Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/04/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 24-4-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 2296/2023
TRA
(19-6-1985), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Giuliano, e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentate e difesa dall'Avv. Giuliana Cavalcanti, e con CP_1
la stessa elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24-4-2023 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del lavoro, proponeva opposizione avverso l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione n. OI-001575710 di € 10.000,00, notificata a mezzo del servizio postale in data 11.04.2023 da parte dell' di Nola. CP_1
Eccepiva l'omessa notifica di atti prodromici, la prescrizione per decorso del termine quinquennale ex art. 28 l. 689/1981 e l'avvenuto pagamento delle somme dovute all' CP_1
a titolo di ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2016. Chiedeva al
Giudice adito di annullare l'ordinanza ingiunzione opposta.
Si costituiva l' che contestava in fatto ed in diritto l'avversa opposizione e ne CP_1
chiedeva il rigetto perché infondata. Dichiarava che l'importo della sanzione era stato ridotto in ossequio all'art 23 del DL 48/2023 in euro 442,92, e concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna della ricorrente al pagamento della somma di euro
442,92
All'udienza del 24-4-2025 tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
la notifica del provvedimento di accertamento della violazione in data 9-1-2029, è rimasta sospesa durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 30 giugno
2020 come previsto dall'art. 37, comma secondo, DL 17 marzo 2020 n.18 conv. in L.
27/2020 e dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021 per altri 182 giorni per effetto del
DL 183/2020.
Quanto al merito, la violazione contestata attiene al mancato versamento da parte della ricorrente, in qualità di legale rappresentante della VD Società Cooperativa, delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1 bis D.L. 463/1983, e successive modificazioni, per l'anno 2016.
Parte ricorrente ha prodotto prova dei versamenti effettuati con modelli F24 proprio per tale causale, e l' nulla ha eccepito al riguardo. CP_1
Deve dunque dichiararsi l'illegittimità della sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, che va dunque annullata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
001575710, notificata in data 11.04.2023;
b) Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1000,00, CP_1
oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Giuseppe Giuliano, antistatario.
Nola, 24-4-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
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