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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1374/2021 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. TORTORA GIUSEPPE, per procura in atti, ricorrente, contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona
[...] P.IVA_1
dell'Assessore pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Messina, resistente,
Oggetto: Opposizione ordinanza-ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 16.08.2021 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione N. 16/2021 emessa dalla Regione Siciliana - Assessorato
Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Dipartimento
Regionale dell'Agricoltura – Unità di Staff 2 - Ufficio Unico Irrogazioni Sanzioni -, notificata il 20.07.2021, con la quale le è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 10.731,35, ai sensi dell'art. 2 e 3 della legge 898/1986.
Parte opponente eccepiva la nullità della ordinanza-ingiunzione per insussistenza della violazione contestata, deducendo non essere rispondente al vero che, nel presentare le domande dei contributi comunitari, avrebbe inserito anche dei terreni appartenenti a terzi soggetti all'insaputa degli stessi e con l'uso, quindi, di un atto contrattuale apocrifo;
in particolare negava la circostanza emergente dal processo verbale del 14.09.2016, ove si leggeva: “Dagli ulteriori accertamenti veniva appurato che PE
negava di aver mai sottoscritto tale documento, conseguentemente
[...] sullo stesso erano stati riportati dati mendaci ivi compresa la firma apposta dal locatore”.
Evidenziava, in contrario, che il rapporto contrattuale si era regolarmente instaurato con lo addirittura in periodi antecedenti alla sottoscrizione dello stesso e poi PE formalizzato mediante l'atto in argomento. Ha poi dedotto che, ogni caso, l'utilizzo delle particelle di proprietà dello non avevano avuto alcuna utilità nell'erogazione PE
dei contributi. Ha dedotto, poi, che per le annualità 2011 e 2012 della misura 13
l'indebito percepito è di € 14.493,73, somma recuperata e compensata dall'Ente erogatore. Per cui, ha evidenziato che laddove la domanda principale di annullamento dell'ordinanza ingiunzione non dovesse essere accolta, nulla è dovuto a titolo di sanzione, avendo l'Ente erogatore trattenuto ulteriori € 14.493,73, non dovuti, così come sopra indicato, somma che potrà essere utilizzata in compensazione del dovuto e stabilito nell'ordinanza impugnata con la restituzione delle somme eccedenti.
L'opponente ha chiesto, quindi, di dichiarare nulla, annullare e/o comunque privare di efficacia giuridica l'ordinanza impugnata e, in via subordinata, modificare l'ordinanza ingiunzione e ritenere e dichiarare che nel caso de quo possa procedersi a compensazione con le somme già incamerate dall'Ente erogatore, con restituzione di quanto trattenuto in eccedenza.
Si è costituito l'Assessorato resistente chiedendo il rigetto del ricorso. Ha contestato i motivi di opposizione, evidenziando la correttezza e legittimità della ordinanza- ingiunzione opposta, fondata sulle risultanze del Processo Verbale di Contestazione del
14.9.2016 della Guardia di Finanza Tenenza di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) e sulle risultanze investigative, dalle quali è emersa una indebita percezione di contributi comunitari da parte della ditta della SI.ra a causa di irregolarità dovute a Pt_1
comunicazioni fraudolente circa la disponibilità di terreni, irregolarità perpetrate tramite la presentazione di falsi contratti di affitto di terreni, al fine di indurre in errore l'Ente erogante nella valutazione delle domande di aiuto presentate. Ha contestato i motivi di opposizione evidenziando che, contrariamente a quanto sostenuto, la Guardia di Finanza ha accertato che la nell'ambito delle richieste di aiuti comunitari afferenti i fondi Pt_1
FEAGA ed i fondi FEASR, “ha fatto, comparire diversi terreni nella sua presunta disponibilità, ma che per alcuni di essi è risultato assente un valido titolo di conduzione
(possesso o detenzione), in quanto di proprietà di soggetto terzo, rimasto assolutamente ignaro della frode perpetrata a suo danno." All'uopo i militari inquirenti, nell'ambito degli accertamenti eseguiti, hanno verbalizzato che tale PE
, legittimo proprietario dei terreni in questione, ha negato di aver mai
[...]
sottoscritto contratto di affitto dei terreni medesimi a favore della SI.ra
[...]
. Conseguentemente, sul documento in questione sono stati Parte_1
riportati dati mendaci ivi compresa, la firma apposta dal locatore;
ne consegue, secondo quanto verbalizzato dai militari inquirenti, che parte verbalizzata non disponeva di alcun titolo valido di possesso sui terreni per i quali ha percepito aiuti comunitari. Ha contestato, poi, l'affermazione secondo cui l'utilizzo delle particelle di proprietà del SI. non avevano avuto alcuna utilità nell'erogazione dei contributi. PE
Con riferimento al motivo di opposizione riguardante il presunto doppio recupero delle somme da parte dell'ente erogatore AGEA (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura), ha precisato che l'Assessorato si occupa esclusivamente dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative, da comminare a seguito dell'accertamento di un indebito percepito ai sensi dell'art. 3 della L. 898/1986, attività che non deve essere confusa con quella di recupero delle somme irregolari curata dall'ufficio istruttore e finalizzata all'organismo pagatore che nel caso in questione risulta essere l'AGEA.
Con ordinanza del 03.02.2025 è stato ordinato a parte opponente di produrre in giudizio sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 835/2024 R.sent. con attestazione di passaggio in giudicato e, alla udienza del 18.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è decisa come segue.
2- L'ordinanza ingiunzione opposta n. 16/2021 origina dal rapporto n. 0502839 del
19.09.2016 e dall'allegato processo verbale di contestazione del 14.09.2016 della
Guardia di Finanza di Barcellona Pozzo di Gotto notificato alla ricorrente, quale titolare dalla ditta individuale esercente l'attività di “commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne”, autore della violazione di cui agli artt. 2 e 3 della legge 898/1986 in quanto, a seguito degli accertamenti investigativi, è stata rilevata una indebita percezione di contributi comunitari erogati ed inerenti il settore Sviluppo Rurale con indebito percepito di euro 14.493,73 relativo alle annualità 2011 (per euro 10.970,47) e 2012 ( per euro 3.523,26).
Come si evince dal processo verbale di constatazione del 14.09.2016, allegato dall'Assessorato, è stato contestato alla che, al fine di ottenere i contributi Pt_1
comunitari AGEA, avrebbe fatto risultare diversi terreni nella sua presunta disponibilità, nonostante fosse assente un valido titolo di conduzione (possesso o detenzione). In particolare, avrebbe inserito, nelle domande relative alle campagne dal 2011 al 2015, anche i terreni di proprietà del sig. il quale PE
aveva negato di aver sottoscritto il contratto di affitto di fondo rustico del 12.05.2011 registrato in data 08.05.2014 relativo al foglio 11 del Comune di Novara di Sicilia part. 162, 193, 194, 201, 285, 286 e 291 della durata di 15 anni al prezzo annuo di € 300,00.
In allegato alle note del 01.07.2024 parte opponente ha prodotto la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 835/2024 RS -in relazione al proc.pen. n. 795/2016 RGNR relativo ai medesimi fatti per cui è processo- depositata il 10.06.2024 con cui la ricorrente, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 540/2023 RS del 26.04.23, è stata assolta dai reati contestati (cfr sentenza).
Nella citata sentenza passata in giudicato in data 11.07.2024 (cfr produzione documentale allegata alle note del 13.03.2025) si legge che tutte le questioni correlate alle accuse in atti rivolte alla si incentrano sulla ontologica esistenza, validità, Pt_1 estensione ed interpretazione del “contratto di affitto di fondo rustico” datato
12.05.2011, registrato in data 08.05.2014, firmato dalla medesima e dello PE avente ad oggetto l'appezzamento di terreno sito in agro di Novara di Sicilia e catastalmente individuato al foglio n. 11, p.lla 162, 193, 194, 201, 285, 286 e 291 NCT, sulla base del quale la vrebbe presentato domanda di contributi AGEA. Pt_1
La Corte d'Appello ha escluso la responsabilità penale della sulla scorta degli Pt_1
esiti della perizia grafologica espletata in corso di giudizio che ha accertato la paternità della sottoscrizione di apposta al contratto PE
d'affitto e sulla scorta dell'oggetto del contratto stesso, relativo -appunto- alla cessione in affitto dei propri diritti sui fondi agricoli oggetto del contratto. Quindi, prendendo le mosse dalla presupposta “validità a tutti gli effetti giuridici e fattuali come affitto di fondo rustico”, la Corte ha ritenuto che la abbia legittimamente utilizzato tale Pt_1
titolo contrattuale, in sede amministrativa, per ritrarvi dei contributi richiedibili, per legge, proprio da chi fosse titolare di un diritto reale di utilizzo a fini agricoli, pastorali
o zootecnici di fondo similari.
Come è noto, secondo la S.C., in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale ( cfr Cass. n. 2947/2023).
Il giudice civile può quindi porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (cfr Cass.
n. 30298/2023).
Orbene, in specie, dalla perizia grafologica del 12.10.2022 redatta dalla dott.ssa disposta nel procedimento penale n. 795/2016 RGNR, allegata dalla Persona_2
ricorrente alle note del 03.11.2023, risulta che “la firma in verifica apposta sul
CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO del 12.05.2011 a nome “ PE
è riferibile alla grafomotricità dell'apparente firmatario”.
[...]
Il contratto del 12.05.2011 risulta avere ad oggetto “affitto di fondo rustico” dei fondi siti in Novara di Sicilia catastalmente individuati al foglio n. 11, p.lla 162, 193, 194,
201, 285, 286 e 291 NCT, avente durata di 15 anni.
Sulla scorta dei superiori elementi -che sono stati valorizzati anche dalla Corte di
Appello di Messina al fine di ritenere la validità del contratto di affitto di fondo rustico del 12.05.2011 e giungere, quindi, ad una pronuncia di assoluzione della può Pt_1
ritenersi anche in questa sede che non sussistesse la contestata violazione, posto che la ha avanzato domanda di erogazione dei contributi comunitari relativamente a Pt_1
terreni, in proprietà del sig. , ma di cui risultava avere la PE
disponibilità in virtù del contratto di fondo rustico del 12.05.2011.
Ne consegue, quindi, l'annullamento della ordinanza ingiunzione opposta n. 16/2021.
3- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1374/2021 RG, così provvede:
1) Annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 16/2021 emessa dalla Regione Siciliana -
Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca -
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Unità di Staff 2 - Ufficio Unico Irrogazioni
Sanzioni; 2) Condanna l'Assessorato resistente al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 2.109,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
Iva e c.p.a. come per legge;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20.03.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano