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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 896/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
AS RO MARIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1706/2024 depositato il 29/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230043950562000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Catania e della Regione Sicilia per l'annullamento della cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata in data 18/10/2023, avente ad oggetto il pagamento della tassa auto relativa all'anno 2017 riferita al veicolo targato Targa_1 A fondamento del ricorso la ricorrente deduceva l'infondatezza della pretesa, non avendo mai avuto la proprietà e/o il possesso del citato veicolo. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la carenza di legittimazione passiva, atteso che la contestazione si riferiva ad attività di competenza dell'ente impositore citato in giudizio.
Nessuno si è costituito per la Regione Sicilia, che è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero, parte ricorrente ha documentato che il veicolo targato Targa_1 non è stato mai iscritto nel pubblico registro, come da consultazione prodotta, né tantomeno è stato mai di proprietà di essa ricorrente, come da visura storica in atti. Deve, pertanto, concludersi che la pretesa è assolutamente infondata, non sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi della stessa.
Il ricorso, quindi, deve essere accolto con l'annullamento della cartella di pagamento e la condanna della Regione Sicilia alla refusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, liquidate come in dispositivo.
Con riferimento alla posizione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione le spese vanno integralmente compensate tra le parti, atteso che parte ricorrente non ha sollevato questioni attinenti a vizi formali della cartella di pagamento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna la Regione Sicilia alla refusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in complessive € 210,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali ed accessori se ed in quanto dovuti.
Compensa le spese del giudizio tra parte ricorrente e Agenzia delle Entrate Riscossione.
Catania 2.2.2026
Il Giudice monocratico
SA M. CA
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
AS RO MARIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1706/2024 depositato il 29/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230043950562000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Catania e della Regione Sicilia per l'annullamento della cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata in data 18/10/2023, avente ad oggetto il pagamento della tassa auto relativa all'anno 2017 riferita al veicolo targato Targa_1 A fondamento del ricorso la ricorrente deduceva l'infondatezza della pretesa, non avendo mai avuto la proprietà e/o il possesso del citato veicolo. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la carenza di legittimazione passiva, atteso che la contestazione si riferiva ad attività di competenza dell'ente impositore citato in giudizio.
Nessuno si è costituito per la Regione Sicilia, che è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero, parte ricorrente ha documentato che il veicolo targato Targa_1 non è stato mai iscritto nel pubblico registro, come da consultazione prodotta, né tantomeno è stato mai di proprietà di essa ricorrente, come da visura storica in atti. Deve, pertanto, concludersi che la pretesa è assolutamente infondata, non sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi della stessa.
Il ricorso, quindi, deve essere accolto con l'annullamento della cartella di pagamento e la condanna della Regione Sicilia alla refusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, liquidate come in dispositivo.
Con riferimento alla posizione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione le spese vanno integralmente compensate tra le parti, atteso che parte ricorrente non ha sollevato questioni attinenti a vizi formali della cartella di pagamento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna la Regione Sicilia alla refusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in complessive € 210,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali ed accessori se ed in quanto dovuti.
Compensa le spese del giudizio tra parte ricorrente e Agenzia delle Entrate Riscossione.
Catania 2.2.2026
Il Giudice monocratico
SA M. CA