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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4044 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1702/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11671/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Carrara, Viale Turigliano 13, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Claudio Lalli, che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Pandolfo;
Controparte_1 APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, e ritualmente notificato, chiedeva la declaratoria di illegittimità/nullità del Parte_1 contratto di fornitura lavoro stipulato in data 01/07/2019 con la ed Controparte_2 impugnava espressamente la terza proroga per il periodo 1.7.2020-30.8.2020 e che venisse riconosciuto che intercorreva con la convenuta quale utilizzatore del Controparte_1 contratto di fornitura lavoro, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inizio in data 4.7.2019 e diritto all'inquadramento nel livello D del CCNL per i dipendenti di e l'obbligo di regolarizzare il rapporto di lavoro presso tutti gli enti ed Controparte_1 istituti competenti;
chiedeva, pertanto, che la convenuta lo riammettesse in servizio nel suo posto di lavoro e che venisse condannata a risarcirgli il danno subito nella misura delle mensilità decorse dal 31/08/2020 alla data del ripristino - mensilità da quantificarsi nella misura mensile corrispondente al livello D full-time e cioè € 1.988,86 (o nella diversa misura ritenuta di giustizia) o comunque nella misura non inferiore a 2,5 sino ad un massimo di 6 mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Premetteva di avere lavorato a Palermo alle dipendenze della convenuta con una serie di contratti interinali a tempo determinato, alcuni dei quali prorogati, stipulati con la società di fornitura lavoro;
che, Controparte_2 in particolare, impugnava l'ultimo di questi contratti interinali e cioè quello intervenuto per il periodo dal 19/08/2019-30/08/2020, ovvero la terza proroga dal 1 luglio 2020 al 30/08/2020; che non aveva mai sottoscritto il contratto interinale e non ne aveva mai ricevuto copia;
che la mancanza della forma scritta del contratto interinale violava l'articolo 33 punto 1 del Dlgs 81/2015 e successive modifiche, rendendo nullo il contratto;
che mancava ed era infondata la motivazione giustificante la terza proroga, con la quale aveva superato i 12 mesi della durata del rapporto;
che, al riguardo, la legge 96/2018 vaaveva reintrodotto l'obbligo della motivazione scritta nella proroga rispetto ad un contratto a termine iniziale che superasse complessivamente 12 mesi;
che la società , nel predisporre la terza Parte_2 proroga, aveva agito in modo ambiguo perché, da una parte, motivava esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria dell'utilizzatore e, dall'altra parte, riteneva non necessaria la motivazione ai sensi dell'articolo 93 del Dl n° 34 del 19 maggio 2020 (c.d. DL Rilancio); eccepiva come l'attività della si fosse sempre svolta nei periodi COVID e, quindi, mancasse la Controparte_1 caratteristica prevista dal legislatore “di fare fronte al riavvio delle attività” contenuta nel c.d. decreto Rilancio;
che le mansioni indicate nel contratto interinale con , svolte CP_2 anche precedentemente presso la convenuta - “autista: addetto alle attività interne ivi compresa la movimentazione carichi” – non erano in relazione ad attività che si erano incrementate e tali da giustificare assunzioni straordinarie di personale e che, comunque, eventuali incrementi non erano né temporanei, né “significativi” e, comunque, non concretizzatesi improvvisamente nel mese di luglio 2020; che, in relazione alla infondata motivazione giustificante la proroga, con il conseguente superamento di 12 mesi complessivi del contratto a termine interinale, il suo rapporto si doveva convertire a tempo indeterminato e in capo all'utilizzatore per la illegittimità della proroga del rapporto di fornitura lavoro. In ogni caso, eccepiva , in via subordinata: A) la mancata redazione con data certa del DVR da parte di presso l'unità di Palermo, ovvero, in caso Controparte_1 fosse stata redatta, eccepiva, in subordine, B)la mancanza in tale DVR di una indicazione complessiva e completa di tutte le attività che costituivano rischio sul lavoro rispetto alle effettive mansioni svolte dal ricorrente e C) il mancato aggiornamento dei rischi contenuti nel DVR relativamente alle mansioni e dovuti all'utilizzo di nuovi mezzi di movimento e metodi di lavoro inseriti in azienda dopo l'elaborazione del DVR (come il rischio relativo all'utilizzo della sponda idraulica e di trans-pallet manuale con pedana); che la violazione degli obblighi comportava il divieto di procedere alle assunzioni a termine ex art. 32 punto 1 lettera d Dlgs 81/2015. Eccepiva, in ulteriore subordine, la violazione, da parte di
[...]
dell'articolo 33 punto 1 lettera b del Dlgs 81/2015, poiché non aveva CP_2 correttamente indicato il numero dei lavoratori da somministrare nel contratto di assunzione del ricorrente (erano state indicate 23 unità da somministrare che non corrispondevano, in realtà, a quelle somministrate da a in quel periodo e CP_2 Controparte_1 con quel provvedimento); eccepiva, ancora, in ulteriore subordine, la violazione da parte di dell'articolo 33 punto 1 lettera c del DLGS 81/2015, poiché non Controparte_2 aveva inserito nel contratto di somministrazione “…l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate”, in quanto aveva allegato al contratto un “MODULO RILEVAMENTO RISCHI”, privo di data e della sua sottoscrizione, ove si indicavano soltanto alcuni “fattori di rischio” e “le misure di prevenzione, DPI” relativi a tali parziali rischi indicati;
senza fare riferimento all'ambiente lavorativo, e senza includere molte attività, come ad esempio il rischio relativo alla sponda idraulica e al trans-pallet elettrico;
che con lettera pec del 01/10/2020, nel termine di 60 dalla cessazione dell'attività presso l'utilizzatore, aveva chiesto l'assunzione diretta da parte della resistente;
che, infine, in estremo subordine rispetto ai precedenti motivi, rilevava come fosse stato adibito anche e in gran parte del rapporto a mansioni diverse rispetto a quelle indicate nel contratto di somministrazione di autista in quanto effettuava attività di smistamento posta (cioè di collocazione in apposite caselle delle lettere che erano poste su un apposito bancale) il giorno della settimana in cui era in “disponibilità” (come una riserva in caso di assenza di altro personale); attività di tracciatura di raccomandate e assicurate, attraverso l'uso di un lettore cd codice a barre operando sui plichi di raccomandate e assicurate portate dagli autisti;
attività interna per lavorare i pacchi con uso del videoterminale;
attività di scarico merci e manutenzione mezzi (recandosi in officina, lavaggio, gommista e manutenzione delle autovetture) senza che fossero inseriti l'indicazione di eventuali rischi per tali attività ex art 33 punto 1 lettera c del Dlgs 81/2015; che era stato violato l'articolo 35 punto 4 del Dlgs 81/2015 poiché il somministratore non l'aveva informato sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività e non l'aveva formato ed addestrato all'uso delle attrezzature di lavoro per svolgere le attività lavorative per le quali era stato assunto, diversamente dal trattamento al riguardo riservato agli autisti diretti dipendenti della convenuta (sponda idraulica e trans-pallet manuale con pedana e che non aveva mai fatto alcun corso di formazione per l'uso di questi dispositivi e per conoscere i relativi rischi nell'esecuzione di tale attività e nella guida di tale mezzo (ricordava che i protocolli di sicurezza stabiliti per la conduzione di trans-pallet manuali con pedana disponevano che gli addetti a questi mezzi dovessero preventivamente essere correttamente informati, formati e addestrati sulle caratteristiche tecniche dell'attrezzatura da utilizzare, sui limiti d'uso in relazione al carico da trasportare ai sensi dell'articolo 71 comma 3 e 7 e dell'art. 73 del Dlgs 81/2008 e s.m.i.); che la violazione di queste regole, in una lettura della disciplina del contratto di somministrazione che tutelava la sicurezza sul lavoro, ponendo specifici divieti ed obblighi, comportava, inevitabilmente, una violazione, rilevante sul piano della sicurezza del lavoro, si da determinare il diritto del lavoratore ad essere assunto da , con contratto a tempo indeterminato e con orario full- CP_1 time;
In ordine al risarcimento invocato, rappresentava che il valore della retribuzione cui fare riferimento per il danno subito era di € 1.988,86 (considerata la retribuzione ordinaria della busta paga e l'incidenza dei ratei di 13a e 14a mensilità). Costituitasi, parte convenuta, con articolate argomentazioni chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Tribunale rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento a favore della società resistente delle spese processuali che liquidava in € 2.200,00. oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%. Avverso tale sentenza del Tribunale di Roma ha proposto appello Parte_1 con ricorso depositato il 20.6.2024. si è costituita opponendosi. Controparte_1
Con l'atto d'appello viene censurata la decisione del Tribunale per:
“I° MOTIVO Il lavoratore, nel proprio ricorso, aveva eccepito la illegittimità della ultima e terza proroga del contratto di somministrazione” (sostiene l'appellante: “La sentenza di 1° grado NON MOTIVA sul perché si debba applicare l'art. 93 alla , CP_1 ancorchè abbia svolto attività NON SOSPESA, e, quindi, non abbia avuto da CP_3
, alla Corte, si chiede, pertanto, di pronunciarsi sul punto accogliendo questo
[...] motivo di appello. La proroga doveva essere MOTIVATA secondo le previsioni di cui all'art. 21 Dlvo 81/15 e la motivazione, se ritenuta sussistente, è stata contestata espressamente e precisamente dal ricorrente, imponendo alla di provare il fondamento e la CP_1 legittimità, mentre i testi hanno, seppur non escussi su istanza di sul punto, CP_1 confermato il contrario. La proroga è illegittima e la sentenza dovrà essere riformata”;
“II° MOTIVO SULLA MANCANZA DEL DVR AL MOMENTO DELLA ASSUNZIONE. SULLA MANCANZA DI DATA CERTA DEL DVR. SUL MANCATO AGGIORNAMENTO DEL DVR 2 (sostiene l'appellante: “una motivazione molto "generica" dove si considera il DVR al pari dei DIRETTI LAVORATORI della Spa e dove NON SI TIENE CONTO DEL FATTO che il CP_1 ricorrente era un "interinale" e che, come è stato provato in giudizio (sul punto ritorneremo), aveva SVOLTO MANSIONI DIVERSE DA QUELLE PREVISTE NEL CONTRATTO INTERINALE. Ma l'errore è reso evidente nella motivazione di una recente sentenza, sul tema, della Corte di Appello di Brescia (Sez. Lav. 01.04.2021 n° 248 che si allega) … Se siamo di fronte ad una somministrazione illecita o, secondo la dicitura dell'art. 38 c. 2 D.lgs 81/15, IRREGOLARE perché “al di fuori delle condizioni di cui agli artt. 31- 32-33 stesso D.lgs le conseguenze sono quelle della L. 183/2010 e quindi il danno è il risarcimento da 2,5 a 12 mensilità (6 se vi fosse graduatoria). Considerando i vari contratti si chiedono le massime 12 mensilità. Se, invece siamo di fronte ad una somministrazione NULLA perché mancante della consegna del contratto scritto le conseguenze sono quelle “ordinatorie” e cioè l'equivalente retributivo dalla messa in mora alla sentenza. In entrambi i casi la costituzione del rapporto con l'utilizzatore e l'ordine di riassunzione (costituzione ex tunc per la nullità e ex nunc per la
“irregolarità”).>>. Quindi sono diverse mansioni che comunque prevedono "Rischi" diversi e la violazione esiste pure nei casi in cui i rischi siano PIU' BASSI ma comunque ci sono e pure per questi il lavoratore deve essere informato. Si può morire o farsi male (e ciò basta!) anche con BASSI perché sempre "rischi" sono. La sentenza di 1° grado è davvero Per_1
"pericolosa" nel ritenere che il "basso" rischio (senza poi spiegarne il perché di questa "entità"), sia superabile per la violazione del DVR che TUTTI I RISCHI (alti o bassi) deve esaminare … Era a dover provare che il DVR esisteva al 04.07.19. La prova non è CP_1
l'appunto di questa “Marca Temporale” precedente perché la “NOTA” non è la “MARCA”
... Ciò detto doveva dare prova della “generazione” di una “firma digitale” con CP_1 data e ora che, nel caso (l'ora), non viene neppure indicata. L'eccezione del lavoratore è chiara e non necessita di ulteriori precisazioni. Spa Poste DOVEVA FORNIRE UNA PROVA (essendo onerata) E NON LO HA FATTO se non producendo il DVR senza dare PROVA (con i documenti di marcatura temporale) della DATA CERTA DEL DOCUMENTO. Questo significa che nel processo MANCA la prova della esistenza di un DVR al momento della assunzione per cui si incorre nel “divieto” di stipulare contratti interinali. Divieto che comporta la NULLITA' DEL CONTRATTO”;
“III° MOTIVO SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 33 LETT. C D.LGS 81/2015” (afferma l'appellante: “Si denuncia la violazione dell'obbligo della Spa di aver predisposto un CP_1 contratto di somministrazione rispettoso dell'art. 33 D.lgs 81/2015 comma 1 lettera C. Cioè aver “INDICATO EVENTUALI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEL LAVORATORE E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE” (art. 33 comma 1 lettera C). Qui il DVR non è in discussione! Qui si parla di un requisito del “contratto di somministrazione” STIPULATO TRA
e disciplinato dall'art. 33 citato. Contratto tanto importante che la Parte_3
VIOLAZIONE di questo comma e lettera (leggasi Art. 38 successivo comma 2riconosce al lavoratore il diritto di chiedere “la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze” dell'utilizzatore (nel caso ). Chiediamo attenzione su questa eccezione Controparte_1 perché è davvero rilevante. L'art. 33 del D.lgs 81/2015 regola la “FORMA” del contratto di Con somministrazione TRA L'UTILIZZATORE ) e il FORNITORE . Sono regole CP_1 CP_2 esterne al lavoratore per il quale, sempre l'art. 33, al comma 3 prevede che “le informazioni” di cui al 1° comma “devono essere comunicate per iscritto al lavoratore”. L'art. 38 prevede che la violazione dell'art. 33 comma 1 (ma soltanto per le lettere A-B-C- D) determina il diritto del lavoratore UTILIZZATO di agire verso l'utilizzatore (Spa Poste) per sentire “COSTITUIRE” il rapporto “alle dipendenze” dello stesso … Se vogliamo dare un senso logico a tale previsione è chiaro che, questa indicazione I) Deve riguardare i RISCHI relativi alle SPECIFICHE MANSIONI nella loro globalità. II) Deve altrettanto riguardare la “SICUREZZA” di queste “specifiche mansioni”. III) Deve contenere le “MISURE DI PREVENZIONE” adottate per questi rischi e per queste sicurezze sempre con riferimento alle “specifiche mansioni” (infatti devono essere indicate specificatamente ex lettera “E” dello stesso art. 33) Ciò detto, per utilità di lettura vediamo quali sono i motivi riportati in ricorso che determinano, per il lavoratore, la VIOLAZIONE DI QUESTA INDICAZIONE … in realtà il lavoratore ha allegato in ricorso che è stato incaricato e di fatto ha svolto anche le SEGUENTI – DIVERSE – MANSIONI: -a) attività di smistamento posta cioè di collocazione di apposite caselle delle lettere che erano poste su un apposito bancale-questo turno veniva affidato al ricorrente nel giorno della settimana in cui si trovava in “disponibilità” (una riserva in caso di assenza di altro personale) nella attività di autista. -b) attività di tracciatura di raccomandate e assicurate, queste attività sono normalmente affidate e autorizzate con uno specifico account ad un dipendente diretto della società e comporta l'uso di un lettore CP_1 cd codice a barre operando sui plichi di raccomandate e assicurate portate dagli autisti.
-c) attività interna per lavorare i pacchi con uso del videoterminale e utilizzo del pc normalmente affidate a dipendenti diretti di spa . -d) attività di scarico merci CP_1
e manutenzione mezzi recandosi in officina, lavaggio, gommista nonché manutenzione delle autovetture in uso ai portalettere attività tutte affidate al capo garage dipendente di
ed estranee alle mansioni di assunzione.”; CP_1
“IV° MOTIVO Si è eccepito in 1° grado la violazione dell'articolo 35 punto 4 del D.lgs 81/2015 poiché, il somministratore, aveva l'obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive, nonché l'obbligo di formarli ed addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per le quali essi vengono assunti in conformità al D.lgs 81/2008. Su questo punto, la difesa di è molto generica dicendo che invece il somministratore (sarebbe CP_1
avrebbe “formato” il lavoratore ricorrente come “proverebbero” i documenti CP_2 prodotti” (dice l'appellante: “Questa difesa faceva, e fa riferimento, a corsi formativi specifici sull'uso dei macchinari (pallet ad esempio) per i quali NON VI E' PROVA, al contrario di quanto ancora genericamente riporta in sentenza il Giudice, senza spiegare quali documenti, a che cosa ineriscano quanto alle attività oggetto di formazione”);
“V° MOTIVO OMESSO ESAME IN SENTENZA DELLA NULLITA' DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 104/2008 CE. Questa difesa, chiamata ripetutamente dal Giudice di 1° grado a depositare note difensive scritte, per ogni rinvio della decisione della causa, NELLE NOTE DEL NOVEMBRE 2023, chiedeva al Giudice di pronunciarsi SU UNA DIVERSA NULLITA', rilevabile di ufficio, di questi contratti interinali. Il Giudice, evidentemente, NON HA LETTO LE NOTE DI QUESTA DIFESA … L'EVOLUZIONE DELLE SENTENZE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DELL'ANNO 2023 – LA NULLITA' DEI CONTRATTI PER Controparte_4
IN ASSENZA DI ESIGENZE TEMPORANEE – RICHIESTA DEL RICORRENTE DI VALUTARE LA NULLITA' DEI CONTRATTI CON RIFERIMENTO ALLA DIRETTIVA N° 2008/104/CE. … Controparte, nelle proprie difese: 1) NON CONTESTA LA SUSSISTENZA DI PRECEDENTI REITERATI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE;
2) NON CONTESTA LA INSUSSISTENZA DI ESIGENZE "TEMPORANEE" non allegando NULLA IN PROPOSITO. 3) ALLEGA, addirittura, che il lavoratore ANCHE DOPO questo giudizio HA CONTINUATO AD AVERE CONTRATTI INTERINALI ALL'INTERNO DI POSTE ITALIANE (!!!). Quindi il Giudice può ritenere da una parte allegate le circostanze di "reiterati" contratti e di assenza di esigenze "temporanee"; dall'altra la mancata contestazione di questa "reiterazione" (addirittura in essere successivamente al ricorso) e soprattutto l'assenza di qualsiasi contestazione circa la "temporaneità" delle esigenze sottesa a questi (reiterati) contratti interinali”.
Preliminarmente questo Collegio non può che ritenere tardiva l'opposizione “alla decisione della causa con le note ex art. 127 ter” formulata da parte nelle note Parte_1 del 1.12.2025, giacché è noto che “Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione;
il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati”, così il secondo comma del detto art. 127 ter. Nel merito, l'appello è infondato. Infondato è il primo motivo di gravame perché in data 30.6.2020 e Parte_1 la , convennero che: “il contratto in oggetto viene prorogato per le Controparte_5 seguenti condizioni: Dlgs. N. 81/2015 e s.m.i. art. 19, comma 1 lett. b) – esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria dell'Utilizzatore “Non necessaria ai sensi dell'articolo 93 del Dl n° 34 del 19 maggio 2020 (c.d. DL Rilancio)”. Secondo parte appellata: l'“art. 93 del Decreto Rilancio espressamente richiamata dall'accordo di proroga impugnato … nella formulazione in vigore dal 19/05/2020 al 18/07/2020, ha espressamente previsto la possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare, fino al 30/08/2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Decreto Dignità), i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23/02/2020. Il Legislatore è, dunque, intervenuto incidendo direttamente sui vincoli ai rinnovi e alle proroghe dei contratti di lavoro a termine sospendendo, di fatto, l'operatività delle causali altrimenti previste dalla disciplina generale degli artt. 31 e 32, 19 e 21, Dlgs. 81/2015 … Nel momento in cui si ha a che fare con due diverse condizioni, che vanno nella stessa direzione e che assicurano lo stesso effetto giuridico di legittimazione, per ciò stesso le medesime condizioni non si possono considerare in contraddizione l'una rispetto all'altra. La contraddizione può emergere fra condizioni di carattere proibitivo e condizioni di carattere permissivo. Quando, invece, ricorrono condizioni ambedue facoltizzanti una determinata operazione
– l'apposizione del termine, nel caso di specie – la contraddizione non sussiste … E' in tale prospettiva che si spiega il riferimento alla non necessarietà della condizione ex art. 19 D.lgs. 81/2015, sottolineatura che sta solamente a significare che l'altra condizione – legata a quanto previsto dall'art. 93 del Decreto Rilancio – è sufficiente, anche da sola, a consentire la proroga”. Ebbene, al momento della detta proroga (30,6,2020) era vigente il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, entrato in vigore il 19/05/2020, il quale stabiliva all'art. 93 Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine che “
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Successivamente, il detto decreto-Legge fu convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180) e all'art. 93 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato fu stabilito che: “((1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.)). Invero, il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Agg. Al D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv. con modif. dalla L. 9 agosto 2018, n. 96) prevede all'Art. 19 – Apposizione del termine e durata massima quanto segue:
1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalita' definite dai contratti collettivi. Certamente in caso di condizioni concomitanti occorre riferirsi all'effettiva volontà delle parti che però, nel caso di specie, è superata dalla disposizione di legge, che esclude in ragione della situazione pandemica l'osservanza di precedenti disposizioni legislative. Infatti, l'espressione “per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19” non appare comportare la necessità da parte del datore di lavoro di dimostrare un significativo venir meno della propria attività economica essendo una valutazione già fatta in tal senso in linea generale dallo stesso legislatore. Circa poi il secondo e il terzo motivo d'appello giova precisare che sia nel contratto di somministrazione sia in quello di lavoro sono indicate quali mansioni proprie del lavoratore quelle di “autista: addetto alle attività interne ivi compresa la movimentazione carichi”. Tali mansioni hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi. Parte appellata, inoltre, correttamente ha precisato che: “Non può dubitarsi, dunque, a prescindere dal basso livello di rischio sotteso alle predette mansioni, evidenziato dal Tribunale ma comunque criticato dal gravame, che le mansioni svolte dal ricorrente non ponessero alcun tema in ordine alla presunta violazione dell'art. 33, punto 1, lett. c) Dlgs 81/2015. L'avversa censura è destituita di fondamento essendo smentita dalla documentazione prodotta e, in particolare, dall'allegato al contratto di somministrazione del ricorrente, espressamente richiamato nella parte relativa alle “informazioni relative al contratto di somministrazione n. 87 del 1.7.2019 con l'utilizzatore”, laddove si legge che sono stati indicati “i rischi per l'integrità e la salute e le misure di prevenzione adottate ed informazioni richieste dall'art. 22 ccnl”: sul punto si rimanda al Modulo rilevamento rischi che, allegato al presente contratto, ne forma parte integrante (cfr. all. 3 alla memoria di costituzione). E, invero, l'allegato “Modulo rilevamento rischi” riferito alle mansioni del ricorrente di addetto ai trasporti indica espressamente: - i fattori di rischio;
-il livello di rischio;
- le misure di prevenzione, - l'eventuale obbligo di sorveglianza sanitaria (cfr. ancora all. 3 alla memoria di costituzione). E' stato in questo senso accertato dalla stessa pronuncia impugnata a pag. 6 che: “l'allegato al contratto di somministrazione indica i rischi per l'integrità e la salute e le misure di prevenzione adottate ed informazioni richieste dall'art. 22 ccnl col richiamo al Modulo rilevamento rischi sempre allegato al contratto che espressamente considera i fattori di rischio;
il livello di rischio;
le misure di prevenzione, l'eventuale obbligo di sorveglianza sanitaria e l'espressa indicazione delle misure di prevenzione (come, per gli infortuni di tipo meccanico, quali misure di prevenzione sono indicate “cinture UNI EN20345, SRC punt. 2001, guanti UNI EN 388”). È evidente e conseguenziale, dunque, come ancora rilevato anche dal Tribunale, che nel caso in cui nessuna misura di prevenzione sia indicata – come risulta dal “Modulo rilevamento rischi” - il livello di rischio è basso, al di sotto della soglia indicata e, pertanto, non necessita di alcuna misura di prevenzione. A specifica contestazione di quanto ex adverso dedotto secondo cui il citato modulo di rilevamento sarebbe erroneo per mancanza di riferimento agli effettivi mezzi di lavoro (uso del mezzo con sponda idraulica - trans - pallet elettrico con pedana di fatto utilizzati) è sufficiente esaminare ancora il medesimo nel quale, tra i fattori di rischio, sono espressamente previsti gli infortuni di tipo meccanico (tagli, cesoiamento, impigliamento, trascinamento, abrasione, scivolamento, etc)”. Inoltre, parte appellata ha specificato che: “Come ulteriore motivo di gravame controparte lamenta la presunta mancata apposizione di idonea marca temporale al DVR prodotto in atti a riprova della data certa di sottoscrizione del documento medesimo. In realtà, come si ricava dalla lettura della documentazione allegata al presente atto (cfr. ancora una volta il doc. 8 della memoria di costituzione di primo grado), il documento prodotto presenta “indubbiamente data certa, derivante dalla appostavi temporale>, ovvero una alla quale sono associate le informazioni relative alla data ed all'ora di creazione che, essendo state seguite le regole tecniche sulla validazione temporale di cui al d.p.c.m. del 22 febbraio 2013 … sono anche opponibili ai terzi (cfr. Cass. n. 4251 del 13/02/2019)”, cui adde Trib. Palermo, Sez. Lavoro, 4 luglio 2019, n. 2731, allegata al presente atto sub doc. n. 10. A tal proposito giova precisare che il sistema di marcatura temporale che ha datato il completamento del processo di formazione ed elaborazione del DVR in atti, è in tutto conforme alle specifiche tecniche previste dal DPCM del 22.2.13. La marca temporale è uno specifico servizio informatico che permette di associare, da parte di certificatori accreditati, data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo quindi di associare una validazione temporale opponibile ai terzi, sicchè attraverso il suddetto servizio è possibile attestare il preciso momento in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato. Nello specifico la marca temporale viene firmata ed emessa da una autorità di certificazione accreditata dall'AGid (Agenzia digitale per l'Italia), denominata Time Stamping Authority (TSA) che emette e firma le marche temporali mediante uno o più sistemi dedicati (Time Stamping Server, TSS o TSU) al quale gli utenti indirizzano le loro richieste. Fino al 31.03.17 i certificati di marcatura temporale e quelli per la firma elettronica qualificata e la firma digitale per i documenti di sono stati emessi dall'autorità di certificazione Controparte_1 accreditata dall'AGid, Postecom S.p.A che ha per l'appunto emesso la marca temporale apposta al documento in questa sede prodotto. La sincronizzazione oraria del server all'interno della rete dell'autorità di certificazione si basa sul servizio NTP che è sincronizzato attraverso una modalità primaria basata su un segnale GPS oltre che da una modalità secondaria basata su un servizio esposto attraverso internet dall'INRIM (Istituto Elettrotecnico Galileo Ferraris di Torino). L'architettura del sistema di validazione temporale TSA prevede un server di accettazione delle richieste di emissione delle marche ad un server di marcatura temporale sui protocolli TCP (Transfer Control Protocol) e HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Il servizio nasce come servizio centralizzato, il cui destinatario è, a sua volta, un servizio o un'applicazione. L'applicazione genera l'impronta del documento elettronico utilizzando, nel caso che ci riguarda, l'algoritmo di hash SHA-256, firma le richieste di marche temporali e le trasmette (via http o https) al server di accettazione del servizio centralizzato che restituisce la marca temporale emessa garantendone la immodificabilità. Tutti i documenti marcati temporalmente e muniti di firma digitale (ivi compreso quello in esame) sono verificabili in qualsivoglia momento attraverso piattaforme dedicate, stante l'obbligo, per i soggetti certificatori, di mettere a disposizione i softwares di verifica locale e on line che, per l'appunto, eseguono le verifiche di attendibilità e validità nei riguardi della marca temporale alla luce dei requisiti del DPCM del 22.02.13 in ambito nazionale e, poi, dal 2017 delle direttive eIDAS. La data e l'ora contenute nel riferimento temporale presente nel DVR in atti (data 10.06.19 e ora 15:19,23), conformemente a quanto disposto dall'art. 51 del DPCM del 22.2.13, sono specificate con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC), costituente il fuso orario di riferimento da cui sono calcolati tutti i fusi orari del mondo e che corrisponde anche al GMT (Greenwich Mean Time). Nel caso che ci riguarda, in conformità alla previsione di cui all'art. 46 del DPCM 22.2.13 il documento informatico può essere verificato tempo per tempo tramite la specifica funzionalità sul sito poste.cert.poste.it. il quale consente di verificare che lo specifico documento non sia stato modificato dopo la generazione ed apposizione su esso della marca temporale nonché la sua conformità ai requisiti tecnici previsti, nel caso che ci riguarda, dal DPCM 22.2.13”. Invero, è noto che “La c.d. "marcatura temporale" è il processo con cui un certificatore accreditato crea ed appone su un documento informatico, digitale o elettronico una "firma digitale del documento" alla quale sono associate le informazioni relative alla data ed all'ora di creazione che, ove siano state seguite le regole tecniche sulla validazione temporale di cui al d.p.c.m. del 22 febbraio 2013, sono così opponibili ai terzi. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato l'esclusione di un credito dimostrato da documenti ritenuti privi di data certa opponibile al fallimento nonostante fosse stata apposta da un certificatore accreditato - Aruba Posta Elettronica Certificata s.p.a. - la "marca temporale" indicante una data di creazione antecedente alla dichiarazione di fallimento)”, così Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4251 del 13/02/2019. Sul quarto motivo di gravame. parte appellata ha pure dedotto che: “Con specifico riferimento all'avversa generica deduzione secondo cui il lavoratore non sarebbe stato neppure correttamente formato per le mansioni espletate, si ribadisce che vi è in atti la prova che attesta l'avvenuta formazione del ricorrente. La circostanza che i testimoni non abbiano saputo riferire con precisione in merito alla formazione del Sig. è Parte_1 irrilevante essendo superata dalla prova documentale. Come già ampiamente dedotto e documentato nel giudizio di primo grado, al ricorrente è stata fornita informazione sui concetti generali e specifici in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, nonché formazione ed addestramento all'uso delle attrezzature, ivi compresi i mezzi di trasporto con sponda idraulica, necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale è stato inviato in missione presso ”. CP_1
Vero è che i testi escussi hanno detto di non aver mai visto l'odierno appellante ricevere alcuna formazione;
tuttavia, parte appellata ha prodotto in giudizio idonea e probante documentazione che dimostra l'avvenuto svolgimento della detta formazione. Sul 5° motivo di gravame circa la dedotta abusiva utilizzazione dello strumento del contratto di somministrazione per sopperire ad esigenze organizzative e produttive stabili dell'impresa utilizzatrice si pone una questione “nuova” che non può che ritenersi, in quanto tale, inammissibile e che di certo non comporta una rilevabilità d'ufficio, in assenza di tempestiva allegazione della parte. Ne consegue che l'appello deve essere rigettato. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante. Deve darsi atto, infine, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna la società appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 2.12.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1702/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11671/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Carrara, Viale Turigliano 13, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Claudio Lalli, che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Pandolfo;
Controparte_1 APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, e ritualmente notificato, chiedeva la declaratoria di illegittimità/nullità del Parte_1 contratto di fornitura lavoro stipulato in data 01/07/2019 con la ed Controparte_2 impugnava espressamente la terza proroga per il periodo 1.7.2020-30.8.2020 e che venisse riconosciuto che intercorreva con la convenuta quale utilizzatore del Controparte_1 contratto di fornitura lavoro, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inizio in data 4.7.2019 e diritto all'inquadramento nel livello D del CCNL per i dipendenti di e l'obbligo di regolarizzare il rapporto di lavoro presso tutti gli enti ed Controparte_1 istituti competenti;
chiedeva, pertanto, che la convenuta lo riammettesse in servizio nel suo posto di lavoro e che venisse condannata a risarcirgli il danno subito nella misura delle mensilità decorse dal 31/08/2020 alla data del ripristino - mensilità da quantificarsi nella misura mensile corrispondente al livello D full-time e cioè € 1.988,86 (o nella diversa misura ritenuta di giustizia) o comunque nella misura non inferiore a 2,5 sino ad un massimo di 6 mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Premetteva di avere lavorato a Palermo alle dipendenze della convenuta con una serie di contratti interinali a tempo determinato, alcuni dei quali prorogati, stipulati con la società di fornitura lavoro;
che, Controparte_2 in particolare, impugnava l'ultimo di questi contratti interinali e cioè quello intervenuto per il periodo dal 19/08/2019-30/08/2020, ovvero la terza proroga dal 1 luglio 2020 al 30/08/2020; che non aveva mai sottoscritto il contratto interinale e non ne aveva mai ricevuto copia;
che la mancanza della forma scritta del contratto interinale violava l'articolo 33 punto 1 del Dlgs 81/2015 e successive modifiche, rendendo nullo il contratto;
che mancava ed era infondata la motivazione giustificante la terza proroga, con la quale aveva superato i 12 mesi della durata del rapporto;
che, al riguardo, la legge 96/2018 vaaveva reintrodotto l'obbligo della motivazione scritta nella proroga rispetto ad un contratto a termine iniziale che superasse complessivamente 12 mesi;
che la società , nel predisporre la terza Parte_2 proroga, aveva agito in modo ambiguo perché, da una parte, motivava esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria dell'utilizzatore e, dall'altra parte, riteneva non necessaria la motivazione ai sensi dell'articolo 93 del Dl n° 34 del 19 maggio 2020 (c.d. DL Rilancio); eccepiva come l'attività della si fosse sempre svolta nei periodi COVID e, quindi, mancasse la Controparte_1 caratteristica prevista dal legislatore “di fare fronte al riavvio delle attività” contenuta nel c.d. decreto Rilancio;
che le mansioni indicate nel contratto interinale con , svolte CP_2 anche precedentemente presso la convenuta - “autista: addetto alle attività interne ivi compresa la movimentazione carichi” – non erano in relazione ad attività che si erano incrementate e tali da giustificare assunzioni straordinarie di personale e che, comunque, eventuali incrementi non erano né temporanei, né “significativi” e, comunque, non concretizzatesi improvvisamente nel mese di luglio 2020; che, in relazione alla infondata motivazione giustificante la proroga, con il conseguente superamento di 12 mesi complessivi del contratto a termine interinale, il suo rapporto si doveva convertire a tempo indeterminato e in capo all'utilizzatore per la illegittimità della proroga del rapporto di fornitura lavoro. In ogni caso, eccepiva , in via subordinata: A) la mancata redazione con data certa del DVR da parte di presso l'unità di Palermo, ovvero, in caso Controparte_1 fosse stata redatta, eccepiva, in subordine, B)la mancanza in tale DVR di una indicazione complessiva e completa di tutte le attività che costituivano rischio sul lavoro rispetto alle effettive mansioni svolte dal ricorrente e C) il mancato aggiornamento dei rischi contenuti nel DVR relativamente alle mansioni e dovuti all'utilizzo di nuovi mezzi di movimento e metodi di lavoro inseriti in azienda dopo l'elaborazione del DVR (come il rischio relativo all'utilizzo della sponda idraulica e di trans-pallet manuale con pedana); che la violazione degli obblighi comportava il divieto di procedere alle assunzioni a termine ex art. 32 punto 1 lettera d Dlgs 81/2015. Eccepiva, in ulteriore subordine, la violazione, da parte di
[...]
dell'articolo 33 punto 1 lettera b del Dlgs 81/2015, poiché non aveva CP_2 correttamente indicato il numero dei lavoratori da somministrare nel contratto di assunzione del ricorrente (erano state indicate 23 unità da somministrare che non corrispondevano, in realtà, a quelle somministrate da a in quel periodo e CP_2 Controparte_1 con quel provvedimento); eccepiva, ancora, in ulteriore subordine, la violazione da parte di dell'articolo 33 punto 1 lettera c del DLGS 81/2015, poiché non Controparte_2 aveva inserito nel contratto di somministrazione “…l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate”, in quanto aveva allegato al contratto un “MODULO RILEVAMENTO RISCHI”, privo di data e della sua sottoscrizione, ove si indicavano soltanto alcuni “fattori di rischio” e “le misure di prevenzione, DPI” relativi a tali parziali rischi indicati;
senza fare riferimento all'ambiente lavorativo, e senza includere molte attività, come ad esempio il rischio relativo alla sponda idraulica e al trans-pallet elettrico;
che con lettera pec del 01/10/2020, nel termine di 60 dalla cessazione dell'attività presso l'utilizzatore, aveva chiesto l'assunzione diretta da parte della resistente;
che, infine, in estremo subordine rispetto ai precedenti motivi, rilevava come fosse stato adibito anche e in gran parte del rapporto a mansioni diverse rispetto a quelle indicate nel contratto di somministrazione di autista in quanto effettuava attività di smistamento posta (cioè di collocazione in apposite caselle delle lettere che erano poste su un apposito bancale) il giorno della settimana in cui era in “disponibilità” (come una riserva in caso di assenza di altro personale); attività di tracciatura di raccomandate e assicurate, attraverso l'uso di un lettore cd codice a barre operando sui plichi di raccomandate e assicurate portate dagli autisti;
attività interna per lavorare i pacchi con uso del videoterminale;
attività di scarico merci e manutenzione mezzi (recandosi in officina, lavaggio, gommista e manutenzione delle autovetture) senza che fossero inseriti l'indicazione di eventuali rischi per tali attività ex art 33 punto 1 lettera c del Dlgs 81/2015; che era stato violato l'articolo 35 punto 4 del Dlgs 81/2015 poiché il somministratore non l'aveva informato sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività e non l'aveva formato ed addestrato all'uso delle attrezzature di lavoro per svolgere le attività lavorative per le quali era stato assunto, diversamente dal trattamento al riguardo riservato agli autisti diretti dipendenti della convenuta (sponda idraulica e trans-pallet manuale con pedana e che non aveva mai fatto alcun corso di formazione per l'uso di questi dispositivi e per conoscere i relativi rischi nell'esecuzione di tale attività e nella guida di tale mezzo (ricordava che i protocolli di sicurezza stabiliti per la conduzione di trans-pallet manuali con pedana disponevano che gli addetti a questi mezzi dovessero preventivamente essere correttamente informati, formati e addestrati sulle caratteristiche tecniche dell'attrezzatura da utilizzare, sui limiti d'uso in relazione al carico da trasportare ai sensi dell'articolo 71 comma 3 e 7 e dell'art. 73 del Dlgs 81/2008 e s.m.i.); che la violazione di queste regole, in una lettura della disciplina del contratto di somministrazione che tutelava la sicurezza sul lavoro, ponendo specifici divieti ed obblighi, comportava, inevitabilmente, una violazione, rilevante sul piano della sicurezza del lavoro, si da determinare il diritto del lavoratore ad essere assunto da , con contratto a tempo indeterminato e con orario full- CP_1 time;
In ordine al risarcimento invocato, rappresentava che il valore della retribuzione cui fare riferimento per il danno subito era di € 1.988,86 (considerata la retribuzione ordinaria della busta paga e l'incidenza dei ratei di 13a e 14a mensilità). Costituitasi, parte convenuta, con articolate argomentazioni chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Tribunale rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento a favore della società resistente delle spese processuali che liquidava in € 2.200,00. oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%. Avverso tale sentenza del Tribunale di Roma ha proposto appello Parte_1 con ricorso depositato il 20.6.2024. si è costituita opponendosi. Controparte_1
Con l'atto d'appello viene censurata la decisione del Tribunale per:
“I° MOTIVO Il lavoratore, nel proprio ricorso, aveva eccepito la illegittimità della ultima e terza proroga del contratto di somministrazione” (sostiene l'appellante: “La sentenza di 1° grado NON MOTIVA sul perché si debba applicare l'art. 93 alla , CP_1 ancorchè abbia svolto attività NON SOSPESA, e, quindi, non abbia avuto da CP_3
, alla Corte, si chiede, pertanto, di pronunciarsi sul punto accogliendo questo
[...] motivo di appello. La proroga doveva essere MOTIVATA secondo le previsioni di cui all'art. 21 Dlvo 81/15 e la motivazione, se ritenuta sussistente, è stata contestata espressamente e precisamente dal ricorrente, imponendo alla di provare il fondamento e la CP_1 legittimità, mentre i testi hanno, seppur non escussi su istanza di sul punto, CP_1 confermato il contrario. La proroga è illegittima e la sentenza dovrà essere riformata”;
“II° MOTIVO SULLA MANCANZA DEL DVR AL MOMENTO DELLA ASSUNZIONE. SULLA MANCANZA DI DATA CERTA DEL DVR. SUL MANCATO AGGIORNAMENTO DEL DVR 2 (sostiene l'appellante: “una motivazione molto "generica" dove si considera il DVR al pari dei DIRETTI LAVORATORI della Spa e dove NON SI TIENE CONTO DEL FATTO che il CP_1 ricorrente era un "interinale" e che, come è stato provato in giudizio (sul punto ritorneremo), aveva SVOLTO MANSIONI DIVERSE DA QUELLE PREVISTE NEL CONTRATTO INTERINALE. Ma l'errore è reso evidente nella motivazione di una recente sentenza, sul tema, della Corte di Appello di Brescia (Sez. Lav. 01.04.2021 n° 248 che si allega) … Se siamo di fronte ad una somministrazione illecita o, secondo la dicitura dell'art. 38 c. 2 D.lgs 81/15, IRREGOLARE perché “al di fuori delle condizioni di cui agli artt. 31- 32-33 stesso D.lgs le conseguenze sono quelle della L. 183/2010 e quindi il danno è il risarcimento da 2,5 a 12 mensilità (6 se vi fosse graduatoria). Considerando i vari contratti si chiedono le massime 12 mensilità. Se, invece siamo di fronte ad una somministrazione NULLA perché mancante della consegna del contratto scritto le conseguenze sono quelle “ordinatorie” e cioè l'equivalente retributivo dalla messa in mora alla sentenza. In entrambi i casi la costituzione del rapporto con l'utilizzatore e l'ordine di riassunzione (costituzione ex tunc per la nullità e ex nunc per la
“irregolarità”).>>. Quindi sono diverse mansioni che comunque prevedono "Rischi" diversi e la violazione esiste pure nei casi in cui i rischi siano PIU' BASSI ma comunque ci sono e pure per questi il lavoratore deve essere informato. Si può morire o farsi male (e ciò basta!) anche con BASSI perché sempre "rischi" sono. La sentenza di 1° grado è davvero Per_1
"pericolosa" nel ritenere che il "basso" rischio (senza poi spiegarne il perché di questa "entità"), sia superabile per la violazione del DVR che TUTTI I RISCHI (alti o bassi) deve esaminare … Era a dover provare che il DVR esisteva al 04.07.19. La prova non è CP_1
l'appunto di questa “Marca Temporale” precedente perché la “NOTA” non è la “MARCA”
... Ciò detto doveva dare prova della “generazione” di una “firma digitale” con CP_1 data e ora che, nel caso (l'ora), non viene neppure indicata. L'eccezione del lavoratore è chiara e non necessita di ulteriori precisazioni. Spa Poste DOVEVA FORNIRE UNA PROVA (essendo onerata) E NON LO HA FATTO se non producendo il DVR senza dare PROVA (con i documenti di marcatura temporale) della DATA CERTA DEL DOCUMENTO. Questo significa che nel processo MANCA la prova della esistenza di un DVR al momento della assunzione per cui si incorre nel “divieto” di stipulare contratti interinali. Divieto che comporta la NULLITA' DEL CONTRATTO”;
“III° MOTIVO SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 33 LETT. C D.LGS 81/2015” (afferma l'appellante: “Si denuncia la violazione dell'obbligo della Spa di aver predisposto un CP_1 contratto di somministrazione rispettoso dell'art. 33 D.lgs 81/2015 comma 1 lettera C. Cioè aver “INDICATO EVENTUALI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEL LAVORATORE E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE” (art. 33 comma 1 lettera C). Qui il DVR non è in discussione! Qui si parla di un requisito del “contratto di somministrazione” STIPULATO TRA
e disciplinato dall'art. 33 citato. Contratto tanto importante che la Parte_3
VIOLAZIONE di questo comma e lettera (leggasi Art. 38 successivo comma 2riconosce al lavoratore il diritto di chiedere “la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze” dell'utilizzatore (nel caso ). Chiediamo attenzione su questa eccezione Controparte_1 perché è davvero rilevante. L'art. 33 del D.lgs 81/2015 regola la “FORMA” del contratto di Con somministrazione TRA L'UTILIZZATORE ) e il FORNITORE . Sono regole CP_1 CP_2 esterne al lavoratore per il quale, sempre l'art. 33, al comma 3 prevede che “le informazioni” di cui al 1° comma “devono essere comunicate per iscritto al lavoratore”. L'art. 38 prevede che la violazione dell'art. 33 comma 1 (ma soltanto per le lettere A-B-C- D) determina il diritto del lavoratore UTILIZZATO di agire verso l'utilizzatore (Spa Poste) per sentire “COSTITUIRE” il rapporto “alle dipendenze” dello stesso … Se vogliamo dare un senso logico a tale previsione è chiaro che, questa indicazione I) Deve riguardare i RISCHI relativi alle SPECIFICHE MANSIONI nella loro globalità. II) Deve altrettanto riguardare la “SICUREZZA” di queste “specifiche mansioni”. III) Deve contenere le “MISURE DI PREVENZIONE” adottate per questi rischi e per queste sicurezze sempre con riferimento alle “specifiche mansioni” (infatti devono essere indicate specificatamente ex lettera “E” dello stesso art. 33) Ciò detto, per utilità di lettura vediamo quali sono i motivi riportati in ricorso che determinano, per il lavoratore, la VIOLAZIONE DI QUESTA INDICAZIONE … in realtà il lavoratore ha allegato in ricorso che è stato incaricato e di fatto ha svolto anche le SEGUENTI – DIVERSE – MANSIONI: -a) attività di smistamento posta cioè di collocazione di apposite caselle delle lettere che erano poste su un apposito bancale-questo turno veniva affidato al ricorrente nel giorno della settimana in cui si trovava in “disponibilità” (una riserva in caso di assenza di altro personale) nella attività di autista. -b) attività di tracciatura di raccomandate e assicurate, queste attività sono normalmente affidate e autorizzate con uno specifico account ad un dipendente diretto della società e comporta l'uso di un lettore CP_1 cd codice a barre operando sui plichi di raccomandate e assicurate portate dagli autisti.
