e dalle attrici non contestato, al fratello, sia stato consentito di esaminare la documentazione condominiale avendo lo stesso confermato l'appuntamento in studio (tramite l'avv.
Govi docc. 1,2 e 3) . Non risulta invece che sia stata formulata una specifica richiesta di estrazione di copia a proprie spese da parte del condomino in relazione ai documenti riguardanti l'oggetto della delibera qui impugnata;
né varrebbe, del resto, a fondare una censura nei confronti del CP_1
una generica richiesta di avere copia di tutta la documentazione condominiale: il diritto riconosciuto dall'ordinamento al deve essere funzionale all'attuazione di una gestione trasparente CP_1
dell'ente e ad una corretta informazione dei condomini, e non deve tradursi in richieste meramente
pagina 6 di 13 emulative. Del resto non risulta che l'amministratore non abbia risposto alle richieste o non abbia consentito di accedere o comunque esaminare i documenti.”.
Le appellanti, cui il Primo Giudice ha già risposto con la sentenza gravata, non hanno ottemperato al proprio onere probatorio e dalla ricostruzione delle parti dei fatti in controversia sono emersi elementi di segno contrario tra l'altro, segnatamente, il doc. 4A) richiamato nel primo motivo di appello, conferma invece la disponibilità dell'Amministratore a fissare un appuntamento per visione e estrazione copie.
Quanto al secondo motivo è anch'esso infondato poiché, come affermato dal Primo Giudice “Nullità del consuntivo 2018/19 e preventivo 2019/20. Anche questo ulteriore motivo così come prospettato non coglie nel segno. La sentenza n. 331/2012 della Corte d'Appello di Bologna (doc. 11) così statuisce:
“…..condanna le appellanti, in solido fra loro, alla rifusione, in favore della parte appellata costituita, della somma di euro 9.192,66 … pari ai due terzi delle spese da questa sostenute, oltre spese generali e
IVA e cpa come per legge..” È di palmare evidenza che il conteggio deve contenere il rimborso delle spese generali sui compensi liquidati in appello e le spese e competenze di precetto sulla sentenza di primo grado, non ottemperata spontaneamente dalle sigg.re Secondo la prospettazione del Pt_1 condominio, condivisa, da questo giudice “le signore hanno corrisposto al Condomino la Pt_1 somma di € 13.389,17=, esse sono ancora debitrici per € 1.133,94=”.
Di alcun pregio giuridico è la censura al capo della sentenza riportando in maniera ripetitiva quanto già effettuato negli scritti difensivi di primo grado e cioè che al momento dell'emissione della richiamata sentenza della Corte di Appello il pagamento delle spese generali fosse stato eliminato dal D.M. 140 del 20/07/2012 poiché tale voce è inequivocabilmente indicata nel dispositivo del detto provvedimento e, non essendo stato proposta specifica impugnazione della sentenza che le ha espressamente previste e liquidate, le stesse sono sicuramente dovute.
Tale doglianza poteva farsi valere, infatti, solo in eventuale sede di impugnazione del provvedimento e non certo in questa sede così come non si vede come possa negarsi il diritto alle spese e competenze di precetto sulla sentenza di primo grado, attività effettivamente espletata e necessitata dal mancato spontaneo adempimento delle debitrici. Infatti, le appellanti non hanno proposto opposizione al precetto notificato unitamente alla sentenza in relazione alle singole voci in esso indicate.
Del tutto fuori luogo la richiesta di CTU contabile sul punto.
pagina 7 di 13 Il Tribunale ha proseguito: “Quanto al richiesto riconoscimento alle attrici della somma di € 789,09= relative o al “riparto straordinario per opere murarie e parcella geom. Dall'Olio” va richiamato quanto già motivato in altre vertenze. Il condominio ha corrisposto alle attrici euro 394,50 in esecuzione della sentenza n. 2718/15 del Tribunale di Bologna che qui integralmente si richiama.”.
Non emerge, infatti, dagli atti di causa, un credito delle appellanti relativamente all'importo vantato per opere murarie e per la parcella del geom. Dall'Olio. Infatti, mentre da un lato risulta che il CP_1 ha versato la metà dell'importo pagato dalle odierne appellanti di € 394,50 in conformità alla sentenza
Tribunale di Bologna n. 2718/2015, dall'altro lato, neppure risulta un doppio pagamento del medesimo importo da parte delle appellanti tale da giustificare un raddoppio del loro credito. Ritenuto, quindi, che il credito delle attrici correttamente determinato nel suddetto importo di € 394,50 è stato soddisfatto, la censura non è meritevole di accoglimento. Pienamente condivisibile la statuizione del Primo Giudice che, con motivazione immune da vizi ha affermato: “
2.3 Quanto alla voce di spesa “085.085” relativa alle spese legali sostenute dal , ma non dalle attrici va dichiarata la carenza di interesse, CP_1
interesse che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale.(cass.
6128/2017).
2.4 Quanto alle altre voci di spese di € 70,76, € 45,00, € 40,76 nonché le ulteriori spese quali quelle per corrispondenze ect (che vengono addebitate come da tariffario, “compensi straordinari” corrispondenza epistolare con condomini o fornitori per ogni lettera € 10; per fax ed e- mail € 1,50 minimo € 5) oltre alle spese postali (doc. 17). ( - reg. 33 invio certificazione unica ai fornitori (doc 6) € 128,10; - reg. 48 invio procedimento di mediazione € 1,83 (comunicazione all'ente di mediazione); - invio comunicazione e (fotocopie € 1,92, redazione lettera € 12,20- CP_5 Pt_4
10+iva, mail € 6,10 – 5+iva) € 20,22. Spese passo carraio) va osservato che le attrici non hanno neppure dedotto con sufficiente specificità il pregiudizio patrimoniale che hanno subito o potrebbero subire per effetto dell'esecuzione della delibera impugnata;
- inoltre, non appare che detto pregiudizio sussista, almeno per la maggior parte delle spese cui le attrici hanno fatto riferimento, che sono costituite quasi interamente da poste per le quali non sussiste alcuna discrezionalità valutativa. In particolare, si tratta di spese che dovevano essere comunque sostenute;
Del resto l'annullamento della delibera non comporterebbe alcun concreto vantaggio per le attrici , le quali, anzi, verrebbero a trovarsi esposti alle conseguenze pregiudizievoli della postergazione dell'operatività dei bilanci, e dell'onere di una nuova convocazione assembleare. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che "nel condominio di edifici, l'erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali non richiede la preventiva approvazione dell'assemblea, trattandosi di esborsi cui l'amministratore provvede in base ai suoi poteri e non come esecutore delle
pagina 8 di 13 delibere dell'assemblea; la loro approvazione è, invece, richiesta in sede di consuntivo, giacché solo con questo si accertano le spese e si approva lo stato di ripartizione definitivo, che legittima
l'amministratore ad agire contro i condomini morosi per il recupero delle quote poste a loro carico"
(Sez. 2 -, Sentenza n. 454 del 11/01/2017, Rv. 642210 02). Aderendo a tale assunto di fondo, la giurisprudenza di merito ha anche di recente concluso che "esulano dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni"
(Tribunale Roma sez. 5, 12/05/2020, n. 7106).
2.5 Quanto alla partecipazione delle attrici alle suddivisione delle spese relative alle registrazioni 48, 51, 52, 55 e 58, si tratta di spese afferenti a convocazioni di assemblea imputabili alle stesse in quanto condomine.
3. Quanto alle asserite somme che il avrebbe percepito (oltre € 8.0000,00) dalle attrici vanno condivise le considerazioni CP_1 svolte dalla difesa del laddove si precisa che “ l'incasso ha trovato collocazione nel CP_1 bilancio di quell'esercizio. Per quanto riguarda le spese di convocazione di assemblee, di informative riguardo ai procedimenti di media conciliazione, è vero che le sorelle erano controparti ma Pt_1
avevano comunque il diritto (cui corrisponde il dovere del Condomino) di essere informate e di partecipare alle relative assemblee. ”Per quanto riguarda l'“esclusione dei condomini
[...]
dal riparto relativo alle spese di scala e manutenzione ordinaria ed erronea attribuzione al Parte_5
della quota di spese ENEL e passo carraio” si tratta di questioni già esaminate da CP_1 CP_6
questo Tribunale con sentenza n. 2812/16 (doc. 20). Pertanto ogni ulteriore disquisizione sul punto è inammissibile. Del resto, per stessa ammissione del in tale situazione, ben nota alle attrici, CP_1 trova applicazione l'art. 1123 c.c., secondo comma, per il quale, in caso di utilizzo differente di un bene, le relative spese (non di conservazione ma di godimento) sono ripartite in misura proporzionale all'uso che ciascuno può farne.
4. Quanto al mancato riconoscimento in bilancio di presunti danni patiti dalle attrici va rilevato che tale asserita voce non può essere contabilizzata se non viene accertato (il danno) tenuto conto delle contestazioni del condominio. E comunque in questa sede la domanda appare inammissibile. Come del resto risulta inammissibile la richiesta di rimborso della somma di € 8.135,49 per le spese relative all'accertamento tecnico Preventivo n. 15784/2012 avanti al
Tribunale di Bologna. È noto che tale spesa va imputata alle ricorrenti salvo diversa decisione nel giudizio di cognizione ordinario se istaurato.
5. Quanto all'asserita illegittimità del preventivo
2019/20 va osservato che non risulta in modo specifica alcuna contestazione.
6. Quanto all'ulteriore censura va condivisa la ricostruzione operata dal condominio “La somma di € 1.308,08= versata dalle
(cui le stesse si riferiscono) è la quota versata dalle stesse nell'esercizio 2017/18. Deriva dal Pt_1 saldo iniziale della gestione 2017/18 (saldo consuntivo dell'anno precedente) pari a un debito di €
pagina 9 di 13 2.007,20= a cui devono sommarsi spese per € 841,93= per complessivi € 2.849,13=. Le attrici hanno versato € 1.308,08= per un residuo minor debito pari a € 1.541,05 . Detta somma è quindi il saldo iniziale della gestione 2018/19 (saldo consuntivo dell'anno precedente come appena visto) importo al quale devono aggiungerei le spese preventivate pari a € 1.302,46=. Il totale dovuto a preventivo per
l'esercizio a carico delle attrici è dunque pari a € 2.843,51=. Quindi non ha senso alcuno, se non quello di tentare di confondere il lettore, fare riferimento alla somma di € 3.746,26= che sono somme versate dalle in un certo lasso di tempo (escluse dalle ripartizioni delle cause che le hanno viste Pt_1 protagoniste). “;
7. Quanto alla stipulazione della polizza ARAG a favore del va ribadita CP_1
la carenza di interesse come sopra motivato. Inoltre, come correttamente sostenuto dal , le CP_1 attrici “ partecipano legittimamente alla ripartizione del premio assicurativo poiché si tratta di una spesa di carattere generale, a favore di tutti i condòmini, da ripartire ai sensi dell'art. 1123 c.c.”.
Con il secondo motivo di appello (da pagg. 44 a 65) che censura in maniera confusa e disordinata i vari capi sopra trascritti saltando da uno all'altro in maniera disorganica ancora una volta vengono replicate le difese di primo grado cui il Giudice di Prime Cure ha già risposto puntualmente ed è altresì del tutto infondata la censura che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato il rigetto delle domande attoree. L'impugnativa non intacca minimamente la motivazione chiara e lineare del Primo Giudice dalla quale non vi è motivo di discostarsi condividendone integralmente le argomentazioni già svolte.
Si dà atto, inoltre, che alcune poste sono oggetto dei vari contenziosi nei quali parte appellante è risultata soccombente con condanna alla lite temeraria e le cui relative sentenze sono in atti.
La parte appellante non ha minimamente provato la sussistenza delle somme di cui vanta essere creditrice, tanto meno l'erroneità delle somme riportate nei bilanci e la richiesta di CTU contabile ha chiaramente natura esplorativa ed è stata giustamente rigettata dal Tribunale.
La Cassazione afferma (cfr. ex multis sentenza, n. 26048/2023) nel suo orientamento granitico che la
CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio. Infatti, per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
pagina 10 di 13 Con il terzo motivo di appello si impugna il capo 8 della sentenza che con motivazione condivisibile ha affermato che: “8. Quanto all'eccepita nullità della deliberazione del bilancio consuntivo e del preventivo in quanto prese secondo tabelle millesimali errate va ribadito che la questione, nuovamente riproposta dalle attrici, è stata cristallizzata con le sentenze passate in giudicato (doc. 32, doc. 33, doc.
34 doc. 35, doc. 36, doc. 37). Inoltre è corretta la ricostruzione operata dal in merito alla CP_1
validità delle tabelle millesimali, posto che i millesimi attribuiti alle sono di 125,49/1000,00 e Pt_1 sono quelli che l'amministratore ha applicato.”.
Sempre su questo punto si richiama anche la sentenza di questa Corte in atti a definizione del procedimento n. 584/2022 che si condivide integralmente: “Passando al secondo motivo di impugnazione, le appellanti denunciano l'applicazione da parte della delibera impugnata di riparti basati su tabelle diverse da quelle giudizialmente determinate dal Tribunale di Bologna con sentenza
n. 2827/2006, ma la questione è la medesima proposta dalle attrici in altri giudizi che si sono già conclusi con sentenze del Tribunale di Bologna (n. 20338/2015; 20303/2015; 20957/2015), anche passate in giudicato, che hanno affermato la validità delle tabelle millesimali utilizzate dal
(docc. 22, 22 bis, 23, 23 bis, 24, 24 bis allegati alla comparsa di costituzione). Peraltro, CP_1
secondo la Corte, manca nel caso di specie qualsiasi interesse concreto delle appellanti ad una pronuncia sul punto, considerato che i millesimi delle appellanti nelle tabelle precedenti e in quelle attuali sono perfettamente uguali, lì dove la vendita di un appartamento in favore di altri condomini ha inciso soltanto sui millesimi di altre proprietà (sono stati ridistribuiti i millesimi di un condomino che ha ceduto i propri beni all'interno del condominio a soggetti che ne facevano già parte, che hanno visto conseguentemente accrescere il loro onere nella contribuzione alle spese condominiali, senza alcun pregiudizio per le odierne appellanti, che invece non hanno variato le proprie quote millesimali).”.
Anche il terzo motivo di appello è completamente infondato e deve essere respinto.
Infine, viene impugnato il capo n. 9 della sentenza che afferma – anch'esso con motivazione che questa
Corte condivide pienamente: “9. Quanto alla nullità della delibera di nomina dell'amministratore e relativo compenso, deve essere sottolineato che il preventivo di spesa “costituisce una semplice stima - che potrebbe anche essere variata in sede di consuntivo – e non rappresenta invece quell'assunzione di un obbligo negoziale da parte dell'amministratore in ordine al corrispettivo (che rappresenta
l'obbligazione assunta dal condominio) che oggi appare indispensabile a mente del novellato art. 1129
CC, a tutela della posizione contrattuale del mandante.”.
pagina 11 di 13 La nomina dell'amministratore è perfettamente valida poiché nella delibera pur non essendo indicato il compenso, viene allegato al verbale il preventivo dell'amministratore, contenente gli estremi richiesti dalla legge dettagliando (cfr. doc. n. 8 di parte ricorrente) le voci di compenso amministrazione ordinari e straordinari, oltre ai compensi a percentuale ed il rimborso delle spese esplicitando anche la propria polizza assicurative RC professionale.
A ciò si aggiunge che il motivo di impugnazione censura inadempienze dell'amministratore per la non corretta tenuta della contabilità, l'omesso riscontro alle richieste e diffide inoltrate dalle l'inerzia Pt_1
nel tutelare le parti comuni condominiali.
La Corte rileva che eventuali doglianze in tal senso potranno al più essere fatte valere con autonomo giudizio di responsabilità o specifica azione per la nomina di un nuovo amministratore, ma non rilevano in questa sede per eventuali specifiche invalidità della delibera impugnata per i motivi proposti.
Per quanto sin qui ritenuto l'appello deve essere respinto con rigetto integrale delle domande attrici e la sentenza impugnata confermata.
Quanto alla domanda di condanna formulata dall'appellato ex art. 96 c.p.c. la stessa è rigettata, considerato che la medesima ha un profilo di danno che deve essere specificamente allegato e tale da non trovare ristoro nella condanna alle spese.
In ordine all'art. 96 terzo co. c.p.c. la Corte osserva che parte appellante non solo ha agito in giudizio per far valere una pretesa che si è rivelata infondata ma ha altresì agito, quantomeno, con colpa grave, giacché è palese la infondatezza della impugnazione stessa. Le hanno insistito consapevolmente Pt_1
in tesi giuridiche manifestamente infondate e violato quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza della propria domanda, tanto da essere meritevole di sanzione per l'abuso dello strumento processuale, a prescindere dal danno procurato alla controparte.
Considerata la ripetizione di argomentazioni più volte svolte in numerosi giudizi, già definiti anche con sentenze passate in giudicato, la prolissità degli scritti difensivi oltre ogni ragionevole esigenza di difesa, la riproposizione dei medesimi motivi già sottoposti al Primo Giudice che, pur non dando luogo all'inammissibilità dell'impugnazione, non ha introdotto pregnanti censure al ragionamento seguito,
l'inconsistenza giuridica delle censure alla sentenza impugnata avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame.
pagina 12 di 13 Ritenuto così l'appellante meritevole di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. si determina la somma in via equitativa che si liquida nella misura di 2.850,00 euro in favore di parte appellata, precisato che il parametro della liquidazione equitativo è rapportato alla quota di metà delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la totale soccombenza di parte appellante che deve essere condannata a rifonderle in favore della parte appellata e che sono liquidate ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022 come da dispositivo secondo il parametro dello scaglione applicabile (valore della causa indeterminato) per l'attività effettivamente espletata, vista altresì la nota spese di parte appellata.
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228, ove dovuto.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I respinge l'appello promosso da e e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1 Parte_2
impugnata;
II condanna le appellanti in solido tra loro alla refusione in favore della parte appellata delle spese di lite che si liquidano in euro 5.700,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovuti come per legge;
III condanna le appellanti in solido tra loro ex art. 96 III co c.p.c. a versare alla parte appellata 2.850,00 euro;
IV sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al
D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 se dovuto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile tenutasi il 18 marzo 2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1990/2021 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. GOVI GIOVANNI
Parte_2 con il patrocinio dell'avv. GOVI GIOVANNI
APPELLANTI contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. OSSORIO STEFANO e dell'avv. PICCOLI MARIANNA VIA C.
BOLDRINI N. 14 ; CP_1
APPELLATO
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Bologna, in composizione monocratica n.
2121/2021 del 16/09/2021 pubblicata in pari data resa nella causa civile n. RG 17981/2019
Assegnata a decisione con ordinanza del 14.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 per le parti costituite come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno impugnato innanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Bologna la delibera assembleare dell'11.06.2019 assunta dal Controparte_2
[...
in quali comproprietarie pro indiviso, in ragione di una metà per ciascuna, di porzione di CP_1
fabbricato sito nel detto Condominio, nel Comune di . CP_1 Controparte_1
Le attrici hanno domandato l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità e/o assoluta inefficacia della delibera condominiale per più motivi e, succintamente: 1) per eccesso di potere e/o per violazione dell'art. 1130 bis e/o per violazione dei diritti dei condomini di informazione, di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa ed estrarre copia;
2) per violazione dei diritti soggettivi dei condomini e/o contrasto e/o violazione della sentenza della corte d'Appello di Bologna n. 331/2012 e n. 2718/15 e per carattere non veritiero non corretto, non regolare non chiaro e non intellegibile del “consuntivo” e del “preventivo”; 3) per contrasto con le tabelle millesimali vigenti e con i millesimi dalle stesse risultanti;
4) per violazione degli artt 1129 e/o 1130 e/o 1135 e/o 1136 c.c.
Si è costituito il Condominio contestando le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto di cui ha domandato il rigetto con condanna alle spese di lite.
Il Tribunale - istruita la causa documentalmente, così ritenuta matura per la decisione - fissava l'udienza del 16.09.2021 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e all'esito così statuiva: “rigetta le domande di annullabilità e nullità della delibera assembleare dell'11/06/2019; - rigetta ogni altra domanda;
- Condanna altresì la parte e a rimborsare alla parte Parte_1 Parte_2 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in € 10.340,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
[...] CP_1
c.p.a. e 15 % per spese generali. - Condanna e al pagamento in favore del Parte_1 Parte_2
della somma di € 3.000,00 ex art. 96 co 1 e 3 cpc;
dichiara la presente Controparte_1
sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ed allegata al verbale.”.
La statuizione era motivata evidenziando, preliminarmente, che i motivi di impugnazione proposti dalle attrici - numerosissimi ed in buona parte fondati su doglianze ripetitivi di altri già proposti in differenti vertenze tutte conclusesi con reiezione delle sue domande - non erano risultati supportati da alcun concreto e valido motivo.
pagina 2 di 13 Esaminate le censure distintamente il Primo Giudice ne ha affermato l'infondatezza e – come evidenziato in premessa - nel caso concreto ha rilevato come i motivi d'impugnazione proposti dalle attrici fossero ripetitivi di altri già proposti in altre vertenze e questo rappresentava un indice di malafede tale da giustificare anche la condanna delle alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 96 co. Pt_1
1 e 3 c.p.c. stimata equa nella misura di € 3.000,00, oltre alla condanna alle spese di lite liquidate come da dispositivo.
Contro detta sentenza hanno proposto appello e per più motivi. Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo le appellanti lamentano la nullità e/o comunque erroneità della sentenza per omessa pronuncia, per errato supposto di fatto e/o di diritto, difetto e/o errata motivazione, violazione e/o errata applicazione dell'art. 1130 bis c.c. e/o per violazione dei diritti dei condomini di informazione, di prendere visione dei “documenti giustificativi” di spesa ed estrarne copia. Nullità e/o comunque erroneità della sentenza per omessa pronuncia e violazione e/o errata applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. Errores in procedendo et in iudicando.
Il secondo motivo censura la nullità e/o comunque l'erroneità della sentenza per omessa pronuncia, per errato supposto di fatto e/o di diritto, difetto e/o errata motivazione, violazione e/o errata applicazione dell'art. 1130 bis e/o dell'art. 1135 c.c. e/o dell'art. 1123 c.c. e/o degli artt. 1117 e 1118 c.c. e/o per violazione dei diritti soggettivi dei condomini e/o per contrasto e/o violazione della sentenza della
Corte d'Appello di Bologna, sez. I Civile, n. 331 del 12/10/2012, depositata il 21/03/2013, e per contrasto e/o violazione della sentenza del Tribunale civile di Bologna n. 2718/2015 del 21/09/2015, depositata in data 21/09/2015. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 140 del 20/07/2012. Nullità
e/o comunque erroneità della sentenza per omessa pronuncia e violazione e/o errata applicazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'artt. 61 c.p.c. Errores in procedendo et in iudicando.
Violazione e/o errata applicazione dell'art. 100 c.p.c.
Il terzo motivo impugna la nullità e/o comunque l'erroneità della sentenza per omessa pronuncia, per errato supposto di fatto e/o di diritto, difetto e/o errata motivazione, violazione e/o errata applicazione dell'art. 1135 c.c. e dell'art. 69 delle Disposizioni di attuazione cod. civ. e/o per violazione dei diritti soggettivi dei condomini e/o per contrasto con le tabelle millesimali vigenti e con i millesimi dalle stesse risultanti. Nullità e/o comunque erroneità della sentenza per omessa pronuncia e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'artt. 61 c.p.c. Errores in procedendo et in iudicando. Violazione e/o errata applicazione dell'art. 100 c.p.c.
pagina 3 di 13 Con il quarto ed ultimo motivo le appellanti si dolgono della nullità e/o comunque erroneità della sentenza per omessa pronuncia, per errato supposto di fatto e/o di diritto, difetto e/o errata motivazione, violazione e/o errata applicazione degli artt. 1129 e/o 1130 e/o 1135 e/o 1136 c.c. Nullità e/o comunque erroneità della sentenza per omessa pronuncia e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. Errores in procedendo et in iudicando. Per tale motivo le medesime appellanti hanno concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame: 1) nel merito: per i motivi esposti e richiamati dichiarare la nullità e/o annullare la sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna, Terza Sezione Civile, n. 2121/2021 del 16/09/2021 pubblicata il 16/09/2021, Repert. n. 2726/2021 del 20/09/2021, e, e/o comunque, in riforma della stessa: in accoglimento di tutti i motivi esposti in atti, dichiarare inesistente e/o nulla e/o annullare e/o comunque dichiarare priva di qualsiasi efficacia giuridica l'intera delibera presa in data 11/06/2019 dall'assemblea del e/o, in subordine, comunque dichiarare CP_1 Parte_3
inesistente e/o nulla e/o annullare e/o comunque dichiarare priva di qualsiasi efficacia giuridica detta delibera relativamente ai punti 1°, 2° e 3° dell'ordine del giorno, nonché i relativi “Nota sintetica esplicativa”, “Rendiconto dell'esercizio – – Periodo: Dal 01/04/2018 al 31/03/2019 CP_3
– Conto entrate e uscite”, “ – Periodo: Dal 01/04/2018 al 31/03/2019”, Controparte_4
“Ripartizione Consuntivo Gest. GLOBALE – Dal 01/04/2018 al 31/03/2019”, “Elenco Versamenti -
Periodo: Dal 01/04/2018 al 31/03/2019”, “Scadenziario rate : Periodo: Dal CP_3
01/04/2019 al 31/03/2020”, “Preventivo – Periodo: Dal 01/04/2019 al 31/03/2020” e CP_3
“Ripartizione Preventivo – Dal 01/04/2019 al 31/03/2020”, con ogni e conseguente CP_3
statuizione; - in ogni caso: dichiarare il in , tenuto a Controparte_2 CP_1
corrispondere alle sig.re e e conseguentemente condannare il ridetto Parte_1 Parte_2
alla corresponsione a favore delle attrici e , a Controparte_2 Parte_1 Parte_2 titolo di restituzione e/o risarcimento, delle somme di € 1.513,25, di € 1.209,09, di € (3.510,00 –
2.445,00) 1.065,00 (oltre IVA), di € 1.268,80 e di € 8.135,49, oltre al pagamento delle spese sostenute per il richiamato procedimento di mediazione per l'importo di (52,87+48,80) € 101,67 (doc.45 del fascicolo di primo grado), nonché oltre al pagamento delle altre somme derivanti dalle declaratorie di inesistenza e/o nullità e/o dagli annullamenti e/o dalle condanne qui richiesti, ivi incluse le somme versate dalle con riserva di ripetizione, e dunque anche delle rate/spese condominiali per Pt_1
l'importo di (1.213,15 + 2.379,34 + 1.203,71 + 912,00 + 565,36 + 215,32 + 713,10 + 136,77 +
766,63 + 720,00) € 8.825,38 (doc.ti 15, 16 e 42 del fascicolo di primo grado) e/o delle ulteriori e/o delle diverse somme che risulteranno all'esito della presente causa, eventualmente anche in via equitativa. Il tutto gravato da interessi e rivalutazioni dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- in
pagina 4 di 13 subordine alla richiesta di condanna alla corresponsione delle somme di € 1.513,25 e di € 1.209,09 riconoscere e dichiarare l'esenzione delle sig.re dal pagamento degli oneri condominiali sino Pt_1
alla concorrenza delle ridette somme, sempre gravate da interessi e rivalutazioni, fermo il resto. Con vittoria delle spese e dei compensi di giudizio, oltre al rimborso spese generali, iva e oneri previdenziali come per legge ed altresì con condanna del Condominio per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. Si chiede, altresì, che l'Ill.ma Corte d'Appello ex art. 89 c.p.c. Voglia ordinare la cancellazione delle avverse espressioni sconvenienti ed offensive quali “furbescamente”, “subdolamente” (cfr. pg. 4
e 5 dell'avversa costituzione in primo grado) con ogni e conseguente statuizione ai sensi del ridetto articolo.”.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese di lite ed ex art. CP_1
96 c.p.c.
Con ordinanza del 14.01.2025 previo tempestivo deposito delle note conclusionali in considerazione della trattazione scritta dell'appello - la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di quaranta giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il Collegio rileva che il Primo Giudice ha ritenuto, sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, di disattendere le domande giacché i motivi di impugnazione proposti - numerosissimi ed in buona parte fondati su doglianze e ripetitivi di altri già proposti in differenti vertenze tutte conclusesi con reiezione delle domande - non sono risultati supportati da alcun concreto e valido motivo.
Ciò ha addirittura giustificato la condanna per lite temeraria.
Il Tribunale ha anche evidenziato che parte attrice non ha rispettato né il principio di sinteticità né quello di pertinenza, procedendo ad una vera e propria replica agli scritti e a difese riservate alle comparse conclusionali e alle memorie di repliche ex art. 190 c.p.c., con la conseguenza che la validità
e l'ammissibilità degli scritti (note di trattazione dell' 8/12/2020 – 36 pag.- e del 14.9.2021 – 37 pag.-) andava limitata al contenuto autorizzato (ed individuato) dal precedente decreto 01.11.2020 e dai successivi verbali nonché ovviamente in relazione alle difese.
Invero, tale stigmatizzazione deve essere ribadita per l'appello costituito da ben 87 pagine quanto all'atto introduttivo oltre a tutti i successivi scritti difensivi, poiché viola anch'esso i principi citati.
pagina 5 di 13 Le prime 35 pagine dell'appello consistono, infatti nella pedissequa trascrizione dell'atto di citazione ed integrale trascrizione delle conclusioni di primo grado per giungere ai motivi di appello solo a partire da detta pagina. Questa Corte, anzitutto, ribadisce quindi che sono stati redatti da parte appellante atti in violazione del principio di sinteticità mentre nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione il richiamo al dovere di chiarezza e di sinteticità degli atti di parte è ormai affermato (cfr. sent. n. 21297/2016 che richiama quelle n. 11199/2012 e n. 9488/2014): “la smodata sovrabbondanza espositiva degli atti di parte, infatti, non soltanto grava l'amministrazione della giustizia e le controparti processuali di oneri superflui, ma, lungi dall'illuminare i temi del decidere, avvolge gli stessi in una cortina che ne confonde i contorni e ne impedisce la chiara intelligenza, risolvendosi, in definitiva, in un impedimento al pieno e proficuo svolgimento del contraddittorio processuale”. Nel merito dell'appello la Corte rileva che l'art. 1130 bis c.c. dispone: “I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese”. La Cassazione afferma (cfr. Cass. ordinanza n.
15996/2020) “Gli artt. 1129, comma 2, c.c. e 1130-bis c.c., come novellati dalla l. n. 220 del 2012, prevedono la facoltà dei condomini di ottenere l'esibizione di registri e documenti contabili condominiali in qualsiasi tempo, non necessariamente in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, sempreché l'esercizio del diritto di accesso non si risolva in un intralcio all'amministrazione, ponendosi in contrasto con il principio della correttezza ex art. 1175
c.c.; al condomino istante - il quale non è tenuto a specificare le ragioni della richiesta - fa capo
l'onere di dimostrare che l'amministratore non gli abbia consentito l'esercizio della facoltà in parola.”.
Il Primo Giudice con motivazione immune da vizi ha rilevato: “Tale doglianza non attiene al contenuto della delibera, né al procedimento di deliberazione, pertanto non integra una causa di nullità o di annullabilità della delibera (che è ravvisabile nei casi di assenza degli elementi essenziali della delibera, di oggetto impossibile o illecito, ovvero per vizi relativi alla costituzione dell'assemblea, alla formazione delle maggioranze...). Deve, comunque, rilevarsi come, per quanto allegato dal convenuto e dalle attrici non contestato, al fratello, sia stato consentito di esaminare la documentazione condominiale avendo lo stesso confermato l'appuntamento in studio (tramite l'avv.
Govi docc. 1,2 e 3) . Non risulta invece che sia stata formulata una specifica richiesta di estrazione di copia a proprie spese da parte del condomino in relazione ai documenti riguardanti l'oggetto della delibera qui impugnata;
né varrebbe, del resto, a fondare una censura nei confronti del CP_1
una generica richiesta di avere copia di tutta la documentazione condominiale: il diritto riconosciuto dall'ordinamento al deve essere funzionale all'attuazione di una gestione trasparente CP_1
dell'ente e ad una corretta informazione dei condomini, e non deve tradursi in richieste meramente
pagina 6 di 13 emulative. Del resto non risulta che l'amministratore non abbia risposto alle richieste o non abbia consentito di accedere o comunque esaminare i documenti.”.
Le appellanti, cui il Primo Giudice ha già risposto con la sentenza gravata, non hanno ottemperato al proprio onere probatorio e dalla ricostruzione delle parti dei fatti in controversia sono emersi elementi di segno contrario tra l'altro, segnatamente, il doc. 4A) richiamato nel primo motivo di appello, conferma invece la disponibilità dell'Amministratore a fissare un appuntamento per visione e estrazione copie.
Quanto al secondo motivo è anch'esso infondato poiché, come affermato dal Primo Giudice “Nullità del consuntivo 2018/19 e preventivo 2019/20. Anche questo ulteriore motivo così come prospettato non coglie nel segno. La sentenza n. 331/2012 della Corte d'Appello di Bologna (doc. 11) così statuisce:
“…..condanna le appellanti, in solido fra loro, alla rifusione, in favore della parte appellata costituita, della somma di euro 9.192,66 … pari ai due terzi delle spese da questa sostenute, oltre spese generali e
IVA e cpa come per legge..” È di palmare evidenza che il conteggio deve contenere il rimborso delle spese generali sui compensi liquidati in appello e le spese e competenze di precetto sulla sentenza di primo grado, non ottemperata spontaneamente dalle sigg.re Secondo la prospettazione del Pt_1 condominio, condivisa, da questo giudice “le signore hanno corrisposto al Condomino la Pt_1 somma di € 13.389,17=, esse sono ancora debitrici per € 1.133,94=”.
Di alcun pregio giuridico è la censura al capo della sentenza riportando in maniera ripetitiva quanto già effettuato negli scritti difensivi di primo grado e cioè che al momento dell'emissione della richiamata sentenza della Corte di Appello il pagamento delle spese generali fosse stato eliminato dal D.M. 140 del 20/07/2012 poiché tale voce è inequivocabilmente indicata nel dispositivo del detto provvedimento e, non essendo stato proposta specifica impugnazione della sentenza che le ha espressamente previste e liquidate, le stesse sono sicuramente dovute.
Tale doglianza poteva farsi valere, infatti, solo in eventuale sede di impugnazione del provvedimento e non certo in questa sede così come non si vede come possa negarsi il diritto alle spese e competenze di precetto sulla sentenza di primo grado, attività effettivamente espletata e necessitata dal mancato spontaneo adempimento delle debitrici. Infatti, le appellanti non hanno proposto opposizione al precetto notificato unitamente alla sentenza in relazione alle singole voci in esso indicate.
Del tutto fuori luogo la richiesta di CTU contabile sul punto.
pagina 7 di 13 Il Tribunale ha proseguito: “Quanto al richiesto riconoscimento alle attrici della somma di € 789,09= relative o al “riparto straordinario per opere murarie e parcella geom. Dall'Olio” va richiamato quanto già motivato in altre vertenze. Il condominio ha corrisposto alle attrici euro 394,50 in esecuzione della sentenza n. 2718/15 del Tribunale di Bologna che qui integralmente si richiama.”.
Non emerge, infatti, dagli atti di causa, un credito delle appellanti relativamente all'importo vantato per opere murarie e per la parcella del geom. Dall'Olio. Infatti, mentre da un lato risulta che il CP_1 ha versato la metà dell'importo pagato dalle odierne appellanti di € 394,50 in conformità alla sentenza
Tribunale di Bologna n. 2718/2015, dall'altro lato, neppure risulta un doppio pagamento del medesimo importo da parte delle appellanti tale da giustificare un raddoppio del loro credito. Ritenuto, quindi, che il credito delle attrici correttamente determinato nel suddetto importo di € 394,50 è stato soddisfatto, la censura non è meritevole di accoglimento. Pienamente condivisibile la statuizione del Primo Giudice che, con motivazione immune da vizi ha affermato: “
2.3 Quanto alla voce di spesa “085.085” relativa alle spese legali sostenute dal , ma non dalle attrici va dichiarata la carenza di interesse, CP_1
interesse che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale.(cass.
6128/2017).
2.4 Quanto alle altre voci di spese di € 70,76, € 45,00, € 40,76 nonché le ulteriori spese quali quelle per corrispondenze ect (che vengono addebitate come da tariffario, “compensi straordinari” corrispondenza epistolare con condomini o fornitori per ogni lettera € 10; per fax ed e- mail € 1,50 minimo € 5) oltre alle spese postali (doc. 17). ( - reg. 33 invio certificazione unica ai fornitori (doc 6) € 128,10; - reg. 48 invio procedimento di mediazione € 1,83 (comunicazione all'ente di mediazione); - invio comunicazione e (fotocopie € 1,92, redazione lettera € 12,20- CP_5 Pt_4
10+iva, mail € 6,10 – 5+iva) € 20,22. Spese passo carraio) va osservato che le attrici non hanno neppure dedotto con sufficiente specificità il pregiudizio patrimoniale che hanno subito o potrebbero subire per effetto dell'esecuzione della delibera impugnata;
- inoltre, non appare che detto pregiudizio sussista, almeno per la maggior parte delle spese cui le attrici hanno fatto riferimento, che sono costituite quasi interamente da poste per le quali non sussiste alcuna discrezionalità valutativa. In particolare, si tratta di spese che dovevano essere comunque sostenute;
Del resto l'annullamento della delibera non comporterebbe alcun concreto vantaggio per le attrici , le quali, anzi, verrebbero a trovarsi esposti alle conseguenze pregiudizievoli della postergazione dell'operatività dei bilanci, e dell'onere di una nuova convocazione assembleare. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che "nel condominio di edifici, l'erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali non richiede la preventiva approvazione dell'assemblea, trattandosi di esborsi cui l'amministratore provvede in base ai suoi poteri e non come esecutore delle
pagina 8 di 13 delibere dell'assemblea; la loro approvazione è, invece, richiesta in sede di consuntivo, giacché solo con questo si accertano le spese e si approva lo stato di ripartizione definitivo, che legittima
l'amministratore ad agire contro i condomini morosi per il recupero delle quote poste a loro carico"
(Sez. 2 -, Sentenza n. 454 del 11/01/2017, Rv. 642210 02). Aderendo a tale assunto di fondo, la giurisprudenza di merito ha anche di recente concluso che "esulano dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni"
(Tribunale Roma sez. 5, 12/05/2020, n. 7106).
2.5 Quanto alla partecipazione delle attrici alle suddivisione delle spese relative alle registrazioni 48, 51, 52, 55 e 58, si tratta di spese afferenti a convocazioni di assemblea imputabili alle stesse in quanto condomine.
3. Quanto alle asserite somme che il avrebbe percepito (oltre € 8.0000,00) dalle attrici vanno condivise le considerazioni CP_1 svolte dalla difesa del laddove si precisa che “ l'incasso ha trovato collocazione nel CP_1 bilancio di quell'esercizio. Per quanto riguarda le spese di convocazione di assemblee, di informative riguardo ai procedimenti di media conciliazione, è vero che le sorelle erano controparti ma Pt_1
avevano comunque il diritto (cui corrisponde il dovere del Condomino) di essere informate e di partecipare alle relative assemblee. ”Per quanto riguarda l'“esclusione dei condomini
[...]
dal riparto relativo alle spese di scala e manutenzione ordinaria ed erronea attribuzione al Parte_5
della quota di spese ENEL e passo carraio” si tratta di questioni già esaminate da CP_1 CP_6
questo Tribunale con sentenza n. 2812/16 (doc. 20). Pertanto ogni ulteriore disquisizione sul punto è inammissibile. Del resto, per stessa ammissione del in tale situazione, ben nota alle attrici, CP_1 trova applicazione l'art. 1123 c.c., secondo comma, per il quale, in caso di utilizzo differente di un bene, le relative spese (non di conservazione ma di godimento) sono ripartite in misura proporzionale all'uso che ciascuno può farne.
4. Quanto al mancato riconoscimento in bilancio di presunti danni patiti dalle attrici va rilevato che tale asserita voce non può essere contabilizzata se non viene accertato (il danno) tenuto conto delle contestazioni del condominio. E comunque in questa sede la domanda appare inammissibile. Come del resto risulta inammissibile la richiesta di rimborso della somma di € 8.135,49 per le spese relative all'accertamento tecnico Preventivo n. 15784/2012 avanti al
Tribunale di Bologna. È noto che tale spesa va imputata alle ricorrenti salvo diversa decisione nel giudizio di cognizione ordinario se istaurato.
5. Quanto all'asserita illegittimità del preventivo
2019/20 va osservato che non risulta in modo specifica alcuna contestazione.
6. Quanto all'ulteriore censura va condivisa la ricostruzione operata dal condominio “La somma di € 1.308,08= versata dalle
(cui le stesse si riferiscono) è la quota versata dalle stesse nell'esercizio 2017/18. Deriva dal Pt_1 saldo iniziale della gestione 2017/18 (saldo consuntivo dell'anno precedente) pari a un debito di €
pagina 9 di 13 2.007,20= a cui devono sommarsi spese per € 841,93= per complessivi € 2.849,13=. Le attrici hanno versato € 1.308,08= per un residuo minor debito pari a € 1.541,05 . Detta somma è quindi il saldo iniziale della gestione 2018/19 (saldo consuntivo dell'anno precedente come appena visto) importo al quale devono aggiungerei le spese preventivate pari a € 1.302,46=. Il totale dovuto a preventivo per
l'esercizio a carico delle attrici è dunque pari a € 2.843,51=. Quindi non ha senso alcuno, se non quello di tentare di confondere il lettore, fare riferimento alla somma di € 3.746,26= che sono somme versate dalle in un certo lasso di tempo (escluse dalle ripartizioni delle cause che le hanno viste Pt_1 protagoniste). “;
7. Quanto alla stipulazione della polizza ARAG a favore del va ribadita CP_1
la carenza di interesse come sopra motivato. Inoltre, come correttamente sostenuto dal , le CP_1 attrici “ partecipano legittimamente alla ripartizione del premio assicurativo poiché si tratta di una spesa di carattere generale, a favore di tutti i condòmini, da ripartire ai sensi dell'art. 1123 c.c.”.
Con il secondo motivo di appello (da pagg. 44 a 65) che censura in maniera confusa e disordinata i vari capi sopra trascritti saltando da uno all'altro in maniera disorganica ancora una volta vengono replicate le difese di primo grado cui il Giudice di Prime Cure ha già risposto puntualmente ed è altresì del tutto infondata la censura che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato il rigetto delle domande attoree. L'impugnativa non intacca minimamente la motivazione chiara e lineare del Primo Giudice dalla quale non vi è motivo di discostarsi condividendone integralmente le argomentazioni già svolte.
Si dà atto, inoltre, che alcune poste sono oggetto dei vari contenziosi nei quali parte appellante è risultata soccombente con condanna alla lite temeraria e le cui relative sentenze sono in atti.
La parte appellante non ha minimamente provato la sussistenza delle somme di cui vanta essere creditrice, tanto meno l'erroneità delle somme riportate nei bilanci e la richiesta di CTU contabile ha chiaramente natura esplorativa ed è stata giustamente rigettata dal Tribunale.
La Cassazione afferma (cfr. ex multis sentenza, n. 26048/2023) nel suo orientamento granitico che la
CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio. Infatti, per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
pagina 10 di 13 Con il terzo motivo di appello si impugna il capo 8 della sentenza che con motivazione condivisibile ha affermato che: “8. Quanto all'eccepita nullità della deliberazione del bilancio consuntivo e del preventivo in quanto prese secondo tabelle millesimali errate va ribadito che la questione, nuovamente riproposta dalle attrici, è stata cristallizzata con le sentenze passate in giudicato (doc. 32, doc. 33, doc.
34 doc. 35, doc. 36, doc. 37). Inoltre è corretta la ricostruzione operata dal in merito alla CP_1
validità delle tabelle millesimali, posto che i millesimi attribuiti alle sono di 125,49/1000,00 e Pt_1 sono quelli che l'amministratore ha applicato.”.
Sempre su questo punto si richiama anche la sentenza di questa Corte in atti a definizione del procedimento n. 584/2022 che si condivide integralmente: “Passando al secondo motivo di impugnazione, le appellanti denunciano l'applicazione da parte della delibera impugnata di riparti basati su tabelle diverse da quelle giudizialmente determinate dal Tribunale di Bologna con sentenza
n. 2827/2006, ma la questione è la medesima proposta dalle attrici in altri giudizi che si sono già conclusi con sentenze del Tribunale di Bologna (n. 20338/2015; 20303/2015; 20957/2015), anche passate in giudicato, che hanno affermato la validità delle tabelle millesimali utilizzate dal
(docc. 22, 22 bis, 23, 23 bis, 24, 24 bis allegati alla comparsa di costituzione). Peraltro, CP_1
secondo la Corte, manca nel caso di specie qualsiasi interesse concreto delle appellanti ad una pronuncia sul punto, considerato che i millesimi delle appellanti nelle tabelle precedenti e in quelle attuali sono perfettamente uguali, lì dove la vendita di un appartamento in favore di altri condomini ha inciso soltanto sui millesimi di altre proprietà (sono stati ridistribuiti i millesimi di un condomino che ha ceduto i propri beni all'interno del condominio a soggetti che ne facevano già parte, che hanno visto conseguentemente accrescere il loro onere nella contribuzione alle spese condominiali, senza alcun pregiudizio per le odierne appellanti, che invece non hanno variato le proprie quote millesimali).”.
Anche il terzo motivo di appello è completamente infondato e deve essere respinto.
Infine, viene impugnato il capo n. 9 della sentenza che afferma – anch'esso con motivazione che questa
Corte condivide pienamente: “9. Quanto alla nullità della delibera di nomina dell'amministratore e relativo compenso, deve essere sottolineato che il preventivo di spesa “costituisce una semplice stima - che potrebbe anche essere variata in sede di consuntivo – e non rappresenta invece quell'assunzione di un obbligo negoziale da parte dell'amministratore in ordine al corrispettivo (che rappresenta
l'obbligazione assunta dal condominio) che oggi appare indispensabile a mente del novellato art. 1129
CC, a tutela della posizione contrattuale del mandante.”.
pagina 11 di 13 La nomina dell'amministratore è perfettamente valida poiché nella delibera pur non essendo indicato il compenso, viene allegato al verbale il preventivo dell'amministratore, contenente gli estremi richiesti dalla legge dettagliando (cfr. doc. n. 8 di parte ricorrente) le voci di compenso amministrazione ordinari e straordinari, oltre ai compensi a percentuale ed il rimborso delle spese esplicitando anche la propria polizza assicurative RC professionale.
A ciò si aggiunge che il motivo di impugnazione censura inadempienze dell'amministratore per la non corretta tenuta della contabilità, l'omesso riscontro alle richieste e diffide inoltrate dalle l'inerzia Pt_1
nel tutelare le parti comuni condominiali.
La Corte rileva che eventuali doglianze in tal senso potranno al più essere fatte valere con autonomo giudizio di responsabilità o specifica azione per la nomina di un nuovo amministratore, ma non rilevano in questa sede per eventuali specifiche invalidità della delibera impugnata per i motivi proposti.
Per quanto sin qui ritenuto l'appello deve essere respinto con rigetto integrale delle domande attrici e la sentenza impugnata confermata.
Quanto alla domanda di condanna formulata dall'appellato ex art. 96 c.p.c. la stessa è rigettata, considerato che la medesima ha un profilo di danno che deve essere specificamente allegato e tale da non trovare ristoro nella condanna alle spese.
In ordine all'art. 96 terzo co. c.p.c. la Corte osserva che parte appellante non solo ha agito in giudizio per far valere una pretesa che si è rivelata infondata ma ha altresì agito, quantomeno, con colpa grave, giacché è palese la infondatezza della impugnazione stessa. Le hanno insistito consapevolmente Pt_1
in tesi giuridiche manifestamente infondate e violato quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza della propria domanda, tanto da essere meritevole di sanzione per l'abuso dello strumento processuale, a prescindere dal danno procurato alla controparte.
Considerata la ripetizione di argomentazioni più volte svolte in numerosi giudizi, già definiti anche con sentenze passate in giudicato, la prolissità degli scritti difensivi oltre ogni ragionevole esigenza di difesa, la riproposizione dei medesimi motivi già sottoposti al Primo Giudice che, pur non dando luogo all'inammissibilità dell'impugnazione, non ha introdotto pregnanti censure al ragionamento seguito,
l'inconsistenza giuridica delle censure alla sentenza impugnata avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame.
pagina 12 di 13 Ritenuto così l'appellante meritevole di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. si determina la somma in via equitativa che si liquida nella misura di 2.850,00 euro in favore di parte appellata, precisato che il parametro della liquidazione equitativo è rapportato alla quota di metà delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la totale soccombenza di parte appellante che deve essere condannata a rifonderle in favore della parte appellata e che sono liquidate ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022 come da dispositivo secondo il parametro dello scaglione applicabile (valore della causa indeterminato) per l'attività effettivamente espletata, vista altresì la nota spese di parte appellata.
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228, ove dovuto.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I respinge l'appello promosso da e e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1 Parte_2
impugnata;
II condanna le appellanti in solido tra loro alla refusione in favore della parte appellata delle spese di lite che si liquidano in euro 5.700,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovuti come per legge;
III condanna le appellanti in solido tra loro ex art. 96 III co c.p.c. a versare alla parte appellata 2.850,00 euro;
IV sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al
D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 se dovuto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile tenutasi il 18 marzo 2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
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