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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1026/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile 1026/20, promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 23/10/2024
d a
GIA' ASPECTA Parte_1
OGGETTO:
con il Controparte_1
Assicurazione sulla patrocinio dell'avv. CANDIAN ALBINA e dell'avv. ANNECCHINO vita MARCO
APPELLANTE
c o n t r o
, , Controparte_2 Controparte_3 [...]
, con il patrocinio dell'avv. DONATI STEFANIA CP_4
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 443/2020, pubblicata il 27.2.2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante voglia l'Ill.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza n. 443/2020 del 26-27 febbraio 2020, resa dal Tribunale ordinario di Brescia, Sez. spec. Impresa – V civile, all'esito del
1 giudizio avente r.g.n. 531/2017, rigettare le domande proposte dai sig.ri e con ricorso Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
ex art. 702 bis c.p.c. del 12 gennaio 2017, con condanna degli stessi al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Degli appellanti:
- respingersi l'avverso atto di appello, con compenso professionale di causa rifuso per entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese generali forfettarie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., Parte_2
ricorrevano, dinnanzi al Tribunale di
[...] Controparte_4
Brescia, contro Controparte_5
esponendo che
-in data 27.07.2007, la sig.ra aveva sottoscritto la Controparte_2
proposta di polizza di Assicurazione sulla vita legata al fondo Aspecta Italia
Unit Linked n. 9204910367, emessa dalla Controparte_5
[...]
la proposta prevedeva, contestualmente alla sottoscrizione, il versamento di un premio per la prima annualità, pari a € 5.000,00 che veniva versato, come i due successivi, di eguale importo, dai genitori di Controparte_2
e ; Controparte_3 Controparte_4
in data 07.08.2007, la ricorrente riceveva dalla il certificato di CP_5
assicurazione n. 9204910410 (doc.
6- certificato); il contratto di assicurazione sulla vita, definito nel modulo sottoscritto, presentava “connotazioni contrattuali differenti”, in quanto all'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione allegate alla proposta, era scritto che “la polizza è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked di tipo non previdenziale, ai sensi del quale la Compagnia, a fronte del pagamento dei premi da parte del contraente, si impegna al pagamento delle prestazioni meglio descritte nei successivi articoli, le quali sono direttamente collegate al valore del/i Fondo/i selezionato/i”;
2 ai sensi del successivo articolo 4 veniva stabilito che “il contratto si intende perfezionato nel momento in cui il cliente avrà ricevuto il certificato di assicurazione e la Compagnia avrà incassato la prima rata di premio…..La durata di polizza è l'intera vita dell'assicurato”;
ai sensi dell'art.7 era stabilito che “ i premi pagati dal contraente, al netto delle spese di seguito descritte, saranno convertiti da parte della Compagnia in quote dei fondi selezionati, nelle proporzioni stabilite dal contraente.”
“ai sensi dell'art.
1.c) Tipologia del contratto (pag. 4) della scheda sintetica della polizza” era indicato che “le prestazioni previste dal contratto sono espresse in quote di un fondo, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote”; ai sensi dell'art.
2- caratteristiche del contratto (pag. 4) Scheda sintetica della polizza, “La presente polizza ha finalità di consentire la conversione dei premi versati in quote di fondi di investimento. Il contraente potrà veicolare
i propri risparmi verso fondi esterni da lui scelti tra quelli indicati nella Nota
Informativa, e nelle percentuali da lui scelte ……una parte del premio versato viene utilizzata dall'impresa per far fronte al rischio di mortalità
e….anche al rischio di invalidità previsto dal contratto. Pertanto tale parte di premio, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto”; ai sensi dell'art. 4 –Rischi finanziari a carico del contraente-(pag. 5) Scheda sintetica era indicato che “l'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, il contratto comporta rischi finanziari per il contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote…i rischi finanziari a carico del contraente, connessi all'oscillazione delle quote dei fondi di investimento, sono i seguenti: a) ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
b) ottenere un capitale in caso di morte dell'assicurato inferiore ai premi versati”;
3 ai sensi dell'art.2 della Nota Informativa – Informazioni sulle prestazioni assicurative e sui rischi finanziari (pag. 12) era chiarito che : “Aspecta Italia
Unit Linked è una polizza assicurativa unit linked di tipo non previdenziale
a vita intera, cioè non è prevista una scadenza prefissata, a premio unico o annuo, ai sensi della quale tutti i premi pagati dal Contraente, al netto delle spese applicabili sono convertiti in quote di Fondi d'investimento. Il valore delle quote così attribuite alla polizza ne determinano il valore. Pertanto, il valore delle prestazioni ai sensi di polizza risentirà direttamente delle oscillazioni di valore delle quote dei fondi. Il contraente, quindi beneficerà degli incrementi di valore delle quote attribuite alla polizza, ma parteciperà altresì alle perdite derivanti dalla riduzione di valore di tali quote ”; ai sensi dell'art.11-Riscatto della Nota Informativa (pag. 39) era previsto che
”il valore di riscatto varia in funzione del valore delle quote e, dal momento che la Compagnia non offre alcuna garanzia di carattere finanziario, tale valore potrebbe essere inferiore alla somma dei premi versati”.
Secondo i ricorrenti, quindi, il contratto aveva ad oggetto investimenti finanziari, “per il quale avrebbe dovuto essere osservata la normativa di riferimento, in particolare, avrebbe dovuto essere rispettata la forma scritta del contratto-quadro, prevista a pena di nullità”.
Alla luce delle considerazioni in diritto svolte nel ricorso, i ricorrenti, considerato che non era stato sottoscritto dalle parti il contratto di investimento c.d quadro, chiedevano che il Tribunale ne accertasse la nullità
e condannasse la compagnia resistente alla restituzione delle somme percepite, pari a 15.000,00 euro, oltre agli interessi legali.
Si costituiva la quale Controparte_6
eccepiva, innanzitutto, il difetto di legittimazione attiva di Controparte_3
e . Controparte_4
Nel merito, segnalava che parte ricorrente non aveva accennato ad alcuna doglianza in relazione al contratto sottoscritto.
Evidenziava, inoltre, che la polizza in questione apparteneva alla categoria dei prodotti assicurativi di Ramo III, cosi come definiti ex art. 2 Codice delle
4 Assicurazioni, ossia prodotti assicurativi particolari, con una componente finanziaria. Era pacifico, quindi, che questi prodotti avessero una componente finanziaria senza che però fossero qualificabili come prodotti finanziari.
Rappresentava che si trattava di una polizza c.d. caso morte, prevedendo, nel caso di decesso dell'assicurata durante il periodo di copertura, la liquidazione, da parte della compagnia, di un capitale in favore del beneficiario indicato in polizza, mentre, in caso di sopravvivenza allo scadere del contratto (35 anni dalla data della decorrenza)”, che beneficiario ne fosse il medesimo assicurato.
Secondo parte resistente si trattava, in definitiva, di un prodotto assicurativo che rispettava pienamente i requisiti previsti all'art. 1882 c.c., in quanto la compagnia si era obbligata contrattualmente a pagare un capitale al verificarsi di un evento attinente la vita umana (rappresentato dal decesso o dalla sopravvivenza), con l'unica particolarità che la prestazione era collegata all'andamento di un Fondo.
Parte resistente, oltre a citare varie pronunce a sé favorevoli ed aver illustrato i motivi per cui le disposizioni del TUF non sarebbero state applicabili a polizze quali quella oggetto di causa, faceva presente che il contratto dedotto in causa rispettava la prescrizione di cui all'art. 23 TUF, essendo stata consegnata copia del contratto alla sig.ra mentre “da Controparte_2 alcuna parte” si rinveniva “il riferimento ad un “contratto quadro”, contratto non “concretamente realizzabile nel mondo delle polizze assicurative”.
Disposto il mutamento del rito, Il Tribunale, senza l'esperimento di mezzi istruttori, tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale di Brescia, quindi, con la sentenza n. 443/2020, pubblicata il
27.2.2020, dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo a CP_3
e , accoglieva, nel resto, la domanda,
[...] Controparte_4
compensando le spese di lite nella misura di un terzo, con condanna della convenuta alla rifusione dei restanti due terzi.
Il Tribunale dichiarava, innanzitutto, il difetto di legittimazione di CP_3
5 e , in quanto non parti del contratto oggetto CP_2 Controparte_4
di causa.
Il Tribunale richiamava gli artt. 2 della Polizza e 2 della nota informativa già trascritti;
evidenziava che le specifiche “caratteristiche del contratto” erano precisate all'art. 2 della scheda sintetica (cfr. doc. 2 di parte attrice), ove si legge: “La presente polizza ha finalità di consentire la conversione dei premi versati in quote di fondi di investimento. Il contraente potrà veicolare i propri risparmi verso fondi esterni da lui scelti tra quelli indicati nella Nota
Informativa, e nelle percentuali da lui scelte con un minimo dell'1% del premio per ciascun fondo... Una parte del premio versato viene utilizzata dall'impresa per far fronte al rischio di mortalità e, in caso di sottoscrizione della copertura aggiuntiva, anche al rischio di invalidità previsto dal contratto. Pertanto tale parte di premio, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto”.
Segnalava che, dal certificato di polizza, si evinceva che il fondo in cui i premi, versati in esecuzione del contratto, risultavano investiti era il “DWS
FlexPension” gestito dalla società di investimento “DWS NV S.A.”
(cfr. doc. 2 di parte attrice). Quanto ai “Rischi finanziari a carico del contraente”, richiamava l'art. 4 della suddetta scheda sintetica che prevede che “l'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, il contratto comporta rischi finanziari per il contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.
4.a) I rischi finanziari a carico del contraente, connessi all'oscillazione delle quote dei fondi di investimento, sono i seguenti: a) ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
b) ottenere un capitale in caso di morte dell'assicurato inferiore ai premi versati”. Evidenziava che l'art 1.c) della scheda sintetica di polizza (cfr. doc. 2 di parte attrice) prevedeva che “le prestazioni ... sono espresse in quote di un fondo, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione”, con la conseguenza che “il contratto comporta rischi
6 finanziari per il contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote”. Richiamava, infine, l'art. 11 della Nota informativa, secondo cui “il valore di riscatto varia in funzione del valore delle quote e, dal momento che la Compagnia non offre alcuna garanzia di carattere finanziario, tale valore potrebbe essere inferiore alla somma dei premi versati”.
Su queste basi ricordava che “il criterio interpretativo secondo cui stabilire se la polizza vita, al di là della qualificazione giuridica attribuita dalle parti, vada intesa come una forma di investimento in un prodotto finanziario ovvero come un normale contratto di assicurazione sulla vita, è costituito dall'elemento del rischio e, in particolare, dalla misura in cui esso, a seconda del caso concreto, sia posto a carico dell'assicurato e dell'assicuratore”.
Secondo il Tribunale, la polizza vita unit linked, oggetto di causa, si caratterizzava per il fatto che l'entità del capitale assicurato dipendeva direttamente dall'andamento del valore delle quote del fondo di investimento in cui erano stati investiti i premi versati, dedotti i soli costi di contratto e la parte di premio utilizzata per la copertura in caso di morte (tutti i premi pagati dal contraente, al netto delle spese applicabili, erano, infatti, convertiti in quote del fondo d'investimento, come precisato dall'art. 2 della nota informativa).
Il Tribunale, ricordato che la polizza aveva durata pari alla vita intera dell'assicurato e impegnava la società, a fronte della corresponsione di un premio annuo, alle prestazioni previste in caso di riscatto o in caso di decesso, faceva presente che l'impresa di assicurazione non offriva, tuttavia, alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Ed, infatti, proseguiva il
Tribunale, i rischi finanziari riconducibili all'andamento del valore delle quote erano posti esclusivamente a carico del contraente, il quale avrebbe potuto: a) ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
b) ottenere un capitale in caso di morte dell'assicurato inferiore ai premi versati.
Su queste basi, secondo il Tribunale, si trattava di un contratto a contenuto prevalentemente finanziario, “dovendosi constatare che i rischi addossati
7 all'assicurato e derivanti dalla gestione finanziaria dei premi investiti in fondi di investimento sono tali da comprimere se non, addirittura, rendere assente la componente assicurativa del contratto”. Al riguardo, evidenziava che “il fatto che l'entità del capitale o della rendita dipendano dalla maggiore o minore redditività dell'investimento comporta che l'intero rischio dello stesso gravi sull'assicurato, a fronte di un premio e di spese di emissione della polizza che la compagnia emittente percepiva senza alcun rischio”. Per tale ragione, secondo il Tribunale, la causa prevalente del negozio risultava essere quella finanziaria, laddove la polizza vita sembrava avere solamente lo scopo di individuare i momenti in cui l'assicuratore avrebbe dovuto effettuare la prestazione di rimborso alla quale era obbligato.
Ne conseguiva l'applicabilità al negozio oggetto di causa della disciplina prevista dal T.u.f. in materia di forma del contratto e criteri generali nella prestazione dei servizi di investimento.
Ricordava, quindi, che l'art. 25 bis del d. lgs. n. 58/1998 (introdotto nel t.u.f. dall'art. 11, terzo comma, della l. n. 262/2005, poi modificato dall'art. 3, quarto comma, del d. lgs. n. 303/2006 e ulteriormente dal d.lgs. n. 164/2007), applicabile ratione temporis al contratto oggetto di causa, in quanto stipulato tra le parti in data 27.7.2007, estendeva ai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione l'applicazione degli artt. 21 e 23 t.u.f., in cui sono enunciati rispettivamente i criteri generali di prestazione dei servizi di investimento nelle fasi precontrattuale, di perfezionamento e di esecuzione del contratto e il requisito della forma scritta contrattuale, previsto a pena di nullità (che, ai sensi del terzo comma dell'art. 23, può essere fatta valere unicamente dal cliente).
Precisava, inoltre che, con il d.lgs. n. 303/2006, la nozione di prodotto finanziario, emesso da imprese di assicurazione, era stata inserita nell'ambito della disciplina dell'intermediazione mobiliare con l'aggiunta, al comma 1 dell'art. 1 del t.u.f., della lettera w-bis, a tenore della quale, “per prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, devono intendersi le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III (come la polizza oggetto di causa) e V di
8 cui all'art. 2, comma 1 del d.lgs. 209/2005”.
Su queste basi, quindi, secondo il Tribunale, era pacifico che la sottoscrizione della polizza, da parte dell'attrice, non fosse stata preceduta dalla stipula di un contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento avente la forma e il contenuto previsti nell'art. 23 t.u.f. e dai regolamenti da esso richiamati (c.d. contratto quadro), ossia del contratto che regola il rapporto tra cliente e intermediario e che deve contenere, tra l'altro, le informazioni relative al rischio dell'operazione che verrà compiuta dalla Compagnia con il collocamento delle somme investite, la profilatura del cliente, l'indicazione dei servizi forniti e le loro caratteristiche, la durata del rapporto, le modalità di rinnovo o di modifica del suo contenuto, le modalità con le quali il cliente impartisce ordini/istruzioni all'intermediario, nonché la frequenza, il tipo ed i contenuti della documentazione di rendiconto dell'attività dallo stesso svolta.
Non essendo stato stipulato il contratto in questione il negozio oggetto di causa doveva essere dichiarato nullo per difetto di forma ad substantiam, ai sensi del primo comma del citato art. 23 t.u.f..
Secondo il Tribunale, venendo meno la causa giustificatrice delle rispettive prestazioni, si determinavano gli ordinari effetti restitutori ex art. 2033 c.c.
Parte attrice aveva, quindi, diritto alla restituzione - secondo le regole dell'indebito oggettivo - dei premi versati in esecuzione del contratto nullo, pari a complessivi € 15.000,00.
Le spese di lite venivano, infine, compensate nella misura di un terzo, in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di e . Controparte_3 Controparte_4
Proponeva appello già Parte_1 [...]
, sulla base di un unico motivo. Controparte_7
Gli appellati si costituivano, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 12 maggio 2021, svoltasi in modalità cartolari, la Corte rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23 ottobre
2024.
9 A tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante evidenziava, innanzitutto, che la polizza oggetto di causa, definita polizza unit linked, era inquadrabile tra i prodotti assicurativi appartenenti al ramo vita ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 209 del 2005, rientrando, in particolare nel ramo III definiti espressamente come assicurazioni sulla vita “le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento”.
Rappresentava, quindi, che in tali prodotti la componente finanziaria era sempre immanente, ma non escludeva, bensì si aggiungeva all'elemento propriamente assicurativo, costituito dal pagamento, da parte dell'assicuratore, di un capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Rappresentava che la natura assicurativa delle polizze in questione sarebbe stata confermata dal d.lgs. n. 68 del 2018, attuativo della direttiva Ue 2016/97
(IDD), che, mutando definitivamente lo scenario di riferimento ed armonizzando la disciplina europea, tratta “il prodotto assicurativo di investimento”, e non più “il prodotto finanziario emesso da impresa di assicurazione”. Ricordava che il d.lgs. n. 68 aveva infatti modificato sia il codice delle assicurazioni private che il testo unico finanze, eliminando da quest'ultimo la vecchia definizione di “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”, trattandosi oggi solo di prodotti assicurativi di investimento.
Si trattava, quindi, di polizze a componente causale “mista”, finanziaria e assicurativa sulla vita, in quanto accanto alla causa finanziaria è pur sempre presente la causa assicurativa, in cui il rischio, correlato ad un evento dell'esistenza dell'assicurato, è assunto dall'assicuratore (c.d. “rischio demografico”).
10 Su queste basi l'appellante censurava il capo della sentenza con cui il
Tribunale aveva ritenuto che la polizza vita sembrasse avere solamente lo scopo di individuare i momenti in cui l'assicuratore dovrà effettuare la prestazione di rimborso alla quale è obbligato.
Allo stesso modo censurava il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto che l'impresa di assicurazione non avesse offerto alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Sul punto evidenziava che la Corte di giustizia (sentenza 31 maggio 2018, C-542/16, Länsförsäkringar) aveva sottolineato che le polizze assicurative di Ramo III, come le unit linked, possono comportare, per loro espressa e ribadita natura, guadagni o perdite finanziarie al contraente o ai beneficiari in caso di decesso dell'assicurato e che pertanto restano soluzioni assicurative anche se non viene garantita la restituzione del capitale, rientrando a pieno titolo nella definizione di
“operazione di assicurazione”, nella quale “l'assicuratore s'impegna, dietro previo versamento di un premio, a procurare all'assicurato, in caso di realizzazione del rischio assicurato, la prestazione convenuta all'atto della stipula del contratto”. Ricordava che la Corte di giustizia, nella stessa sentenza, aveva confermato che l'investimento finanziario oggetto della polizza è parte integrante del contratto di assicurazione, affermando che “per rientrare nella nozione di contratto di assicurazione, di cui all'articolo 2, punto 3, della direttiva 2002/92, un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione deve prevedere il pagamento di un premio da parte dell'assicurato e, in cambio di tale pagamento, la fornitura di una prestazione da parte dell'assicuratore in caso di decesso dell'assicurato o del verificarsi di un altro evento di cui al contratto in discorso”. In sostanza, secondo l'appellante, era stato riconosciuto che il sinallagma assicurativo consiste esclusivamente nel binomio versamento del premio/prestazione in caso di sinistro, senza che in esso possano rilevare valutazioni circa l'allocazione del rischio finanziario relativo ai fondi, direttamente o indirettamente, sottostanti la polizza.
Su queste basi, secondo l'appellante, la Corte avrebbe dovuto dare atto che
11 “l'assenza di un capitale garantito non può assurgere, di per sé, a pietra di paragone per escludere la causa assicurativa della polizza” ravvisando invece tale causa “nell'assunzione – da parte della compagnia assicurativa
– di un rischio demografico, che presuppone valutazioni a carattere statistico-attuariale e conduce, sotto il profilo prudenziale, all'appostamento di riserve tecniche in bilancio”. Secondo l'appellante l'esistenza del rischio demografico risultava per tabulas dall'art. 4(A) delle Condizioni generali di polizza secondo cui “in caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia erogherà una delle seguenti prestazioni pari al maggiore tra: (a) il minimo garantito, rappresentato dalla somma complessiva dei premi, moltiplicata per il tasso indicato dal Contraente nella proposta (tra un minimo dell'1% ed un massimo del 300% per contratti a premio annuo e tra un minimo dell'1% ed un massimo del 200% per contratti a premio unico); o (b)
l'importo pari al valore delle quote attribuite alla polizza all'ultimo giorno del mese in cui la Compagnia avrà ricevuto la comunicazione del decesso dell'Assicurato più l'1% della somma complessiva dei premi”.
Secondo l'appellante, dal momento che la Compagnia aveva coperto il rischio demografico e la relativa prestazione, pur se agganciata al valore di un fondo comune, era dovuta al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, non sarebbe stato dubitabile che ci trovasse dinanzi ad un – vero e proprio – contratto assicurativo.
L'appellante censurava altresì il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto che “i rischi addossati all'assicurato e derivanti dalla gestione finanziaria dei premi investiti in fondi di investimento sono tali da comprimere se non, addirittura, rendere assente la componente assicurativa del contratto”.
Osservava, infatti che, quanto alla “assenza” della componente assicurativa nella polizza de qua, la Corte di cassazione, con la sentenza 5 marzo 2019,
n. 6319, aveva ritenuto che le polizze unit linked vanno comunque trattate alla stregua di veri e propri contratti di assicurazione “anche ove sia prevalente la causa finanziaria”. Negava, in ogni caso, la prevalenza della
12 componente finanziaria. Sottolineava, al riguardo, che la giurisprudenza era unanime nel collocare, nella fattispecie tipica di cui all'art. 1882 c.c., le polizze che operano la sostituzione della prestazione fissa dell'assicuratore con una variabile agganciata a parametri di mercato, ma che mantengono comunque il rischio demografico;
in tal caso, pur attuandosi un parziale trasferimento del rischio dall'assicuratore sull'assicurato in ordine al valore finale della prestazione, il contratto mantiene comunque una funzione assicurativa, individuabile quale sua causa concreta, secondo gli ordinari criteri ermeneutici. Ricordava, quindi, che la polizza assicurativa sottoscritta dalla sig.ra prevedeva, nel caso di decesso dell'assicurata, la CP_2
liquidazione da parte della Compagnia di un capitale in favore dei beneficiari indicati in polizza, ovvero gli eredi legittimi (c.d. polizza caso morte). Il prodotto in questione rispettava, pertanto, pienamente i requisiti previsti all'art. 1882 c.c., in quanto la Compagnia si era obbligata contrattualmente a pagare un capitale, c.d. prestazione dell'assicuratore, al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, con l'unica particolarità che la prestazione risulta collegata all'andamento di un Fondo. Secondo l'appellante, il
Tribunale era incorso in errore nel non aver considerato che la polizza per cui
è lite, pur avendo un contenuto finanziario, in quanto collegata al valore di
Fondi di investimento, costituiva un prodotto assicurativo sulla vita dell'assicurata, con previsioni di prestazione sia per il caso di morte che per il caso di sopravvivenza. Tale duplice previsione, secondo l'appellante, andava, necessariamente, a rispondere ad un, parimenti duplice, interesse della sig.ra a trasferire sulla Compagnia tutti i possibili rischi CP_2
(quello di morte e quello di sopravvivenza) correlati alla durata della sua vita,
e la rilevanza “oggettiva” (i.e., strutturale) di tale elemento non poteva essere revocata in dubbio – o ritenuta recessiva – in ragione della ricordata natura mista della causa contrattuale.
In conclusione, secondo l'appellante la sig.ra voleva stipulare – e CP_2
ha stipulato – un contratto che, nella parte in cui ha previsto la corresponsione di somme a suo favore a fronte di eventi attinenti alla sua vita, rispondeva, in
13 maniera oggettiva e decisiva, all'interesse della stessa di porre a carico della compagnia il ricordato rischio demografico;
tale interesse non verrebbe meno in ragione del fatto che gli importi, alla stessa dovuti al verificarsi del rischio assicurato, dipendessero da variabili di natura finanziaria.
L'appello è infondato.
Occorre, innanzitutto, premettere che parte appellante non ha censurato il capo della sentenza con cui il Tribunale ha evidenziato che l'art. 25 bis del d. lgs. n. 58/1998 (introdotto nel t.u.f. dall'art. 11, terzo comma, della l. n.
262/2005, poi modificato dall'art. 3, quarto comma, del d. lgs. n. 303/2006 e ulteriormente dal d.lgs. n. 164/2007), applicabile ratione temporis al contratto oggetto di causa, in quanto stipulato tra le parti in data 27.7.2007, ha esteso ai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione l'applicazione degli artt. 21 e 23 t.u.f., in cui sono enunciati rispettivamente i criteri generali di prestazione dei servizi di investimento nelle fasi precontrattuale, di perfezionamento e di esecuzione del contratto e il requisito della forma scritta contrattuale, previsto a pena di nullità (che, ai sensi del terzo comma dell'art. 23, può essere fatta valere unicamente dal cliente).
Neppure ha censurato il capo della sentenza con cui il Tribunale ha fatto presente che con il d.lgs. n. 303/2006, la nozione di prodotto finanziario, emesso da imprese di assicurazione, è stata inserita nell'ambito della disciplina dell'intermediazione mobiliare con l'aggiunta, al comma 1 dell'art. 1 del t.u.f., della lettera w-bis, a tenore della quale, “per prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, devono intendersi le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III (come la polizza oggetto di causa) e V di cui all'art. 2, comma 1 del d.lgs. 209/2005”.
A prescindere dalla mancata censura da parte dell'appellante, si tratta di considerazioni coerenti con il dettato normativo citato.
Da ciò discende che il fatto che l'art. 2 del d.lgs. n. 209 del 2005, preveda tra le assicurazioni del ramo III quelle “le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di
14 riferimento”, è irrilevante al fine di stabilire se l'assicurazione sulla vita, avente una componente finanziaria, rientri o meno tra i prodotti di investimento cui, per i motivi sopra indicati, è applicabile l'art. 23 t.u.f.. Ciò che rileva, al di là del nomen iuris utilizzato dalle parti, è infatti verificare in concreto se la causa del negozio sia a natura prevalentemente finanziaria o assicurativa.
Del pari sono irrilevanti i riferimenti fatti dall'appellante al d.lgs. n. 68 del
2018, attuativo della direttiva Ue 2016/97, giacché il contratto di cui si discute risale al 2007.
Fatte queste premesse, occorre ricordare che le polizze vita a contenuto finanziario - caratterizzate, per l'appunto, dal rischio finanziario che, in quelle cd. "linked" "pure", grava interamente sull'assicurato, non garantendo la compagnia la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi - conferiscono all'impresa di assicurazioni, al posto dell'obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l'investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l'andamento del mercato o dei titoli
(polizze cd. "unit linked" ed "index linked", il cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all'andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). In esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita cd.
"tradizionali" ex art. 1882 c.c., con la stipulazione delle quali l'assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto.
Sez. 2 - , Sentenza n. 29583 del 22/10/2021 (Rv. 662705 - 02).
Ancora, la polizza "unit-linked" può essere qualificata come contratto di assicurazione sulla vita non già per la sua formale definizione data dalle parti, ma in ragione della copertura del rischio demografico e della previsione di
15 un indennizzo parametrato alle tavole di mortalità in base all'età dell'assicurato, così da garantire al beneficiario, nel caso di morte ante tempus, il conseguimento di un apprezzabile vantaggio;
conseguentemente, se la polizza prevede, in caso di morte del portatore del rischio, che il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo (o conseguirne uno irrisorio) in considerazione dell'andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, va esclusa la natura di contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c.. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21022 del 26/07/2024 (Rv. 671838 - 01).
Nel nostro caso, alla luce delle clausole contrattuali lumeggiate dal Tribunale
e che si sono sopra trascritte, il rischio di perdita del capitale non è, né può essere, pari a zero, dipendendo dall'andamento dei fondi in cui i premi sono investiti. Come si è visto, inoltre, e come correttamente ritenuto dal
Tribunale, questo rischio grava unicamente sull'assicurato.
Il rischio demografico, inoltre, alla luce del contratto stipulato tra le parti, è stato meramente affermato dall'appellante e non trova alcun riscontro nelle clausole sottoscritte. In particolare, nel contratto, non vi è alcun riferimento ad una parametrazione dell'indennizzo alle tavole di mortalità in base all'età dell'assicurato. Ed infatti l'indennizzo per il caso di morte ante tempus è completamente sganciato dal rischio di mortalità in base all'età dell'assicurato, dipendendo unicamente da fattori finanziari, legati all'andamento dei fondi di investimento. E' quindi corretto desumerne che la polizza vita sembra “avere solamente lo scopo di individuare i momenti in cui l'assicuratore avrebbe dovuto effettuare la prestazione di rimborso alla quale era obbligato”.
Né, in senso contrario, depone l'art. 4 delle condizioni generali di polizza, citato da parte appellante nell'atto introduttivo del presente grado, a mente del quale “in caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia erogherà una delle seguenti prestazioni pari al maggiore tra: (a) il minimo garantito, rappresentato dalla somma complessiva dei premi, moltiplicata per il tasso indicato dal Contraente nella proposta (tra un minimo dell'1% ed un massimo del 300% per contratti a premio annuo e tra un minimo dell'1% ed
16 un massimo del 200% per contratti a premio unico); o (b) l'importo pari al valore delle quote attribuite alla polizza all'ultimo giorno del mese in cui la
Compagnia avrà ricevuto la comunicazione del decesso dell'Assicurato più
l'1% della somma complessiva dei premi”. Ed infatti, come puntualmente osservato da parte appellata nella memoria di replica, con il conforto del documento 6 prodotto in primo grado, “nel certificato di assicurazione
n.9204910410 a fronte della somma complessiva dei premi per il periodo
01.09.2007-01- 09.20242, pari ad euro 175.000,00, il minimo garantito in caso di morte è pari ad euro 1.750,00”. Si tratta, quindi, di somma irrisoria che conferma, alla luce dei precedenti giurisprudenziali citati, la non sussistenza, nel caso di specie, del così detto rischio demografico in capo alla compagnia di assicurazione.
E' quindi corretta la lettura data dal Tribunale alle clausole contrattuali ed in particolare, quanto ai “Rischi finanziari a carico del contraente”, dell'art. 4 della scheda sintetica che prevede che “l'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, il contratto comporta rischi finanziari per il contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.
4.a) I rischi finanziari a carico del contraente, connessi all'oscillazione delle quote dei fondi di investimento, sono i seguenti: a) ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
b) ottenere un capitale in caso di morte dell'assicurato inferiore ai premi versati”. Ed infatti l'art 1.c) della scheda sintetica di polizza (cfr. doc. 2 di parte attrice) prevede che “le prestazioni ... sono espresse in quote di un fondo, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione”, con la conseguenza che “il contratto comporta rischi finanziari per il contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote”. In definitiva, come ricordato dall'art. 11 della Nota informativa,
“il valore di riscatto varia in funzione del valore delle quote e, dal momento che la Compagnia non offre alcuna garanzia di carattere finanziario, tale valore potrebbe essere inferiore alla somma dei premi versati”.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra svolte, il contratto
17 stipulato tra le parti, come ritenuto dal Tribunale, ha natura prevalentemente finanziaria mentre è assente la copertura del rischio demografico da parte dell'assicurazione.
L'appello è, quindi, infondato e va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per quella di trattazione istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e avuto riguardo allo scaglione 5.201,00- 26.000,00 euro.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 443/2020, pubblicata il 27.2.2020.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado, liquidate in euro 1.334,00 per la fase di studio, in euro 921,00 per la fase introduttiva, in euro 922,00 per la fase di trattazione istruttoria ed in euro
1.911,00 per quella decisionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
18
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1026/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile 1026/20, promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 23/10/2024
d a
GIA' ASPECTA Parte_1
OGGETTO:
con il Controparte_1
Assicurazione sulla patrocinio dell'avv. CANDIAN ALBINA e dell'avv. ANNECCHINO vita MARCO
APPELLANTE
c o n t r o
, , Controparte_2 Controparte_3 [...]
, con il patrocinio dell'avv. DONATI STEFANIA CP_4
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 443/2020, pubblicata il 27.2.2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante voglia l'Ill.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza n. 443/2020 del 26-27 febbraio 2020, resa dal Tribunale ordinario di Brescia, Sez. spec. Impresa – V civile, all'esito del
1 giudizio avente r.g.n. 531/2017, rigettare le domande proposte dai sig.ri e con ricorso Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
ex art. 702 bis c.p.c. del 12 gennaio 2017, con condanna degli stessi al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Degli appellanti:
- respingersi l'avverso atto di appello, con compenso professionale di causa rifuso per entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese generali forfettarie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., Parte_2
ricorrevano, dinnanzi al Tribunale di
[...] Controparte_4
Brescia, contro Controparte_5
esponendo che
-in data 27.07.2007, la sig.ra aveva sottoscritto la Controparte_2
proposta di polizza di Assicurazione sulla vita legata al fondo Aspecta Italia
Unit Linked n. 9204910367, emessa dalla Controparte_5
[...]
la proposta prevedeva, contestualmente alla sottoscrizione, il versamento di un premio per la prima annualità, pari a € 5.000,00 che veniva versato, come i due successivi, di eguale importo, dai genitori di Controparte_2
e ; Controparte_3 Controparte_4
in data 07.08.2007, la ricorrente riceveva dalla il certificato di CP_5
assicurazione n. 9204910410 (doc.
6- certificato); il contratto di assicurazione sulla vita, definito nel modulo sottoscritto, presentava “connotazioni contrattuali differenti”, in quanto all'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione allegate alla proposta, era scritto che “la polizza è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked di tipo non previdenziale, ai sensi del quale la Compagnia, a fronte del pagamento dei premi da parte del contraente, si impegna al pagamento delle prestazioni meglio descritte nei successivi articoli, le quali sono direttamente collegate al valore del/i Fondo/i selezionato/i”;
2 ai sensi del successivo articolo 4 veniva stabilito che “il contratto si intende perfezionato nel momento in cui il cliente avrà ricevuto il certificato di assicurazione e la Compagnia avrà incassato la prima rata di premio…..La durata di polizza è l'intera vita dell'assicurato”;
ai sensi dell'art.7 era stabilito che “ i premi pagati dal contraente, al netto delle spese di seguito descritte, saranno convertiti da parte della Compagnia in quote dei fondi selezionati, nelle proporzioni stabilite dal contraente.”
“ai sensi dell'art.
1.c) Tipologia del contratto (pag. 4) della scheda sintetica della polizza” era indicato che “le prestazioni previste dal contratto sono espresse in quote di un fondo, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote”; ai sensi dell'art.
2- caratteristiche del contratto (pag. 4) Scheda sintetica della polizza, “La presente polizza ha finalità di consentire la conversione dei premi versati in quote di fondi di investimento. Il contraente potrà veicolare
i propri risparmi verso fondi esterni da lui scelti tra quelli indicati nella Nota
Informativa, e nelle percentuali da lui scelte ……una parte del premio versato viene utilizzata dall'impresa per far fronte al rischio di mortalità
e….anche al rischio di invalidità previsto dal contratto. Pertanto tale parte di premio, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto”; ai sensi dell'art. 4 –Rischi finanziari a carico del contraente-(pag. 5) Scheda sintetica era indicato che “l'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, il contratto comporta rischi finanziari per il contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote…i rischi finanziari a carico del contraente, connessi all'oscillazione delle quote dei fondi di investimento, sono i seguenti: a) ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
b) ottenere un capitale in caso di morte dell'assicurato inferiore ai premi versati”;
3 ai sensi dell'art.2 della Nota Informativa – Informazioni sulle prestazioni assicurative e sui rischi finanziari (pag. 12) era chiarito che : “Aspecta Italia
Unit Linked è una polizza assicurativa unit linked di tipo non previdenziale
a vita intera, cioè non è prevista una scadenza prefissata, a premio unico o annuo, ai sensi della quale tutti i premi pagati dal Contraente, al netto delle spese applicabili sono convertiti in quote di Fondi d'investimento. Il valore delle quote così attribuite alla polizza ne determinano il valore. Pertanto, il valore delle prestazioni ai sensi di polizza risentirà direttamente delle oscillazioni di valore delle quote dei fondi. Il contraente, quindi beneficerà degli incrementi di valore delle quote attribuite alla polizza, ma parteciperà altresì alle perdite derivanti dalla riduzione di valore di tali quote ”; ai sensi dell'art.11-Riscatto della Nota Informativa (pag. 39) era previsto che
”il valore di riscatto varia in funzione del valore delle quote e, dal momento che la Compagnia non offre alcuna garanzia di carattere finanziario, tale valore potrebbe essere inferiore alla somma dei premi versati”.
Secondo i ricorrenti, quindi, il contratto aveva ad oggetto investimenti finanziari, “per il quale avrebbe dovuto essere osservata la normativa di riferimento, in particolare, avrebbe dovuto essere rispettata la forma scritta del contratto-quadro, prevista a pena di nullità”.
Alla luce delle considerazioni in diritto svolte nel ricorso, i ricorrenti, considerato che non era stato sottoscritto dalle parti il contratto di investimento c.d quadro, chiedevano che il Tribunale ne accertasse la nullità
e condannasse la compagnia resistente alla restituzione delle somme percepite, pari a 15.000,00 euro, oltre agli interessi legali.
Si costituiva la quale Controparte_6
eccepiva, innanzitutto, il difetto di legittimazione attiva di Controparte_3
e . Controparte_4
Nel merito, segnalava che parte ricorrente non aveva accennato ad alcuna doglianza in relazione al contratto sottoscritto.
Evidenziava, inoltre, che la polizza in questione apparteneva alla categoria dei prodotti assicurativi di Ramo III, cosi come definiti ex art. 2 Codice delle
4 Assicurazioni, ossia prodotti assicurativi particolari, con una componente finanziaria. Era pacifico, quindi, che questi prodotti avessero una componente finanziaria senza che però fossero qualificabili come prodotti finanziari.
Rappresentava che si trattava di una polizza c.d. caso morte, prevedendo, nel caso di decesso dell'assicurata durante il periodo di copertura, la liquidazione, da parte della compagnia, di un capitale in favore del beneficiario indicato in polizza, mentre, in caso di sopravvivenza allo scadere del contratto (35 anni dalla data della decorrenza)”, che beneficiario ne fosse il medesimo assicurato.
Secondo parte resistente si trattava, in definitiva, di un prodotto assicurativo che rispettava pienamente i requisiti previsti all'art. 1882 c.c., in quanto la compagnia si era obbligata contrattualmente a pagare un capitale al verificarsi di un evento attinente la vita umana (rappresentato dal decesso o dalla sopravvivenza), con l'unica particolarità che la prestazione era collegata all'andamento di un Fondo.
Parte resistente, oltre a citare varie pronunce a sé favorevoli ed aver illustrato i motivi per cui le disposizioni del TUF non sarebbero state applicabili a polizze quali quella oggetto di causa, faceva presente che il contratto dedotto in causa rispettava la prescrizione di cui all'art. 23 TUF, essendo stata consegnata copia del contratto alla sig.ra mentre “da Controparte_2 alcuna parte” si rinveniva “il riferimento ad un “contratto quadro”, contratto non “concretamente realizzabile nel mondo delle polizze assicurative”.
Disposto il mutamento del rito, Il Tribunale, senza l'esperimento di mezzi istruttori, tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale di Brescia, quindi, con la sentenza n. 443/2020, pubblicata il
27.2.2020, dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo a CP_3
e , accoglieva, nel resto, la domanda,
[...] Controparte_4
compensando le spese di lite nella misura di un terzo, con condanna della convenuta alla rifusione dei restanti due terzi.
Il Tribunale dichiarava, innanzitutto, il difetto di legittimazione di CP_3
5 e , in quanto non parti del contratto oggetto CP_2 Controparte_4
di causa.
Il Tribunale richiamava gli artt. 2 della Polizza e 2 della nota informativa già trascritti;
evidenziava che le specifiche “caratteristiche del contratto” erano precisate all'art. 2 della scheda sintetica (cfr. doc. 2 di parte attrice), ove si legge: “La presente polizza ha finalità di consentire la conversione dei premi versati in quote di fondi di investimento. Il contraente potrà veicolare i propri risparmi verso fondi esterni da lui scelti tra quelli indicati nella Nota
Informativa, e nelle percentuali da lui scelte con un minimo dell'1% del premio per ciascun fondo... Una parte del premio versato viene utilizzata dall'impresa per far fronte al rischio di mortalità e, in caso di sottoscrizione della copertura aggiuntiva, anche al rischio di invalidità previsto dal contratto. Pertanto tale parte di premio, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto”.
Segnalava che, dal certificato di polizza, si evinceva che il fondo in cui i premi, versati in esecuzione del contratto, risultavano investiti era il “DWS
FlexPension” gestito dalla società di investimento “DWS NV S.A.”
(cfr. doc. 2 di parte attrice). Quanto ai “Rischi finanziari a carico del contraente”, richiamava l'art. 4 della suddetta scheda sintetica che prevede che “l'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, il contratto comporta rischi finanziari per il contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.
4.a) I rischi finanziari a carico del contraente, connessi all'oscillazione delle quote dei fondi di investimento, sono i seguenti: a) ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
b) ottenere un capitale in caso di morte dell'assicurato inferiore ai premi versati”. Evidenziava che l'art 1.c) della scheda sintetica di polizza (cfr. doc. 2 di parte attrice) prevedeva che “le prestazioni ... sono espresse in quote di un fondo, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione”, con la conseguenza che “il contratto comporta rischi
6 finanziari per il contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote”. Richiamava, infine, l'art. 11 della Nota informativa, secondo cui “il valore di riscatto varia in funzione del valore delle quote e, dal momento che la Compagnia non offre alcuna garanzia di carattere finanziario, tale valore potrebbe essere inferiore alla somma dei premi versati”.
Su queste basi ricordava che “il criterio interpretativo secondo cui stabilire se la polizza vita, al di là della qualificazione giuridica attribuita dalle parti, vada intesa come una forma di investimento in un prodotto finanziario ovvero come un normale contratto di assicurazione sulla vita, è costituito dall'elemento del rischio e, in particolare, dalla misura in cui esso, a seconda del caso concreto, sia posto a carico dell'assicurato e dell'assicuratore”.
Secondo il Tribunale, la polizza vita unit linked, oggetto di causa, si caratterizzava per il fatto che l'entità del capitale assicurato dipendeva direttamente dall'andamento del valore delle quote del fondo di investimento in cui erano stati investiti i premi versati, dedotti i soli costi di contratto e la parte di premio utilizzata per la copertura in caso di morte (tutti i premi pagati dal contraente, al netto delle spese applicabili, erano, infatti, convertiti in quote del fondo d'investimento, come precisato dall'art. 2 della nota informativa).
Il Tribunale, ricordato che la polizza aveva durata pari alla vita intera dell'assicurato e impegnava la società, a fronte della corresponsione di un premio annuo, alle prestazioni previste in caso di riscatto o in caso di decesso, faceva presente che l'impresa di assicurazione non offriva, tuttavia, alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Ed, infatti, proseguiva il
Tribunale, i rischi finanziari riconducibili all'andamento del valore delle quote erano posti esclusivamente a carico del contraente, il quale avrebbe potuto: a) ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
b) ottenere un capitale in caso di morte dell'assicurato inferiore ai premi versati.
Su queste basi, secondo il Tribunale, si trattava di un contratto a contenuto prevalentemente finanziario, “dovendosi constatare che i rischi addossati
7 all'assicurato e derivanti dalla gestione finanziaria dei premi investiti in fondi di investimento sono tali da comprimere se non, addirittura, rendere assente la componente assicurativa del contratto”. Al riguardo, evidenziava che “il fatto che l'entità del capitale o della rendita dipendano dalla maggiore o minore redditività dell'investimento comporta che l'intero rischio dello stesso gravi sull'assicurato, a fronte di un premio e di spese di emissione della polizza che la compagnia emittente percepiva senza alcun rischio”. Per tale ragione, secondo il Tribunale, la causa prevalente del negozio risultava essere quella finanziaria, laddove la polizza vita sembrava avere solamente lo scopo di individuare i momenti in cui l'assicuratore avrebbe dovuto effettuare la prestazione di rimborso alla quale era obbligato.
Ne conseguiva l'applicabilità al negozio oggetto di causa della disciplina prevista dal T.u.f. in materia di forma del contratto e criteri generali nella prestazione dei servizi di investimento.
Ricordava, quindi, che l'art. 25 bis del d. lgs. n. 58/1998 (introdotto nel t.u.f. dall'art. 11, terzo comma, della l. n. 262/2005, poi modificato dall'art. 3, quarto comma, del d. lgs. n. 303/2006 e ulteriormente dal d.lgs. n. 164/2007), applicabile ratione temporis al contratto oggetto di causa, in quanto stipulato tra le parti in data 27.7.2007, estendeva ai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione l'applicazione degli artt. 21 e 23 t.u.f., in cui sono enunciati rispettivamente i criteri generali di prestazione dei servizi di investimento nelle fasi precontrattuale, di perfezionamento e di esecuzione del contratto e il requisito della forma scritta contrattuale, previsto a pena di nullità (che, ai sensi del terzo comma dell'art. 23, può essere fatta valere unicamente dal cliente).
Precisava, inoltre che, con il d.lgs. n. 303/2006, la nozione di prodotto finanziario, emesso da imprese di assicurazione, era stata inserita nell'ambito della disciplina dell'intermediazione mobiliare con l'aggiunta, al comma 1 dell'art. 1 del t.u.f., della lettera w-bis, a tenore della quale, “per prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, devono intendersi le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III (come la polizza oggetto di causa) e V di
8 cui all'art. 2, comma 1 del d.lgs. 209/2005”.
Su queste basi, quindi, secondo il Tribunale, era pacifico che la sottoscrizione della polizza, da parte dell'attrice, non fosse stata preceduta dalla stipula di un contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento avente la forma e il contenuto previsti nell'art. 23 t.u.f. e dai regolamenti da esso richiamati (c.d. contratto quadro), ossia del contratto che regola il rapporto tra cliente e intermediario e che deve contenere, tra l'altro, le informazioni relative al rischio dell'operazione che verrà compiuta dalla Compagnia con il collocamento delle somme investite, la profilatura del cliente, l'indicazione dei servizi forniti e le loro caratteristiche, la durata del rapporto, le modalità di rinnovo o di modifica del suo contenuto, le modalità con le quali il cliente impartisce ordini/istruzioni all'intermediario, nonché la frequenza, il tipo ed i contenuti della documentazione di rendiconto dell'attività dallo stesso svolta.
Non essendo stato stipulato il contratto in questione il negozio oggetto di causa doveva essere dichiarato nullo per difetto di forma ad substantiam, ai sensi del primo comma del citato art. 23 t.u.f..
Secondo il Tribunale, venendo meno la causa giustificatrice delle rispettive prestazioni, si determinavano gli ordinari effetti restitutori ex art. 2033 c.c.
Parte attrice aveva, quindi, diritto alla restituzione - secondo le regole dell'indebito oggettivo - dei premi versati in esecuzione del contratto nullo, pari a complessivi € 15.000,00.
Le spese di lite venivano, infine, compensate nella misura di un terzo, in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di e . Controparte_3 Controparte_4
Proponeva appello già Parte_1 [...]
, sulla base di un unico motivo. Controparte_7
Gli appellati si costituivano, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 12 maggio 2021, svoltasi in modalità cartolari, la Corte rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23 ottobre
2024.
9 A tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante evidenziava, innanzitutto, che la polizza oggetto di causa, definita polizza unit linked, era inquadrabile tra i prodotti assicurativi appartenenti al ramo vita ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 209 del 2005, rientrando, in particolare nel ramo III definiti espressamente come assicurazioni sulla vita “le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento”.
Rappresentava, quindi, che in tali prodotti la componente finanziaria era sempre immanente, ma non escludeva, bensì si aggiungeva all'elemento propriamente assicurativo, costituito dal pagamento, da parte dell'assicuratore, di un capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Rappresentava che la natura assicurativa delle polizze in questione sarebbe stata confermata dal d.lgs. n. 68 del 2018, attuativo della direttiva Ue 2016/97
(IDD), che, mutando definitivamente lo scenario di riferimento ed armonizzando la disciplina europea, tratta “il prodotto assicurativo di investimento”, e non più “il prodotto finanziario emesso da impresa di assicurazione”. Ricordava che il d.lgs. n. 68 aveva infatti modificato sia il codice delle assicurazioni private che il testo unico finanze, eliminando da quest'ultimo la vecchia definizione di “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”, trattandosi oggi solo di prodotti assicurativi di investimento.
Si trattava, quindi, di polizze a componente causale “mista”, finanziaria e assicurativa sulla vita, in quanto accanto alla causa finanziaria è pur sempre presente la causa assicurativa, in cui il rischio, correlato ad un evento dell'esistenza dell'assicurato, è assunto dall'assicuratore (c.d. “rischio demografico”).
10 Su queste basi l'appellante censurava il capo della sentenza con cui il
Tribunale aveva ritenuto che la polizza vita sembrasse avere solamente lo scopo di individuare i momenti in cui l'assicuratore dovrà effettuare la prestazione di rimborso alla quale è obbligato.
Allo stesso modo censurava il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto che l'impresa di assicurazione non avesse offerto alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Sul punto evidenziava che la Corte di giustizia (sentenza 31 maggio 2018, C-542/16, Länsförsäkringar) aveva sottolineato che le polizze assicurative di Ramo III, come le unit linked, possono comportare, per loro espressa e ribadita natura, guadagni o perdite finanziarie al contraente o ai beneficiari in caso di decesso dell'assicurato e che pertanto restano soluzioni assicurative anche se non viene garantita la restituzione del capitale, rientrando a pieno titolo nella definizione di
“operazione di assicurazione”, nella quale “l'assicuratore s'impegna, dietro previo versamento di un premio, a procurare all'assicurato, in caso di realizzazione del rischio assicurato, la prestazione convenuta all'atto della stipula del contratto”. Ricordava che la Corte di giustizia, nella stessa sentenza, aveva confermato che l'investimento finanziario oggetto della polizza è parte integrante del contratto di assicurazione, affermando che “per rientrare nella nozione di contratto di assicurazione, di cui all'articolo 2, punto 3, della direttiva 2002/92, un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione deve prevedere il pagamento di un premio da parte dell'assicurato e, in cambio di tale pagamento, la fornitura di una prestazione da parte dell'assicuratore in caso di decesso dell'assicurato o del verificarsi di un altro evento di cui al contratto in discorso”. In sostanza, secondo l'appellante, era stato riconosciuto che il sinallagma assicurativo consiste esclusivamente nel binomio versamento del premio/prestazione in caso di sinistro, senza che in esso possano rilevare valutazioni circa l'allocazione del rischio finanziario relativo ai fondi, direttamente o indirettamente, sottostanti la polizza.
Su queste basi, secondo l'appellante, la Corte avrebbe dovuto dare atto che
11 “l'assenza di un capitale garantito non può assurgere, di per sé, a pietra di paragone per escludere la causa assicurativa della polizza” ravvisando invece tale causa “nell'assunzione – da parte della compagnia assicurativa
– di un rischio demografico, che presuppone valutazioni a carattere statistico-attuariale e conduce, sotto il profilo prudenziale, all'appostamento di riserve tecniche in bilancio”. Secondo l'appellante l'esistenza del rischio demografico risultava per tabulas dall'art. 4(A) delle Condizioni generali di polizza secondo cui “in caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia erogherà una delle seguenti prestazioni pari al maggiore tra: (a) il minimo garantito, rappresentato dalla somma complessiva dei premi, moltiplicata per il tasso indicato dal Contraente nella proposta (tra un minimo dell'1% ed un massimo del 300% per contratti a premio annuo e tra un minimo dell'1% ed un massimo del 200% per contratti a premio unico); o (b)
l'importo pari al valore delle quote attribuite alla polizza all'ultimo giorno del mese in cui la Compagnia avrà ricevuto la comunicazione del decesso dell'Assicurato più l'1% della somma complessiva dei premi”.
Secondo l'appellante, dal momento che la Compagnia aveva coperto il rischio demografico e la relativa prestazione, pur se agganciata al valore di un fondo comune, era dovuta al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, non sarebbe stato dubitabile che ci trovasse dinanzi ad un – vero e proprio – contratto assicurativo.
L'appellante censurava altresì il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto che “i rischi addossati all'assicurato e derivanti dalla gestione finanziaria dei premi investiti in fondi di investimento sono tali da comprimere se non, addirittura, rendere assente la componente assicurativa del contratto”.
Osservava, infatti che, quanto alla “assenza” della componente assicurativa nella polizza de qua, la Corte di cassazione, con la sentenza 5 marzo 2019,
n. 6319, aveva ritenuto che le polizze unit linked vanno comunque trattate alla stregua di veri e propri contratti di assicurazione “anche ove sia prevalente la causa finanziaria”. Negava, in ogni caso, la prevalenza della
12 componente finanziaria. Sottolineava, al riguardo, che la giurisprudenza era unanime nel collocare, nella fattispecie tipica di cui all'art. 1882 c.c., le polizze che operano la sostituzione della prestazione fissa dell'assicuratore con una variabile agganciata a parametri di mercato, ma che mantengono comunque il rischio demografico;
in tal caso, pur attuandosi un parziale trasferimento del rischio dall'assicuratore sull'assicurato in ordine al valore finale della prestazione, il contratto mantiene comunque una funzione assicurativa, individuabile quale sua causa concreta, secondo gli ordinari criteri ermeneutici. Ricordava, quindi, che la polizza assicurativa sottoscritta dalla sig.ra prevedeva, nel caso di decesso dell'assicurata, la CP_2
liquidazione da parte della Compagnia di un capitale in favore dei beneficiari indicati in polizza, ovvero gli eredi legittimi (c.d. polizza caso morte). Il prodotto in questione rispettava, pertanto, pienamente i requisiti previsti all'art. 1882 c.c., in quanto la Compagnia si era obbligata contrattualmente a pagare un capitale, c.d. prestazione dell'assicuratore, al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, con l'unica particolarità che la prestazione risulta collegata all'andamento di un Fondo. Secondo l'appellante, il
Tribunale era incorso in errore nel non aver considerato che la polizza per cui
è lite, pur avendo un contenuto finanziario, in quanto collegata al valore di
Fondi di investimento, costituiva un prodotto assicurativo sulla vita dell'assicurata, con previsioni di prestazione sia per il caso di morte che per il caso di sopravvivenza. Tale duplice previsione, secondo l'appellante, andava, necessariamente, a rispondere ad un, parimenti duplice, interesse della sig.ra a trasferire sulla Compagnia tutti i possibili rischi CP_2
(quello di morte e quello di sopravvivenza) correlati alla durata della sua vita,
e la rilevanza “oggettiva” (i.e., strutturale) di tale elemento non poteva essere revocata in dubbio – o ritenuta recessiva – in ragione della ricordata natura mista della causa contrattuale.
In conclusione, secondo l'appellante la sig.ra voleva stipulare – e CP_2
ha stipulato – un contratto che, nella parte in cui ha previsto la corresponsione di somme a suo favore a fronte di eventi attinenti alla sua vita, rispondeva, in
13 maniera oggettiva e decisiva, all'interesse della stessa di porre a carico della compagnia il ricordato rischio demografico;
tale interesse non verrebbe meno in ragione del fatto che gli importi, alla stessa dovuti al verificarsi del rischio assicurato, dipendessero da variabili di natura finanziaria.
L'appello è infondato.
Occorre, innanzitutto, premettere che parte appellante non ha censurato il capo della sentenza con cui il Tribunale ha evidenziato che l'art. 25 bis del d. lgs. n. 58/1998 (introdotto nel t.u.f. dall'art. 11, terzo comma, della l. n.
262/2005, poi modificato dall'art. 3, quarto comma, del d. lgs. n. 303/2006 e ulteriormente dal d.lgs. n. 164/2007), applicabile ratione temporis al contratto oggetto di causa, in quanto stipulato tra le parti in data 27.7.2007, ha esteso ai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione l'applicazione degli artt. 21 e 23 t.u.f., in cui sono enunciati rispettivamente i criteri generali di prestazione dei servizi di investimento nelle fasi precontrattuale, di perfezionamento e di esecuzione del contratto e il requisito della forma scritta contrattuale, previsto a pena di nullità (che, ai sensi del terzo comma dell'art. 23, può essere fatta valere unicamente dal cliente).
Neppure ha censurato il capo della sentenza con cui il Tribunale ha fatto presente che con il d.lgs. n. 303/2006, la nozione di prodotto finanziario, emesso da imprese di assicurazione, è stata inserita nell'ambito della disciplina dell'intermediazione mobiliare con l'aggiunta, al comma 1 dell'art. 1 del t.u.f., della lettera w-bis, a tenore della quale, “per prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, devono intendersi le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III (come la polizza oggetto di causa) e V di cui all'art. 2, comma 1 del d.lgs. 209/2005”.
A prescindere dalla mancata censura da parte dell'appellante, si tratta di considerazioni coerenti con il dettato normativo citato.
Da ciò discende che il fatto che l'art. 2 del d.lgs. n. 209 del 2005, preveda tra le assicurazioni del ramo III quelle “le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di
14 riferimento”, è irrilevante al fine di stabilire se l'assicurazione sulla vita, avente una componente finanziaria, rientri o meno tra i prodotti di investimento cui, per i motivi sopra indicati, è applicabile l'art. 23 t.u.f.. Ciò che rileva, al di là del nomen iuris utilizzato dalle parti, è infatti verificare in concreto se la causa del negozio sia a natura prevalentemente finanziaria o assicurativa.
Del pari sono irrilevanti i riferimenti fatti dall'appellante al d.lgs. n. 68 del
2018, attuativo della direttiva Ue 2016/97, giacché il contratto di cui si discute risale al 2007.
Fatte queste premesse, occorre ricordare che le polizze vita a contenuto finanziario - caratterizzate, per l'appunto, dal rischio finanziario che, in quelle cd. "linked" "pure", grava interamente sull'assicurato, non garantendo la compagnia la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi - conferiscono all'impresa di assicurazioni, al posto dell'obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l'investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l'andamento del mercato o dei titoli
(polizze cd. "unit linked" ed "index linked", il cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all'andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). In esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita cd.
"tradizionali" ex art. 1882 c.c., con la stipulazione delle quali l'assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto.
Sez. 2 - , Sentenza n. 29583 del 22/10/2021 (Rv. 662705 - 02).
Ancora, la polizza "unit-linked" può essere qualificata come contratto di assicurazione sulla vita non già per la sua formale definizione data dalle parti, ma in ragione della copertura del rischio demografico e della previsione di
15 un indennizzo parametrato alle tavole di mortalità in base all'età dell'assicurato, così da garantire al beneficiario, nel caso di morte ante tempus, il conseguimento di un apprezzabile vantaggio;
conseguentemente, se la polizza prevede, in caso di morte del portatore del rischio, che il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo (o conseguirne uno irrisorio) in considerazione dell'andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, va esclusa la natura di contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c.. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21022 del 26/07/2024 (Rv. 671838 - 01).
Nel nostro caso, alla luce delle clausole contrattuali lumeggiate dal Tribunale
e che si sono sopra trascritte, il rischio di perdita del capitale non è, né può essere, pari a zero, dipendendo dall'andamento dei fondi in cui i premi sono investiti. Come si è visto, inoltre, e come correttamente ritenuto dal
Tribunale, questo rischio grava unicamente sull'assicurato.
Il rischio demografico, inoltre, alla luce del contratto stipulato tra le parti, è stato meramente affermato dall'appellante e non trova alcun riscontro nelle clausole sottoscritte. In particolare, nel contratto, non vi è alcun riferimento ad una parametrazione dell'indennizzo alle tavole di mortalità in base all'età dell'assicurato. Ed infatti l'indennizzo per il caso di morte ante tempus è completamente sganciato dal rischio di mortalità in base all'età dell'assicurato, dipendendo unicamente da fattori finanziari, legati all'andamento dei fondi di investimento. E' quindi corretto desumerne che la polizza vita sembra “avere solamente lo scopo di individuare i momenti in cui l'assicuratore avrebbe dovuto effettuare la prestazione di rimborso alla quale era obbligato”.
Né, in senso contrario, depone l'art. 4 delle condizioni generali di polizza, citato da parte appellante nell'atto introduttivo del presente grado, a mente del quale “in caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia erogherà una delle seguenti prestazioni pari al maggiore tra: (a) il minimo garantito, rappresentato dalla somma complessiva dei premi, moltiplicata per il tasso indicato dal Contraente nella proposta (tra un minimo dell'1% ed un massimo del 300% per contratti a premio annuo e tra un minimo dell'1% ed
16 un massimo del 200% per contratti a premio unico); o (b) l'importo pari al valore delle quote attribuite alla polizza all'ultimo giorno del mese in cui la
Compagnia avrà ricevuto la comunicazione del decesso dell'Assicurato più
l'1% della somma complessiva dei premi”. Ed infatti, come puntualmente osservato da parte appellata nella memoria di replica, con il conforto del documento 6 prodotto in primo grado, “nel certificato di assicurazione
n.9204910410 a fronte della somma complessiva dei premi per il periodo
01.09.2007-01- 09.20242, pari ad euro 175.000,00, il minimo garantito in caso di morte è pari ad euro 1.750,00”. Si tratta, quindi, di somma irrisoria che conferma, alla luce dei precedenti giurisprudenziali citati, la non sussistenza, nel caso di specie, del così detto rischio demografico in capo alla compagnia di assicurazione.
E' quindi corretta la lettura data dal Tribunale alle clausole contrattuali ed in particolare, quanto ai “Rischi finanziari a carico del contraente”, dell'art. 4 della scheda sintetica che prevede che “l'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, il contratto comporta rischi finanziari per il contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.
4.a) I rischi finanziari a carico del contraente, connessi all'oscillazione delle quote dei fondi di investimento, sono i seguenti: a) ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
b) ottenere un capitale in caso di morte dell'assicurato inferiore ai premi versati”. Ed infatti l'art 1.c) della scheda sintetica di polizza (cfr. doc. 2 di parte attrice) prevede che “le prestazioni ... sono espresse in quote di un fondo, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione”, con la conseguenza che “il contratto comporta rischi finanziari per il contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote”. In definitiva, come ricordato dall'art. 11 della Nota informativa,
“il valore di riscatto varia in funzione del valore delle quote e, dal momento che la Compagnia non offre alcuna garanzia di carattere finanziario, tale valore potrebbe essere inferiore alla somma dei premi versati”.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra svolte, il contratto
17 stipulato tra le parti, come ritenuto dal Tribunale, ha natura prevalentemente finanziaria mentre è assente la copertura del rischio demografico da parte dell'assicurazione.
L'appello è, quindi, infondato e va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per quella di trattazione istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e avuto riguardo allo scaglione 5.201,00- 26.000,00 euro.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 443/2020, pubblicata il 27.2.2020.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado, liquidate in euro 1.334,00 per la fase di studio, in euro 921,00 per la fase introduttiva, in euro 922,00 per la fase di trattazione istruttoria ed in euro
1.911,00 per quella decisionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
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