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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/09/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 22/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 3100 /2023 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], e residente in Roccamonfina, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Maria Rosaria URSILLO, presso il quale elettivamente domicilia in Piazza San Giovanni n. 13, Cassino, come da procura in atti,
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti,
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo, depositato il 22.5.2023, l'odierno ricorrente impugnava in opposizione l'ordinanza-ingiunzione di pagamento dell' n. OI-001488308, CP_1 notificatagli il 26/4/2023 sia in proprio che quale legale rappresentante della società nonché quale autore della violazione amministrativa per violazione Parte_2 dell'art. art. 2, comma 1 bis, DL 463/83, convertito dalla legge 638/83 e ss. - omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali Uniemens, relativamente al periodo 6-10/2017, per un importo complessivo di € 10.000,00. Ha lamentato l'illegittimità del provvedimento impugnato per decadenza della violazione amministrativa ex art. 14 L. 689/1981, per pagamento, seppure parziale e ritardato delle ritenute previdenziali, con ottenimento del DURC, per eccessività delle sanzioni amministrative. Invocando l'errore dell'Ente previdenziale, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere, previa sospensiva, l'annullamento o la dichiarazione di nullità delle pretese previdenziali contenute nell'atto, o in subordine la rideterminazione degli importi. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'opposto e in via CP_1 preliminare poneva in luce che, alla luce di quanto previsto dall'art. 23 DL 48/2023 convertito nella legge 85/2023, aveva provveduto a rideterminare l'importo della sanzione amministrativa in € 300,00, da versare entro 30 giorni dalla prima udienza. Contrastava le ragioni di parte opponente facendo rilevare che il pagamento, per come effettuato, è stato parziale e tardivo. Chiedeva, poi, con svariate argomentazioni il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, all'esito della camera di consiglio la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con la memoria di costituzione in giudizio e le successive note in sostituzione d'udienza l' ha rappresentato che, alla luce di quanto previsto dall'art. 23 DL 48/2023 CP_1 convertito nella legge 85/2023, ha provveduto a rideterminare l'importo della sanzione amministrativa in € 300,00, da versarsi entro 30 giorni dalla prima udienza, con conseguente cessazione della materia del contendere.
La Difesa dell'odierna opposta, con le note dell'11.10.2024, ha fatto presente di aver provveduto all'annullamento delle ordinanze ingiunzione (cfr. all. stampe per CP_2
l'obbligato principale e solidale per intervenuto pagamento della sanzione rideterminata, in data 23.4.2024, allegando il versamento effettuato (cfr. all. modello F24 Agenzia delle Entrate). L'Ente Previdenziale è stato soddisfatto nella propria pretesa. Parte ricorrente, inoltre, il 19.9.2025 ha prodotto attestazione del pagamento estratta dal cassetto previdenziale e non ha sollevato obiezioni di sorta, atteso che l'effetto estintivo del giudizio discende direttamente dalla norma, per il sol fatto di aver effettuato il pagamento secondo gli importi richiesti.
Va dichiarata la cessata materia del contendere visto che non c'è più l'oggetto della contesa, ed è venuto meno, pertanto, l'interesse. La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato, infatti, che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (cfr. Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, può reputarsi venuto meno l'oggetto del contendere e dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Tali i motivi della decisione in epigrafe, ritenuta ultronea ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”.
Lo jus superveniens determina la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando: 1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 22/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 3100 /2023 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], e residente in Roccamonfina, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Maria Rosaria URSILLO, presso il quale elettivamente domicilia in Piazza San Giovanni n. 13, Cassino, come da procura in atti,
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti,
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo, depositato il 22.5.2023, l'odierno ricorrente impugnava in opposizione l'ordinanza-ingiunzione di pagamento dell' n. OI-001488308, CP_1 notificatagli il 26/4/2023 sia in proprio che quale legale rappresentante della società nonché quale autore della violazione amministrativa per violazione Parte_2 dell'art. art. 2, comma 1 bis, DL 463/83, convertito dalla legge 638/83 e ss. - omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali Uniemens, relativamente al periodo 6-10/2017, per un importo complessivo di € 10.000,00. Ha lamentato l'illegittimità del provvedimento impugnato per decadenza della violazione amministrativa ex art. 14 L. 689/1981, per pagamento, seppure parziale e ritardato delle ritenute previdenziali, con ottenimento del DURC, per eccessività delle sanzioni amministrative. Invocando l'errore dell'Ente previdenziale, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere, previa sospensiva, l'annullamento o la dichiarazione di nullità delle pretese previdenziali contenute nell'atto, o in subordine la rideterminazione degli importi. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'opposto e in via CP_1 preliminare poneva in luce che, alla luce di quanto previsto dall'art. 23 DL 48/2023 convertito nella legge 85/2023, aveva provveduto a rideterminare l'importo della sanzione amministrativa in € 300,00, da versare entro 30 giorni dalla prima udienza. Contrastava le ragioni di parte opponente facendo rilevare che il pagamento, per come effettuato, è stato parziale e tardivo. Chiedeva, poi, con svariate argomentazioni il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, all'esito della camera di consiglio la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con la memoria di costituzione in giudizio e le successive note in sostituzione d'udienza l' ha rappresentato che, alla luce di quanto previsto dall'art. 23 DL 48/2023 CP_1 convertito nella legge 85/2023, ha provveduto a rideterminare l'importo della sanzione amministrativa in € 300,00, da versarsi entro 30 giorni dalla prima udienza, con conseguente cessazione della materia del contendere.
La Difesa dell'odierna opposta, con le note dell'11.10.2024, ha fatto presente di aver provveduto all'annullamento delle ordinanze ingiunzione (cfr. all. stampe per CP_2
l'obbligato principale e solidale per intervenuto pagamento della sanzione rideterminata, in data 23.4.2024, allegando il versamento effettuato (cfr. all. modello F24 Agenzia delle Entrate). L'Ente Previdenziale è stato soddisfatto nella propria pretesa. Parte ricorrente, inoltre, il 19.9.2025 ha prodotto attestazione del pagamento estratta dal cassetto previdenziale e non ha sollevato obiezioni di sorta, atteso che l'effetto estintivo del giudizio discende direttamente dalla norma, per il sol fatto di aver effettuato il pagamento secondo gli importi richiesti.
Va dichiarata la cessata materia del contendere visto che non c'è più l'oggetto della contesa, ed è venuto meno, pertanto, l'interesse. La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato, infatti, che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (cfr. Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, può reputarsi venuto meno l'oggetto del contendere e dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Tali i motivi della decisione in epigrafe, ritenuta ultronea ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”.
Lo jus superveniens determina la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando: 1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini