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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/06/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 107 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra:
nata a [...] in data [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Agostino Agaro e Carmela Sabarese, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] in data [...] ed ivi residente, rappresentato Controparte_1
e difeso dagli avv.ti Federica Berluti ed Emiliano Amato, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 14 gennaio 2025, i Sig.ri Pt_1
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere
[...] Controparte_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia Per_1 nata a [...] il [...] e riconosciuta da entrambi i genitori.
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" per un anno circa e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale della figlia.
Quanto alle statuizioni economiche, la ha dedotto di essere disoccupata, Pt_1 mentre il di essere occupato in qualità di Creative Director presso la CP_1 società “Core Thinking Connections s.r.l.” percependo un reddito mensile di circa
€ 1.400,00 per 14 mensilità.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 13.02.25 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 6 giugno 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della figlia.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 CP_1 iscritto al n. 107 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
[...]
2025, per l'effetto dispone:
A) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, i quali Persona_2 provvederanno al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione della bambina, adottando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della stessa, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, Sig.ra in Ladispoli alla Via Augusta n.2; Parte_1
B) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia Controparte_1 minore ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre tenuto conto delle
2 specifiche esigenze dei genitori e della minore e, in considerazione della tenera età della bambina, sino al terzo anno di età della stessa senza pernotto. In caso di disaccordo: prima del compimento del terzo anno di età della minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, a fine settimana alternati e un giorno infrasettimanale, previo coordinamento con la madre, senza pernotto;
il padre potrà trascorrere con la figlia le festività natalizie (Vigilia di Natale, Natale,
Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno ed Epifania) e pasquali (Pasqua e
Lunedì dell'Angelo) ad anni alterni, sempre senza pernotto, così come 15
(quindici) giorni, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente, durante il periodo estivo. Per le vacanze estive, i genitori, entro il 30 maggio di ogni anno, dovranno comunicarsi a vicenda per iscritto il luogo e il periodo che trascorreranno con la figlia. La figlia minore trascorrerà la Festa Per_1 della Mamma e il di lei compleanno con la medesima e la Festa del Papà e il di lui compleanno con il medesimo, compatibilmente con le esigenze della minore e dei genitori. La figlia minore ha trascorso il periodo di Natale (24-30 dicembre) e il giorno dell'Epifania dell'anno 2024 insieme al padre ed il periodo di Capodanno (31 dicembre-5 gennaio) insieme alla madre. La minore ha trascorso la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo 2025 con la madre. In ogni caso, il padre, previo accordo con la madre, ha avuto anch'egli la possibilità di trascorrere del tempo con la figlia durante queste festività. I genitori, in caso di accordo, trascorreranno insieme il compleanno della figlia;
altrimenti il pranzo del compleanno con la madre e la cena con il padre, ad anni alterni, compatibilmente con le esigenze della minore e dei genitori. Dal compimento del terzo anno di età della minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia un giorno infrasettimanale, da concordare con la madre, compatibilmente con le esigenze di tutti i soggetti coinvolti, avuto particolare riguardo agli impegni scolastici ed extrascolastici di ed a fine Per_1 settimana alternati, con pernotto, andandola a prendere presso l'abitazione materna il sabato alle ore 10.00 circa e riaccompagnandola la domenica alle ore
22.00 circa. Il padre, ad anni alterni e rispettando l'alternanza già in atto, potrà vedere e tenere con sé la figlia durante le festività di Natale (24-30 dicembre) e il giorno dell'Epifania ed il periodo di Capodanno (31 dicembre-5 gennaio), nonché durante le festività pasquali (Pasqua e Lunedi dell'Angelo), così come
15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da
3 concordarsi preventivamente tra i genitori, entro il 30 maggio di ogni anno;
i genitori dovranno comunicarsi a vicenda, per iscritto, il luogo e il periodo che trascorreranno con la figlia. La figlia minore trascorrerà la Festa Per_1 della Mamma e il di lei compleanno con la medesima e la Festa del Papà e il di lui compleanno con il medesimo, compatibilmente con le esigenze della minore e dei genitori;
C) dispone che l'assegno unico per la figlia minore continui ad essere percepito per intero dalla Sig.ra Parte_1
D) dispone a carico del padre l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento ordinario della figlia minore mediante versamento Per_1 in favore della madre della somma mensile di € 350,00 (euro Parte_1 trecentocinquanta/00) entro il giorno 10 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo le variazioni del costo della vita stabilite dall'Istat per le famiglie di operai e impiegati a far data dalla pronuncia del richiesto provvedimento;
E) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del
50% (cinquanta per cento) ciascuno, alle spese di carattere straordinario di natura medica, scolastica, parascolastica, extrascolastica, sportiva e ricreativa, che dovranno essere sostenute per la figlia minore purché Persona_2 previamente concordate e debitamente documentate;
in caso di disaccordo – e fermo restando il contributo per la retta dell'asilo nido frequentato da
[...]
- , i genitori dichiarano di aderire al Protocollo d'Intesa tra il Consiglio Per_1 dell'Ordine degli Avvocati e il Tribunale di Civitavecchia in tema di spese straordinarie, del quale si è prodotta copia sub doc. 05 del ricorso introduttivo.
Secondo tale Protocollo, i genitori si faranno carico, nella misura del 50%
(cinquanta per cento) ciascuno, delle spese straordinarie relative alla figlia
[...]
«con le seguenti specificazioni: - SPESE MEDICHE (da Persona_2 documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
- SPESE MEDICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure
4 dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- SPESE
SCOLASTICHE (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
libri di testo;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo-scuola; centro ricreativo estivo;
attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura;
baby sitter;
viaggi e vacanze senza genitori.
F) Per esigenze organizzative sarà comunque il Sig. a farsi Controparte_1 carico per intero della retta di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta) al mese dell'asilo nido frequentato dalla figlia minore La Sig.ra Per_1 Pt_1 si obbliga a rimborsare il 50% (cinquanta per cento) di detta retta mensile
[...] in favore del Sig. mediante accredito dell'importo di € Controparte_1
225,00 (euro duecentoventicinque/00) sul conto corrente al medesimo intestato entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. In caso di mancato accredito, il Sig. sarà autorizzato a scomputare di volta in volta detto importo Controparte_1 dal contributo mensile a titolo di mantenimento della figlia minore dovuto alla
Sig.ra Parte_1
G) pone a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere il 50% Controparte_1
(cinquanta per cento) dell'importo che lo stesso andrà a percepire per il bonus asilo nido in favore della Sig.ra Parte_1
H) ciascun genitore presta sin da ora il consenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto e la carta d'identità anche valida per l'espatrio della figlia minore;
I) ciascun genitore sin da ora presta il proprio consenso e/o l'autorizzazione affinché la figlia minore possa ricevere i sacramenti della religione cattolica e seguire i relativi corsi di catechismo per la preparazione alla Comunione e alla
Cresima;
5 J) la madre si impegna affinché il padre, ogni giorno prima dell'ora di cena, o subito dopo cena, la figlia possa effettuare una videochiamata con Per_1 il padre chiamandola sul numero WhatsApp della medesima Sig.ra Parte_1
K) le parti si impegnano ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso una struttura scelta di comune accordo con pagamento delle sedute al
50% (cinquanta per cento) tra loro.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 20 giugno 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso dott.ssa Roberta Nardone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 107 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra:
nata a [...] in data [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Agostino Agaro e Carmela Sabarese, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] in data [...] ed ivi residente, rappresentato Controparte_1
e difeso dagli avv.ti Federica Berluti ed Emiliano Amato, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 14 gennaio 2025, i Sig.ri Pt_1
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere
[...] Controparte_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia Per_1 nata a [...] il [...] e riconosciuta da entrambi i genitori.
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" per un anno circa e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale della figlia.
Quanto alle statuizioni economiche, la ha dedotto di essere disoccupata, Pt_1 mentre il di essere occupato in qualità di Creative Director presso la CP_1 società “Core Thinking Connections s.r.l.” percependo un reddito mensile di circa
€ 1.400,00 per 14 mensilità.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 13.02.25 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 6 giugno 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della figlia.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 CP_1 iscritto al n. 107 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
[...]
2025, per l'effetto dispone:
A) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, i quali Persona_2 provvederanno al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione della bambina, adottando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della stessa, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, Sig.ra in Ladispoli alla Via Augusta n.2; Parte_1
B) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia Controparte_1 minore ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre tenuto conto delle
2 specifiche esigenze dei genitori e della minore e, in considerazione della tenera età della bambina, sino al terzo anno di età della stessa senza pernotto. In caso di disaccordo: prima del compimento del terzo anno di età della minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, a fine settimana alternati e un giorno infrasettimanale, previo coordinamento con la madre, senza pernotto;
il padre potrà trascorrere con la figlia le festività natalizie (Vigilia di Natale, Natale,
Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno ed Epifania) e pasquali (Pasqua e
Lunedì dell'Angelo) ad anni alterni, sempre senza pernotto, così come 15
(quindici) giorni, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente, durante il periodo estivo. Per le vacanze estive, i genitori, entro il 30 maggio di ogni anno, dovranno comunicarsi a vicenda per iscritto il luogo e il periodo che trascorreranno con la figlia. La figlia minore trascorrerà la Festa Per_1 della Mamma e il di lei compleanno con la medesima e la Festa del Papà e il di lui compleanno con il medesimo, compatibilmente con le esigenze della minore e dei genitori. La figlia minore ha trascorso il periodo di Natale (24-30 dicembre) e il giorno dell'Epifania dell'anno 2024 insieme al padre ed il periodo di Capodanno (31 dicembre-5 gennaio) insieme alla madre. La minore ha trascorso la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo 2025 con la madre. In ogni caso, il padre, previo accordo con la madre, ha avuto anch'egli la possibilità di trascorrere del tempo con la figlia durante queste festività. I genitori, in caso di accordo, trascorreranno insieme il compleanno della figlia;
altrimenti il pranzo del compleanno con la madre e la cena con il padre, ad anni alterni, compatibilmente con le esigenze della minore e dei genitori. Dal compimento del terzo anno di età della minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia un giorno infrasettimanale, da concordare con la madre, compatibilmente con le esigenze di tutti i soggetti coinvolti, avuto particolare riguardo agli impegni scolastici ed extrascolastici di ed a fine Per_1 settimana alternati, con pernotto, andandola a prendere presso l'abitazione materna il sabato alle ore 10.00 circa e riaccompagnandola la domenica alle ore
22.00 circa. Il padre, ad anni alterni e rispettando l'alternanza già in atto, potrà vedere e tenere con sé la figlia durante le festività di Natale (24-30 dicembre) e il giorno dell'Epifania ed il periodo di Capodanno (31 dicembre-5 gennaio), nonché durante le festività pasquali (Pasqua e Lunedi dell'Angelo), così come
15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da
3 concordarsi preventivamente tra i genitori, entro il 30 maggio di ogni anno;
i genitori dovranno comunicarsi a vicenda, per iscritto, il luogo e il periodo che trascorreranno con la figlia. La figlia minore trascorrerà la Festa Per_1 della Mamma e il di lei compleanno con la medesima e la Festa del Papà e il di lui compleanno con il medesimo, compatibilmente con le esigenze della minore e dei genitori;
C) dispone che l'assegno unico per la figlia minore continui ad essere percepito per intero dalla Sig.ra Parte_1
D) dispone a carico del padre l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento ordinario della figlia minore mediante versamento Per_1 in favore della madre della somma mensile di € 350,00 (euro Parte_1 trecentocinquanta/00) entro il giorno 10 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo le variazioni del costo della vita stabilite dall'Istat per le famiglie di operai e impiegati a far data dalla pronuncia del richiesto provvedimento;
E) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del
50% (cinquanta per cento) ciascuno, alle spese di carattere straordinario di natura medica, scolastica, parascolastica, extrascolastica, sportiva e ricreativa, che dovranno essere sostenute per la figlia minore purché Persona_2 previamente concordate e debitamente documentate;
in caso di disaccordo – e fermo restando il contributo per la retta dell'asilo nido frequentato da
[...]
- , i genitori dichiarano di aderire al Protocollo d'Intesa tra il Consiglio Per_1 dell'Ordine degli Avvocati e il Tribunale di Civitavecchia in tema di spese straordinarie, del quale si è prodotta copia sub doc. 05 del ricorso introduttivo.
Secondo tale Protocollo, i genitori si faranno carico, nella misura del 50%
(cinquanta per cento) ciascuno, delle spese straordinarie relative alla figlia
[...]
«con le seguenti specificazioni: - SPESE MEDICHE (da Persona_2 documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
- SPESE MEDICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure
4 dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- SPESE
SCOLASTICHE (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
libri di testo;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo-scuola; centro ricreativo estivo;
attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura;
baby sitter;
viaggi e vacanze senza genitori.
F) Per esigenze organizzative sarà comunque il Sig. a farsi Controparte_1 carico per intero della retta di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta) al mese dell'asilo nido frequentato dalla figlia minore La Sig.ra Per_1 Pt_1 si obbliga a rimborsare il 50% (cinquanta per cento) di detta retta mensile
[...] in favore del Sig. mediante accredito dell'importo di € Controparte_1
225,00 (euro duecentoventicinque/00) sul conto corrente al medesimo intestato entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. In caso di mancato accredito, il Sig. sarà autorizzato a scomputare di volta in volta detto importo Controparte_1 dal contributo mensile a titolo di mantenimento della figlia minore dovuto alla
Sig.ra Parte_1
G) pone a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere il 50% Controparte_1
(cinquanta per cento) dell'importo che lo stesso andrà a percepire per il bonus asilo nido in favore della Sig.ra Parte_1
H) ciascun genitore presta sin da ora il consenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto e la carta d'identità anche valida per l'espatrio della figlia minore;
I) ciascun genitore sin da ora presta il proprio consenso e/o l'autorizzazione affinché la figlia minore possa ricevere i sacramenti della religione cattolica e seguire i relativi corsi di catechismo per la preparazione alla Comunione e alla
Cresima;
5 J) la madre si impegna affinché il padre, ogni giorno prima dell'ora di cena, o subito dopo cena, la figlia possa effettuare una videochiamata con Per_1 il padre chiamandola sul numero WhatsApp della medesima Sig.ra Parte_1
K) le parti si impegnano ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso una struttura scelta di comune accordo con pagamento delle sedute al
50% (cinquanta per cento) tra loro.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 20 giugno 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso dott.ssa Roberta Nardone
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