Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 02/04/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
42/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel.
Dott. Marco Vezzani Consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro in grado di appello promossa con ricorso depositato il
20/8/2024 ed iscritta al ruolo al n. 42/2024 r.g. lavoro;
vertente
TRA
(c.f. , rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gabrio Stenico per mandato in atti di prime cure ed elett. dom presso lo studio del suo difensore in Trento;
APPELLANTE
CONTRO
, quale titolare dell'omonima Azienda Agricola (c.f. Controparte_1
), rappr. e dif. dagli avv.ti Cinzia Bert e Noemi C.F._2
Fanfarillo per procura in atti di prime cure ed elett. dom. presso lo studio dei difensori in Mezzolombardo;
APPELLATO
OGGETTO: risarcimento danni
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
L'appellante conclude: “Piaccia alla Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale: in totale riforma della impugnata sentenza del
Tribunale di Trento, Giudice del Lavoro, n. 30/2024, dd. 20 febbraio 2024:
a) accertare e dichiarare la responsabilità della appellata
[...]
, sia ai sensi dell'art. 2049 c.c. che ai Controparte_2
sensi dell'art. 2087 c.c., per il sinistro subito dall'appellante Pt_1
in data 12/10/2017 in Loc. Zare di Mezzocorona, avvenuto per
[...]
mano del dipendente;
CP_3
b) condannare la società appellata Controparte_2
a pagare all'appellante quale risarcimento
[...] Parte_1
del danno a quest'ultimo causato, la somma non inferiore ad € 250.000,00, ovvero la diversa somma, anche maggiore, che risulterà di giustizia, da liquidarsi, ove occorra, anche in via equitativa;
In via istruttoria subordinata:
c) Ammettere l'interrogatorio formale del titolare dell'azienda agricola convenuta, su tutti i capitoli di prova ammessi, nonché sui capitoli 13 e 17, da considerarsi specifici e rilevanti, ed ammettere la prova per testimoni già indicati, sugli stessi capitoli;
d) Disporre CTU medico legale al fine di stabilire: Entità e tipologia dei postumi del trauma subito dal Sig. in data 12/10//2017, Parte_1
con particolare riguardo alla presenza ed intensità dei dolori fisici e alla sofferenza morale, all'insorgere di limitazioni nello svolgimento delle ordinarie occupazioni lavorative, personali e familiari, nonché l'entità del danno biologico subito dall'attore a causa dei fatti dedotti in causa.
Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio. L'appellato conclude: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Trento,
Sezione Lavoro, disattesa ogni contraria eccezione, istanza anche istruttoria e domanda, rigettare perché infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto da dd. 19.08.2024 e quindi confermare Parte_1
integralmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trento n. 30/2024 per tutte le ragioni esposte nella narrativa nel presente atto;
Solo in via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche soltanto parziale del gravame ex adverso proposto accogliere le conclusioni formulate nel primo grado di giudizio che di seguito integralmente si trascrivono:
Nel merito ed in via principale: rigettare perché infondata in fatto ed in diritto la domanda risarcitoria avanzata dall'attore nei confronti di CP_2
quale titolare della omonima Azienda Agricola, per tutte le
[...]
motivazioni esposte nel presente atto.
Nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui
Codesto Ill.mo Giudice ritenesse integrata la fattispecie di cui all'art. 2049
c.c. e quindi fosse tenuto a corrispondere somme Controparte_2
risarcitorie nei confronti dell'attore riquantificare l'importo richiesto tenendo conto del concorso di colpa dello stesso danneggiato ex art. 1227
c.c. nonché delle somme già all'attore riconosciute a titolo di provvigionale in sede penale e di quelle eventualmente dallo stesso già percepite dall'INAIL e da Controparte_3
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria solo subordinata si ripropongono le istanze formulate in primo grado: Si chiede sin d'ora che venga ordinata l'acquisizione del fascicolo penale sub R.G.N.R. 1914/18 nonché del fascicolo del dibattimento sub N. 1032/18 RG. comprensivo di tutti gli atti di costituzione parte civile, verbali udienze ecc. Si chiede inoltre di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui in narrativa con espressa riserva di successiva e precisa capitolazione nei termini di legge. Si indicano quali testimoni: , , Tes_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4 [...]
. Tes_5 Tes_6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO già bracciante agricolo alle dipendenze di Parte_1
, lo citò in giudizio dinanzi al tribunale di Trento con atto Controparte_2
notificato il 9/10/2021, chiedendone, ai sensi dell'art. 2049 c.c., la condanna a risarcirgli i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dall'aggressione subita dal collega di lavoro , che gli aveva CP_3
perforato l'occhio sinistro con la forbice messagli a disposizione dal datore di lavoro titolare di azienda agricola, mentre svolgeva Controparte_2
prestazioni di potatura in un vigneto di proprietà dello stesso convenuto a
Mezzocorona. Espose di aver riportato un danno biologico pari al 28% di riduzione dell'integrità psico-fisica e che era stato CP_3
condannato in sede penale dal tribunale di Trento per lesioni aggravate, e al risarcimento dei danni da liquidare in sede civile, con imposizione di una provvisionale di € 50.000,00, ma che non gli aveva risarcito alcun danno.
Assegnata la causa al giudice del lavoro, disposto il mutamento di rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., trattandosi di materia inerente a rapporto di lavoro, con la memoria integrativa l'attore chiese il risarcimento del danno anche ai sensi dell'art. 2087 c.c., in misura complessivamente non inferiore ad €
250.000,00.
Con la resistenza del convenuto svolta istruttoria Controparte_2
orale, il giudice del lavoro, con sentenza del 20/2/2024, rigettò la domanda e compensò parzialmente le spese del giudizio, condannando Pt_1
a rifondere a la frazione dei 4/5 delle spese
[...] Controparte_2
stesse. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto Parte_1
appello, con ricorso depositato il 20/8/2024, svolgendo i seguenti motivi:
1) Errore del giudice per aver ritenuto non assolto l'onere di allegazione sugli specifici fattori di rischio e l'inadempimento del datore di obblighi di prevenzione dei rischi per la salute dei lavoratori;
assume l'appellante che invece non vi era alcuna carenza di allegazione, non potendo essere condiviso il giudizio di genericità e irrilevanza di deduzioni contenute nella memoria integrativa, anzi del tutto idonee, perché complete, esaustive, precise e specifiche, a fondare l'accertamento degli elementi costitutivi della domanda;
2) Errata interpretazione ed applicazione delle norme contenute nell'art. 2049 c.c., erroneo disconoscimento del nesso di causalità necessaria e della fondatezza della domanda di risarcimento, dovendosi invece ritenere che aveva commesso l'illecito nell'ambito delle mansioni CP_3
affidategli e con i mezzi messigli a disposizione del datore di lavoro, a nulla valendo evidenziare l'assenza di profili di colpa del medesimo e in particolare l'imprevedibilità della condotta, peraltro inidonea a interrompere il nesso causale e comunque non sussistente, perché
l'aggressione era prevedibile;
3) Errata ricostruzione del fatto, laddove il giudice ha ritenuto che il danno era stato cagionato dal preposto non nell'esecuzione delle CP_3
operazioni di potatura, avendo dato credito alla versione per cui il ricorrente, mentre aveva già concluso il colloquio con e iniziato a Tes_3
tornare sui suoi passi, una volta insorto lo scontro verbale con si era CP_3
avvicinato alla postazione di lavoro di quest'ultimo; il giudice si è posto in contrasto con la sentenza della Corte d'appello in sede penale, laddove è stato escluso l'eccesso colposo di legittima difesa nella condotta di CP_3
mentre doveva essere dato credito alla deposizione del teste ed errata Tes_1
è l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui il danno era stato cagionato da non nell'esecuzione delle prestazioni di potatura della CP_3
vigna, ma nel corso di una colluttazione tra e CP_3 Pt_1
Il convenuto si è costituito resistendo all'appello e CP_2
chiedendone il rigetto, o in subordine, per l'eventualità dell'accoglimento della domanda di risarcimento, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni subordinate svolte in primo grado, con il riconoscimento di un concorso di colpa del ricorrente.
All'udienza del 13/3/2025 la causa è stata decisa come da dispositivo di cui è stata data pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo giudice ha rigettato la domanda di risarcimento di Pt_1
sia con riferimento alla fattispecie di responsabilità di cui all'art.
[...]
2087 c.c. che con riferimento a quella prevista dall'art. 2049 c.c..
Con il primo motivo di appello il ricorrente, preso atto che il primo giudice ha ritenuto assolto dal lavoratore danneggiato l'onere di provare il danno e il nesso causale tra lo svolgimento della prestazione lavorativa e il danno stesso, ha contestato le argomentazioni spese nella sentenza gravata, laddove non è stato ritenuto assolto l'onere di allegazione dell'inadempimento del datore di lavoro astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, ovvero i fattori di rischio presenti nel caso concreto.
In punto di diritto va considerato l'insegnamento della S.C. secondo cui la prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui
è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti (v. CASS.
28516/2019; CASS. 26495/2018; CASS. 24742/2018). In particolare il primo giudice ha rigettato l'istanza di prova orale sui capitoli 13) e 17) in memoria integrativa, reputandoli di contenuto generico e l'appellante ha specificamente insistito in ricorso per l'ammissione di tali capitoli, del seguente letterale tenore: 13) “Vero che il Sig. aveva Pt_1
più volte avvertito il titolare dell dove lavorava, Sig. Controparte_2
che il sig. era una persona poco Controparte_2 CP_3
raccomandabile e che poteva creare dei problemi?” 17) “Vero che il Sig. aveva informato il datore di lavoro circa la Pt_1 Controparte_2
pericolosità del rappresentando l'inopportunità che ad esso CP_3
venissero forniti strumenti di lavoro quali le forbici, che avrebbero potuto essere utilizzate dal in modo violento contro le persone?” CP_3
La Corte condivide e conferma il giudizio di genericità delle allegazioni ed offerte probatorie e di conseguente inammissibilità di tali capitoli di prova.
Il capitolo 13) si presenta generico nel contenuto, e non concludente: mirava infatti a provare la comunicazione dal dipendente al datore di una sua mera valutazione della personalità di un altro dipendente, senza indicare però i fatti storici a supporto del suo giudizio su come CP_3
persona poco raccomandabile e problematica;
il mero giudizio su quella persona espresso in tesi da l datore di lavoro non sarebbe stato di Pt_1
per sé sufficiente a mettere costui sull'avviso circa la necessità e in condizione di approntare le condizioni di sicurezza a tutela di altri dipendenti, siccome non inequivocabilmente riferibile a sue gesta pericolose per l'altrui incolumità, ma che poteva essere riferito anche a condotte genericamente scorrette o fastidiose, non foriere di danni alle persone nell'ambiente di lavoro.
Inoltre né il capitolo 13 né quello 17 indicano dove, quando e in quale contesto specifico avrebbe avvisato il datore di lavoro Parte_1
espressamente della sua pericolosità e dell'inopportunità che gli venissero fornite le forbici come strumenti atti ad offendere, sì da consentirgli di predisporre ed attuare idonee misure di sicurezza (diversificazione turni di lavoro, dislocazione in appezzamenti diversi dei due operai), di tal ché i capitoli non sono idonei a dimostrare la sussistenza dei presupposti di un inadempimento datoriale;
la carenza è particolarmente rilevante, in quanto rispetto al capitolo di prova così genericamente formulato restava preclusa al datore la possibilità di difendersi, allegare circostanze incompatibili con l'assunto ed indicare testi a prova contraria.
Neppure consta che il datore di lavoro fosse venuto Controparte_2
a conoscenza del certificato penale di già condannato per fatti violenti CP_3
e gravi contro il patrimonio e contro la persona, posto che, come osservato dal primo giudice, né per l'assunzione né per la conservazione del posto di lavoro era necessaria l'acquisizione di quel documento e in ogni caso, indipendentemente da un eventuale obbligo di acquisizione, non risulta affatto provato che avesse avuto accesso al certificato penale di CP_2
prima del compiersi del fatto per cui è causa. CP_3
Non risulta quindi in alcun modo dimostrato che Controparte_2
fosse a conoscenza dell'indole specificamente violenta e pericolosa di
[...]
e dei suoi precedenti atti criminosi, sì da potersi affermare CP_3
sussistente il presupposto del suo obbligo specifico, ai sensi dell'art. 2087
c.c., di approntare nell'ambito dell'ambiente di lavoro ogni utile misura atta ad impedire che fosse posto in condizione di nuocere agli CP_3
altri dipendenti.
Il rigetto della domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2087 c.c. va quindi confermato, disatteso il primo motivo di appello.
Infondato è anche il secondo motivo, incentrato sul mancato riconoscimento della responsabilità di ai sensi dell'art. Controparte_2 Il rigetto è stato motivato sulla ritenuta insussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra l'affidamento delle incombenze da al CP_2
preposto e il danno arrecato da questi al CP_3 Pt_1
In particolare il primo giudice ha affermato che il fatto illecito di CP_3
è stato compiuto mediante una condotta palesemente distante funzionalmente e teleologicamente dall'esecuzione delle prestazioni di addetto alla potatura delle vigne, che aveva assegnato a CP_2 CP_3
atteggiandosi alla stregua di causa sopravvenuta ex art. 41 co. 2 c.p.c., atta a rompere il nesso eziologico tra il fatto ascrivile a (consegna delle CP_2
forbici per la potatura) e il ferimento di Pt_1
Sostiene l'appellante, al contrario, che per la configurabilità di tale nesso di occasionalità necessaria sarebbe sufficiente che l'assegnazione delle incombenze abbia consentito o anche solo agevolato la realizzazione del fatto dannoso in pregiudizio del terzo;
l'appellante contesta la considerazione del primo giudice della imprevedibilità della condotta illecita e dannosa del terzo, quale fattore idoneo a scongiurare la responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c., sia perché la prevedibilità non è contemplata nell'art. 2049 c.c. sia perché l'evento pregiudizievole non era neppure imprevedibile;
contesta inoltre che debba essere individuato un nesso di causalità tra l'operato del datore di lavoro e il fatto illecito compiuto dal dipendente, dovendo invece ritenersi sufficiente che le incombenze assegnate abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo, così come verificatosi nel caso in esame, in cui in tanto aveva potuto ferirlo in quanto era stato CP_3
dotato di forbici per la potatura e posto a lavorare nello stesso vigneto.
Queste doglianze sono infondate.
Nella sentenza gravata è fedelmente riportato l'insegnamento della S.C. in tema di responsabilità del preponente ai sensi dell'art. 2049 c.c., nel senso che tale responsabilità, di natura oggettiva, si afferma quando sussiste un nesso di causalità necessaria tra il danno e le incombenze affidate al preposto, vale a dire quando l'incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, e ciò anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze e persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purché sempre nell'ambito delle sue mansioni (cfr. CASS. SS.UU. 13246/2019).
Ciò non può tuttavia condurre ad affermare che qualunque atto illecito commesso dal preposto nel tempo e sul luogo di svolgimento della mansioni dà luogo alla responsabilità del preponente;
la S.C. precisa infatti che per l'affermazione della responsabilità del preponente è necessario altresì che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze (in tali termini CASS. 11816/16, cit.), e ciò in quanto non ha giuridico fondamento accollare a chicchessia le conseguenze dannose di condotte del preposto in alcun modo collegate alle ragioni, anche economiche, della preposizione, ove cioè non riconducibili al novero delle normali potenzialità di sviluppo di queste - anche sotto forma di deviazione dal fine perseguito o di contrarietà ad esso o di eccesso dall'ambito dei poteri conferiti - secondo un giudizio oggettivo di probabilità di verificazione. L'appropriazione dei risultati delle altrui condotte deve, in definitiva, essere correlata (e, corrispondentemente, limitata) alla normale estrinsecazione delle attività del preponente e di quelle oggetto della preposizione ad esse collegate, sia pure considerandone le violazioni o deviazioni oggettivamente probabili: sicché chi si avvale dell'altrui operato in tanto può essere chiamato a rispondere, per di più senza eccezioni e la rilevanza del proprio elemento soggettivo, delle sue conseguenze dannose, in quanto egli possa ragionevolmente raffigurarsi, per prevenirle, le violazioni o deviazioni dei poteri conferiti o almeno tenerne conto nell'organizzazione dei propri rischi;
e così risponde di quelle identificate in base ad un giudizio oggettivizzato di normalità statistica, cioè riferita non alle peculiarità del caso, ma alle ipotesi in astratto definibili come di verificazione probabile o - secondo i principi di causalità adeguata elaborati da questa Corte fin da Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 576 - «più probabile che non», in un dato contesto storico (così letteralmente la citata
CASS. S.U. 13246/2019).
Tali principi sono stati recepiti ed applicati dal primo giudice, che ha pertanto fatto riferimento al concetto di prevedibilità non già, come lamentato dall'appellante, ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo dell'imputazione, pacificamente non richiesto dall'art. 2049 c.c., bensì nel senso indicato dalla S.C., ai fini della delimitazione obiettiva dell'ambito delle conseguenze dell'agire del preposto di cui il preponente possa essere chiamato a rispondere.
Questa Corte condivide e conferma le conclusioni assunte nella sentenza, laddove è stata esclusa la responsabilità di per CP_2
l'aggressione perpetrata da . CP_3
Tale azione era invero del tutto esorbitante dallo sviluppo ragionevolmente ipotizzabile di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle incombenze del lavoratore, anche da esse devianti: lo svolgimento di operazioni di potatura in ambito agricolo non fa configurare come più probabile che non - ovvero secondo il criterio di causalità adeguata - il doloso utilizzo delle forbici da potatura contro le persone, non consentendo di conseguenza al preponente datore, neppure astrattamente, di prefigurarsi la tragica evenienza di un'aggressione ai danni di un collega di lavoro da parte del dipendente munito di quello strumento;
come osservato dal primo giudice, il datore di lavoro agricolo non si CP_2 trovava esposto a tale rischio, e non vi era la necessità di approntare misure idonee a neutralizzarlo, di tal ché, in conformità con l'insegnamento della
S.C. dianzi citato, non ricorre il presupposto della responsabilità ex art. 2049 c.c..
Nel terzo motivo di appello denuncia malgoverno Parte_1
delle risultanze delle prove raccolte.
Escussi i testi e , il primo giudice ha dato Tes_3 Tes_1
credito al teste disattendendo la versione di . Tes_3 Tes_1
Il primo teste aveva dichiarato che mentre lavorava nel vigneto insieme, tra gli altri, a e a lo aveva redarguito, Pt_1 CP_3 Pt_1
urlando, perché alcune foglie della vigna su cui stava lavorando erano cadute sulla sua auto;
mentre che lo aveva raggiunto, stava Pt_1
tornando suoi passi, si era rivolto a che aveva osservato la scena del CP_3
rimprovero, chiedendogli cosa avesse da guardare;
a quel punto era sorto un diverbio e i due avevano iniziato ad offendersi reciprocamente, quindi aveva attraversato il filare, passando sotto al filo di ferro, aveva Pt_1
raggiunto e i due si erano messi le mani addosso;
da qui il ferimento CP_3
di Pt_1
Il secondo teste aveva invece dichiarato che vi era stato il confronto tra e per la questione delle foglie cadute sulla Pt_1 Tes_3
macchina di che poi si erano lasciati in pace e in accordo;
mentre Pt_1
i due erano ancora vicini, aveva smesso di lavorare e si era avvicinato CP_3
a con le forbici in mano, precisando poi il teste che lui e si Pt_1 CP_3
erano anzi avvicinati a e quando questi stavano ancora Pt_1 Tes_3
parlando.
La Corte condivide le argomentazioni del primo giudice: risulta infatti logico e consequenziale che abbia ferito all'esito della CP_3 Pt_1
lite insorta tra i due e la sua circostanziata deposizione risulta più convincente rispetto a quella fornita dal teste Tes_1 Peraltro, nell'uno come nell'altro caso, si è comunque verificato il voluto ferimento di un collega a seguito di aggressione con l'attrezzo fornito dal datore di lavoro e, richiamando il citato insegnamento della S.C. sulla necessità che l'azione dannosa del preposto si collochi nell'alveo di una regolarità causale, anche come violazione o deviazione oggettivamente probabile rispetto alle mansioni affidate dal preponente, al fine dell'affermazione di responsabilità dello stesso, l'azione lesiva compiuta dal preposto non si colloca tra le conseguenze riconducibili CP_3
all'espletamento delle mansioni agricole assegnate, neppure quale degenerazione ed eccesso, ed esclude quindi la configurabilità della responsabilità del datore di lavoro.
La domanda risarcitoria di risulta pertanto Parte_1
infondata anche ai sensi dell'art. 2049 c.c..
L'appello va in conseguenza integralmente respinto, con la conferma dell'appellata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022, esclusa la fase istruttoria, che non c'è stata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del giudice del lavoro di Trento n. 42/2024 del
20/2/2024
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione
Respinge l'appello e per l'effetto conferma l'appellata sentenza;
Condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_2
presente grado di giudizio, liquidate in € 5.500,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge. Dà atto che non ricorrono i presupposti per l'imposizione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 co. quater D.P.R.
115/2002
Trento, 13 3 2025
Il consigliere est. Il presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso Dr. Ugo Cingano
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2049 c.c.