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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 02/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ONORATO MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3509/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1. Del Volturno - 80004250611
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 20251013800044159 BONIFICA 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avvocato Difensore_2 e dall'Avvocato Difensore_1 , con ricorso notificato al Resistente_1
di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e iscritto a ruolo il 31 luglio 2025 ha impugnato l'avviso di pagamento n. 20251013800044159 per contributi consortili relativi all'anno 2024, relativo all'immobile sito in Licola e riportato al catasto fabbricati del comune di Giugliano in Campania (NA) al foglio 83, particella
2280 sub 2, atto notificatole l'11 giugno 2025.
Di detta pretesa è stata contestata l'infondatezza per assenza del presupposto impositivo, avendo l'istante venduto in data 23 novembre 2022 il bene oggetto della pretesa come da allegato atto notarile regolarmente registrato al repertorio n. 14834 – raccolta n. 10167 – numero 24243/1T e trascritto a Napoli 2 il 5 dicembre
2022 al n. 59332/45357 ed al n. 59333/45358. Ha anche aggiunto d'avere inviato, in data 11 giugno 2025, con il patrocinio di un difensore, una mail all'indirizzo Email_3 del seguente tenore:
“Spettabile Consorzio di Bonifica Volturno, la presente, con riferimento all'atto di cui all'oggetto per significare quanto segue. Alla sig.ra Ricorrente_1 , è stato recapitato l'avviso di pagamento n. 20251013800044159 afferente contributo di bonifica - anno 2024, relativo all'immobile sito in Indirizzo_1
- 80014 - Giugliano in Campania per il quale in data 23 novembre 2022 è stato stipulato atto di compravendita. Pertanto si richiede l'annullamento dell'avviso di pagamento indicato”. Alla missiva è stato allegato l'atto notarile.
Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Il Resistente_1 di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, costituendosi, ha documentato di avere con nota prot. n. 8893 del 13 agosto 2025 comunicato il discarico totale dell'atto oggetto del ricorso chiedendo alla ricorrente di non iscrivere a ruolo il ricorso, essendo riguardo ad esso cessata la materia del contendere.
Ha però riferito che, come comunicato tramite p.e.c. del 3 settembre 2025 il difensore della ricorrente aveva già provveduto a farlo, prendendo nondimeno atto dello sgravio.
Ha quindi chiesto alla Corte di dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
La controversia è stata esaminata e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto impugnato è stato annullato e della cosa il Consorzio ha dato dimostrazione documentale.
Il 13 agosto 2025 ha infatti prodotto la comunicazione dell'atto di annullamento in cui è scritto testualmente che l'Ente: “nel prendere atto delle motivazioni dedotte nel ridetto ricorso relativamente alla vendita dell'immobile foglio 83 part. 2280 sub. 2 in data 23/11/2022, ha disposto il discarico degli importi richiesti … con l'avviso impugnato”.
La materia del contendere è dunque cessata.
Le ragioni della ricorrente hanno trovato riconoscimento dal Consorzio in termini che si dimostrano pienamente satisfattivi.
Non vi è quindi più neppure l'interesse della ricorrente ad una statuizione di merito e sussistono le condizioni tutte per pronunciare ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 546/1992.
Alla luce di tale considerazione, si impone l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere.
La questione perdura solo sulle spese.
Ritiene la Corte che esse, per la consecuzione dei fatti e la sollecita iniziativa del Consorzio, meritino la compensazione, dovendo gravare sulla parte resistente che ha occasionato la spesa solo l'importo del contributo unificato versato dalla ricorrente.
Va dunque estinto il giudizio per essere sopravvenuta la cessata materia del contendere con spese compensate e C.U.T. a carico del Consorzio.
P.Q.M.
dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere ponendo a carico del Consorzio il contributo unificato, con diritto della ricorrente a ripeterlo dal resistente, e compensando tra le parti le spese del giudizio
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ONORATO MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3509/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1. Del Volturno - 80004250611
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 20251013800044159 BONIFICA 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avvocato Difensore_2 e dall'Avvocato Difensore_1 , con ricorso notificato al Resistente_1
di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e iscritto a ruolo il 31 luglio 2025 ha impugnato l'avviso di pagamento n. 20251013800044159 per contributi consortili relativi all'anno 2024, relativo all'immobile sito in Licola e riportato al catasto fabbricati del comune di Giugliano in Campania (NA) al foglio 83, particella
2280 sub 2, atto notificatole l'11 giugno 2025.
Di detta pretesa è stata contestata l'infondatezza per assenza del presupposto impositivo, avendo l'istante venduto in data 23 novembre 2022 il bene oggetto della pretesa come da allegato atto notarile regolarmente registrato al repertorio n. 14834 – raccolta n. 10167 – numero 24243/1T e trascritto a Napoli 2 il 5 dicembre
2022 al n. 59332/45357 ed al n. 59333/45358. Ha anche aggiunto d'avere inviato, in data 11 giugno 2025, con il patrocinio di un difensore, una mail all'indirizzo Email_3 del seguente tenore:
“Spettabile Consorzio di Bonifica Volturno, la presente, con riferimento all'atto di cui all'oggetto per significare quanto segue. Alla sig.ra Ricorrente_1 , è stato recapitato l'avviso di pagamento n. 20251013800044159 afferente contributo di bonifica - anno 2024, relativo all'immobile sito in Indirizzo_1
- 80014 - Giugliano in Campania per il quale in data 23 novembre 2022 è stato stipulato atto di compravendita. Pertanto si richiede l'annullamento dell'avviso di pagamento indicato”. Alla missiva è stato allegato l'atto notarile.
Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Il Resistente_1 di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, costituendosi, ha documentato di avere con nota prot. n. 8893 del 13 agosto 2025 comunicato il discarico totale dell'atto oggetto del ricorso chiedendo alla ricorrente di non iscrivere a ruolo il ricorso, essendo riguardo ad esso cessata la materia del contendere.
Ha però riferito che, come comunicato tramite p.e.c. del 3 settembre 2025 il difensore della ricorrente aveva già provveduto a farlo, prendendo nondimeno atto dello sgravio.
Ha quindi chiesto alla Corte di dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
La controversia è stata esaminata e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto impugnato è stato annullato e della cosa il Consorzio ha dato dimostrazione documentale.
Il 13 agosto 2025 ha infatti prodotto la comunicazione dell'atto di annullamento in cui è scritto testualmente che l'Ente: “nel prendere atto delle motivazioni dedotte nel ridetto ricorso relativamente alla vendita dell'immobile foglio 83 part. 2280 sub. 2 in data 23/11/2022, ha disposto il discarico degli importi richiesti … con l'avviso impugnato”.
La materia del contendere è dunque cessata.
Le ragioni della ricorrente hanno trovato riconoscimento dal Consorzio in termini che si dimostrano pienamente satisfattivi.
Non vi è quindi più neppure l'interesse della ricorrente ad una statuizione di merito e sussistono le condizioni tutte per pronunciare ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 546/1992.
Alla luce di tale considerazione, si impone l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere.
La questione perdura solo sulle spese.
Ritiene la Corte che esse, per la consecuzione dei fatti e la sollecita iniziativa del Consorzio, meritino la compensazione, dovendo gravare sulla parte resistente che ha occasionato la spesa solo l'importo del contributo unificato versato dalla ricorrente.
Va dunque estinto il giudizio per essere sopravvenuta la cessata materia del contendere con spese compensate e C.U.T. a carico del Consorzio.
P.Q.M.
dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere ponendo a carico del Consorzio il contributo unificato, con diritto della ricorrente a ripeterlo dal resistente, e compensando tra le parti le spese del giudizio