Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/06/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 601/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est.
dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
dott.ssa Francesca Sequino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 601 del Ruolo Generale degli Affari Volontaria giurisdizione dell'anno
2025, avente per oggetto: divorzio congiunto vertente tra
nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Irene Di Santo (C.F. presso il cui studio sito in Napoli ai Grad. S. C.F._2
Maria Apparente, n. 20, elettivamente domicilia come da procura in atti;
E
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Punzo (C.F. , presso il cui studio C.F._4
sito in Villaricca (NA) al CORSO ITALIA, 362 - 80010, elettivamente domicilia come da procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 4
Il PM ha apposto il visto in data 17 marzo 2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il giorno 13 febbraio 2025 e Parte_1 Parte_2
premettevano di: aver contratto matrimonio concordatario in NAPOLI il 31/10/1998 (Atto n.185, P. II,
S. A, sez. S) dalla cui unione nascevano due figli il 22/09/2001 e il 24/02/2006 e, che Per_1 Per_2 venuta meno l'affectio coniugalis le parti addivenivano, in via consensuale, alla separazione, definita con decreto di omologa del 25.5.2017 n. 5805/2017 - N.R.G. 1819/2017 del Tribunale di Napoli Nord;
pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte depositate in data 4 giugno 2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM apponeva il visto in data 17 marzo 2025.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, I Sez. Civ., in data 21 aprile 2017, nel procedimento di separazione conclusosi con decreto di omologa n. n. 5805/2017 del 25.05.2017 dep. il 30/05/2017, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni e concordato le condizioni di divorzio:
1. I coniugi continueranno a vivere separati.
2. I figli e , maggiorenni e non economicamente autosufficienti continueranno a Per_1 Per_2
risiedere con la madre presso la ex casa coniugale (di proprietà esclusiva del sig. sita Pt_1
in Villaricca (NA) alla Via Napoli,11.
3. Il sig. verserà direttamente ai figli, (ormai maggiorenni) a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento, per la somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuno di essi) da corrispondere entro il 28 di ogni mese. All'uopo si precisa che attualmente lavora come Per_1 impiegata presso l'Istituto per la Difesa del Consumo e percepisce una retribuzione mensile di
pagina 2 di 4 euro 1.314,00 mentre lavora tre giorni a settimana come corriere per la catena Glovo. Per_2
Le parti convengono inoltre che tale somma sarà adeguata al costo della vita in base agli indici
ISTAT.
4. Le spese straordinarie, la cui determinazione verrà effettuata tenendo conto del protocollo all'uopo stipulato tra il COA del tribunale di Napoli Nord in data 25/10/2019 e saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate e documentate tra le parti. In particolare, si precisa che, qualora uno dei due genitori non dovesse attenersi al parere negativo dell'altro in merito ad una spesa straordinaria e decida arbitrariamente di sostenerla, quest'ultima resterà a suo esclusivo carico. L'eventuale diniego dovrà, comunque, essere motivato da oggettivi motivi e ragioni di opportunità, ed ove non manifestamente condivisibili, è in facoltà del genitore che vi abbia interesse, ricorrere al giudice competente;
5. Il sig. si impegna altresì, a versare all'ex coniuge, sig. ra la somma di euro Pt_1 Pt_2
200,00 entro il 28 di ogni mese con decorrenza dal deposito del presente ricorso a titolo di contributo mensile al ménage familiare fintanto i figli e continueranno ad abitare Per_1 Per_2
presso la madre nella casa familiare con bonifico bancario al seguente IBAN
[...].
6. Di comune accordo nulla viene stabilito in favore dei coniugi, in quanto gli stessi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
7. Il sig. si impegna altresì a rinunziare, come in effetti con la sottoscrizione di questo atto Pt_1
effettivamente rinunzia a favore della sig,ra alle detrazioni di imposte per il figlio Pt_2
(il quale nei prossimi mesi si iscriverà nelle liste per l'impiego – Ufficio Collocamento Per_2
di Napoli).
8. Entrambi i genitori si impegnano a conservare, soprattutto alla presenza dei figli, un
comportamento moralmente corretto.
9. Le parti prestano inoltre consenso al rinnovo e/o rilascio del Passaporto.
10. Le parti si danno atto di aver definito in via bonaria ogni tipo di controversia pregressa tra loro.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole il tribunale li recepisce integralmente.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
pagina 3 di 4 a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 31/10/1998, da nato a [...] il [...] e, nata a Parte_1 Parte_2
Napoli il 31/08/1972, alle condizioni concordate e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n.185, P. II, S. A, sez. S anno 1998 ) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 05/06/2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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