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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11221 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Immacolata Cozzolino Presidente re./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9827 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 Antonella Esposito,
RICORRENTE – resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] l'[...], e , nata a [...] l'[...], CP_1 CP_2 rappresentate e difese, coma da procura in atti, dall'avv. Rosaria Marasca
RESISTENTI – ricorrenti in riconvenzionale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06.05.2025, , - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 Per_ concordatario con dal quale nascevano tre figli, (l'11.12.2001), (il 26.02.2006) CP_1 CP_2 e (il 26.02.2006), - esponeva che con sentenza n. 10837/2014 il Tribunale di Napoli pronunciava Per_2 la separazione dei coniugi, e che con successiva sentenza n. 9414/2021 pronunciava il divorzio tra le parti. Adiva in questa sede nuovamente il Tribunale al fine di chiedere ed ottenere la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 29 c.p.c. In particolare, parte ricorrente evidenziava che il Collegio, con la richiamata sentenza, così statuiva:
“definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, dopo la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede: Affida i figli Per_3
e n. 26.2.2006, ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre e
[...] Per_2 prevede, quale regime di frequentazione del padre con i figli, quello di cui alla parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, la somma mensile di € 1.200,00 (milleduecento) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori;
detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 50%, alle spese straordinarie per i figli, Parte_1 secondo il protocollo del Tribunale di Napoli del 07/3/18, purchè documentate;
Accoglie la domanda dell'interventrice e pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a , entro e Parte_1 CP_2 non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €350,00 (trecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat, oltre l'obbligo di corrispondere il 50 % delle spese straordinarie;
Pone a carico di Pt_1
l'obbligo di corrispondere a , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma
[...] CP_1 mensile di €500,00 (cinquecento/00) a titolo di assegno divorzile. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat Ammonisce a provvedere, in maniera adeguata al mantenimento di un corretto e costante Parte_1 rapporto con i figli e condanna al pagamento della somma di euro di Euro 15.000 ciascuno Parte_1 nei confronti dei due figli minori, da versarsi su un libretto di deposito a risparmio intestato ai minori con vincolo giudiziale fino al compimento del 18° anno di età, e in euro 5.00,00 in favore della resistente;
Rigetta la domanda ex art 709 ter dell'interventrice; Dichiara inammissibili le altre domande. Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio.
Ciò posto, parte ricorrente, evidenziava il cambiamento in peius delle proprie condizioni economiche, la necessità di provvedere ai bisogni del nuovo nucleo familiare e del nascituro, il miglioramento delle condizioni patrimoniali della - (divenuta comproprietaria dell'immobile sito in Napoli, alla Via CP_1 Coroglio) - il raggiungimento della maggiore età dei figli;
tali circostanze sopravvenute, in uno alla difficoltà di eseguire il pagamento delle somme che era stato condannato a versare in sede civile e per
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ottenere le quali avrebbe subito diverse azioni esecutive avviate dalla (anche in termini di CP_1 pignoramento di beni immobili), giustificherebbero la modifica delle condizioni di divorzio. In particolare, parte ricorrente chiedeva, in via di urgenza ed inaudita altera parte, di ridurre l'assegno divorzile e l'assegno di contributo al mantenimento per i figli;
in via principale, concludeva chiedendo: “- la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia per le motivazioni di cui in premessa CP_2 valutando che la stessa ha raggiunto l'età di ventiquattro anni senza aver dato prova di attivarsi per il raggiungimento della propria indipendenza economica o per il suo mantenimento durante gli studi che pare proseguono a tutt'oggi;
- la revoca dell'assegno divorzile nei confronti della ex moglie per le motivazioni di cui in CP_1 premessa legate alla sua capacità lavorativa e specifica professionalità, all'età dei figli che non richiedono la sua presenza costante, all'obbligo di provvedere anch'essa al sostentamento della sua famiglia ricercando un lavoro a causa delle difficili condizioni dell'onerato e all'incameramento di somme non dovute;
- per la scorporazione del mantenimento dovuto ai figli dalla voce della contribuzione alla esigenza abitativa, oggi non dovuta.
Il GI, ritenute non sussistenti le condizioni per la concessione dei richiesti provvedimenti urgenti ex art. 473 bis 15 c.p.c., fissava l'udienza di prima comparizione in data 11.11.2025, onerando le parti al deposito della documentazione integrativa indicata.
Si costituivano in giudizio, in data 06.10.2025, la e la figlia contestando la
CP_1 CP_2 ricostruzione prospettata da parte ricorrente. In particolare, le parti convenute evidenziavano che: i figli, ancorchè maggiorenni, non avevano in alcun modo raggiunto l'indipendenza economica;
la era divenuta comproprietaria del bene immobile
CP_1 sito in Napoli alla Via Coroglio ove risiederebbe – ad oggi – con i figli corrispondendo in favore del fratello comproprietario la somma mensile di € 250,00; tale immobile ricevuto in eredità sarebbe destinatario di un provvedimento di esproprio per pubblica utilità. Con riferimento alla propria condizione economica, la evidenziava di aver esercitato - anni
CP_1 orsono – l'attività lavorativa di cassiera e di aver cessato proprio in concomitanza della nascita dei figli e non aver più ripreso essendo, ad oggi, disoccupata. Con riferimento alla condizione lavorativa– patrimoniale del ricorrente, la contestava la
CP_1 ricostruzione proposta da parte ricorrente, evidenziando che il – in qualità di libero professionista Pt_1
- lavorerebbe stabilmente, con introiti che gli permetterebbero di condurre una vita agiata con il nuovo nucleo familiare (vita fatta di viaggi ed agi), ed asseritamente non compatibile con la documentazione fiscale in atti. Concludeva chiedendo: “1) Dichiari inammissibile o, in subordine, rigetti nel merito la domanda proposta dall'avv. , poiché del tutto infondata;
2) Accertare e dichiarare il diritto all'assegno Pt_1 divorzile della sig.ra nella misura già accertata o in quella misura maggiore ritenuta CP_1 secondo giustizia, per le motivazioni di cui al presente atto 3) Accertare e dichiarare il diritto all'assegno di mantenimento in favore di , aumentato ad € 500,00; 4) Accertare e CP_2 dichiarare il diritto all'assegno di mantenimento in favore di di un assegno di mantenimento CP_1 per i figli e aumentato ad € 700.00 per ciascun figlio 5) Condannare l'avv. Per_2 Per_4 Pt_1 al pagamento delle differenze dovute e non versate rispetto all'assegno di mantenimento così come statuito nella sentenza passata in giudicato n. 9414/2021 rg. 388/2017 oltre interessi 6) Condannare l'avv. alla rifusione delle spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione Pt_1 al sottoscritto procuratore.
All'udienza dell'11.11.025 comparivano le parti. Parte ricorrente dichiarava: “ADR mi riporto al ricorso. Chiedo revoca dell'assegno divorzile, la revoca dell'assegno per e la diminuzione dell'assegno per e per i motivi di cui al CP_2 Persona_3 Per_2 ricorso”. dichiarava: “ADR: mi oppongo alle domande. Non rinuncio all'assegno divorzile. Chiedo CP_1 Per_ aumentarsi l'importo per i figli maggiorenni e che hanno 19 anni. Abitiamo a via Coroglio Per_2 in una abitazione di proprietà dei miei genitori deceduti e questa casa è in comproprietà con mio fratello. Io corrispondo a mio fratello 250 euro ogni mese, ma purtroppo abbiamo ricevuto la notifica Per_ dell'esproprio. e studiano all'università: e è in attesa di Per_2 Persona_5 Per_6 sapere se entrerà a fisioterapia dopo aver fatto i test di ingresso.
dichiarava: “ADR: mi sono laureata a settembre con una triennale in controllo di qualità CP_2 alla facoltà di farmacia ed ora sto continuando per la magistrale tra due anni. Ho portato il libretto universitario per dare prova della mia assiduità”.
Per_ Ciò posto, con riferimento al mantenimento dei figli , e si osserva quanto segue. CP_2 Per_2
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La sentenza di divorzio passata in giudicato stabiliva la corresponsione di €1.200,00 mensili, quale Per_ contributo al mantenimento dei figli – all'epoca minori – e , e la corresponsione di € 350,00 Per_2 mensili, quale contributo al mantenimento della figlia – già maggiorenne – . CP_2 In questa sede, parte ricorrente chiedeva, da un lato, la revoca dell'assegno disposto a favore di e CP_2Per_ la diminuzione dell'importo dell'assegno disposto a favore dei gemelli e . Per_2 Ciò evidenziando, con riferimento ad , l'inerzia ingiustificata della stessa a collocarsi nel mondo CP_2 Per_ del lavoro nonostante abbia ormai compiuto 24 anni;
con riferimento ai figli e , invece, Per_2 chiedeva che venisse scorporata dall'importo totale dell'assegno la quota destinata a garantire loro un'abitazione. Il tutto dovendosi tener conto dell'asserito peggioramento delle condizioni economiche subite dal ricorrente. Parte resistente, si opponeva alle suddette deduzioni ed in via riconvenzionale chiedeva l'aumento sia Per_ dell'assegno disposto in favore di che di quello disposto in favore di e assumendo CP_2 Per_2 l'incrementarsi delle esigenze degli stessi e, dunque, l'insufficienza dell'ammontare disposto in sede di divorzio.
Ebbene, all'uopo giova richiamare i principi giurisprudenziali formatisi in relazione all'obbligo dei genitori, ex art. 148 c.c., di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni. In virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati, una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità, (richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I, 14/08/2020). Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). La Suprema Corte, ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207). Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti
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(Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr.,Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore. Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età. La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sè (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perchè sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento. - Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società. Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento. Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito. Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio
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deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità
o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonchè ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406). Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo).
Applicando i principi de quibus al caso sub iudice, occorre analizzare distintamente la posizione di CP_2Per_ e quella dei fratelli e , principiando dalla condizione economica paterna, quale soggetto in Per_2 astratto tenuto al versamento dell'assegno, contribuendo la madre – quale genitore collocatario dei tre figli – in via diretta al loro mantenimento.
Orbene, con riguardo alla situazione economico – patrimoniale del , deve evidenziarsi che: Parte_1
- Il ricorrente dichiara importi annui di circa € 27.000,00 (cfr. dichiarazione del 2021 con importo di €27.658,00; dichiarazione del 2022 con importo di €26.730,00; dichiarazione del 2023 con importo di €25.542,00); somme queste che risultano in linea con quelle prospettate in sede di divorzio;
- Il ricorrente è stato più volte precettato dalla per il mancato pagamento degli importi CP_1 dovuti proprio in esecuzione della sentenza di divorzio, così delineandosi una rilevante situazione debitoria dello stesso, implementata da un debito con la cassa forense di circa € 65.000,00 (cfr. comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca);
- Il ricorrente continua ad essere proprietario di diverse unità immobiliari, pur avendo disposto la compravendita di un'unita immobiliare nel gennaio del 2025 (cfr. contratto di compravendita allegato alla produzione del ); Pt_1
- Nel gennaio 2025 il è divenuto nuovamente padre. Pt_1 A mente dei fattori evidenziati, deve ritenersi che la situazione economico – patrimoniale del sia Pt_1 rimasta inalterata dal punto di vista reddituale. Tuttavia, la situazione debitoria dello stesso e la nascita del figlio, ancora molto piccolo, sono fattori che incidono sulla effettiva capacità patrimoniale del e che, in quanto tali, devono essere tenuti in Pt_1 considerazione ai fini della valutazione complessiva.
Ciò chiarito, con riferimento ad , deve evidenziarsi che trattasi di una ragazza di 24 anni, laureata CP_2 alla triennale in “controllo di qualità” presso la Facoltà di Farmacia ed attualmente iscritta alla magistrale;
circostanze queste dichiarate dalla stessa all'udienza dell11.11.2025 e da darsi per pacifiche in CP_2 quanto non contestate. Ebbene, allo stato degli atti, deve escludersi che abbia raggiunto l'indipendenza economica dal CP_2 nucleo familiare, ma può rilevarsi che l'attuale dipendenza economica sia giustificata dalle diverse attività dalla stessa medio tempore intraprese (università, laurea e iscrizione alla magistrale), assolutamente coerenti con l'età della ragazza (24 anni) e che escludono il delinearsi, nel caso di specie, di quelle situazioni di colpevole inerzia o di procrastinamento ingiustificato che, sole, determinerebbero l'operare della presunzione di autosufficienza economica. Tuttavia, deve parimenti escludersi che vi siano i presupposti per l'aumento dell'assegno versato dal padre. Invero, la ricorrente in riconvenzionale si è limitata a dedurre l'insufficienza dell'importo rispetto alle esigenze di vita;
insufficienza che sarebbe sopperita dalla capacità di risparmio della madre.
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Orbene, in assenza di ulteriori allegazioni e prove, e considerata la situazione economico – patrimoniale del , deve escludersi che vi siano i presupposti per l'aumento dell'importo. Pt_1 Pertanto, si conferma quanto statuito dalla sentenza di divorzio, con riconoscimento a favore della resistente ed a carico del , dell'assegno di €350,00 quale contributo al CP_2 Parte_1 mantenimento;
ciò con decorrenza dalla sentenza e con rivalutazione secondo gli indici Istat dal dicembre 2026.
Per_ Con riguardo alla posizione di e , si evince che trattasi di ragazzi di 19 anni, studenti ed Per_2 ancora non economicamente indipendenti. Circostanze, queste, pacifiche perché trovano concordi entrambe le parti. Invero, come anticipato, parte ricorrente chiede la diminuzione dell'importo disposto in sede divorzio;
diminuzione da effettuarsi scorporando dal totale la quota che era stata espressamente destinata a garantire ai minori l'esigenza abitativa. Difatti, nella sentenza n. 9414/2021, - sul presupposto che all'epoca i ragazzi erano minori ed a mente della circostanza pacifica per cui il aveva omesso di pagare il mutuo cosi determinando la vendita Pt_1 della casa familiare e la precarietà abitativa degli stessi, - il Collegio considerava “nell'importo per il loro mantenimento anche una parte necessaria per garantire loro l'esigenza abitativa”. Orbene, come evidenziato dal e confermato dalla stessa – sia negli scritti difensivi che Pt_1 CP_1 con le dichiarazioni rese all'udienza dell'11.11.2025 – i figli risiedono insieme alla madre nella casa – di cui quest'ultima è comproprietaria – sita alla Via Coroglio. In particolare, la dichiarava: “Abitiamo a via Coroglio in una abitazione di proprietà dei miei CP_1 genitori deceduti e questa casa è in comproprietà con mio fratello. Io corrispondo a mio fratello 250 euro ogni mese, ma purtroppo abbiamo ricevuto la notifica dell'esproprio”. Dunque, considerato che: Per_
- e hanno raggiunto la maggiore età ma non sono ancora autonomi dal punto di vista Per_2 economico;
- L'assegno stabilito in sede di divorzio ha una componente destinata a sopperire e gestire, in termini di garanzia, l'esigenza abitativa degli allora minori;
- L'esigenza abitativa de qua, allo stato, è venuta meno vivendo i figli nell'abitazione di proprietà della madre collocataria, né rileva a tal fine la situazione di esproprio prospettata. Ciò in quanto, in primo luogo, non vi è alcun riferimento temporale all'esecuzione dello stesso e, in secondo luogo, l'espropriazione presuppone un'indennità economica alle parti che la subiscono;
- Non vi è alcun elemento dal quale constatare l'effettivo esborso della a favore del CP_1 fratello;
esborso che, comunque, non rientrerebbe nell'ammontare dell'assegno finalizzato al contributo per il mantenimento dei figli;
- Non vi è alcuna allegazione e prova a conforto e riscontro delle mere asserzioni proposte dalla ricorrente a fondamento della riconvenzionale: in atti non vi è alcun elemento che permetta al Collegio di constatare l'effettivo incremento delle esigenze dei figli, nemmeno in termini presuntivi;
il Collegio ritiene di accogliere la domanda proposta da parte ricorrente, riducendo l'importo dell'assegno Per_ ad € 800,00 mensili (€400,00 per figlio); assegno disposto a favore di e ed a carico del Per_2 padre , con decorrenza dalla sentenza e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dal Parte_1 dicembre 2026. Ciò in parziale modifica della sentenza n. 9414/2021 emessa dal Tribunale di Napoli. Si rigetta, per quanto innanzi, la domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrente CP_1
Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la revoca dell'assegno divorzile, si osserva quanto di seguito. In via preliminare, occorre evidenziare che in sede di provvedimenti ex art. 473 bis 29 c.p.c. si procede con l'attuazione del principio, generalmente riconosciuto nell'ordinamento giuridico italiano, secondo cui i provvedimenti, anche definitivi, volti a regolamentare i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole devono intendersi sempre emanati rebus sic stantibus, e pertanto in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi nel corso del processo e cristallizzatosi al momento della rimessione della causa in decisione. Un successivo mutamento di tale quadro di riferimento e soprattutto la sopravvenienza di nuove circostanze può evidentemente contribuire ad alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale quei provvedimenti sono stati assunti, con conseguente necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare. All'evidenza, in questa sede non si procede ad una rivalutazione degli elementi emersi nel corso del giudizio di divorzio ma ad una valutazione alla luce degli elementi sopravvenuti. Ebbene, nel caso di specie, la sentenza di divorzio aveva riconosciuto il diritto della all'assegno CP_1 di divorzio;
ciò a mente “dell'età degli ex coniugi, del contributo personale dato dalla resistente alla
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conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune nel corso della convivenza coniugale, nonché della durata del matrimonio e del reddito di entrambi”. Parte ricorrente, nel chiedere la revoca dell'assegno divorzile, deduceva, quale fattore sopravvenuto, il cambiamento in peius della propria situazione economica e l'inerzia ingiustificata della nel CP_1 protrarre il proprio stato di disoccupazione.
Ciò posto, a mente del dictum delle Sezioni Unite n. 18287/2018 ormai consolidatosi, rilevato che non vi sono elementi alla stregua dei quali incidere sulla componente compensativa dell'assegno divorzile riconosciuta sussistente in sede di divorzio (e cioè non è stato dedotto alcun elemento che consenta a questo Collegio di ritenere che le rinunce lavorative della effettuate in costanza di matrimonio ed CP_1 il contributo personale dalla stessa fornito alla formazione del patrimonio comune siano state medio tempore compensate dal ), occorre soffermarsi sulla componente assistenziale. Pt_1 Orbene, all'uopo deve evidenziarsi che:
- Le condizioni economiche del , rispetto alla situazione prospettata nel giudizio di Pt_1 divorzio, sono rimaste tendenzialmente inalterate;
- Il è titolare di diversi immobili (cfr. dichiarazioni dei redditi, tabella relativa ai redditi da Pt_1 fabbricati);
- Il è tenuto a gestire una rilevante situazione debitoria che, in ogni caso, incide sulla sua Pt_1 capacità patrimoniale;
- Il deve occuparsi altresì delle esigenze del nuovo nucleo familiare, costituito dalla Pt_1 moglie e da due minori, di cui uno nato nel 2025;
- La , nata nel 1968, continua ad essere priva di attività lavorativa. CP_1
Dunque, alla luce degli elementi sin qui dedotti, deve escludersi che vi siano i presupposti per ottenere la revoca dell'assegno divorzile nella sua duplice componente compensativa ed assistenziale, potendosi procedere ad una riduzione dello stesso che, tuttavia, non è stata richiesta nemmeno in via subordinata. I medesimi elementi, tuttavia, giustificano il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla
, volta ad ottenere una variazione in aumento dell'assegno divorzile. CP_1 Invero, ferma la componente compensativa dell'assegno, con riferimento a quella assistenziale deve valutarsi altresì la sussistenza di condizioni che, oggettivamente, rendono impossibile il superamento dello stato di disoccupazione;
condizioni che non risultano, allo stato, tali da giustificare un aumento dell'importo. Invero, parte ricorrente in riconvenzionale, da un lato, non ha provato il peggioramento delle proprie condizioni economico – patrimoniali, di fatto rimaste invariate rispetto al giudizio di divorzio, e, dall'altro, non ha né dedotto né allegato alcun elemento che permettesse al Collegio di valutare l'impossibilità oggettiva di prestare attività lavorativa (non è stato all'uopo dedotto finanche il tentativo – non andato a buon fine - della di essere assunta o di prestare attività lavorativa); ciò anche a CP_1 mente dell'età ormai raggiunta dai figli. Dal sin qui detto deriva il rigetto sia della domanda di revoca dell'assegno divorzile proposta in via principale dal che della domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno divorzile proposta Pt_1 dalla . CP_1 Dunque, si conferma il dovere, posto in capo al , di versare a favore della a titolo di Pt_1 CP_1 assegno divorzile, l'importo mensile di €500,00, con decorrenza dalla sentenza e con rivalutazione annuale dal dicembre 2016.
In ordine alle spese di lite, queste sono interamente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 9414/2021 pubblicata dal Tribunale di Napoli, dispone la riduzione del contributo al mantenimento dei Per_ figli e e pone a carico del la corresponsione di un assegno mensile di €800,00 Per_2 Parte_1 a favore della CP_1
- rigetta le ulteriori domande proposte dal ricorrente;
- rigetta le riconvenzionali proposte da e da CP_2 CP_1
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2025
IL PRESIDENTE estensore
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Immacolata Cozzolino Presidente re./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9827 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 Antonella Esposito,
RICORRENTE – resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] l'[...], e , nata a [...] l'[...], CP_1 CP_2 rappresentate e difese, coma da procura in atti, dall'avv. Rosaria Marasca
RESISTENTI – ricorrenti in riconvenzionale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06.05.2025, , - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 Per_ concordatario con dal quale nascevano tre figli, (l'11.12.2001), (il 26.02.2006) CP_1 CP_2 e (il 26.02.2006), - esponeva che con sentenza n. 10837/2014 il Tribunale di Napoli pronunciava Per_2 la separazione dei coniugi, e che con successiva sentenza n. 9414/2021 pronunciava il divorzio tra le parti. Adiva in questa sede nuovamente il Tribunale al fine di chiedere ed ottenere la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 29 c.p.c. In particolare, parte ricorrente evidenziava che il Collegio, con la richiamata sentenza, così statuiva:
“definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, dopo la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede: Affida i figli Per_3
e n. 26.2.2006, ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre e
[...] Per_2 prevede, quale regime di frequentazione del padre con i figli, quello di cui alla parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, la somma mensile di € 1.200,00 (milleduecento) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori;
detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 50%, alle spese straordinarie per i figli, Parte_1 secondo il protocollo del Tribunale di Napoli del 07/3/18, purchè documentate;
Accoglie la domanda dell'interventrice e pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a , entro e Parte_1 CP_2 non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €350,00 (trecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat, oltre l'obbligo di corrispondere il 50 % delle spese straordinarie;
Pone a carico di Pt_1
l'obbligo di corrispondere a , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma
[...] CP_1 mensile di €500,00 (cinquecento/00) a titolo di assegno divorzile. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat Ammonisce a provvedere, in maniera adeguata al mantenimento di un corretto e costante Parte_1 rapporto con i figli e condanna al pagamento della somma di euro di Euro 15.000 ciascuno Parte_1 nei confronti dei due figli minori, da versarsi su un libretto di deposito a risparmio intestato ai minori con vincolo giudiziale fino al compimento del 18° anno di età, e in euro 5.00,00 in favore della resistente;
Rigetta la domanda ex art 709 ter dell'interventrice; Dichiara inammissibili le altre domande. Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio.
Ciò posto, parte ricorrente, evidenziava il cambiamento in peius delle proprie condizioni economiche, la necessità di provvedere ai bisogni del nuovo nucleo familiare e del nascituro, il miglioramento delle condizioni patrimoniali della - (divenuta comproprietaria dell'immobile sito in Napoli, alla Via CP_1 Coroglio) - il raggiungimento della maggiore età dei figli;
tali circostanze sopravvenute, in uno alla difficoltà di eseguire il pagamento delle somme che era stato condannato a versare in sede civile e per
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ottenere le quali avrebbe subito diverse azioni esecutive avviate dalla (anche in termini di CP_1 pignoramento di beni immobili), giustificherebbero la modifica delle condizioni di divorzio. In particolare, parte ricorrente chiedeva, in via di urgenza ed inaudita altera parte, di ridurre l'assegno divorzile e l'assegno di contributo al mantenimento per i figli;
in via principale, concludeva chiedendo: “- la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia per le motivazioni di cui in premessa CP_2 valutando che la stessa ha raggiunto l'età di ventiquattro anni senza aver dato prova di attivarsi per il raggiungimento della propria indipendenza economica o per il suo mantenimento durante gli studi che pare proseguono a tutt'oggi;
- la revoca dell'assegno divorzile nei confronti della ex moglie per le motivazioni di cui in CP_1 premessa legate alla sua capacità lavorativa e specifica professionalità, all'età dei figli che non richiedono la sua presenza costante, all'obbligo di provvedere anch'essa al sostentamento della sua famiglia ricercando un lavoro a causa delle difficili condizioni dell'onerato e all'incameramento di somme non dovute;
- per la scorporazione del mantenimento dovuto ai figli dalla voce della contribuzione alla esigenza abitativa, oggi non dovuta.
Il GI, ritenute non sussistenti le condizioni per la concessione dei richiesti provvedimenti urgenti ex art. 473 bis 15 c.p.c., fissava l'udienza di prima comparizione in data 11.11.2025, onerando le parti al deposito della documentazione integrativa indicata.
Si costituivano in giudizio, in data 06.10.2025, la e la figlia contestando la
CP_1 CP_2 ricostruzione prospettata da parte ricorrente. In particolare, le parti convenute evidenziavano che: i figli, ancorchè maggiorenni, non avevano in alcun modo raggiunto l'indipendenza economica;
la era divenuta comproprietaria del bene immobile
CP_1 sito in Napoli alla Via Coroglio ove risiederebbe – ad oggi – con i figli corrispondendo in favore del fratello comproprietario la somma mensile di € 250,00; tale immobile ricevuto in eredità sarebbe destinatario di un provvedimento di esproprio per pubblica utilità. Con riferimento alla propria condizione economica, la evidenziava di aver esercitato - anni
CP_1 orsono – l'attività lavorativa di cassiera e di aver cessato proprio in concomitanza della nascita dei figli e non aver più ripreso essendo, ad oggi, disoccupata. Con riferimento alla condizione lavorativa– patrimoniale del ricorrente, la contestava la
CP_1 ricostruzione proposta da parte ricorrente, evidenziando che il – in qualità di libero professionista Pt_1
- lavorerebbe stabilmente, con introiti che gli permetterebbero di condurre una vita agiata con il nuovo nucleo familiare (vita fatta di viaggi ed agi), ed asseritamente non compatibile con la documentazione fiscale in atti. Concludeva chiedendo: “1) Dichiari inammissibile o, in subordine, rigetti nel merito la domanda proposta dall'avv. , poiché del tutto infondata;
2) Accertare e dichiarare il diritto all'assegno Pt_1 divorzile della sig.ra nella misura già accertata o in quella misura maggiore ritenuta CP_1 secondo giustizia, per le motivazioni di cui al presente atto 3) Accertare e dichiarare il diritto all'assegno di mantenimento in favore di , aumentato ad € 500,00; 4) Accertare e CP_2 dichiarare il diritto all'assegno di mantenimento in favore di di un assegno di mantenimento CP_1 per i figli e aumentato ad € 700.00 per ciascun figlio 5) Condannare l'avv. Per_2 Per_4 Pt_1 al pagamento delle differenze dovute e non versate rispetto all'assegno di mantenimento così come statuito nella sentenza passata in giudicato n. 9414/2021 rg. 388/2017 oltre interessi 6) Condannare l'avv. alla rifusione delle spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione Pt_1 al sottoscritto procuratore.
All'udienza dell'11.11.025 comparivano le parti. Parte ricorrente dichiarava: “ADR mi riporto al ricorso. Chiedo revoca dell'assegno divorzile, la revoca dell'assegno per e la diminuzione dell'assegno per e per i motivi di cui al CP_2 Persona_3 Per_2 ricorso”. dichiarava: “ADR: mi oppongo alle domande. Non rinuncio all'assegno divorzile. Chiedo CP_1 Per_ aumentarsi l'importo per i figli maggiorenni e che hanno 19 anni. Abitiamo a via Coroglio Per_2 in una abitazione di proprietà dei miei genitori deceduti e questa casa è in comproprietà con mio fratello. Io corrispondo a mio fratello 250 euro ogni mese, ma purtroppo abbiamo ricevuto la notifica Per_ dell'esproprio. e studiano all'università: e è in attesa di Per_2 Persona_5 Per_6 sapere se entrerà a fisioterapia dopo aver fatto i test di ingresso.
dichiarava: “ADR: mi sono laureata a settembre con una triennale in controllo di qualità CP_2 alla facoltà di farmacia ed ora sto continuando per la magistrale tra due anni. Ho portato il libretto universitario per dare prova della mia assiduità”.
Per_ Ciò posto, con riferimento al mantenimento dei figli , e si osserva quanto segue. CP_2 Per_2
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La sentenza di divorzio passata in giudicato stabiliva la corresponsione di €1.200,00 mensili, quale Per_ contributo al mantenimento dei figli – all'epoca minori – e , e la corresponsione di € 350,00 Per_2 mensili, quale contributo al mantenimento della figlia – già maggiorenne – . CP_2 In questa sede, parte ricorrente chiedeva, da un lato, la revoca dell'assegno disposto a favore di e CP_2Per_ la diminuzione dell'importo dell'assegno disposto a favore dei gemelli e . Per_2 Ciò evidenziando, con riferimento ad , l'inerzia ingiustificata della stessa a collocarsi nel mondo CP_2 Per_ del lavoro nonostante abbia ormai compiuto 24 anni;
con riferimento ai figli e , invece, Per_2 chiedeva che venisse scorporata dall'importo totale dell'assegno la quota destinata a garantire loro un'abitazione. Il tutto dovendosi tener conto dell'asserito peggioramento delle condizioni economiche subite dal ricorrente. Parte resistente, si opponeva alle suddette deduzioni ed in via riconvenzionale chiedeva l'aumento sia Per_ dell'assegno disposto in favore di che di quello disposto in favore di e assumendo CP_2 Per_2 l'incrementarsi delle esigenze degli stessi e, dunque, l'insufficienza dell'ammontare disposto in sede di divorzio.
Ebbene, all'uopo giova richiamare i principi giurisprudenziali formatisi in relazione all'obbligo dei genitori, ex art. 148 c.c., di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni. In virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati, una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità, (richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I, 14/08/2020). Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). La Suprema Corte, ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207). Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti
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(Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr.,Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore. Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età. La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sè (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perchè sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento. - Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società. Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento. Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito. Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio
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deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità
o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonchè ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406). Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo).
Applicando i principi de quibus al caso sub iudice, occorre analizzare distintamente la posizione di CP_2Per_ e quella dei fratelli e , principiando dalla condizione economica paterna, quale soggetto in Per_2 astratto tenuto al versamento dell'assegno, contribuendo la madre – quale genitore collocatario dei tre figli – in via diretta al loro mantenimento.
Orbene, con riguardo alla situazione economico – patrimoniale del , deve evidenziarsi che: Parte_1
- Il ricorrente dichiara importi annui di circa € 27.000,00 (cfr. dichiarazione del 2021 con importo di €27.658,00; dichiarazione del 2022 con importo di €26.730,00; dichiarazione del 2023 con importo di €25.542,00); somme queste che risultano in linea con quelle prospettate in sede di divorzio;
- Il ricorrente è stato più volte precettato dalla per il mancato pagamento degli importi CP_1 dovuti proprio in esecuzione della sentenza di divorzio, così delineandosi una rilevante situazione debitoria dello stesso, implementata da un debito con la cassa forense di circa € 65.000,00 (cfr. comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca);
- Il ricorrente continua ad essere proprietario di diverse unità immobiliari, pur avendo disposto la compravendita di un'unita immobiliare nel gennaio del 2025 (cfr. contratto di compravendita allegato alla produzione del ); Pt_1
- Nel gennaio 2025 il è divenuto nuovamente padre. Pt_1 A mente dei fattori evidenziati, deve ritenersi che la situazione economico – patrimoniale del sia Pt_1 rimasta inalterata dal punto di vista reddituale. Tuttavia, la situazione debitoria dello stesso e la nascita del figlio, ancora molto piccolo, sono fattori che incidono sulla effettiva capacità patrimoniale del e che, in quanto tali, devono essere tenuti in Pt_1 considerazione ai fini della valutazione complessiva.
Ciò chiarito, con riferimento ad , deve evidenziarsi che trattasi di una ragazza di 24 anni, laureata CP_2 alla triennale in “controllo di qualità” presso la Facoltà di Farmacia ed attualmente iscritta alla magistrale;
circostanze queste dichiarate dalla stessa all'udienza dell11.11.2025 e da darsi per pacifiche in CP_2 quanto non contestate. Ebbene, allo stato degli atti, deve escludersi che abbia raggiunto l'indipendenza economica dal CP_2 nucleo familiare, ma può rilevarsi che l'attuale dipendenza economica sia giustificata dalle diverse attività dalla stessa medio tempore intraprese (università, laurea e iscrizione alla magistrale), assolutamente coerenti con l'età della ragazza (24 anni) e che escludono il delinearsi, nel caso di specie, di quelle situazioni di colpevole inerzia o di procrastinamento ingiustificato che, sole, determinerebbero l'operare della presunzione di autosufficienza economica. Tuttavia, deve parimenti escludersi che vi siano i presupposti per l'aumento dell'assegno versato dal padre. Invero, la ricorrente in riconvenzionale si è limitata a dedurre l'insufficienza dell'importo rispetto alle esigenze di vita;
insufficienza che sarebbe sopperita dalla capacità di risparmio della madre.
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Orbene, in assenza di ulteriori allegazioni e prove, e considerata la situazione economico – patrimoniale del , deve escludersi che vi siano i presupposti per l'aumento dell'importo. Pt_1 Pertanto, si conferma quanto statuito dalla sentenza di divorzio, con riconoscimento a favore della resistente ed a carico del , dell'assegno di €350,00 quale contributo al CP_2 Parte_1 mantenimento;
ciò con decorrenza dalla sentenza e con rivalutazione secondo gli indici Istat dal dicembre 2026.
Per_ Con riguardo alla posizione di e , si evince che trattasi di ragazzi di 19 anni, studenti ed Per_2 ancora non economicamente indipendenti. Circostanze, queste, pacifiche perché trovano concordi entrambe le parti. Invero, come anticipato, parte ricorrente chiede la diminuzione dell'importo disposto in sede divorzio;
diminuzione da effettuarsi scorporando dal totale la quota che era stata espressamente destinata a garantire ai minori l'esigenza abitativa. Difatti, nella sentenza n. 9414/2021, - sul presupposto che all'epoca i ragazzi erano minori ed a mente della circostanza pacifica per cui il aveva omesso di pagare il mutuo cosi determinando la vendita Pt_1 della casa familiare e la precarietà abitativa degli stessi, - il Collegio considerava “nell'importo per il loro mantenimento anche una parte necessaria per garantire loro l'esigenza abitativa”. Orbene, come evidenziato dal e confermato dalla stessa – sia negli scritti difensivi che Pt_1 CP_1 con le dichiarazioni rese all'udienza dell'11.11.2025 – i figli risiedono insieme alla madre nella casa – di cui quest'ultima è comproprietaria – sita alla Via Coroglio. In particolare, la dichiarava: “Abitiamo a via Coroglio in una abitazione di proprietà dei miei CP_1 genitori deceduti e questa casa è in comproprietà con mio fratello. Io corrispondo a mio fratello 250 euro ogni mese, ma purtroppo abbiamo ricevuto la notifica dell'esproprio”. Dunque, considerato che: Per_
- e hanno raggiunto la maggiore età ma non sono ancora autonomi dal punto di vista Per_2 economico;
- L'assegno stabilito in sede di divorzio ha una componente destinata a sopperire e gestire, in termini di garanzia, l'esigenza abitativa degli allora minori;
- L'esigenza abitativa de qua, allo stato, è venuta meno vivendo i figli nell'abitazione di proprietà della madre collocataria, né rileva a tal fine la situazione di esproprio prospettata. Ciò in quanto, in primo luogo, non vi è alcun riferimento temporale all'esecuzione dello stesso e, in secondo luogo, l'espropriazione presuppone un'indennità economica alle parti che la subiscono;
- Non vi è alcun elemento dal quale constatare l'effettivo esborso della a favore del CP_1 fratello;
esborso che, comunque, non rientrerebbe nell'ammontare dell'assegno finalizzato al contributo per il mantenimento dei figli;
- Non vi è alcuna allegazione e prova a conforto e riscontro delle mere asserzioni proposte dalla ricorrente a fondamento della riconvenzionale: in atti non vi è alcun elemento che permetta al Collegio di constatare l'effettivo incremento delle esigenze dei figli, nemmeno in termini presuntivi;
il Collegio ritiene di accogliere la domanda proposta da parte ricorrente, riducendo l'importo dell'assegno Per_ ad € 800,00 mensili (€400,00 per figlio); assegno disposto a favore di e ed a carico del Per_2 padre , con decorrenza dalla sentenza e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dal Parte_1 dicembre 2026. Ciò in parziale modifica della sentenza n. 9414/2021 emessa dal Tribunale di Napoli. Si rigetta, per quanto innanzi, la domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrente CP_1
Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la revoca dell'assegno divorzile, si osserva quanto di seguito. In via preliminare, occorre evidenziare che in sede di provvedimenti ex art. 473 bis 29 c.p.c. si procede con l'attuazione del principio, generalmente riconosciuto nell'ordinamento giuridico italiano, secondo cui i provvedimenti, anche definitivi, volti a regolamentare i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole devono intendersi sempre emanati rebus sic stantibus, e pertanto in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi nel corso del processo e cristallizzatosi al momento della rimessione della causa in decisione. Un successivo mutamento di tale quadro di riferimento e soprattutto la sopravvenienza di nuove circostanze può evidentemente contribuire ad alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale quei provvedimenti sono stati assunti, con conseguente necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare. All'evidenza, in questa sede non si procede ad una rivalutazione degli elementi emersi nel corso del giudizio di divorzio ma ad una valutazione alla luce degli elementi sopravvenuti. Ebbene, nel caso di specie, la sentenza di divorzio aveva riconosciuto il diritto della all'assegno CP_1 di divorzio;
ciò a mente “dell'età degli ex coniugi, del contributo personale dato dalla resistente alla
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conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune nel corso della convivenza coniugale, nonché della durata del matrimonio e del reddito di entrambi”. Parte ricorrente, nel chiedere la revoca dell'assegno divorzile, deduceva, quale fattore sopravvenuto, il cambiamento in peius della propria situazione economica e l'inerzia ingiustificata della nel CP_1 protrarre il proprio stato di disoccupazione.
Ciò posto, a mente del dictum delle Sezioni Unite n. 18287/2018 ormai consolidatosi, rilevato che non vi sono elementi alla stregua dei quali incidere sulla componente compensativa dell'assegno divorzile riconosciuta sussistente in sede di divorzio (e cioè non è stato dedotto alcun elemento che consenta a questo Collegio di ritenere che le rinunce lavorative della effettuate in costanza di matrimonio ed CP_1 il contributo personale dalla stessa fornito alla formazione del patrimonio comune siano state medio tempore compensate dal ), occorre soffermarsi sulla componente assistenziale. Pt_1 Orbene, all'uopo deve evidenziarsi che:
- Le condizioni economiche del , rispetto alla situazione prospettata nel giudizio di Pt_1 divorzio, sono rimaste tendenzialmente inalterate;
- Il è titolare di diversi immobili (cfr. dichiarazioni dei redditi, tabella relativa ai redditi da Pt_1 fabbricati);
- Il è tenuto a gestire una rilevante situazione debitoria che, in ogni caso, incide sulla sua Pt_1 capacità patrimoniale;
- Il deve occuparsi altresì delle esigenze del nuovo nucleo familiare, costituito dalla Pt_1 moglie e da due minori, di cui uno nato nel 2025;
- La , nata nel 1968, continua ad essere priva di attività lavorativa. CP_1
Dunque, alla luce degli elementi sin qui dedotti, deve escludersi che vi siano i presupposti per ottenere la revoca dell'assegno divorzile nella sua duplice componente compensativa ed assistenziale, potendosi procedere ad una riduzione dello stesso che, tuttavia, non è stata richiesta nemmeno in via subordinata. I medesimi elementi, tuttavia, giustificano il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla
, volta ad ottenere una variazione in aumento dell'assegno divorzile. CP_1 Invero, ferma la componente compensativa dell'assegno, con riferimento a quella assistenziale deve valutarsi altresì la sussistenza di condizioni che, oggettivamente, rendono impossibile il superamento dello stato di disoccupazione;
condizioni che non risultano, allo stato, tali da giustificare un aumento dell'importo. Invero, parte ricorrente in riconvenzionale, da un lato, non ha provato il peggioramento delle proprie condizioni economico – patrimoniali, di fatto rimaste invariate rispetto al giudizio di divorzio, e, dall'altro, non ha né dedotto né allegato alcun elemento che permettesse al Collegio di valutare l'impossibilità oggettiva di prestare attività lavorativa (non è stato all'uopo dedotto finanche il tentativo – non andato a buon fine - della di essere assunta o di prestare attività lavorativa); ciò anche a CP_1 mente dell'età ormai raggiunta dai figli. Dal sin qui detto deriva il rigetto sia della domanda di revoca dell'assegno divorzile proposta in via principale dal che della domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno divorzile proposta Pt_1 dalla . CP_1 Dunque, si conferma il dovere, posto in capo al , di versare a favore della a titolo di Pt_1 CP_1 assegno divorzile, l'importo mensile di €500,00, con decorrenza dalla sentenza e con rivalutazione annuale dal dicembre 2016.
In ordine alle spese di lite, queste sono interamente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 9414/2021 pubblicata dal Tribunale di Napoli, dispone la riduzione del contributo al mantenimento dei Per_ figli e e pone a carico del la corresponsione di un assegno mensile di €800,00 Per_2 Parte_1 a favore della CP_1
- rigetta le ulteriori domande proposte dal ricorrente;
- rigetta le riconvenzionali proposte da e da CP_2 CP_1
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2025
IL PRESIDENTE estensore
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
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