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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. EN EL LE,
a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., prevista per il giorno 11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2207/2022 R.G.
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Arena Parte_1
- ricorrente -
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Greco
- resistente -
e
– in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.
- resistente contumace -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.11.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_2
(quale ente in house della di seguito con la Controparte_1 CP_2 qualifica di Dirigente (per gli anni 2011 e 2012) e di (per l'anno 2013) Pt_2 agiva in giudizio chiedendo la condanna della al pagamento di Controparte_2
€ 62.865,05 per differenze retributive, festività, permessi e ferie non godute, maturate nel corso del rapporto e non correttamente liquidate dalla resistente in busta paga. 1 Instaurato il contraddittorio, si costituiva la concludendo per Controparte_1 la nullità della notifica del ricorso in quanto indirizzata a soggetto non legittimato, e per l'estromissione dal giudizio stante il proprio difetto di legittimazione passiva.
La rimaneva contumace. CP_2
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, più volte rinviata a causa dei tentativi di notifica del ricorso alla è stata CP_2 istruita mediante l'esame della documentazione in atti ed è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_1
, convenuta in giudizio, in quanto soggetto giuridico distinto dalla
[...]
datrice di lavoro, che costituisce un Ente pubblico economico, CP_2 dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa, amministrativa contabile e patrimoniale, così come previsto dalla L.R. n. 8 del 26 giugno 2003 della Controparte_1
Venendo al merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente deduce di aver sottoscritto, per gli anni 2011 e 2012, contratti a tempo determinato, che stabilivano un trattamento economico annuo lordo pari ad € 80.000 e un “premio di produttività per gli obiettivi raggiunti” (cfr. all.ti 1 e 5 del ricorso); lamenta, tuttavia, che da un raffronto tra le buste paga relative alle predette annualità e la normativa prevista dall'art. 4 CCNL applicabile al rapporto, nelle prime siano state erroneamente inserite delle voci (ferie e permessi non goduti, assegno nucleo familiare e “rimborso spese Italia”) aggiuntive rispetto agli elementi base della retribuzione così come previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento, contribuendo in tal modo a incrementare la somma lorda concordata al momento della stipula del contratto.
Chiede, pertanto, la condanna della al pagamento della Parte_3 differenza tra quanto contrattualmente pattuito (€ 80.000,00) e la retribuzione
2 effettivamente percepita, al netto delle predette voci in quanto escluse dall'art. 4
CCNL cit. (pari ad € 65.483,71 per il 2011 e ad € 74.875,07 per il 2012).
Ciò posto, si osserva che l'art. 4 del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, dispone: “La retribuzione è costituita dalle seguenti voci: a) minimo contrattuale mensile;
b) eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art.
9; c) eventuale elemento di maggiorazione di cui all'Allegato L;
d) eventuale aumento retributivo di cui al successivo art. 6; e) eventuali altri importi attribuiti “ad personam”.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti (cfr. buste paga, all.ti
2 e 6 del ricorso), emerge che per l'anno 2011 parte ricorrente ha percepito la somma lorda di € 81.053,35 e di € 73.865.07 per il 2012, cui vanno aggiunti €
1.010,00 a titolo di “ind. Dirig. Super contr”, così come dedotto dallo stesso lavoratore (cfr. consulenza di parte, all. 4), per complessivi € 74.875,07.
Tuttavia, esaminando le buste paga in atti, si evince che nel calcolo della retribuzione liquidata al lavoratore, la ha computato talune voci che CP_2 non rientrano nella retribuzione base di cui al cit. art. 4, ovverosia le ferie e i permessi non goduti, l'assegno per il nucleo familiare e il “rimborso spese Italia”.
In particolare, per l'anno 2011, la resistente ha conteggiato € 1.750,00 per ferie non godute, € 1.166,65 per permessi non goduti, € 1.776,64 per ANF, ed €
10.876,32 per “rimborso spese Italia, per la somma complessiva di € 15.569,61; per l'anno 2012, sono stati conteggiati nella base di calcolo, € 1.851,96 per ANF ed € 14.501,76 per “rimborso spese Italia”, per la somma complessiva di €
16.353,72.
Orbene, tenuto conto che il ricorrente ha percepito € 81.053,35 per il 2011 ed €
74.875,07 per il 2012, al lavoratore va riconosciuto l'importo di € 14.516,29 per il 2011 e ad € 21.478,65 per il 2012, ossia pari alla differenza tra quanto contrattualmente previsto (€ 80.000,00 annui) e quanto effettivamente percepito, al nesso delle voci escluse.
Al ricorrente va riconosciuta, altresì, la somma di € 1.959,83, quale differenza tra l'importo di € 2.916,67 percepito a titolo di ferie maturate e permessi nell'anno 2011, e l'importo di € 4.876,50 che parte ricorrente avrebbe dovuto
3 percepire per il medesimo titolo, considerando la paga giornaliera di € 157,30, nonché la somma di € 4.876,50, a titolo di ferie e permessi non goduti nell'anno
2012, come da conteggio prodotto dalla ricorrente che si condivide in quanto conforme al CCNL in atti.
Quanto alle differenze retributive rivendicate per l'anno 2013, il ricorrente deduce di aver ricoperto la qualifica di Direttore Tecnico, livello Quadro, giusta nota della prot. n. 995 del 26.02.2013, con applicazione del Controparte_2 medesimo CCNL anche riguardo agli elementi retributivi e con l'aggiunta di una indennità di carica pari ad € 40.000,00 (cfr. all, 7).
Orbene, dall'esame delle buste paga in atti, e come correttamente rilevato nella perizia allegata dal ricorrente, emerge come la abbia erroneamente CP_2 calcolato la retribuzione del lavoratore, avendo liquidato una retribuzione mensile pari ad € 2.282,00, a fronte di € 3.636,36 effettivamente spettanti, tenuto conto dell'indennità di carica riconosciuta. Alla differenza risultante, inoltre, devono aggiungersi le festività domenicali, i permessi e le ferie non godute, per un importo complessivo di € 20.033,78 (pari alla differenza tra € 72.609,54 corrisposta al lavoratore per l'anno 2013 ed € 92.643,31 spettanti), comprensivo di differenze sul TFR, per come calcolato dal conteggio di parte ricorrente che si condivide in quanto conforme al livello di inquadramento, al CCNL in atti e alle pattuizioni delle parti.
Essendo rimasto contumace, il datore di lavoro non ha provato di aver soddisfatto tali crediti in misura conforme alle previsioni del citato CCNL.
La deve pertanto essere condannata al pagamento, in favore del sig. CP_2
, della complessiva somma di € 62.865,05 (di cui 16.476,12 per il 2011, € Pt_4
26.355,15 per il 2012 ed € 20.033,78 per il 2013), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo.
In ragione della soccombenza, la va condannata altresì al CP_2 pagamento delle spese di lite occorse al ricorrente, liquidate in dispositivo ex
D.M. 55/2014 in base al valore della domanda ed espunta la fase istruttoria, non svolta, con distrazione.
4 Nel rapporto tra la parte ricorrente e la le spese di lite vanno Controparte_1 integralmente compensate, in considerazione dell'accertata carenza di legittimazione passiva dell'amministrazione, dell'assenza di domande formulate nei suoi confronti, e delle oggettive difficoltà riscontrate dal ricorrente nell'individuare l'indirizzo al quale notificare il ricorso, attesa la nomina del commissario liquidatore della con Decreto del Presidente Controparte_2 della n. 32 emesso solo in data 31.05.2024, cui è seguita Controparte_1
l'attivazione della casella di posta elettronica certificata presso il quale si è perfezionata la notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la , Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore di Pt_1
, della somma di € 62.865,05, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
[...] legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna la in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_1
, liquidate in € 5.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
[...]
e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente;
- compensa le spese di lite tra e la . Parte_1 Controparte_1
Catanzaro, li 11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
EN EL LE
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. EN EL LE,
a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., prevista per il giorno 11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2207/2022 R.G.
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Arena Parte_1
- ricorrente -
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Greco
- resistente -
e
– in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.
- resistente contumace -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.11.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_2
(quale ente in house della di seguito con la Controparte_1 CP_2 qualifica di Dirigente (per gli anni 2011 e 2012) e di (per l'anno 2013) Pt_2 agiva in giudizio chiedendo la condanna della al pagamento di Controparte_2
€ 62.865,05 per differenze retributive, festività, permessi e ferie non godute, maturate nel corso del rapporto e non correttamente liquidate dalla resistente in busta paga. 1 Instaurato il contraddittorio, si costituiva la concludendo per Controparte_1 la nullità della notifica del ricorso in quanto indirizzata a soggetto non legittimato, e per l'estromissione dal giudizio stante il proprio difetto di legittimazione passiva.
La rimaneva contumace. CP_2
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, più volte rinviata a causa dei tentativi di notifica del ricorso alla è stata CP_2 istruita mediante l'esame della documentazione in atti ed è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_1
, convenuta in giudizio, in quanto soggetto giuridico distinto dalla
[...]
datrice di lavoro, che costituisce un Ente pubblico economico, CP_2 dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa, amministrativa contabile e patrimoniale, così come previsto dalla L.R. n. 8 del 26 giugno 2003 della Controparte_1
Venendo al merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente deduce di aver sottoscritto, per gli anni 2011 e 2012, contratti a tempo determinato, che stabilivano un trattamento economico annuo lordo pari ad € 80.000 e un “premio di produttività per gli obiettivi raggiunti” (cfr. all.ti 1 e 5 del ricorso); lamenta, tuttavia, che da un raffronto tra le buste paga relative alle predette annualità e la normativa prevista dall'art. 4 CCNL applicabile al rapporto, nelle prime siano state erroneamente inserite delle voci (ferie e permessi non goduti, assegno nucleo familiare e “rimborso spese Italia”) aggiuntive rispetto agli elementi base della retribuzione così come previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento, contribuendo in tal modo a incrementare la somma lorda concordata al momento della stipula del contratto.
Chiede, pertanto, la condanna della al pagamento della Parte_3 differenza tra quanto contrattualmente pattuito (€ 80.000,00) e la retribuzione
2 effettivamente percepita, al netto delle predette voci in quanto escluse dall'art. 4
CCNL cit. (pari ad € 65.483,71 per il 2011 e ad € 74.875,07 per il 2012).
Ciò posto, si osserva che l'art. 4 del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, dispone: “La retribuzione è costituita dalle seguenti voci: a) minimo contrattuale mensile;
b) eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art.
9; c) eventuale elemento di maggiorazione di cui all'Allegato L;
d) eventuale aumento retributivo di cui al successivo art. 6; e) eventuali altri importi attribuiti “ad personam”.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti (cfr. buste paga, all.ti
2 e 6 del ricorso), emerge che per l'anno 2011 parte ricorrente ha percepito la somma lorda di € 81.053,35 e di € 73.865.07 per il 2012, cui vanno aggiunti €
1.010,00 a titolo di “ind. Dirig. Super contr”, così come dedotto dallo stesso lavoratore (cfr. consulenza di parte, all. 4), per complessivi € 74.875,07.
Tuttavia, esaminando le buste paga in atti, si evince che nel calcolo della retribuzione liquidata al lavoratore, la ha computato talune voci che CP_2 non rientrano nella retribuzione base di cui al cit. art. 4, ovverosia le ferie e i permessi non goduti, l'assegno per il nucleo familiare e il “rimborso spese Italia”.
In particolare, per l'anno 2011, la resistente ha conteggiato € 1.750,00 per ferie non godute, € 1.166,65 per permessi non goduti, € 1.776,64 per ANF, ed €
10.876,32 per “rimborso spese Italia, per la somma complessiva di € 15.569,61; per l'anno 2012, sono stati conteggiati nella base di calcolo, € 1.851,96 per ANF ed € 14.501,76 per “rimborso spese Italia”, per la somma complessiva di €
16.353,72.
Orbene, tenuto conto che il ricorrente ha percepito € 81.053,35 per il 2011 ed €
74.875,07 per il 2012, al lavoratore va riconosciuto l'importo di € 14.516,29 per il 2011 e ad € 21.478,65 per il 2012, ossia pari alla differenza tra quanto contrattualmente previsto (€ 80.000,00 annui) e quanto effettivamente percepito, al nesso delle voci escluse.
Al ricorrente va riconosciuta, altresì, la somma di € 1.959,83, quale differenza tra l'importo di € 2.916,67 percepito a titolo di ferie maturate e permessi nell'anno 2011, e l'importo di € 4.876,50 che parte ricorrente avrebbe dovuto
3 percepire per il medesimo titolo, considerando la paga giornaliera di € 157,30, nonché la somma di € 4.876,50, a titolo di ferie e permessi non goduti nell'anno
2012, come da conteggio prodotto dalla ricorrente che si condivide in quanto conforme al CCNL in atti.
Quanto alle differenze retributive rivendicate per l'anno 2013, il ricorrente deduce di aver ricoperto la qualifica di Direttore Tecnico, livello Quadro, giusta nota della prot. n. 995 del 26.02.2013, con applicazione del Controparte_2 medesimo CCNL anche riguardo agli elementi retributivi e con l'aggiunta di una indennità di carica pari ad € 40.000,00 (cfr. all, 7).
Orbene, dall'esame delle buste paga in atti, e come correttamente rilevato nella perizia allegata dal ricorrente, emerge come la abbia erroneamente CP_2 calcolato la retribuzione del lavoratore, avendo liquidato una retribuzione mensile pari ad € 2.282,00, a fronte di € 3.636,36 effettivamente spettanti, tenuto conto dell'indennità di carica riconosciuta. Alla differenza risultante, inoltre, devono aggiungersi le festività domenicali, i permessi e le ferie non godute, per un importo complessivo di € 20.033,78 (pari alla differenza tra € 72.609,54 corrisposta al lavoratore per l'anno 2013 ed € 92.643,31 spettanti), comprensivo di differenze sul TFR, per come calcolato dal conteggio di parte ricorrente che si condivide in quanto conforme al livello di inquadramento, al CCNL in atti e alle pattuizioni delle parti.
Essendo rimasto contumace, il datore di lavoro non ha provato di aver soddisfatto tali crediti in misura conforme alle previsioni del citato CCNL.
La deve pertanto essere condannata al pagamento, in favore del sig. CP_2
, della complessiva somma di € 62.865,05 (di cui 16.476,12 per il 2011, € Pt_4
26.355,15 per il 2012 ed € 20.033,78 per il 2013), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo.
In ragione della soccombenza, la va condannata altresì al CP_2 pagamento delle spese di lite occorse al ricorrente, liquidate in dispositivo ex
D.M. 55/2014 in base al valore della domanda ed espunta la fase istruttoria, non svolta, con distrazione.
4 Nel rapporto tra la parte ricorrente e la le spese di lite vanno Controparte_1 integralmente compensate, in considerazione dell'accertata carenza di legittimazione passiva dell'amministrazione, dell'assenza di domande formulate nei suoi confronti, e delle oggettive difficoltà riscontrate dal ricorrente nell'individuare l'indirizzo al quale notificare il ricorso, attesa la nomina del commissario liquidatore della con Decreto del Presidente Controparte_2 della n. 32 emesso solo in data 31.05.2024, cui è seguita Controparte_1
l'attivazione della casella di posta elettronica certificata presso il quale si è perfezionata la notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la , Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore di Pt_1
, della somma di € 62.865,05, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
[...] legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna la in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_1
, liquidate in € 5.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
[...]
e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente;
- compensa le spese di lite tra e la . Parte_1 Controparte_1
Catanzaro, li 11.11.2025
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