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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/06/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9690 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.9690/2023 promossa da:
IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE DELLE Parte_1
MINORI E e altri, con il patrocinio dell'avv. CASTELLONE Per_1 Persona_2
ANTONELLA;
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze;
INTERVENUTO
e altri, con il patrocinio dell'avv. Controparte_4
CASTELLONE ANTONELLA;
INTERVENUTI VOLONTARI
Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. I fatti e l'andamento del processo
Con ricorso depositato il 11/08/2023, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , figlio Persona_3 di e di nato in data [...] nel Comune di Castiglion Persona_4 Persona_5
Fiorentino (Arezzo) (doc. 2), poi emigrato in Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di pagina 1 di 6 naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della
Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 3).
In particolare, i ricorrenti deducevano che, in data 12 giugno 1920 a Riberão Bonito/SP (Brasile),
l'avo emigrato, denominato anche o o Parte_2 Persona_6 Parte_3
, contraeva matrimonio con (v. all. 4). Dalla unione naturale Persona_7 Persona_8 divenuta poi coniugale tra i predetti nasceva a Riberão Bonito/SP (Brasile), il giorno 21 giugno 1939
(v. all. 5). In data 3 settembre 1966 a São Bernardo do Campo/SP (Brasile) Parte_4 Parte_4 contraeva matrimonio con (v. all. 6). Dalla loro unione coniugale nasceva a Persona_9
São Bernardo do Campo/SP (Brasile), il 21 febbraio 1967 (v. all. 7). Dalla Parte_5 unione naturale tra e nascevano due figli: (a) a São Parte_5 Parte_6
NO do Sul /SP (Brasile), il giorno 14 aprile 1994 (v. all. 8); (b) a Parte_1
São NO do /S (Brasile), il giorno 12 novembre 1997 (v. all. 9). Parte_7
In data 15 dicembre 2018 a São NO do /S (Brasile) Parte_1 contraeva matrimonio con (v. all. 10). Dalla loro unione coniugale Persona_10 nascevano due figlie: (1) a São NO do /S (Brasile), il giorno 14 novembre 2020
[...]
(v. all. 11); (2) a São NO do /S (Brasile), il giorno 11 giugno Parte_8
2022 (v. all. 12). Parte_9
In data 10/01/2025, veniva depositato atto di intervento da parte di altri soggetti, i quali riprendevano le vicende genealogiche allegate dai ricorrenti, aggiungendo che il predetto
[...]
, dal matrimonio con generava altresì, a Riberao Bonito/SP (Brasile), il Per_3 Persona_8 giorno 27 luglio 1937, (v. all. 13). In data 11 ottobre 1958 a Dourado/SP Persona_11
(Brasile), contraeva matrimonio con (v. all.14). Dalla loro Persona_11 Parte_10 unione coniugale nascevano due figlie: (i) a Sao NO do sul/SP (Brasile), il giorno 4 gennaio 1963
(v. all. 15); (ii) a Sao NO do sul/SP (Brasile), il Persona_12 giorno 14 aprile 1965 (interveniente) (v. all. 16). Controparte_5
In data 28 novembre 1987 a São NO do /S (Brasile) Persona_12
contraeva matrimonio con (v. all. 17). Dalla loro
[...] Persona_13 unione coniugale nascevano quattro figli, tra cui, a Santo SP (Brasile), il giorno 12 novembre
1991 (interveniente) (v. all.18), il quale, in data Controparte_4
14 dicembre 2021 a San Paolo/SP (Brasile), contraeva matrimonio con Persona_14
(v. all. 19). Infine, in data 8 maggio 1993 a San Paolo/SP (Brasile),
[...] [...]
contraeva matrimonio con (v. all. 20). CP_5 Persona_15
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica sia del ricorso introduttivo, CP_1 sia dell'atto di intervento, e ne va dichiarata la contumacia.
Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 14 gennaio 2025 è stata rinviata al 13 maggio 2025, per consentire la notifica dell'atto di intervento ex art. 292 c.p.c., e questa ultima sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo
La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di pagina 2 di 6 bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. La decisione
1. Risulta dalla documentazione in atti, tutta correttamente tradotta ed apostillata, che l'avo italiano dei ricorrenti e degli intervenuti non era stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa, jure sanguinis, ai suoi discendenti, odierni ricorrenti e intervenuti.
Riassuntivamente, dalla dedotta e documentata linea di discendenza oggetto della domanda, risulta provato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ex L. 91/1992.
2. E' opportuno sottolineare che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile brasiliani non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere il portoghese. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava l'inutilità Controparte_6 di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di
Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
3. Interesse ad agire
1. Quanto alla ammissibilità della domanda, in via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e
“giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria, ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. pagina 3 di 6 Pertanto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano (l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”; infine, la legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”), prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento formale dello status civitatis incombe sul , i CP_1 ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Si sottolinea che, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, l'atto amministrativo non ha natura discrezionale, ma si definisce atto vincolato, costituendo l'adempimento del dovere dell'amministrazione di accertare la ricorrenza in concreto degli elementi della fattispecie astratta, parimenti a quanto avviene nell'ambito della tutela giurisdizionale dichiarativa. In altre parole, il decreto amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è un atto discrezionale concessorio, non crea una nuova situazione giuridica e non ha effetti costitutivi, limitandosi a certificare la titolarità formale di uno status preesistente, il quale viene semplicemente riconosciuto.
2. Tuttavia, i ricorrenti e gli intervenuti hanno dato prova di aver presentato al Consolato
Generale d'Italia di San Paolo la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendente, in linea diretta, di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione (docc. 13-14). In particolare, risulta che il procedimento da seguire, espressamente previsto dal sito istituzionale https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/ per_i_cittadini/cittadinanza/riconoscimento-della-cittadinanza_0.html, consta di due fasi distinte, una preliminare ed una istruttoria. Nella prima, il richiedente deve inviare, in originale, il modulo compilato e firmato di Richiesta di appuntamento. Peraltro, a far data dall'entrata in vigore del Regolamento
Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679, risulta non essere più consultabile on line né la lista di attesa con i relativi nominati, con comprensibili incertezze circa la posizione dei richiedenti.
Successivamente, i richiedenti vengono convocati in consolato al fine di presentare l'istanza di riconoscimento con tutta la documentazione richiesta nonché il pagamento della tassa.
Nonostante la suddetta procedura, risulta senza smentita che, ad oggi, il Consolato Generale di
Italia in San Paolo versi, dato l'elevato numero di richieste di cittadinanza iure sanguinis, in una situazione di quasi paralisi dei propri uffici ed, invero, come si legge dal sito istituzionale, prodotto da parte ricorrente, sono in corso di convocazione i richiedenti che hanno presentato la loro richiesta nell'anno 2011, mentre risultano in lista di attesa, fino a tutto il 2022, il numero complessivo di
121.829 richieste. Ciò comporta, al ritmo di evasione attuale, una proiezione di circa 12-13 anni per l'inserimento nella lista di convocazione, oltre l'ulteriore termine per il completamento della pratica.
Tale situazione è stata resa nota proprio dal , atteso che, nel sito istituzionale, si legge che la Pt_11 lista di attesa stimata al momento è di circa 12 anni
(https://conssanpaolo.esteri.it/Consolato_SanPaolo/it/i_servizi/per_i_ cittadini/cittadinanza/cittadinanza-iure-sanguinis-fase.html ) e che “Si informa che la fila per il pagina 4 di 6 riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non può essere evitata” (https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i cittadini/cittadinanza/importanti-note-introduttive.html).
Nel caso in esame, risulta che i ricorrenti e gli intervenienti abbiano richiesto al Consolato
Generale di Italia in San Paolo il previsto appuntamento tramite raccomanda, ma il , ricevute Pt_11 le richieste, non ha fornito risposta alcuna, nemmeno in ordine alla richiesta di convocazione.
Ora, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'art. 3 del DPR 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda nel termine di 730 giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto al diritto vantato, comportando una lesione allo stesso, equivalgono a un diniego del diritto in questione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del provvedimenti conseguenti. CP_7
4. Le spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Le stesse vanno quindi liquidate, in misura minima dei parametri di cui al DM 147/2022, in ragione della materia del contendere, della relativa semplicità e quasi serialità delle questioni poste, nonché della limitata attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che
- nato a [...] /S (Brasile) in data 14/04/1994, e i Parte_1 di lui figli minori:
- nata a [...] /S (Brasile) in data Parte_8
14/11/2020,
- nata a [...] /S (Brasile) in data Parte_9
11/06/2022;
- nata a [...] /S (Brasile) in data 12/11/1997; Parte_7 nonché
- , nato a Santo SP (Brasile) in [...] Controparte_4
12.11.1991,
- , nata a [...] /S (Brasile) in data Controparte_8
14.04.1965, pagina 5 di 6 sono cittadini italiani dalla nascita;
2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente e CP_1 intervenuta, che si liquidano in totale in euro 1.200,00, oltre euro 545,00 per esborsi, oltre accessori di legge, da liquidarsi direttamente a favore dell'Avv. Antonella Castellone che si è dichiarata antistataria.
Firenze, 13/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Barbara Fabbrini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.9690/2023 promossa da:
IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE DELLE Parte_1
MINORI E e altri, con il patrocinio dell'avv. CASTELLONE Per_1 Persona_2
ANTONELLA;
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze;
INTERVENUTO
e altri, con il patrocinio dell'avv. Controparte_4
CASTELLONE ANTONELLA;
INTERVENUTI VOLONTARI
Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. I fatti e l'andamento del processo
Con ricorso depositato il 11/08/2023, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , figlio Persona_3 di e di nato in data [...] nel Comune di Castiglion Persona_4 Persona_5
Fiorentino (Arezzo) (doc. 2), poi emigrato in Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di pagina 1 di 6 naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della
Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 3).
In particolare, i ricorrenti deducevano che, in data 12 giugno 1920 a Riberão Bonito/SP (Brasile),
l'avo emigrato, denominato anche o o Parte_2 Persona_6 Parte_3
, contraeva matrimonio con (v. all. 4). Dalla unione naturale Persona_7 Persona_8 divenuta poi coniugale tra i predetti nasceva a Riberão Bonito/SP (Brasile), il giorno 21 giugno 1939
(v. all. 5). In data 3 settembre 1966 a São Bernardo do Campo/SP (Brasile) Parte_4 Parte_4 contraeva matrimonio con (v. all. 6). Dalla loro unione coniugale nasceva a Persona_9
São Bernardo do Campo/SP (Brasile), il 21 febbraio 1967 (v. all. 7). Dalla Parte_5 unione naturale tra e nascevano due figli: (a) a São Parte_5 Parte_6
NO do Sul /SP (Brasile), il giorno 14 aprile 1994 (v. all. 8); (b) a Parte_1
São NO do /S (Brasile), il giorno 12 novembre 1997 (v. all. 9). Parte_7
In data 15 dicembre 2018 a São NO do /S (Brasile) Parte_1 contraeva matrimonio con (v. all. 10). Dalla loro unione coniugale Persona_10 nascevano due figlie: (1) a São NO do /S (Brasile), il giorno 14 novembre 2020
[...]
(v. all. 11); (2) a São NO do /S (Brasile), il giorno 11 giugno Parte_8
2022 (v. all. 12). Parte_9
In data 10/01/2025, veniva depositato atto di intervento da parte di altri soggetti, i quali riprendevano le vicende genealogiche allegate dai ricorrenti, aggiungendo che il predetto
[...]
, dal matrimonio con generava altresì, a Riberao Bonito/SP (Brasile), il Per_3 Persona_8 giorno 27 luglio 1937, (v. all. 13). In data 11 ottobre 1958 a Dourado/SP Persona_11
(Brasile), contraeva matrimonio con (v. all.14). Dalla loro Persona_11 Parte_10 unione coniugale nascevano due figlie: (i) a Sao NO do sul/SP (Brasile), il giorno 4 gennaio 1963
(v. all. 15); (ii) a Sao NO do sul/SP (Brasile), il Persona_12 giorno 14 aprile 1965 (interveniente) (v. all. 16). Controparte_5
In data 28 novembre 1987 a São NO do /S (Brasile) Persona_12
contraeva matrimonio con (v. all. 17). Dalla loro
[...] Persona_13 unione coniugale nascevano quattro figli, tra cui, a Santo SP (Brasile), il giorno 12 novembre
1991 (interveniente) (v. all.18), il quale, in data Controparte_4
14 dicembre 2021 a San Paolo/SP (Brasile), contraeva matrimonio con Persona_14
(v. all. 19). Infine, in data 8 maggio 1993 a San Paolo/SP (Brasile),
[...] [...]
contraeva matrimonio con (v. all. 20). CP_5 Persona_15
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica sia del ricorso introduttivo, CP_1 sia dell'atto di intervento, e ne va dichiarata la contumacia.
Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 14 gennaio 2025 è stata rinviata al 13 maggio 2025, per consentire la notifica dell'atto di intervento ex art. 292 c.p.c., e questa ultima sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo
La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di pagina 2 di 6 bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. La decisione
1. Risulta dalla documentazione in atti, tutta correttamente tradotta ed apostillata, che l'avo italiano dei ricorrenti e degli intervenuti non era stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa, jure sanguinis, ai suoi discendenti, odierni ricorrenti e intervenuti.
Riassuntivamente, dalla dedotta e documentata linea di discendenza oggetto della domanda, risulta provato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ex L. 91/1992.
2. E' opportuno sottolineare che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile brasiliani non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere il portoghese. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava l'inutilità Controparte_6 di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di
Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
3. Interesse ad agire
1. Quanto alla ammissibilità della domanda, in via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e
“giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria, ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. pagina 3 di 6 Pertanto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano (l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”; infine, la legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”), prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento formale dello status civitatis incombe sul , i CP_1 ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Si sottolinea che, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, l'atto amministrativo non ha natura discrezionale, ma si definisce atto vincolato, costituendo l'adempimento del dovere dell'amministrazione di accertare la ricorrenza in concreto degli elementi della fattispecie astratta, parimenti a quanto avviene nell'ambito della tutela giurisdizionale dichiarativa. In altre parole, il decreto amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è un atto discrezionale concessorio, non crea una nuova situazione giuridica e non ha effetti costitutivi, limitandosi a certificare la titolarità formale di uno status preesistente, il quale viene semplicemente riconosciuto.
2. Tuttavia, i ricorrenti e gli intervenuti hanno dato prova di aver presentato al Consolato
Generale d'Italia di San Paolo la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendente, in linea diretta, di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione (docc. 13-14). In particolare, risulta che il procedimento da seguire, espressamente previsto dal sito istituzionale https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/ per_i_cittadini/cittadinanza/riconoscimento-della-cittadinanza_0.html, consta di due fasi distinte, una preliminare ed una istruttoria. Nella prima, il richiedente deve inviare, in originale, il modulo compilato e firmato di Richiesta di appuntamento. Peraltro, a far data dall'entrata in vigore del Regolamento
Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679, risulta non essere più consultabile on line né la lista di attesa con i relativi nominati, con comprensibili incertezze circa la posizione dei richiedenti.
Successivamente, i richiedenti vengono convocati in consolato al fine di presentare l'istanza di riconoscimento con tutta la documentazione richiesta nonché il pagamento della tassa.
Nonostante la suddetta procedura, risulta senza smentita che, ad oggi, il Consolato Generale di
Italia in San Paolo versi, dato l'elevato numero di richieste di cittadinanza iure sanguinis, in una situazione di quasi paralisi dei propri uffici ed, invero, come si legge dal sito istituzionale, prodotto da parte ricorrente, sono in corso di convocazione i richiedenti che hanno presentato la loro richiesta nell'anno 2011, mentre risultano in lista di attesa, fino a tutto il 2022, il numero complessivo di
121.829 richieste. Ciò comporta, al ritmo di evasione attuale, una proiezione di circa 12-13 anni per l'inserimento nella lista di convocazione, oltre l'ulteriore termine per il completamento della pratica.
Tale situazione è stata resa nota proprio dal , atteso che, nel sito istituzionale, si legge che la Pt_11 lista di attesa stimata al momento è di circa 12 anni
(https://conssanpaolo.esteri.it/Consolato_SanPaolo/it/i_servizi/per_i_ cittadini/cittadinanza/cittadinanza-iure-sanguinis-fase.html ) e che “Si informa che la fila per il pagina 4 di 6 riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non può essere evitata” (https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i cittadini/cittadinanza/importanti-note-introduttive.html).
Nel caso in esame, risulta che i ricorrenti e gli intervenienti abbiano richiesto al Consolato
Generale di Italia in San Paolo il previsto appuntamento tramite raccomanda, ma il , ricevute Pt_11 le richieste, non ha fornito risposta alcuna, nemmeno in ordine alla richiesta di convocazione.
Ora, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'art. 3 del DPR 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda nel termine di 730 giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto al diritto vantato, comportando una lesione allo stesso, equivalgono a un diniego del diritto in questione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del provvedimenti conseguenti. CP_7
4. Le spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Le stesse vanno quindi liquidate, in misura minima dei parametri di cui al DM 147/2022, in ragione della materia del contendere, della relativa semplicità e quasi serialità delle questioni poste, nonché della limitata attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che
- nato a [...] /S (Brasile) in data 14/04/1994, e i Parte_1 di lui figli minori:
- nata a [...] /S (Brasile) in data Parte_8
14/11/2020,
- nata a [...] /S (Brasile) in data Parte_9
11/06/2022;
- nata a [...] /S (Brasile) in data 12/11/1997; Parte_7 nonché
- , nato a Santo SP (Brasile) in [...] Controparte_4
12.11.1991,
- , nata a [...] /S (Brasile) in data Controparte_8
14.04.1965, pagina 5 di 6 sono cittadini italiani dalla nascita;
2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente e CP_1 intervenuta, che si liquidano in totale in euro 1.200,00, oltre euro 545,00 per esborsi, oltre accessori di legge, da liquidarsi direttamente a favore dell'Avv. Antonella Castellone che si è dichiarata antistataria.
Firenze, 13/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Barbara Fabbrini
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