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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/04/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1066/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1066/2019 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e , tutti assistiti dall'avv. SENATORE LAURA , ed
[...] Parte_5 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in VIA ROMA, 50, Parte_6
ATTORI- OPPONENTI contro
, Controparte_1 convenuta - opposta assistita dagli avv.ti GRILLO GIUSEPPE e BUDA ROSSANA ed elettivamente CP domiciliato in VIALE GIULIO CESARE, 2 null 00192 ROMA
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: BAri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in cui si riportavano agli atti, scritti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione notificato il 05.03.2019 gli odierni attori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 66/2019 che gli ha intimato, in solido, il pagamento della somma di € 88.826,26 degli interessi come da domanda e delle spese legali della procedura d'ingiunzione, in forza del mancato pagamento di quanto dovuto rinveniente dal saldo debitorio di un rapporto di finanziamento stipulati pagina 1 di 5 con la da parte della , garantito da fideiussione da parte CP_1 Parte_1 degli altri opponenti.
A fondamento della richiesta di revoca del monitorio, gli opponenti hanno eccepito preliminarmente la Contr il difetto di legittimazione attiva della n ragione della avvenuta cessione del rapporto a CP
, per come comunicato con raccomandata del 25.01.2019; eccepiva inoltre la inesistenza delle
[...] obbligazioni in quanto la somma erogata a mutuo (comunque nullo perché finalizzato a ripianare il saldo di un conto corrente gravato da illegittimi addebiti) doveva ritenersi, nel suo residuo capitale da restituire, compensabile con quanto accreditato a titolo di illegittimi addebiti sul c/c; eccepiva infine la illegittima applicazione di interessi ultralegali e anatocistici. I fideiussori disconoscevano poi i documenti contrattuali, prodotti in copia ed eccepivano, comunque, la nullità dei relativi contratti.
2. Si costituiva in giudizio la BA (recte , e per essa quale CP Controparte_3 tramite la sua mandataria con rappresentanza di , quest'ultima, a propria Controparte_4 volta, mandataria con rappresentanza di contestando l'opposizione, rilevando CP
l'infondatezza delle eccezioni proposte.
3. Esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione e valutata sfavorevolmente la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; a seguito di rimessione della causa sul ruolo dopo essere stata introitata a sentenza, venivano poi disposte ed esperite CTU grafologica finalizzata a verificare la genuinità delle sottoscrizioni delle fideiussioni e CTU contabile finalizzata a verificare l'eventuale usurarietà del tasso del mutuo;
conferiti gli incarichi ai periti prof. e dott.ssa RS [...]
, gli stessi venivano poi depositati, rispettivamente, in data 27.11.2023 e 07.07.2023. Persona_2
Parte opponente, nell'alveo della CTU grafologica, rilevava la mancata produzione, da parte della opposta, degli originali dei contratti di fideiussione.
Assegnata la causa allo scrivente, veniva poi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. 4. L'opposizione è parzialmente fondata, per i motivi di seguito riportati.
Giova preliminarmente rilevare che, a fronte, di un decreto ingiuntivo emesso in favore della ricorrente
, presso il cui difensore veniva poi notificato l'atto di citazione in opposizione, si CP_1 costituiva in giudizio , dichiaratasi successore a titolo particolare di UBI. CP
La titolarità della non veniva contestata dagli opponenti (i quali del resto l'avevano CP Contr dedotta a sostegno della eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla opposta se non solo nell'alveo dei (secondi) scritti conclusionali, allorquando deducevano che era stato prodotto in giudizio solo l'estratto della pubblicazione in GU del contratto di cessione e non, come necessario, il detto contratto.
Ritiene il Tribunale che in ragione della originaria non contestazione della titolarità attiva in capo a la tardiva eccezione debba essere rigettata. CP
4.1 Venendo alla valutazione delle eccezioni relative al rapporto contrattuale principale, quello rinveniente tra le originarie parti del mutuo, si deve rilevare, innanzitutto, come l'eccezione impropria di compensazione con le somme derivanti da altro rapporto, debba essere rigettata scontando un originario difetto allegatorio in termini assertivi, prima ancora che in termini probatori, in ogni caso certamente insufficienti.
Parimenti infondata è, anche, l'eccezione di nullità del mutuo, - invero sollevata in maniera non convinta citando del resto la giurisprudenza di legittimità affermante la liceità della causa del contratto pagina 2 di 5 derivante dall'estinzione di pregresse posizioni debitorie,- poiché anche essa carente in termini allegatori e probatori con riferimento alla eventuale illiceità nascente dalla illegittimità del saldo del c/c oggetto della estinzione con il capitale erogato.
In assenza di adeguate allegazioni fattuali e probatorie infatti (i prodotti estratti conto sono idonei solo a provare l'utilizzo della somma per estinguere il saldo del conto corrente ma non certo la illegittimità di tale saldo debitore, tra l'altro riferibili ad epoca successiva alla Delibera CICR 09.02.2000 introducente la legittimità dell'anatocismo) l'affermata causa concreta di ripianamento di debiti illegittimamente formati, che astrattamente configurerebbe una causa illecita, non consente neppure un adeguato scrutinio del motivo di opposizione che, pertanto, deve ritenersi infondato
Venendo al merito dei motivi di merito dell'opposizione, giova ricordare, come discorso di carattere generale, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2 comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (v. Cassazione, n. 17371/03 e n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (v. Cassazione, n. 15026/05; n. 15186/03 e n. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (v. Cassazione, n. 20613/11).
Va, poi, ricordato, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, che nell'azione di adempimento - come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio - il creditore (ovvero, l'opposto, già ingiungente) è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo, infatti, essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (ovvero l'opponente, nel caso di specie), a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (v., tra le ultime,
Cassazione, n. 8901/13).
La opposta ha prodotto documentazione da cui emerge: la stipula del contratto;
la erogazione CP_1 della somma;
il rimborso parziale della somma erogata;
l'ammontare delle rate scadute e degli interessi convenzionalmente pattuiti. Tali circostanze, inoltre, non sono state contestate e disconosciute, afferendo le censure mosse solo alle vicende “giuridiche ed econometriche” del mutuo
Infondata è, infine, la eccezione di nullità del mutuo, recte della clausola impositiva degli interessi, poiché prevedente la pattuizione di un tasso superiore al tasso soglia anti usura.
La CTU, all'esito della sua indagine peritale, ha infatti concluso che “ gli interessi pattuiti, sia nel contratto stipulato in data 15.02.2008, sia in quello stipulato in data 23.01.2012, tenuto conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo corrisposte, delle spese connesse, restando escluse solo imposte e tasse, considerati, altresì, gli interessi di mora, nonché le clausole di estinzione anticipata, non risultano usurari dato che complessivamente sono risultati inferiori al limite di legge
(tasso soglia).”
Le conclusioni del CTU non sono state oggetto di osservazioni e/o contestazioni.
pagina 3 di 5 Orbene, ritiene il giudicante assolutamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio sulla base di un attento esame della documentazione in atti e, dunque, fondate su elementi di obiettiva acquisizione peritale, congruamente motivate alla luce delle conoscenze scientifiche in materia ed immuni da vizi logico-giuridici.
Conclusivamente la opposizione proposta dalla deve essere rigettata. Parte_1
5. Diverso esito, invece, deve avere la opposizione proposta dagli opponenti fideiussori.
Sulla scorta del disconoscimento operato dai firmatari, in ragione della circostanza che la opposta ha inteso avvalersi dei contratti disconosciuti, veniva disposta CTU grafologica le cui conclusioni, però, non possono essere validate dal Tribunale in ragione della mancata produzione in giudizio, da parte della opposta, degli originali dei contratti.
La S.C. infatti, dando continuità a un consolidato orientamento di legittimità, con la recentissima sentenza n. 2777 del 04.02.2025 ha affermato che “il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli artt. 215 e 216 c.p.c., deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 3603 del 08/02/2024, Rv. 670000-01; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 711 del 15/01/2018, Rv. 647974-01; Sez. 1, Sentenza n. 16551 del 06/08/2015, Rv.
636340- 01; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014, Rv. 629895-01; Sez. 2, Sentenza n. 1903 del
27/01/2009, Rv. 606317-01; Sez. 1, Sentenza n. 6022 del 15/03/2007, Rv. 599857-01; Sez. 2, Sentenza
n. 9202 del 14/05/2004, Rv. 572874-01; Sez. 2, Sentenza n. 9869 del 27/07/2000, Rv. 538859-01; Sez.
2, Sentenza n. 1831 del 18/02/2000, Rv. 534045-01; Sez. 2, Sentenza n. 11739 del 19/10/1999, Rv.
530696-01; Sez. 2, Sentenza n. 2911 del 04/04/1997, Rv. 503477-01; Sez. 3, Sentenza n. 10469 del
22/10/1993, Rv. 484022-01; Sez. 1, Sentenza n. 5738 del 14/05/1992, Rv. 477216-01)”
La medesima pronuncia chiarisce che “laddove la produzione dell'originale sia possibile, la parte che abbia chiesto la verificazione della sottoscrizione disconosciuta deve senz'altro provvedervi, onde consentire la perizia grafologica e, in mancanza, non potrà avvalersi della scrittura stessa, laddove, invece, il documento originale non sia disponibile per cause non imputabili alla suddetta parte, secondo gli stessi principi espressi nell'indirizzo di questa Corte più sopra esposto, resta ferma la possibilità di provare il contenuto della scrittura contestata con tutti gli altri mezzi di prova ammissibili.Ciò significa che la parte che ha prodotto la scrittura con sottoscrizione disconosciuta, oltre a poter rinunciare ad avvalersi della stessa e fornire in modo diverso la prova delle proprie pretese (una prova, cioè, che prescinda del tutto dal valore della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta), potrà pur sempre fornire, in modo diverso dallo svolgimento di una perizia grafologica sulla sottoscrizione, la prova che quest'ultima sia stata effettivamente apposta dall'apparente sottoscrittore, (e che, quindi, il contenuto rappresentato nel documento corrisponda alla manifestazione di volontà dell'apparente sottoscrittore), ai fini del giudizio di verificazione, utilizzando
a tal fine tutti i mezzi di prova ammissibili e rilevanti”.
In ossequio a tali principi, non avendo la parte opponente prodotto l'originale dei contratti disconosciuti e non avendo neppure allegato una eventuale incolpevole indisponibilità dei documenti, gli stessi non potranno essere ritenuti valida fonte della obbligazione dedotta.
L'opposizione proposta dagli altri attori deve pertanto essere accolta.
6. In ragione della sostanziale reciproca soccombenza le spese di lite devono essere compensate, così come le spese di CTU, liquidate come da separati decreti. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma nei suoi Parte_1 confronti il D.I. n. 66/2019 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 03.01.2019;
- Accoglie l'opposizione proposta da , , Parte_2 Parte_3
e e per l'effetto, revoca nei loro confronti il Parte_4 Parte_5
D.I. n. 66/2019 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 03.01.2019;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico delle parti, in via solidale, le spese di CTU.
Cosenza, 09/04/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1066/2019 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e , tutti assistiti dall'avv. SENATORE LAURA , ed
[...] Parte_5 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in VIA ROMA, 50, Parte_6
ATTORI- OPPONENTI contro
, Controparte_1 convenuta - opposta assistita dagli avv.ti GRILLO GIUSEPPE e BUDA ROSSANA ed elettivamente CP domiciliato in VIALE GIULIO CESARE, 2 null 00192 ROMA
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: BAri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in cui si riportavano agli atti, scritti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione notificato il 05.03.2019 gli odierni attori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 66/2019 che gli ha intimato, in solido, il pagamento della somma di € 88.826,26 degli interessi come da domanda e delle spese legali della procedura d'ingiunzione, in forza del mancato pagamento di quanto dovuto rinveniente dal saldo debitorio di un rapporto di finanziamento stipulati pagina 1 di 5 con la da parte della , garantito da fideiussione da parte CP_1 Parte_1 degli altri opponenti.
A fondamento della richiesta di revoca del monitorio, gli opponenti hanno eccepito preliminarmente la Contr il difetto di legittimazione attiva della n ragione della avvenuta cessione del rapporto a CP
, per come comunicato con raccomandata del 25.01.2019; eccepiva inoltre la inesistenza delle
[...] obbligazioni in quanto la somma erogata a mutuo (comunque nullo perché finalizzato a ripianare il saldo di un conto corrente gravato da illegittimi addebiti) doveva ritenersi, nel suo residuo capitale da restituire, compensabile con quanto accreditato a titolo di illegittimi addebiti sul c/c; eccepiva infine la illegittima applicazione di interessi ultralegali e anatocistici. I fideiussori disconoscevano poi i documenti contrattuali, prodotti in copia ed eccepivano, comunque, la nullità dei relativi contratti.
2. Si costituiva in giudizio la BA (recte , e per essa quale CP Controparte_3 tramite la sua mandataria con rappresentanza di , quest'ultima, a propria Controparte_4 volta, mandataria con rappresentanza di contestando l'opposizione, rilevando CP
l'infondatezza delle eccezioni proposte.
3. Esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione e valutata sfavorevolmente la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; a seguito di rimessione della causa sul ruolo dopo essere stata introitata a sentenza, venivano poi disposte ed esperite CTU grafologica finalizzata a verificare la genuinità delle sottoscrizioni delle fideiussioni e CTU contabile finalizzata a verificare l'eventuale usurarietà del tasso del mutuo;
conferiti gli incarichi ai periti prof. e dott.ssa RS [...]
, gli stessi venivano poi depositati, rispettivamente, in data 27.11.2023 e 07.07.2023. Persona_2
Parte opponente, nell'alveo della CTU grafologica, rilevava la mancata produzione, da parte della opposta, degli originali dei contratti di fideiussione.
Assegnata la causa allo scrivente, veniva poi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. 4. L'opposizione è parzialmente fondata, per i motivi di seguito riportati.
Giova preliminarmente rilevare che, a fronte, di un decreto ingiuntivo emesso in favore della ricorrente
, presso il cui difensore veniva poi notificato l'atto di citazione in opposizione, si CP_1 costituiva in giudizio , dichiaratasi successore a titolo particolare di UBI. CP
La titolarità della non veniva contestata dagli opponenti (i quali del resto l'avevano CP Contr dedotta a sostegno della eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla opposta se non solo nell'alveo dei (secondi) scritti conclusionali, allorquando deducevano che era stato prodotto in giudizio solo l'estratto della pubblicazione in GU del contratto di cessione e non, come necessario, il detto contratto.
Ritiene il Tribunale che in ragione della originaria non contestazione della titolarità attiva in capo a la tardiva eccezione debba essere rigettata. CP
4.1 Venendo alla valutazione delle eccezioni relative al rapporto contrattuale principale, quello rinveniente tra le originarie parti del mutuo, si deve rilevare, innanzitutto, come l'eccezione impropria di compensazione con le somme derivanti da altro rapporto, debba essere rigettata scontando un originario difetto allegatorio in termini assertivi, prima ancora che in termini probatori, in ogni caso certamente insufficienti.
Parimenti infondata è, anche, l'eccezione di nullità del mutuo, - invero sollevata in maniera non convinta citando del resto la giurisprudenza di legittimità affermante la liceità della causa del contratto pagina 2 di 5 derivante dall'estinzione di pregresse posizioni debitorie,- poiché anche essa carente in termini allegatori e probatori con riferimento alla eventuale illiceità nascente dalla illegittimità del saldo del c/c oggetto della estinzione con il capitale erogato.
In assenza di adeguate allegazioni fattuali e probatorie infatti (i prodotti estratti conto sono idonei solo a provare l'utilizzo della somma per estinguere il saldo del conto corrente ma non certo la illegittimità di tale saldo debitore, tra l'altro riferibili ad epoca successiva alla Delibera CICR 09.02.2000 introducente la legittimità dell'anatocismo) l'affermata causa concreta di ripianamento di debiti illegittimamente formati, che astrattamente configurerebbe una causa illecita, non consente neppure un adeguato scrutinio del motivo di opposizione che, pertanto, deve ritenersi infondato
Venendo al merito dei motivi di merito dell'opposizione, giova ricordare, come discorso di carattere generale, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2 comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (v. Cassazione, n. 17371/03 e n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (v. Cassazione, n. 15026/05; n. 15186/03 e n. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (v. Cassazione, n. 20613/11).
Va, poi, ricordato, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, che nell'azione di adempimento - come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio - il creditore (ovvero, l'opposto, già ingiungente) è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo, infatti, essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (ovvero l'opponente, nel caso di specie), a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (v., tra le ultime,
Cassazione, n. 8901/13).
La opposta ha prodotto documentazione da cui emerge: la stipula del contratto;
la erogazione CP_1 della somma;
il rimborso parziale della somma erogata;
l'ammontare delle rate scadute e degli interessi convenzionalmente pattuiti. Tali circostanze, inoltre, non sono state contestate e disconosciute, afferendo le censure mosse solo alle vicende “giuridiche ed econometriche” del mutuo
Infondata è, infine, la eccezione di nullità del mutuo, recte della clausola impositiva degli interessi, poiché prevedente la pattuizione di un tasso superiore al tasso soglia anti usura.
La CTU, all'esito della sua indagine peritale, ha infatti concluso che “ gli interessi pattuiti, sia nel contratto stipulato in data 15.02.2008, sia in quello stipulato in data 23.01.2012, tenuto conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo corrisposte, delle spese connesse, restando escluse solo imposte e tasse, considerati, altresì, gli interessi di mora, nonché le clausole di estinzione anticipata, non risultano usurari dato che complessivamente sono risultati inferiori al limite di legge
(tasso soglia).”
Le conclusioni del CTU non sono state oggetto di osservazioni e/o contestazioni.
pagina 3 di 5 Orbene, ritiene il giudicante assolutamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio sulla base di un attento esame della documentazione in atti e, dunque, fondate su elementi di obiettiva acquisizione peritale, congruamente motivate alla luce delle conoscenze scientifiche in materia ed immuni da vizi logico-giuridici.
Conclusivamente la opposizione proposta dalla deve essere rigettata. Parte_1
5. Diverso esito, invece, deve avere la opposizione proposta dagli opponenti fideiussori.
Sulla scorta del disconoscimento operato dai firmatari, in ragione della circostanza che la opposta ha inteso avvalersi dei contratti disconosciuti, veniva disposta CTU grafologica le cui conclusioni, però, non possono essere validate dal Tribunale in ragione della mancata produzione in giudizio, da parte della opposta, degli originali dei contratti.
La S.C. infatti, dando continuità a un consolidato orientamento di legittimità, con la recentissima sentenza n. 2777 del 04.02.2025 ha affermato che “il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli artt. 215 e 216 c.p.c., deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 3603 del 08/02/2024, Rv. 670000-01; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 711 del 15/01/2018, Rv. 647974-01; Sez. 1, Sentenza n. 16551 del 06/08/2015, Rv.
636340- 01; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014, Rv. 629895-01; Sez. 2, Sentenza n. 1903 del
27/01/2009, Rv. 606317-01; Sez. 1, Sentenza n. 6022 del 15/03/2007, Rv. 599857-01; Sez. 2, Sentenza
n. 9202 del 14/05/2004, Rv. 572874-01; Sez. 2, Sentenza n. 9869 del 27/07/2000, Rv. 538859-01; Sez.
2, Sentenza n. 1831 del 18/02/2000, Rv. 534045-01; Sez. 2, Sentenza n. 11739 del 19/10/1999, Rv.
530696-01; Sez. 2, Sentenza n. 2911 del 04/04/1997, Rv. 503477-01; Sez. 3, Sentenza n. 10469 del
22/10/1993, Rv. 484022-01; Sez. 1, Sentenza n. 5738 del 14/05/1992, Rv. 477216-01)”
La medesima pronuncia chiarisce che “laddove la produzione dell'originale sia possibile, la parte che abbia chiesto la verificazione della sottoscrizione disconosciuta deve senz'altro provvedervi, onde consentire la perizia grafologica e, in mancanza, non potrà avvalersi della scrittura stessa, laddove, invece, il documento originale non sia disponibile per cause non imputabili alla suddetta parte, secondo gli stessi principi espressi nell'indirizzo di questa Corte più sopra esposto, resta ferma la possibilità di provare il contenuto della scrittura contestata con tutti gli altri mezzi di prova ammissibili.Ciò significa che la parte che ha prodotto la scrittura con sottoscrizione disconosciuta, oltre a poter rinunciare ad avvalersi della stessa e fornire in modo diverso la prova delle proprie pretese (una prova, cioè, che prescinda del tutto dal valore della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta), potrà pur sempre fornire, in modo diverso dallo svolgimento di una perizia grafologica sulla sottoscrizione, la prova che quest'ultima sia stata effettivamente apposta dall'apparente sottoscrittore, (e che, quindi, il contenuto rappresentato nel documento corrisponda alla manifestazione di volontà dell'apparente sottoscrittore), ai fini del giudizio di verificazione, utilizzando
a tal fine tutti i mezzi di prova ammissibili e rilevanti”.
In ossequio a tali principi, non avendo la parte opponente prodotto l'originale dei contratti disconosciuti e non avendo neppure allegato una eventuale incolpevole indisponibilità dei documenti, gli stessi non potranno essere ritenuti valida fonte della obbligazione dedotta.
L'opposizione proposta dagli altri attori deve pertanto essere accolta.
6. In ragione della sostanziale reciproca soccombenza le spese di lite devono essere compensate, così come le spese di CTU, liquidate come da separati decreti. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma nei suoi Parte_1 confronti il D.I. n. 66/2019 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 03.01.2019;
- Accoglie l'opposizione proposta da , , Parte_2 Parte_3
e e per l'effetto, revoca nei loro confronti il Parte_4 Parte_5
D.I. n. 66/2019 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 03.01.2019;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico delle parti, in via solidale, le spese di CTU.
Cosenza, 09/04/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
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