TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 02/02/2026, n. 2066
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Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Diritto soggettivo all'erogazione di terapia

    La terapia ABA, in base alle linee guida nazionali e regionali e alla giurisprudenza, rientra tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). La CTU ha confermato la validità del metodo terapeutico sinora seguito e la necessità di un mutamento graduale di terapia in ragione della crescita del minore, stabilendo una durata di ventiquattro mesi con specifiche ore settimanali di terapia ABA e logopedia Prompt.

  • Accolto
    Diritto al pagamento delle spese di terapia

    Il piano terapeutico rideterminato dalla CTU deve essere erogato direttamente dalla ASL competente o, in assenza di competenze interne, indirettamente mediante il ricorso a strutture accreditate presso la ASL stessa, e non presso centri liberamente scelti dai genitori. La ASL è condannata a provvedere, in via diretta o in via indiretta, all’attuazione del progetto così come articolato dalla CTU.

  • Accolto
    Illegittimità del progetto terapeutico proposto dalla ASL

    La relazione clinica della ASL, che prevedeva un intervento cognitivo-comportamentale di sole dieci ore settimanali e di tipologia non intensiva, è stata annullata in parte, nella parte in cui prescriveva una terapia diversa da quella indicata dalla CTU.

  • Accolto
    Mancato rimborso spese sostenute per terapia logopedica

    La domanda di risarcimento del danno può trovare accoglimento negli stringenti limiti in cui la terapia logopedica Prompt di due ore settimanali non sia stata già direttamente o indirettamente erogata dalla Asl nel corso di questi anni, dal 29.12.2023 ad oggi, rimettendone alle parti la quantificazione esatta sulla base dei titoli attestanti le spese sostenute dai ricorrenti al riguardo.

  • Improcedibile
    Inerzia dell'amministrazione sanitaria

    Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse con riferimento alla lamentata inerzia della ASL nel predisporre il Progetto terapeutico, in quanto la ASL ha successivamente emanato un progetto, seppur contestato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 02/02/2026, n. 2066
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2066
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo