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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/03/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16588/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16588/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato dall'Avv. MAURIZIO RESMINI, in forza Parte_1 C.F._1
di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
(P.I. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere:
- accertare e dichiarare che l'atto notarile notaio in data 26.01.2023, Persona_1
repertorio n. 98350/29368, notificato unitamente all'atto di precetto opposto, non costituisce titolo esecutivo per ottenere la restituzione dell'azienda e la restituzione dell'immobile, per i motivi indicati in atto;
- dichiarare la nullità e/o, comunque, l'invalidità dell'atto di precetto.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.”
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
propone opposizione avverso l'atto di precetto in data 17.4.24 Parte_1
notificatogli da Controparte_1
A fondamento dell'opposizione, l'attore deduce la carenza di titolo esecutivo poiché quello indicato da nell'atto di precetto, ovvero la “scrittura privata di risoluzione anticipata Controparte_1
di contratto di sub affitto di azienda e nuovo contratto di sub affitto di azienda”, non costituisce titolo idoneo ad ottenere il rilascio dei locali, per due ordini di motivi:
a) da un lato, il titolo riguarda solo l'azienda e non i locali, che sono oggetto, a dire dell'attore, di separato contratto di locazione;
b) dall'altro lato, il titolo richiamato non fonda il diritto di ad ottenere il rilascio Controparte_1
dal momento che non accerta l'avvenuta risoluzione del contratto;
infatti, non è dimostrato che il contratto si sia risolto, né il contratto stesso contiene una clausola risolutiva espressa, contrariamente a quanto affermato nell'atto di precetto (punto 10). Secondo l'attore, “ne consegue che l'atto notarile notificato non costituisce titolo esecutivo per la consegna dell'azienda.”
L'attore chiede quindi che sia accertato e dichiarato che l'atto notarile posto a fondamento del precetto, notificato unitamente allo stesso, non costituisce titolo esecutivo per ottenere la restituzione dell'azienda e la restituzione dell'immobile; chiede altresì che venga dichiarata la nullità
e/o l'invalidità dell'atto di precetto.
*
L'opposizione è fondata. Il titolo esecutivo che fa valere con il precetto è il Controparte_1
titolo costitutivo del diritto del sig. di condurre in affitto l'azienda e, con essa, di condurre in Pt_1
locazione anche i locali, ai sensi dell'art. 36 l. 392/78. Tale norma prevede che “il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. Tale previsione normativa è espressamente richiamata dall'art. 3 della scrittura privata di sub affitto dell'azienda.
pagina 2 di 4 Non risulta invece – e neppure viene indicato nell'atto di precetto – che vi sia mai stata la risoluzione del contratto di sub affitto di azienda: infatti, né questa è stata accertata con titolo giudiziale, né è contrattualmente prevista una clausola risolutiva espressa, come invece CP_1
vorrebbe far credere nel proprio atto di precetto richiamando l'art. 5 della scrittura privata. L'art.
[...]
5, infatti, prevede unicamente che “il mancato o ritardato pagamento del canone oltre il quinto giorno da ogni scadenza rappresenta per il sub affittante fondato motivo per richiedere la risoluzione del contratto”. Dunque, secondo il tenore contrattuale, il mancato pagamento del canone permette al locatore di agire per ottenere la risoluzione, e non è, ipso iure, risolutivo del contratto.
L'inadempimento dedotto da non è stato accertato in un giudizio né è Controparte_1
consacrato in alcun titolo esecutivo;
nel caso in esame, dunque, non può ritenersi provata alcuna risoluzione, né del contratto di sub affitto d'azienda, né di quello di locazione.
Pertanto, quanto prodotto unitamente al precetto non è titolo idoneo ad ottenere né il rilascio dell'azienda, né il rilascio dei locali. Va pertanto dichiarata l'invalidità dell'atto di precetto, perché fondato su un titolo inesistente.
*
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di CP_1
Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M.
[...]
Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo aggiornate dal D.M. 147/2022), tenendo conto della complessità della controversia, della contumacia del convenuto e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 919
• fase introduttiva € 777
• fase decisoria € 1.701
E dunque in totale € 3.397, oltre € 200 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
pagina 3 di 4 accerta e dichiara che l'atto notarile notaio in data 26.01.2023, repertorio n. Persona_1
98350/29368, notificato unitamente all'atto di precetto opposto, non costituisce titolo esecutivo per ottenere la restituzione dell'azienda né dell'immobile in cui la stessa è ubicata e, per l'effetto; dichiara l'invalidità dell'atto di precetto oggetto di opposizione;
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 Parte_1
, liquidandole in € 3.397, oltre € 200 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per
[...]
legge.
Torino, 19 marzo 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16588/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato dall'Avv. MAURIZIO RESMINI, in forza Parte_1 C.F._1
di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
(P.I. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere:
- accertare e dichiarare che l'atto notarile notaio in data 26.01.2023, Persona_1
repertorio n. 98350/29368, notificato unitamente all'atto di precetto opposto, non costituisce titolo esecutivo per ottenere la restituzione dell'azienda e la restituzione dell'immobile, per i motivi indicati in atto;
- dichiarare la nullità e/o, comunque, l'invalidità dell'atto di precetto.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.”
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
propone opposizione avverso l'atto di precetto in data 17.4.24 Parte_1
notificatogli da Controparte_1
A fondamento dell'opposizione, l'attore deduce la carenza di titolo esecutivo poiché quello indicato da nell'atto di precetto, ovvero la “scrittura privata di risoluzione anticipata Controparte_1
di contratto di sub affitto di azienda e nuovo contratto di sub affitto di azienda”, non costituisce titolo idoneo ad ottenere il rilascio dei locali, per due ordini di motivi:
a) da un lato, il titolo riguarda solo l'azienda e non i locali, che sono oggetto, a dire dell'attore, di separato contratto di locazione;
b) dall'altro lato, il titolo richiamato non fonda il diritto di ad ottenere il rilascio Controparte_1
dal momento che non accerta l'avvenuta risoluzione del contratto;
infatti, non è dimostrato che il contratto si sia risolto, né il contratto stesso contiene una clausola risolutiva espressa, contrariamente a quanto affermato nell'atto di precetto (punto 10). Secondo l'attore, “ne consegue che l'atto notarile notificato non costituisce titolo esecutivo per la consegna dell'azienda.”
L'attore chiede quindi che sia accertato e dichiarato che l'atto notarile posto a fondamento del precetto, notificato unitamente allo stesso, non costituisce titolo esecutivo per ottenere la restituzione dell'azienda e la restituzione dell'immobile; chiede altresì che venga dichiarata la nullità
e/o l'invalidità dell'atto di precetto.
*
L'opposizione è fondata. Il titolo esecutivo che fa valere con il precetto è il Controparte_1
titolo costitutivo del diritto del sig. di condurre in affitto l'azienda e, con essa, di condurre in Pt_1
locazione anche i locali, ai sensi dell'art. 36 l. 392/78. Tale norma prevede che “il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. Tale previsione normativa è espressamente richiamata dall'art. 3 della scrittura privata di sub affitto dell'azienda.
pagina 2 di 4 Non risulta invece – e neppure viene indicato nell'atto di precetto – che vi sia mai stata la risoluzione del contratto di sub affitto di azienda: infatti, né questa è stata accertata con titolo giudiziale, né è contrattualmente prevista una clausola risolutiva espressa, come invece CP_1
vorrebbe far credere nel proprio atto di precetto richiamando l'art. 5 della scrittura privata. L'art.
[...]
5, infatti, prevede unicamente che “il mancato o ritardato pagamento del canone oltre il quinto giorno da ogni scadenza rappresenta per il sub affittante fondato motivo per richiedere la risoluzione del contratto”. Dunque, secondo il tenore contrattuale, il mancato pagamento del canone permette al locatore di agire per ottenere la risoluzione, e non è, ipso iure, risolutivo del contratto.
L'inadempimento dedotto da non è stato accertato in un giudizio né è Controparte_1
consacrato in alcun titolo esecutivo;
nel caso in esame, dunque, non può ritenersi provata alcuna risoluzione, né del contratto di sub affitto d'azienda, né di quello di locazione.
Pertanto, quanto prodotto unitamente al precetto non è titolo idoneo ad ottenere né il rilascio dell'azienda, né il rilascio dei locali. Va pertanto dichiarata l'invalidità dell'atto di precetto, perché fondato su un titolo inesistente.
*
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di CP_1
Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M.
[...]
Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo aggiornate dal D.M. 147/2022), tenendo conto della complessità della controversia, della contumacia del convenuto e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 919
• fase introduttiva € 777
• fase decisoria € 1.701
E dunque in totale € 3.397, oltre € 200 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
pagina 3 di 4 accerta e dichiara che l'atto notarile notaio in data 26.01.2023, repertorio n. Persona_1
98350/29368, notificato unitamente all'atto di precetto opposto, non costituisce titolo esecutivo per ottenere la restituzione dell'azienda né dell'immobile in cui la stessa è ubicata e, per l'effetto; dichiara l'invalidità dell'atto di precetto oggetto di opposizione;
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 Parte_1
, liquidandole in € 3.397, oltre € 200 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per
[...]
legge.
Torino, 19 marzo 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 4 di 4