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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO
IX Sezione Civile
in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Monica Mastrandrea, a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1044/2024 vertente tra:
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furno come da delega in atti ricorrente contro in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente
OGGETTO: ricorso avverso il provvedimento di diniego del rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'UE ai sensi del d.lgs. 30/2007 emesso dal Questore della provincia di Torino il 24.10.2023 notificato in data 20.12.2023
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in atti, nato a [...] il [...] ha proposto Parte_1 impugnazione avverso il provvedimento emesso dal Questore della provincia di Torino il 24.10.2023 notificato in data 20.12.2023, chiedendo al Tribunale disporsi in suo favore il rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'UE e in subordine il riconoscimento del Parte permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c) in quanto convivente con la moglie naturalizzata cittadina italiana.
A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente ha contestato il giudizio di pericolosità sociale avanzato dalla PA in sede amministrativa rilevando sia la circostanza per cui le condotte criminose poste in essere siano risalenti nel tempo sia il fatto che i reati commessi sono di lieve entità ed ha allegato di essere sposato con la signora nata in [...] ma naturalizzata Persona_1 cittadina italiana dal 2022, che la coppia convive in Torino ed ha un serio progetto di vita comune, che la moglie svolge regolare attività lavorativa. Si è costituita in giudizio l'amministrazione con comparsa di costituzione del 14.10.2024, ossia in concomitanza con la data di prima udienza che era fissata al 15.10.2024, chiedendo il rigetto della domanda e richiamando, quanto alle motivazioni a sostegno delle conclusioni rassegnate, una relazione della PA che tuttavia non è allegata in atti, con la dichiarazione per cui “con il suesteso atto non sono state proposte domande riconvenzionali, né modificate le domande già proposte né chiamati in causa terzi” (v. pag. 2 della comparsa). L'udienza originariamente fissata al 15.10.2024 è stata differita al successivo 3.12.2024. Nel corso di questa udienza, la PA costituita non è comparsa e la difesa del ricorrente ha concluso come da ricorso. La causa è stata trattenuta così in decisione.
In via preliminare va precisato che l'accertamento giurisdizionale da operare in questa sede è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo impugnato e questo
Collegio non può estendere la propria disamina a presupposti del rilascio o del diniego del permesso richiesto non oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione procedente, non contestati e non devoluti dalle parti, pena la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. (sul punto: Cass. n. 10925 del 2019, ove si statuisce che “in tema di impugnazione del provvedimento del Questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il “thema decidendum”. Pertanto, è nulla la sentenza (nella specie della corte d'appello) che, nel confermare il rigetto da parte del Questore della domanda di rinnovo del soggiorno, motivata sulla base dell'accertata mancanza del requisito della convivenza, abbia invece motivato la propria pronuncia sulla base della natura fittizia del vincolo coniugale”; si veda anche Cass. n. 14159 del 2017, ove si legge in parte motiva che “oggetto del sindacato giurisdizionale sono le ragioni del diniego, non potendo essere accertate cause o condizioni diverse da quelle poste a base del provvedimento amministrativo”). Nel merito, quanto alle domande azionate in giudizio, è documentale (v. doc. 1 allegato al ricorso) che il provvedimento di diniego in questa sede impugnato ha ad oggetto il diniego del rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'UE ai sensi del d.lgs. 30/2007 e la valutazione negativa di “elementi riconducibili alla presenza di una delle condizioni previste per il divieto di espulsione dello straniero irregolare ai cui all'art. 19 d.lgs. 286/98”. Sulla domanda azionata dal ricorrente in via principale con cui egli ha richiesto il riconoscimento in suo favore del diritto alla carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'UE (da intendersi, per le ragioni in premessa e alla luce del provvedimento impugnato, ai sensi del d.lgs. 30/2007) in quanto coniugato con la moglie naturalizzata cittadina italiana, deve evidenziarsi come nel provvedimento amministrativo impugnato la PA non contesti il legame di coniugio e la genuinità del matrimonio, né la convivenza della coppia ed anzi l'amministrazione dà atto della sussistenza in favore del ricorrente di legami familiari in Italia, pur ritenuti recessivi, in un giudizio di bilanciamento, rispetto alla necessità di tutelare ordine e sicurezza pubblica che sarebbero, ad avviso dell'amministrazione, minacciate dalla permanenza del ricorrente in Italia. In definitiva, ciò che la PA contesta è sia la pericolosità sociale del ricorrente alla luce dei reati da questo commessi, sia la circostanza di non aver mai prodotto reddito. Orbene, quanto a quest'ultima condizione, si rileva che la normativa di riferimento non richiede la prova di uno specifico reddito, ma stabilisce (art. 7 e 9 d.lgs. 30/2007), peraltro come criterio meramente alternativo rispetto ad altri, che il cittadino dell'UE, in relazione al quale il cittadino extracomunitario chiede la carta di soggiorno, deve disporre per sé stesso e per i propri familiari di
“risorse economiche sufficienti”. Nella specie, pur non rilevando ai fini del riconoscimento del diritto fatto valere alcuna necessità di produzione di reddito da parte del ricorrente, è provato documentalmente che la moglie di questi lavora regolarmente e produce redditi come da CU 2024 e buste paga in atti (doc. 7 e da 10 a 12 compresi).
In relazione alla ritenuta pericolosità sociale del ricorrente, si rileva quanto segue. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni stabilito che “in materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza. Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata “ex ante” in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari
e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)” (così, ex multis, Cass. n. 17070 del 2018). Il necessario giudizio complessivo di bilanciamento in relazione ad ogni provvedimento che di fatto possa limitare la libera circolazione delle persone deve tenere conto di una serie di principi che si ricavano dalla lettura dell'art. 27 della Direttiva 2004/38/CE trasposto nel nostro ordinamento nazionale nell'art. 20 d.lgs. 30/2007. Tra questi principi assume centrale rilevanza quello di proporzionalità alla stregua del quale va valutata e giustificata la ritenuta minaccia rappresentata dalla permanenza dello straniero in Italia per l'ordine e la sicurezza pubblica e che deve essere concreta, effettiva e sufficientemente grave (ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs. 30/2007). Secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria, il principio di proporzionalità impone che si proceda sempre ad un bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio che può discendere dalla presenza della persona nello Stato membro ospitante e il livello di integrazione anche sociale e affettiva raggiunto dalla stessa nello Stato medesimo (v. CGUE, gran. sez., 8 marzo 2022 C-205/20; CGUE, gran. sez., 13 settembre
2016 C-304/15; Cass., 27 settembre 2019 n. 17289). In definitiva, occorre operare un bilanciamento con le ragioni di tutela del diritto dell'interessato ai sensi dell'art. 8 CEDU alla salvaguardia della sua vita privata e, dunque a non essere sradicato dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari, affettivi.
Pertanto, alla luce di questa interpretazione, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale esplicitare le ragioni della pericolosità sociale, alla luce dei parametri normativi appena evidenziati, ossia in base agli elementi di fatto aggiornati al momento della decisione e comunque in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali (in questo senso: Cass. n. 7842 del 2021, ove, con particolare riguardo ai precedenti penali del richiedente ha ritenuto che, se questi sono risalenti nel tempo, devono essere considerati “solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità”). Nella specie, la P.A. ha ritenuto che la presenza del ricorrente in Italia possa rappresentare una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica alla luce di alcuni precedenti per fatti per lo più risalenti nel tempo e in particolare per reati commessi negli anni 2007 e 2011 di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale (v. doc. 3 allegato al ricorso). Ulteriore fatto di reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti risulta commesso dal ricorrente nel giugno 2020 e per esso il Magistrato di Sorveglianza competente ha accolto la richiesta di detenzione domiciliare avanzata dal ricorrente in relazione alla pena residua (doc. 13 in atti). A fronte delle condotte illecite poste in essere dal ricorrente nei termini appena indicati, deve dirsi che egli vive da oltre venti anni in Italia ed è coniugato con la moglie dal 2017 (doc. 2 allegato al ricorso); il ricorrente ha anche allegato di portare avanti con la moglie un progetto familiare e di vita esprimendo il desiderio di diventare genitori circostanza per la quale si sono rivolti a diverse strutture ospedaliere e stanno seguendo delle cure (doc. 8 in atti). Si ritiene dunque che, nel giudizio di bilanciamento da operare, a fronte di condotte illecite per lo più di lieve entità oltre che risalenti nel tempo e per le quali il ricorrente ha espiato la pena inflittagli, il ricorrente è ormai da tanti anni sul territorio nazionale italiano e deve ritenersi che alla luce dei rapporti familiari del ricorrente, un eventuale suo rimpatrio comporterebbe un significativo vulnus al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, così come riconosciuto dal citato art. 8 CEDU. A ciò si aggiunga che non sono emersi elementi da cui desumere la attualità, gravità e concretezza del giudizio di pericolosità sociale del ricorrente;
né al riguardo può rilevare la mancata produzione di redditi da parte del ricorrente (sul punto v. anche TAR Lazio 1° aprile 2019 n. 4261), tanto più che, come già rilevato, la moglie di questi ha provato di percepire sufficienti risorse economiche da fonte lecita.
Ne consegue che deve essere accolta la domanda azionata dal ricorrente in via principale e riconosciuto il suo diritto al rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'UE ai sensi del d.lgs. 30/2007. Assorbite le ulteriori domande. Nulla sulle spese essendo il ricorrente ammesso al patrocino a spese dello Stato e la convenuta la PA.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso accertando e dichiarando il diritto di nato a [...] Parte_1
(Nigeria) il 22.08.1982 al rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'UE ai sensi del d.lgs. 30/2007;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli incombenti di rito.
Torino, 28.3.2025
Il Giudice Monica Mastrandrea