Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 2900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2900 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22049/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 22049/2023 promossa da: nato in [...] in data [...] e Parte_1 nato in [...] in data [...] Parte_2 rappresentati dalla madre esercente la potestà genitoriale, nata Persona_1 in PERÚ in data 30/11/1970
Parte_3 nata in [...] in data [...]
Parte_4 nato in [...] in data [...]
Parte_5 nato in [...] in data [...] rappresentati e difesi dagli Avv.ti DE SIMONE RICCARDO e SAITTA VALERIA
Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: 1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadina italiana cui è stata sottratta tale cittadinanza per effetto delle abrogate ed incostituzionali disposizioni normative citate in narrativa. 2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 20/12/2023, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il
[...]
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- Di essere cittadini peruviani;
- Di essere discendenti diretti dell'avo , nato a [...], Persona_2
Bardonecchia (TO), in data 11/11/1845, il quale dopo essere emigrato in territorio peruviano, contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione CP_2 coniugale nasceva in territorio peruviano, il giorno 01/11/1894, la figlia
[...]
(cfr. docc. 1-3); Persona_3
- Che in data 15/06/1912 la figlia degli avi, si univa in Persona_3 matrimonio con il sig. e dalla loro unione coniugale nascevano in Controparte_3
Perù due figli: in data 03/11/1917, e, in data 19/05/1920, Persona_4 [...]
(cfr. docc. 4-6); Parte_4
- Che in data 05/05/1941, si sposava con e Persona_4 Persona_5 dal matrimonio nasceva in territorio peruviano la figlia che, a sua Persona_6 volta, dopo aver sposato , generava , nato in [...] Persona_7 Persona_8 il giorno 01/03/1967 (cfr. docc. 7-9);
- Che il sig. contraeva matrimonio nel 2006 con la sig.ra Persona_8 [...]
e dalla loro relazione nascevano in Perù due figli, ricorrenti Persona_9 per il tramite della madre esercente la potestà genitoriale: in data 20/09/2008,
[...]
e, in data 17/04/2006, Parte_1 Parte_2
(cfr. docc. 10-12);
[...]
- Che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra Pt_4 Parte_6 [...] del 1958 nasceva in territorio peruviano il 29/12/1959 la figlia, ricorrente, Persona_10
(cfr. docc. 13 e 14); Persona_11
- Che dal matrimonio tra la ricorrente e Persona_11 Persona_12 del 1989 nascevano in Perù due figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio:
[...] in data 08/09/1989, e, in data 04/07/1996, Parte_4 [...]
(cfr. docc. 15-17). Persona_13
Il non costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato Controparte_4
e non comparso.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda.
All'udienza del 21/05/2025 parte attrice precisava le conclusioni di cui in epigrafe.
2. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a
Rochemolles, Bardonecchia (TO).
Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i quali fanno derivare il proprio diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo , nato a Persona_2
Rochemolles, Bardonecchia (TO), il 11/11/1845 (v. documenti in atti), gli stessi sostengono che la cittadinanza è dunque stata trasmessa dapprima attraverso la sig.ra Persona_3
(figlia di ), poi tramite i la sig.ra e il sig. Persona_2 Persona_4 Parte_4
e, infine, attraverso la sig.ra e .
[...] Persona_6 Persona_8
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
In diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano.
Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale. Dello stesso tenore era il Codice civile del 1865, che prevedeva da un lato la trasmissione della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro
a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile
(introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare
i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr.
Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”.
In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna. All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della
Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del
2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello
"status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”. Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis.
Nella specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era Persona_2 cittadino italiano, in quanto nato in [...] nel 1845 e successivamente trasferitosi in Perù e dalla circostanza che la figlia di tale antenato era trisavola dei ricorrenti Persona_3
e , madre a sua Parte_1 Parte_2 volta di e di . La figlia dell'avo, Persona_4 Parte_4 Persona_3
avrebbe perso per la legge in vigore all'epoca la cittadinanza a seguito di matrimonio con
[...] cittadino straniero e non avrebbe in ogni caso potuto trasmetterla in quanto donna.
Non è chiaro nella fattispecie se la legge peruviana all'epoca vigente determinasse l'acquisto della cittadinanza peruviana per effetto del matrimonio con un cittadino straniero e, per questa via, non risulta accertato se l'ascendente dei ricorrenti nata in [...] Persona_3
01/11/1894 abbia perso la cittadinanza italiana in ragione del matrimonio con il cittadino straniero del 1912 e in virtù dell'applicazione del Codice civile del 1865 che determinava tale conseguenza per la donna che sposandosi acquistasse altra cittadinanza.
Ciò che, in ogni caso, appare decisivo rilevare è che l'entrata in vigore della Costituzione ha eventualmente travolto questo effetto con efficacia retroattiva.
In applicazione dei principi di diritto appena enunciati (Corte Cost. n.87/1975 e n.30/1983 e
Sent Cass SSUU n. 4466/2009), ovvero che “lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” e tenuto conto che, nelle ipotesi di perdita della cittadinanza da parte della donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero, o di nascita del figlio prima del 1/1/1948, lo stato di cittadinanza possa essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, si deve verificare se i discendenti del sig. Persona_2
abbiano diritto alla cittadinanza italiana.
[...]
Orbene, l'avo italiano era nato dunque prima della unificazione del regno di Italia, e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice civile del
1865 erano tratti dal precedente Codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che, nato prima della nascita del Regno d'Italia ma deceduto successivamente, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
In secondo luogo, è documentato che nato a [...], Bardonecchia Persona_2
e cittadino italiano, una volta trasferitosi in Perù, ha sposato e insieme hanno avuto CP_2 una figlia, nata in [...] il [...], la quale, sposatasi con Persona_3 [...]
peruviano, dava poi alla luce, il 03/11/1917, e, in data Controparte_3 Persona_4
19/05/1920, . Parte_4
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai Persona_2 rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dal doc. 2 si evince che Persona_2 non si trova nei registri di iscrizione e titolo di nazionalità peruviana.
La figlia di (nonché nonna della ricorrente più longeva Persona_2 Persona_11
) nasceva, come si è detto, il 01/11/1894, ossia ben prima
[...] Persona_3 della entrata in vigore della legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912.
Ella, sposando un cittadino peruviano, ha perso per legge la cittadinanza italiana: sul punto occorre infatti rilevare che, prima del 1912, le questioni in ordine al diritto di cittadinanza erano evincibili dalla disciplina dettata dal codice civile del Regno d'Italia del 1865 ove, nel titolo I del libro primo si legge che “4. è cittadino il figlio di padre cittadino (…)
7. quando il padre sia ignoto,
è cittadino il figlio di madre cittadina (…) 14. la donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché acquisti la cittadinanza del marito”.
La stessa sorte è toccata a , figlia di e Persona_4 Persona_3 nonna di . Persona_14
Come è evidente ad una prima lettura della disciplina, la legge sulla cittadinanza del 1912 ha derivato le sue statuizioni proprio dal codice civile previgente, ove erano sanciti i principi (già in precedenza più volte richiamati e dichiarati illegittimi dalla Consulta) della trasmissione della cittadinanza per via paterna e della perdita automatica, per la donna, della cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero.
Ebbene, trattandosi di normative di fatto identiche tra loro, questo Giudice ritiene che, positivamente introdotto all'esito delle pronunce citate della Corte Costituzionale e delle Sezioni
Unite della Corte di legittimità, il principio secondo cui ha diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 e nella vigenza di una normativa discriminatoria (quale quella sia del 1912 che del previgente codice civile del 1865) e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis, non possa che darsi una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa antecedente al 1912.
È, infatti, in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, e tale volontà va preservata nei confronti dei discendenti della donna che, in vita, non ha potuto scegliere a causa di una normativa discriminatoria e dichiarata illegittima.
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto ricorso con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, in considerazione della mancata opposizione della p.a. e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nato in [...] in data [...] e
[...] Parte_2
nato in [...] in data [...], rappresentati dalla madre esercente la potestà
[...] genitoriale, , nata in [...] in data [...]; Persona_1 [...]
, nata in [...] in data [...]; Parte_3 Parte_4
nato in [...] in data [...] e , nato in
[...] Parte_5
PERÚ in data 04/07/1996, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 21/05/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Aragno