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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 3163/2022 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Cacciatore ed
Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, via Sciuti, n. 112.
Il Cancelliere
- opponente –
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Puleo e Francesco Verga.
- opposto –
All'udienza del 20 marzo 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e convalida il decreto ingiuntivo opposto n.
21/2022, emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, in favore di , che Controparte_1 liquida in complessivi € 2.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15% ed oltre IVA e CPA.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5 aprile 2022 la parte opponente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 20/2022 del 19 gennaio 2022, notificato in data 23 febbraio 2022,
con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di euro 32.386,65, in restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza n. 635/2021 del Tribunale di Palermo, riformata dalla Corte
d'Appello territoriale con sentenza n. 1343/2021; chiedeva quindi “Sospendere il presente giudizio per i motivi esposti in premessa;
- Accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il
1 decreto ingiuntivo opposto;
- Rigettare, comunque, le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
- In via subordinata, compensare le somme eventualmente dovute alla con le somme che questa era tenuta a versare in CP_1
relazione al rapporto di fatto intercorso sino al mese di dicembre 2021 e di cui in premessa, revocando anche per tale motivo il decreto ingiuntivo opposto. Con il beneficio delle spese”. A sostegno della propria pretesa l'opponente chiedeva la sospensione del procedimento per ragioni di pregiudizialità, scaturenti della pendenza del giudizio di impugnazione della sentenza della Corte
d'Appello (sulla scorta della quale è stato proposto il ricorso per decreto ingiuntivo) innanzi la
Corte di Cassazione, nonché l'irripetibilità delle somme chiede con l'ingiunzione di pagamento, stante la natura retributiva delle stesse.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1 variamente contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza del 25 gennaio 2024 veniva rigettata la richiesta di sospensione del giudizio formulata dalla parte ricorrente, sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso nelle sentenze nn. 29302/2022 e 12773/2017 (cfr. verbale di udienza del 25 gennaio 2024).
La causa, senza alcuna istruzione, veniva discussa e decisa all'udienza del 20 marzo 2025.
Anzitutto, per quanto concerne la sospensione del giudizio chiesta dalla parte opponente, è opportuno ribadire l'insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio, già espressa all'esito dell'udienza del 25 gennaio 2024. Segnatamente, occorre ribadire che il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva,
successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza, e può essere richiesto immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio. La domanda di restituzione della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi riformata, quindi, può essere proposta, per la sua autonomia e finalità (che è quella di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione poi riformata in appello), a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio.
Deve, pertanto, escludersi qualsiasi rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio di cassazione e quello promosso per ottenere la restituzione delle somme pagate, in esecuzione della sentenza poi riformata in appello.
Con riferimento alla ripetibilità delle somme oggetto del contendere, invece, in disparte la circostanza per cui la giurisprudenza richiamata dalla parte opponente riguarda la diversa questione del pagamento delle retribuzioni nel caso di interposizione fittizia di manodopera (cfr. Cass. n.
2990/2018) e di cessione del ramo d'azienda (cfr. Corte Cost. n. 29/2019), occorre rilevare che le
2 somme delle quali la parte opposta ha chiesto la restituzione con il procedimento monitorio hanno natura risarcitoria, come espressamente previsto nel titolo. Infatti, la sentenza del Tribunale di
Palermo n. 635/2021 – poi riformata - stabiliva “condanna la convenuta Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare ciascuno dei ricorrenti
[...] nel proprio posto di lavoro con le mansioni e l'inquadramento predetti ed a corrispondere a ciascuno di loro un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. – calcolata sulla tabella retributiva in vigore per l'inquadramento ritenuto alla data di cessazione del rapporto, pari a € 1.404,66 mensili – dal 1.01.2019 sino all'effettiva reintegrazione, oltre che al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.
Quanto alla determinazione del quantum, dal prospetto di calcolo – di cui si ritiene la correttezza
- si ricava che la somma ingiunta si riferisce al periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 10 marzo
2021 (cfr. conteggio in atti), in restituzione di quanto versato per effetto della sentenza n. 635/2021 del Tribunale di Palermo. Le ritenute fiscali (pari ad euro 8.511,70) ed i contributi previdenziali
(pari ad euro 14.295,58), invece, sono stati scorporati dal conteggio.
Infine, deve rigettarsi altresì l'eccezione di compensazione formulata in ricorso, perché generica e indeterminata, trattandosi all'evidenza di credito non soltanto non liquido, ma neppure liquidabile.
Da ultimo, in ogni caso, va rilevato che con sentenza resa nel procedimento inter partes n.r.g.
4357/2022 la Corte Suprema di Cassazione ha confermato quanto statuito dalla Corte d'Appello n.
1343/2021.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 20 marzo 2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
3
Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 3163/2022 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Cacciatore ed
Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, via Sciuti, n. 112.
Il Cancelliere
- opponente –
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Puleo e Francesco Verga.
- opposto –
All'udienza del 20 marzo 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e convalida il decreto ingiuntivo opposto n.
21/2022, emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, in favore di , che Controparte_1 liquida in complessivi € 2.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15% ed oltre IVA e CPA.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5 aprile 2022 la parte opponente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 20/2022 del 19 gennaio 2022, notificato in data 23 febbraio 2022,
con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di euro 32.386,65, in restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza n. 635/2021 del Tribunale di Palermo, riformata dalla Corte
d'Appello territoriale con sentenza n. 1343/2021; chiedeva quindi “Sospendere il presente giudizio per i motivi esposti in premessa;
- Accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il
1 decreto ingiuntivo opposto;
- Rigettare, comunque, le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
- In via subordinata, compensare le somme eventualmente dovute alla con le somme che questa era tenuta a versare in CP_1
relazione al rapporto di fatto intercorso sino al mese di dicembre 2021 e di cui in premessa, revocando anche per tale motivo il decreto ingiuntivo opposto. Con il beneficio delle spese”. A sostegno della propria pretesa l'opponente chiedeva la sospensione del procedimento per ragioni di pregiudizialità, scaturenti della pendenza del giudizio di impugnazione della sentenza della Corte
d'Appello (sulla scorta della quale è stato proposto il ricorso per decreto ingiuntivo) innanzi la
Corte di Cassazione, nonché l'irripetibilità delle somme chiede con l'ingiunzione di pagamento, stante la natura retributiva delle stesse.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1 variamente contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza del 25 gennaio 2024 veniva rigettata la richiesta di sospensione del giudizio formulata dalla parte ricorrente, sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso nelle sentenze nn. 29302/2022 e 12773/2017 (cfr. verbale di udienza del 25 gennaio 2024).
La causa, senza alcuna istruzione, veniva discussa e decisa all'udienza del 20 marzo 2025.
Anzitutto, per quanto concerne la sospensione del giudizio chiesta dalla parte opponente, è opportuno ribadire l'insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio, già espressa all'esito dell'udienza del 25 gennaio 2024. Segnatamente, occorre ribadire che il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva,
successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza, e può essere richiesto immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio. La domanda di restituzione della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi riformata, quindi, può essere proposta, per la sua autonomia e finalità (che è quella di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione poi riformata in appello), a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio.
Deve, pertanto, escludersi qualsiasi rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio di cassazione e quello promosso per ottenere la restituzione delle somme pagate, in esecuzione della sentenza poi riformata in appello.
Con riferimento alla ripetibilità delle somme oggetto del contendere, invece, in disparte la circostanza per cui la giurisprudenza richiamata dalla parte opponente riguarda la diversa questione del pagamento delle retribuzioni nel caso di interposizione fittizia di manodopera (cfr. Cass. n.
2990/2018) e di cessione del ramo d'azienda (cfr. Corte Cost. n. 29/2019), occorre rilevare che le
2 somme delle quali la parte opposta ha chiesto la restituzione con il procedimento monitorio hanno natura risarcitoria, come espressamente previsto nel titolo. Infatti, la sentenza del Tribunale di
Palermo n. 635/2021 – poi riformata - stabiliva “condanna la convenuta Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare ciascuno dei ricorrenti
[...] nel proprio posto di lavoro con le mansioni e l'inquadramento predetti ed a corrispondere a ciascuno di loro un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. – calcolata sulla tabella retributiva in vigore per l'inquadramento ritenuto alla data di cessazione del rapporto, pari a € 1.404,66 mensili – dal 1.01.2019 sino all'effettiva reintegrazione, oltre che al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.
Quanto alla determinazione del quantum, dal prospetto di calcolo – di cui si ritiene la correttezza
- si ricava che la somma ingiunta si riferisce al periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 10 marzo
2021 (cfr. conteggio in atti), in restituzione di quanto versato per effetto della sentenza n. 635/2021 del Tribunale di Palermo. Le ritenute fiscali (pari ad euro 8.511,70) ed i contributi previdenziali
(pari ad euro 14.295,58), invece, sono stati scorporati dal conteggio.
Infine, deve rigettarsi altresì l'eccezione di compensazione formulata in ricorso, perché generica e indeterminata, trattandosi all'evidenza di credito non soltanto non liquido, ma neppure liquidabile.
Da ultimo, in ogni caso, va rilevato che con sentenza resa nel procedimento inter partes n.r.g.
4357/2022 la Corte Suprema di Cassazione ha confermato quanto statuito dalla Corte d'Appello n.
1343/2021.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 20 marzo 2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
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