Ordinanza cautelare 1 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 1 luglio 2024
Ordinanza collegiale 10 luglio 2024
Ordinanza collegiale 5 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 11 febbraio 2025
Ordinanza presidenziale 31 marzo 2025
Ordinanza presidenziale 22 aprile 2025
Ordinanza collegiale 11 giugno 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 02/02/2026, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02066/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16961/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16961 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandra Pillinini, Daria Pietrocarlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandra Pillinini in Roma, via Adolfo Gandiglio, n. 27;
contro
Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carmen Di Carlo, Simona Consani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ferraguto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-del diritto soggettivo del minore -OMISSIS- a ricevere dalla ASL ROMA 3 l'erogazione in via diretta, mediante un trattamento specifico, individualizzato e intensivo con terapia cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA (Applied Behavior Analysis) da erogarsi per un minimo di 25 ore settimanali e di n. 2 ore settimanali di logopedia Prompt entrambi per la durata di 48 mesi a decorrere dalla perdita di efficacia dell'ordinanza ex 700 c.p.c., ovvero dal 29.12.2023, o in via indiretta, mediante il pagamento da parte della Asl Roma 3, in persona del legale rappresentante p.t., in favore dei ricorrenti delle documentate spese di terapia ABA effettuate presso strutture o professionisti privati per un minimo di 25 ore settimanali e di n. 2 ore settimanali di logopedia Prompt entrambi per la durata di 48 mesi a decorrere dalla perdita di efficacia dell''ordinanza ex 700 c.p.c., ovvero dal 29.12.2023;
-dell'illegittimità della condotta omissiva tenuta dall'amministrazione sanitaria e la conseguente violazione dell'obbligo da parte della stessa di provvedere all'erogazione della terapia, a seguito dell'istanza inviata dai ricorrenti, a mezzo dei sottoscritti difensori, in data 11.12.2023;
-nonché conseguentemente per la condanna della ASL ROMA 3, in persona del legale rappresentante p.t. alla erogazione dell'indicato trattamento ABA per un minimo di 25 ore settimanali e di n. 2 ore settimanali di logopedia Prompt entrambi per la durata di 48 mesi a decorrere dalla perdita di efficacia dell'ordinanza ex 700 c.p.c., ovvero dal 29.12.2023, ovvero, in caso di inerzia, per la condanna della Asl Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, a sostenere in favore del minore, il pagamento delle spese di terapia cognitivo comportamentale ABA per un numero di 25 ore settimanali e di n. 2 ore settimanali di logopedia Prompt entrambi per la durata di 48 mesi a decorrere dalla perdita di efficacia dell'ordinanza ex 700 c.p.c., ovvero dal 29.12.2023, ovvero all'adozione di ogni più opportuno provvedimento giudiziale idoneo alla effettiva tutela del diritto soggettivo;
e per la condanna della ASL ROMA 3, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno patrimoniale consistente nel mancato rimborso delle spese sostenute dai ricorrenti per il trattamento logopedico Prompt dal gennaio 2023 ad oggi che si quantificano ad oggi in € 4.128,00, nonché al rimborso delle spese sostenute successivamente sino all''esito del giudizio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GE PA in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS- il 6/5/2024:
per l’annullamento del documento depositato dalla Asl Roma 3 in data 29.03.2024 denominato “relazione clinica”, prot. -OMISSIS- a firma della dott.ssa Barbara Zepponi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 3 e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa VI EM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti, in qualità di genitore di un minore affetto da Disturbo dello Spettro Autistico, hanno agito per ottenere dalla ASL Roma 3 il trattamento riabilitativo con metodo Applied Behavioral Analysis (d’ora in poi anche ABA) nella misura minima di venticinque ore settimanali e due ore settimanali di logopedia per la durata di 48 mesi a decorrere dalla perdita di efficacia dell’ordinanza ex 700 c.p.c., ovvero dal 29.12.2023.
2. Si sono costituite per resistere al ricorso la Regione Lazio e l’Azienda Sanitaria Locale Roma 2 chiedendone il rigetto.
La Regione ha in via preliminare eccepito la propria carenza di legittimazione chiedendo di essere estromessa dal giudizio, “ atteso che con il ricorso si impugna il silenzio di un’altra pubblica amministrazione, la Asl Roma 2 ”. Nel merito ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto.
3. Con motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato il documento nelle more redatto dalla Asl resistente con il quale si prescriveva in favore del minore un intervento cognitivo-comportamentale senza tuttavia definirne la tipologia e nella misura di dieci ore settimanali.
4. Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d’ufficio (CTU) ai sensi dell’art. 67 c.p.a., “ allo scopo di acquisire i necessari elementi in ordine all’attendibilità e alla correttezza delle valutazioni tecniche espresse dall’Amministrazione sanitaria nel provvedimento da ultimo emanato, con particolare riferimento alla tipologia di prestazione e alle modalità di erogazione delle stesse nonché al numero delle ore più adatti per il minore ”.
5. In data 3 novembre 2025 la CTU ha provveduto al deposito della consulenza disposta.
6. Con memoria parte ricorrente ha da ultimo insistito per la condanna della Asl Roma 3 all’erogazione in via indiretta del progetto così come articolato dalla CTU per la durata di due anni, prevedendo la prosecuzione del progetto oltre detto periodo qualora la Asl non sottoponga il minore ad una nuova valutazione, per l’annullamento della relazione clinica” prot. -OMISSIS-del 26 febbraio 2024 a firma della dott.ssa Barbara Zepponi, contenente la definizione di un progetto terapeutico in favore del minore e per la condanna della Azienda al risarcimento del danno patrimoniale consistente nel mancato rimborso delle spese sostenute dai ricorrenti per il trattamento logopedico Prompt da gennaio 2023 ad oggi, quantificate in € 4.128,00.
7. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione.
Tanto alla luce di quanto emerso in altri analoghi giudizi, ove da ultimo, è stato evidenziato che per quanto si tratti di ricorsi non impugnatori di atti provenienti da detta Amministrazione, tuttavia, alla luce della difesa delle Asl, è emerso un ruolo decisivo della Regione nella gestione delle liste di attesa per l’erogazione delle terapie in questione e conseguentemente nella effettiva garanzia dei diritti controversi.
9. Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati nei termini di cui di seguito.
9.1 Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, è necessario effettuare una sintesi del quadro normativo che disciplina la materia.
Sul piano normativo che l’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 all’art. 1 prescrive che: “ Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse ”.
Il successivo comma 7 dispone che: “ Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza”.
Pertanto il Servizio sanitario nazionale è preposto alla tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Requisito imprescindibile per l’erogazione da parte del Servizio Sanitario della prestazione sanitaria richiesta, in forma diretta o indiretta, è costituito dall’evidenza scientifica di un significativo beneficio in termini di salute.
Sono comunque escluse dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale (LEA) le prestazioni per le quali siano presenti forme alternative di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, soddisfacendo il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero che non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.
Ancora, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 134 del 2015, “ l’Istituto Superiore di Sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali ”.
Il successivo art. 3 prevede che “ Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica … si provvede all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l’inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili ”.
L’art. 4 dispone che “ il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale ”.
Sono state quindi adottate le “ Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico ” da ultimo aggiornate ad ottobre 2023 con una lista di Raccomandazioni.
Le Linee guida nel sottoporre ad un esame comparato l’efficacia dei programmi intensivi comportamentali prendono in considerazione anche la metodologia ABA, che è quella d’interesse per gli odierni ricorrenti.
Con D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 sono stati definiti i nuovi livelli essenziali di assistenza ed è stato ribadito che “ …ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche ” (art. 60).
Il richiamo delle più avanzate evidenze scientifiche riecheggia i principi informatori del sistema dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 7 d.lgs. 502 del 1992 secondo cui l’efficacia deve essere dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili.
9.2 Pertanto la Giurisprudenza ha ritenuto che anche la terapia ABA presa in considerazione dalle richiamate Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico rientri tra i LEA ( ex multis : Cons. St. n. 2119 del 2022).
9.3 A livello regionale, la Regione Lazio, con deliberazione n. 75 del 13 febbraio 2018, ha affermato che il servizio aziendale “ garantisce la presa in carico e la realizzazione degli interventi con personale debitamente formato, attraverso l’utilizzo di tutte le risorse sanitarie, socio sanitarie, scolastiche e sociali della rete territoriale, comprese quelle residenziali, semiresidenziali e non residenziali, pubbliche e private accreditate ” oltre che “ le attività di parent trainig e teacher training ”. Detta deliberazione fornisce indicazioni operative sul percorso Diagnostico-terapeutico-assistenziale rivolto alle persone con disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD), al fine di uniformare sul territorio regionale il percorso di presa in carico della persona con ASD, per l’intero arco di vita, a partire dalla organizzazione della rete che coinvolga i servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e sociali nella prospettiva dell’inclusione, in linea con le indicazioni di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2012.
Ancora, la legge regionale n. 7 del 2018, all’art. 74 ha disposto che: “ La Regione, nell’ambito delle iniziative volte alla tutela della salute, con specifico riferimento ai minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, individua nelle linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti i programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA, Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM), i programmi educativi (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children - TEACCH) e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana ”.
10. Alla luce di quanto riportato se da un lato le prestazioni di cura dello spettro autistico si configurano quali livelli essenziali di assistenza, la cui erogazione deve essere garantita dal SSN, tuttavia in capo al privato richiedente non sussiste un diritto soggettivo perfetto all’erogazione di un determinato specifico trattamento – nel caso di specie quello secondo la metodica ABA- da parte delle Aziende sanitarie e a carico del SSR, se non dopo che, attraverso il Piano terapeutico individualizzato, redatto dalla struttura pubblica a ciò designata, sia stata individuata la terapia più confacente per la tutela della salute dell’assistito.
E’ stato osservato che: “ Il fatto che le linee guida non escludano tale metodica non può valere a giustificare un malinteso obbligo di doverne valutare l’applicabilità a favore del minore, indipendentemente dalla fascia di età: tale argomentare tradisce una fallacia logica di fondo e trascura primariamente l’asse portante di tutto l’impianto diagnostico e terapeutico-trattamentale -OMISSIS-, ossia che l'impiego di metodi e strumenti deve basarsi sulle più avanzate evidenze scientifiche a norma dell’art. 60 del ridetto d.P.C.M. 12 gennaio 2017.
Peraltro, le evidenze scientifiche raccomandano una valutazione caso-specifica che calibri il programma trattamentale in relazione alla situazione clinica del paziente..” (così Cons. St., Sez. III, 29 luglio 2024, n. 6785, proprio a proposito della erogazione della terapia ABA)
11. Per la Regione Lazio le modalità di presa in carico dell’assistito e di predisposizione del Piano terapeutico individualizzato sono dettate dalla deliberazione di Giunta regionale n.75 del 13 febbraio 2018 che approva le “ Linee di indirizzo regionali per i disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD) ".
Le Linee guida prevedono che in ogni ASL è individuata almeno una “Unità funzionale multidisciplinare ASD aziendale” composta da operatori afferenti ai servizi TSMREE, in grado di effettuare: “ la diagnosi…la restituzione scritta della diagnosi ai genitori nell’ambito della quale è da contemplare anche la corretta informazione circa le diverse opportunità e modalità di trattamento, prognosi, tempi, etc., compreso l’orientamento sull’accesso ai diritti esigibili (invalidità/handicap, etc.) e le informazioni utili a prendere contatto con le specifiche Associazioni dei familiari; il supporto immediato ai genitori attraverso un ciclo di incontri di parent training; la condivisione della diagnosi con il PLS e l’invio all’équipe multidisciplinare del territorio di riferimento per la presa in carico e la realizzazione degli interventi, previa condivisione della valutazione; il coordinamento/supervisione delle varie azioni e verifica periodica degli esiti e del percorso per la presa in carico condotto dalle équipes multidisciplinari territoriali;..”
Inoltre si legge nelle Linee guida che nell’ambito dei servizi TSMREE di ciascuna ASL sono organizzate équipe multidisciplinari (neuropsichiatra infantile, psicologo, terapista della neuropsicomotricità, educatore professionale, logopedista) territoriali per la presa in carico socio-sanitaria e il trattamento dei minori con ASD.
L’équipe territorialmente competente:
“ -predispone e pianifica il Progetto terapeutico-abilitativo-educativo individualizzato in sinergia con la persona, la sua famiglia e la scuola….
- garantisce la presa in carico e la realizzazione degli interventi con personale debitamente formato, attraverso l’utilizzo di tutte le risorse sanitarie, socio-sanitarie, scolastiche e sociali della rete territoriale, comprese quelle residenziali, semiresidenziali e non residenziali, pubbliche e private accreditate;
- garantisce le attività di parent training e di teacher training;
- mantiene la reciprocità informativa con il PLS/Medico di Medicina Generale (MMG), in quanto principale referente per la salute complessiva del proprio assistito.”
12. Da una piana lettura delle norme come sopra sinteticamente descritte discende che compete alla Asl stabile il percorso terapeutico più rispondente alle necessità del paziente, per il quale deve essere redatto il Piano o Progetto terapeutico, che definisca in modo puntuale le prestazioni che gli devono essere erogate a carico del SSR.
13. Nel caso di specie parte ricorrente ha contestato dapprima l’inerzia serbata dalla Asl e successivamente, con motivi aggiunti, il progetto terapeutico predisposto, allegando a supporto certificazioni ove si dà conto dei miglioramenti ottenuti dal minore con la terapia Aba seguita negli anni e dell’importanza di proseguirla.
La Asl ha infatti prescritto, nelle more del giudizio, che il Progetto riabilitativo individualizzato per il minore prevedesse il seguente trattamento:
-intervento cognitivo comportamentale in ambito domiciliare (non inferiore alle 2 ore settimanali);
-intervento cognitivo comportamentale in ambito ambulatoriale (non inferiore alle 6 ore settimanali) dove verrà proposto anche lavoro di tipo psicomotorio;
-incontri periodici (inizialmente settimanali, non inferiore alle 2 ore settimanali) con la scuola con eventuali interventi cognitivo comportamentali in sede scolastica;
-trattamento logopedico bisettimanale;
-parent training a frequenza quindicinale.”
14. Poiché la verifica della fondatezza della tesi della parte ricorrente piuttosto che di quella dell’Amministrazione sanitaria esige il possesso di conoscenze mediche tecnico-specialistiche, il Collegio ha ritenuto necessario - come visto nella parte in fatto - disporre una consulenza tecnica d’ufficio.
15. La relazione prodotta in giudizio dalla CTU così conclude:
“ Il piano di cura individuale predisposto dall’Asl NON costituisce la terapia più adatta per la cura del minore.
La ASL RM3 indicando il suo progetto terapeutico di fatto interrompe il percorso riabilitativo intensivo ABA fin qui seguito dal minore -OMISSIS-, percorso di cura che ha determinato buoni risultati nel comportamento adattivo, pur persistendo il livello di gravità del suo quadro clinico.
Si ricorda che -OMISSIS- è affetto da Autismo di tipo 2 e tutti gli Istituti di diagnosi (clinici privati, Policlinico Umberto I, Policlinico Tor Vergata) sono sempre stati concordi in merito alla diagnosi e hanno da sempre dato l’indicazione di trattamento ABA a carattere intensivo.
Il progetto proposto in data 26/06/2023 dall’Asl RM3 appare di contro non corrispondere a tale ripetuta indicazione. Il percorso riabilitativo indicato, infatti, non prevede l’applicazione del metodo ABA né riguardo alla frequenza appare di tipo intensivo…..Va, peraltro, considerato che in vista della crescita di -OMISSIS-, seguendo le linee guida della Regione Lazio, andranno ridotte le ore di riabilitazione. ”.
All’esito delle osservazioni dei CTP la CTU ha così concluso:
“ • per il primo anno è stato concordato che il minore riducesse l’intensità dell’intervento a 16 ore settimanali di terapia ABA a cui aggiungere 2 ore settimanali di logopedia Prompt, per un totale di 18 ore settimanali;
• per il secondo anno è stato concordato che il minore riducesse l’intensità dell’intervento a 14 ore settimanali di terapia ABA a cui aggiungere 2 ore settimanali di logopedia Prompt, per un totale di 16 ore settimanali;
• rivalutazione neuropsichiatrica infantile con aggiornamento delle necessità del bambino e del
progetto di cura, dal terzo anno in poi da effettuarsi presso il TSMREE della ASL RM3, territorialmente competente.”
15.1 Ritiene il Collegio di condividere, con le specificazioni di seguito riportate, le conclusioni cui è pervenuta da ultimo la CTU, che ha confermato la validità del metodo terapeutico sinora seguito e la necessità di un mutamento graduale di terapia in ragione della crescita del minore.
Quanto alla durata del progetto riabilitativo questa dovrà essere disposta, in linea con quanto previsto nella CTU, in ventiquattro mesi, prevedendosi inizialmente 18 ore settimanali di terapia ABA da ridursi a 14 ore l’anno successivo, oltre le 2 ore settimanali di logopedia Prompt.
Tanto con valutazione neuropsichiatrica da effettuarsi rigorosamente presso il TSMREE della Asl RM3, e con supervisione della stessa ASL laddove si rendano comunque necessari aggiornamenti della terapia in ragione delle necessità del minore anche nel corso di questi primi due anni.
13.2 Ritiene inoltre il Collegio che il piano cosi rideterminato, in base alla disciplina di settore sopra richiamata, debba essere erogato direttamente dalla Asl competente e, solo in assenza della disponibilità di competenze interne, erogato indirettamente mediante il ricorso a strutture accreditate presso la ASL stessa e non presso centri liberamente scelti dai genitori, tanto a primaria tutela della salute stessa del minore meglio garantita dalla previa verifica dei requisiti di accreditamento necessari perché una struttura privata possa erogare la terapia in sostituzione delle strutture pubbliche.
Sul punto le considerazioni presenti nella relazione della CTU secondo cui la terapia ABA non verrebbe erogata dalla azienda sanitaria locale, la quale non disporrebbe né di personale in organico, né di strutture o professionisti esterni accreditati, esulano dal quesito posto.
14. Quanto alla domanda di risarcimento del danno questa può trovare accoglimento negli stringenti limiti in cui la terapia logopedica Prompt di due ore settimanali non sia stata già direttamente o indirettamente erogata dalla Asl nel corso di questi anni, dal 29.12.2023 ad oggi, rimettendone alle parti la quantificazione esatta sulla base dei titoli attestanti le spese sostenute dai ricorrenti al riguardo.
15. In conclusione il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse con riferimento alla lamentata inerzia della Asl nel predisporre il Progetto terapeutico e deve invece trovare accoglimento con riferimento alla domanda risarcitoria nei limiti sopra riportati; i motivi aggiunti devono trovare accoglimento e per l’effetto annullato l’atto gravato nella parte in cui prescrive una terapia diversa da quella indicata dalla CTU e integrato nei termini sopra riportati.
Per l’effetto, l’ASL dovrà provvedere in via diretta, o in via indiretta, alla erogazione nei confronti del minore del progetto terapeutico così come riarticolato dalla CTU.
16. Il Collegio, esaminate la relazione, la documentazione allegata e l'istanza di liquidazione, ritiene congruo liquidare in favore del C.T.U. per l'attività concretamente svolta (per come desumibile dalla relazione) la somma di € 2.500,00, oltre I.V.A, se non esente, e contributi come per legge.
Le spese di CTU sono poste a carico della ASL Roma 3 per il principio della soccombenza.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo accoglie nei termini di cui in motivazione condannando la Asl Roma 3 al risarcimento del danno come indicato in parte motiva; accoglie il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla in parte la proposta di piano e condanna la ASL resistente a provvedere, in via diretta o in via indiretta, all’attuazione del progetto così come articolato dalla CTU e descritto in parte motiva.
Condanna altresì la ASL Roma 2 e la Regione resistenti, in parti uguali, al pagamento delle spese di lite che, complessivamente, quantifica in euro 2.000,00 (duemila), oltre oneri di legge, se dovuti, ed alla restituzione, come per legge, del contributo unificato.
Pone definitivamente gli oneri relativi alla C.T.U., così come liquidati in parte motiva, a carico dell’Asl Roma 2, mandando alla Segreteria per la comunicazione dell'avvenuta liquidazione al C.T.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA CR IG, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
VI EM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI EM | IA CR IG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.