Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del 08.01.2025 che si è svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n. 2394/2024
TRA
rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Parte 1
,
Luca Pizzigoni e Andrea Pesenti
E
' in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonso Imparato, elettivamente domiciliato in Bergamo presso l'ufficio legale CP_1 in viale Vittorio Emanuele n. 5
OGGETTO: ANF
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 17.10.2024 e ritualmente notificato, [...] cittadino marocchino con permesso di soggiorno di lungo Pt 1
periodo, residente in [...] sposato con 4 figli, agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti dell' CP_1 per sentire accertare e dichiarare il proprio diritto al pagamento dell'ANF per il periodo 26.11.2018/30.06.2020, con ogni conseguenza di legge.
13.11.2024, affermando che "è possibile accogliere le richieste di anf dip nella seguente modalità: dal 11/2018 al 30/06/2020 (sia per la moglie che per i figli) indicando i familiari residenti in Italia;
dal 01/07/2020 al 12/2020 indicando i familiari residenti all'estero (previa richiesta di autorizzazione)" – doc.
-
1 relazione CP_1 con compensazione delle spese di lite. _
Alla luce di quanto su rimesso, nulla osta al riconoscimento al ricorrente degli ANF per il periodo dal 11.2018 al 30.06.2020 (come da domanda),
Le spese si compensano per metà considerato il contegno processuale dell' CP_1 che ha collaborato per una sollecita definizione del contenzioso e tenuto conto degli errori di compilazione del ricorrente nella fase amministrativa (circostanza non contestata dal ricorrente); la restante parte si pone a carico dell' CP_1 come da liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente agli ANF per il periodo
26.11.2018/30.06.2020 e condanna l' CP_1 a pagare al ricorrente quanto spettante a tale titolo;
compensa per metà le spese di lite e pone a carico dell' CP 1 la restante parte che si liquida in € 500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Bergamo, 08.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta