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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/04/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Ennio Ricci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2473/24, vertente
TRA
Parte_1
( ), in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso dall' Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per legge presso i propri uffici siti in
Napoli alla Via A. Diaz, n. 11.
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall' avv. Raffaella Porrino, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in
Moiano alla Via Piè Casali, n. 40
APPELLATA
NONCHE'
( ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Raffaele Carnevale, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Napoli alla Via M. Morgantini, n. 3.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Airola n. 269/24
pubblicata il 27.2.24.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione udienza,
la ha impugnato la sentenza n. 269/24 emessa dal Giudice di Pace Parte_1
Co di Airola, con cui è stata accolta l'opposizione proposta dalla alla CP_1
cartella di pagamento n. 017 2023 0003966844 000 pari ad Euro 778,70, notificata dalla in data 17.7.23, relativa al verbale di accertamento di Controparte_2
infrazione al C.d.S. n.1260001112798 ex art.126 bis c.
2. elevato dalla Polizia Stradale
di . Pt_1
La nel giudizio di primo grado, ha chiesto l'annullamento della Controparte_1
cartella in discorso e l'improcedibilità dell'azione esecutiva per mancata notifica del verbale contestatole ed applicazione illegittima delle maggiorazioni ex art. 27 L.
689/1981.
Il Giudice di Pace di Airola ha accolto la domanda attorea.
In particolare, la sentenza gravata ha ritenuto assorbente rispetto agli altri motivi di pag. 2/6 contestazione l'eccezione concernente l'applicazione illegittima delle maggiorazioni.
La ha proposto appello denunciando: 1) in via pregiudiziale l' Parte_1
incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Airola (violazione e/o erronea applicazione dell'art. 22, L. n. 689/1981 e dell'art. 6, c. 2, D.lgs. 150/2011); 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 176 c.11-21 del C.d.S. e 126 bis c.2 del C.d.S.;
erronea motivazione;
travisamento dei fatti;
violazione e/o erronea applicazione dell'art. 112 c.p.c. (vizio di ultrapetizione); 3) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 27 L.
689/1981.
Ha chiesto in particolare al Tribunale in sede di appello di dichiarare la incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Airola e per l'effetto annullare la sentenza da questi pronunciata con rimessione della causa al competente Giudice di Pace di . Pt_1
Si è costituita l'appellata ed ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità e/o la inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 339 e 342
CPC; nel merito ha chiesto il rigetto del gravame poiché infondato in fatto ed in diritto,
con conferma della sentenza impugnata.
Si è costituita, l' la quale, preliminarmente, ha aderito all' Controparte_2
eccezione di incompetenza territoriale del giudice di prime cure;
nel merito ha chiesto la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, nell'
ipotesi di rigetto dell'appello ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e, di conseguenza, ha chiesto che fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'Ente
creditore . Parte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all' esito della discussione, all' udienza del
16.4.25 la causa è stata decisa ex artt. 429 e 437 CPC.
pag. 3/6 Va disattesa l'eccezione di improponibilità dell'appello sollevata dalla Controparte_1
per violazione dell'art. 339 CPC.
Invero, la regola della decisione secondo equità incontra delle eccezioni, tra le quali quella dettata dall' art. 7, co. 10, del D.lgs. n. 150/11: nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'art. 113 non trova applicazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte “è infatti del tutto logico che la materia
dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione
all' esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni
amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa
all' esplicazione di un potere pubblico” (cfr. Corte Cassazione 17212/17).
Va altresì respinta l'eccezione relativa all' inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 CPC.
Nella fattispecie l'appello è redatto secondo i criteri richiesti dalla disciplina codicistica:
contiene infatti tutti gli elementi essenziali idonei a consentire di individuare e circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame;
inoltre, si evince chiaramente quali siano le ragioni per cui si assume che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti, e quale sia la ricostruzione ritenuta corretta.
Ciò posto, occorre esaminare innanzitutto l'eccezione di incompetenza territoriale del
Giudice di Pace adito tempestivamente sollevata dalla in prime Parte_1
cure e reiterata in sede di gravame.
La società in primo grado, ha impugnato la cartella esattoriale asserendo di CP_1
non aver mai ricevuto la notifica del verbale ex art. 126 bis C.d.S. sotteso alla suddetta cartella.
pag. 4/6 Occorre innanzitutto precisare che nel caso in cui solo con la notifica della cartella si viene a conoscenza dell'esistenza di un verbale relativo ad una violazione delle norme al Codice della Strada commessa, l'opposizione va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.
150 del 2011 ( e non nelle forme dell' art. 615 CPC) dinanzi al giudice del luogo in cui
è stata commessa la violazione, (art.6 D.lgs. 150 del 2011), e ciò al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (cfr. Cass. SS.UU n. 22080/17; Cass. n. 6565/2013; Cass. n. 3009/2011).
Tale competenza ha carattere funzionale ed inderogabile, con la conseguenza che l'eventuale incompetenza per territorio può essere riscontrata dal giudice adito anche ex officio in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. SS. UU., n. 22080/17).
Alla base della impugnata cartella vi è il verbale n. 1260001112798 ex art.126 bis c.2
del C.d.S.; dunque, le eccezioni avverso il verbale redatto dalla Polizia Stradale di
, devono essere sollevate dinanzi al Giudice di Pace di , competente per Pt_1 Pt_1
territorio, in ragione del luogo della commissione dell'infrazione, atteso che l'opposizione alla cartella esattoriale ha nella specie la funzione recuperatoria di cui si è
detto. (cfr. Cass. 8252/2021; Cass. 29388/24).
In conclusione, alla luce delle esposte ragioni in fatto ed in diritto, con il conseguente assorbimento degli altri motivi di appello ed in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'incompetenza del Giudice di Pace di Airola in favore di quella del Giudice
di Pace di , dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine di 90 Pt_1
giorni dalla presente decisione.
Va sul punto ricordato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel caso di erronea affermazione di competenza da parte del giudice di prime cure, il giudice del gravame pag. 5/6 non può, affermando l'erroneità della decisione sulla competenza del primo giudice,
decidere nel merito, a differenza che nell'ipotesi di erronea declinatoria di competenza
(cfr. Cass. n. 15275/19).
Essendo la decisione fondata su ragioni di rito che prescindono dall'esame del merito, le spese di lite possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, in persona del Prefetto p.t., nei Parte_2
confronti della in persona del legale rappresentante p.t., e della Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la Controparte_2
sentenza n. 269/24 del 27.2.24 del Giudice di Pace di Airola, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Airola, essendo competente a provvedere sulla vertenza il Giudice di Pace di;
Pt_1
2) assegna termine di giorni 90 per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice
competente per territorio;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Benevento, 16.4.25
Il Giudice
Dr. Ennio Ricci
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Ennio Ricci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2473/24, vertente
TRA
Parte_1
( ), in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso dall' Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per legge presso i propri uffici siti in
Napoli alla Via A. Diaz, n. 11.
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall' avv. Raffaella Porrino, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in
Moiano alla Via Piè Casali, n. 40
APPELLATA
NONCHE'
( ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Raffaele Carnevale, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Napoli alla Via M. Morgantini, n. 3.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Airola n. 269/24
pubblicata il 27.2.24.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione udienza,
la ha impugnato la sentenza n. 269/24 emessa dal Giudice di Pace Parte_1
Co di Airola, con cui è stata accolta l'opposizione proposta dalla alla CP_1
cartella di pagamento n. 017 2023 0003966844 000 pari ad Euro 778,70, notificata dalla in data 17.7.23, relativa al verbale di accertamento di Controparte_2
infrazione al C.d.S. n.1260001112798 ex art.126 bis c.
2. elevato dalla Polizia Stradale
di . Pt_1
La nel giudizio di primo grado, ha chiesto l'annullamento della Controparte_1
cartella in discorso e l'improcedibilità dell'azione esecutiva per mancata notifica del verbale contestatole ed applicazione illegittima delle maggiorazioni ex art. 27 L.
689/1981.
Il Giudice di Pace di Airola ha accolto la domanda attorea.
In particolare, la sentenza gravata ha ritenuto assorbente rispetto agli altri motivi di pag. 2/6 contestazione l'eccezione concernente l'applicazione illegittima delle maggiorazioni.
La ha proposto appello denunciando: 1) in via pregiudiziale l' Parte_1
incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Airola (violazione e/o erronea applicazione dell'art. 22, L. n. 689/1981 e dell'art. 6, c. 2, D.lgs. 150/2011); 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 176 c.11-21 del C.d.S. e 126 bis c.2 del C.d.S.;
erronea motivazione;
travisamento dei fatti;
violazione e/o erronea applicazione dell'art. 112 c.p.c. (vizio di ultrapetizione); 3) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 27 L.
689/1981.
Ha chiesto in particolare al Tribunale in sede di appello di dichiarare la incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Airola e per l'effetto annullare la sentenza da questi pronunciata con rimessione della causa al competente Giudice di Pace di . Pt_1
Si è costituita l'appellata ed ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità e/o la inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 339 e 342
CPC; nel merito ha chiesto il rigetto del gravame poiché infondato in fatto ed in diritto,
con conferma della sentenza impugnata.
Si è costituita, l' la quale, preliminarmente, ha aderito all' Controparte_2
eccezione di incompetenza territoriale del giudice di prime cure;
nel merito ha chiesto la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, nell'
ipotesi di rigetto dell'appello ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e, di conseguenza, ha chiesto che fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'Ente
creditore . Parte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all' esito della discussione, all' udienza del
16.4.25 la causa è stata decisa ex artt. 429 e 437 CPC.
pag. 3/6 Va disattesa l'eccezione di improponibilità dell'appello sollevata dalla Controparte_1
per violazione dell'art. 339 CPC.
Invero, la regola della decisione secondo equità incontra delle eccezioni, tra le quali quella dettata dall' art. 7, co. 10, del D.lgs. n. 150/11: nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'art. 113 non trova applicazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte “è infatti del tutto logico che la materia
dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione
all' esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni
amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa
all' esplicazione di un potere pubblico” (cfr. Corte Cassazione 17212/17).
Va altresì respinta l'eccezione relativa all' inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 CPC.
Nella fattispecie l'appello è redatto secondo i criteri richiesti dalla disciplina codicistica:
contiene infatti tutti gli elementi essenziali idonei a consentire di individuare e circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame;
inoltre, si evince chiaramente quali siano le ragioni per cui si assume che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti, e quale sia la ricostruzione ritenuta corretta.
Ciò posto, occorre esaminare innanzitutto l'eccezione di incompetenza territoriale del
Giudice di Pace adito tempestivamente sollevata dalla in prime Parte_1
cure e reiterata in sede di gravame.
La società in primo grado, ha impugnato la cartella esattoriale asserendo di CP_1
non aver mai ricevuto la notifica del verbale ex art. 126 bis C.d.S. sotteso alla suddetta cartella.
pag. 4/6 Occorre innanzitutto precisare che nel caso in cui solo con la notifica della cartella si viene a conoscenza dell'esistenza di un verbale relativo ad una violazione delle norme al Codice della Strada commessa, l'opposizione va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.
150 del 2011 ( e non nelle forme dell' art. 615 CPC) dinanzi al giudice del luogo in cui
è stata commessa la violazione, (art.6 D.lgs. 150 del 2011), e ciò al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (cfr. Cass. SS.UU n. 22080/17; Cass. n. 6565/2013; Cass. n. 3009/2011).
Tale competenza ha carattere funzionale ed inderogabile, con la conseguenza che l'eventuale incompetenza per territorio può essere riscontrata dal giudice adito anche ex officio in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. SS. UU., n. 22080/17).
Alla base della impugnata cartella vi è il verbale n. 1260001112798 ex art.126 bis c.2
del C.d.S.; dunque, le eccezioni avverso il verbale redatto dalla Polizia Stradale di
, devono essere sollevate dinanzi al Giudice di Pace di , competente per Pt_1 Pt_1
territorio, in ragione del luogo della commissione dell'infrazione, atteso che l'opposizione alla cartella esattoriale ha nella specie la funzione recuperatoria di cui si è
detto. (cfr. Cass. 8252/2021; Cass. 29388/24).
In conclusione, alla luce delle esposte ragioni in fatto ed in diritto, con il conseguente assorbimento degli altri motivi di appello ed in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'incompetenza del Giudice di Pace di Airola in favore di quella del Giudice
di Pace di , dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine di 90 Pt_1
giorni dalla presente decisione.
Va sul punto ricordato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel caso di erronea affermazione di competenza da parte del giudice di prime cure, il giudice del gravame pag. 5/6 non può, affermando l'erroneità della decisione sulla competenza del primo giudice,
decidere nel merito, a differenza che nell'ipotesi di erronea declinatoria di competenza
(cfr. Cass. n. 15275/19).
Essendo la decisione fondata su ragioni di rito che prescindono dall'esame del merito, le spese di lite possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, in persona del Prefetto p.t., nei Parte_2
confronti della in persona del legale rappresentante p.t., e della Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la Controparte_2
sentenza n. 269/24 del 27.2.24 del Giudice di Pace di Airola, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Airola, essendo competente a provvedere sulla vertenza il Giudice di Pace di;
Pt_1
2) assegna termine di giorni 90 per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice
competente per territorio;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Benevento, 16.4.25
Il Giudice
Dr. Ennio Ricci
pag. 6/6