Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 25/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2225/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2225/2024promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...]C.F._1
Arcola (SP), Via Calesana n. 9/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Menichelli (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e nato Catania (CT) il 07/01/1968 (c.f. ) residente Arcola CP_1 C.F._3
(SP), Via Calesana n. 9/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Menichelli (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
pag. 1 di 6
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, come modificate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 20/11/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Arcola (SP) e che dall'unione sono nati i figli (il 16/11/1995) e (il Per_1 Per_2
26/10/2004), entrambi maggiorenni. I coniugi sono in regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto concedendosi sin d'ora il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Arcola (SP) via Calesana n. 9/A unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, è assegnata alla moglie che resterà nella piena ed esclusiva Parte_1
disponibilità della stessa.
3. Il padre dovrà corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma mensile di Euro di € 250,00 Per_2
(duecentocinquanta/00) da versare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie
, le cui coordinate bancarie ella comunicherà tempestivamente al marito, entro il Parte_1
giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat.
4. Le spese straordinarie effettuate nell'interesse del figlio , specificamente individuate Per_2
dalle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal
Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 13.12.2018 ed allegate al presente atto, saranno al 50% a carico di ciascun genitore (all. n. 10).
5. Il marito trasferirà la propria residenza dalla casa coniugale, in diverso immobile, entro e non oltre mesi 3 (tre) dalla data della udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice Relatore anche da svolgersi con note di trattazione ex art 127 ter cpc.
6. In relazione al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, lo stesso Per_2 manterrà la residenza e domicilio presso l'abitazione familiare assegnata alla madre.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
pag. 2 di 6 7. La moglie si impegna ad acquistare la quota del 50% di comproprietà del marito Parte_1
, che si impegna a cederla, della casa coniugale sita in Comune di Arcola (SP) via CP_1
Calesana n. 9/A, piano T–1 Dati catastali: comune di Arcola (A373) (SP), Foglio 13, Particella 1661,
Subalterno 4, Partita 1002951, Rendita euro 413,17 (quattrocentotredici/diciassette), Categoria
A/2a), Classe 3, Consistenza 5,0 Vani.
L'atto di cessione/vendita avverrà a spese della moglie entro e non oltre mesi 12 (dodici) dalla data della udienza di comparizione dei coniugi per la separazione legale anche svoltasi con note scritte di trattazione ex art 127 ter cpc.
8. La cessione/vendita della quota di comproprietà del 50% dello immobile sito in Comune di Arcola
(SP) via Calesana n. 9/A viene effettuata dietro il corrispettivo versamento dello importo stabilito e concordato tra i coniugi e di € 65.000,00 (Sessantacinquemila/00) . Parte_1 CP_1
9. La disponibilità all'acquisto suddetto da parte della moglie è subordinata all'approvazione della richiesta di mutuo ipotecario alla banca.
10. I seguenti beni immobili in comproprietà tra i coniugi (un appartamento e pertinente portico) siti in Comune di Arcola (SP) via Calesana n. 7, piano T Dati catastali:
- Comune di Arcola (SP) Foglio 13, Particella 1600, Subalterno 5, Rendita euro 294,38
(duecentonovantaquattro/trentotto), Categoria A/2a), Classe 4, Consistenza 3,0 Vani e
- Comune di Arcola (SP) Foglio 13, Particella 1600, Subalterno 22, Rendita euro 15,49
(quindici/quarantanove), Categoria C/2c), Classe 1, Consistenza 15 m2,
resteranno, come ad oggi, in comproprietà tra i coniugi, fino a eventuale decisione congiunta di alienare tali beni.
11. Le autovetture: OR KA targataFV381HE, OR FI targata EM060DF e AN OV targata
MS 275136 resteranno in proprietà del coniuge già attualmente intestatario delle stesse. (All. n. 11
a,b e c: carta di circolazione delle autovetture)
12. I beni mobili ed arredi della casa coniugale verranno trasferiti in proprietà esclusiva al coniuge acquirente la quota del bene immobile dall'altro coniuge, come disposto ai punti 8,9,10 del presente atto.
PIANO DI AFFIDAMENTO DEGLI ANIMALI DOMESTICI
13. Le due gatte di famiglia resteranno affidate alla IG , la quale se ne prenderà Parte_1
cura garantendo la necessaria assistenza;
il marito contribuirà al mantenimento delle stesse versando un contributo economico di Euro 50,00 al mese fino a che le stesse saranno in vita”.
L'udienza del 27/02/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, della loro volontà di non riconciliarsi e con modifica delle condizioni di cui al ricorso. pag. 3 di 6 La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.p.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla volontà espressa e confermata dai coniugi stessi nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (come modificati nelle note di trattazione scritta), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per il figlio , maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente.
Viene poi dato atto del raggiungimento, da parte della figlia maggiorenne della Per_1
autosufficienza economica che le permette di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 CP_1
matrimonio in Arcola (SP) in data 12/09/1993 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Arcola (SP) dell'anno 1993, al n. 24, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto concedendosi sin d'ora il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Arcola (SP) via Calesana n. 9/A unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, è assegnata alla moglie che resterà nella piena ed esclusiva Parte_1
disponibilità della stessa. pag. 4 di 6 3. Il padre dovrà corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma mensile di Euro di € 250,00 Per_2
(duecentocinquanta/00) da versare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie
, le cui coordinate bancarie ella comunicherà tempestivamente al marito, entro il Parte_1
giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat.
4. Le spese straordinarie effettuate nell'interesse del figlio , specificamente individuate Per_2
dalle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal
Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 13.12.2018 ed allegate al presente atto, saranno al 50% a carico di ciascun genitore (all. n. 10).
5. Il marito trasferirà la propria residenza dalla casa coniugale, in diverso immobile, entro e non oltre mesi 3 (tre) dalla data della udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice Relatore anche da svolgersi con note di trattazione ex art 127 ter cpc.
6. In relazione al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, lo stesso Per_2 manterrà la residenza e domicilio presso l'abitazione familiare assegnata alla madre.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. La moglie si impegna ad acquistare la quota del 50% di comproprietà del marito Parte_1
, che si impegna a cederla, della casa coniugale sita in Comune di Arcola (SP) via CP_1
Calesana n. 9/A, piano T–1 Dati catastali: comune di Arcola (A373) (SP), Foglio 13, Particella 1661,
Subalterno 4, Partita 1002951, Rendita euro 413,17 (quattrocentotredici/diciassette), Categoria
A/2a), Classe 3, Consistenza 5,0 Vani.
L'atto di cessione/vendita avverrà a spese della moglie entro e non oltre mesi 12 (dodici) dalla data della udienza di comparizione dei coniugi per la separazione legale anche svoltasi con note scritte di trattazione ex art 127 ter cpc.
8. La cessione/vendita della quota di comproprietà del 50% dello immobile sito in Comune di Arcola
(SP) via Calesana n. 9/A viene effettuata dietro il corrispettivo versamento dello importo stabilito e concordato tra i coniugi e di € 65.000,00 (Sessantacinquemila/00) . Parte_1 CP_1
9. La disponibilità all'acquisto suddetto da parte della moglie è subordinata all'approvazione della richiesta di mutuo ipotecario alla banca.
10. I seguenti beni immobili in comproprietà tra i coniugi (un appartamento e pertinente portico) siti in Comune di Arcola (SP) via Calesana n. 7, piano T Dati catastali:
- Comune di Arcola (SP) Foglio 13, Particella 1600, Subalterno 5, Rendita euro 294,38
(duecentonovantaquattro/trentotto), Categoria A/2a), Classe 4, Consistenza 3,0 Vani e
- Comune di Arcola (SP) Foglio 13, Particella 1600, Subalterno 22, Rendita euro 15,49
(quindici/quarantanove), Categoria C/2c), Classe 1, Consistenza 15 m2,
pag. 5 di 6 resteranno, come ad oggi, in comproprietà tra i coniugi, fino a eventuale decisione congiunta di alienare tali beni.
11. Le autovetture: OR KA targataFV381HE, OR FI targata EM060DF e AN OV targata
MS 275136 resteranno in proprietà del coniuge già attualmente intestatario delle stesse. (All. n. 11
a,b e c: carta di circolazione delle autovetture)
12. I beni mobili ed arredi della casa coniugale verranno trasferiti in proprietà esclusiva al coniuge acquirente la quota del bene immobile dall'altro coniuge, come disposto ai punti 8,9,10 del presente atto.
PIANO DI AFFIDAMENTO DEGLI ANIMALI DOMESTICI
13. Le due gatte di famiglia resteranno affidate alla IG , la quale se ne prenderà Parte_1
cura garantendo la necessaria assistenza;
il marito contribuirà al mantenimento delle stesse versando un contributo economico di Euro 50,00 al mese fino a che le stesse saranno in vita”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 06/03/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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