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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/08/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1172/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1172/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Tasselli Parte_1
-appellante- contro
, con il patrocinio dell'avv. Giorgio Pesci Controparte_1
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 1211/2023 del Tribunale di Bologna del 6/06/2023 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza del 3/06/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
1) In via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza per le ragioni esplicate nella parte motiva (punto 3) dell'atto di appello ed in particolare:
A) Prova per interpello e testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che verso le 18,30 del 4.11.2021 il sig.
era presso la sua abitazione per commissionarle la riparazione di un pantalone;
2) Parte_1 Vero che nel frangente ricevette una telefonata ed uscì per proseguire la conversazione telefonica;
3) Vero che dopo 20/30 minuti, non vedendolo rientrare, lei uscì di casa e scorse il nel Parte_1 cortile dolorante e tutto infangato;
4) Vero che lei propose di chiamare l'ambulanza; 5) Vero che il pagina 1 di 6 le disse che voleva provare a raggiungere la propria abitazione poi da lì avrebbe chiamato
Parte_1 l'ambulanza in modo da essere trasportato all'Ospedale di IG anziché a quello di Bologna;
6) Vero che lei gli legò il braccio destro al collo;
7) Vero che il partì poi col suo mezzo verso
Parte_1 casa;
8) Vero che quando il è uscito di casa era buio e le luci del cortile erano spente;
9)
Parte_1 Vero che il venne accompagnato a casa da un amico – certo ora deceduto
Parte_1 Persona_1
– che guidò la sua auto fino a casa;
10) Vero che lei provvide a chiamare l'ambulanza che poi lo portò all'Ospedale di IG (MO); 11) Vero che il quando giunse a casa aveva gli abiti Parte_1 completamente infangati e sporchi;
12) Vero che l'attore prima dell'infortunio per cui è causa praticava abitualmente e da parecchi anni il Karting;
13) Vero che dall'infortunio ha cessato di praticare detto sport. Sui capitoli da 1) a 8) si chiede l'interpello della convenuta che dovrà rispondere anche sui capitoli C), D) ed E) formulati nell'atto di citazione di primo grado. Sui capitoli 9), 10) e 11) si chiede la prova testimoniale di residente a [...]. Sui Testimone_1 capitoli 12) e 13) si indicano a testi: residente in [...] n. 28; residente in [...]. Testimone_3
B) CTU medico legale volta ad accertare l'entità dei postumi permanenti residuati dall'attore, la durata della malattia e la congruità delle spese sostenute.
C) CTU tecnica volta alla descrizione dello stato dei luoghi ove è avvenuto l'infortunio evidenziando la pericolosità o meno del luogo e le eventuali violazioni edilizie in materia di sicurezza esistenti.
2) Nel merito a) Dichiarare la nullità della sentenza n. 1211/2023 pronunciata dal Tribunale di Bologna il 06.06.2023 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 10211/2022 per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c. non avendo il Giudice dato lettura del dispositivo della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione al termine della discussione orale con ogni conseguente provvedimento di legge.
b) In subordine riformare la sentenza n. 1211/2023 pronunciata dal Tribunale di Bologna il 06.06.2023 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 10211/2022 ed, in accoglimento della domanda originariamente proposta dall'odierno appellante, previa ammissione dei mezzi istruttori di cui sopra sub 1), ritenuta l'esclusiva responsabilità della convenuta nell'incidente occorso il 4.11.2021 in Controparte_1 località Castel d'Aiano (BO) condannarla al risarcimento dei danni riportati dal sig. Parte_1 nella misura indicata nell'atto di citazione originario o in quella diversa che risulterà dovuta al termine dell'istruttoria.
3) Condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
NEL MERITO, respingere il gravame proposto dal Sig. , in quanto infondato in fatto Parte_1 e diritto per i motivi di narrativa, e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n.ro 1211/23 pronunciata dal Tribunale civile di Bologna, con condanna di parte appellante ex art. 96 C.p.C..
Con la vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PRVOCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, conveniva davanti al Tribunale di Bologna Parte_1 [...] per ottenere il risarcimento di tutti i danni sofferti in occasione di un sinistro Controparte_1
pagina 2 di 6 occorsogli in data 4/11/2021 in località Castel d'Ariano (BO), mentre camminava nell'area cortilizia adiacente la casa di proprietà della convenuta, inciampando nello zoccolo perimetrale (non segnalato) dell'area pavimentata, con conseguente caduta in avanti e violento impatto della spalla destra, stante qualsiasi presidio di contenimento, nel vicino terrapieno posizionato circa 1,5/2 metri più in basso rispetto all'area cortilizia;
lamenta “frattura scomposta a più parti della testa e del collo omerale” e
“frattura da impatto sul margine antero-inferiore della glena omerale”.
Concludeva con richiesta di liquidazione di invalidità temporanea, maggiorata del 34% in ragione di lamentata compromissione alla propria attività lavorativa.
Si costituiva in giudizio la convenuta che richiedeva il rigetto della domanda, Controparte_1 ritenendo che l'evento fosse da attribuire esclusivamente a distrazione dell'attore.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1211/2023, pronunciando nella causa R.G. n. 10211/2022, rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale riteneva di rigettare la domanda risarcitoria formulata dal in quanto non Parte_1 sufficientemente provata, non essendo emersa alcuna idonea evidenza relativa alla esatta dinamica eziologica dell'evento, soprattutto in relazione all'an ed al punto esatto di impatto con lo zoccolo e la successiva caduta dell'attore, peraltro neppure allegato, tenendo conto che nessuna prova orale è stata sul punto proposta, in quanto quelle non ammesse riguardavano circostanze precedenti o successive al fatto che così risultava non provato.
***
La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da che ha eccepito la nullità della sentenza gravata in quanto il primo giudice non ha Parte_1 dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione al termine della discussione orale;
nel merito ha richiesto, previa rimessione istruttoria, l'integrale riforma della gravata sentenza.
Si è costituita l'appellata che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della gravata sentenza.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 3/06/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
***
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza gravata sostenendo che il primo giudice ha violato il disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. “e contrariamente a quanto si legge nel verbale, all'udienza 6 giugno 2023 non ha dato lettura né del dispositivo della sentenza né, tantomeno, della sua motivazione.”
La doglianza è infondata.
Dalla lettura del verbale di udienza del 6/06/2023 dinanzi al Tribunale di Bologna emerge che “dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura”; inoltre, al termine del dispositivo, si legge “Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante sottoscrizione del verbale che la contiene”; infine, la sentenza risulta sottoscritta e quindi pubblicata in data 6/06/2023.
Nessun pregio ha quindi la denunciata nullità della gravata sentenza per violazione della richiamata disposizione dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ad abundantiam, la Corte rileva che il secondo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. dispone che la sentenza, all'esito della discussione di cui si dà atto mediante lettura del dispositivo e della concisa pagina 3 di 6 esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.
La c.d. sentenza a verbale, pertanto, soggiace a un regime di pubblicazione differente rispetto a quello ordinario regolato dall'art. 133 c.p.c., ritenuto che la pubblicazione, in questi casi, si ottiene esclusivamente mediante la sottoscrizione del verbale contenente dispositivo e motivazione contestuale e il successivo immediato deposito in cancelleria.
In tal senso, la S.C. ha statuito che la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. è pubblicata contestualmente alla sottoscrizione del verbale, chiarendo che la pubblicazione avviene mediante l'esecuzione della duplice attività di sottoscrizione del verbale e di lettura del dispositivo e della motivazione contestuale. (cfr., Cass. n. 16304/2007; Cass. n. 17028/2008)
Al contempo, va rilevato che l'eventuale omessa lettura in udienza del dispositivo e della motivazione contestuale (ovvero la mancata indicazione nel verbale dell'avvenuta esecuzione di questo adempimento) non determina la nullità della sentenza quando questa sia stata depositata, come nel caso di specie, in cancelleria immediatamente dopo, così come richiesto dalla norma, in tali casi slittando soltanto il termine per la proposizione dell'impugnazione, che decorre dalla comunicazione del deposito a cura della cancelleria a norma dell'art. 133 c.p.c.
***
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante denuncia “omessa disamina dei documenti prodotti dall'attore da parte del Giudice”, sostenendo, diversamente da quanto rilevato dal primo giudice al punto 5) della gravata sentenza, di aver depositato num. 5 foto riproducenti l'area cortilizia ove si verificò il sinistro in oggetto, non già al momento dell'iscrizione della causa a ruolo e come indicato al punto 1) degli allegati all'atto introduttivo del giudizio, bensì successivamente e a seguito dell'autorizzazione al deposito da parte del primo giudice alla prima udienza del 12/01/2023.
La doglianza è infondata.
Pur rispondendo a vero che il verbale di udienza del 12/01/2023 dinanzi al Tribunale riporta l'autorizzazione del giudice alla produzione in giudizio delle richiamate foto, tuttavia non si rinviene nel fascicolo della causa alcun deposito delle stesse foto, con conseguente rigetto della doglianza per infondatezza.
***
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta la mancata ed immotivata ammissione delle istanze istruttorie formulate dinanzi al primo giudice, CTU medico legale, prova per testi, ammissione perizia dell'ing. relativa all'irregolarità e/o illegittimità del cordolo di Per_2 contenimento dell'area cortilizia di proprietà della per la mancanza di un parapetto. CP_1
La doglianza è infondata.
Secondo la consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità, “nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione”. (Cass., n. Sentenza n. 33103/2021), tenendo conto che il primo giudice all'udienza del 4/05/2023 aveva “ritenuto la causa matura per la decisione (vertendo le prove orali su circostanze in parte formulate genericamente, in parte irrilevanti o superflue ai fini del decidere) e l'attore si era limitato nelle note depositate in data 1/06/2023 a riprodurre le istanze istruttorie prima rigettate dal giudice senza alcuna motivazione della rilevanza delle stesse ai fini della pagina 4 di 6 decisione e a semplicemente riportarsi ad esse alla udienza del 6/06/2023 di discussione orale della causa.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sostenendo che “la gravata sentenza è ingiusta ed iniqua in quanto il Giudice ha concentrato la sua attenzione solo ed esclusivamente sul comportamento tenuto dall'attore presuntivamente sbadato nella produzione dell'evento lesivo ritenendo insussistente la prova del nesso di causa tra cosa in custodia ed evento lesivo.
La doglianza è infondata.
Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, in base agli atti defensionali di parte e agli atti di causa, la domanda formulata dal risulta non provata, non avendo l'attore/appellante Parte_1 fornito la prova a lui incombente sulla esatta dinamica dell'evento dannoso allegato in relazione all'an, in considerazione che l'onere della prova del nesso eziologico tra cosa in custodia ex art. 2051 c.c. ed evento lesivo incombeva comunque sul (cfr., Cass. n. 18518/2024) Parte_1
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 1211/2023 del Tribunale di
[...] Controparte_1 Bologna, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna il 15.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Istruttore
pagina 5 di 6 Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1172/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Tasselli Parte_1
-appellante- contro
, con il patrocinio dell'avv. Giorgio Pesci Controparte_1
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 1211/2023 del Tribunale di Bologna del 6/06/2023 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza del 3/06/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
1) In via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza per le ragioni esplicate nella parte motiva (punto 3) dell'atto di appello ed in particolare:
A) Prova per interpello e testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che verso le 18,30 del 4.11.2021 il sig.
era presso la sua abitazione per commissionarle la riparazione di un pantalone;
2) Parte_1 Vero che nel frangente ricevette una telefonata ed uscì per proseguire la conversazione telefonica;
3) Vero che dopo 20/30 minuti, non vedendolo rientrare, lei uscì di casa e scorse il nel Parte_1 cortile dolorante e tutto infangato;
4) Vero che lei propose di chiamare l'ambulanza; 5) Vero che il pagina 1 di 6 le disse che voleva provare a raggiungere la propria abitazione poi da lì avrebbe chiamato
Parte_1 l'ambulanza in modo da essere trasportato all'Ospedale di IG anziché a quello di Bologna;
6) Vero che lei gli legò il braccio destro al collo;
7) Vero che il partì poi col suo mezzo verso
Parte_1 casa;
8) Vero che quando il è uscito di casa era buio e le luci del cortile erano spente;
9)
Parte_1 Vero che il venne accompagnato a casa da un amico – certo ora deceduto
Parte_1 Persona_1
– che guidò la sua auto fino a casa;
10) Vero che lei provvide a chiamare l'ambulanza che poi lo portò all'Ospedale di IG (MO); 11) Vero che il quando giunse a casa aveva gli abiti Parte_1 completamente infangati e sporchi;
12) Vero che l'attore prima dell'infortunio per cui è causa praticava abitualmente e da parecchi anni il Karting;
13) Vero che dall'infortunio ha cessato di praticare detto sport. Sui capitoli da 1) a 8) si chiede l'interpello della convenuta che dovrà rispondere anche sui capitoli C), D) ed E) formulati nell'atto di citazione di primo grado. Sui capitoli 9), 10) e 11) si chiede la prova testimoniale di residente a [...]. Sui Testimone_1 capitoli 12) e 13) si indicano a testi: residente in [...] n. 28; residente in [...]. Testimone_3
B) CTU medico legale volta ad accertare l'entità dei postumi permanenti residuati dall'attore, la durata della malattia e la congruità delle spese sostenute.
C) CTU tecnica volta alla descrizione dello stato dei luoghi ove è avvenuto l'infortunio evidenziando la pericolosità o meno del luogo e le eventuali violazioni edilizie in materia di sicurezza esistenti.
2) Nel merito a) Dichiarare la nullità della sentenza n. 1211/2023 pronunciata dal Tribunale di Bologna il 06.06.2023 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 10211/2022 per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c. non avendo il Giudice dato lettura del dispositivo della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione al termine della discussione orale con ogni conseguente provvedimento di legge.
b) In subordine riformare la sentenza n. 1211/2023 pronunciata dal Tribunale di Bologna il 06.06.2023 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 10211/2022 ed, in accoglimento della domanda originariamente proposta dall'odierno appellante, previa ammissione dei mezzi istruttori di cui sopra sub 1), ritenuta l'esclusiva responsabilità della convenuta nell'incidente occorso il 4.11.2021 in Controparte_1 località Castel d'Aiano (BO) condannarla al risarcimento dei danni riportati dal sig. Parte_1 nella misura indicata nell'atto di citazione originario o in quella diversa che risulterà dovuta al termine dell'istruttoria.
3) Condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
NEL MERITO, respingere il gravame proposto dal Sig. , in quanto infondato in fatto Parte_1 e diritto per i motivi di narrativa, e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n.ro 1211/23 pronunciata dal Tribunale civile di Bologna, con condanna di parte appellante ex art. 96 C.p.C..
Con la vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PRVOCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, conveniva davanti al Tribunale di Bologna Parte_1 [...] per ottenere il risarcimento di tutti i danni sofferti in occasione di un sinistro Controparte_1
pagina 2 di 6 occorsogli in data 4/11/2021 in località Castel d'Ariano (BO), mentre camminava nell'area cortilizia adiacente la casa di proprietà della convenuta, inciampando nello zoccolo perimetrale (non segnalato) dell'area pavimentata, con conseguente caduta in avanti e violento impatto della spalla destra, stante qualsiasi presidio di contenimento, nel vicino terrapieno posizionato circa 1,5/2 metri più in basso rispetto all'area cortilizia;
lamenta “frattura scomposta a più parti della testa e del collo omerale” e
“frattura da impatto sul margine antero-inferiore della glena omerale”.
Concludeva con richiesta di liquidazione di invalidità temporanea, maggiorata del 34% in ragione di lamentata compromissione alla propria attività lavorativa.
Si costituiva in giudizio la convenuta che richiedeva il rigetto della domanda, Controparte_1 ritenendo che l'evento fosse da attribuire esclusivamente a distrazione dell'attore.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1211/2023, pronunciando nella causa R.G. n. 10211/2022, rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale riteneva di rigettare la domanda risarcitoria formulata dal in quanto non Parte_1 sufficientemente provata, non essendo emersa alcuna idonea evidenza relativa alla esatta dinamica eziologica dell'evento, soprattutto in relazione all'an ed al punto esatto di impatto con lo zoccolo e la successiva caduta dell'attore, peraltro neppure allegato, tenendo conto che nessuna prova orale è stata sul punto proposta, in quanto quelle non ammesse riguardavano circostanze precedenti o successive al fatto che così risultava non provato.
***
La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da che ha eccepito la nullità della sentenza gravata in quanto il primo giudice non ha Parte_1 dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione al termine della discussione orale;
nel merito ha richiesto, previa rimessione istruttoria, l'integrale riforma della gravata sentenza.
Si è costituita l'appellata che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della gravata sentenza.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 3/06/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
***
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza gravata sostenendo che il primo giudice ha violato il disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. “e contrariamente a quanto si legge nel verbale, all'udienza 6 giugno 2023 non ha dato lettura né del dispositivo della sentenza né, tantomeno, della sua motivazione.”
La doglianza è infondata.
Dalla lettura del verbale di udienza del 6/06/2023 dinanzi al Tribunale di Bologna emerge che “dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura”; inoltre, al termine del dispositivo, si legge “Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante sottoscrizione del verbale che la contiene”; infine, la sentenza risulta sottoscritta e quindi pubblicata in data 6/06/2023.
Nessun pregio ha quindi la denunciata nullità della gravata sentenza per violazione della richiamata disposizione dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ad abundantiam, la Corte rileva che il secondo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. dispone che la sentenza, all'esito della discussione di cui si dà atto mediante lettura del dispositivo e della concisa pagina 3 di 6 esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.
La c.d. sentenza a verbale, pertanto, soggiace a un regime di pubblicazione differente rispetto a quello ordinario regolato dall'art. 133 c.p.c., ritenuto che la pubblicazione, in questi casi, si ottiene esclusivamente mediante la sottoscrizione del verbale contenente dispositivo e motivazione contestuale e il successivo immediato deposito in cancelleria.
In tal senso, la S.C. ha statuito che la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. è pubblicata contestualmente alla sottoscrizione del verbale, chiarendo che la pubblicazione avviene mediante l'esecuzione della duplice attività di sottoscrizione del verbale e di lettura del dispositivo e della motivazione contestuale. (cfr., Cass. n. 16304/2007; Cass. n. 17028/2008)
Al contempo, va rilevato che l'eventuale omessa lettura in udienza del dispositivo e della motivazione contestuale (ovvero la mancata indicazione nel verbale dell'avvenuta esecuzione di questo adempimento) non determina la nullità della sentenza quando questa sia stata depositata, come nel caso di specie, in cancelleria immediatamente dopo, così come richiesto dalla norma, in tali casi slittando soltanto il termine per la proposizione dell'impugnazione, che decorre dalla comunicazione del deposito a cura della cancelleria a norma dell'art. 133 c.p.c.
***
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante denuncia “omessa disamina dei documenti prodotti dall'attore da parte del Giudice”, sostenendo, diversamente da quanto rilevato dal primo giudice al punto 5) della gravata sentenza, di aver depositato num. 5 foto riproducenti l'area cortilizia ove si verificò il sinistro in oggetto, non già al momento dell'iscrizione della causa a ruolo e come indicato al punto 1) degli allegati all'atto introduttivo del giudizio, bensì successivamente e a seguito dell'autorizzazione al deposito da parte del primo giudice alla prima udienza del 12/01/2023.
La doglianza è infondata.
Pur rispondendo a vero che il verbale di udienza del 12/01/2023 dinanzi al Tribunale riporta l'autorizzazione del giudice alla produzione in giudizio delle richiamate foto, tuttavia non si rinviene nel fascicolo della causa alcun deposito delle stesse foto, con conseguente rigetto della doglianza per infondatezza.
***
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta la mancata ed immotivata ammissione delle istanze istruttorie formulate dinanzi al primo giudice, CTU medico legale, prova per testi, ammissione perizia dell'ing. relativa all'irregolarità e/o illegittimità del cordolo di Per_2 contenimento dell'area cortilizia di proprietà della per la mancanza di un parapetto. CP_1
La doglianza è infondata.
Secondo la consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità, “nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione”. (Cass., n. Sentenza n. 33103/2021), tenendo conto che il primo giudice all'udienza del 4/05/2023 aveva “ritenuto la causa matura per la decisione (vertendo le prove orali su circostanze in parte formulate genericamente, in parte irrilevanti o superflue ai fini del decidere) e l'attore si era limitato nelle note depositate in data 1/06/2023 a riprodurre le istanze istruttorie prima rigettate dal giudice senza alcuna motivazione della rilevanza delle stesse ai fini della pagina 4 di 6 decisione e a semplicemente riportarsi ad esse alla udienza del 6/06/2023 di discussione orale della causa.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sostenendo che “la gravata sentenza è ingiusta ed iniqua in quanto il Giudice ha concentrato la sua attenzione solo ed esclusivamente sul comportamento tenuto dall'attore presuntivamente sbadato nella produzione dell'evento lesivo ritenendo insussistente la prova del nesso di causa tra cosa in custodia ed evento lesivo.
La doglianza è infondata.
Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, in base agli atti defensionali di parte e agli atti di causa, la domanda formulata dal risulta non provata, non avendo l'attore/appellante Parte_1 fornito la prova a lui incombente sulla esatta dinamica dell'evento dannoso allegato in relazione all'an, in considerazione che l'onere della prova del nesso eziologico tra cosa in custodia ex art. 2051 c.c. ed evento lesivo incombeva comunque sul (cfr., Cass. n. 18518/2024) Parte_1
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 1211/2023 del Tribunale di
[...] Controparte_1 Bologna, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna il 15.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Istruttore
pagina 5 di 6 Dott. Giovan Battista Esposito
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