-c) attività interna per lavorare i pacchi con uso del videoterminale e utilizzo del pc normalmente affidate a dipendenti diretti di spa . -d) attività di scarico merci CP_1
e manutenzione mezzi recandosi in officina, lavaggio, gommista nonché manutenzione delle autovetture in uso ai portalettere attività tutte affidate al capo garage dipendente di
ed estranee alle mansioni di assunzione.”; CP_1
“IV° MOTIVO Si è eccepito in 1° grado la violazione dell'articolo 35 punto 4 del D.lgs 81/2015 poiché, il somministratore, aveva l'obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive, nonché l'obbligo di formarli ed addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per le quali essi vengono assunti in conformità al D.lgs 81/2008. Su questo punto, la difesa di è molto generica dicendo che invece il somministratore (sarebbe CP_1
avrebbe “formato” il lavoratore ricorrente come “proverebbero” i documenti CP_2 prodotti” (dice l'appellante: “Questa difesa faceva, e fa riferimento, a corsi formativi specifici sull'uso dei macchinari (pallet ad esempio) per i quali NON VI E' PROVA, al contrario di quanto ancora genericamente riporta in sentenza il Giudice, senza spiegare quali documenti, a che cosa ineriscano quanto alle attività oggetto di formazione”);
“V° MOTIVO OMESSO ESAME IN SENTENZA DELLA NULLITA' DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 104/2008 CE. Questa difesa, chiamata ripetutamente dal Giudice di 1° grado a depositare note difensive scritte, per ogni rinvio della decisione della causa, NELLE NOTE DEL NOVEMBRE 2023, chiedeva al Giudice di pronunciarsi SU UNA DIVERSA NULLITA', rilevabile di ufficio, di questi contratti interinali. Il Giudice, evidentemente, NON HA LETTO LE NOTE DI QUESTA DIFESA … L'EVOLUZIONE DELLE SENTENZE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DELL'ANNO 2023 – LA NULLITA' DEI CONTRATTI PER Controparte_4
IN ASSENZA DI ESIGENZE TEMPORANEE – RICHIESTA DEL RICORRENTE DI VALUTARE LA NULLITA' DEI CONTRATTI CON RIFERIMENTO ALLA DIRETTIVA N° 2008/104/CE. … Controparte, nelle proprie difese: 1) NON CONTESTA LA SUSSISTENZA DI PRECEDENTI REITERATI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE;
2) NON CONTESTA LA INSUSSISTENZA DI ESIGENZE "TEMPORANEE" non allegando NULLA IN PROPOSITO. 3) ALLEGA, addirittura, che il lavoratore ANCHE DOPO questo giudizio HA CONTINUATO AD AVERE CONTRATTI INTERINALI ALL'INTERNO DI POSTE ITALIANE (!!!). Quindi il Giudice può ritenere da una parte allegate le circostanze di "reiterati" contratti e di assenza di esigenze "temporanee"; dall'altra la mancata contestazione di questa "reiterazione" (addirittura in essere successivamente al ricorso) e soprattutto l'assenza di qualsiasi contestazione circa la "temporaneità" delle esigenze sottesa a questi (reiterati) contratti interinali”.
Preliminarmente questo Collegio non può che ritenere tardiva l'opposizione “alla decisione della causa con le note ex art. 127 ter” formulata da parte nelle note Parte_1 del 1.12.2025, giacché è noto che “Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione;
il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati”, così il secondo comma del detto art. 127 ter. Nel merito, l'appello è infondato. Infondato è il primo motivo di gravame perché in data 30.6.2020 e Parte_1 la , convennero che: “il contratto in oggetto viene prorogato per le Controparte_5 seguenti condizioni: Dlgs. N. 81/2015 e s.m.i. art. 19, comma 1 lett. b) – esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria dell'Utilizzatore “Non necessaria ai sensi dell'articolo 93 del Dl n° 34 del 19 maggio 2020 (c.d. DL Rilancio)”. Secondo parte appellata: l'“art. 93 del Decreto Rilancio espressamente richiamata dall'accordo di proroga impugnato … nella formulazione in vigore dal 19/05/2020 al 18/07/2020, ha espressamente previsto la possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare, fino al 30/08/2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Decreto Dignità), i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23/02/2020. Il Legislatore è, dunque, intervenuto incidendo direttamente sui vincoli ai rinnovi e alle proroghe dei contratti di lavoro a termine sospendendo, di fatto, l'operatività delle causali altrimenti previste dalla disciplina generale degli artt. 31 e 32, 19 e 21, Dlgs. 81/2015 … Nel momento in cui si ha a che fare con due diverse condizioni, che vanno nella stessa direzione e che assicurano lo stesso effetto giuridico di legittimazione, per ciò stesso le medesime condizioni non si possono considerare in contraddizione l'una rispetto all'altra. La contraddizione può emergere fra condizioni di carattere proibitivo e condizioni di carattere permissivo. Quando, invece, ricorrono condizioni ambedue facoltizzanti una determinata operazione
– l'apposizione del termine, nel caso di specie – la contraddizione non sussiste … E' in tale prospettiva che si spiega il riferimento alla non necessarietà della condizione ex art. 19 D.lgs. 81/2015, sottolineatura che sta solamente a significare che l'altra condizione – legata a quanto previsto dall'art. 93 del Decreto Rilancio – è sufficiente, anche da sola, a consentire la proroga”. Ebbene, al momento della detta proroga (30,6,2020) era vigente il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, entrato in vigore il 19/05/2020, il quale stabiliva all'art. 93 Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine che “
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Successivamente, il detto decreto-Legge fu convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180) e all'art. 93 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato fu stabilito che: “((1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.)). Invero, il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Agg. Al D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv. con modif. dalla L. 9 agosto 2018, n. 96) prevede all'Art. 19 – Apposizione del termine e durata massima quanto segue:
1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalita' definite dai contratti collettivi. Certamente in caso di condizioni concomitanti occorre riferirsi all'effettiva volontà delle parti che però, nel caso di specie, è superata dalla disposizione di legge, che esclude in ragione della situazione pandemica l'osservanza di precedenti disposizioni legislative. Infatti, l'espressione “per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19” non appare comportare la necessità da parte del datore di lavoro di dimostrare un significativo venir meno della propria attività economica essendo una valutazione già fatta in tal senso in linea generale dallo stesso legislatore. Circa poi il secondo e il terzo motivo d'appello giova precisare che sia nel contratto di somministrazione sia in quello di lavoro sono indicate quali mansioni proprie del lavoratore quelle di “autista: addetto alle attività interne ivi compresa la movimentazione carichi”. Tali mansioni hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi. Parte appellata, inoltre, correttamente ha precisato che: “Non può dubitarsi, dunque, a prescindere dal basso livello di rischio sotteso alle predette mansioni, evidenziato dal Tribunale ma comunque criticato dal gravame, che le mansioni svolte dal ricorrente non ponessero alcun tema in ordine alla presunta violazione dell'art. 33, punto 1, lett. c) Dlgs 81/2015. L'avversa censura è destituita di fondamento essendo smentita dalla documentazione prodotta e, in particolare, dall'allegato al contratto di somministrazione del ricorrente, espressamente richiamato nella parte relativa alle “informazioni relative al contratto di somministrazione n. 87 del 1.7.2019 con l'utilizzatore”, laddove si legge che sono stati indicati “i rischi per l'integrità e la salute e le misure di prevenzione adottate ed informazioni richieste dall'art. 22 ccnl”: sul punto si rimanda al Modulo rilevamento rischi che, allegato al presente contratto, ne forma parte integrante (cfr. all. 3 alla memoria di costituzione). E, invero, l'allegato “Modulo rilevamento rischi” riferito alle mansioni del ricorrente di addetto ai trasporti indica espressamente: - i fattori di rischio;
-il livello di rischio;
- le misure di prevenzione, - l'eventuale obbligo di sorveglianza sanitaria (cfr. ancora all. 3 alla memoria di costituzione). E' stato in questo senso accertato dalla stessa pronuncia impugnata a pag. 6 che: “l'allegato al contratto di somministrazione indica i rischi per l'integrità e la salute e le misure di prevenzione adottate ed informazioni richieste dall'art. 22 ccnl col richiamo al Modulo rilevamento rischi sempre allegato al contratto che espressamente considera i fattori di rischio;
il livello di rischio;
le misure di prevenzione, l'eventuale obbligo di sorveglianza sanitaria e l'espressa indicazione delle misure di prevenzione (come, per gli infortuni di tipo meccanico, quali misure di prevenzione sono indicate “cinture UNI EN20345, SRC punt. 2001, guanti UNI EN 388”). È evidente e conseguenziale, dunque, come ancora rilevato anche dal Tribunale, che nel caso in cui nessuna misura di prevenzione sia indicata – come risulta dal “Modulo rilevamento rischi” - il livello di rischio è basso, al di sotto della soglia indicata e, pertanto, non necessita di alcuna misura di prevenzione. A specifica contestazione di quanto ex adverso dedotto secondo cui il citato modulo di rilevamento sarebbe erroneo per mancanza di riferimento agli effettivi mezzi di lavoro (uso del mezzo con sponda idraulica - trans - pallet elettrico con pedana di fatto utilizzati) è sufficiente esaminare ancora il medesimo nel quale, tra i fattori di rischio, sono espressamente previsti gli infortuni di tipo meccanico (tagli, cesoiamento, impigliamento, trascinamento, abrasione, scivolamento, etc)”. Inoltre, parte appellata ha specificato che: “Come ulteriore motivo di gravame controparte lamenta la presunta mancata apposizione di idonea marca temporale al DVR prodotto in atti a riprova della data certa di sottoscrizione del documento medesimo. In realtà, come si ricava dalla lettura della documentazione allegata al presente atto (cfr. ancora una volta il doc. 8 della memoria di costituzione di primo grado), il documento prodotto presenta “indubbiamente data certa, derivante dalla appostavi temporale>, ovvero una alla quale sono associate le informazioni relative alla data ed all'ora di creazione che, essendo state seguite le regole tecniche sulla validazione temporale di cui al d.p.c.m. del 22 febbraio 2013 … sono anche opponibili ai terzi (cfr. Cass. n. 4251 del 13/02/2019)”, cui adde Trib. Palermo, Sez. Lavoro, 4 luglio 2019, n. 2731, allegata al presente atto sub doc. n. 10. A tal proposito giova precisare che il sistema di marcatura temporale che ha datato il completamento del processo di formazione ed elaborazione del DVR in atti, è in tutto conforme alle specifiche tecniche previste dal DPCM del 22.2.13. La marca temporale è uno specifico servizio informatico che permette di associare, da parte di certificatori accreditati, data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo quindi di associare una validazione temporale opponibile ai terzi, sicchè attraverso il suddetto servizio è possibile attestare il preciso momento in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato. Nello specifico la marca temporale viene firmata ed emessa da una autorità di certificazione accreditata dall'AGid (Agenzia digitale per l'Italia), denominata Time Stamping Authority (TSA) che emette e firma le marche temporali mediante uno o più sistemi dedicati (Time Stamping Server, TSS o TSU) al quale gli utenti indirizzano le loro richieste. Fino al 31.03.17 i certificati di marcatura temporale e quelli per la firma elettronica qualificata e la firma digitale per i documenti di sono stati emessi dall'autorità di certificazione Controparte_1 accreditata dall'AGid, Postecom S.p.A che ha per l'appunto emesso la marca temporale apposta al documento in questa sede prodotto. La sincronizzazione oraria del server all'interno della rete dell'autorità di certificazione si basa sul servizio NTP che è sincronizzato attraverso una modalità primaria basata su un segnale GPS oltre che da una modalità secondaria basata su un servizio esposto attraverso internet dall'INRIM (Istituto Elettrotecnico Galileo Ferraris di Torino). L'architettura del sistema di validazione temporale TSA prevede un server di accettazione delle richieste di emissione delle marche ad un server di marcatura temporale sui protocolli TCP (Transfer Control Protocol) e HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Il servizio nasce come servizio centralizzato, il cui destinatario è, a sua volta, un servizio o un'applicazione. L'applicazione genera l'impronta del documento elettronico utilizzando, nel caso che ci riguarda, l'algoritmo di hash SHA-256, firma le richieste di marche temporali e le trasmette (via http o https) al server di accettazione del servizio centralizzato che restituisce la marca temporale emessa garantendone la immodificabilità. Tutti i documenti marcati temporalmente e muniti di firma digitale (ivi compreso quello in esame) sono verificabili in qualsivoglia momento attraverso piattaforme dedicate, stante l'obbligo, per i soggetti certificatori, di mettere a disposizione i softwares di verifica locale e on line che, per l'appunto, eseguono le verifiche di attendibilità e validità nei riguardi della marca temporale alla luce dei requisiti del DPCM del 22.02.13 in ambito nazionale e, poi, dal 2017 delle direttive eIDAS. La data e l'ora contenute nel riferimento temporale presente nel DVR in atti (data 10.06.19 e ora 15:19,23), conformemente a quanto disposto dall'art. 51 del DPCM del 22.2.13, sono specificate con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC), costituente il fuso orario di riferimento da cui sono calcolati tutti i fusi orari del mondo e che corrisponde anche al GMT (Greenwich Mean Time). Nel caso che ci riguarda, in conformità alla previsione di cui all'art. 46 del DPCM 22.2.13 il documento informatico può essere verificato tempo per tempo tramite la specifica funzionalità sul sito poste.cert.poste.it. il quale consente di verificare che lo specifico documento non sia stato modificato dopo la generazione ed apposizione su esso della marca temporale nonché la sua conformità ai requisiti tecnici previsti, nel caso che ci riguarda, dal DPCM 22.2.13”. Invero, è noto che “La c.d. "marcatura temporale" è il processo con cui un certificatore accreditato crea ed appone su un documento informatico, digitale o elettronico una "firma digitale del documento" alla quale sono associate le informazioni relative alla data ed all'ora di creazione che, ove siano state seguite le regole tecniche sulla validazione temporale di cui al d.p.c.m. del 22 febbraio 2013, sono così opponibili ai terzi. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato l'esclusione di un credito dimostrato da documenti ritenuti privi di data certa opponibile al fallimento nonostante fosse stata apposta da un certificatore accreditato - Aruba Posta Elettronica Certificata s.p.a. - la "marca temporale" indicante una data di creazione antecedente alla dichiarazione di fallimento)”, così Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4251 del 13/02/2019. Sul quarto motivo di gravame. parte appellata ha pure dedotto che: “Con specifico riferimento all'avversa generica deduzione secondo cui il lavoratore non sarebbe stato neppure correttamente formato per le mansioni espletate, si ribadisce che vi è in atti la prova che attesta l'avvenuta formazione del ricorrente. La circostanza che i testimoni non abbiano saputo riferire con precisione in merito alla formazione del Sig. è Parte_1 irrilevante essendo superata dalla prova documentale. Come già ampiamente dedotto e documentato nel giudizio di primo grado, al ricorrente è stata fornita informazione sui concetti generali e specifici in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, nonché formazione ed addestramento all'uso delle attrezzature, ivi compresi i mezzi di trasporto con sponda idraulica, necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale è stato inviato in missione presso ”. CP_1
Vero è che i testi escussi hanno detto di non aver mai visto l'odierno appellante ricevere alcuna formazione;
tuttavia, parte appellata ha prodotto in giudizio idonea e probante documentazione che dimostra l'avvenuto svolgimento della detta formazione. Sul 5° motivo di gravame circa la dedotta abusiva utilizzazione dello strumento del contratto di somministrazione per sopperire ad esigenze organizzative e produttive stabili dell'impresa utilizzatrice si pone una questione “nuova” che non può che ritenersi, in quanto tale, inammissibile e che di certo non comporta una rilevabilità d'ufficio, in assenza di tempestiva allegazione della parte. Ne consegue che l'appello deve essere rigettato. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante. Deve darsi atto, infine, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna la società appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 2.12.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste