Art. 5.
Nell'attuazione del piano di risanamento previsto dalla legge 17 maggio 1952, n. 619 , e' consentita la formazione di idonee unita' edilizie per abitazioni da ricavarsi mediante composizione e riattamento di ambienti espropriati in attuazione della legge stessa.
Gli alloggi cosi' ricavati sono assegnati a famiglie abitanti nei rioni dei "Sassi" ed occupanti ambienti inabitabili o da demolirsi per ragioni urbanistiche, e sono soggetti a tutte de norme stabilite dalla legge 17 maggio 1952, n. 619 , per i nuovi alloggi.
Nell'attuazione del piano di risanamento previsto dalla legge 17 maggio 1952, n. 619 , e' consentita la formazione di idonee unita' edilizie per abitazioni da ricavarsi mediante composizione e riattamento di ambienti espropriati in attuazione della legge stessa.
Gli alloggi cosi' ricavati sono assegnati a famiglie abitanti nei rioni dei "Sassi" ed occupanti ambienti inabitabili o da demolirsi per ragioni urbanistiche, e sono soggetti a tutte de norme stabilite dalla legge 17 maggio 1952, n. 619 , per i nuovi alloggi.